Incarto n. 11.2015.46
Lugano, 24 giugno 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2014.449 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 aprile 2014 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello (“reclamo”) dell'11 giugno 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 29 maggio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971), cittadino dominicano, e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 10 maggio 2012. La sposa era già madre di una figlia, L__________, allora sedicenne, avuta da un primo matrimonio. Lo sposo era già padre di un figlio di 9 anni, J__________, residente a __________. I coniugi si sono stabiliti a . Dalle nuove nozze è nato Lo, il 26 marzo 2013. Laureato in giurisprudenza a Santo Domingo, il marito lavora per la __________ a __________ e per la ditta di pulizie __________ di __________. La moglie è casalinga. I coniugi vivono separati dal 9 febbraio 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi prima da sua sorella a __________ e poi in un appartamento a __________.
B. Il 16 aprile 2014 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale perché autorizzasse i coniugi a vivere separati, le assegnasse l'abitazione coniugale, le affidasse Lo__________ per la cura e l'educazione, concedesse al marito un diritto di visita al figlio da esercitare al domicilio di lei, obbligasse il medesimo a versare un contributo alimentare di fr. 1325.– mensili per Lo__________ (senza cenno ad assegni familiari) e pronunciasse la separazione dei beni. Al contraddittorio del 26 maggio 2014 i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione dell'alloggio coniugale all'istante, sull'affidamento del figlio alla medesima e su un diritto di visita a Lo__________ consistente in un'ora ogni mercoledì o giovedì alle 19.00 e un'ora e mezzo ogni sabato o domenica alle 17.30, secondo il piano di lavoro del convenuto. AO 1 si è impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per il figlio (senza cenno ad assegni familiari). Il Pretore aggiunto ha disposto altresì una valutazione delle capacità parentali dei genitori per opera di uno specialista.
C. Nel maggio del 2014 l'istante ha trovato lavoro come segretaria a tempo parziale per la ditta __________ di . Il Pretore aggiunto ha poi designato il 27 maggio 2014 lo psicologo __________ B di __________ all'ascolto dei coniugi e su indicazione di lui ha disposto con decreto cautelare dell'11 giugno 2014 che AO 1 incontrasse il figlio “due volte la settimana per la durata di un'ora e trenta minuti” al Punto d'incontro dell'Istituto __________ di . In un successivo decreto cautelare del 20 agosto 2014 egli ha stabilito inoltre che, con l'accordo dei genitori, il diritto di visita potesse avvenire anche fuori della struttura, “purché alla presenza di terze persone super partes”. Viste le continue difficoltà nello svolgersi delle visite, a una successiva udienza del 24 ottobre 2014 egli ha istituito altresì in favore del figlio una curatela educativa, affidata a __________ G di __________, e ha deciso che i due incontri settimanali durassero “da una a due ore” sotto sorveglianza.
D. Il 5 maggio 2015 AO 1 ha scritto al Pretore, lamentando persistenti disagi nell'esercizio delle relazioni con il figlio. Invitata a esprimersi, con lettera al Pretore del 21 maggio successivo AP 1 ha imputato tali disagi al marito, confermando di mettere a disposizione il proprio domicilio per gli incontri con Lo__________, “in un ambiente protetto e sereno per il bambino”. Statuendo con decreto cautelare del 29 maggio 2015, il Pretore aggiunto ha fissato il diritto di visita paterno ogni lunedì dalle ore 17 alle 18 e ogni sabato dalle ore 16 alle 18 al domicilio del figlio, anche nel caso in cui questi fosse malato, la curatrice essendo abilitata in tal caso a limitarne la durata in funzione delle circostanze. A AP 1 il Pretore aggiunto ha ordinato di organizzarsi per far sì che il figlio sia presente al momento delle visite e a entrambi i genitori ha comminato l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza. Infine egli ha convocato le parti a un'udienza del 15 giugno 2015 per sentire come testimone il pediatra del figlio.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta con un “reclamo” dell'11 giugno 2015 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la sospensione immediata delle visite paterne al figlio “fintanto che non verrà accertata l'origine dei disturbi di Lo__________”, incontri da ripristinare se mai, “una volta accertata l'origine dei disturbi”, “con una frequenza e un luogo che stabiliranno i pediatri W__________ e P__________ a tutela della salute di Lo__________”. Essa postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio in secondo grado. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti cautelari. Se sono stati adottati senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), tali decreti non sono impugnabili (DTF 137 III 417, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se sono stati adottati invece dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), quantunque il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC), in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC).
Nella fattispecie il decreto cautelare impugnato riguarda l'esercizio di un diritto di visita, questione senza valore litigioso. È dunque appellabile e il “reclamo” dell'istante può solo essere trattato come appello. Il decreto è stato emesso inoltre dopo che la controparte ha avuto la possibilità di esprimersi per scritto (ciò che AP 1 ha fatto con lettera al Pretore aggiunto del 21 maggio 2015), sicché l'appello è ricevibile quand'anche il procedimento cautelare sia ancora in corso (“nelle more istruttorie”). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto è stato notificato alla patrocinatrice di AP 1 il 1° giugno 2015. Presentato l'11 giugno 2015, ultimo giorno utile, il “reclamo” in oggetto è di conseguenza ricevibile.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha rilevato che – contrariamente a quanto pretendeva AP 1 – in concreto nulla rende verosimile l'impossibilità per il bambino di abituarsi a diritti di visita esercitati dal padre sull'arco del pomeriggio. Nondimeno – egli ha continuato – la questione andrà istruita sentendo anzitutto il dott. __________ P__________, pediatra di Lo__________ sin dalla nascita. In attesa di ciò, viste le difficoltà correlate all'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, “nelle more istruttorie” il primo giudice ha ritenuto opportuno disciplinare l'ora degli incontri settimanali e imporre la presenza della curatrice, precisando d'altro lato che AO 1 potrà vedere il figlio anche se malato, non dovendo egli essere trattato diversamente da un padre che vive in casa, riservata la possibilità per la curatrice in simili circostanze di limitare la durata degli incontri. Accertata infine la scarsa collaborazione “emersa in corso di istruttoria ad opera della madre” e la necessità che il padre rispetti l'orario delle visite, il Pretore aggiunto ha comminato a entrambi i coniugi l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza.
L'appellante rimprovera al primo giudice di avere regolato il diritto di visita trascurando “le raccomandazioni del pediatra”, come pure “quanto segnalato dalla curatrice” e le sue stesse preoccupazioni, senza “aver preventivamente investigato in maniera approfondita sullo stato di salute di Lo__________”. Essa adduce che “i problemi di salute” del bambino sono stati messi in evidenza anche “da altre persone che seguono il minore, gli operatori del Punto d'incontro e il pediatra W__________”. Anzi, alla luce di ciò il Pretore aggiunto avrebbe dovuto sospendere il diritto di visita paterno, anche perché lei non è più d'accordo di mettere a disposizione il proprio domicilio per gli incontri fra padre e figlio, AO 1 interessandosi poco di Lo__________. Inoltre essa fa valere di non poter garantire la presenza del bambino per le visite, dovendo anch'essa rispettare orari di lavoro, se non portare con sé il bambino fuori Cantone ogni quindici giorni per visitare la figlia nata dal primo matrimonio. Onde, a suo avviso, i presupposti per sospendere il diritto di visita del convenuto.
Se in una procedura a tutela dell'unione coniugale le parti hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). Tali disposizioni prevedono che i genitori non detentori dell'autorità parentale o della custodia, così come il figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Si tratta di un diritto e dovere reciproco, da definire in prima linea secondo il bene del figlio alla luce delle particolarità concrete (DTF 122 III 232 consid. 3a/bb, 122 III 406 consid. 3b; v. anche DTF 131 III 212 consid. 5). Tale diritto può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). E il bene del figlio è pregiudicato ove il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b).
Ciò posto, una limitazione del diritto alle relazioni personali deve rispondere al principio della proporzionalità. Ne segue che una restrizione durevole non si giustifica solo per i conflitti che oppongono i genitori se le relazioni del genitore non affidatario con il figlio sono buone (DTF 130 III 589 consid. 2.2.1). Una soppressione poi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora gli effetti negativi di un diritto di visita non possano ovviarsi per il figlio in altro modo (DTF 122 III 407 consid. 3b, 120 III 233 consid. 3b/aa). Tale è il caso, ad esempio, nell'ipotesi di un padre che si trovi in espiazione di pena e che accusi disturbi della personalità (sentenza del Tribunale federale 5C.93/2005 del 9 agosto 2005, consid. 4) oppure di un padre che non veda più i figli da un decennio e che i ragazzi (quattordicenne l'uno, sedicenne l'altro) non vogliono assolutamente incontrare (sentenza del Tribunale federale 5C.250/2005 del 3 gennaio 2006, consid. 3.2).
Il sottoscritto certifica con la presente di aver visto la madre del bambino a margine in data 9 dicembre 2014 per un colloquio per un disturbo del sonno infantile e per una discussione generale nell'ambito di una situazione di separazione genitoriale.
In sintesi sono stati approfonditi e ribaditi quelli che sono considerati i bisogni irrinunciabili dei bambini e che non sono neppure negoziabili in una situazione familiare particolare: 1. devono sentirsi protetti e accuditi; 2. devono sentirsi approvati; 3. devono avere opportunità di sviluppo.
Nello specifico del disturbo del sonno, pertanto, ci siamo soffermati in merito a quelle che sono considerate le condizioni ambientali quadro (sempre nel contesto di una famiglia allargata) e in questo senso ho avuto modo di sottolineare il fatto che per Lo__________ conta moltissimo avere una giornata strutturata e regolare e che, idealmente, la parte più interessante del giorno sia la mattina. In termini di diritti di visita questo significa che gli incontri con il genitore “minoritario” (in senso di tempo) non dovrebbero avvenire nel pomeriggio-sera.
Ora, a parte il fatto che il medico in questione non risulta avere visto il bambino, tale certificato si limita ad attestare che “idealmente” gli incontri paterni dovrebbero avvenire il mattino. Non rende verosimile però che le visite pomeridiane di AO 1 pregiudichino il bene psicofisico del figlio. E a un genitore non affidatario non può essere impedito di incontrare il figlio solo perché ciò non può avvenire in condizioni “ideali”. Al proposito il ricorso dell'appellante cade nel vuoto.
Tengo a precisare che il bambino quando vede il papà è contento, addirittura già dalla seconda visita allungava le mani per andare in braccio a lui quando arrivava ed era triste quando il papà lasciava la casa. Durante l'incontro il bambino stava tutto il tempo in camera a giocare con il papà senza cercare la mamma, salvo qualche eccezione.
Né la curatrice ha constatato un qualsiasi disinteresse del convenuto per le visite. Al contrario: essa ha dichiarato che “il papà è stato molto comprensivo, cercando di venire incontro alla richieste della signora AP 1”. Per di più, quando accenna al fatto che il bambino è “portato ad ammalarsi a causa del grande stress che queste visite con il papà gli causano”, essa si limita a riportare l'opinione soggettiva della madre, senza corredarla di alcun accertamento proprio. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
Relativamente a quanto hanno riferito le responsabili del Punto d'incontro, agli atti figura unicamente una lettera del 10 luglio 2014 alla Pretura in cui le due operatrici narrano lo svolgimento del primo incontro fra padre e figlio, che nel complesso si è rivelato promettente (tanto da programmarne un altro). A qualsivoglia effetto negativo per Lo__________ esse neppure alludono. Quanto ad altre persone che – secondo l'appellante – “seguono il minore”, non è dato di capire chi esse siano. Certo, l'interessata afferma di non voler più mettere a disposizione del convenuto il proprio domicilio per gli incontri con il figlio, ma tale atteggiamento di chiusura (venire contra factum proprium) non merita protezione, l'istante medesima avendo riconosciuto nella lettera alla Pretura del 21 maggio 2015 che la sua casa è “un ambiente protetto e sereno per il bambino”. Che in futuro il convenuto possa anche vedersi revocare il permesso di soggiorno dall'autorità amministrativa poco giova. Che poi l'istante sia tenuta – come il marito – a orari di lavoro è indubbio, ma ciò non le impedisce di affidare il bambino alla curatrice, la quale deve assistere obbligatoriamente agli incontri fra padre e figlio. Per quel che è infine delle visite alla figlia nata dal primo matrimonio, L__________ è ormai maggiorenne e i rapporti personali di lei con la madre non devono ostacolare i rapporti personali con il padre del figlio nato dal secondo matrimonio. Né consta, per avventura, che la figlia maggiorenne non possa visitare essa medesima la madre.
Se ne conclude che le critiche dell'appellante al Pretore aggiunto di essersi fondato su accertamenti di fatto incompleti e di non avere “investigato in maniera approfondita sullo stato di salute di Lo__________” non solo riescono infondate, ma appaiono ai limiti del pretesto se appena si pensa che lo stesso Pretore aggiunto aveva già indetto un'udienza per il 15 giugno 2015 alle ore 15 proprio destinata all'ascolto del dott. __________ P__________, pediatra di Lo__________. Privo di buon diritto, l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
L'emanazione dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel “reclamo”.
Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante non entra in linea di conto, giacché il “reclamo” appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante si tiene conto, comunque sia, moderando l'ammontare della tassa di giustizia.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, il ricorso in materia civile è esperibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1), fermo restando che le decisioni cautelari sono impugnabili solo se possono causare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il “reclamo” è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).