Incarti n. 11.2015.43 11.2015.44
Lugano 8 agosto 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2010.39 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 19 aprile 2010 dall'
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 ora in (ora patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 5 giugno 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 6 maggio 2015 (inc. 11.2015.43),
come pure sull'appello dell'8 giugno 2015 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2015.44)
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ il 25 settembre 1993. Dal matrimonio sono nati M__________, il 12 agosto 1995, e Ma__________, il 23 agosto 1998. Ingegnere, il marito lavora per l'impresa di costruzioni G__________ SA, , e siede nel consiglio di amministrazione della ditta, di cui è azionista di minoranza. Inoltre egli è membro dei consigli di amministrazione della L SA e della C__________, entrambe a __________. Impiegata di commercio, la moglie non ha più esercitato attività lucrativa dopo il 1996 per occuparsi del governo della casa e dell'educazione dei figli. I coniugi vivono separati dal 15 aprile 2008, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Con sentenza del 30 dicembre 2009 a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale (particella n. 483 RFD di , ora di , intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di visita paterno e ha fissato il contributo alimentari a carico di AO 1 dal 1° aprile 2010 in fr. 3744.75 mensili per la moglie, in fr. 1737.50 mensili per M e in fr. 1502.50 mensili per Ma, assegni familiari compresi (inc. DI.2008.19). Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 25 maggio 2012 questa Camera ha stabilito i contributi alimentari in fr. 5560.– mensili per la moglie, in fr. 1665.– mensili per M__________ e in fr. 1250.– mensili per Ma__________ (assegni familiari compresi) fino al 31 agosto 2010 e in fr. 4515.– per la moglie, in fr. 1795.– per M__________ e in fr. 1705.– per Ma__________ (assegni familiari compresi) in seguito (inc. 11.2010.11).
C. In esito a un'azione di divisione promossa l'11 settembre 2009 da AO 1, con sentenza del 18 marzo 2013 il Pretore ha sciolto la comproprietà dei coniugi sulle particelle n. 483 e 432 RFD di __________, ordinandone la vendita ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 1 396 000.– (inc. OA.2009.78). Adita da AP 1, con sentenza del 5 maggio 2015 questa Camera ha limitato lo scioglimento della comproprietà alla particella n. 483 mediante vendita ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 1 257 000.– (inc. 11. 2013.42). Un ricorso in materia civile del 10 giugno 2015 presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_470/2015 del 12 maggio 2016.
D. L'assetto della vita separata è stato oggetto di svariate modifiche. L'ultima, decisa dal Pretore con decreto cautelare del 21 maggio 2013, prevedeva l'obbligo per AO 1 di versare dal giugno del 2013 un contributo alimentare per la moglie di fr. 4045.70 mensili, uno per M__________ di fr. 1196.85 mensili e uno per Ma__________ di fr. 1505.–, assegni familiari non compresi (percepiti dalla madre). Un appello del 31 maggio 2013 presentato da AP 1 contro tale decreto cautelare è stato respinto da questa Camera con sentenza del 7 ottobre 2014 (inc. 11.2013.48).
E. Nel frattempo, il 19 aprile 2010, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento dei figli alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale e offrendo un contributo alimentare di fr. 1585.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari compresi. Egli ha postulato inoltre lo scioglimento della comproprietà sui noti fondi di __________ secondo le modalità proposte con l'azione di divisione, ha rivendicato la proprietà di una relazione bancaria presso la __________ (n. ) fino a concorrenza di almeno fr. 82 980.–, oltre a fr. 50 000.– versati per l'acquisto della nota particella n. 432, come pure il 15% delle azioni della G SA. Infine egli ha sollecitato la divisione “a metà tra i coniugi di ogni ulteriore liquidità giacente sui conti bancari costitutivi di acquisti, rispettivamente la divisione a metà del valore dei beni mobili che arredano l'abitazione di __________ e del valore degli autoveicoli”, ha escluso contributi alimentari per la moglie e ha proposto la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.
Nella sua risposta del 30 agosto 2010 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento dei figli con esercizio in comune dell'autorità parentale e alla divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali, ma ha preteso un contributo alimentare per sé di fr. 6500.– mensili fino al pensionamento (o almeno fino al 23 agosto 2014) e uno per ogni figlio di fr. 3000.– mensili (assegni familiari non compresi), così come il versamento della metà del valore della particella n. 182 RFD , del 15% dell'utile conseguito alla G SA dal 25 settembre 1993 in poi, di tutti “gli ammortamenti e interessi versati da AO 1 alla G__________ SA a fronte del debito contratto per l'acquisto delle azioni della G__________ SA”, dei beni mobili di pertinenza dei coniugi, “compresa l'autovettura del marito”, “di eventuali reimpieghi di attivi attinti dai conti bancari” e delle giacenze di tutti i conti bancari, chiedendo altresì l'assegnazione dell'alloggio coniugale di __________ e dell'annessa particella n. 432 dietro versamento al marito della metà del valore degli immobili, “dedotti fr. 40 000.– oltre alla plusvalenza e dedotti fr. 3500.– per le spese di manutenzione”. Infine essa ha sollecitato il versamento di una provvigione ad litem di fr. 40 000.–.
F. Il Pretore ha deciso il 2 settembre 2010 di trattare la causa come istanza di divorzio comune con accordo parziale e a un'udienza del 25 ottobre 2010 ha sentito i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio, hanno concordato l'affidamento dei figli alla madre con autorità parentale congiunta e diritto di visita paterno, accettando di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Contestualmente si è tenuta l'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio, nel cui ambito entrambi i coniugi hanno notificato prove.
G. La richiesta di provvigione ad litem formulata da AP 1 è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 17 febbraio 2011. Un appello presentato dalla richiedente contro tale decisione è stato parzialmente accolto il 21 giugno 2013 da questa Camera, che ha obbligato AO 1 a versare alla moglie fr. 15 000.– a tale titolo (inc. 11.2011.33). Una seconda istanza di provvigione ad litem presentata il 13 agosto 2013 AP 1 è stata stralciata dai ruoli l'11 ottobre successivo per acquiescenza, AO 1 avendo versato la somma.
H. L'istruttoria, durante la quale l'economista __________ M__________ ha rilasciato una perizia sul valore della ditta G__________ SA, è terminata il 25 agosto 2014. Al dibattimento finale del 24 novembre 2014 AO 1 ha sostanzialmente ribadito le sue domande sulla scorta di un memoriale presentato il 18 novembre precedente. Egli ha ridotto nondimeno a fr. 1300.– mensili il contributo alimentare offerto per la figlia Ma__________ (assegni familiari compresi), ha proposto un diverso riparto del provento per quanto riguarda la vendita degli immobili a __________ e una determinata disciplina circa l'assunzione dei costi connessi all'uso degli immobili fino alla vendita, ha offerto la metà del saldo al 31 ottobre 2014 di cinque conti bancari e ha preteso la restituzione degli importi anticipati alla moglie a titolo di provvigione ad litem. AP 1 si è limitata a presentare “conclusioni a mo' di risposta alle conclusioni di controparte”.
I. Statuendo con sentenza del 6 maggio 2015, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia Ma__________ alla madre con esercizio comune dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha riconosciuto come beni propri del marito la relazione bancaria __________ n. __________ e la di lui partecipazione azionaria nella G__________ SA, ha sciolto la comproprietà sugli immobili di __________ stabilendo le modalità di divisione, ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 34 565.– e quest'ultima a riversare al marito fr. 37 000.– non appena avesse “ricevuto la quota a lei spettante dal ricavo ottenuto dalla vendita delle note particelle”, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tali prestazioni), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1790.– mensili per la moglie fino al pensionamento e di fr. 1450.– mensili (assegni familiari non compresi) per la figlia Ma__________ fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale. Le spese processuali di complessivi fr. 42 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 giugno 2015 in cui chiede di dichiarare nullo il giudizio impugnato o, in subordine, di riformarlo nel senso di riconoscere come acquisto del marito la relazione __________ n. __________, di sciogliere la comproprietà sui noti immobili “come da decisione 5 maggio 2015 della prima Camera civile del Tribunale di appello”, di condannare AO 1 a versarle fr. 1 543 292.85 (o almeno fr. 1 414 992.90) in liquidazione del regime dei beni, di esonerarla dal corrispondere al marito qualsiasi importo e di fissare il contributo alimentare per lei in fr. 6500.– mensili fino al pensionamento del marito.
AO 1 ha appellato a sua volta l'8 giugno 2015 la sentenza del Pretore, proponendo una diversa ripartizione del ricavo relativo alla vendita degli immobili a __________, chiedendo la soppressione dal 1° luglio 2015 del contributo alimentare per la moglie o, quanto meno, la decorrenza del medesimo unicamente da tale data. Con osservazioni del 24 e 26 agosto 2015 le parti propongono vicendevolmente di respingere l'appello avversario.
M. In esito a una richiesta formulata l'11 novembre 2015 da AO 1, il vicepresidente di questa Camera ha ordinato il 21 giugno 2017 a AP 1 di produrre il certificato di salario del 2016, le schede di stipendio da gennaio al maggio del 2017 e quelle relative a eventuali altre attività collaterali. Sulla documentazione presentata le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
N. Nel frattempo, con decreto cautelare del 14 ottobre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto un'istanza presentata il 21 luglio 2015 da AO 1, riducendo il contributo cautelare per AP 1 a fr. 2982.– mensili dal 1° novembre 2015. Adita da AO 1, con sentenza del 5 luglio 2017 questa Camera ha riformato il decreto del Pretore, facendo decorrere la modifica cautelare dal 21 luglio 2015 (inc. 11.2017.93).
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cause pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuavano a essere regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze in materia di divorzio sono così impugnabili con appello entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della liquidazione del regime dei beni e del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività degli appelli, la sentenza del primo giudice è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 7 maggio 2015. Introdotti il 5 e l'8 giugno 2015, entrambi i rimedi giuridici in esame sono pertanto ricevibili.
Alle osservazioni all'appello del marito AP 1 acclude una dichiarazione del 30 aprile 2014 che attesta la fine del rapporto di lavoro con lo studio fiduciario di __________ B__________ e tre conteggi della cassa disoccupazione __________ relativi alle indennità percepite dal luglio al settembre del 2014. La proponibilità di tali atti, anteriori al memoriale conclusivo della moglie del 24 novembre 2014, appare dubbia, né l'interessata pretende che le fosse impossibile addurre la documentazione davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). La perdita dell'impiego da parte della convenuta, oltre a non essere contestata, si evince in ogni modo dal fatto che oggi essa lavora al 50% per lo Stato del Cantone Ticino come funzionaria amministrativa alla __________ di __________. Quanto alle prove richieste l'11 novembre 2015 da AO 1, questa Camere ha assunto il certificato di salario 2016 di AP 1 e le schede stipendio dal gennaio al maggio del 2017. Proponibile è infine la documentazione esibita da AO 1 il 30 giugno 2017. Su tutti i nuovi documenti le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi. Conviene quindi procedere senza indugio alla trattazione degli appelli.
Litigiosi rimangono, in questa sede, le modalità correlate allo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di __________, la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà, così come la regolamentazione di altri rapporti patrimoniali
tra i coniugi deve precedere la liquidazione del regime dei beni (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate, a loro volta, prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c).
Riguardo allo scioglimento della comproprietà sulle particelle di , il Pretore ha richiamato la decisione con cui egli ne aveva ordinato la vendita ai pubblici incanti sulla scorta di una determinata base d'asta, accertando che nulla attestava “un acquisto delle stesse tramite beni per la maggior parte riferibili a beni propri”. Anzi, egli ha escluso che ai fini dell'operazione siano stati impiegati beni propri, rilevando che fr. 50 000.– versati dai genitori di AO 1 ai coniugi per la costruzione dell'alloggio coniugale non erano una donazione, bensì un prestito. Inoltre egli ha rimproverato al marito di non avere dimostrato il prelevamento dai propri beni di fr. 89 000.– e alla moglie di non avere dimostrato il prelevamento di fr. 40 000.– dai propri averi di cassa pensione maturati prima del matrimonio. Posto ciò, il Pretore ha assegnato le due particelle, così come l'ipoteca accesa al momento della compravendita, agli acquisti dei coniugi. A mente sua, quindi, anche il provento della vendita va ascritto agli acquisti e può “essere semplicemente diviso tra i coniugi in base alle regole della partecipazione all'aumento di cui all'art. 215 CC”. Considerata la base d'asta di fr. 1 396 000.– e l'ammontare dell'ipoteca di fr. 275 000.–, per il Pretore ogni coniuge ha quindi diritto a metà del ricavato, ovvero fr. 1 121 000.–, dal quale non si possono dedurre “fr. 27 546.55, come invece pretende AO 1, riferibili a una pretesa della G SA nei confronti di AP 1”, fermo restando che in caso di vendita a un prezzo inferiore alla base
d'asta “ai coniugi spetterebbe la metà della somma che si otterrebbe deducendo dal prezzo di vendita l'ipoteca”.
Per quanto concerne la liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha attributo ai beni propri del marito il saldo del conto bancario __________ n. , come pure la partecipazione azionaria alla G SA, compreso il debito contratto per entrare in possesso delle azioni. Riguardo agli interessi dovuti sul debito, pagati dal marito con acquisti, egli ha constatato che sussisterebbero i presupposti per una compensazione tra le due masse, ma che la moglie non aveva quantificato la pretesa, l'indicazione contenuta nel memoriale conclusivo non essendo ammissibile. Il Pretore ha poi escluso che i fr. 50 000.– versati ai coniugi dai genitori di AO 1 per costruire l'abitazione coniugale siano un bene proprio del marito, accertando che in costanza di matrimonio il marito aveva comperato, insieme con __________ C__________, la particella n. 182 RFD di __________ per poi rivenderla dopo averla frazionata. Per il Pretore, pur trattandosi di un acquisto del marito, la moglie non ha diritto ad alcunché, salvo fr. 667.25 ammessi dall'attore, poiché essa si è limitata a una generica richiesta di pagamento della plusvalenza, di cui per altro tutto si ignora, senza formulare una domanda precisa. In merito ai vari conti bancari riconducibili al marito, il primo giudice ne ha appurato, per quanto possibile, il saldo e ha riconosciuto la metà (complessivi fr. 33 898.–) alla moglie. Infine egli ha obbligato AP 1 a restituire al marito complessivi fr. 37 000.– ricevuti in pendenza di causa quale provvigione ad litem.
Per quel che è del mantenimento, il Pretore ha ravvisato anzitutto l'esistenza di un matrimonio di lunga durata (sedici anni), dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, quanto meno fino al febbraio del 2010, quando essa ha ripreso un'attività lucrativa a tempo parziale. Rilevato che AP 1 “nulla ha allegato in merito al tenore di vita durante la vita in comune”, il primo giudice ha calcolato il di lei fabbisogno minimo in fr. 3763.– mensili sulla scorta delle varie procedure cautelari. Relativamente al reddito, egli ha constatato che costei guadagnava fr. 1972.– mensili come segretaria (a tempo parziale) nello studio di __________ B__________, escludendo di computare alla medesima sia un reddito della sostanza che essa riceverà in esito alla vendita dei fondi a __________, sia un reddito ipotetico dall'esercizio della professione, “non essendo pretendibile da AP 1 un'estensione dell'attività lavorativa al 100%, a maggior ragione ponendo mente al fatto che alla convenuta non può essere rimproverato di non essersi attivata al fine di cercare un impiego dal momento in cui ha avuto coscienza del fatto che la separazione dal marito era definitiva”. Egli ha concluso così che l'interessata registra un disavanzo di fr. 1791.– mensili.
Quanto al marito, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 16 470.– mensili fino al 30 giugno 2015 e in fr. 12 912.65 mensili in seguito, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7290.40 mensili. Ne ha desunto che AO 1 è in grado di versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1790.– mensili fino al di lui pensionamento.
I. Sull'appello di AP 1
a) Che all'udienza del 18 settembre 2012 i coniugi si siano impegnati a sottoporre a un legale, poi trovato nella persona dell'avv. __________ F__________, “i fatti e i documenti relativi a questa questione [le pretese della moglie relative alle azioni della G__________ SA] chiedendo un parere giuridico” circa il buon fondamento delle pretese della moglie e che avessero pattuito la vincolatività di tale referto è vero. E qualora le parti decidano di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che il convenuto si costituisca incondizionatamente in giudizio (art. 61 lett. a CPC).
b) Una pretesa patrimoniale del diritto di famiglia come la liquidazione del regime dei beni parrebbe arbitrabile (Pfisterer in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. III, edizione 2012, n. 19 ad art. 354; Stacher in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 14 ad art. 354), benché sia controversa la questione di sapere se il patto d'arbitrato debba essere omologato dal giudice statale (Cocchi in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1490; Weber-Stecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 32 ad art. 354). Sta di fatto che in concreto il marito ha revocato il proprio assenso alla designazione di un arbitro. La questione è di sapere pertanto se in circostanze del genere il Pretore dovesse declinare ugualmente la propria competenza.
c) Dagli atti risulta che AO 1 ha dichiarato al Pretore di rinunciare all'arbitrato, producendo in sostituzione una perizia privata del prof. __________ G__________. Il 5 ottobre 2012 AP 1 ha contestato tale modo di agire, invocando l'accordo del 18 settembre precedente. Se non che, il Pretore ha riattivato il 10 ottobre 2012 il termine per il versamento dell'anticipo destinato all'esecuzione della perizia sul valore delle azioni della G__________ SA. La convenuta ha rimproverato al Pretore il 17 ottobre 2012 di “avere accettato passivamente la marcia indietro del marito”, ma non si è opposta all'esecuzione della perizia né ha contestato
l'esistenza di un presupposto processuale, limitandosi a chiedere una rateazione dell'anticipo, che il Pretore ha concesso l'indomani. Versato infine l'anticipo, il 12 giugno 2014 l'economista __________ M__________ ha consegnato la propria relazione. AP 1 ne ha postulato la delucidazione e completazione scritta, che l'economista ha eseguito il 25 luglio 2014. Il 25 agosto successivo il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha convocato le parti al dibattimento finale del 20 ottobre 2014, poi rinviato al 24 novembre successivo, con facoltà di produrre un memoriale conclusivo entro i termini dell'art. 280 cpv. 3 CPC ticinese.
d) Vizi formali che una parte può sollevare prima dell'emanazione della sentenza devono essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in seguito, salvo offendere l'art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2). Una parte non può, di conseguenza, attendere l'emissione del giudizio per formulare censure d'ordine che avrebbe potuto opporre precedentemente. Nel diritto di procedura cantonale, ancora applicabile al processo di primo grado, la situazione era analoga: eccezioni processuali non addotte con la risposta erano “perente” (art. 78 cpv. 2 CPC ticinese). L'esistenza di un patto d'arbitrato costituiva, appunto, un'eccezione processuale (art. 98 CPC ticinese). E se il presupposto processuale veniva meno solo nel corso del processo, l'eccezione andava “proposta con domanda prima di ogni altro atto di causa” (in caso di prescrizione: art. 80 cpv. 2 CPC ticinese). La parte non doveva, in altri termini, lasciar passare il giudice ad atti processuali successivi, salvo veder perimere l'eccezione.
e) Nel caso specifico si è detto che il 5 ottobre 2012 AP 1 ha protestato per il modo di comportarsi del coniuge e il 17 ottobre successivo ha rimproverato al Pretore di “avere accettato passivamente la marcia indietro del marito”, ma non ha eccepito la mancanza di un presupposto processuale. Si è accomodata anzi dell'esecuzione della perizia versando (a rate) l'anticipo delle spese e, una volta ricevuto il referto, chiedendone la delucidazione scritta. Solo nel memoriale conclusivo del 24 novembre 2014 essa è tornata a criticare l'operato del Pretore, ma a parte il fatto che il Pretore ha espunto tale allegato dagli atti, a quel momento essa non poteva più rimettere in discussione il presupposto processuale (nel rispetto di quello che il vecchio diritto definiva il “principio degli stadi preclusivi del processo”). A ragione quindi il primo giudice ha statuito sullo scioglimento del regime matrimoniale anche per quanto riguardava le azioni della G__________ SA.
AP 1 censura inoltre una violazione del principio attitatorio, il marito avendo profittato della circostanza che “erano pendenti più procedure per versare agli atti di queste procedure parallele nuova documentazione che non aveva nessuna rilevanza per tali procedure ma afferenti al divorzio”, il tutto allo scopo di eludere la tardività della produzione nella causa di stato. Per di più, a suo avviso, quei documenti sono stati redatti dallo stesso marito o da terzi manifestamente di parte, poiché azionisti o figli di azionisti della ditta. Anche al dibattimento finale l'attore avrebbe prodotto “documentazione datata”, senza che il Pretore l'abbia impedito e senza conferirle la possibilità di determinarsi, in violazione del principio del contraddittorio. Documentazione che andava così – epiloga l'appellante – estromessa dall'incarto.
Le argomentazioni della convenuta cadono nel vuoto. Per tacere del fatto intanto che non è dato di sapere quali prove il Pretore abbia omesso di assumere e che l'interessata ha potuto porre tutte le sue domande al perito giudiziario, il 25 agosto 2014 il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha citato le parti al dibattimento finale. La convenuta non ha mosso obiezioni, per quanto avesse ricevuto dalla Pretura tutti i documenti di causa, compresi quelli richiamati (comunicazione del 24 settembre 2014, nel fascicolo “corrispondenza”). Avesse inteso far assumere altre prove o eccepire irregolarità formali, essa avrebbe dovuto reagire senza indugio, come si è spiegato (consid. 4e), e non lasciar passare il processo allo stadio del dibattimento finale.
Quanto ai documenti dell'attore che il Pretore non avrebbe dovuto versare agli atti, si tratta di un estratto del protocollo dell'assemblea ordinaria della H__________ SA del 27 giugno 2014 (doc. F), di un estratto del protocollo della seduta della stessa società del 29 agosto 2014 (doc. G), di conteggi di salario dell'attore dal 1° gennaio 2013 al 30 luglio 2014 (doc. H) e di una lettera 29 febbraio 1996 della Cassa pensioni del __________ (doc. I). Non si disconosce che al dibattimento finale del 24 novembre 2012 la convenuta ne ha contestato la produzione. Il Pretore precisa tuttavia di averli acquisiti d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128
III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; ora: art. 296 CPC) e la divisione della previdenza professionale, laddove si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita (compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione) o l'insorgere di un caso di previdenza (DTF 129 III 486 consid. 3.3). Con tale argomento la convenuta non si confronta, di modo che al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
a) Secondo l'art. 280 cpv. 3 CPC ticinese ogni parte aveva la facoltà di produrre fino a cinque giorni prima del dibattimento “un allegato conclusionale” (prima frase), che andava notificato simultaneamente all'allegato conclusionale della controparte (seconda frase). Tale norma non assegnava alla parte un termine per presentare conclusioni scritte. Fissava semplicemente una scadenza entro cui l'allegato – facoltativo – doveva essere introdotto per ragioni organizzative del tribunale, in modo che il Pretore potesse condurre il dibattimento finale con cognizione di causa, disponendo del tempo necessario per conoscere il contenuto dello scritto (II CCA, sentenza inc. 12.2008.250 del 15 aprile 2010, consid. 6.2).
b) Alla parte che non avesse rispettato il termine non si poteva impedire di leggere il memoriale conclusivo nel corso del dibattimento finale, alla stregua di un'arringa (art. 281 cpv. 1 CPC ticinese). La parte non poteva pretendere però che della sua arringa si tenesse verbale, se non limitatamente alle richieste di giudizio (art. 282 CPC ticinese), né poteva esigere che il memoriale fosse intimato seduta stante all'avversario. Nella fattispecie AP 1 non pretende che il Pretore le abbia precluso il diritto all'arringa. La decisione di espungere l'allegato dagli atti era dunque corretta.
c) Né il Pretore può essere biasimato per avere notificato alla convenuta l'allegato dell'attore solo all'udienza. Certo, simile prassi era discutibile (Cocchi/Trezzini, loc. cit.), ma la legge non prescriveva la notificazione degli allegati conclusivi prima del dibattimento finale, anche perché ciò sarebbe stato difficilmente praticabile per questione di tempi. La giurisprudenza riteneva preferibile la notificazione al dibattimento finale, poiché in tal modo gli allegati sarebbero stati intimati nello stesso momento, senza che una parte o l'altra ne risultasse favorita (II CCA, sentenza inc. 12.2008.250 del 15 aprile 2010, consid. 6.1). Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC è stato abrogato con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011 (sei anni or sono). A norma dell'art. 317 cpv. 2 CPC nuove pretese sono ammissibili in appello soltanto se sono date le premesse dell'art. 227 cpv. 1 (art. 317 cpv. 2 lett. a) e se esse sono fondate su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (lett. b). In concreto, come si è appena detto, le pretese avanzate dall'appellante sono le medesime formulate nel memoriale conclusivo che il Pretore ha estromesso dagli atti. Non si riconducono pertanto a fatti e mezzi di prova nuovi che non si sarebbero potuti sottoporre al Pretore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. Non sorrette dai presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, le pretese in rassegna si rivelano quindi inammissibili già a un primo esame.
a) In merito al citato conto bancario l'appellante sostiene che il Pretore non poteva considerarlo un bene proprio del marito, la relazione essendo stata estinta il 31 dicembre 2013. Né il marito avrebbe dimostrato il “travaso dell'importo di questo conto ad altri” né, tanto meno, che fr. 135 000.– da lui versati alla notaia __________ B__________ provenissero da quel conto. Ora, lo scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della “presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC), momento determinante per la disgiunzione degli acquisti e dei beni propri di ogni coniuge (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva è pertanto in concreto la data dell'inoltro della causa, ossia il 19 aprile 2010, sicché poco importa quanto è accaduto in seguito. Posto ciò, considerato che l'appellante non accampa pretese su tale conto né contesta che il conto sia stato aperto prima del matrimonio, non è dato a divedere l'interesse della censura mossa in appello. Sulla questione non giova pertanto diffondersi.
b) Per quel che riguarda i fondi di , all'appellante si dà atto che con decisione del 5 maggio 2015 questa Camera ha parzialmente accolto il suo appello volto contro la divisione di entrambi i beni, ordinando lo scioglimento della sola particella n. 483 RFD di , e riducendo la base d'asta a fr. 1 257 000.– (inc. 11. 2013.42). Resta il fatto che i coniugi sono tuttora comproprietari, insieme con R B e S__________ B__________, della particella n. 432, e che la richiesta di scioglimento relativa a tale fondo è stata respinta da questa Camera perché AO 1 aveva convenuto in giudizio soltanto la moglie, ma non gli altri comproprietari. Nella misura in cui chiede di sciogliere “la comproprietà sulla particella n. 432 come da decisione del 5 maggio 2015 della prima Camera civile”, l'appellante formula quindi una domanda incomprensibile. Quanto alla facoltà del Pretore di fissare l'ammontare “pertoccante alla signora AP 1 nonostante la medesima non avesse formalizzato il quantum”, questa Camera ha già ricordato all'interessata nella citata sentenza del 5 maggio 2015 che l'azione dell'art. 651 cpv. 1 CC coinvolge non solo la parte attrice, ma anche – in misura corrispondente – la parte convenuta, sicché il giudice statuisce senza essere vincolato alle richieste dell'uno o dell'altro (consid. 4).
Relativamente alla rifusione di fr. 3500.– “chiesti in risposta e derivanti dalle spese di manutenzione”, l'appellante sostiene di averne documentato il costo, ma non indica quale prova dimostrerebbe il suo assunto. Né una tale indicazione figura nella risposta del 30 agosto 2010. Non incombe così a questa Camera cercare nel voluminoso incarto quanto con un minimo di diligenza la parte avrebbe potuto indicare (analogamente: sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014 e 197/ 2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, in: RSPC 2015 pag. 116).
c) Per quel che attiene alla provvigione ad litem, la convenuta asserisce che nulla la obbliga a restituire fr. 37 000.–, il marito non avendo attinto per il versamento a mezzi propri: la prima tranche di fr. 7500.– è stata prelevata da acquisti e la seconda di fr. 29 000.– anticipata dai suoceri. Considerato inoltre che nulla le toccherà in liquidazione del regime dei beni, è del tutto aleatorio – prosegue la convenuta – ritenere che dalla vendita dei fondi a __________ essa “percepisca dei denari”. Il tutto senza dimenticare che il marito ha versato di propria iniziativa fr. 29 500.– a saldo dell'anticipo per la perizia “al fine di permettere la continuazione dell'istruttoria di causa”, di modo che la restituzione “dipendeva dall'esito della causa e non sicuramente da quella della liquidazione dei regime matrimoniale”. L'appellante fa valere infine motivi
d'equità, rilevando che oltre a beneficiare di una situazione economica nettamente migliore, il marito l'ha costretta a far allestire una costosa perizia, avendo egli revocato il consenso al referto dell'avvocato F__________.
Scopo di una provvigione ad litem è di permettere a ogni coniuge di difendere adeguatamente i propri interessi in una procedura giudiziaria del diritto matrimoniale. Si tratta di un semplice anticipo destinato a essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computato sulla liquidazione del regime matrimoniale, salvo che a ciò ostino motivi di equità riconducibili alla situazione finanziaria dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii; I-2012 pag. 882 consid. 19 con rinvio; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_777/2014 del 4 marzo 2015 consid. 6.2 con rinvii). Nella fattispecie poco giova sapere perciò in che modo il marito abbia onorato le provvigioni. Né il rimborso di una provvigione dipende dall'esito della causa. Che dalla vendita della nota proprietà a __________ l'appellante non abbia a ricavare alcunché è poi una mera allegazione di parte, smentita per altro dalla documentazione presentata il 30 giugno 2017 da AO 1, dalla quale si evince un provento netto incontestato per ogni coniuge di almeno fr. 500 000.– (verbale del 21 giugno 2017 nell'inc. CA.2017.27). Considerato il capitale che l'interessata riceverà in liquidazione del regime matrimoniale, nella quale rientra anche la divisione della nota comproprietà, non si ravvisano dunque gli estremi per un esonero dalla restituzione, neppure alla luce del patrimonio che rimarrà a disposizione del marito. Non si disconosce che quest'ultimo ha immotivatamente ritirato il consenso all'incarico dell'avvocato F__________, ma ciò ancora non significa che i costi del parere giuridico sarebbero risultati inferiori ai costi della perizia giudiziaria. Anche sotto questo profilo l'appello si rivela di conseguenza infondato.
Il problema è che, come ha rilevato il Pretore, nella risposta del 30 agosto 2010 la convenuta si è limitata a rivendicare un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili “dal quale va defalcato l'attuale stipendio di fr. 1500.–”, senza minimamente alludere al tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (pag. 7). Le allegazioni formulate nell'appello sono pertanto nuove, e come tali irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Certo, questa Camera ha già avuto modo di rilevare proprio in relazione all'art. 125 cpv. 1 CC che, in difetto di indicazioni più precise sul tenore di vita coniugale prima della separazione, gli accertamenti esperiti in una procedura a tutela dell'unione coniugale costituiscono – nonostante la mera verosimiglianza – un punto di riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 5d). E in concreto la convenuta ha richiamato agli atti il fascicolo delle misure protettrici dell'unione coniugale (inc. DI.2008.19), richiamo ammesso dal Pretore il 25 ottobre 2010.
Resta il fatto che nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale AP 1 ha sì presentato una sintesi delle spese annue della famiglia relative al 2006 e 2007 (doc. BB e CC), producendo dodici classificatori contenenti una mole informe di fatture e bollettini di pagamento (doc. N), ma nulla di preciso ha indicato sull'origine della cifra di fr. 8000.– mensili, né tanto meno ha allestito un elenco delle proprie spese annue. E a suffragio di allegazioni non è sufficiente rinviare globalmente a documenti di causa (sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3 in: RSPC 2015 pag. 116). L'interessata avrebbe dovuto indicare con un minimo di puntualità gli atti del carteggio che sorreggono le sue pretese, indicando i documenti dai quali essa desume l'importo che pretende costituire il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica. Né incombeva al Pretore, tanto meno in una questione retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), promuovere indagini e vagliare di propria iniziativa la voluminosa documentazione per sostanziare le pretese di lei (sopra, consid. 8b in fine). Al riguardo l'appello non trova pertanto adeguato conforto.
II. Sull'appello di AO 1
Premesso ciò, nessuno dei coniugi ha postulato l'attribuzione della quota dell'altro dietro conguaglio valendosi di un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC). Inoltre una divisione in natura non entra in considerazione, mentre una licitazione tra coniugi appare improponibile, AO 1 essendo con ogni verosimiglianza il solo interessato a rilevare una quota del fondo contiguo all'abitazione coniugale (la particella n. 483, che egli si è aggiudicato nel frattempo ai pubblici incanti). Non rimane quindi che ordinare la vendita delle due quote ai pubblici incanti. Riguardo alla base d'asta, il valore venale delle quote in rassegna (metà della particella n. 432) risulta, sulla scorta di quanto la
Camera ha accertato nella sentenza del 5 maggio 2015, di
fr. 69 500.– complessivi. La decisione impugnata va quindi modificata di conseguenza.
Contrariamente all'opinione dell'appellante, già nella risposta la moglie aveva contestato l'appartenenza del citato importo ai beni propri di lui (pag. 4 in alto). Posto ciò, che la relazione bancaria sia un bene proprio dell'attore è incontestato. È vero altresì che due giorni prima del matrimonio il saldo del conto ammontava a fr. 82 980.– (doc. C). Il che dimostra come il titolare del conto avesse a disposizione tale importo, ma non prova che questo sia stato profuso nella compravendita dei fondi a , non essendo sufficiente a tal fine che il marito abbia versato alla notaia __________ L complessivi fr. 135 000.–. In caso di investimento va dimostrato infatti il flusso concreto dei pagamenti, non solo la possibilità di finanziamento (DTF 138 III 203 consid. 6.2; I CCA, sentenza inc. 11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid. 5). Per di più, come ha osservato il Pretore, quand'anche si tenesse conto del menzionato estratto conto (doc. M), estromesso dagli atti e del quale l'appellante nemmeno chiede l'assunzione, non corrisponderebbero né i numeri dei conti né le cifre. Nulla dimostra infine che l'importo di fr. 82 980.– sia stato per finire “integrato nel patrimonio della famiglia”. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela destituito di fondamento.
a) Nella petizione l'attore aveva chiesto, tra l'altro, che “ulteriore liquidità giacente sui conti bancari costitutivi di acquisti, come i beni mobili che arredano l'abitazione di __________ e gli autoveicoli, saranno divisi tra i coniugi in ragione di metà ciascuno, al valore che avranno al momento della sentenza di divorzio” (domanda n. 9). A prescindere dalla genericità della domanda, nemmeno nell'esposizione dei fatti l'interessato alludeva però ai citati titoli, i quali non erano per altro depositati su conti bancari. In simili condizioni difettava ai fini del giudizio una domanda sufficientemente individuata. Solo nel memoriale conclusivo l'attore ha poi sostenuto che in costanza di matrimonio i coniugi avevano comperato 30 azioni del __________, esigendone la metà (pag. 21 e 36, domanda n. 6.4).
b) Secondo il vecchio diritto di procedura l'attore doveva addurre, negli allegati preliminari, “tutti i fatti e le eccezioni” (art. 78 cpv. 1 CPC ticinese). Ove una parte non rispettasse tale principio, ad ogni modo, non spettava al Pretore intervenire d'ufficio, ma incombeva alla controparte sollevare il vizio (sentenza del Tribunale federale 5P.362/1994 del 3 novembre 1994, consid. 3 citata in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, op. cit., pag. 231 nota 266). Nella fattispecie AP 1 ha eccepito appunto, al dibattimento finale del 24 novembre 2014, l'inammissibilità della pretesa avversaria. In tali circostanze il Pretore poteva solo dichiarare la richiesta irricevibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.83 del 15 dicembre 2016 consid. 3b con rinvii). Si aggiunga che, non ravvisandosi in concreto i presupposti degli art. 229 e 230 CPC, nemmeno secondo il nuovo diritto i fatti alla base della pretesa litigiosa sarebbero potuti essere esaminati. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
L'appellante chiede di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, facendo valere – in sintesi – che al momento della separazione essa aveva 39 anni, non ha nemmeno oggi impedimenti di natura familiare (i figli sono ormai maggiorenni) o di salute, dispone di una specifica formazione commerciale, lavora a metà tempo dal febbraio del 2010 nel suo settore di formazione, possiede appropriate conoscenze linguistiche, non ha dimostrato particolare impegno nel cercare un'attività lucrativa a tempo pieno e in un mercato del lavoro “pur teso” essa non ha reso verosimile di non poter estendere il proprio grado d'occupazione.
a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati ricapitolati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nella fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 4).
b) Quanto alla possibilità per AP 1 di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” di fr. 3763.– mensili (secondo stadio del ragionamento testé riassunto), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve decidere così se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.14 del 26 settembre 2016 consid. 5b).
Trattandosi di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). La presunzione però è refragabile. Il limite d'età dei 45 anni, poi, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma solo di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Siccome la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata dalla cura dovuta ai figli, in ogni modo, un coniuge con prole può essere tenuto a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui quel figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione di tali principi dipende ad ogni buon conto dalle circostanze del caso specifico (I CCA, sentenza inc. 11.2013.14 del 26 settembre 2016, consid. 5b).
c) Nella fattispecie quando i coniugi si sono separati, nell'inverno del 2008, AP 1 (nata il 30 ottobre 1969) aveva 39 anni, ma doveva ancora occuparsi di Ma__________, che ha compiuto 10 anni nell'agosto del 2008. Nel febbraio del 2010 la convenuta è poi stata assunta al 50% dallo studio commerciale e fiduciario di __________ B__________. Tale attività era senz'altro confacente alla sua situazione. Al compimento del 16° compleanno di Ma__________, nell'agosto del 2014, AO 1 non aveva ancora 45 anni, sicché per principio doveva estendere il suo grado d'occupazione. Toccava a lei quindi vincere la citata presunzione dei 45 anni, dimostrando di non potersi concretamente impiegare a tempo pieno. In realtà essa non ha recato alcun elemento oggettivo al riguardo, salvo far valere che, dopo avere cessato il 30 aprile 2014 l'attività di segretaria al 50% per il citato studio commerciale e fiduciario, lo Stato del Cantone Ticino l'ha assunta, sempre a metà tempo, come segretaria amministrativa nella __________ di __________ con uno stipendio di fr. 2190.– mensili (già dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili per Ma__________).
È vero che nella procedura a tutela dell'unione coniugale AP 1 aveva esibito tutta una serie di richieste di lavoro risultate infruttuose (doc. MMMM a VVVV1 nell'inc. DI.2008.19 richiamato). Tale documentazione risale tuttavia al marzo-novembre 2009 e si riferisce a ricerche per un'attività a tempo parziale. Il che non basta per dimostrare l'impossibilità di aumentare il grado d'occupazione, mentre invano si cercherebbe nella causa di divorzio – come detto – la prova di un qualsiasi tentativo per impiegarsi a tempo pieno. Non risulta perciò che la convenuta abbia messo in atto tutto l'impegno da lei ragionevolmente esigibile per impiegarsi al 100%, né è lecito supporre che l'impiego alla __________ fosse per lei l'unica occasione di lavoro. AP 1 non accusa per altro particolari problemi di salute, possiede pur sempre una formazione commerciale, dispone di “buone” conoscenze del tedesco e del francese, “discrete” dell'inglese, ha una adeguata cultura generale e nulla induce a ritenere che non potesse lavorare a tempo pieno. Soccorrono dunque i presupposti per imputarle una capacità di guadagno maggiore rispetto ai fr. 2190.– mensili attualmente percepiti.
d) L'appellante afferma che, lavorando a tempo pieno, la convenuta potrebbe guadagnare, anche attenendosi a una “valutazione molto prudenziale”, fr. 4000.– mensili netti. L'asserto è meramente apodittico. Non trova alcun riscontro agli atti, né tiene conto della concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di manodopera frontaliera, più giovane, flessibile e con minori pretese salariali nel settore terziario. Si fosse anche debitamente attivata nel 2014 per trovare un'attività a tempo pieno, oggi AP 1 non potrebbe presumibilmente contare su un reddito, nel settore di sua competenza, superiore ai fr. 3400.– mensili netti (corrispondenti a una retribuzione di poco più di fr. 21.– orari, comprese le indennità per vacanze e giorni festivi). La rimunerazione oraria di base per impiegati di commercio nelle fiduciarie, negli studi legali o in altre aziende del settore nelle attività ausiliarie dei servizi
finanziari ammonta infatti a fr. 19.65, cui si aggiungono le indennità per vacanze e giorni festivi, onde uno stipendio minimo di circa fr. 3200.– mensili netti (art. 2 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie in: BU del 23 gennaio 2015 pag. 11, art. 2 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali in: BU del 27 febbraio 2015 pag. 55, art. 2 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari in: BU del 17 marzo 2017 pag. 46). Da un lato AP 1 poteva aspirare, con la sua esperienza professionale, a un compenso che non fosse il minimo di categoria, dall'altro però le condizioni del mercato del lavoro non avrebbero lasciato spazio a soverchie illusioni. Certo, fosse riuscita a impiegarsi a tempo pieno per l'amministrazione cantonale nella stessa funzione e classe di stipendio occupata oggi, essa sarebbe riuscita a guadagnare di più (scala degli stipendi in: www4.ti.ch/dfe/dr/sru/sportello/scala-stipendi). Non consta tuttavia che ciò fosse possibile e una prognosi non può fondarsi su congetture.
e) Infine non si deve trascurare che, come risulta dalla documentazione presentata il 30 giugno 2017 da AO 1 in appello, dalla vendita dell'immobile a __________ ogni coniuge ha ricavato almeno fr. 500 000.– netti. E tra i criteri da ponderare nella prospettiva dell'art. 125 CC figura anche il patrimonio dei coniugi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_769/2016 del 21 febbraio 2017 consid. 5.2; I CCA, sentenza inc. 11.2014.1 del 28 gennaio 2016, consid. 5a). Del reddito da capitale occorre tenere conto, anzi, alla stessa stregua di un reddito da attività lucrativa. Trattandosi poi di sostanza che non produce frutto o che ha un rendimento inadeguato, dandosene le condizioni si può stimare un reddito ipotetico (DTF 117 II 17 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 5A_777/2014 del 4 marzo 2015 consid. 5.1.3; I CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid. 16c con riferimenti). Nel caso specifico si può realisticamente presumere che, senza correre rischi, il patrimonio conseguito da AP 1 possa fruttare almeno l'1% annuo (art. 12 lett. j OPP 2 per analogia [RS 831.441.1]; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), onde un provento di circa fr. 415.– mensili. Ne discende che, con un reddito di complessivi fr. 3765.– mensili, AP 1 è in grado di coprire il proprio “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) di fr. 3763.05 mensili. Non soccorrono quindi i presupposti per un contributo alimentare. Ciò rende superfluo esaminare la situazione finanziaria del marito (terzo stadio del noto ragionamento), come pure la data di decorrenza dell'eventuale contributo.
a) Nella fattispecie AP 1 esce largamente sconfitta sulla liquidazione del regime dei beni (fr. 34 565.– rispetto ad almeno fr. 1 500 000.–), sull'assegnazione dell'alloggio coniugale, sul contributo di mantenimento per sé (equivalente ad almeno fr. 1 250 000.–) e, in parte, sul contributo alimentare per la figlia Ma__________. Ottiene nondimeno fr. 500 000.– dalla vendita dell'abitazione a __________. AO 1 risulta vittorioso quasi interamente sulla liquidazione del regime dei beni (salvo fr. 82 980.–, la metà delle azioni del __________ e il valore di un'automobile, così come sul rimborso di spese da lui anticipate per i figli), interamente sul contributo di mantenimento per la moglie e parzialmente su quello per la figlia. In condizioni del genere, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica equitativamente di porre un quinto delle spese a carico dell'attore e il resto a carico della convenuta. Relativamente al costo della perizia giudiziaria, considerato il comportamento dell'attore (cui già si è accennato: consid. 4c e 8c), nulla giustifica una diversa ripartizione.
b) Quanto alle ripetibili, AO 1 postula un'indennità di almeno fr. 50 000.–, senza tuttavia allegare una nota professionale né indicare il criterio di calcolo. Ora, una causa di divorzio implica una questione di stato e non si esaurisce in pretese d'indole patrimoniale. “Nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile” l'art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede ripetibili “stabilite in base al tempo di lavoro” a una tariffa di fr. 280.– orari. Il dispendio orario va definito secondo l'importanza della pratica, le sue difficoltà e l'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 per analogia, cui rinvia l'art. 12 in fine).
In concreto il patrocinatore di AP 1 ha redatto la petizione (7 pagine), osservazioni ai quesiti peritali, alla domanda di delucidazione e all'istanza di ricusa del perito, ha reagito ad almeno sette prese di posizione su svariate richieste del Pretore e della controparte e ha stilato il memoriale conclusivo (49 pagine). Inoltre ha partecipato a sei udienze (il 25 ottobre e il 6 dicembre 2010, il 7 febbraio, il 4 ottobre e il 12 dicembre 2011, il 14 novembre 2014) e ha scritto almeno una decina di lettere. In mancanza di una distinta professionale, che incombeva a lui presentare (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), occorre stimare il dispendio orario per apprezzamento. Valutato quanto precede, si può ragionevolmente presumere che un avvocato solerte e speditivo avrebbe dedicato a un caso analogo un centinaio di ore di lavoro, compresi i colloqui con il cliente e la corrispondenza indispensabile, onde un onorario in fr. 28 000.–. A ciò si aggiungono le spese (4%: art. 6 cpv. 1 del noto regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 31 500.– (arrotondati). Tenuto conto del grado soccombenza, l'indennità per ripetibili va fissata per finire in fr. 18 900.– (sul calcolo delle ripetibili in caso di vicendevole soccombenza: RtiD
II-2016 pag. 638 n. 24c con rimandi di dottrina).
III. Sulle spese processuali e le ripetibili di appello
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. L'appello di AP 1 è respinto.
II. Le spese di tale appello, di fr. 3500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.
III. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2.2 Il ricavo netto della vendita relativa alla particella n. 483 RFD di __________, dedotta ogni spesa, onere e tassa, va diviso a metà tra le parti, tenendo conto degli eventuali anticipi versati da AO 1 al notaio.
2.3 È ordinato lo scioglimento delle due quote di un quarto in comproprietà di AO 1 e AP 1 sulla particella n. 432 RFD di , mediante vendita ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 69 500.– complessivi. In caso di insuccesso le quote andranno vendute al miglior offerente. I pubblici incanti saranno diretti e organizzati dal notaio __________ R di __________. Le spese d'asta e l'onorario del notaio saranno posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Eventuali richieste d'anticipo del notaio saranno poste a carico di AO 1. Il ricavo netto della vendita delle quote, dedotta ogni spesa, onere e tassa, andrà diviso a metà tra i comproprietari, tenendo conto degli eventuali anticipi versati da AO 1 al notaio.
2.4 AO 1 è condannato a versare a AP 1 la somma di fr. 34 565.– in liquidazione del regime dei beni.
2.5 AP 1 è condannata a versare a AO 1 la somma di fr. 37 000.– in restituzione della provvigione ad litem.
La richiesta di contributo alimentare presentata da AP 1 è respinta.
Le spese processuali di complessivi fr. 42 800.– (incluso il costo della perizia) sono poste per un quinto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 18 900.– per ripetibili ridotte.
Il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata (indicizzazione del contributo alimentare per AP 1) è annullato.
IV. Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 3000.–, sono poste per un quinto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, la quale rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
V. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).