Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2015.33
Entscheidungsdatum
25.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2015.33 11.2015.47

Lugano 25 giugno 2015/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Grisanti e Jaques

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa CA. 2014.497 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 12 dicembre 2014 dall'

AP 1

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

giudicando sull'appello del 7 aprile 2015 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2015 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Il 12 dicembre 2014 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, affinché fosse ordinato in via cautelare alla AO 1 di cancellare dai suoi siti web in via principale “la notizia dello scorso febbraio e quella del 26 novembre 2014”, in via subordinata “la notizia del 26 novembre 2014” e in via ancor più subordinata di permetterle “di esercitare il proprio diritto di replica a tutte le notizie apparse sulla AO 1”. Invitata a presentare osservazioni, nel suo memoriale del 24 dicembre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

B. Statuendo con decisione del 17 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile, subordinatamente l'ha respinta e ha irrogato a AP 1 una multa disciplinare di fr. 1000.–. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 750.– per ripetibili.

C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 aprile 2015 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, l'accoglimento dell'istanza. Il 20 aprile 2015 il presidente di questa Camera ha assegnato all'appellante un termine fino al 6 maggio 2015, poi prorogato al 1° giugno successivo, per depositare un anticipo di fr. 750.– in garanzia delle spese processuali. Il 3 giugno 2015 all'appellante è stato fissato un ultimo termine fino al 15 giugno 2015 per procedere al deposito del citato anticipo. Il 15 giugno 2015 AP 1 ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio e contestualmente ha postulato la ricusa del presidente di questa Camera (inc. 11.2015.47).

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità – salvo eccezioni estranee alla fattispecie – non essendo una controversia patrimoniale (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 11 e 71 ad art. 91 con richiami; Marais in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 91 con ulteriori richiami). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la decisione in rassegna è stata notificata all'istante il 27 marzo 2015. Introdotto il 7 aprile 2015, l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. L'appellante, dopo una serie di invettive contro il Pretore che nulla portano al fondamento della sua azione, contesta preliminarmente la legittimazione passiva della succursale AO 1 poiché sprovvista di personalità giuridica e di capacità processuale. Essa contesta inoltre la legittimazione dell'avv. PA 1 a rappresentare la convenuta tanto più che i firmatari della procura “sono dei semplici aventi diritto di firma e non organi abilitati a rappresentare e ad impegnare e obbligare (art. 55 cpv. 2 CC) la __________ con sede principale a __________”.

a) Ora, per tacere del fatto che è l'istante medesima ad avere convenuto in causa la “AO 1”, è vero che la succursale, nonostante l'autonomia di cui dispone, è effettivamente priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte. La giurisprudenza le concede però la possibilità di intervenire in una procedura giudiziaria in nome della società principale, in virtù di un potere di rappresentanza speciale (DTF 120 III 13 consid. 1a). Ciò premesso, ove alla succursale sia attribuita erroneamente la capacità processuale, parte al processo è la società cui la succursale appartiene, salvo che l'altra parte abbia motivo per dubitare dell'identità dell'avversario o sia lesa nei propri interessi, ciò che in concreto non consta né è preteso.

b) Quanto alla legittimazione del rappresentante della convenuta, un'associazione iscritta nel registro di commercio è sì rappresentata dai propri organi, me essa può conferire il potere di rappresentanza a terzi o a procuratori (Jeanneret/Hari in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 33 ad art. 69). L'iscrizione nel registro di commercio contiene poi solo l'indicazione dei membri della direzione (art. 92 lett. k ORC) e le persone autorizzate a rappresentare (art. 92 lett. l ORC). In concreto, i due firmatari dispongono di un diritto di firma collettivo a due registrato nel registro di commercio e poco importa quindi che essi non abbiano una funzione particolare. Il tutto senza dimenticare che la mancanza di una valida procura può essere sanata entro un termine fissato dal giudice (art. 132 cpv. 1 CPC). Al riguardo, la contestazione è destinata all'insuccesso.

  1. L'appellante reputa nulla la decisione impugnata poiché priva di motivazione. Essa sostiene che la decisione “manca di qualsiasi riferimento agli elementi concreti dell'asserita inammissibilità dell'istanza”. A suo parere il Pretore, ignorando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, è incorso in un diniego di giustizia formale.

a) In concreto il Pretore ha respinto l'istanza “ poiché con riferimento alle notizie figuranti sul doc. A, mal si comprende – e l'istante non l'ha per nulla reso verosimile – dove starebbe la violazione dell'art. 266 CPC rispettivamente della LRTV, essendo del resto condivisibile quanto proposto dalla convenuta ai pti. 3 + 5 delle sue osservazioni 24.12.2014”. Egli ha ritenuto così che l'istante non avesse reso verosimile l'incombente lesione dei diritti dell'istante tale da poterle causare un pregiudizio particolarmente grave (art. 266 lett. a CPC), la mancanza di giustificazione della lesione (lett. b) e la proporzionalità del provvedimento (lett. c), poiché i fatti riportati dalla convenuta erano sostanzialmente veri (osservazioni del 24 dicembre 2014 pag. 2 e 3).

b) Si conviene che la motivazione della decisione in rassegna è succinta e telegrafica. Resta il fatto che essa permette di capire le ragioni che stanno alla base del giudizio, il Pretore avendo spiegato brevemente le argomentazioni decisive che l'hanno indotto a respingere l'istanza, senza essere tuttavia tenuto a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti proposti dalle parti. Ancorché si ponga ai limiti inferiori imposti dal profilo formale, essa è sufficiente sotto il profilo dell'art. 29 Cost. (DTF 138 IV 81 consid. 2.2). La censura di violazione del diritto di essere sentito è destinata a cadere nel vuoto.

  1. L'appellante invoca altresì la violazione del divieto diniego di giustizia materiale “ovvero della violazione del diritto di essere trattato senza arbitrio (art. 9 Cost.)”. A suo dire il Pretore ha ignorato tutte le sue censure e obbiezioni ovvero la “richiesta di poter esercitare il proprio diritto di risposta, la richiesta di istruttoria e la richiesta di udienza che il CPC invece riconosce all'appellante in virtù degli art. 250 segg. CPC”

Ora, per quel che è della risposta, non è chiaro a quale diritto l'interessata si riferisca. Ove essa intenda far valere il diritto sancito dall'art. 28g CC, per tacere del fatto che l'interessata non ha rispettato le formalità di procedura previste dall'art. 28i CC (Jeandin in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 28l), in mancanza di un testo della risposta non è dato di vedere in che maniera il primo giudice ha impedito all'istante di esercitare il proprio diritto. Ove invece essa si riferisca alla possibilità di replicare, agli atti figura un allegato del 16 gennaio 2015 in cui l'istante ha preso posizione in merito alla risposta della convenuta donde l’inconsistenza della censura. Quanto all'istruttoria, non è dato di vedere in quale violazione sia incorso il primo giudice, in nessun allegato dell'istante figurano offerte di prove oltre quelle documentali. Relativamente all'udienza, infine, l'appellante dimentica che nella procedura sommaria il giudice può rinunciare a tenere udienza dando modo alle parti di esprimersi per scritto (art. 253 cpv. 1 e 256 cpv. 1 CPC), ciò che è stato il caso in concreto. Né l'ordinamento di diritto processuale civile garantisce sempre il diritto a un'udienza in procedura sommaria (sentenza del Tribunale federale 5D_141/2014 del 27 gennaio 2015 destinata a pubblicazione). Per il resto, è vero che l'art. 6 CEDU conferisce il diritto a un'udienza pubblica, ma in concreto l'interessata, dopo avere chiesto al Pretore di citare le parti a un'udienza personale (lettera del 28 dicembre 2014), nella replica del 16 gennaio 2015 non ha più riproposto la richiesta. Il primo giudice poteva così legittimamente concludere in una rinuncia della stessa. Ne segue che anche al riguardo l'appello è destituito di fondamento.

  1. L'appellante, infine, si duole della multa di fr. 1000.– inflittale dal Pretore, ma al riguardo essa non si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui l'istante “infarcendo i suoi scritti d'insulti contro anche il PP __________” ha offeso le convenienze (art. 128 cpv. 1 CPC). Né essa pretende che i suoi scritti fossero meramente irriverenti o che il Pretore ne abbia frainteso la portata o che l'ammontare della multa (previsto dall'art. 128 cpv. 1 CPC nel massi­mo di fr. 1000.–) fosse eccessivo. Mal si intravede di conseguenza perché la sanzione andrebbe annullata. Se ne conclude che privo di buon diritto, l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

  2. L'emanazione dell'attuale sentenza rende senza oggetto la ricusa del presidente di questa Camera (inc. 11.2015.47).

  3. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato per osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante non entra in linea di conto, giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.

  4. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra consid. 1; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

  1. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  3. L'istanza di ricusa presentata da AP 1 è dichiarata priva d'oggetto.

  4. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 28g CC
  • art. 28i CC
  • art. 55 CC

CEDU

  • art. 6 CEDU

Cost

  • art. 9 Cost
  • art. 29 Cost

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 128 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 253 CPC
  • art. 256 CPC
  • art. 266 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 314 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

ORC

  • art. 92 ORC

Gerichtsentscheide

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