Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2015.27
Entscheidungsdatum
18.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2015.27

Lugano, 18 maggio 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.2316 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 maggio 2014 da

AP 1 attualmente in (ora patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 27 marzo 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 marzo 2015;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1960), cittadino italiano, e AP 1 (1973), cittadina austriaca, si sono sposati una prima volta a __________ (Nevada) il 15 giugno 2001. Quel matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza del Bezirksgericht Josefstadt, __________, passata in giudicato il 25 luglio 2008. Intenzionati a risposarsi, il 21 dicembre 2009 gli ex coniugi, l'uno domiciliato a __________ e l'altra a , hanno stipulato una convenzione matrimoniale soggetta al foro e alla legge austriaca (Ehepakt: Unter­halts­verein­barung), rogata nelle forme dell'atto pubblico dal notaio G di , intesa a disciplinare gli effetti patrimoniali di un eventuale divorzio o annullamento del matrimonio. A quel tempo AO 1 era vicepresidente del grup­po industriale C SA, __________, succursale di __________. AP 1 non esercitava attività lucrativa. Il 31 dicembre 2009 i due si sono risposati a __________ per poi stabilirsi a __________. Né dal primo né dal secondo matrimonio sono nati figli. Il 20 aprile 2011 AO 1 e AP 1 hanno acquistato una casa d'abitazione a __________ (particella n. 835 RFD, sezione di __________), loro intestata in ragione di metà ciascuno.

B. Il 30 maggio 2014 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione

del­l'unione coniugale per ottenere, tra l'altro, un contributo alimentare di fr. 25 000.– mensili e l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale a __________, con addebito al marito di ogni spesa relativa all'immobile. Identiche richieste essa ha formulato in via cautelare, instando altresì per una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Al­l'udienza del 23 giugno 2014, indetta per il contraddittorio, i coniugi si sono accordati nel senso di applicare senza indugio la convenzione matrimoniale e di definire il contributo alimentare per la moglie già in pendenza di causa, dal luglio del 2014, nel 33% del reddito netto (Nettoeinkommen) mensile del marito. Nessuna intesa è stata raggiunta, per contro, sull'ammontare di tale reddito né sull'attribuzione dell'alloggio coniugale a __________ né, tanto meno, sullo stanziamento di una provvigione ad litem. Quel medesimo giorno il Pretore ha avviato l'istruttoria.

C. Il 1° luglio 2014 AO 1 è passato alle dipendenze della I__________ AG di , società controllata dallo stesso gruppo C SA, come Vice President South Africa. Dalla dirigenza della C__________ SA, in seno alla quale egli era respon­sabile della divisione Construction Equipment Mondo, egli è stato estromesso. Il 16 ottobre 2014 AP 1 ha sollecitato in via “superprovvisionale” l'assegnazione dell'alloggio coniugale, istanza che il Pretore ha respinto con decreto cautelare del giorno stesso (inc. CA.2014.401). L'istruttoria della procedura a tutela dell'unione coniugale è terminata il 18 novem­bre 2014 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 dicembre 2014 AP 1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 23 236.– mensili dal 5 luglio 2014 e l'assegnazione in uso del­l'alloggio coniugale, oltre a una provvigione ad litem di almeno fr. 20 000.–. Nel proprio allegato del 9 dicembre 2014 il marito ha offerto un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili e ha rivendicato a sua volta l'assegnazione della casa a __________, opponendosi al versamento di qualsiasi provvigione. Subordinatamente egli ha proposto di attribuire lo stabile in uso a entrambe le parti, con assunzione dei relativi costi in ragione di metà ciascuno.

D. Statuendo con sentenza del 12 marzo 2015, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale a AO 1, il quale è stato condannato a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 8800.– mensili dal luglio del 2014 in poi. La richiesta di provvigione ad litem è stata respinta. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 marzo 2015 tendente a ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di vedersi riconoscere un contributo alimentare di fr. 23 236.– mensili, sempre dal luglio del 2014, e attribuire l'uso dell'abitazione coniugale. Il 13 aprile 2015 essa ha instato altresì per l'assunzione di nuovi mezzi di prova. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2015 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello, salvo proporre – in subordine – di attribuire l'uso dell'abitazione coniugale a entrambi i coniugi. Il 9 settembre 2015, l'8 marzo e il 7 aprile 2016 l'appellante ha trasmesso alla Camera ulteriore documentazione. Altrettanto ha fatto il marito il 27 novembre 2015. Il 20 ottobre 2015 AO 1 è stato licenziato dalla I__________ AG per il 30 aprile 2016. Il 17 maggio 2016 la moglie risulta essersi annunciata all'ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ come partente per l'Austria.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento controverso davanti al Pretore (fr. 15 236.– mensili), di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione del Pretore è stata notificata al precedente legale del­l'istante il 17 marzo 2015. Depositato il 27 marzo 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.

  1. Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispe­cie entrambe le parti hanno trasmesso a questa Camera documenti nuovi, ma nessuna delle due si è opposta alla produzione degli atti inviati dall'altra, accettando che tali documenti siano acquisiti al materiale istruttorio. In condizioni del genere non soc­corre passare in rassegna la ricevibilità dei singoli documenti sotto il doppio profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Quanto alla rilevanza dei vari atti si dirà oltre, nella misura del necessario, trattando gli argomenti cui essi si riferiscono.

  2. L'istanza a protezione dell'unione coniugale è stata presentata in concreto da AP 1 il 30 maggio 2014. Dai documenti prodotti in appello si evince che tre giorni dopo, il 2 giugno 2014, la stessa AP 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Bezirks­gericht Innere Stadt di __________. AO 1 ha contestato la competenza per territorio del giudice austriaco, ma l'eccezione è stata respinta da quel tribunale con decreto dell'8 apri­le 2015 (Beschluss trasmesso a questa Camera da entrambe le parti). Ora, come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, il giudice chiamato a emanare provvedimenti a tutela del­l'unione coniugale rimane competente per statuire in proposito quand'anche pochi giorni dopo uno dei coniugi promuova causa di divorzio, per lo meno finché il giudice del divorzio non decreti provvedimenti cautelari (DTF 138 III 649 in basso). A quel momento i provvedimenti cautelari sostituiscono i provvedimenti a tutela dell'unione coniugale. Il principio vale anche sul piano internazionale (DTF 134 III 328 consid. 3.2). Nella fattispecie il Pretore era quindi competente per giudicare le misure a protezione dell'unione coniugale postulate il 30 maggio 2014 da AP 1, anche se costei ha intentato causa di divorzio tre giorni dopo. Non risulta del resto che il Bezirksgericht Innere Stadt di __________ abbia decretato provvedimenti cautelari fino al 28 luglio 2016. Ciò premesso, giova vagliare senza remora il contenuto dell'appello.

I. Sul contributo alimentare per l'istante

  1. Litigioso è anzitutto il contributo alimentare chiesto dalla moglie, contributo che il Pretore ha stabilito in fr. 8800.– mensili. Al riguardo il primo giudice ha ricordato che i coniugi sono d'accordo di applicare a tal fine la convenzione prematrimoniale da loro stipulata il 21 dicembre 2009 e di fissare il contributo di mantenimento per la moglie, già prima dello scioglimento del matrimonio, in base alla clausola n. IV/4 lett. c, stando alla quale (doc. 3, pag. 4 in alto):

Der Ehemann verpflichtet sich, an die Ehefrau einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 33% des Nettoeinkommens zu bezahlen. (…)

Se non che – ha continuato il Pretore – le parti dissentono sulla nozione di Nettoeinkommen: l'una sostiene che con ciò si intendesse il totale dei redditi conseguiti dal marito nell'ambito della sua attività professionale (fr. 70 413.65 mensili), l'altro che con ciò si intendesse il solo stipendio fisso (fr. 26 117.65 mensili), esclusa ogni retribuzione variabile (bonus e benefits). Non riuscendo ad accertare la vera e concorde volontà dei contraenti (nel senso del­l'art. 18 cpv. 1 CO), il Pretore ha proceduto così all'esegesi della convenzione secondo il principio dell'affidamento, valutando come un terzo in buona fede avrebbe dovuto interpretare la clausola nelle medesime circostanze.

In primo luogo il Pretore ha indagato sull'accezione del termine Nettoeinkommen, giungendo alla conclusione che il vocabolo poteva suffragare tanto la tesi del marito quanto la tesi della moglie. Nelle condizioni descritte egli ha analizzato perciò la convenzione nel suo insieme, non senza rilevare che proprio nel capitolo relativo agli obblighi di mantenimento l'accordo contiene la seguente clausola n. IV/1 (doc. 3, pag. 3 a metà):

Festgehalten wird, dass der Ehemann derzeit ein monatliches aliquotes Nettoeinkommen von € 10 000.00 ins Verdienen bringt. Die Ehefrau hat kein laufendes Einkommen und geht keiner Beschäftigung nach.

Ne ha desunto, il Pretore, che per Nettoeinkommen del marito le parti dovevano ragionevolmente intendere, al momento della firma, la somma di € 10 000.00 mensili. Tale importo non corrispondeva invero né al reddito complessivo conseguito da AO 1 nel 2009 (fr. 466 272.–), né al solo reddito netto di lui nell'ultimo quadrimestre del 2009 (fr. 123 427.–), né al reddito fisso prospettabile sulla base del contratto di lavoro stipulato con la C__________ SA (fr. 245 436.–). L'interessata non pretendeva però di esserne stata all'oscuro. La cifra potrebbe spiegarsi inoltre – ha soggiunto il Pretore – con il fatto che, aven­do i coniugi adottato il regime della comunione dei beni, l'istante avrebbe ancora potuto beneficiare della quota variabile di reddito eventualmente percepita dal marito durante il matrimonio. Comunque sia, egli ha epilogato, la cifra di € 10 000.00 (fr. 16 000.– circa del tempo) si avvicina allo stipendio fisso percepito da AO 1 nell'ultimo trimestre del 2009, esclusi bonus e benefits. E siccome i dati più recenti sul reddito fisso del convenuto attestano ora entrate fisse per fr. 26 599.– netti mensili, il Pretore ha definito il contributo alimentare per l'istante nel caso specifico in un terzo di tale importo, ossia fr. 8800.– mensili arrotondati.

  1. L'appellante sostiene che il termine Nettoeinkommen può riferirsi soltanto al totale dei redditi conseguiti dal marito nell'ambito della sua attività professionale (fr. 70 413.65 mensili). Essa si duole che l'opinione del Pretore “è fondata sul nulla” e che giustificare in qualche modo la somma di fr. 16 000.– mensili riconducendola al reddito fisso conseguito dal marito nell'ultimo trimestre del 2009 per avvicinarla a quella di € 10 000.00 evocata nella convenzione è una forzatura arbitraria. Secondo l'appellante, indicando in € 10 000.00 il reddito netto di AO 1 “le parti non escludevano nulla dal guadagno del marito”. Del resto, niente dimostrerebbe il contrario. Se mai, ins Verdienen bringen significa – afferma l'appellante – apportare ogni provento risultante dal lavoro. Infine, essa conclude, trattandosi di determinare un contributo di mantenimento, occorre considerare nella fattispecie tutti i cespiti d'entrata del debitore, tanto secondo il diritto svizzero quanto secondo il diritto austria­co.

  2. Che nel caso specifico il contributo alimentare per la moglie vada definito, per volontà stessa delle parti, in base alla citata clausola n. IV/4 lett. c della convenzione prematrimoniale è fuori dubbio (sul­l'applicabilità di convenzioni prematrimoniali in circostanze analoghe: I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017, consid. 5 con richiami). Indiscusso è altresì che il contributo alimentare debba consistere del 33% del Nettoeinkommen (reddito netto) conseguito da AO 1. Il problema è sapere che cosa intendessero le parti per Nettoeinkommen alla luce dell'altra clausola n. IV/1, secondo cui il Nettoeinkommen del marito consisteva, all'atto di firmare la convenzione, in € 10 000.00 mensili. L'appellante non nega che quella cifra non corrispondesse – come ha rilevato il Pretore – né al reddito complessivo conseguito da AO 1 nel 2009, né al solo reddito netto di lui nell'ultimo quadrimestre del 2009, né al reddito fisso prospettabile sulla base del contratto di lavoro stipulato con la C__________ SA. Non pretende nemmeno che ciò non le fosse noto. Insiste nel sostenere che Nettoeinkommen significa letteralmente reddito netto complessivo, inclusi bonus e benefits, il convenuto non avendo dimostrato il contrario. Sta di fatto che, così argomentan­do, essa non si confronta con la motivazione del Pretore.

a) Trattandosi di interpretare una clausola relativa a una convenzione prematrimoniale, si giustifica di ispirarsi – come ha fatto il Pretore – agli stessi criteri che si applicano in materia di esegesi contrattuale. Il contenuto di una clausola è determinato così, prima di tutto, ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti piuttosto che la denominazione o le parole inesatte adoperate per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). Qualora tale volontà non possa essere accertata o qualora il giudice constati che una parte non ha compreso le intenzioni dell'altra, la volontà delle parti si determina interpretando le relative dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 135 III 413 consid. 3.2; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_679/2016 del 17 marzo 2017, consid. 5.1.2 con rinvii).

b) Ciò premesso, invano l'appellante evoca il significato letterale del lemma Nettoeinkommen o della locuzione ins Verdienen bringen, ripetendo che nessuna prova dimostra un'accezione letterale contraria. Non individuandosi una chiara e concorde volontà su quanto i contraenti si prefiggevano alla firma del­l'accordo, deter­minante non era il senso che dei ter­mini usati dà il vocabolario, bensì il senso che a quei termini le parti dovevano attribuire in buona fede, interpretando la convenzione nel suo insieme, compresa la clausola n. IV/1. Se alla firma della convenzione, il 21 dicembre 2009, la nozione di Nettoeinkommen corrispondeva a un reddito netto del marito di € 10 000.00 mensili, ma tale reddito non coincideva con il reddito complessivo conseguito da AO 1 a quel momento (né del resto con il reddito netto di lui nel­l'ul­ti­mo quadrimestre del 2009, né con il reddito fisso prospettabile sulla base del contratto di lavoro stipulato con la C__________ SA), in buona fede la nozione non può riferirsi al reddito netto complessivo adesso. Che poi per calcolare i contributi di mantenimento nel diritto di famiglia si considerino – di norma – tutti i cespiti d'entrata del debitore è vero, ma se i coniugi pattuiscono una regola convenzionale, anche durante il matrimonio, fa stato tale regola (art. 163 cpv. 2 CC: “essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie”). Poco sussidia dunque il diritto svizzero o la legge austriaca invocati genericamente dal­l'appellante.

c) Si aggiunga che, mentre il Pretore si è adoperato nel vaglio degli atti per risalire all'origine della citata cifra di € 10 000.00 mensili, individuandone la natura in una certa vicinanza con lo stipendio fisso percepito da AO 1 nell'ultimo trimestre del 2009, l'appellante si limita a criticare la sentenza impugnata, ma non dà spiegazione alcuna sui parametri in base ai quali quella somma è stata fissata nella convenzio­ne. Essa si limita ad argomentare che “in questa disposizione contrattuale le parti non escludevano nulla del guadagno del marito”, ma non tenta nemmeno di indicare su che basi allora essa abbia sottoscritto l'indicazione di quell'importo. Eppure le circostanze iniziali sono decisive per sapere poi se, davanti al giudice della protezione dell'unione coniugale o del divor­zio, una convenzione prematrimoniale vincoli le parti anche alla luce delle circostanze sopraggiunte nel frattempo (Meier, Les conventions matrimoniales hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 20 n. 37 con rinvii). Ne segue che, carente di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile.

  1. Quanto allo stipendio fisso (senza bonus né benefits) conseguito da AO 1 nel luglio del 2014 (decorrenza del contributo alimentare), il Pretore l'ha accertato in 525 005.– annui lordi, pari a fr. 319 187.– annui netti, ovvero fr. 26 599.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8). Onde il contributo alimentare per l'appellante di fr. 8800.– mensili arrotondati. Nella sua lettera a questa Camera dell'8 marzo 2016 AP 1 sostiene che il reddito netto del marito non è quello calcolato dal Pretore, ma non dice a quanto esso ammonti. Per di più, secondo la documentazione da lei medesima prodotta in appello il 7 aprile 2016, il reddito fisso del marito calcolato dal Pretore a valere dal 1° luglio 2014 è esattamente quello che figura nel certificato di salario accluso alla dichiarazione d'imposta 2014, cui si è attenuta anche l'autorità fiscale per la tassazione 2014 (fr. 262 502.– lordi dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, ossia la metà di fr. 525 005.– annui). Una volta ancora l'appello dimostra così la sua inconsistenza.

II. Sull'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale

  1. Per quel che è dell'abitazione familiare a __________, intestata alle parti in ragione di metà ciascuno, il Pretore ha scartato

un'eventuale assegnazione dell'alloggio in uso comune, viste le forti tensioni fra i coniugi. D'altro lato egli ha rilevato che dal­l'istruttoria non emergevano elementi decisivi per stabilire a chi la casa potesse risultare più utile: a quel momento AO 1 lavorava a __________ e viaggiava molto all'estero per doveri professionali, anche se rientrava poi a __________ (dove conserva il domicilio fiscale), mentre AP 1 si divideva tra __________ e __________, dove seguiva corsi di formazione. Se in tali condizioni il Pretore ha deciso di attribuire l'uso dell'alloggio coniugale al marito, per finire, ciò si deve alla circostanza che promuovendo la causa di divorzio a __________ l'interessata riconosceva implicitamente di avere la residenza abituale in Austria (art. 3 par. 1 lett. a del regolamento CE n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), senza di che non sarebbe stato dato il foro. E la residenza abituale a __________ appariva verosimile anche per i corsi di formazione che l'istante frequentava, tanto più ch'essa era “rimasta del tutto silente circa i concreti interessi che la legherebbero particolarmente a __________”.

  1. Nell'appello l'istante obietta che la convenzione prematrimoniale prevedeva già i suoi soggiorni a __________, il suo domicilio a __________ e la competenza del giudice austriaco per il divorzio. Anzi, essa fa valere, proprio il marito ha eccepito in sede di divorzio che il centro degli interessi di lei è a __________. Inoltre con il Beschluss dell'8 aprile 2015 il Bezirks­gericht Innere Stadt di __________ ha accertato ch'essa ha due residenze abituali: non solo __________, ma anche __________. Il marito invece viaggia molto all'estero e usufruisce della casa “in modo molto limitato”, lavora a __________ e si trasferirà verosimilmente in Sudafrica per motivi professionali.

a) I criteri che disciplinano giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC l'attribuzione in uso di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non trovino un accordo sono già stati riassunti da questa Ca­mera (RtiD I-2009 pag. 623 n. 19c con richiami; identici principi figurano nella recente sentenza del Tribunale federale 5A_829/2016 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1 con rinvii). In sintesi, il giudice soppesa i contrapposti interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico. In primo luogo egli pondera perciò a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Se tale criterio di assegnazione non dà risultati chiari, egli valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, bilanciate tutte le circostanze concrete. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso su di essa (sentenza del Tribunale federale 5A_416/2012 del 13 set­tem­bre 2012, consid. 5.1.2 con numerosi rinvii pubblicato in: SJ 2013 I 159; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.75 del 6 ottobre 2014, consid. 5b; sentenza inc. 11.2013.13 del 9 dicembre 2015 consid. 5).

b) Il Pretore ha soppesato i contrapposti interessi, nella sentenza impugnata, allorché AO 1 lavorava ancora per la I__________ AG come Vice President South Africa. A quel tempo il convenuto viaggiava molto all'estero e prevedeva un periodo di permanenza in Sudafrica, al punto da ottenere dall'Ufficio cantonale della migrazione (come titolare di un permesso di domicilio C UE/AELS) l'autorizzazione di assenza dalla Svizzera dal 13 aprile 2015 al 12 aprile 2019 (documenti prodotti da AP 1 in appello il 9 settembre 2015). Il 20 ottobre 2015 tuttavia AO 1 è stato licenziato dalla I__________ AG per il 30 aprile 2016 (documento da lui trasmesso in appello il 27 novembre 2015). Di conseguenza egli non lavora più a __________ e non si trasferirà più in Sudafrica. Che abbia trovato un altro lavoro nel frattempo non risulta. L'alloggio coniugale di __________ gli è utile dunque come abitazione primaria.

AP 1 possiede un'abitazione propria a __________ in __________ (menzionata anche nella clausola n. I/2 nella convenzione prematrimoniale). In Austria essa ha – come ha accertato il Bezirksgericht Innere Stadt nel noto __________ – una sorella che risiede a __________ e il padre che abita fuori città. A __________ inoltre essa conserva una cerchia di amici e frequenta corsi di formazione professionale nel settore sanitario. L'appellante non consta avere alcuna intenzione di lasciare __________. L'abitazione coniugale di __________ le servirebbe unicamente, quindi, come seconda residenza abituale. Ora, anche prescindendo dal fatto che il 17 maggio 2016 l'interessata risulta essersi annunciata all'ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ come partente per l'Austria, nell'appello essa non contesta di essere rimasta, davanti al Pretore, “del tutto silente circa i concreti interessi che la legherebbero particolarmente a __________”. Quali esigenze concrete essa abbia di usare l'abitazione familiare come seconda residenza abituale non è dato perciò a divedere. E, comunque sia, la casa di __________ è sicuramente più utile al marito, che la occupa a tempo pieno, piuttosto che alla moglie, che la occuperebbe a tempo parziale. Ponderando i contrapposti interessi, la sentenza impugnata resiste dunque alla critica anche su questo punto.

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 4000.– per ripetibili.

  2. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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