Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2015.20
Entscheidungsdatum
20.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2015.20

Lugano 20 gennaio 2016/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa SO.2013.1117 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 27 dicembre 2013 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 26 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 16 febbraio 2015;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1976) e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 17 maggio 2002. Dal matrimonio sono nati F__________, il 2 settembre 2002, e A__________, il 12 gennaio 2005. Durante la vita in comune il marito, di formazione elettricista, ha lavorato per la __________ Sagl di __________, attiva nel settore dell'acquisizione pubblicitaria. Socia e gerente della ditta, la moglie curava a tempo parziale l'amministrazione della medesima. I coniugi si sono separati il 14 ottobre 2013, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 3179 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi dalla sua nuova compagna a __________ (Germania).

B. Il 27 dicembre 2013 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – di essere autorizzato a vivere separato, di assegnare l'abitazione coniugale alla moglie, di affidare i figli a quest'ultima (riservato il diritto di visita paterno), di lasciare l'autorità parentale congiunta, di accertare che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi, di fissare il contributo alimentare per i figli in fr. 210.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi), e di conferirgli l'uso esclusivo di una __________. L'8 gennaio 2014 il Pretore aggiunto, su richiesta dell'istante, ha sospeso il procedimento. Con decisione del 21 gennaio 2014 egli ha poi respinto la richiesta di gratuito patrocinio.

C. Il 27 gennaio 2014 AO 1 è tornato in Ticino, locando un appartamento a , e dal 1° marzo successivo è stato assunto come consulente esterno dalla società G SA. Il 10 marzo 2014 egli ha modificato le richieste di misure pro­tettrici, aumentando dal 5 aprile 2014 a fr. 400.– mensili (assegno familiare incluso) il contributo alimentare proposto per ogni figlio. Invitata a presentare osservazioni, il 2 giugno 2014 AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, all'attribuzione dell'alloggio coniugale, all'affidamento dei figli con diritto di visita paterno, ma ha preteso un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé e uno di fr. 1500.– mensili per ogni figlio (più gli assegni familiari), così come l'assegnazione in uso della __________. Replicando l'11 giugno 2014, l'istante ha aumentato a fr. 410.– mensili (assegno familiare compreso) il contributo alimentare offerto per ciascun figlio e si è opposto alle richieste della moglie. In una duplica del 23 giugno 2014 la convenuta ha riaffermato il suo punto di vista.

D. All'udienza dell'11 luglio 2014, indetta per il contraddittorio, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Con decreto cautelare del 5 agosto 2014 il Pretore aggiunto ha dato atto che le parti vivono separate dal 14 ottobre 2013, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per la moglie e di fr. 210.– mensili, assegni familiari esclusi, per ogni figlio e ha attribuito in uso al marito la __________. Il 9 ottobre 2014 l'istante è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

E. L'istruttoria è terminata il 20 novembre 2014 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 dicembre 2014 l'istante ha riaffermato le proprie richieste, salvo offrire un contributo alimentare di fr. 211.– mensili per ogni figlio (oltre agli assegni familiari) o, in via subordinata, un contributo alimentari per la moglie di fr. 110.– mensili, uno di fr. 162.– mensili per il figlio F__________ e uno di fr. 149.– mensili per il figlio A__________ (oltre gli assegni familiari). In un allegato del 29 dicembre 2014 la convenuta ha chiesto di sottoporre il marito a un nuovo interrogatorio, postulando, in caso di diniego, un contributo alimentare per sé di fr. 500.– mensili e uno di fr. 1250.– mensili per ciascun figlio, oltre agli assegni familiari.

Il Pretore aggiunto ha respinto il 21 gennaio 2015 la richiesta di nuovo interrogatorio, ma ha invitato C__________ (della G__________ SA) e P__________ (della L__________ Sagl) a precisare tutti gli stipendi versati a AO 1 nel 2014. Sulla base di tali risultanze istruttorie, l'istante ha modificato il 2 febbraio 2015 le proprie conclusioni, chiedendo di fissare il contributo alimentare in fr. 245.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) o, in subordine, in fr. 366.– mensili qualora non fossero considerate le spese per i pasti fuori casa di lui, o quanto meno di fissare i contributi alimentari in fr. 188.85 mensili (subordinatamente fr. 282.20 mensili) per F__________, in fr. 173.30 mensili (subordinatamente fr. 258.90 mensili) per A__________ e in fr. 127.50 mensili (subordinatamente fr. 190.55 mensili) per la moglie.

F. Statuendo con sentenza del 16 febbraio 2015, il Pretore aggiunto ha accertato che i coniugi vivono separati dal 14 ottobre 2013, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 400.– mensili dal 1° marzo 2014 al 31 gennaio 2015 e di fr. 200.– men­sili in se­guito, un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 210.– men­sili (oltre l'assegno familiare) dal 1° marzo 2014 al 31 gennaio 2015, ridotti a fr 155.– mensili in seguito, e ha attribuito al marito l'uso della __________. Le spese processuali di complessivi fr. 1495.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 6200.– per ripetibili ridotte.

G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 febbraio 2015 per ottenere che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 500.– mensili e quello per ogni figlio a fr. 1250.– mensili (senza cenno ad assegni familiari) dal 1° ottobre 2013. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie controverso davanti al Pretore aggiunto, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 17 febbraio 2015. Depositato il 26 febbraio 2015, l'appello è di conseguenza tempestivo.

  1. Litigiosi rimangono, in questa sede, l'ammontare e la decorrenza dei contributi alimentari per moglie e figli. Nella sua decisione il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 3860.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3350.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 331.–, spese di trasferta fr. 396.–, pasti fuori casa fr. 242.–). Quanto alla moglie, senza attività lucrativa, egli ha ritenuto che, le si volesse anche imputare un reddito potenziale, tale entrata non sarebbe sufficiente nemmeno per coprire il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1350.– per genitore affidatario). Ciò posto, il Pretore aggiunto ha chia­mato AO 1 a devolvere a moglie e figli il proprio mar­gine disponibile mensile di fr. 510.–, risultando in simili circostanze inutile calcolare il fabbisogno di moglie e figli, destinato a rimanere (qualunque esso fosse) ampiamente scoperto. In definitiva il primo giudice ha così obbligato l'istante a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per la moglie e di fr. 210.– mensili per ciascun figlio dal 1° marzo 2014 al 31 gennaio 2015, rispettivamente di fr. 200.– mensili per la moglie e di fr. 155.– mensili per ciascun figlio in seguito.

  2. L'appellante contesta il reddito del marito, rimproverando al Pretore aggiunto di non avere “ tenuto in considerazione le possibilità di guadagno indicate dallo stesso AO 1 in fr. 7500.–”. Sostiene che allo stipendio percepito dal coniuge presso la G__________ SA di fr. 3860.– mensili va aggiunta la gratifica annua di fr. 4000.–, di modo che con un reddito di fr. 4200.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo quantificato in fr. 3125.– mensili l'istante ha una disponibilità di fr. 1200.– mensili. L'appellante soggiunge inoltre di avere proposto al marito la ripresa dell'attività della __________ Sagl, ciò che avrebbe a lui consentito di guadagnare come in precedenza. A mente della convenuta, quindi, il marito consegue redditi inferiori per versare meno contributi alimentari, tanto più che come redattore responsabile di una rivista colma di pubblicità – pubblicata dalla G__________ SA – egli percepisce sicuramente provvigioni “che non [le] è dato atto (…) di quantificare”. AP 1 reputa infine che, contrariamente a quanto risulta dall'istruttoria, il settore pubblicitario non sia poi così in crisi, sicché la testimonianza del datore di lavoro del marito non è attendibile.

  3. Il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio – salvo cioè oscillazioni rilevanti, non riscontrabili al caso in esame – quello conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, parte­cipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Fattori aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2012.67 del 4 marzo 2014, consid. 6). In concreto si evince dagli atti che dal 1° marzo 2014 AO 1 è alle dipendenze della G__________ SA, presso cui guadagna fr. 3546.05 netti per dodici mensilità (richia­mo IV: certificato di salario del gennaio 2015; doc. S; deposizione di C__________, dell'8 settembre 2014: verbali, pag. 2), stipendio cui si aggiunge una gratifica di fr. 4033.35 annui lordi, pari a fr. 310.– mensili netti, ma non il rimborso delle spese d'automobile (fr. 300.– mensili), onde complessivi fr. 3856.05 mensili. Gli assegni familiari di complessivi fr. 400.– mensili non vanno cumulati invece al reddito del genitore cui sono corrisposti, ma devono essere dedotti dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). L'accertamento del primo giudice, che ha arrotondato il reddito dell'istante in fr. 3860.– mensili, resiste pertanto alla critica, né l'appellante spiega come essa giunga a un importo di fr. 4200.– mensili.

Non si disconosce che durante la vita in comune lo stipendio di AO 1 ammontava a fr. 7500.– mensili, come lo stesso istante riconosce. L'appellante non contesta tuttavia che la __________ Sagl si trovi in una “situazione difficile con diversi proble­mi da risolvere”, ciò che il primo giudice ha sottolineato (sentenza impugnata, consid. 9.2). Al punto che il 28 agosto 2015 la società è stata dichiarata in fallimento, fatto attestato – notoriamente (DTF 138 II 564 consid. 6.2) – dal registro di commercio. Per di più il marito ha dichiarato, senza essere smentito, che la __________ Sagl non era mai riuscita a erogargli il salario concordato di fr. 7500.– mensili, ma doveva “ricorrere ad artifici contabili da parte del fiduciario per far risultare che era […] versato tale stipendio” (interrogatorio dell'istante, dell'8 settembre 2014, risposta n. 4).

Per il rimanente non consta che, oltre al salario, il datore di lavoro abbia versato a AO 1 ulteriori gratifiche, né che l'istante abbia accettato un posto di lavoro con una retribuzione inferiore a quelle usuali nel settore, le quali si situano attorno ai fr. 3000.–/ 3500.– mensili lordi oltre alle provvigioni (deposizioni di C__________ e di M__________, dell'8 settembre 2014: verbali, pag. 2 e 6). Certo, l'istante figura anche redattore responsabile, nonché addetto alla pubblicità e marketing della rivista __________ (doc. OO). Non risulta però che da tale attività egli ritragga un reddito. Se mai può apparire verosimile che la gratifica ricevuta dall'istante alla fine del 2014 si riferisca proprio al “nuovo progetto pubblicitario” cui ha alluso lo stesso datore di lavoro dell'istante (richiamo IV: lettera della G__________ SA del 23 gennaio 2015), la rivista essendo stata pubblicata la prima volta nel luglio del 2014 dalla G__________ SA. A un sommario esame non può dirsi pertanto che il marito consegua redditi insufficienti rispetto alla sua capacità lucrativa. Quanto alla testimonianza di C__________, è comprensibile che tale deposizione possa contrariare l'appellante, ma ciò non basta per ritenere le affermazioni del testimone inattendibili, come afferma apoditticamente l'interessata.

  1. Relativamente al fabbisogno minimo del marito, è vero che nel­l'istanza AO 1 l'aveva determinato in fr. 3125.– mensili. Nel memoriale conclusivo tuttavia egli ha aumentato la somma a fr. 3367.– mensili, aggiungendo le spese per i pasti fuori casa. E la convenuta non ha mosso contestazioni. Perché il primo giudice non dovesse tenere conto di tale costo l'interessata non spiega. Né essa si confronta con l'argomentazione del Pretore aggiunto, per il quale la spesa si giustifica “siccome è stato accertato che, per lavoro, AO 1 è sempre in movimento durante la giornata e non si può quindi pretendere che torni a casa a mangiare”.

  2. Per quanto riguarda la decorrenza del contributo alimentare, l'ap­pellante chiede di fissarla già dall'ottobre del 2013, momento della separazione. Assevera inoltre che suddividere tra contributi alimentari dovuti dal 1° marzo 2014 al 31 gennaio 2015 e dal 1° febbraio 2015 in poi “appare un esercizio aritmetico o quant'al­tro che non trova riscontro né nei fatti né in base ad una logica più elementare”.

a) È vero che secondo l'art. 173 cpv. 3 CC – applicabile per analogia all'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC (DTF 115 II 201; sentenza del Tribunale federale 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 342) – i contributi alimentari possono essere pretesi anche per l'anno precedente l'istanza. In concreto però la convenuta ha esplicitamente chiesto che i contributi alimentari fossero versati dal 1° marzo 2014 (memoriale conclusivo del 29 dicembre 2014, pag. 3). Né essa si confronta con l'argomentazione del primo giudice, il quale ha accertato che dalla separazione fino al marzo del 2014 i coniugi hanno provveduto a mantenere la famiglia “facendo capo a conti comuni e/o ai rispettivi risparmi”. Ne segue che al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC).

b) Quanto alla suddivisione in due periodi dell'obbligo alimentare, l'appellante non si avvede che così facendo il Pretore aggiunto ha favorito lei e i figli. Si fosse tenuto alla giurisprudenza, in effetti, egli avrebbe dovuto far decorrere i minori contributi alimentari di fr. 200.– mensili per lei e di fr. 155.– mensili (assegni familiari non compresi) per ogni figlio sin dal 1° marzo 2014 e non solo dal 1° febbraio 2015. Secondo giurisprudenza, i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale vanno fatti decorrere, per principio, dalla data dell'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_765/2010 del 17 marzo 2011, consid. 4.2 in: SJ 2011 I 343; I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 3). Facendo decorrere per motivi di equità i minori contributi alimentari solo dalla sentenza e lasciando sussistere per il lasso di tempo anteriore i contributi alimentari fissati a titolo provvisionale, il Pretore aggiunto ha privilegiato così moglie e figli. Sulla doglianza della convenuta non giova perciò di attardarsi.

  1. Nell'appello AP 1 postula altresì l'addebito delle spese giudiziarie di primo grado al marito. La domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto.

  2. Quanto all'ammontare dell'indennità per ripetibili, il Pretore aggiunto ha esaminato la nota professionale acclusa dalla patrocinatrice dell'istante al memoriale conclusivo, di fr. 19 276.– (onorario fr. 15 450.–, spese fr. 2398.– IVA fr. 1428.–), tassandola in complessivi fr. 8316.– (onorario fr. 7200.–, spese fr. 500.– e IVA fr. 616.–). Alla luce di ciò egli ha fissato l'indennità per ripetibili a carico della convenuta in fr. 6200.–, corrispondenti al grado di soccombenza di lei. L'appellante fa valere di non avere ricevuto la nota professionale del patrocinatore della controparte e di non essersi potuta quindi esprimere in proposito. Nota professionale che in ogni modo essa definisce eccessiva, “visto poi che AO 1 usufruisce del gratuito patrocinio”.

a) Per quanto attiene al diritto di essere sentito della convenuta, l'art. 53 cpv. 1 CPC conferisce a ogni parte – tra l'altro – il diritto di prendere conoscenza e di pronunciarsi sulle allegazio­ni degli altri partecipanti alla procedura (DTF 138 I 485 consid. 2). La nota professionale del patrocinatore d'ufficio del­l'istante, che ha svolto indubbiamente un ruolo nella definizione delle ripetibili fissate dal primo giudice, andava così comunicata alla convenuta (sentenza del Tribunale federale 4A_592/2014 del 25 feb­braio 2015 consid. 3), mentre in concreto ciò non è avvenuto. A ragione l'appellante censura quindi una violazione del suo diritto di esprimersi. Di per sé tale vizio comporterebbe l'annullamento del dispositivo pretorile in materia di ripetibili. Al limite la disattenzione potrebbe essere sanata da questa Camera, munita di pieno potere cognitivo non solo nell'applicazione del diritto, ma anche nell'ac­certamento dei fatti (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1, 138 II 77 consid. 4, 137 I 197 consid. 2.3.2 con riferimenti). Se non è il caso di cassare il dispositivo pretorile né di interpellare la convenuta in appello, ciò si deve nella fattispecie a quanto segue.

b) Nel memoriale intanto la convenuta chiede unicamente di porre le ripetibili a carico dell'istante, ma non spiega perché essa, soccombente nella proporzione di tre quarti, dovrebbe essere esonerata da ogni pagamento (art. 106 cpv. 2 CPC). Sotto questo profilo la trascuranza del diritto di essere sentita non è dunque in alcun nesso di causalità con la decisione. A parte ciò, l'interessata critica l'eccessivo ammontare delle ripetibili, ma nelle richieste di giudizio non indica nemmeno approssimativamente di quanto l'indennità dovrebbe essere ridotta e invano si cercherebbe un'eventuale quantificazione nei motivi dell'appello. Ora, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a domande indeterminate. Deve cifrare le sue pretese, anche in materia di ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in: RSPC 2012 pag. 92; identico principio valeva già sotto il vecchio diritto di procedura: RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9). Non avrebbe senso perciò rimediare a una disattenzione del diritto di essere sentiti se poi la richiesta di giudizio va dichiarata, comunque sia, irricevibile. Infine non si deve dimenticare che la convenuta neppure ha sollecitato il Pretore aggiunto a trasmetterle la nota professionale acclusa al memoriale conclusivo della controparte, pur sapendo che il documento era stato acquisito agli atti.

c) Quanto al fatto che la convenuta non sia in grado di far fronte alla rifusione di ripetibili per le precarie condizioni finanziarie in cui si trova, ciò non è un motivo di esonero. Nemmeno una parte cui sia stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio è dispensata invero dall'obbligo di versare ripetibili in caso di soccombenza (art. 122 cpv. 1 lett. d CPC), così come – per converso – la parte al beneficio del gratuito patrocinio ha diritto a ripetibili ove ottenga causa vinta. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

  1. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Data la situazione econo­mica difficile in cui verosimilmente essa versa, si prescinde tuttavia – a titolo eccezionale – da ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.

  2. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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