Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2015.2
Entscheidungsdatum
23.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2015.2

Lugano 23 dicembre 2016/jh

22.11.2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2014.146 (protezione dell'unione coniugale: modifica di contributi alimentari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 gennaio 2014 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 5 gennaio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19 novembre 2014;

Ritenuto

in fatto: A. Dal matrimonio tra AP 1 (1966) e A__________ (1971) sono nate le figlie AO 1, il 29 gennaio 1994, e S__________, il 21 ottobre 1997. Con sentenza del 29 aprile 2011, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha – tra l'altro – condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 935.– mensili (inc. DI.2010.58). Su appello di A__________, questa Camera ha portato l'8 febbraio 2013 tale contributo a fr. 950.– mensili, assegno familiare non compreso (inc. 11.2011.58).

B. AO 1 è diventata maggiorenne il 29 gennaio 2012. Il 12 ottobre 2012 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM. 3012.315) e il 14 gennaio 2014 ha chiesto la soppressione dal 1° febbraio 2014 del contributo alimentare per AO 1 previsto nella sentenza a protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2014.146). All'udienza del 12 marzo 2014 in quest'ultima causa le parti non hanno raggiunto un'intesa e hanno proceduto perciò alle prime arringhe. L'attore ha ribadito la propria domanda, mentre la convenuta ha proposto di respingerla, postulando la conferma del contributo in suo favore fino alla “completa conclusione della sua formazione”. Alla stessa udienza le parti hanno espresso inoltre la disponibilità a riallacciare le relazioni personali, intendendosi nel senso che il padre avrebbe verificato la disponibilità di uno specialista ad accompagnare inizialmente gli incontri con la figlia, la quale si è impegnata a trasmettere al genitore l'ultimo giudizio relativo alla sua formazione scolastica.

C. Il 22 aprile 2014 AP 1 ha invitato il Pretore a continuare la procedura, comunicando di non essersi “sentito di iniziare” il percorso di riavvicinamento alla figlia con l'ausilio dello specialista. All'udienza del 23 luglio 2014, indetta per la continuazione del dibattimento, l'attore ha ribadito così la propria domanda, chiedendo in subordine la riduzione del contributo alimentare da fr. 950.– a fr. 500.– mensili, mentre la convenuta ha mantenuto la sua posizione. L'istruttoria, iniziata seduta stante, si è conclusa l'8 ottobre 2014. A quella udienza le parti hanno tenuto le arringhe finali, nel cui ambito l'attore si è limitato a chiedere una riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 500.– mensili, mentre la convenuta ha proposto di respin­gere anche tale domanda, precisando che la conclusione della sua forma­zione è “ad oggi prevista per il giugno del 2018”.

D. Statuendo il 19 novembre 2014, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 gennaio 2015 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per la figlia sia ridotto a fr. 500.– mensili dal 1° febbraio 2014. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

F. Nel frattempo, il 2 settembre 2014, il Pretore ha pronunciato il divorzio fra AP 1 e A__________ e ne ha disciplinato gli effetti in conformità a un accordo raggiunto dai coniugi. Tale accordo prevede, in particolare, un contributo alimentare per la figlia S__________ di fr. 984.– mensili, assegni familiari non compresi, fino al termine della formazione professionale prevista per il giugno del 2021. Un appello presentato da AP 1 inteso a limitare tale contributo fino all'agosto del 2017 è stato respinto da questa Camera con sentenza del 10 giugno 2016 (inc. 11.2014.85).

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare di cui è chiesta la riduzione (da fr. 950.– a fr. 500.– mensili per 53 mensilità, dal febbraio 2014 al giugno 2018). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del Pretore è pervenuta al legale dell'attore il 20 novembre 2014. Rimasto sospeso per legge dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe scaduto il 5 gennaio 2015. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. L'appellante chiede di richiamare gli incarti di primo e di secondo grado inerenti alla protezione dell'unione coniugale e al divorzio (inc. DM.2010.1563, DM.2012.315, 11.2011.58 e 11.2014.85). I fascicoli relativi alle procedure di primo grado sono già stati assunti agli atti dal Pretore con ordinanza sulle prove del 23 luglio 2014 e sono stati regolarmente trasmessi a questa Camera. Per quanto attiene agli incarti di appello, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC). Del relativo esito inoltre la convenuta è stata edotta nella fattispecie, essendo stata interpellata al riguardo dopo la maggiore età (inc. 11.2011.58). Nell'azione di divorzio, per contro, AO 1 non è stata coinvolta. Resta il fatto che l'appellante non indica – né è dato a divedere – quali risultanze di tale incarto sarebbero di rilievo per il presente giudizio. In condizioni del genere conviene passare senza indugio al­l'esa­me del­l'appello.

  2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'attore ha rinunciato a intraprendere quanto concordato all'udienza del 12 marzo 2014 per tentare un riavvicinamento con la figlia, sottolineando che la situazione di stallo è riconducibile a un rapporto di grave conflitto relazionale, di cui la figlia non è la sola responsabile. In merito all'aspetto economico, il primo giudice ha rimproverato all'attore di essersi limitato a esporre un proprio cal­colo dei contributi alimentari senza spiegare in che misura la situazione delle parti si fosse modificata rispetto al momento in cui l'obbligo era stato fissato. Egli ha poi escluso che il fabbisogno minimo dell'attore fosse aumentato del 20% (margine garantito al debitore in caso di contributi per figli maggiorenni) e ha rifiutato di riconoscere nel fabbisogno di lui un debito di fr. 17 000.– verso la madre, siccome antecedente la decisione con cui era stato fissato il contributo di mantenimento. Per il Pretore, infine, non si giustifica di imputare alla figlia il reddito conseguito durante il periodo di pratica professionale (fr. 400.– mensili per sei mensilità), sia perché andrebbero dedotti allora i costi di trasferta e di locazione della stanza presso l'istituto in cui essa ha svolto la pratica, sia perché l'entità e la durata dell'introito non costituivano un cambiamento duraturo e ragguardevole delle circostanze.

  3. L'appellante lamenta in primo luogo che nella sentenza dell'8 febbraio 2013 questa Camera non abbia esaminato i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC e il metodo di calcolo applicabile al contributo alimentare per un figlio maggiorenne. A suo parere, i tribunali esitano nel sopprimere contributi alimentari in favore dei figli. Anzi, questa Camera avrebbe “accettato” che la figlia facesse proprie le richieste fatte valere della madre. Da simili impres­sioni va subito sgombrato il campo. Il contributo alimentare per AO 1 è stato stabilito da questa Camera in una procedura a tutela dell'unione coniugale, ciò che è del tutto lecito, l'art. 133 cpv. 2 CC essendo applicabile anche in tale ambito (sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 4 agosto 2012, consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 129 III 55 consid. 3). In quella circostanza non sono stati vagliati i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC che disciplinano i contributi per maggiorenni, ma le condizioni cui un figlio possa rifiutare relazioni personali con un genitore o possa pretendere il finanziamento di determinati studi non sono valutabili a priori né in astratto. Esse vanno esaminate, sempre che davvero si pongano, alla maggiore età del figlio, nel quadro di un'azione di modifica del contributo di mantenimento promossa dal genitore (DTF 139 III 404 consid. 3.3.2 rinvio). Nel caso spe­cifico inoltre il giudice delegato della Camera aveva assegnato a AO 1 il 16 gennaio 2013 un termine per comunicare, come impone la giurisprudenza (DTF 129 III 55), se approvasse il contributo alimentare in suo favore preteso dalla madre dopo la maggiore età. All'appellante, debitamente patrocinato da un avvocato, non poteva sfuggire perciò che la sentenza avrebbe disciplinato il contributo alimentare per la figlia anche dopo i 18 anni. Avesse inteso contestare i requisiti dell'art. 277 cpv. 2 CC già allora, egli avrebbe potuto sollevare le sue obiezioni valendosi dall'art. 317 CPC (DTF 142 III 413). Nel­l'attuale contesto la censura si esaurisce in una mera recriminazione.

  4. Secondo l'appellante la figlia ha rifiutato per anni ogni relazione con lui e ha mostrato segni d'apertura – infruttuosa – solo quando le è stata prospettata la soppressione del contributo alimentare. Pur riconoscendo che in simili circostanze è difficile stabilire se si tratti di una responsabilità esclusiva del figlio, l'appellante sostiene che, dandosi come in concreto una responsabilità condivisa, si giustifica almeno una riduzione del contributo di mantenimento da fr. 950.– a fr. 500.– mensili.

a) La mancanza di ogni rapporto personale può giustificare un rifiuto del contributo alimentare se si riconduce al comportamento del figlio. Ciò va apprezzato dal punto di vista soggettivo del figlio, il quale deve avere cagionato tale stato di cose con un rifiuto ingiustificato di intrattenere relazioni personali, dando prova di un contegno particolarmente litigioso o denotando un'ostilità profonda. Al figlio deve ascriversi, in altri ter­mini, la responsabilità della situazione (sentenze del Tribunale federale 5A_179/2015 del 29 maggio 2015 consid. 3.1 in: FamPra.ch 2015 pag. 997 5A_664/2015 del 25 gennaio 2016 in: FamPra.ch 2016 pag. 519; RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.63 del 30 set­tembre 2015, consid. 4a con richiami). Riserbo si impone ad ogni modo ove si debba valutare il comportamento, sia pure oggettivamente riprovevole, di un figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori divorziati. Occorre tenere conto allora delle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere scaturite. La ragione di tale riserbo viene meno, tuttavia, più il figlio cresce, potendosi esigere da lui che con l'età egli si distanzi dal passato. Se il figlio persiste in un'assoluta chiusura anche dopo la maggiore età, ciò può essergli imputato

a colpa (sentenze del Tribunale federale 5A_64/2015 del 2 aprile 2015 consid. 5.1.1 con riferimenti e 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014, consid. 3.2 con rinvii).

b) In concreto l'assenza di contatti tra padre e figlia è pacifica. Controversa è l'origine della situazione, che il Pretore ha ricondotto a un rapporto conflittuale e complicato, di cui la convenuta non è la sola responsabile. L'appellante evoca i momenti successivi alla separazione dalla moglie, avvenuta nell'estate del 2010, rammaricandosi che la figlia si sia schierata dalla parte della madre e respinga ogni tentativo di riavvicinamento. Egli sottolinea che nei primi mesi dopo la separazione i contatti con lei si sono limitati a scambi di messaggi elettronici in cui AO 1 manifestava toni aggressivi. Egli si duole inoltre che, come S__________, la figlia abbia troncato dopo dieci minuti appena il primo incontro organizzato su invito del Pretore nella procedura a tutela dell'unio­ne coniugale e ricor­da che gli sforzi di mediazione intrapresi presso il Consultorio familiare sono falliti proprio per la resistenza delle figlie.

In concreto gli atti della procedura a tutela dell'unione coniugale confermano che le relazioni fra padre e figlie si sono interrotte bruscamente nell'estate del 2010, quando invece di raggiungere in __________ la famiglia che lo attendeva in vacanza l'attore ha deciso di trasferirsi altrove. Gli sforzi intrapresi su invito del Pretore e con la mediazione del consulente delegato all'ascolto delle figlie sono risultati vani per la fer­ma opposizione delle ragazze. Nella protezione dell'unione coniugale le minori sono state ampiamente coinvolte nella accesa disputa fra genitori, in particolare per questioni economiche, diatriba che ha coinvolto anche la famiglia materna (nota telefonica del Pretore con __________ del 1° dicem­bre 2010; comunicazione di posta elettronica al medesimo del 25 gennaio 2011 e relazione di __________ del 26 gennaio 2011, in particolare pag. 3, nell'inc. DI.2010.1563). Le doglianze dell'attore si riferiscono così ad avvenimenti che risalgono alla minore età di AO 1 (allora sedicenne), quan­do lei e la sorella si sono trovate nel mezzo di una disunione coniugale lacerante. Decisivo ai fini del contributo alimentare per un maggiorenne è nondimeno il comportamento del figlio dopo i 18 anni, non quello precedente (DTF 117 II 130 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 5A_137/2015 del 9 aprile 2015 e 5A_64/2015 del 2 aprile 2015 consid. 5.1.1).

Ora, per quel che è del periodo successivo alla maggiore età (intervenuta il 29 gennaio 2012, prima che cominciasse il 12 ottobre 2012 la causa di divorzio), l'appellante lamenta che neppure l'intervento dello psicologo __________ ha potuto smuovere la figlia dal suo inflessibile atteggiamento di chiusura, tant'è che la ragazza ha finanche impedito di comu­nicargli informazioni sul proprio andamento scolastico. Dagli atti della procedura di divorzio (inc. DM.2012.315) risulta in effetti che il Pretore ha incaricato lo psicologo __________ di ascoltare la secondogenita, esprimendosi sulle pos­sibi­lità di riattivare le relazioni di lei con il padre e a estendere l'intervento alla figlia maggiorenne, se consenziente (ordinan­za del 28 dicembre 2012). Lo specialista ha comunicato che le figlie rifiutavano entrambe di riprendere le relazioni con il genitore, soggiungendo che a dispetto dell'età esse non erano “in grado di affrontare questa relazione in piena autonomia” ed erano “ancora influenzate e dipendenti dalle intricate relazioni familiari”. Anzi “certi comportamenti o atteggiamenti” dei genitori avevano “il potere di influenzare indirettamente e poi nei fatti direttamente i comportamenti delle ragazze”, le quali non si sentivano “libere di poter decidere nel pieno della loro autonomia” (rapporto del 31 luglio 2013, pag. 1 e 2). Più oltre lo specialista ha sottolineato come “le figlie devono sob­barcare i pesanti fardelli che le famiglie d'origine, chi in un verso chi nell'altro, propongono” e come “per quanto non più bambine, il conflitto di lealtà rispetto al pronunciarsi nei confronti del­l'uno e dell'altro genitore è ancora presente e determinante nel loro modo di operare”, concludendo nel senso che “fino a quando i genitori non riusciranno ad affrontare e superare il problema […], a S__________ e AO 1 non sarà possibile di pensare di ricostruire una relazione con il padre” (loc. cit., pag. 3 seg.).

La valutazione del Pretore, secondo cui “la grave situazione di stallo relazionale è riconducibile a un rapporto genitoriale molto conflittuale e problematico” (decisione impugnata, pag. 4 a metà), trova pertanto riscontro nel rapporto del­l'esperto, a conferma di quanto segnalato anche dal mediatore interpellato a suo tempo nella procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, consid. b). Quanto al fatto che AO 1 abbia vietato alla scuola di fornire al genitore informazioni sul proprio andamento, il Pretore l'ha resa attenta che un simile rifiuto appariva ingiustificato nel quadro della valutazione di una pretesa di mantenimento oltre la maggiore età (ordinanza dell'8 luglio 2013 nell'inc. DM.2012.315). Non consta che la ragazza abbia persistito nel proprio atteggiamento, tant'è che l'attore ha ammesso di essere stato poi informato del percorso formativo che la figlia sta seguendo e di avere ricevuto i risultati scolastici (interrogatorio di AP 1 dell'8 ottobre 2014: verbali, pag. 3 a metà; cfr. anche doc. G). Da tutto ciò si evince, ad ogni buon conto, che la causa di divorzio ha corroborato nella figlia, seppure già maggiorenne, gravi conflitti di lealtà riconducibili alla procedura a tutela dell'unione coniugale.

c) È vero che più un figlio lascia alle spalle la maggiore età, più aumentano le esigenze poste alla concessione di un contributo alimentare, dovendo il ragazzo maturare la capacità di distanziarsi dai turbamenti pregressi (DTF 129 III 378 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2015 del 29 maggio 2015, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2015 pag. 997). Il padre o la madre, in effetti, non può essere ridotto alla funzione di mero genitore pagante (sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014, consid. 3.2 con riferimenti). Soprattutto dopo i vent'anni, compiuti il 29 gennaio 2014, non si sarebbe quindi potuto ammettere che AO 1 pretendesse un contributo alimentare rifiutando ogni incontro con il padre per il solo conflitto personale che continuava a opporre i genitori nella causa di divorzio. Sta di fatto che, per finire, la figlia risulta avere ammorbidito la propria posizione. All'udienza del 12 marzo 2014 nella causa intesa alla riduzione del contributo alimentare – come detto (lett. B) – essa ha accettato di riallacciare relazioni con il genitore, consentendo a che questi facesse capo a uno specialista incaricato di accompagnare inizialmente i colloqui. Essa ha dichiarato inoltre – senza essere smentita – di non avere rifiutato telefonate o proposte d'incontro, eventualmente in presenza dello psicologo (interrogatorio dell'8 ottobre 2014, pag. 1 in fondo). L'attore pretende che il comportamento della figlia fosse dovuto a mera strategia processuale, ma tale assunto si esaurisce in una malevola insinuazione. Perché la figlia non dovesse considerarsi sincera, in effetti, egli non tenta nemmeno di spiegare.

d) Quanto all'attore, non si può dire che la pur timida disponibilità della figlia abbia trovato terreno fertile. Intanto al­l'udienza del 12 marzo 2014 AP 1 si è dichiarato “piuttosto scettico”, chiedendo di far capo a uno specialista per accompagnare “almeno inizialmente” gli incontri con la figlia. Inoltre il 22 aprile 2014 egli ha comunicato al Pretore di non essersi “sentito di iniziare una nuova procedura” con lo psicologo e ha chie­sto di riprendere il processo. Certo, egli rimproverava alla figlia di non averlo informato sull'andamento scolastico (act. IV), ma per finire ha riconosciuto di essere stato informato al proposito (sopra, consid. c). Quanto al fatto che la figlia non si fosse attivata per riconciliarsi con lui dopo l'udienza del 12 marzo 2014, egli dimentica che secondo l'intesa raggiunta davanti al Pretore era compito suo reperire uno specialista – da lui prospettato – per assistere ai primi incontri. Se ha rinun­ciato a ciò, non può dolersi che la figlia non abbia intrapreso passi di propria iniziativa. Senza trascurare che già in precedenza, interpellato dallo psicologo __________, l'attore aveva “rifiutato la proposta di un incontro con le figlie in sua presenza, argomentando che [queste] sono grandi abbastanza per potere singolarmente avere dei rapporti personali senza l'assistenza di nessuno” (rapporto di __________, del 31 luglio 2013, pag. 2 in basso nella causa di divorzio DM.2012.315). E lo specialista aveva constatato altresì che AP 1 lasciava “trasparire una certa ambivalenza al riguardo rispetto alla volontà-desiderio di fare veramente il passo” per incontrare le ragazze (loc. cit., pag. 3 in alto).

e) Alla luce di quanto precede la mancanza di rapporti personali tra le parti non risulta ricollegarsi al solo comportamento della figlia. E invero nemmeno a una colpa concomitante di rilievo. Si conviene che dopo il 12 marzo 2014 AO 1 non ha fatto nulla più di quanto doveva fare, ossia rimanere in attesa della chiamata paterna a un colloquio in presenza di uno specialista scelto dal genitore. D'altro lato però l'attore non ha fatto nemmeno quanto doveva fare, ovvero attivarsi perché uno specialista affiancasse i suoi primi incontri con la convenuta. Che AO 1 non abbia sollecitato il genitore a procedere è indubbio, ma a ciò non era tenuta. Chi si doleva dinanzi al Pretore delle mancate relazioni personali con la figlia, del resto, era AP 1 e non il contrario. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela manifestamente destinato all'insuccesso.

  1. Sostiene l'appellante che “in casi come questo” il mantenimento di un figlio maggiorenne va limitato alla formazione in corso, in esito alla quale la figlia disporrà di un diploma “professionalmente utilizzabile”. A torto. L'art. 277 cpv. 2 CC estende l'obbligo di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne fino al termine di una formazione “appropriata”, la quale non si esaurisce in un primo ciclo di formazione, seppure questo permetta di conseguire un attestato professionale di base, ma comprende l'intero percorso necessario al figlio per rendersi economicamente autonomo e mettere pienamente a frutto le sue capacità (I CCA, sentenza inc. 11.2013.14 del 31 agosto 2015, consid. 6b con riferimenti; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizio­ne, pag. 788 nota 1197).

Nella fattispecie la convenuta ha precisato che, ottenuto il diploma di Operatrice sociosanitaria presso la Scuola __________, essa intende diventare soccorritrice professionista (interrogatorio dell'8 ottobre 2014: verbali, pag. 2 a metà). Conseguito tale diploma, le occorreranno ancora tre anni di formazione e altri due di specializzazione, sicché la conclusione del suo iter professionale è prevista per il giugno del 2018 (arringhe finali, pag. 2 e 7). L'appellante non nega – come detto (consid. 5) – di essere stato informato circa il percorso formativo della figlia e di conoscerne i risultati (interrogatorio del­l'8 ottobre 2014: verbali, pag. 3 a metà). Non revoca in dubbio neppure che l'orientamento professionale scelto da AO 1 sia consono alle attitudini e alle inclinazioni di lei, né assume che l'impegno e il profitto dimostrato dalla figlia non siano sufficienti. Tanto meno egli asserisce che con l'ottenimento del diploma presso la Scuola __________ AO 1 avrà dato fondo alle sue capacità professionali. Sotto questo profilo il percorso formativo della convenuta adempie perciò i requisiti dell'art. 277 cpv. 2 CC.

  1. L'attore lamenta altresì che il Pretore gli abbia negato la possibilità di conservare una maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo, ciò che invece il definitivo deterioramento delle relazioni personali con la figlia imponeva. Egli assevera anzi che, a ben vedere, la sua richiesta intesa a sopprimere il contributo alimentare per la figlia sarebbe stata da dichiarare “irricevibile”, l'emanazione della sentenza di divorzio avendo fatto decadere la sentenza a tutela dell'unione coniugale, e con essa l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia. Quest'ultima asserzione è destituita di fondamento. La sentenza del 2 settembre 2014 in materia di divorzio non tocca minimamente la posizione della convenuta, già maggiorenne al momento dell'inoltro dell'azione. Contrariamente all'opinione dell'attore, riguardo a AO 1 continua pertanto a valere quanto ha deciso l'8 feb­braio 2013 questa Camera a protezione del­l'unione coniugale.

Ciò premesso, il Pretore ha rifiutato di riconoscere all'attore il noto supplemento del 20% con l'argomento che questo non era stato considerato nel precedente giudizio della Camera, tale mag­giorazione essendo esclusa per altro ove un figlio debba completare una formazione intrapresa con l'accordo del genitore. V'è da domandarsi se simili motivazioni siano pertinenti. Comunque sia, di regola un genitore tenuto a sostentare un figlio maggiorenne in forza dell'art. 277 cpv. 2 CC ha diritto di conservare un agio del 20% sul proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_785/2010 del 30 giugno 2011, consid. 4.1 con riferimenti; v. anche RtiD II-2010 pag. 630 n. 19c consid. 5). Nella fattispecie l'attore espone un fabbisogno minimo di fr. 3578.65 mensili (replica del 23 luglio 2014, pag. 3). Anche applicando un supplemento di fr. 240.– mensili sul minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili), e facendo dunque lievitare il fabbisogno minimo di lui a fr. 3818.65, con entrate dichiarate in fr. 5784.– mensili (replica del 23 luglio 2014, pag. 3) l'appellante conserva tuttora un margine disponibile di fr. 1965.35 mensili, sufficiente per far fronte sia al contributo per la figlia S__________ di fr. 984.– mensili sia a quello di fr. 950.– mensili per la convenuta. L'argomento non giova pertanto all'appello.

  1. Da ultimo l'appellante sembra censurare il fatto che il Pretore non abbia tenuto conto di suoi debiti privati (fr. 17 000.– mutuatigli dalla madre, fr. 8000.– da R__________ e G__________, fr. 2000.–

da C__________), da rimborsare a rate (rispettivamente fr. 350.–, fr. 500.– e fr. 500.– mensili: doc. DD, EE, FF). Ora, il prestito elargito da C__________ è stato estinto nel frattempo, come l'appellante stesso riconosce (replica del 23 luglio 2014, pag. 5, nota 4). Quanto agli altri mutui, non consta che i creditori ne abbiano preteso la restituzione, tant'è che nemmeno l'attore inserisce le relative rate nell'ammontare del proprio fabbisogno minimo (replica del 23 luglio 2014, pag. 3). Essi non pregiudicano dunque il margine disponibile che consente all'attore di onorare i contributi di mantenimento per le due figlie.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente fr. 10 000.– (sopra, consid. 1), ma non è evidente che raggiunga la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, neppure nell'ipotesi in cui la conclusione della formazione prevista dalla convenuta dovesse protrarsi di un anno (per complessive 65 mensilità di fr. 450.–). Toccherà all'appellante, nell'ipotesi in cui adisca il Tribunale federale, rendere verosimile tale presupposto.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico dell'appellante.

  2. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

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Gerichtsentscheide

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