Incarto n. 11.2015.117
Lugano 16 maggio 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SE.2015.83 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 3 marzo 2015 da
RE 1 (rappresentato dalla curatrice RA 1 e patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
CO 1 (E) (ora patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 24 dicembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 novembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Il 28 dicembre 2006 E__________ (1982), cittadina italiana, ha dato alla luce un figlio, AO 1, cui l'Autorità regionale di protezione 3 ha designato il 19 febbraio 2014 un curatore nella persona di RA 1, incaricata di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento. Il 3 marzo 2015 AO 1 ha adito per il tramite della curatrice il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché – previa concessione del gratuito patrocinio – fosse accertata la paternità di AP 1 (1973), cittadino spagnolo residente in Spagna, con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo alimentare di almeno fr. 700.– mensili (senza cenno ad assegni familiari). Nella sua risposta in spagnolo, del 27 aprile 2015, integrata da una traduzione del 20 maggio 2015, il convenuto ha proposto di respingere la petizione.
B. All'udienza del 15 giugno 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le loro posizioni. Il convenuto si è dichiarato disposto nondimeno a sottoporsi a una perizia sul DNA e ha rilasciato informazioni sulla sua situazione personale, precisando di essere sposato con M__________ (1978), di avere due figli (Mi__________, nato il 19 ottobre 2012, e I__________, nata il 13 ottobre 2014) e di lavorare in Andalusia come operaio con un reddito medio di € 1000.00 mensili. Egli ha offerto inoltre, ove fosse stata accertata la sua paternità, di contribuire al mantenimento di AO 1 suddividendo in parti uguali tra i figli il suo margine mensile, che ha stimato in non più di € 500.00.
C. Il 30 giugno 2015 la perizia sul DNA ha accertato la paternità di AP 1 con una probabilità superiore al 99.99%. Di conseguenza il Pretore ha invitato le parti il 7 luglio 2015 a esprimersi entro 15 giorni sull'attribuzione dell'autorità parentale (art. 298c CC). AO 1 ha comunicato il 17 luglio 2015 che la madre si opponeva all'autorità parentale congiunta. AP 1 è rimasto silente. Terminata l'istruttoria il 1° settembre 2015, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 settembre 2015 l'attore si è riconfermato nelle richieste di petizione e ha chiesto l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva alla madre. Nel proprio allegato del 17 novembre 2015 il convenuto ha riconosciuto la paternità, ma ha rifiutato ogni contributo alimentare, postulando il beneficio del gratuito patrocinio.
D. Statuendo con sentenza del 20 novembre 2015, il Pretore ha dichiarato AP 1 padre di RE 1 e ha attribuito l'autorità parentale esclusiva alla madre. Il convenuto è stato condannato a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 180.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata formazione professionale. Le spese processuali di complessivi fr. 1900.– (di cui fr. 1500.– per la perizia sul DNA) sono state poste per metà a carico di RE 1 e per l'altra metà a carico di CO 1, con vincolo di solidarietà per l'intera somma. Le ripetibili sono state compensate. Le richieste di gratuito patrocinio di entrambe le parti sono state respinte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 dicembre 2015 nel quale chiede di disporre l'autorità parentale congiunta, di annullare il contributo alimentare di fr. 180.– mensili a suo carico, di porre tutti gli oneri processuali a carico dell'attore, di attribuirgli un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili in ogni grado di giurisdizione e di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio tanto in prima quanto in seconda sede. Chiamato a esprimersi limitatamente alla questione dell'autorità parentale congiunta, il 28 gennaio 2016 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello e insta a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Nel frattempo, il 16 febbraio 2016, questa Camera ha parzialmente accolto un reclamo presentato il 3 dicembre 2015 da AO 1 contro il dispositivo sulle spese processuali e il gratuito patrocinio, riformando il giudizio impugnato nel senso che ha posto le spese (di fr. 1900.–) per fr. 300.– a carico dell'attore e per i rimanenti fr. 1600.– a carico di AP 1. Il beneficio del gratuito patrocinio è stato invece respinto (inc. 11.2015.113).
G. Su richiesta del giudice delegato, il 23 e il 31 marzo 2017 E__________ ha trasmesso a questa Camera taluna documentazione relativa ai propri redditi e al proprio fabbisogno minimo dal 1° gennaio 2015. AO 1 e AP 1, cui la documentazione è stata trasmessa in copia, non hanno reagito.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la questione dell'autorità parentale, senza valore litigioso. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata intimata al patrocinatore del convenuto il 21 novembre 2015. Il termine di ricorso è rimasto sospeso poi dal 18 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016 (compresi) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto il 24 dicembre 2015, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
Litigiosi sono, in questa sede, l'attribuzione dell'autorità parentale e il contributo alimentare per il figlio. Relativamente all'autorità parentale, il Pretore ha rilevato che AP 1 aveva rinunciato a esprimersi e che l'attribuzione della medesima a un solo genitore si giustifica ove ciò risulti necessario per il bene del figlio, i criteri applicabili essendo quelli dell'art. 311 cpv. 1 n. 1 CC. Nel caso specifico – egli ha soggiunto – la residenza in Spagna del padre rende inopportuno e impraticabile l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, giustificandone l'attribuzione esclusiva alla madre. Quanto al contributo alimentare, il primo giudice ha ricordato anzitutto l'obbligo per ciascun genitore di partecipare al mantenimento del figlio in funzione delle proprie possibilità (art. 285 cpv. 1 CC). Egli ha calcolato così il reddito netto del convenuto in fr. 1433.– mensili (€ 1317.69) e ha stimato il margine disponibile di lui in fr. 544.– mensili (€ 500.00), considerata anche una partecipazione (non meglio definita) della moglie, che svolge sporadiche supplenze come insegnante, ai costi della famiglia. Ne ha desunto, il Pretore, la possibilità per il convenuto di ripartire la propria disponibilità, per altro inizialmente ammessa all'udienza del 15 giugno 2015, fra i tre figli e di versare un contributo di fr. 180.– mensili per AO 1, indipendentemente dal di lui fabbisogno in denaro.
L'appellante esordisce lamentando che E__________ non gli ha mai comunicato, prima dell'avvio della causa, di aspettare un bambino, né tanto meno che lui fosse il padre. Definisce quindi “sorprendente” che costei abbia atteso tanto tempo per informarlo e chiedergli un contributo alimentare in favore di AO 1 dopo essendo stata in grado per anni di mantenere il figlio senza problemi. Per quel che è dell'autorità parentale, l'appellante contesta che l'attribuzione congiunta possa mettere a repentaglio il bene del minorenne e sottolinea che la lontananza geografica non è un motivo (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CC) per giustificare l'esercizio esclusivo da parte della madre. L'autorità congiunta – egli soggiunge – gli darebbe modo anzi di instaurare un rapporto con AO 1, facoltà che finora gli è stata preclusa per la mancata conoscenza della paternità dovuta al silenzio della madre. Il convenuto reputa anzi “poco coerente” che da un lato si attribuisca l'autorità parentale esclusiva alla madre e dall'altro lo si condanni al versamento di contributi alimentari. Riguardo all'ammontare dei contributi, egli contesta di guadagnare € 1317.69 mensili, il suo reddito medio essendo a suo dire di € 1000.00 mensili. Quanto al margine disponibile di € 500.00 mensili, si tratta di una cifra fondata su una sua vaga dichiarazione. Per di più, l'importo corrisponderebbe alla disponibilità massima da lui indicata nei mesi in cui guadagna di più. Sul fronte delle spese, il convenuto quantifica in fr. 1578.– mensili il proprio fabbisogno minimo, a conferma della sua precaria situazione economica e dell'impossibilità di versare contributi alimentari per AO 1, anche perché – egli epiloga – il reddito della sporadica attività della moglie serve a coprire il mantenimento di lei.
Per quel che è dell'autorità parentale, l'appellante ne rivendica l'attribuzione congiunta per la prima volta in appello, senza invocare fatti nuovi né nuovi mezzi di prova (art. 317 cpv. 2 CPC). Davanti al Pretore, che lo aveva invitato a esprimersi il 7 luglio 2015, egli era rimasto silente. Nemmeno nel memoriale conclusivo del 17 novembre 2015 egli ha contestato l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale alla madre, come proponeva il figlio sin dal 17 luglio 2015. Che in circostanze del genere egli possa sollecitare l'autorità parentale congiunta appare quindi dubbio. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, la sentenza del Pretore resiste ugualmente alla critica, come si vedrà in appresso.
Conformemente all'art. 298c cpv. 1 CC, se accoglie un'azione di paternità il giudice dispone l'autorità parentale congiunta, sempreché per tutelare il bene del figlio non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre. I criteri per scostarsi dall'autorità parentale congiunta corrispondono a quelli che giustificano l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale in una procedura a tutela dell'unione coniugale o in una causa di divorzio (art. 298 cpv. 1 CC; Affolter-Fringeli/ Vogel in: Berner Kommentar, edizione 2016, n. 14 ad art. 298c CC). L'autorità parentale congiunta è quindi la regola, l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. Contrariamente a quanto figura nella decisione impugnata (e a quanto pretende il convenuto), i criteri per l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale non si identificano con quelli che disciplinano la privazione dell'autorità parentale come misura di protezione del figlio (art. 311 cpv. 1 CC). Anche una notevole e persistente incapacità di comunicazione o di cooperazione in merito a questioni che riguardano i figli non esclude l'autorità parentale congiunta (DTF 141 III 472). L'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva si legittima, in altri termini, quando l'autorità parentale congiunta lede o minaccia di ledere il bene del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016, consid. 4a e 4b con riferimenti). La sola distanza geografica, per quanto grande sia, non è un motivo sufficiente per derogare al principio dell'autorità parentale congiunta (DTF 142 III 63; sentenza del Tribunale federale 5A_455/2016 del 12 aprile 2017, consid. 4 con rimandi). Ciò posto, l'opinione del Pretore, il quale reputa inopportuno e impraticabile un esercizio congiunto dell'autorità parentale per il solo fatto che il convenuto abita in Spagna, non può essere condivisa.
Se nel risultato la decisione del Pretore sfugge a censura, ciò si deve al fatto che alla lontana residenza del padre si cumulano altri fattori determinanti. Di regola l'esercizio dell'autorità parentale in comune richiede, in effetti, un rapporto personale del genitore con il figlio. Se un genitore non ha mai avuto contatti con il minorenne, è difficile immaginare che possa prendere decisioni per il bene di lui (DTF 142 III 199). Nella fattispecie il convenuto non pretende di avere cercato in qualche modo di entrare in relazione con AO 1, nemmeno dopo avere conosciuto, nel luglio del 2015, i risultati della perizia sul DNA. Non risulta neppure che egli abbia instato, dopo di allora, per una regolamentazione del diritto di visita o che si sia informato sugli aspetti fondamentali della vita del ragazzo (formazione scolastica, interessi, stato di salute ecc.). Egli sembra intendere l'autorità parentale congiunta, piuttosto, come una contropartita per dover versare contributi alimentari. Certo, egli fa valere che l'attribuzione dell'autorità congiunta gli darebbe la possibilità di instaurare un rapporto personale con AO
Se non che, nulla impedisce a un genitore senza l'autorità parentale di intrattenere rapporti personali con il figlio. Al contrario: dovesse esserne ostacolato, egli può adire l'autorità di protezione e chiedere che siano disciplinate le sue relazioni con il minorenne (art. 275 cpv. 1 prima frase CC).
L'appellante si oppone altresì al versamento di ogni contributo alimentare. Ribadita la sua precaria situazione economica, egli contesta anzitutto il reddito imputatogli dal primo giudice. Ricorda come all'udienza del 15 giugno 2015 egli abbia indicato le proprie entrate in € 1200.00 mensili, ma solo per i “mesi buoni”, dichiarando per il resto una media di € 1000.00 mensili. Sta di fatto che, così argomentando, egli non si confronta con la decisione del Pretore. Questi ha accertato gli introiti del convenuto in fr. 1433.– mensili (€ 1317.69) sulla base di quanto si desumeva da un conteggio salariale del 31 marzo 2015 (doc. 7), in linea con i dati esposti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2012
(€ 17 664.15 annui, pari a € 1472.00 mensili: doc. 8). L'appellante non spiega perché tale accertamento, fondato su giustificativi da lui medesimo prodotti, sarebbe erroneo. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile.
L'appellante contesta anche il margine disponibile di € 500.00 mensili imputatogli dal Pretore. Afferma che tale cifra è stata da lui accennata all'udienza del 15 giugno 2015 senza calcolare il proprio dispendio effettivo e, comunque sia, con riferimento ai mesi di maggior guadagno. Ciò posto, egli indica il proprio fabbisogno minimo in fr. 1578.– mensili (minimo esistenziale in Spagna fr. 675.–, interessi ipotecari fr. 227.–, elettricità fr. 210.–, acqua e rifiuti fr. 50.–, telefono fr. 44.–, asilo fr. 154.–, altre spese [imposte, assicurazione sulla vita, automobile ecc.] fr. 218.–: memoriale, pag. 6). A parte il fatto però che il calcolo è nuovo, senza che l'appellante spieghi perché non gli sarebbe stato possibile addurlo in prima sede (onde la sua presumibile irricevibilità: art. 317 cpv. 1 CPC), l'allegazione cade nel vuoto. In casi di gravi ristrettezze come quello in cui versa l'appellante, un debitore alimentare può vedersi garantire solo l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.3). La bolletta dell'elettricità e dell'acqua potabile, la tassa sui rifiuti, l'abbonamento del telefono, i premi di assicurazioni non obbligatorie, i costi di un'automobile non destinata all'uso professionale e le imposte non vanno aggiunti al minimo esistenziale. Quanto al costo dell'asilo, esso rientra nel fabbisogno in denaro del figlio che lo frequenta, non in quello del genitore. In definitiva solo il costo dell'alloggio (interessi ipotecari) di fr. 227.– mensili può cumularsi al minimo di base (fr. 675.– mensili) dell'appellante, per un totale di fr. 902.– mensili. E dato il reddito di fr. 1433.– mensili (sopra, consid. 7), a lui rimane un margine disponibile di fr. 531.– mensili (rispetto ai fr. 544.– mensili accertati dal Pretore sulla scorta di quanto aveva ammesso il convenuto). Suddiviso sui tre figli, ciò dà una spettanza di fr. 177.– mensili per ognuno. Il risultato cui è giunto il Pretore (fr. 180.– mensili) non ne è che un arrotondamento.
Obietta l'appellante che al proprio fabbisogno minimo va cumulato quello degli altri due figli e della moglie, il cui lavoro a tempo parziale non garantisce un reddito tale da migliorare in maniera significativa la situazione economica della famiglia. Per tacere della circostanza tuttavia che la tesi si esaurisce in una mera asserzione, il contributo alimentare per figli minorenni prevale a norma del nuovo art. 276a cpv. 1 CC sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (e il nuovo diritto si applica anche ai processi pendenti: art. 13cbis tit. fin. CC e 407b cpv. 1 CPC). L'appellante è chiamato a devolvere il proprio margine disponibile, di conseguenza, proporzionalmente in base al fabbisogno in denaro dei tre figli minorenni, la cui posizione è prioritaria rispetto alle esigenze della moglie. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
L'appellante sembra asserire che E__________ può sopperire al fabbisogno in denaro del figlio da sé sola, senza chiamarlo a contribuire finanziariamente. Come ha ricordato il Pretore, nondimeno, ogni genitore deve partecipare al mantenimento del figlio secondo le proprie possibilità (art. 285 cpv. 1 CC), ovvero secondo il rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami). Il fabbisogno in denaro di AO 1 sulla scorta della tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si ispira da quasi un trentennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), ammontava nel 2015 a fr. 1860.– mensili. Nel fabbisogno previsto dalla tabella (fr. 1925.– mensili) andava adattato infatti il costo dell'alloggio, sostituendo la stima della tabella (fr. 365.– mensili) con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (fr. 1500.– mensili), e andava dedotto l'assegno familiare (fr. 200.– mensili: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam), già compreso nel fabbisogno in denaro (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3).
Quanto alla situazione di E__________, dal complemento istruttorio ordinato da questa Camera emerge un reddito di fr. 4166.66 mensili netti (fr. 50 000.– annui, per un'attività lucrativa a tempo pieno), a fronte di un fabbisogno minimo – nel 2015 – di fr. 2894.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1000.– già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di AO 1, premio della cassa malati fr. 519.10, assicurazione responsabilità civile fr. 25.40), passato a fr. 2949.60 nel 2016 e a fr. 2960.50 nel 2016 (per l'aumento del premio della cassa malati a fr. 574.20 e a fr. 585.10). L'interessata fa valere anche altre voci di spesa, che però sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (televisione, telefono, internet, canone radiotelevisivo, elettricità: tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF: FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141) oppure rientrano nel fabbisogno in denaro del figlio (spese della mensa, gite, sport e scuola). Dandosi in tal modo una disponibilità della madre di fr. 1205.– mensili (arrotondati) e – per quanto detto al consid. 8 – del convenuto di € 500.00, il contributo alimentare di fr. 180.– mensili fissato dal Pretore si rivela del tutto congruo, nel rispetto dell'uguaglianza di trattamento fra i tre figli dell'appellante (DTF 137 III 59).
Secondo il nuovo art. 301a CPC la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo. Nel caso in esame la decisione di questa Camera si limita a confermare la pronuncia del Pretore. A futura memoria è opportuno accertare nondimeno che il contributo alimentare di fr. 180.– mensili per AO 1, assegni familiari non compresi, è fissato in base a un reddito di AP 1 di fr. 1433.– mensili (€ 1317.69) e a un fabbisogno minimo di fr. 889.– mensili (consid. 2 e 8). Quanto a E__________, il suo reddito risulta di fr. 4166.66 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2960.50 (consid. 10). Il fabbisogno in denaro di AO 1, di fr. 1860.– mensili (consid. 10), risulta pertanto scoperto nella misura di fr. 475.– mensili.
L'appellante contesta infine il diniego del gratuito patrocinio in prima sede. Il Pretore ha rifiutato di concedergli tale beneficio poiché la sola mancanza di liquidità non rende verosimile uno stato d'indigenza e il richiedente non aveva documentato la propria sostanza immobiliare, né il relativo valore, il carico ipotecario né tanto meno la possibilità di gravare ulteriormente l'immobile (sentenza impugnata, pag. 5). Confrontato a simile motivazione, l'appellante si limita a eccepire che il modesto reddito da lui conseguito in Spagna non gli permette di far fronte alle elevate spese processuali in Svizzera. Nulla adduce tuttavia in merito alla rimproverata assenza di informazioni sulla sua situazione patrimoniale. Carente una volta ancora di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello vede così la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Data la situazione economica verosimilmente difficile in cui egli versa, si prescinde tuttavia – a titolo eccezionale – da ogni prelievo. La richiesta di gratuito patrocinio non può per contro entrare in considerazione, valendo al proposito quanto si è appena addotto per il mancato beneficio dinanzi al Pretore (consid. 12). La rinuncia al prelievo di oneri processuali non esonera l'appellante, per converso, dal versare ripetibili all'attore (art. 118 cpv. 3 CPC) per le osservazioni che quegli è stato invitato a formulare sulla questione dell'autorità parentale.
Circa la richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'attore nelle osservazioni all'appello, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto. Se non che, la situazione economica in cui si trova l'appellante fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile (art. 122 cpv. 2 CPC). Ciò giustifica sin d'ora il conferimento del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 140 III 170). L'indigenza del richiedente è – per quanto si è detto (consid. 11) – pacifica e la sua resistenza all'appello appariva legittima (art. 117 CPC).
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale non dipende da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante è respinta.
AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–.
Notificazione a:
– avv.;
– avv.;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, consid. 14 con il dispositivo n. 4).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).