Incarto n. 11.2015.11
Lugano 20 luglio 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa DM.2012.298 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 ottobre 2012 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 13 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 gennaio 2015 e sull'appello incidentale del 14 aprile 2015 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1966), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 3 luglio 1994. Dal matrimonio è nata G__________, il 19 ottobre 1995. Nel gennaio del 2000 la famiglia si è trasferita in Svizzera, stabilendosi a . AO 1 è attivo nell'ambito del catering industriale. Fino al 31 marzo 2013 ha lavorato per la __________ SA di , di cui è stato azionista e membro del consiglio di amministrazione fino al giugno del 2012. Nell'aprile del 2013 egli ha costituito la ditta individuale C di AO 1 di __________ (che sarà cancellata dal registro di commercio il 17 agosto 2015 per cessata attività). AP 1 ha sempre lavorato a tempo pieno anche dopo la nascita di G. Dal marzo del 2003 fino al 31 dicembre 2014, in particolare, essa è stata alle dipendenze della H__________ di __________. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 892 RFD di , comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a . Il 10 ottobre 2014 AO 1 è diventato padre di A, avuta da __________ V.
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 21 aprile 2011 da AP 1, l'8 giugno 2011 le parti hanno raggiunto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un accordo che – fra l'altro – li autorizzava a vivere separati dal 1° ottobre 2010, assegnava l'abitazione coniugale in uso alla moglie, cui affidava la figlia (riservato il diritto di visita paterno), e obbligava il marito a versare un contributo alimentare per G__________ di fr. 2000.– mensili dal 21 aprile 2011 (assegni familiari non compresi). L'intesa non prevedeva contributi fra coniugi, ma riservava la possibilità di “far ulteriormente valere una retroattività” dell'eventuale diritto. Il Pretore ha omologato la convenzione seduta stante e con decreto del 14 settembre 2011 ha stralciato la causa dal ruolo per transazione (inc. SO.2011.1646).
C. Il 2 ottobre 2012 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo l'affidamento della figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e offrendo un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili (assegni familiari compresi) per G__________ fino alla maggiore età, “riservato l'art. 276 cpv. 2 CC”, in sostituzione immediata di quello convenuto a tutela dell'unione coniugale. Egli ha postulato inoltre lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di __________ mediante attribuzione dell'immobile alla moglie dietro conguaglio di fr. 550 000.– “al netto dei debiti che lo gravano e delle restituzioni che si impongono”, oppure – in subordine – mediante vendita ai pubblici incanti con base d'asta di fr. 1 100 000.– e riparto a metà del ricavo netto. Infine egli ha sollecitato la liquidazione del regime dei beni “senza compensi” reciproci, ha escluso contributi alimentari alla moglie e ha proposto la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nelle sue osservazioni del 5 novembre 2012 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento della figlia e alla suddivisione a metà degli averi previdenziali, ma non alle altre richieste del marito.
D. All'udienza del 3 dicembre 2012, destinata al tentativo di conciliazione, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, sull'affidamento della figlia alla madre con il più ampio diritto alle relazioni personali paterne, sull'esercizio congiunto dell'autorità parentale e sulla divisione a metà degli averi previdenziali. L'attore non chiedendo di completare la petizione, il Pretore ha assegnato alla convenuta il 21 marzo 2013 un termine di 30 giorni per presentare la risposta. Nel suo allegato del 22 aprile 2013 sui punti controversi AP 1 ha postulato l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per sé dal giugno del 2011, vita natural durante, e uno di fr. 2590.– mensili (senza cenno ad assegni familiari) per G__________ dall'introduzione della petizione fino alla maggiore età, rispettivamente fino al termine degli studi, rivendicando il versamento di almeno fr. 48 000.– in liquidazione del regime dei beni. A una successiva udienza del 26 giugno 2013 le parti hanno confermato i punti d'intesa e di disaccordo, precisando di non insistere “per il momento per la trattazione di richieste cautelari” e riservandosi di “concretizzare le proprie richieste (retroattive, risp. anche pendente lite), separatamente”.
E. L'istruttoria di merito è terminata il 25 agosto 2014 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 settembre 2014 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, rivendicando inoltre la restituzione di taluni effetti personali (quadri con fotografie dei nonni, pannelli dello studio di musica, scacchiera, scatola in ebano, statuina di pensatore angolano, amplificatore dello stereo, casse e dreambox per RV satellite, CD musicali e gabbia da viaggio per il cane). Nel suo allegato del 17 ottobre 2014 AP 1 ha confermato anch'essa il proprio punto di vista, chiedendo di differire lo scioglimento della comproprietà al termine degli studi (liceali) di G__________, di aggiungere alla sua metà del ricavo, al momento della vendita del fondo, la quota di ammortamento a carico del marito (fr. 417.– mensili dal gennaio del 2013), di fissare in fr. 2700.– mensili il contributo alimentare per la figlia (assegni familiari non compresi) e in fr. 36 900.– la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni. Nel frattempo G__________, diventata maggiorenne, ha autorizzato la madre il 13 ottobre 2014 a far valere il contributo di mantenimento per lei fino al termine degli studi.
F. Statuendo il 13 gennaio 2015, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha ordinato lo scioglimento della comproprietà immobiliare a __________ come segue:
– al più presto nel corso del mese di luglio 2015, vendita all'asta pubblica con le modalità degli art. 229 segg. CO, con un piede d'asta minimo, per il primo incanto, di fr. 1 100 000.–;
– in caso di insuccesso, vendita ad una seconda asta pubblica, con un piede d'asta inferiore, concordato direttamente tra le parti, ritenuto che in caso di disaccordo lo stesso sarà pari al valore dei debiti gravanti gli immobili (oneri ipotecari, ev. ipoteche legali, oneri LPP ecc.);
– gli incanti di cui ai punti che precedono saranno organizzati e diretti da un pubblico notaio designato concordemente dalle parti o, in caso di mancata intesa, dallo scrivente Pretore;
– il ricavato netto della vendita, dedotti gli oneri ipotecari, le spese, l'onorario del notaio, l'ev. TUI, le ev. provvigioni e il rimborso della LPP andrà suddiviso a metà tra i comproprietari, ritenuto comunque che, sulla parte di spettanza del marito, andranno ancora dedotti fr. 10 425.– che andranno aggiunti alla parte di spettanza della moglie.
Il Pretore ha liquidato altresì il regime dei beni, riconoscendo ciascun coniuge proprietario dei beni in suo possesso e ordinando a AP 1 la restituzione, entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, di taluni oggetti indicati dal marito nel proprio allegato conclusivo. Egli ha assegnato inoltre a ogni coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli atti, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tali prestazioni) e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 173.– mensili fino alla vendita dell'immobile e di fr. 77.– mensili dopo di allora fino al pensionamento di lei, come pure un contributo per la figlia di fr. 1878.– mensili fino alla vendita del fondo, rispettivamente di fr. 1557.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi) fino alla conclusione del liceo, prevista per il luglio del 2016. Le spese processuali di fr. 6000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 febbraio 2015 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di differire lo scioglimento della comproprietà fino al luglio del 2016 e di dedurre dal ricavo spettante al marito, accreditandola a lei, la quota mensile di ammortamento di fr. 417.– fino alla vendita del fondo. Essa postula inoltre il versamento di fr. 36 900.– in liquidazione del regime dei beni, come pure l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 1500.– dal gennaio del 2011 e per G__________ a fr. 2892.– (fino alla vendita del fondo), rispettivamente a fr. 2725.– (dopo di allora, fino al termine degli studi) dall'introduzione della domanda di divorzio.
H. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2015 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dedurre dal riparto del ricavo netto della vendita dell'immobile “i maggiori importi, rispetto alla loro quota mensile di fr. 417.–, dai medesimi (comproprietari) corrisposti al creditore ipotecario a titolo di ammortamento del debito”, di annullare il contributo alimentare per la moglie e di ricondurre quello per G__________ a fr. 750.– mensili (assegni familiari non compresi). Egli insta infine per una diversa ripartizione delle spese processuali (quattro quinti a carico della moglie, un quinto a carico di lui) e per un'indennità di fr. 6000.– a titolo di ripetibili. Con osservazioni del 14 settembre 2015 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino l'entità e la durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 14 gennaio 2015, di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 13 febbraio 2015. Introdotto l'ultimo giorno utile, il rimedio giuridico è pertanto ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato al patrocinatore di AO 1 il 2 marzo 2015, sicché il memoriale, inoltrato il 14 aprile 2015, è ricevibile grazie alla sospensione dei termini intercorsa da domenica 29 marzo 2015 a domenica 12 aprile 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC.
All'appello AP 1 acclude una lettera del 24 settembre 2014 con cui la H__________ le comunica il licenziamento per il 31 dicembre 2014 e un conteggio della __________ Cassa Disoccupazione, del 26 gennaio 2015 relativo al pagamento delle indennità di disoccupazione per quel mese. La proponibilità in appello della lettera di licenziamento è dubbia, poiché essa è anteriore al memoriale conclusivo della moglie del 17 ottobre 2014, né la convenuta pretende che le fosse impossibile addurre il documento davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). La perdita del lavoro da parte dell'appellante, oltre a non essere contestata, si evince in ogni modo dal conteggio dell'assicurazione contro la disoccupazione, che è successivo alla sentenza impugnata ed è senz'altro ricevibile. All'appello incidentale AO 1 acclude da parte sua le tassazioni del 2011 e del 2012, emesse il 15 gennaio e il 28 maggio 2014. Disponibili ancor prima della chiusura dell'istruttoria, tali documenti sono manifestamente tardivi e di conseguenza irricevibili (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC).
Litigiosi rimangono, in questa sede, le modalità correlate allo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale, la liquidazione del regime dei beni e i contributi di mantenimento per moglie e figlia. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, in caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione di altri rapporti giuridici esistenti tra i coniugi, deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c).
I. Sullo scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione coniugale
Il Pretore ha respinto la richiesta della convenuta di differire lo scioglimento della comproprietà fino al termine degli studi di G__________, non ravvisando gli estremi per una siffatta dilazione (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante principale rileva come la posticipazione della vendita di poco più di un anno – nel luglio del 2016 – preserverebbe la figlia dai timori legati a un radicale cambiamento, poiché a quel momento G__________ avrebbe terminato gli studi liceali, mentre il sacrificio sarebbe del tutto sopportabile per il marito. Sta di fatto che il luglio del 2016 è decorso in pendenza di causa e rende la richiesta di differimento superata dagli eventi. Al riguardo l'appello è divenuto così senza interesse.
L'appellante principale chiede che alla sua spettanza consecutiva alla vendita dell'immobile siano sommati gli ammortamenti a carico del marito (fr. 417.– mensili), da lei assunti, e che di riflesso sia ridotta la spettanza di lui. Il Pretore ha riconosciuto alla moglie un credito di fr. 10 425.– per non avere il marito fatto fronte, dal gennaio del 2013, alla sua quota di ammortamento del debito ipotecario (fr. 417.– mensili). L'importo equivale agli arretrati di 25 mesi, fino all'emanazione della sentenza di divorzio (sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante principale rimprovera al primo giudice di non avere tenuto calcolo delle quote di ammortamento che saranno ancora dovute fino alla vendita del fondo. Quest'ultima tuttavia richiesta è nuova. Nel suo allegato conclusivo (pag. 10) l'interessata si era limitata a formulare la domanda “dal mese di gennaio 2013”, precisando in fr. 9174.– “l'importo che si chiede le venga riconosciuto e che dovrà essere considerato (…) nella liquidazione dell'abitazione al momento che sarà venduta”. Non fondata su fatti o mezzi di prova nuovi, la conclusione di appello si rivela così irricevibile (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC).
L'appellante incidentale chiede da parte sua di prevedere unicamente un impegno dei comproprietari a conguagliare, al momento della “divisione”, gli eventuali maggiori importi corrisposti rispetto alla loro quota di ammortamento, lamentando anche la totale mancanza di prove circa il pagamento degli ammortamenti da parte della moglie negli ultimi tre anni. Egli non nega tuttavia di non avere pagato la sua quota di ammortamento fino alla pronuncia di divorzio, né ha revocato in dubbio davanti al Pretore che la moglie si sia fatta carico di tale onere. È vero che la convenuta ha invocato simile circostanza solo nell'allegato conclusivo (pag. 10). È altrettanto vero però che AO 1 ha rinunciato alle arringhe finali e non ha reagito nemmeno dopo essersi visto notificare il memoriale conclusivo della moglie. Così facendo, egli ha rinunciato a muovere ulteriori contestazioni (nel vecchio diritto: Rep. 1995 pag. 227; nel nuovo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.39 del 27 settembre 2016, consid. 9c). In proposito la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.
II. Sulla liquidazione del regime dei beni
AP 1 obietta che il marito ha affermato unicamente di non possedere più le azioni e di averle cedute “a valore zero” nel 2012, senza fornire però precisazioni né documentare l'alienazione. Essa reputa inoltre poco credibile che AO 1 non abbia conservato una copia dell'atto di cessione e abbia rinunciato senza contropartita a ben 75 azioni della ditta. In condizioni del genere deve ritenersi provata – a suo avviso – l'esistenza delle azioni il giorno della domanda di divorzio al loro ultimo valore noto del 2010, il Pretore avendo sovvertito l'onere probatorio. Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché lo scioglimento del regime dei beni si ha per avvenuto – come detto – quando è introdotta l'azione di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC). Incombe al coniuge che fa valere un credito di partecipazione agli acquisti dell'altro dimostrare la sussistenza dei beni invocati a tale data (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_892/2014 del 18 maggio 2015, consid. 2.1). In concreto spettava così alla moglie dimostrare che il marito deteneva ancora il 2 ottobre 2012 le 75 azioni e provare il valore dei titoli al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). Il Pretore non ha quindi sovvertito l'onere della prova.
La convenuta avrebbe potuto invero postulare la reintegra del valore delle azioni nella massa degli acquisti (art. 208 CC), dimostrando che il marito aveva donato i titoli senza il suo consenso nei cinque anni precedenti lo scioglimento del regime (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) o che l'alienazione era avvenuta con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione agli acquisti (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). Se non che, durante il suo interrogatorio il marito ha dichiarato che “la società andava male”, che “c'erano grossi debiti” e che il nuovo azionista se li sarebbe accollati previa consegna del pacchetto suo e di altri soci (verbale del 25 agosto 2014, pag. 2). L'interessata non pretende che ciò non sia vero. Tanto meno essa ha chiesto l'edizione dell'accordo con il finanziatore, che – per ammissione del marito – l'azienda possedeva (loc. cit., pag. 2). In simili condizioni non può dirsi perciò che il marito abbia fatto dono dei titoli né che abbia agito per sminuire la partecipazione della moglie agli acquisti. Su questo punto l'appello principale manca di consistenza.
L'appellante principale sostiene anzitutto che il marito non ha mai contestato la sua pretesa di fr. 10 650.– e che già per questo motivo la sua richiesta dev'essere accolta. Così argomentando, essa trascura tuttavia che davanti al Pretore AO 1 ha sempre escluso ogni compenso tra coniugi. La doglianza cade dunque nel vuoto. La convenuta eccepisce altresì che non spettava a lei recare la prova di come siano stati spesi i soldi prelevati dal marito, bensì a quest'ultimo dimostrare che i prelievi rientravano nella “normalità” (loc. cit.). Come le ha già ricordato il Pretore, nondimeno, il coniuge che pretende la reintegrazione di beni negli acquisti dell'altro deve dimostrare non solo che tali beni sono appartenuti all'altro coniuge in un determinato momento, ma anche quale sia stata la loro destinazione (I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 6b con riferimenti). L'appellante non revoca in dubbio che nella fattispecie i prelievi in contanti rientrassero nel margine della disponibilità del marito. Non risulta nemmeno che essa abbia domandato al marito quale sia stata la destinazione del pagamento di fr. 16 598.55. Senza dimenticare che un uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non fa nascere – per ciò soltanto – un diritto al compenso (sentenza inc. 11.2012.53, citata, consid. 6b). Una volta ancora perciò l'appello principale non è destinato a miglior sorte.
III. Sul contributo alimentare per moglie e figlia
Egli ha calcolato così il reddito netto di AP 1 in fr. 8074.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo (non contestato) di fr. 6654.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 1142.60, spese accessorie fr. 288.– [già dedotta le quota di un terzo compresa nel fabbisogno di G__________, che vive con la madre], ammortamento ipotecario fr. 834.–, assicurazione stabili e mobilia fr. 144.–, spese di abbigliamento fr. 166.–, premio della cassa malati fr. 475.–, leasing dell'automobile fr. 497.–, assicurazione dell'automobile e quota del TCS fr. 155.–, imposta di circolazione fr. 47.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 11.50, assicurazione sulla vita fr. 547.–, protezione giuridica fr. 31.–, governante fr. 490.–, pasti fuori casa fr. 260.–, oneri fiscali fr. 366.–), ridotto a fr. 5820.– mensili dopo di allora in seguito alla fine dell'ammortamento (sentenza impugnata, pag. 9).
Per quel che è di AO 1, il primo giudice ha appurato un reddito netto di fr. 7398.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4018.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 850.–, spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 374.20, leasing dell'automobile fr. 780.–, imposta di circolazione fr. 60.70, assicurazione dell'automobile fr. 147.50, contributi AVS/AI fr. 56.–, oneri fiscali fr. 400.–). Onde un margine disponibile da parte sua, dedotto il contributo alimentare per A__________ (fr. 750.– mensili), di fr. 2630.– mensili. Margine disponibile che nel caso di AP 1 ammonta invece a fr. 1420.– mensili fino alla vendita dell'immobile e a fr. 2254.– mensili dopo di allora. Ciò giustifica, secondo il Pretore, di porre a carico di AO 1 un contributo alimentare per G__________ di fr. 1878.– mensili fino alla vendita dell'immobile e di fr. 1557.– mensili dopo di allora, fino alla conclusione del liceo (assegno di formazione non compreso; sentenza impugnata, pag. 10 a 13).
Sulla scorta dei dati desunti dalla procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore è risalito poi al tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. A tal fine egli ha dedotto dai redditi netti delle parti, di fr. 21 868.– mensili complessivi, le spese della famiglia prima della separazione, di fr. 16 241.– mensili. Ne ha concluso che al tempo della vita in comune ogni coniuge conservava un margine disponibile di fr. 2813.– ogni mese sul fabbisogno minimo e che per mantenere quel tenore di vita AP 1 dovrebbe continuare a beneficiare di tale margine. Il marito dovrebbe versarle così fr. 1393.– mensili (fr. 2813.– meno il margine disponibile della convenuta, di fr. 1420.–) fino alla vendita dell'abitazione coniugale e fr. 559.– mensili dopo di allora (fr. 2813.– meno il margine disponibile, di fr. 2254.–). Il marito però, ha proseguito il Pretore, non ha liquidità sufficiente, almeno fino alla vendita dell'abitazione. E siccome entrambi i coniugi hanno diritto di conservare un livello di vita equivalente, egli ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 173.– mensili fino alla vendita dell'immobile e in fr. 77.– mensili dopo di allora, fino al pensionamento di lei, contributo che garantisce ad ambedue i coniugi un margine disponibile di fr. 579.– mensili prima e di fr. 996.– mensili dopo l'alienazione dell'alloggio coniugale (sentenza impugnata, pag. 14 a 16).
Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 4).
L'appellante incidentale sottolinea che nella fattispecie il matrimonio non ha influito in modo concreto sulla vita della moglie, la quale “è sempre stata professionalmente attiva anche dopo la nascita di G__________”. Che entrambi i coniugi abbiano sempre lavorato a tempo pieno durante la comunione domestica è ammesso da AP 1 (memoriale conclusivo, pag. 3 in fondo). Seppure costei non abbia accudito personalmente alla figlia, tuttavia, il matrimonio delle parti è stato di lunga durata (vent'anni, di cui 15 di vita in comune), ciò che secondo giurisprudenza basta per influire in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente (sopra, consid. 10; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_465/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 7.2.1 con rinvii). L'obiezione dell'appellante incidentale cade quindi nel vuoto.
Ora, per tornare al metodo di calcolo testé illustrato, il primo stadio del ragionamento consiste nel definire il “debito mantenimento” a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC accertando il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica. Il Pretore si è fondato – come detto – sugli elementi ricavati dalla procedura a tutela dell'unione coniugale, giungendo alla conclusione che durante la comunione domestica ogni coniuge fruiva di un margine disponibile di fr. 2813.– mensili e che, per mantenere quel tenore di vita, AP 1 dovrebbe continuare a beneficiare, appunto, di fr. 2813.– mensili oltre al proprio fabbisogno minimo. Tale accertamento non è contestato e sulla sua applicazione si tornerà in appresso (consid. 17).
Quanto a sapere se e in che misura la moglie sia in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento (secondo stadio del ragionamento), l'appellante principale fa valere di essere stata licenziata nel frattempo dalla H__________ per il 31 dicembre 2014 e che dal 1° gennaio 2015 essa percepisce indennità di disoccupazione per una media di fr. 6443.52 mensili. Del fatto nuovo va tenuto conto (sopra, consid. 2). Ci si potrebbe domandare se l'interessata non potesse ritrovare in qualche modo un'occupazione altrettanto remunerativa della precedente. Nemmeno il marito pretende tuttavia che ciò sia il caso. Tanto vale attenersi così, per quanto riguarda la capacità reddituale della moglie, all'indennità media di disoccupazione (fr. 6443.52 mensili), sulla cui base argomenta anche il marito.
Relativamente al fabbisogno minimo di AP 1, l'appellante incidentale chiede di ridurlo da fr. 6654.– mensili a fr. 4500.– mensili decurtando le spese per l'ammortamento ipotecario (fr. 834.–), per l'assicurazione sulla vita (fr. 547.–), per l'aiuto domestico (fr. 490.–) e per l'abbigliamento (fr. 166.–). Riguardo alle prime tre voci, tuttavia, egli non si confronta nemmeno di scorcio con l'accertamento del Pretore, il quale ha ritenuto “incontestato” il fabbisogno minimo della moglie esposto in prima sede. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello incidentale si rivela finanche irricevibile. Quanto alla spesa per l'abbigliamento, AO 1 oppone che l'esborso rientra già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo e non figura nella distinta delle spese presentata dalla moglie, né tanto meno è comprovato. Su questo punto egli ha ragione, per lo meno da quando la moglie è rimasta senza impiego (1° gennaio 2015), di modo che la posta di fr. 166.– mensili va tolta dal fabbisogno minimo di lei. La situazione poteva essere diversa finché l'interessata lavorava per la H__________, la quale elargiva fr. 2000.– annui per “contingente vestiti” (doc. 7 e 9) che potevano presumersi coprire una spesa effettiva. L'attuale sentenza non dispiegando effetti per il passato, ormai, tale giustificazione poco sussidia. Il fabbisogno minimo della convenuta va fissato perciò in fr. 6488.– mensili.
Per quel che si riferisce al terzo stadio del noto ragionamento, il Pretore ha calcolato il reddito di AO 1 in fr. 7267.– mensili netti (entrate lorde fr. 8433.–, meno spese professionali per fr. 1166.–), rivalutato a fr. 7398.– mensili per ammissione del marito medesimo (sentenza impugnata, pag. 10 a 12). A tal fine egli si è fondato sul reddito conseguito dall'attore con la propria ditta C__________ di AO 1. Ha rinunciato invece a considerare il guadagno che quegli ritraeva ai tempi in cui lavorava per la __________ SA, non ravvisandosi indizi per ritenere che, mettendosi in proprio alla fine di marzo del 2013 e cambiando attività, egli intendesse pregiudicare moglie e figlia. La circostanza che il marito abbia avviato un'attività indipendente, per altro consona alla sua formazione, denota se mai – secondo il Pretore – l'intenzione di “affrancarsi economicamente”, impiegando al meglio le proprie risorse personali e le esperienze maturate nel settore (loc. cit., pag. 11).
L'appellante principale ribadisce che al marito va imputato un reddito di fr. 14 965.– mensili, pari a quanto costui guadagnava in media negli ultimi anni alle dipendenze della __________ SA. La convenuta dubita che l'interessato sia stato costretto a disdire il rapporto di lavoro dopo essersi visto ridurre lo stipendio del 30%, come egli ha dichiarato, mancando al riguardo riscontri oggettivi. L'interrogatorio del marito inoltre – essa sostiene – risulta poco credibile, poiché l'attore non ha mai fatto cenno a dimissioni prima del 7 luglio 2014.
a) In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un coniuge. Se questi ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito ipotetico. Il computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i suoi introiti allo scopo di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare. Poco importa, sotto questo profilo, che per il debitore la riduzione di reddito sia o non sia reversibile (sentenza del Tribunale federale 5A_297/2016 del 2 maggio 2017, consid. 3.4).
b) Che in concreto AO 1 abbia accennato solo il 7 luglio 2014 allo scioglimento del rapporto di lavoro con la __________ SA lascia perplessi. La convenuta non pretende tuttavia che all'interrogatorio del 25 agosto 2015 AO 1 abbia dichiarato il falso. E in quel frangente il marito ha affermato che ditta lo aveva “in pratica costretto a dare le dimissioni”, che “dall'oggi al domani il datore di lavoro aveva ridotto considerevolmente le [sue] mansioni” e che “facevano di tutto per mandarmi via” (verbale, pag. 2). In condizioni del genere l'appellante principale non può censurare una riduzione unilaterale delle entrate da parte del marito, che si è messo in proprio. Ritenesse inaffidabili le dichiarazioni lui, essa avrebbe potuto chiamare a deporre i responsabili della ditta. Né AP 1 discute gli sforzi intrapresi dal marito per impiegare al meglio le proprie risorse personali e le esperienze maturate nel passato.
c) Riguardo al reddito del marito come indipendente, l'appellante principale contesta l'ammontare delle spese professionali riconosciute dal Pretore (fr. 1166.– mensili) per determinare il reddito netto. Adduce che tali costi non sono minimamente comprovati, ma sono stati ripresi dal primo giudice sulla scorta di un semplice conteggio allestito dal marito senza alcun documento giustificativo (doc. N), il che non basta per considerarli una “soglia tollerabile e credibile”. Inoltre – essa soggiunge – l'elenco appare poco attendibile già per il fatto che contempla varie spese di rappresentanza e per regali a clienti, mentre il marito ha affermato di avere un solo cliente. Essa chiede di conseguenza che il reddito dell'attore sia accertato in fr. 8550.– mensili.
Non a torto l'appellante principale si duole che il Pretore abbia accertato spese aziendali dando credito a un semplice conteggio sfornito di documenti giustificativi. Non bisogna dimenticare però che il primo giudice ha calcolato il reddito lordo dell'attore in base a un tasso di cambio euro-franco di 1.20 (notorio: DTF 135 III 88), che – come osserva l'interessato – la Banca __________ ha abbandonato due giorni dopo la sentenza impugnata. Posto ciò, dato un reddito lordo di € 7070.– mensili (non contestato), pari al cambio attuale di 1.085 a fr. 7670.95 mensili (www.__________.com), il risultato cui è giunto il Pretore sfugge a censura. Spese professionali di fr. 272.95 mensili (fr. 7670.95 ./. fr. 7398.–) sono vicine a quelle che l'autorità fiscale ammette come deduzione forfettaria per i lavoratori dipendenti esenti da costi di gestione (fr. 2500.– annui, pari a fr. 208.33 mensili: art. 7 cpv. 2 del decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per i periodi fiscali 2016 e 2017, RL 10.2.2.1.3 e 10.2.2.1.4). Tutto ciò senza dimenticare che l'appellante principale non spiega come giunga a determinare il reddito di fr. 8550.– mensili imputato all'attore, sicché il ricorso potrebbe addirittura essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.
d) Dal canto suo l'appellante incidentale evoca proprio la mutata politica monetaria della Banca __________, chiedendo che il proprio reddito lordo sia fissato in fr. 7389.– mensili (tasso di cambio dell'1.05) e che siano dedotte le spese accertate dal Pretore per fr. 1166.– mensili, onde un reddito netto di fr. 6223.– mensili. A prescindere dalla dubbia correttezza del calcolo, AO 1 dimentica tuttavia che il primo giudice lo ha definito in grado di “ambire a
un reddito minimo equivalente a quello [da lui] ammesso” (fr. 7398.– mensili nel memoriale conclusivo), quand'anche “il suo progetto di lavoro quale indipendente dovesse rivelarsi fallimentare” (sentenza impugnata, pag. 11 a metà). Con tale argomento l'interessato non si confronta. Anzi, sorvola la questione. L'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.
In merito al proprio fabbisogno minimo AO 1 si duole del fatto che, pur riconoscendo gli oneri sociali AVS e LPP, il Pretore ha tenuto conto solo di fr. 56.– mensili per un errore contenuto nel suo memoriale conclusivo. In realtà, considerata un'aliquota del 9.7% sul reddito netto di fr. 7267.– mensili, gli oneri sociali andavano calcolati almeno in fr. 704.90 mensili, ciò che fa lievitare il suo fabbisogno minimo da fr. 4018.– a fr. 4722.90 mensili. Così argomentando, l'attore scorda nondimeno che in materia di contributi alimentari vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Il Pretore poteva quindi partire dall'idea che egli non intendesse legittimamente far valere deduzioni per più di fr. 56.– mensili. Perché il Pretore avrebbe dovuto ravvisare una svista o un'inavvertenza e intervenire d'ufficio egli non illustra, a prescindere dal fatto che l'appellante non ha documentato nemmeno i contributi sociali effettivamente pagati. Non soccorrono dunque gli estremi, su questo punto, per riformare la sentenza impugnata.
Ricapitolando, per quanto concerne la posizione dei coniugi la situazione si presenta come segue. Il marito consegue redditi per fr. 7398.– mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 4018.– mensili. Conserva perciò un margine disponibile di fr. 3380.– mensili. La moglie consegue redditi per fr. 6443.52 mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 6488.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, fabbisogno che scende a fr. 5654.– mensili dopo di allora. Accusa quindi un ammanco di fr. 44.50 mensili nel primo periodo e registra un margine disponibile di fr. 789.50 mensili nel secondo. Per tornare al livello di vita sostenuto durante la comunione domestica le occorrerebbe, come detto, un margine disponibile di fr. 2813.– mensili (sopra, consid. 12). Prima di domandarsi se e in che misura AO 1 possa essere chiamato a finanziare quel tenore di vita occorre esaminare nondimeno la situazione dei figli, cui i genitori devono provvedere secondo le loro possibilità (art. 285 cpv. 1 CC), ovvero – per principio – secondo il rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami).
L'appellante principale chiede di aumentare il contributo alimentare per G__________ a carico del marito da fr. 1878.– a fr. 2892.– mensili fino alla vendita della casa e da fr. 1557.– a fr. 2725.– mensili in seguito, subordinatamente, qualora non si imputasse al marito un reddito ipotetico, a fr. 2480.– mensili dalla vendita dell'immobile fino al termine degli studi. Relativamente al primo periodo essa propone di porre l'intero fabbisogno minimo della figlia (al netto dell'assegno di formazione di fr. 250.– mensili) a carico del padre e relativamente al secondo di addebitarlo a entrambi i genitori in proporzione alle rispettive disponibilità. Essa insta altresì perché il contributo alimentare decorra retroattivamente dall'inoltro della causa di divorzio.
a) Nella misura in cui chiede di aumentare il contributo alimentare per G__________ a carico del marito oltre fr. 2700.– mensili (assegni familiari non compresi), l'appellante principale formula una domanda irricevibile. Davanti al Pretore essa aveva limitato infatti la pretesa a fr. 2700.– mensili (assegni familiari non compresi). E trattandosi di pretese alimentari per un figlio maggiorenne, il giudice è vincolato alle conclusioni delle parti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 24 ad art. 277). Né la convenuta allega, per ipotesi, che l'estensione della domanda in appello si riconduca a fatti e mezzi di prova nuovi, impossibili da sottoporre al Pretore con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). La somma di fr. 2700.– mensili costituisce dunque il limite superiore della pretesa.
b) Per il resto, la durata dell'obbligo di mantenimento dopo la maggiore età di un figlio si sospinge fino al termine ordinario degli studi o della formazione professionale (DTF 139 III 401, 117 II 129 consid. 3b; Rumo-Jungo, Unterhalt für mündige Kinder: aktuelle Fragen, in: recht 2010 pag. 70). Sulla decorrenza del contributo alimentare si tornerà in appresso (consid. 21).
Quanto al fabbisogno in denaro di A__________, il Pretore lo ha stimato in fr. 750.– mensili, rilevando che la questione non era litigiosa e che il mantenimento di un figlio minorenne è prioritario rispetto a quello di un maggiorenne (sentenza impugnata, pag. 12). L'appellante principale fa valere che la cifra di fr. 750.– mensili figura per la prima volta nelle conclusioni dell'attore e non è comprovata. Essa trascura nondimeno che A__________ è nata il 1° ottobre 2014 e che l'attore non poteva allegare l'onere alimentare prima di allora. Per il resto, la convenuta non discute che il fabbisogno in denaro di A__________ sia “rimasto incontestato” davanti al primo giudice. Non può quindi contestarlo ora (sopra, consid. 6).
Tenuto conto dei figli, in materia di mantenimento il quadro riassuntivo si presenta come segue.
a) Fino alla vendita dell'abitazione coniugale AP 1 accusa un disavanzo di fr. 44.50 mensili rispetto al suo fabbisogno minimo (fr. 6443.50 ./. fr. 6488.–). L'attore fruisce da parte sua di un margine disponibile di fr. 3380.– sul fabbisogno minimo (fr. 7398.– ./. fr. 4018.–). Nelle circostanze descritte va suddiviso tra moglie e figlie quanto il marito è in grado di elargire (la moglie è in ammanco). Ad A__________ va garantito così il fabbisogno in denaro di fr. 750.– mensili, prioritario (art. 276a cpv. 1 CC, applicabile nella fattispecie in virtù degli art. 13cbis tit. fin. CC e 407b cpv. 1 CPC). Il resto (fr. 2630.– mensili) va suddiviso fra moglie e figlia maggiorenne, le esigenze della prima prevalendo su quelle della seconda (sentenza del Tribunale federale 5A_36/2016 del 29 marzo 2017, consid. 4.1 con rinvii). AP 1 ha diritto pertanto a fr. 45.– mensili e la figlia G__________ a fr. 2585.– mensili, assegni familiari non compresi, sempre che essa sia tuttora in formazione.
b) Dopo la vendita dell'abitazione coniugale la convenuta sarà in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo, conservando un margine disponibile di fr. 789.50 mensili (consid. 17). Il margine disponibile del marito rimane invariato (fr. 2630.–, già dedotto il contributo alimentare per A__________, prioritario). Entrambe le parti devono partecipare quindi al mantenimento della figlia G__________ (fr. 2892.– mensili) in proporzione alle loro disponibilità, il marito con fr. 2225.– mensili (arrotondati) e la moglie con fr. 665.– (arrotondati). All'uno rimangono così fr. 405.– mensili e all'altra fr. 125.– mensili. Il calcolo non si esaurisce tuttavia in questi soli termini, ove appena si consideri che AP 1 avrebbe diritto a fr. 2813.– mensili sul proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 12), non solo a fr. 125.– mensili. D'altro lato AO 1 non può essere ridotto a un livello di vita inferiore a quello della moglie. Conviene così suddividere a metà i due margini disponibili, obbligando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 140.– mensili (arrotondati).
c) Una volta terminato il percorso scolastico o professionale di G__________, il contributo alimentare per la figlia decadrà. AO 1 conserverà intatto perciò il suo margine disponibile di fr. 2630.– (già dedotto il contributo alimentare per A__________) e AP 1 il proprio, di fr. 789.50 mensili. Che andrebbe portato – come detto – a fr. 2813.– mensili sul proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 12). Ancora una volta però AO 1 non può essere ridotto a un livello di vita inferiore a quello della moglie. Conviene così suddividere ulteriormente a metà i due margini disponibili, obbligando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 920.– mensili arrotondati (fr. 2630.– + fr. 789.50 : 2 ./. fr. 789.50). Entro tali limiti, in definitiva, l'appello principale e quello incidentale meritano accoglimento.
a) Di regola un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 o sull'art. 133 cpv. 1 CC comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. Fino a quel momento i contributi di mantenimento sono disciplinati dall'assetto provvisionale (o da eventuali misure a protezione dell'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c consid 4; I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 669 n. 34c). Per tenere conto di casi particolari il giudice del divorzio può stabilire, nondimeno, che in determinate fattispecie tale contributo alimentare decorra già – nonostante il principio dell'unità della decisione (art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”), seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. In circostanze eccezionali il giudice del divorzio potrebbe far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125 CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio. Eccezionale potrebbe essere il caso in cui un coniuge – o un figlio – non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente causa, ma se ne veda riconoscere il diritto dopo il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 13 con rinvii).
b) In concreto G__________ aveva diritto, pendente causa, al contributo alimentare di fr. 2000.– mensili stabilito a protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B). L'appellante principale non contesta che le parti non abbiano dato seguito alla riserva di concretare “in altro momento” provvedimenti cautelari. Ritiene tuttavia che ciò sia irrilevante perché l'attore, come avrebbe accertato il primo giudice, non ha mai contestato la richiesta retroattiva. L'argomento è infondato. Il Pretore si è limitato a rilevare il silenzio dell'attore per rapporto a un'eventuale riduzione retroattiva del contributo (sentenza impugnata, pag. 13 nel mezzo). Per di più, la convenuta trascura che AO 1 chiedeva nella petizione (pag. 6) di revocare, pendente causa, il contributo di fr. 2000.– mensili per G__________ deciso a tutela dell'unione coniugale, mentre nel memoriale conclusivo (pag. 4), obiettando che una simile pretesa andava formulata direttamente dalla figlia maggiorenne, non offriva formalmente alcunché. In condizioni del genere la convenuta intravede a torto una mancata contestazione della retroattività del contributo alimentare da parte del marito, il quale anche in appello si oppone a una riforma del giudizio nel senso chiesto da AP 1 (memoriale, pag. 8 in basso). La decisione pretorile di non far retroagire il contributo alimentare risulta dunque corretta.
IV. Sulle spese e le ripetibili
L'appellante incidentale censura il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese processuali (fr. 6000.– complessivi) che il Pretore ha suddiviso a metà fra le parti, compensando le ripetibili. Egli chiede che tali spese siano poste per quattro quinti a carico della convenuta e che quest'ultima sia tenuta a rifondergli fr. 5000.– per ripetibili. A sostegno della richiesta egli fa valere di avere ottenuto causa vinta su tutte le richieste di giudizio, eccetto sul contributo alimentare per la moglie, risultato in ogni modo nettamente inferiore (fr. 77.– mensili senza retroattività) rispetto a quanto preteso. La rivendicazione non può essere condivisa. Intanto l'attore trascura di essere uscito largamente soccombente anche sul contributo alimentare per la figlia. Oltre a ciò la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che nel diritto di famiglia, dandosi soccombenza reciproca dei coniugi su pretese in denaro, il giudice può prescindere da un riparto strettamente proporzionale delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” ispirati a criteri di equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). In concreto la suddivisione delle spese a metà decisa dal Pretore non appare per nulla iniqua. La critica dell'interessato al dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili è destinata così all'insuccesso.
Le spese dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sulla liquidazione del regime dei beni e sullo scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione coniugale (consid. 5 e 6), mentre risulta parzialmente vittoriosa sui contributi alimentari. Per il resto, nella misura in cui l'appello è divenuto senza interesse sulla richiesta di differire la vendita all'asta dell'abitazione coniugale (sopra, consid. 4), le spese vanno attribuite in base a quello che sarebbe stato il presumibile esito del ricorso (FF 2006 pag. 6669), riservato un eventuale giudizio di equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). In concreto le probabilità che questa Camera posticipasse l'incanto al più presto dal luglio del 2016 apparivano esigue. Per la convenuta l'interesse di G__________ a non modificare la sua situazione logistica almeno fino al termine degli studi prevaleva su quello dell'attore, il quale non avrebbe avuto alcun motivo o alcuna particolare necessità di vendere immediatamente l'immobile. L'interessata non ha contestato tuttavia le difficoltà finanziarie – accertate dal primo giudice e di cui era consapevole la figlia (sentenza impugnata, pag.
Quanto agli oneri dell'appello incidentale, l'attore è soccombente pressoché per intero, salvo sulla questione del contributo alimentare per la moglie fino alla vendita dell'abitazione coniugale (vittoria parziale) e dopo di allora fino al termine del percorso scolastico o professionale di G__________ (vittoria completa). Valutato il suo grado di soccombenza, si giustifica così di porre a carico di lui quattro quinti delle spese e il resto a carico della controparte, cui l'appellante incidentale rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in modo apprezzabile invece sul dispositivo del Pretore in materia di spese e ripetibili, che può rimanere invariato.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non sono divenuti privi d'interesse, l'appello principale e l'appello incidentale sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
a) dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 892 RFD di __________): fr. 45.– mensili;
b) dalla vendita dell'abitazione coniugale fino al termine del percorso scolastico o professionale di G__________: fr. 140.– mensili;
c) dal termine del percorso scolastico o professionale di G__________ fino al pensionamento di AP 1: fr. 920.– mensili.
a) dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 892 RFD __________): fr. 2585.– mensili;
b) dalla vendita dell'abitazione coniugale fino al termine della formazione scolastica o professionale: fr. 2225.– mensili.
Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo e vanno versati in aggiunta, AP 1 potendo riscuoterli direttamente.
Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello principale, di complessivi fr. 4000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Le spese dell'appello incidentale, di complessivi fr. 2500.–, sono poste per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
IV. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).