Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2014.7
Entscheidungsdatum
20.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2014.7

Lugano 20 maggio 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa OA.2010.455 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 giugno 2010 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 24 gennaio 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore l'11 dicembre 2013;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1964) si sono sposati a __________ il 12 agosto 1994 dopo avere adottato il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nato A__________, il 23 dicembre 2000. Il marito è agente di polizia della __________. Laureata in chimica in __________, la moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi vivono separati dal maggio del 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1275 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________. Quello stesso mese AP 1 ha cominciato a lavorare come docente supplente, seguendo poi corsi per ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media.

B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta dalla moglie, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 9 ottobre 2009 un'intesa in virtù della quale i coniugi hanno concordato di attribuire l'uso dell'abitazione familiare alla moglie, di affidare il figlio a quest'ultima, riservato il diritto di visita paterno, mentre AO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili per la moglie e uno di fr. 1380.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi (inc. DI.2009.1055).

C. Il 21 giugno 2010 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale, proponendo l'affidamento del figlio alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili per la moglie fino all'ottobre del 2012 e di fr. 1380.– mensili per il figlio, ridotto a fr. 900.– mensili dall'ottobre del 2012 fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Nella sua risposta del 25 ottobre 2010 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha rivendicato l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale e l'affidamento del figlio con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), ha preteso un contributo alimentare per sé di fr. 1520.– mensili fino al 31 dicembre 2016 commisurato in seguito “alla situazione reddituale della beneficiaria”, così come uno di fr. 1380.– mensili (assegni familiari non compresi) per il figlio e ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D. Il Pretore ha deciso il 26 ottobre 2010 di trattare la causa come richiesta di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 17 gennaio 2011 ha sentito i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio e gli hanno demandato la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. All'udienza preliminare sugli effetti controversi, tenutasi il 7 giugno 2011, i coniugi hanno sostanzialmente confermato le loro domande e in tale occasione hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore, sulla disciplina cautelare del diritto di visita al figlio e sulla designazione di un curatore educativo. Con decisione del 28 giugno 2011 la Commissione tutoria regionale 8 ha nominato __________ in qualità di curatrice educativa (art. 308 cpv. 2 CC). Il diritto di visita paterno è poi stato modificato con decreti supercautelari del 5 ottobre e del 27 dicembre 2012.

E. L'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ è stato chiamato a rilasciare una perizia sul valore venale dell'immobile di __________, è terminata il 19 agosto 2013. Il 1° ottobre 2013 AO 1 ha inoltrato un suo memoriale conclusivo in cui ha essenzialmente riproposto le proprie domande, precisando le modalità di scioglimento della comproprietà, chiedendo di sopprimere dal 1° ottobre 2013 il contributo alimentare per la moglie e offrendo da quella data un contributo alimentare per il figlio di fr. 900.– mensili (assegni familiari non compresi). In un allegato del 2 settembre (recte: ottobre) 2013 AP 1 ha sollecitato il differimento dello scioglimento della comproprietà sul­l'abitazione coniugale fino al 31 dicembre 2012, con iscrizione di un diritto di abitazione gratuito in suo favore, l'attribuzione dopo di allora della proprietà esclusiva mediante versamento al marito di fr. 385 205.–, ha postulato l'affidamento del figlio con autorità parentale esclusiva, riservato il diritto di visita paterno, ha proposto la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, ha preteso un contributo alimentare per sé di fr. 1250.– mensili fino al 31 dicembre 2016 e uno per il figlio di fr. 1869.– mensili (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale.

Al dibattimento finale del 7 ottobre 2013 AO 1 ha ribadito le proprie domande, mentre AP 1 ha revocato le conclusioni esposte nel precedente memoriale, presentando un nuovo allegato in cui ha chiesto “che sia io sia il padre cediamo la nostra parte a favore di A__________, che entrerà in possesso della casa all'età di 25 anni”. In via subordinata essa ha instato per l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale mediante versamento al marito di fr. 260 000.– secondo determinate modalità, per la fissazione di un determinato diritto di visita, per un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili in suo favore “fino quando avrò trovato un lavoro al 100%” per uno di fr. 1869.– mensili (assegni familiari non compresi) in favore del figlio.

F. Statuendo l'11 dicembre 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha assegnato la proprietà esclusiva dell'immobile a __________ a AO 1, tenuto a versare alla moglie un conguaglio di fr. 50 000.–, ha concesso a quest'ultima l'uso dello stesso fino al 30 giugno 2014, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni), ha affidato A__________ alla madre, ha attribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori, ha stabilito il “più ampio diritto di visita” paterno, disciplinandolo in caso di disaccordo, ha confermato la curatela educativa in favore del figlio, ha rifiutato alla moglie contributi alimentari, ha fissato quello per il figlio in fr. 1473.– mensili (oltre assegni familiari) per il dicembre del 2013, in fr. 1738.– mensili (oltre assegni familiari) dal gennaio del 2014 al dicembre del 2016 e in fr. 1853.– mensili (oltre assegni famigliari) fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, ha suddiviso a metà le spese di una terapia in favore di A__________ e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3000.– con le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 è stata respinta.

G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 gennaio 2014 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi assegnare l'immobile a __________ in proprietà esclusiva dietro versamento al marito di fr. 50 000.–, attribuire l'autorità parentale esclusiva sul figlio, limitare il diritto di visita paterno, come pure condannare AO 1 a erogarle un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili fino al 31 dicembre 2016 e uno per il figlio di fr. 1853.– mensili (assegni familiari non compresi) fin dal­l'emanazione della sentenza. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2014 AO 1 ha concluso per la reiezione del­l'appello, chiedendo in via cautelare di confermare “l'assetto del diritto di visita fissato pendente causa dal Pretore, al quale va affiancata la comminatoria di cui all'art. 292 CP in caso di disobbedienza e mancato rispetto dello stesso”, la moglie avendogli impedito di avere il figlio con sé durante le vacanze scolastiche di Carnevale nonostante il parere favorevole della curatrice educativa. Osteggiata da AP 1, l'istanza è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto cautelare del 18 marzo 2014.

H. Il 5 febbraio 2016 il vicepresidente di questa Camera ha invitato le parti a documentare la fattibilità, per ognuno di loro, di ottenere la proprietà esclusiva dell'immobile a __________. Sui documenti prodotti le parti hanno avuto modo di esprimersi.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gen­naio 2011 sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove siano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche l'autorità parentale sul figlio e la disciplina del diritto di visita paterno. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 il 12 dicembre 2013, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 13 dicembre 2013, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 27 gennaio 2014. Introdotto il 24 gennaio 2014, l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. Nell'appello AP 1 propone di riformare tutti i dispositivi della sentenza impugnata. Mal si comprende nondimeno perché questa Camera dovrebbe annullare i dispositivi n. 2 (divorzio), n. 5 (liquidazione dei rapporti dare e avere), n. 6 (suddivisione averi previdenziali), n. 7 (affidamento del figlio alla madre) e n. 13 (suddivisioni spese della terapia), non contestati, statuendo poi su quei punti alla stessa stregua del Pretore. In realtà su tali questioni l'appello è manifestamente frustraneo e va dichiarato senza oggetto.

  2. AO 1 acclude alle osservazioni all'appello una lettera del 3 marzo 2014 in cui informa l'Autorità regionale di protezione che non riesce a esercitare il diritto di visita e chiede la revoca o la sostituzione della curatrice educativa, un rapporto della polizia di __________ del 3 marzo 2014 circa la mancata consegna del figlio per le vacanze di Natale, un messaggio di posta elettro­nica inviato il 28 febbraio 2014 dalla sua legale alla curatrice educativa, un articolo scaricato il 28 febbraio 2014 da Internet sulla situazione nelle principali località turistiche egiziane, un contratto per prestazioni di viaggio da lui stipulato il 21 febbraio 2014 con l'agenzia __________, un messaggio di posta elettronica trasmesso ai coniugi il 26 febbraio 2014 dalla curatrice educativa, uno scambio di e-mail intercorso fra il 19 e il 26 febbraio 2014 tra le parti, come pure un contratto di locazione per parcheggio veicoli da lui concluso il 7 marzo 2014.

Il 30 marzo 2014 AP 1 ha prodotto a sua volta, oltre a parte della documentazione esibita dal marito, una lettera inviata il 30 marzo 2014 dalla sua patrocinatrice alla polizia comunale di __________, una lettera del 7 gennaio 2014 con cui __________ chiede all'autorità di protezione di essere sollevata dall'incarico, uno scritto del 14 gennaio 2014 con cui la citata autorità invita i genitori a esprimersi sulla richiesta della curatrice e copia delle osservazioni 30 marzo 2014 da lei inoltrate, oltre a un estratto della pagina Internet diffuso il 27 febbraio 2014 dal Dipartimento federale degli affari esteri relativo ai consigli di viaggio in __________.

Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti in rassegna, successivi all'emanazione della decisione impugnata, non potevano essere sottoposti al Pretore, onde la loro ricevibilità. Sulla loro pertinenza si dirà in appresso.

  1. Litigiosi rimangono in questa sede la liquidazione del regime dei beni, i contributi alimentari per moglie e figlio, la questione del­l'autorità parentale e le relazioni personali con il figlio. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà, così come la regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi deve precedere la liquidazione del regime dei beni (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3 con riferimenti). E le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate, a loro volta, prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c).

I. Sullo scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione coniugale

  1. Riassunti i criteri che disciplinano l'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva, il Pretore ha ravvisato in concreto un interesse preponderante del marito all'attribuzione dell'immobile per il fatto di avere dimostrato investimenti maggiori rispetto a quelli della moglie nell'acquisto e nella costruzione. A suo avviso, inoltre, tale soluzione “è confortata dalla condivisione di pensiero dei coniugi sul destino della proprietà”, entrambe le parti avendo manifestato l'intenzione di lasciare il fondo al figlio. E siccome la situazione finanziaria della moglie non permetterebbe a quest'ultima di riscattare la quota del marito, “l'unico modo per poter mantenere in famiglia la casa consiste nel destinarla al solo attore”, mentre in caso contrario il fondo andrebbe venduto. Assegnato il bene in proprietà esclusiva al marito, il primo giudice ha fissato il conguaglio in favore di AP 1 in fr. 50 000.–, “importo calcolato facendo astrazione dal valore di mercato dell'immobile accertato in corso di causa (fr. 1 060 000.–), e ciò nell'ottica di favorire la proprietà esclusiva dell'una o l'altra parte in modo da tutelare l'aspettativa ereditaria del figlio A__________”. Anche perché – ha soggiunto il Pretore – la moglie non contestava la proposta del marito, se non sul principio dell'attribuzione. Infine il primo giudice ha condizionato il trapasso di proprietà alla documentata liberazione della moglie dal vincolo di solidarietà relativo al debito ipotecario.

  2. L'appellante sostiene anzitutto che il Pretore non poteva attribuire il fondo in proprietà esclusiva al marito poiché nella petizione questi si era limitato a rivendicare l'assegnazione del bene nei considerandi, ma non aveva formulato alcuna domanda a tal fine. Che nella petizione la richiesta figuri solo nei considerandi, mentre nelle domande l'attore si limitava a proporre di lasciare il bene in uso alla moglie fino al settembre del 2012, è vero. Per tacere del fatto nondimeno che all'udienza preliminare sui punti contestati AO 1 ha proposto di sciogliere la comproprietà corrispondendogli la “metà della plusvalenza” e che nel memoriale conclusivo del 1° ottobre 2013 egli ha espressamente rivendicato l'assegnazione del bene in proprietà esclusiva senza che al dibattimento finale del 7 ottobre 2013 la moglie abbia eccepito alcunché, nulla impediva al giudice di interpretare le conclusioni alla luce dei motivi addotti nella petizione (sentenza del Tribunale federale 5A_657/2014 del 27 aprile 2015, consid. 8.1 e 5A_621/2012 del 20 marzo 2013, consid. 4.3; v. anche Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 152). Anzi, ignorare una richiesta per il solo fatto che questa sarebbe stata da formulare nelle domande e non solo nei motivi della petizione avrebbe costituito un formalismo eccessivo (DTF 137 III 617 consid. 6.2). Su questo punto l'operato del primo giudice sfugge alla critica.

  3. Secondo l'appellante il marito non ha sostanziato un interesse preponderante all'attribuzione della casa. Rileva che quegli ha lasciato l'abitazione coniugale nel 2009 e che da allora, insieme con il figlio, essa ha “intessuto una convivenza che perdura”, tanto che il fondo le è stato assegnato nella procedura a tutela del­l'unione coniugale. A suo parere l'interesse preponderante non va esaminato dal solo punto di vista finanziario, ma anche da quello affettivo. L'appellante rimprovera poi al Pretore di avere disconosciuto quanto da lei profuso nell'immobile, avendo essa corrisposto dalla separazione interessi ipotecari e spese amministrative per ben fr. 67 980.–. A suo dire, considerato l'investimento del marito di fr. 190 146.– e il valore venale del fondo di fr. 1 060 000.–, la quota di lei raggiunge pur sempre il 6.5% rispetto al 17% del marito. Contrariamente all'opinione del primo giudice, poi, l'attribuzione al marito non permetterebbe di “mantenere il bene in famiglia”, giacché nulla impedisce una vendita, tanto meno ove si pensi che il marito non ha mai espresso l'intenzione di tornare a __________.

a) I criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva sulla base del­l'art. 205 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito basti rammentare che l'interesse preponderante di un coniuge può rivestire diverse forme: decisivo è che il richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi secondo equità, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_283/2011 del 29 agosto 2011, consid. 2.3 con riferimento a DTF 119 II 199 in: FamPra.ch 2011 pag. 969). Possono risultare preponderanti interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 15 ad. art. 205; Steinauer in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 205). Un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile, il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (sentenza del Tribunale federale 5A_557/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 3.2 con rinvii; sentenza 5C.325/2001 del 4 marzo 2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 17 ad art. 205 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 49 ad art. 205 CC; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d).

b) Quanto alla possibilità di indennizzare il marito nel caso in cui l'immobile le sia attribuito in proprietà esclusiva, l'appellante si duole che il Pretore abbia indebitamente colmato lacune probatorie della controparte laddove ha deciso di condizionare il trapasso di proprietà alla liberazione di lei dal vincolo di solidarietà verso la banca creditrice. A mente sua, così facendo il primo giudice avrebbe fondato il giudizio unicamente su proprie supposizioni, mentre sarebbe toccato a AO 1 documentare l'accordo della banca allo svincolo dalla solidarietà in relazione al debito ipotecario. La doglianza è superata. Nell'ambito dell'istruttoria condotta in questa sede la Banca __________ ha dichiarato il 15 febbraio 2016 di essere disponibile a svincolare AP 1 dal debito ipotecario con “ripresa del finanziamento a nome di AO 1”. L'operazione è dunque fattibile.

c) L'appellante contesta di non essere in grado di indennizzare il marito nel caso in cui le sia attribuito il bene in proprietà esclusiva, facendo valere che una volta superati gli esami di abilitazione all'insegnamento e ottenuto un contratto di assunzione stabile non le sarà difficile accendere un mutuo. Essa adduce inoltre di poter far capo al prelievo anticipato di averi previdenziali dalla sua cassa pensione, aumentato della quota che le sarà riconosciuta in esito a quanto le dovrà corrispondere il marito dal “secondo pilastro”. Dall'istruttoria condotta in questa sede risulta ora che AP 1 insegna alle scuole medie a tempo pieno e percepisce uno stipendio di fr. 6870.– mensili. Risulta inoltre che per il finanziamento di un'abitazione primaria essa potrebbe prelevare dalla propria cassa pensione fr. 155 809.80 (dichiarazione 2 marzo 2016 dell'Istituto di previdenza __________, agli atti) e che la Banca __________, agenzia di __________, garantirebbe il finanziamento per l'acquisto della proprietà a __________ fino a fr. 525 000.–, “necessari per la ripresa dell'ipoteca presso Banca __________ e la liquidazione della quota di un mezzo dell'ex marito” (dichiarazione del 10 marzo 2016).

d) AO 1 eccepisce che l'appellante non ha presentato una dichiarazione in cui Banca __________ si dica pronta a svincolarlo dal debito ipotecario e allega che l'istituto non è disposto a rescindere anticipatamente il contratto di mutuo, mentre una disdetta anticipata da parte di un solo comproprietario sarebbe inefficace e farebbe nascere una pretesa contrattuale nei suoi confronti legata alla penale di risoluzione anticipata. In realtà, come si è visto, l'istituto bancario dell'appellante è disposto a finanziare la ripresa dell'ipoteca presso la Banca __________, intendendosi con ciò l'estinzione del pegno con preventiva disdetta anticipata del contratto di mutuo con pagamento di una penale, calcolata per il 31 gennaio 2011 in fr. 37 122.–. In simili condizioni la Banca __________ si vede garantire le proprie spettanze e non deve rivalersi sul­l'altro comproprietario (art. 147 cpv. 1 CO), il quale non può opporsi in buona fede alla rescissione anticipata del contratto. In linea di principio, quindi, nel caso in cui le fosse attribuito il bene in proprietà esclusiva anche AP 1 sarebbe in grado di indennizzare l'altro comproprietario.

e) Circa l'interesse preponderante di AO 1 all'assegnazione del fondo, come ha accertato il Pretore (senza che l'appellante muova obiezioni) la particella n. 1275 è stata acquistata in comproprietà dai coniugi il 29 ottobre 1999 per fr. 115 000.–, finanziati da capitali del marito derivanti dalla vendita di una proprietà per piani di lui a __________. I costi di costruzione della casa, di complessivi fr. 465 000.–, sono stati finanziati nella misura di fr. 370 000.– grazie a un credito di costruzione elargito ai coniugi dalla Banca __________ e nella misura di fr. 75 142.62 attingendo al saldo della citata compravendita. L'investimento di beni propri del marito nel­l'immobile di __________ ammonta, sempre secondo gli accertamenti del Pretore, a complessivi fr. 190 142.–.

f) Relativamente agli interessi vantati dall'appellante, il fatto che AO 1 non dimostri particolare attaccamento all'abitazione (circostanza per altro da lui contestata, almeno dal profilo economico), non fonda automaticamente un interesse prevalente di lei. Che poi AP 1 abbia onorato personalmente gli interessi ipotecari dopo la separazione è la logica conseguenza del fatto che con le misure protettrici dell'unione coniugale l'alloggio le è stato concesso in uso esclusivo. L'appellante non ha addotto per contro alcun interesse professionale o commerciale all'attribuzio­ne della casa, né essa consta avere assunto un ruolo decisivo nella compravendita dell'immobile né il fondo risulta costituire un suo apporto nel matrimonio. Per converso, l'appellante allude – di scorcio – all'interesse del figlio ad abitare nella casa in cui è cresciuto. Trattandosi di un alloggio familiare, in effetti, nella valutazione dell'interesse preponderante giusta l'art. 205 cpv. 2 CC quello del genitore cui in esito al divorzio siano affidati i figli ancora in età scolastica è un criterio pertinente (DTF 119 II 199 consid. 2 con rinvio; sentenza del Tribunale federale 5A_557/2015 del 1° feb­braio 2016, consid. 3.2 con riferimenti; Hausheer/ Aebi-Müller, op. cit., n. 16 ad art. 205 CC; Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 205; Steck in: FamKom­mentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 11 ad art. 205 CC). Di ciò va tenuto conto ai fini del giudizio.

g) Premesso ciò, nel caso in esame entrambi i comproprietari possono vantare un interesse “preponderante”. Il marito di ordine finanziario, avendo finanziato l'acquisto del fondo per circa il 30%. La moglie (e il figlio) di carattere affettivo, avendo vissuto entrambi per un quindicennio della loro esistenza nello stabile, A__________ finanche dalla nascita. Per un verso quindi AO 1 è legittimamente interes­sato a ricuperare il proprio investimento e il controvalore della sua quota di comproprietà, per altro verso AP 1 e il figlio sono legittimamente interessati a conservare la testimonianza di quindici anni della loro vita quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle loro consuetudini. Senza dimenticare che l'appellante intende continuare ad abitare nella casa, mentre AO 1, pur non scartando l'ipotesi di tornare a __________, non ha escluso l'eventualità di alienare l'immobile (tant'è che ancora nel memoriale conclusivo proponeva, in subordine, la vendita del bene a trattative private o ai pubblici incanti). In frangenti siffatti, tutto ponderato, l'interesse affettivo del­l'appellante (e del figlio) prevale su quello meramente econo­mico dell'attore, sempre che questi non risulti pregiudicato nelle sue aspettative pecuniarie.

h) Per quel che è del conguaglio, l'appellante offre al marito i fr. 50 000.– che il Pretore ha condannato AO 1 a versarle (avendo assegnato a lui la proprietà esclusiva del fondo), salvo dimenticare che il marito ha investito nell'immo­bile fr. 190 142.–. Davanti al primo giudice le parti si erano finanche dipartite da apporti del marito per fr. 210 000.–, ma il Pretore ha accertato che la cifra non supera fr. 190 142.– (sopra, consid. e), ciò che AO 1 non contesta. Che poi il Pretore abbia condannato il marito a tacitare la moglie con soli fr. 50 000.– (e che la moglie fosse d'accordo di ricevere quella somma ove l'immobile fosse stato assegnato al marito) ancora non significa che il marito debba accontentarsi a sua volta di fr. 50 000.– vedendo assegnare l'immobile alla moglie. Il Pretore ha giustificato l'importo di soli fr. 50 000.–, “inferiore al valore di mercato dell'immobile, così come indicato nella perizia, per la precisa volontà dei coniugi di mantenere la proprietà esclusiva a favore di uno di essi e quindi l'aspettativa ereditaria del figlio A__________”. Si tratta però di una motivazione insostenibile, non potendosi imporre un sacrificio del genere a un coniuge senza che l'altro offra alcuna garanzia di trasmettere il bene in via ereditaria al discendente. Basti pensare che in concreto il fondo ha un valore venale di fr. 1 060 000.–. Dedotti gli apporti del marito e il carico ipotecario di fr. 370 000.–, le due quote di com­proprietà valgono circa fr. 250 000.– ognuna. Di per sé AO 1 avrebbe così una spettanza di fr. 440 000.– circa (fr. 250 000.– più fr. 190 000.– circa di apporti). Non si può seriamente pretendere di indennizzarlo con fr. 50 000.–.

i) Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2016 a questa Camera AO 1 chiede che qualora il fondo sia attribuito all'appellante costei sia tenuta a rifondergli un'indennità di fr. 330 809.80, pari alla di lei disponibilità finanziaria (pag. 4). Sta di fatto che, pur ragionando nei termini del richiedente, l'importo è erroneo. AP 1 può ottenere in effetti dalla Banca __________ fr. 525 000.– a titolo di mutuo ipotecario e può ricevere circa fr. 155 800.– dal proprio “secondo pilastro” (sopra, lett. c). Estinto il carico ipotecario gravante l'immobile (fr. 370 000.–), le rimangono fr. 310 800.–, da cui va dedotta ancora la penale per rescissione anticipata del mutuo ipotecario (che il 31 gennaio 2011 ammontava a fr. 37 122.–: sopra, lett. d). La disponibilità finanziaria di lei non eccede quindi fr. 300 000.– circa. Fino a concorrenza di tale importo è giusto nondimeno che essa indennizzi il marito, la cui spettanza dal profilo aritmetico ammonterebbe finanche a circa fr. 440 000.– (sopra, lett. h). Se sull'attribuzione del fondo a AP 1 in proprietà esclusiva l'appello si rivela dunque fondato, sull'indennità spettante al marito è fondata in sostanza la pretesa del marito.

II. Sui contributi di mantenimento

  1. Appurata nel caso specifico l'esistenza di un matrimonio di lunga durata e la nascita di un figlio, ciò che garantisce alla moglie il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, il Pretore ha ricordato che un coniuge può aspirare a un contributo da parte dell'altro solo nel caso in cui non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito sostentamento. Sulla scorta delle risultanze della procedura a tutela dell'unione coniugale egli ha accertato così che durante la vita in comune i coniugi fruivano di almeno fr. 1906.– mensili oltre al fabbisogno familiare. Egli ha poi calcolato il reddito della moglie come docente supplente in potenziali fr. 4041.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2933.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 687.– [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro del figlio], assicurazione stabili fr. 69.80, premio della cassa malati fr. 375.45, assicurazione dell'automobile fr. 52.70, imposta di circolazione fr. 26.10, spese di trasporto fr. 61.45, assicurazione dell'economia domestica fr. 35.20, assicurazione RC privata fr. 29.20, tassa fognatura fr. 32.60, onere fiscale fr. 213.65). Considerato un “debito mantenimento” di fr. 3876.– mensili, secondo il Pretore AP 1 dispone pertanto di sufficienti risorse per salvaguardare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica.

  2. L'appellante invoca la giurisprudenza secondo cui può essere preteso un reinserimento professionale a tempo pieno da parte di una madre che durante la vita in comune non lavorava – o lavorava solo a tempo parziale – solo al compimento del sedicesi­mo anno di età del figlio. Essa lamenta altresì che il Pretore ha trascurato l'esistenza di un matrimonio di lunga durata e impostato in modo classico. Se essa si è attivata per migliorare la propria condizione professionale, riqualificandosi come insegnante di scuola media, si giustifica nondimeno di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili fino al 31 dicembre 2016, il suo iter formativo non essendo ancora completo.

L'argomentazione appare superata già per la circostanza che al­lo stato attuale delle cose l'interessata guadagna oltre fr. 6000.– mensili. Ma anche a prescindere da ciò nell'appello essa si limitava a critiche generiche, senza confrontarsi minimamente con gli accertamenti del Pretore. Essa non contestava che l'attività di docente supplente generasse un reddito di fr. 48 500.– annui, pari a fr. 4041.– mensili, né censurava il tenore di vita raggiunto durante il matrimonio o il suo fabbisogno minimo. Per di più, essa tentava di equivocare. È vero infatti che di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo pieno solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha compiuto i 16 anni (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23 luglio 2013, consid. 3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b). In concreto però il Pretore le aveva imputato il reddito che essa conseguiva nel 2009, quando essa ancora lavorava a tempo parziale, sicché la giurisprudenza invocata cadeva manifestamente nel vuoto.

  1. Relativamente al contributo alimentare per A__________, il Pretore l'ha stimato sulla scorta della tabella 2013 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo. Dopo avere tolto dal fabbisogno in denaro, secondo la fascia di età per un figlio unico, metà della posta per cura e educazione, prestata in natura dalla madre fino al 16° compleanno, egli ha adattato il costo dell'alloggio al caso specifico, sostituendo la stima della tabella con la quota di un terzo della spesa effettiva a carico del genitore affidatario e ha dedotto – correttamente – l'ammontare degli assegni familiari, già compresi nelle previsioni della tabella. In forza di ciò egli ha quantificato il fabbisogno di A__________ in fr. 1473.– mensili fino al dicembre del 2013, in fr. 1738.– mensili fino al dicembre del 2016 e in fr. 2146.– mensili da allora in poi, fino al compimento della maggiore età. L'appellante afferma che il Pretore non avrebbe dovuto dedurre un mezzo dalla voce tabellare per cura e educazione fino al 16° anno di età del figlio imponendole nel contempo un'attività a tempo pieno. Se non che, come si è visto (consid. 9), il Pretore non ha imputato all'appellante un reddito da attività lucrativa a tempo pieno, bensì quello conseguito lavorando a tempo parziale. La critica si rivela quindi inconsistente.

Chiamata a statuire sul contributo di mantenimento in favore del figlio, per contro, questa Camera deve intervenire d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC) relativamente alla durata dell'obbligo alimentare. Secondo la più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi ali­mentari per i figli stabiliti in una sentenza di divorzio vanno fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto). L'ambigua “riserva” formulata dal Pretore con richiamo all'art. 277 cpv. 2 CC non adempie tale requisito. Il dispositivo n. 12 della sentenza impugnata va dunque precisato nel senso che il contributo alimentare per A__________ è dovuto fino alla maggiore età del figlio o fino al termine di un'eventuale formazione scolastica o professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi.

III. Sull'autorità parentale e il diritto di visita

  1. Richiamata l'imminente entrata in vigore delle disposizioni sul­l'autorità parentale congiunta, nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che AO 1 intendeva valersi della novella legislativa entro il termine previsto dalle norme transitorie. A parte ciò, egli ha rilevato che nonostante “l'importante grado di acredine registrato”, seppure con qualche difficoltà e grazie al contributo della curatrice educativa l'autorità parentale congiunta non aveva impedito, nemmeno dopo la separazione dei coniugi (maggio del 2008), di tutelare adeguatamente gli interessi del figlio. L'attribuzione alla sola madre dell'autorità parentale non sarebbe stata perciò la miglior soluzione per salvaguardare il bene del minorenne. Anzi, secondo il Pretore è “fortemente probabile che in quel ruolo” AP 1 tenderebbe a escludere l'altro genitore dalla vita di A__________, tant'è che denota già oggi un contegno sostanzialmente “diffidente e distruttivo” nei confronti di AO

  2. D'altro canto, ha epilogato il Pretore, al padre non può muoversi alcun rimprovero sulla capacità di riconoscere i bisogni correnti del figlio. Ne ha desunto, il Pretore, “l'opportunità di mantenere lo statu quo sul fronte del­l'autorità autorità parentale” e di confermare la curatela educativa.

  3. L'appellante oppone anzitutto che la nuova legge sull'autorità parentale congiunta non era ancora entrata in vigore al momento del giudizio e che l'economia processuale non giustificava l'applicazione anticipata di norme de lege ferenda. A suo dire inoltre nella fattispecie non erano dati i presupposti – cumulativi – per pronunciare l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, tanto meno in una situazione conflittuale come quella del caso specifico. L'appellante respinge altresì l'accusa di voler escludere il padre dalla vita del figlio e rimprovera al primo giudice di essersi contraddetto valutando il comportamento del marito, da lui stesso deplorato in precedenti decreti cautelari.

a) In esito al divorzio il giudice attribuiva l'autorità parentale a uno dei genitori (art. 133 cpv. 1 vCC). Su istanza comune di essi, egli disponeva nondimeno la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò fosse compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottoponessero per omologazione una convenzione che stabilisse la loro partecipazione alla cura del figlio e fissasse la ripartizione delle spese di mantenimento (art. 133 cpv. 3 vCC). L'esercizio dell'autorità parentale in comune era quindi l'eccezione, ciò che secondo il Tribunale federale non offendeva l'art. 8 CEDU (DTF 136 I 180 consid. 5.2). E l'eccezione dell'art. 133 cpv. 3 CC non poteva essere imposta a un genitore contro la sua volontà (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2012 del 23 ottobre 2012, consid. 2.1 con rinvio; I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 4).

b) Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sull'autorità parentale, del 21 giugno 2013 (RU 2014 pag. 357 segg.). Finché minorenni, i figli rimangono ora soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della ma­dre (art. 296 cpv. 2 nCC). Il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori in una procedura a tutela dell'unione coniugale o in una causa di divorzio solo se ciò “è necessario per tutelare il bene del figlio” (art. 298 cpv. 1 nCC cui rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). L'autorità parentale congiunta è quindi divenuta la regola e l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. In virtù dell'art. 7b cpv. 1 e 12 cpv. 1 tit. fin. CC il nuovo diritto trova immediata applicazione per le autorità cantonali (sentenza del Tribunale federale 5A_92/2014 del 23 luglio 2014, consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 4b). Ne segue che poco importa ormai sapere se nel caso specifico il Pretore abbia anticipato a ragione o a torto l'applicazione della legge nuova.

c) Nel nuovo diritto – come detto – l'autorità parentale congiunta è presunta nell'interesse del figlio, sicché va accantonata soltanto se è certo che, in via eccezionale, una soluzione diversa sia più adatta a tutelare gli interessi del minorenne. L'onere della prova è a carico del genitore che si oppone al­l'autorità parentale congiunta. Se non ravvisa elementi contrari di particolare rilievo, il giudice decide in favore del­l'au­to­rità parentale congiunta, assicurandosi che vengano rispettate le condizioni per il relativo esercizio, le quali non sussistono se risulta necessario revocare l'autorità parentale a un genitore proprio per tutelare gli interessi del figlio (art. 298 cpv. 1 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_985/2014 del 25 giugno 2015 consid. 3.1.1 con rimandi).

d) Nell'appello AP 1 non allega – né tanto meno dimostra – motivi che inducano a ritenere l'autorità parentale esclusiva siccome necessaria per il bene del figlio. Né si scorgono indizi suscettibili di confortare l'ipotesi che per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi il padre non sia in grado di esercitare debita­mente l'autorità parentale. È possibile che a AO 1 possa muoversi qualche biasimo sulla capacità di riconoscere partitamente i bisogni correnti del figlio e che egli non sia “un genitore modello”, ma ciò non significa ancora che il bene del figlio imponga di privarlo dell'autorità parentale. Il palese disaccordo dei genitori non appare per altro incolmabile al punto grave da far apparire l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva come necessaria per difendere il bene di A__________. Anzi, a una tesi del genere l'appellante nemmeno accenna. Ne segue che al proposito la sentenza del Pretore merita conferma.

  1. Per quanto concerne il diritto di visita paterno, il Pretore ha constatato che la madre ha “difficoltà ad accettare ogni ampliamento”, ricordando che in base all'assetto cautelare del 5 ottobre 2012 A__________ incontra il padre, oltre che durante le vacanze, un fine settimana ogni due dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica sera alle 18.00 e ogni mercoledì (con pernottamento). Egli ha preso atto che AP 1 chiedeva di sopprimere l'incontro del mercoledì, tranne non spiegare “in quali aspetti difettasse l'ultimo assetto relazionale adottato”, di modo che ha lasciato la disciplina delle visite invariata, anche perché il profitto scolastico di A__________ non ne risente. Il primo giudice non ha mancato di rilevare che “il mantenimento della soluzione fino ad oggi in uso impone comunque al padre di prestare attenzione alle eventuali difficoltà di A__________ nel condividere il contesto affettivo del genitore”, facendo presente a AO 1 di riservare momenti privilegiati per coltivare la relazione con il figlio. Per il primo giudice non si impone invece – come vorrebbe la moglie – un obbligo per il padre di trascorrere tre settimane di vacanza annue (su cinque a disposizione) esclusivamente con il ragazzo, “estromettendo la convivente e i di lei figli”, una tale ingerenza apparendo eccessiva. Di tale opportunità – egli ha concluso – “il marito è informato e ragionevolmente consapevole delle conseguenze, di modo che a lui solo spetta scegliere le modalità per garantire la qualità del rapporto con il figlio, fermo restando la possibilità di consultarsi con la curatrice educativa”.

  2. L'appellante ribadisce che è bene sopprimere il pernottamento infrasettimanale del mercoledì, argomentando che A__________ palesa difficoltà nel rapportarsi con la compagna del padre e con i di lei figli. Ora, che nella fattispecie il diritto di visita accordato al padre sia più ampio di quello che la giurisprudenza ticinese riconosce abitual­mente – in linea di principio – a un genitore non affidatario nei confronti di ragazzi in età scolastica è indubbio (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Dagli atti però non si desumono elementi per ritenere che il pernottamento infrasettimanale o che la presenza della nuova compagna del padre e dei di lei figli nuoccia ad A__________. Le difficoltà mostrate dal ragazzo si riconducono piuttosto al rapporto conflittuale fra genitori circa il diritto di visita e la gestione delle vacanze, come dimostra quanto accaduto in occasione delle vacanze di carnevale 2014 (documentazione presentata in questa sede dalle parti in vista di una vacanza in __________). E i conflitti fra genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita al figlio. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base a circostanze concrete, il bene del ragazzo appaia minacciato (DTF 131 III 213 consid. 5), ciò che non risulta in concreto. Al riguardo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

  3. L'appellante contesta infine la conferma della curatela educativa, sostenendo che nessuno ne ha postulato il mantenimento e lamentando che il Pretore non abbia motivato la propria decisione. A suo parere, un diritto di visita ben regolato non giustifica più un provvedimento del genere, i genitori potendo sempre rivolgersi in caso di difficoltà all'Autorità di protezione dei minori. L'argomento non può essere condiviso. Intanto, trattandosi di decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli vige il principio inquisitorio illimitato e il giudice del divorzio prende anche le misure necessarie per proteggere opportunamente il minorenne (art. 315a cpv. 1 CC). Rammentato ciò, si conviene che nella sentenza impugnata il Pretore non ha particolarmente motivato la conferma della curatela educativa. Sta il fatto che, seppure ben regolato, in concreto il diritto di visita rimane fonte di conflitti e incomprensioni tra genitori, al punto che anche dopo l'emanazione della decisione impugnata la curatrice educativa è dovuta intervenire per sistemare aspetti pratici all'origine di ulteriori disaccordi. Ne segue che in un caso come quello in rassegna sussistono manifestamente gli estremi per confermare la misura a protezione del figlio.

IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. Le spese dell'attuale decisione seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'attribuzione in proprietà esclusiva dell'immobile a __________ e sulla durata del contributo alimentare per il figlio dopo la maggiore età, ma soccombe nettamente sull'ammontare dell'indennizzo dovuta al marito, sull'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva, sul ridimensionamento del diritto di visita e sul contributo alimentare. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide in modo apprezzabile invece sul dispositivo del Pretore in materia di spese e ripetibili, che può rimanere invariato.

V. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale e la regolamentazione del diritto di visita non dipende da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF. Per quanto riguarda le questioni di carattere pecuniario, il valore litigioso raggiunge agevolmente in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

  1. La comproprietà sulla particella n. 1275 RFD di __________, è sciolta mediante attribuzione dell'intero fondo in proprietà esclusiva a AP 1, la quale verserà a AO 1, entro 30 gior­ni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, un'indennità di fr. 300 000.–.

Il dispositivo della presente sentenza, munito dell'attestazione di passaggio in giudicato, varrà quale titolo per l'iscrizione del trasferimento di proprietà a AP 1 nel registro fondiario. Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità di fr. 300 000.– a AO 1 e dell'intervenuto svincolo del medesimo dal debito ipotecario presso la Banca __________ gravante la particella n. 1275 RFD di __________, oppure la prova della completa estinzione di tale debito. Le spese di iscrizione nel registro fondiario sono a carico di AP 1.

  1. AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio A__________:

fr. 1473.– per il dicembre del 2013,

fr. 1738.– mensili dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016,

fr. 1853.– mensili dal 1° gennaio 2017 fino alla maggiore età o fino al termine di un'eventuale formazione scolastica o professionale, ove questa dovesse concludersi più tardi.

Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo alimentare.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese di appello, di fr. 2000.– complessivi, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pe­cuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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