Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2014.35
Entscheidungsdatum
12.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2014.35

Lugano 12 settembre 2016/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2013.2400 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 giugno 2013 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 28 aprile 2014 presentato da AP 1 contro la

decisione emessa dal Pretore il 16 aprile 2014;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1968) e AP 1 (1967) si sono sposati a __________ il 4 luglio 1996. Dal matrimonio sono nati E__________, il 10 luglio 2000, e U__________, il 18 luglio 2001. Il marito lavora come ingegnere per la __________ di __________ (attiva nello sviluppo di sistemi d'automazione per l'industria e l'edilizia), di cui è stato socio e gerente per la quasi totalità delle quote (solo fr. 1000.– su fr. 19 000.– appartengono al padre __________) fino all'8 gennaio 2014, quando la società è stata ceduta. La moglie, impiegata di commercio, ha smesso di lavorare in concomittanza con la nascita dei figli. I coniugi si sono separati il 15 marzo 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento, prima a __________ e poi, dalla fine di luglio 2013, a __________. Dal 18 marzo 2013 egli lavora a tempo parziale (inizialmente al 50%) per ragioni di salute.

B. L'11 giugno 2013 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno),

un contributo alimentare di fr. 2590.– mensili per sé e uno di fr. 1225.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) dal giugno del 2013. All'udienza del 22 luglio 2013, indetta per il dibattimento, i coniugi si sono accordati sulla vita separata, sul­l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie e sul­l'affida­mento dei figli alla medesima (riservato il diritto di visita paterno). Sui contributi alimentari essi non hanno invece raggiunto un'intesa, la moglie riconfermandosi nelle proprie domande e il marito limitandosi a offrire un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ciascun figlio.

C. L'istruttoria è terminata il 16 gennaio 2014 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 febbraio 2014 l'istante ha precisato le sue richieste, sollecitando altresì l'assegnazione dei mobili e delle suppellettili domestiche, come pure il diritto sulla cauzione del contratto di locazione che sarebbe scaduto alla fine di giugno. Quanto al contributo di mantenimento, essa ha adattato la richiesta a fr. 1523.70 mensili per sé, a fr. 1349.15 mensili per E__________ e a fr. 1009.25 mensili per U__________ (assegni familiari compresi), oltre all'eventuale rendita completiva di invalidità per i figli che il marito avrebbe percepito. Nel proprio allegato del 13 febbraio 2014 il convenuto ha postulato l'affidamento congiunto dei figli nell'eventualità in cui non fosse più stato in grado di esercitare un'attività lavorativa e ha ribadito l'offerta di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ciascuno di loro (oltre gli assegni familiari).

D. Statuendo con sentenza del 16 aprile 2014, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito alla moglie l'abitazio­ne coniugale con i mobili, le suppellettili e il diritto di disporre del contratto di locazione, ha affidato i figli alla medesima e ha regolato il diritto di visita paterno. Inoltre egli ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 440.– per la moglie, uno di fr. 830.– per E__________ e uno di fr. 755.– per U__________ (assegni familiari non compresi) nel giugno del 2013, ridotti a fr. 390.– mensili per la moglie, a fr. 740.– per E__________ e a fr. 675.– per U__________ (assegni familiari non compresi) dopo di allora. Infine egli ha ordinato al convenuto di informare la moglie sull'esito della richiesta di rendita d'invalidità in corso e di riversare a lei ogni eventuale rendita completiva che egli dovesse ricevere per i figli. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state poste solidalmente a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 aprile 2014 per ottenere l'aumento di tutti i contributi di mantenimento a fr. 841.36 per sé, a fr. 1395.43 per E__________ e a fr. 1268.20 per U__________ (oltre gli assegni familiari e ogni eventuale rendita completiva d'invalidità). Essa chiede altresì di porre gli oneri processuali a carico del marito e di condannare quest'ultimo a rifonderle fr. 7000.– per ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2014 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

F. Il 6 luglio 2015 AO 1 ha comunicato a questa Camera di essere stato posto al beneficio di un quarto di rendita AI dal 1° marzo al 30 giugno 2014, di una mezza rendita dal 1° luglio 2014 al 31 gennaio 2015, di tre quarti di rendita dal 1° febbraio al 31 maggio 2015 e di una rendita intera (grado d'invalidità: 72%) dopo di allora. Il 20 luglio 2015 l'appellante ha sollecitato la produzione dei relativi conteggi e ha reso noto di essere stata assunta a tempo parziale, dal 1° settembre 2014, dalla Fondazione __________ di __________. Su richiesta del giudice delegato, il convenuto ha trasmesso alla Camera il 28 aprile 2016 la documentazione aggiornata sui suoi redditi. Il 4 maggio 2016 AP 1 ha presentato un'istanza di assunzione di nuove prove in appello perché fosse chiarita la posizione del marito all'interno della __________ di __________ (radiata l'8 luglio 2015 dal registro di commercio), di cui egli avrebbe detenuto 40 azioni. Il convenuto ha proposto il 23 maggio 2016 di respingere l'istanza, accludendo i bilanci più recenti della società.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la differenza tra i contributi alimentari chiesti dall'istante dinanzi al Pretore e l'offerta del convenuto (sopra lett. D), contributi di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Circa la tempestività dell'appello, la decisione del Pretore è stata notificata alla patrocinatrice di AP 1 il 17 aprile 2014. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così la domenica 27 aprile 2014, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 28 aprile 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. All'appello l'istante acclude estratti del registro di commercio riguardanti la __________ di __________ e la __________ di __________. Il 20 luglio 2015 essa ha prodotto altresì il suo contratto di lavoro del 23 settembre 2014 presso la Fondazione __________ di __________. Successivo alla sentenza impugnata, tale documento è proponibile, come ricevibili sono gli estratti del registro di commercio, le cui iscrizioni sono notorie (DTF 138 II 564 in alto con riferimenti). Dal canto suo il convenuto annette alle osservazioni all'appello un rapporto della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG relativo a un controllo avvenuto il 22 gennaio 2014 sugli stipendi della __________, l'imposta di circolazione della sua automobile, il premio dell'assicurazione veicoli a motore per il 2014, emessi nel novembre e nel dicembre del 2013, e un certificato medico dell'8 aprile 2014 (doc. 1 a 4 di appello). Egli non spiega tuttavia perché gli sarebbe stato impossibile esibire tali documenti davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). Prodotti tardivamente, simili atti non possono pertanto essere considerati nella prospettiva del giudizio.

Quanto alla richiesta di “assunzione successiva di prove” presentata il 4 maggio 2016 dall'appellante per ottenere le dichiarazioni d'imposta, i bilanci e i conti economici della __________ di __________ dal 2012 al 2015, come pure le decisioni della società e dell'autorità fiscale relative alla distribuzione di dividendi e utili in favore di AO 1 negli anni in questione, essa si rivela in parte superata dalla documentazione presentata il 23 maggio 2016 dal convenuto. Per il resto la richiesta risulterebbe senza verosimile incidenza pratica. Dividendi possono essere prelevati infatti solo sopra l'utile risultante dal bilancio e sulle riserve al­l'uopo costituite (art. 675 cpv. 2 CO). Dai dati contabili prodotti dal convenuto si evince che la società non registrava alcun utile a bilancio che le consentisse di distribuire dividendi tra il 2012 e il 2015 (sulla questione cfr. Schmid in: Roberto/Trüeb [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personengesellschaften und Aktiengesellschaft, 2ª edizione, n. 3 ad art. 675 CO). In simili condizioni conviene procedere senza indugio, di conseguenza, all'emanazione del giudizio.

  1. Litigioso rimane, in questa sede, l'ammontare del contributo alimentare per moglie e figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 5450.– mensili nel 2012 e in fr. 4800.– (stipendio e indennità per perdita di guadagno) nei primi sei mesi del 2013, come pure dopo il 1° gennaio 2014 in virtù del nuovo contratto di lavoro che gli avrebbe garantito almeno la medesima entrata (doc. 63). A fronte di ciò, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 2772.75 nel giugno del 2013 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione e spese accessorie fr. 1130.–, premio della cassa malati fr. 317.75, franchigia fr. 25.–, spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 100.–) e in fr. 2995.– mensili dopo di allora per il maggior costo dell'abitazione, passato a fr. 1350.– mensili. Quanto alla moglie, senza attività lucrativa, egli ha constatato un reddito della sostanza di fr. 1670.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2570.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione e spese accessorie fr. 770.– già dedotta la quota di un terzo [fr. 615.–] compresa nel fabbisogno in denaro di E__________ e la quota di un quarto [fr. 460.–] compresa nel fabbisogno in denaro di U__________, premio della cassa malati fr. 274.85, assicurazione RC dell'automobile fr. 126.80, imposta di circolazione fr. 45.90).

Il fabbisogno in denaro dei figli, infine, è stato stimato dal Pretore sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1900.– mensili per E__________ e in fr. 1745.– mensili per U__________, cifre da cui ha tolto gli assegni familiari di fr. 200.– mensili ciascuno (sentenza impugnata, pag. 3 seg.). Fondandosi su tali accertamenti, visto il bilancio familiare in ammanco, il primo giudice ha obbligato così AO 1 a destinare il suo intero margine disponibile di fr. 2025.– nel giugno del 2013 e di fr. 1805.– mensili in seguito al mantenimento della famiglia, versando un contributo alimentare per la moglie di fr. 440.– nel giugno del 2013 e di fr. 390.– mensili dopo di allora, uno per E__________ di fr. 830.– (oltre assegni familiari) nel giugno del 2013 e di fr. 740.– mensili dopo di allora e uno per U__________ di fr. 755.– nel giugno del 2013 e di fr. 675.– mensili dopo di allora (oltre gli assegni familiari).

  1. L'appellante chiede anzitutto di portare il proprio fabbisogno minimo a fr. 2695.– mensili, rimproverando al Pretore di avere trascurato la franchigia della cassa malati (fr. 1500.– annui) che lei esaurirebbe con sedute di psicoterapia mensili. Essa non ha fatto valere tuttavia simile circostanza davanti al primo giudice, di modo che l'argomento, nuovo, non sarebbe neppure ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, una franchigia va inserita nel fabbisogno minimo di un coniuge solo qualora l'assicurato sia solito esaurirla (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). E in concreto il sem­plice rinvio dell'appellante al doc. E, da cui risultano due pagamenti di fr. 200.– in favore della Cassa dei medici, non basta per rendere verosimile l'ipotesi. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

  2. Per quanto si riferisce al proprio reddito, AP 1 ha comunicato il 20 luglio 2015 a questa Camera di avere cominciato a lavorare il 1° settembre 2014 a tempo parziale (quattro ore al giorno) per la Fondazione __________ di __________, presso cui essa guadagna fr. 2300.– mensili lordi per 13 mensilità svolgendo mansioni d'ufficio. Tenuto conto degli oneri sociali, il suo reddito da attività lucrativa si aggira così sui fr. 2000.– netti mensili. A ciò si aggiunge il reddito della sostanza che il Pretore ha accertato in fr. 1670.– mensili, di cui fr. 780.– da titoli e capitali e fr. 890.– da immobili appartenenti a una comunione ereditaria cui l'interes­sata partecipa insieme con due sorelle (sentenza impugnata, pag. 2). L'appellante obietta che quell'importo non è “reale ed effettivo”, poiché gli appartamenti di __________ non sono locati, ma sono usati dalle rispettive famiglie, mentre quello di __________ è locato a un anziano zio per un canone irrisorio. Se non che, una contestazione pecuniaria dev'essere cifrata (DTF 137 III 617) ed essa non indica nemmeno per ordine di grandezza di quanto andrebbe ridotto l'importo calcolato dal Pretore. Privo di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto il ricorso si rivela finanche irricevibile. Ne segue che dal 1° settembre 2014 il reddito complessivo di AP 1 risulta di fr. 3670.– netti mensili.

  3. Riguardo al fabbisogno minimo di AO 1, nelle osservazioni all'appello questi chiede di portarlo a fr. 3431.80 mensili inserendo i costi d'automobile (assicurazione RC fr. 89.10, imposta di circolazione fr. 47.80) che il Pretore non gli ha riconosciuto e il maggior costo delle cure mediche non coperte dalla cassa malati, da lui stimato in fr. 300.– mensili.

a) Per quel che è della prima voce di spesa, il Pretore non l'ha ammessa perché il convenuto non aveva reso verosimile che la __________ non avrebbe continuato ad assumere, come in precedenza, il costo del veicolo anche dopo la cessione societaria (sentenza impugnata, pag. 2). Il convenuto non mette in discussione tale argomento. Si limita ad affermare che il costo del veicolo è ormai a suo carico, accludendo l'imposta di circolazione 2014 e il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile. Si tratta però di documentazione che non è ricevibile in appello (sopra, consid. 2). La doglianza non può dunque trovare accoglimento.

b) Quanto alle spese mediche non coperte dalla cassa malati, specialmente per cromoterapia, il Pretore le ha valutate equitativamente in fr. 100.– mensili. Il convenuto eccepisce che i giustificativi agli atti (doc. 12, 16 e 17) attestano un onere di almeno fr. 300.– mensili. Ora, secondo giurisprudenza, nel fabbisogno minimo di un coniuge possono essere incluse solo le spese mediche che eccedono la franchigia della cassa malati e la partecipazione effettiva del paziente per terapie indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c; I-2005 pag. 747 consid. 6e). La cromoterapia non può considerarsi una cura indispensabile, per lo meno se la famiglia versa in ristrettezze finanziarie, tant'è che l'assicurazione malattia non ne assume i costi. Né il convenuto indica quali altre spese nell'attestazione destinata all'autorità fiscale possano ritenersi indispensabili e ricorrenti, ovvero inducano a maggiorare l'importo riconosciuto dal primo giudice (attestazioni che non hanno per altro valore assoluto: I CCA, sentenza inc. 11.2014.22 del 15 marzo 2016, consid. 10b con rinvii). Anche al riguardo la critica del convenuto manca perciò di consistenza.

  1. Relativamente al reddito del marito, l'appellante deplora la carente motivazione della sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di non essersi debitamente pronunciato sulle perplessità da lei espresse circa la natura abusiva della cessione della __________, operazione che il conve­nuto avrebbe escogitato per ridurre artatamente il proprio reddito. Nonostante le sue obiezioni – essa continua – il Pretore si è limitato infatti a non ravvisare “gli estremi per imputare al marito redditi superiori a quelli effettivi qui conteggiati, vista la sua comprovata e precaria situazione di salute” (sentenza impugnata, pag. 6 e 9 seg.). Ora, si conviene con l'appellante che la motivazione del Pretore è a dir poco laconica. AP 1 non chiede ad ogni modo di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice perché integri la motivazione. Inoltre essa ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità superiore – come questa Camera – munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto. Non è il caso perciò di dilazionare oltre la procedura. Giovi passare all'esame delle singole censure.

a) L'appellante ribadisce che la cessione della __________ in pendenza di causa è abusiva, se non fittizia, perseguendo essa il solo scopo di ridurre le entrate del marito al mero stipendio. L'istante evoca la vendita delle azioni senza preavviso a otto giorni dall'interrogatorio formale nel corso del quale il convenuto avrebbe dovuto giustificare altri suoi redditi, utili e vantaggi contabilizzati nei bilanci della ditta, così come la nomina a gerente della società di un suo contabile-fiscali­sta (__________), il prezzo “irrisorio” (fr. 39 000.–) del­l'ope­razione, il fatto che la società sia stata ven­duta a un amico senza le necessarie qualifiche professionali, la circostanza che egli continui a lavorare per la ditta al 100% nonostante l'inabilità lucrativa, svolgendo le mansioni di sempre “senza nessun aiuto ulteriore”, e la constatazione che la malattia non gli preclude la qualità di socio “e quindi l'incasso di eventuali utili”. L'appellante reputa di conseguenza che il reddito del marito vada calcolato, come per i lavoratori indipendenti, su una media di tre anni (dal 2011 al 2013) e che allo stipendio si aggiungano “gratifiche/prestiti” della società per almeno fr. 15 000.– annui e utili aziendali per altri fr. 6500.– annui, onde entrate di fr. 6500.– mensili complessivi “oltre ai costi assunti dalla società per spese private”.

b) In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un coniuge. Se questi ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato il

reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione. Un reddito ipotetico non va imputato tuttavia alla leggera, tanto meno in un giudizio di apparenza come quello che disciplina l'emanazione di misure a tutela del­l'unione coniugale. Men che meno esso ha carattere di penalità. Dev'essere quindi alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 6b).

c) La cessione della __________ a terzi in pendenza di causa può invero destare dubbi. Sta di fatto che AO 1 ha reso verosimile il grave deteriorarsi, negli anni precedenti la cessione, del suo stato di salute e degli affari della società, i quali hanno subìto un tracollo nel marzo del 2012 (verbale del 16 gennaio 2014, pag. 4; osservazioni scritte del 22 ottobre 2013). La contabilità della ditta ha registrato nel 2012 una perdita di fr. 37 042.39 e nei primi sei mesi del 2013 un disavanzo di fr. 9085.84 (doc. 41 e 47). Il che suffraga le verosimili difficoltà del marito – già emerse il 22 ottobre 2013 – a garantire per ragioni di salute l'operatività e la conduzione dell'azienda. Contrariamente all'opinione dell'appellante,

l'alienazione della ditta non è quindi giunta improvvisa né imprevista.

Per quanto attiene al prezzo della cessione, reputato irrisorio dall'appellante siccome l'azienda avrebbe avuto incassi certi per fr. 37 379.– oltre a “un inventario e lavori in corso” per fr. 50 000.– (doc. 47), mal si intravede come tali dati, estrapolati dagli attivi di bilancio, possano confortare già a un esame di verosimiglianza una cessione abusiva. Basti pensare che quei dati fanno astrazione delle perdite d'esercizio registrate dal 2011 al 2013 (doc. 19, 25, 41 e 47), per tacere di una controversia milionaria che coinvolge la responsabilità della ditta nell'esecuzione di opere per l'impianto di depurazione e trattamento delle acque della Città di __________, di cui la __________ aveva assicurato la direzione lavori (verbale del 16 gennaio 2014, pag. 4).

Che poi __________ sia stato nominato nuovo gerente si spiega con il fatto – riconosciuto dalla stessa appellante (me­moriale, pag. 7 in fine) – che costui si è sempre occupato della contabilità e delle questioni fiscali della ditta. Né l'istante rende verosimili eventuali rapporti compromettenti tra la società e la __________, di cui lo stesso __________ è socio e gerente. Il generico assunto secondo cui quest'ultima azienda – a detta dell'appellante proprietà del marito (loc. cit., pag. 7) – “riceveva annualmente dalla __________ somme in contanti apparentemente a nessun titolo” (loc. cit, pag. 8) è ri­masto a livello di asserzione. Né è dato a divedere in che modo l'appellante possa valersi del fatto che nella contabilità 2012 della __________ figuri un versamento per cassa di fr. 15 000.– ricevuto dalla “cliente” __________ e che manchi una contropartita nella “registrazione dell'IVA” (loc. cit., pag. 11). Quanto alla circostanza, infine, che la __________ sarebbe stata venduta a un amico del marito senza le necessarie qualifiche professionali, l'appello si esaurisce una volta ancora in affermazioni. Ne discende che in concreto non soccorrono gli estremi per accertare già a un esame di verosimiglianza che la cessione della __________ fosse una transazione finalizzata a diminuire artificiosamente il reddito effettivo conseguito da AO 1 come lavoratore dipendente.

d) L'appellante contesta anche il del reddito effettivo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 4800.– netti mensili, chiedendo di portarlo a fr. 5218.70 mensili (stipendio al 50% fr. 2678.90 netti, indennità al 50% per malattia fr. 2539.80). Dall'aggiornamento istruttorio che questa Camera ha promosso il 20 aprile 2016 a tutela dei figli in virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 CPC) si evince tuttavia che il reddito netto complessivo di AO 1 è ammontato nel 2013 a fr. 64 381.– (pari a fr. 5365.– mensili) ed è passato nel 2014 a fr. 73 108.– (fr. 6092.35 mensili), di cui fr. 65 018.– di stipendio (e indennità perdita di guadagno), al netto degli assegni familiari, e fr. 8090.– di rendita AI. Nel 2015 le entrate di lui sono calate invece a fr. 62 931.80 (pari a fr. 5244.30 mensili), di cui fr. 22 972.– di stipendio, fr. 21 317.– di rendita AI e

fr. 18 642.80 di rendita LPP (certificati di salario e conteggi 30 gennaio 2016 dell'Istituto delle assicurazioni sociali e 26 dicembre 2015 della __________). Di tali risultanze va tenuto conto ai fini del giudizio.

  1. Per quanto riguarda i fabbisogni in denaro dei figli, l'appellante non contesta la decisione del Pretore. Tranne per quel che è delle rendite completive AI (di cui si dirà in appresso), non vi è motivo nemmeno perché questa Camera intervenga al proposito, almeno fino al 1° settembre 2014, quando l'appellante ha ripreso a lavorare sostanzialmente al 50%. I fabbisogni in denaro vanno ridefiniti invece dopo di allora sulla scorta della tabella 2013/14 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si ispira da quasi un trentennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Dal fabbisogno in denaro di E__________ e U__________ (fr. 1860.– mensili ciascuno), secondo la loro fascia di età per una fratria di due, va tolta quindi la metà della posta per cura e educazione (fr. 132.50.– mensili) prestata in natura dalla madre (attività lucrativa al 50%). In tale fabbisogno va adattato poi il costo dell'alloggio al caso specifico, sostituendo la stima della tabella (di fr. 310.– mensili) con la quota di un terzo (E__________) e di un quarto (U__________) della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (fr. 1843.90 mensili). Vanno dedotti inoltre gli assegni familiari (fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno, fr. 250.– dopo di allora: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam), già compresi nel fabbisogno in denaro (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3). Infine vanno dedotte – contrariamente all'opinione dell'appellante, che le vorrebbe aggiunte (memoriale, pag. 2 e 13) – le rendite completive AI (I CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid. 10 con rinvii) di fr. 324.20 mensili ciascuno per E__________ e U__________ dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2014 e di fr. 710.50 mensili ciascuno dopo di allora (certificato dell'Istituto delle assicurazioni sociali del 30 gennaio 2016, agli atti). Ciò vale anche per le rendite completive LPP di complessivi fr. 5461.80 che la __________ ha versato nel 2015 per i figli (conteggio del 26 dicembre 2015, agli atti).

Ne deriva un fabbisogno in denaro per E__________ di fr. 1700.– mensili fino al 28 febbraio 2014, di fr. 1375.– mensili fino al 31 agosto 2014 (decurtazione della rendita completiva AI di fr. 324.20), di fr. 1510.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2014 (ripresa dell'attività lucrativa della madre), di fr. 895.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno (il 10 luglio 2016: detrazione della rendita completiva AI di fr. 710.50 e di quella LPP di fr. 227.55 mensili) e di fr. 845.– mensili (arrotondati) dopo di allora. Per quanto riguarda U__________, il fabbisogno in denaro assomma a fr. 1545.– mensili (arrotondati) fino al 28 febbraio 2014, a fr. 1220.– mensili (arrotondati) fino al 31 agosto 2014 (fr. 1545.– meno la rendita completiva AI di fr. 324.20), a fr. 1355.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2014 (ripresa dell'attività lucrativa della madre), a fr. 740.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno (il 18 luglio 2017: decurtazione della rendita completiva AI di fr. 710.50 e di quella LPP di fr. 227.55 mensili) e a fr. 690.– mensili (arrotondati) in seguito. I contributi alimentari vanno poi stabiliti non solo fino ai 18 anni, ma fino al termine dell'eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 9c in fine).

  1. Da quanto precede emerge, in definitiva. il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014 (ripresa del lavoro al 50% da parte della moglie)

Reddito del marito (media) fr. 5752.90

Reddito della moglie fr. 1670.—

fr. 7422.90 mensili

Fabbisogno minimo del marito (media) fr. 2980.20

Fabbisogno minimo della moglie fr. 2570.—

Fabbisogno in denaro di E__________ (media) fr. 1570.—

Fabbisogno in denaro di U__________ (media) fr. 1415.—

fr. 8535.20 mensili

Ammanco fr. 1112.30 mensili

In condizioni di ammanco i contributi per moglie e figli vanno ridotti proporzionalmente, l'uno non essendo prioritario rispetto agli altri (RtiD II-2004 pag. 616 consid. 3 con rinvii). Ne risulta quanto segue:

margine disponibile del marito:

fr. 5752.90 (reddito) ./. fr. 2980.20 (fabbisogno minimo) = fr. 2772.70 mensili

fabbisogno scoperto della moglie:

fr. 2570.– (fabbisogno minimo) ./. fr. 1670.– (reddito) = fr. 900.– mensili

fabbisogni scoperti di moglie e figli:

fr. 900.– + fr. 1570.– + fr. 1415.– = fr. 3885.– mensili

contributo alimentare per la moglie:

fr. 900.– x (2772.70 : 3885) = fr. 645.– mensili

contributo alimentare per E__________:

fr. 1570.– x (2772.70 : 3885) = fr. 1120.– mensili,

assegni familiari non compresi

contributo alimentare per U__________:

fr. 1415.– x (2772.70 : 3885) = fr. 1010.– mensili,

assegni familiari non compresi.

Dal 1° settembre 2014 al 17 luglio 2017 (16° compleanno di U__________)

Reddito del marito (media) fr. 5342.60

Reddito della moglie fr. 3670.—

fr. 9012.60 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 2995.—

Fabbisogno minimo della moglie fr. 2570.—

Fabbisogno in denaro di E__________ (media) fr. 948.90

Fabbisogno in denaro di U__________ (media) fr. 811.30

fr. 7325.20 mensili

Eccedenza fr. 1687.40 mensili

Metà eccedenza fr. 843.70 mensili

Il marito conserverebbe per sé:

fr. 2995.– + fr. 843.70 = fr. 3838.70 mensili

e dovrebbe destinare ai figli:

fr. 5342.60 ./. fr. 3838.70 = fr. 1505.— mensili

di cui per E__________: fr. 811.— mensili

e per U__________: fr. 694.— mensili

assegni familiari non compresi,

mentre nulla dovrebbe alla moglie,

la quale conserverebbe per sé:

fr. 2570.– + fr. 843.70 = fr. 3413.70 mensili

e dovrebbe destinare ai figli:

fr. 3670.– ./. fr. 3413.70 = fr. 255.— mensili.

Dal 18 luglio 2017 in poi (maggiore età o fine del percorso scolastico o professionale dei figli)

Reddito del marito fr. 5244.30

Reddito della moglie fr. 3670.—

fr. 8914.30 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 2995.—

Fabbisogno minimo della moglie fr. 2570.—

Fabbisogno in denaro di E__________ fr. 845.—

Fabbisogno in denaro di U__________ fr. 690.—

fr. 7100.— mensili

Eccedenza fr. 1814.30 mensili

Metà eccedenza fr. 907.15 mensili

Il marito conserverebbe per sé:

fr. 2995.– + fr. 907.15 = fr. 3902.15 mensili,

e dovrebbe destinare ai figli:

fr. 5244.30 ./. fr. 3902.15 = fr. 1342.— mensili

di cui per E__________: fr. 739.— mensili

e per U__________: fr. 603.— mensili

assegni familiari non compresi,

mentre nulla dovrebbe alla moglie,

la quale conserverebbe per sé:

fr. 2570.– + fr. 907.15 = fr. 3477.15 mensili

e dovrebbe destinare ai figli:

fr. 3670.– ./. fr. 3477.15 = fr. 193.— mensili.

  1. Se ne conclude che per quanto riguarda il primo periodo di calcolo (dal giugno del 2013 fino all'agosto del 2014) l'appello merita parziale accoglimento, il contributo alimentare per la moglie dovendo essere fissato in fr. 645.– mensili (rispetto ai fr. 440.– mensili stabiliti dal Pretore per il giugno del 2013 e ai fr. 390.– mensili per il seguito), quello per E__________ in fr. 1120.– mensili (rispetto ai fr. 830.– mensili stabiliti dal Pretore per il giugno del 2013 e ai fr. 740.– mensili per il seguito) e quello per U__________ in fr. 1010.– mensili (rispetto ai fr. 755.– mensili stabiliti dal Pretore per il giugno del 2013 e ai fr. 675.– mensili per il seguito), assegni familiari non compresi.

Dal 1° settembre 2014 al 17 luglio 2017 la situazione cambia radicalmente. Il contributo alimentare per la moglie andrebbe infatti soppresso, quello per E__________ fissato in fr. 811.– mensili e quello per U__________ in fr. 694.– mensili, assegni familiari non compresi. Sta di fatto che AO 1 non ha impugnato la sentenza del Pretore, limitandosi a proporre la reiezione dell'appello avver­sario. AP 1 non può quindi essere posta in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui essa si troverebbe se non avesse impugnato la decisione (divieto della reformatio in peius: DTF 129 III 419 consid. 2.1.1; dandosi fatti nuovi: sentenza del Tribunale federale 5A_386/2014 del 1° dicembre 2014, consid. 6.2). Ne segue che il contributo alimentare per lei non può essere annullato. Tocca se mai al marito adire egli medesimo il Pretore con un'azione di modifica. Andrebbe lievemente aumentato invece il contributo alimentare per E__________ e U__________ (di complessivi fr. 90.– mensili), ma da ciò si può prescindere proprio in considerazione del fatto che AP 1 riceve un contributo di fr. 390.– mensili cui di per sé non avrebbe diritto. Può dunque sopperire essa medesima ai fr. 90.– mensili mancanti nel fabbisogno in denaro dei figli. Per quanto riguarda il secondo periodo di calcolo (dal 1° settembre 2014 al 17 luglio 2017) la sentenza del Pretore trova dunque conferma.

Relativamente al terzo periodo di calcolo, dal 18 luglio 2017 in poi, vale una volta ancora quanto si è appena spiegato. Il contributo alimentare per AP 1 rimane quindi invariato, mentre quello per E__________ e U__________ si ridurrebbe a cifre leggermente inferiori (fr. 73.– complessivi) rispetto a quelle stabilite dal Pretore. Se ne conclude che per il lasso di tempo che decorre dal 18 luglio 2017 l'appello si dimostra finanche privo di qualsiasi fondamento.

  1. Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sui contributi alimentari per lei e i figli dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014. Vede respingere l'appello invece per i contributi di mantenimento dovuti dopo di allora. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese processuali e che rifonda al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso la decisione odierna non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (suddivise a metà), ove si pensi che l'entità dei contributi alimentari era solo un aspetto del contenzioso su cui il Pretore è stato chiamato a statuire.

  2. Per quanto attiene ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi alimentari rimasto controverso in secondo grado, davanti a questa Camera.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è riformato per quanto riguarda i contributi di mantenimento dovuti dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014 come segue:

AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:

fr. 645.– mensili per la moglie,

fr. 1120.– per la figlia E__________, assegni familiari non compresi, e

fr. 1010.– per il figlio U__________, assegni familiari non compresi.

Ogni rendita completiva AI per figli deve essere corrisposta direttamente ai medesimi (e per essi alla madre, genitore affidatario).

  1. Per il resto l'appello è respinto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è confermato per quanto riguarda i contributi di mantenimento dovuti da AO 1 dal 1° settembre 2014 per AP 1 (fr. 390.– mensili), la figlia E__________ (fr. 740.– mensili, assegni familiari non compresi) e il figlio U__________ (fr. 675.– mensili, assegni familiari non compresi).

  2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

  3. Notificazione a:

– avv.;

– avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

8