Incarto n. 11.2014.34
Lugano 2 maggio 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa CA.2013.207 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 13 giugno 2013 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 3)
contro
AP 1 (patrocinata dagli avvocati PA 1 e PA 2),
giudicando sull'appello del 24 aprile 2014 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 10 aprile 2014;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1, gestore dell'agriturismo “__________” di , si è rivolto il 13 giugno 2013 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse in via cautelare alla AP 1 di rimuovere dal sito internet __________ un articolo di __________ apparso il 23 maggio precedente (), con divieto di ripubblicarlo siccome lesivo della sua personalità. L'articolo riferiva che un ex dipendente dell'agriturismo, __________, intervistato dalla giornalista, aveva denunciato AO 1 per maltrattamenti, lavoro nero e altri abusi subiti durante il rapporto d'impiego, e in particolare per le degradanti condizioni lavorative – e abitative – cui egli sarebbe stato sottoposto (scarse condizioni igieniche, orari di lavoro di 16 o 18 ore sette giorni su sette, “paghe da fame”, umiliazioni pubbliche, punizioni e finanche percosse).
B. Con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 14 giugno 2013 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza cautelare. All'udienza del 21 giugno 2013, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta ha proposto di respingerle. L'istruttoria è iniziata il 24 luglio 2013 ed è terminata il 23 ottobre 2013. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 13 dicembre 2013 in cui hanno mantenuto le rispettive posizioni.
C. Statuendo il 10 aprile 2014, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza cautelare, nel senso che ha ordinato alla AP 1, posta nel frattempo in liquidazione, di cancellare dal citato sito __________ l'articolo in oggetto, vietandone la ripubblicazione, e ha assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito con la comminatoria che, decorso infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare sarebbe decaduto. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata la AP 1 in liquidazione è insorta a questa Camera il 24 aprile 2014 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello – la riforma del decreto impugnato nel senso di respingere l'istanza cautelare. Con decreto del 2 maggio 2014 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.
E. Nel frattempo, il 12 maggio 2014, AO 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore l'azione di merito nei confronti della AP 1 in liquidazione, del suo direttore __________ e della giornalista __________, instando per la cancellazione dal noto sito dell'articolo in questione e per il divieto di ripubblicarlo, come pure per l'accertamento dell'illiceità della lesione e per la condanna dei convenuti alla rifusione in solido di fr. 15 000.– per torto morale (inc. SE.2014.183). La causa è stata sospesa su richiesta delle parti il 12 giugno 2014 per trattative.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori della convenuta il 14 aprile 2014. Introdotto il 24 aprile 2014, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
All'appello la convenuta acclude un rapporto dell'Ufficio di controllo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, del 3 marzo 2014, riguardante un'ispezione eseguita il 29 gennaio 2014 nell'agriturismo “__________” (doc. C). Dal canto suo l'istante allega alle proprie osservazioni copia di una lettera manoscritta, non datata, in cui __________ gli si rivolge ritrattando – per l'essenziale – le accuse figuranti dall'articolo di __________ e chiede di essere riassunto come testimone (doc. 2). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico il documento prodotto dall'appellante è successivo alla chiusura dell'istruttoria ed è pertanto ricevibile. Tanto vale anche per la lettera prodotta da AO 1, non essendo litigioso che la dichiarazione di __________ sia stata redatta nei giorni precedenti la presentazione della risposta all'appello (pag. 2). Ciò premesso, nulla osta alla trattazione del ricorso.
Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha rilevato anzitutto che la richiesta di AO 1, seppure motivata anche da preoccupazioni economiche per la paventata perdita di clientela, era volta principalmente alla tutela del suo onore, onde l'applicabilità degli art. 28 segg. CC, come pure – trattandosi di provvedimenti cautelari nei confronti di un organo d'informazione – degli art. 261 e 266 CPC. Nelle circostanze descritte, ha continuato il primo giudice, l'istante deve rendere verosimile l'esistente o l'imminente lesione illecita della propria personalità, mentre il mezzo di comunicazione deve rendere verosimile l'esattezza di ciò che ha pubblicato e l'interesse pubblico preponderante all'informazione sui fatti in questione. Per quel che è del primo requisito, il Pretore aggiunto lo ha ravvisato, apparendo a suo avviso evidente che l'articolo lede l'onore di AO 1 ed è atto a “scatenare nel lettore medio (…) un senso di ripugnanza nei suoi confronti”. Quanto alla veridicità dei fatti di maggior “impatto emotivo e sociale” relativi ai maltrattamenti e allo sfruttamento, egli ha sottolineato nondimeno la discordanza delle risultanze istruttorie e, reputando la verità “nel mezzo”, ha concluso che al proposito l'articolo è manifestamente esagerato e, quindi, lesivo della personalità di AO 1. Articolo che – egli ha continuato – è suscettibile anche di causare a AO 1 un pregiudizio particolarmente grave, poiché divulga di lui un'immagine “esecrabile” che danneggia pesantemente la sua reputazione, a prescindere dal taglio sindacale del periodico e dalla limitata cerchia di lettori che ne potrebbero prendere conoscenza. Infine per il Pretore aggiunto l'articolo, seppur archiviato, è facilmente reperibile e contiene non solo fatti, ma anche giudizi di valore. Il che giustifica, in ultima analisi, il provvedimento cautelare.
L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere accertato erroneamente l'assenza di maltrattamenti e sfruttamenti presso l'agriturismo. Lamenta altresì un'applicazione erronea del diritto e sostiene che il primo giudice ha disconosciuto i principi vigenti in materia di onere della prova. A mente sua, quand'anche la verità sui presunti maltrattamenti e sfruttamenti fosse “nel mezzo”, ciò sarebbe dovuto bastare per respingere il provvedimento cautelare (art. 266 lett. b CPC), poiché a quel momento spettava all'istante dimostrare una lesione della personalità, mentre alla convenuta incombeva solo di provare che i fatti riportati nell'articolo non erano manifestamente falsi, come confermano le dichiarazioni – pur discordanti – dei testimoni cui accenna il primo giudice. L'appellante contesta inoltre l'esistenza di un pregiudizio particolarmente grave nella fattispecie (art. 266 lett. a CPC), dolendosi che il primo giudice non ha attribuito il giusto peso “alla diffusione assai limitata del portale __________”, al suo taglio sindacale, al fatto che la notizia risalisse al 25 maggio 2014 (recte: 23 maggio 2013) e fosse stata velocemente superata dal flusso di nuove informazioni, come pure alla mancanza di prove in merito alle eventuali ripercussioni economiche dell'articolo. Quanto alla proporzionalità della misura, l'appellante afferma che il decreto cautelare non tiene conto né del tempo trascorso né del fatto che l'istante ha rinunciato a esercitare il proprio diritto di risposta, pur avendone avuto la possibilità.
I presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti dei mezzi di comunicazione a carattere periodico sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 266 CPC il giudice può ordinare un provvedimento siffatto soltanto se l'incombente lesione dei diritti dell'istante è tale da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e il provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). La norma riprende la disciplina dell'abrogato art. 28c CC e ha lo scopo di evitare che misure cautelari, come il divieto di pubblicare o l'ordine di rimuovere un articolo che contenga – o che si supponga contenere – affermazioni lesive della personalità, si traducano in provvedimenti censori, incompatibili con la libertà di stampa (Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 1 ad art. 266 con riferimenti; per la precedente disciplina: RtiD II-2009 pag. 640 consid. 2). I provvedimenti cautelari sono adottati nel quadro di una procedura rapida, sommaria e provvisoria che non precorre in alcun caso il sindacato di merito (I CCA, sentenza inc. 11.2005.97 del 12 marzo 2007, consid. 3 con rimandi).
Nella fattispecie l'appellante contesta l'adempimento delle tre condizioni cumulative previste dall'art. 266 CPC, a cominciare dalla circostanza che manifestamente non vi era alcun motivo suscettibile di giustificare la lesione (lett. b). L'esame di tale censura influendo – come si vedrà in appresso (consid. 12 e 13) –sul giudizio delle altre, conviene trattare la questione preliminarmente. L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di essersi dipartito da premesse erronee, poiché a suo avviso l'istante non avrebbe dovuto “unicamente di rendere verosimile” l'esistenza o l'imminenza di una lesione illecita della sua personalità (decisione impugnata, pag. 3), ma avrebbe dovuto sostanziarne la quasi certezza. Inoltre – essa prosegue – non si poteva pretendere da una parte convenuta la dimostrazione che quanto pubblicato fosse verosimilmente esatto, ma tutt'al più che quanto riportato non fosse manifestamente falso. Posto ciò, epiloga l'appellante, nel caso specifico il requisito dell'art. 266 lett. b CPC non sussiste quand'anche si seguisse il ragionamento del Pretore aggiunto secondo cui la verità sui presunti maltrattamenti e sfruttamenti dei lavoratori si situa “verosimilmente nel mezzo” per via delle discordanti risultanze istruttorie (loc. cit.).
Si conviene con l'appellante che le premesse poste dal primo giudice non sono esatte. Una lesione della personalità è “manifestamente ingiustificata” nel senso dell'art. 266 lett. b CPC, per vero, ove balzi all'occhio già a un sommario esame (RtiD II-2009 pag. 641 consid. 4). L'illiceità deve risultare manifesta e indubbia (Huber, op. cit., n. 11 ad art. 266; Güngerich in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 13 ad art. 266; Schwaibold, Superprovisorische Massnahmen gegen Medien im Persönlichkeitsrecht, in: Furrer [curatore], Aktuelle Anwaltspraxis, Berna 2013, pag. 151 seg.). Incombe l'istante dimostrare ciò con un grado di quasi certezza (sentenza del Tribunale federale 5A_641/2011 del 23 febbraio 2012, consid. 7.1 in fine). In altre parole, la mancanza di ogni interesse alla pubblicazione della notizia lesiva della personalità deve risultare evidente, mentre le giustificazioni addotte dal convenuto non devono apparire subito escluse. Al convenuto non si chiede pertanto di rendere verosimile che le sue affermazioni siano vere, ma tutt'al più che non siano manifestamente false. L'interesse alla pubblicazione viene infatti automaticamente a mancare quando la notizia che si intende divulgare è fasulla e quindi non può giovare in alcun modo al pubblico (I CCA, sentenza inc. 11.1995.284 del 29 novembre 1996, consid. 9b). Per converso, ove sia confrontato a due diverse versioni dei fatti senza che ne possa escludere una d'acchito, il giudice non può dar seguito a un'istanza cautelare (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2ª edizione, pag. 498 seg. n. 1658 a 1660; Schwaibold, op. cit., pag. 151 seg.).
Nel caso in esame lo stesso Pretore aggiunto ha accertato versioni discordanti dei fatti sui denunciati maltrattamenti e sfruttamenti all'interno dell'agriturismo, non fosse che per le accuse della presunta vittima, da un lato, e le contestazioni dell'istante, dall'altro. L'illiceità della lesione non appariva dunque manifesta e indubbia. Né la mancanza di ogni interesse alla pubblicazione della notizia era evidente, non da ultimo per i risvolti sociali della vicenda e l'implicazione di interessi pubblici. I dipendenti dell'istante, tra cui il denunciante __________, sono per lo più persone in difficoltà o in assistenza, tant'è che l'Assicurazione per l'invalidità si rivolge a lui per inserirle nel mondo del lavoro (osservazioni del 26 maggio 2014, pag. 3 in basso). Intercorrono poi stretti legami commerciali – rilevati dalla convenuta – tra l'istante, la , ditta che farebbe capo allo stesso AO 1, e l' di __________, azienda sociale, (co)finanziata dallo Stato, la quale si occupa del reinserimento socio-professionale di emarginati (doc. B e 5). Sotto questo profilo la valutazione del Pretore aggiunto non resiste dunque alla critica.
Se il giudizio attuale non si esaurisce nei termini descritti, ciò si deve al fatto che , sulle cui dichiarazioni __________ ha fondato l'articolo pubblicato in rete, ha ritrattato le proprie accuse in una lettera (non datata) acclusa all'appello da AO 1 (sopra, consid. 2). Occorre verificare perciò se il contenuto dello scritto, che l'appellante non discute, sia tale da sovvertire quanto precede. Ora, esprimendo vergogna e rammarico per il proprio comportamento, nella lettera __________ ammette di non essere mai stato maltrattato “come è scritto sul giornale” e di non avere avuto l'intenzione di denunciare AO 1, ma di essersi lasciato convincere da un altro ex dipendente () e dalla giornalista. Egli precisa inoltre di avere sempre ricevuto “__________” quello che meritava, di non avere mai lavorato “come scritto 7 giorni su 7 per 15/17 ore al giorno”, ma “al massimo 25/30 ore alla settimana, senza mai essere controllato” e di avere dormito e mangiato a piacimento. Conclude confidando nel “buon cuore” dell'istante e chiedendo la riassunzione “al 50/60% con il medesimo stipendio”, avendone “veramente bisogno” (doc. 2 di appello). Simile ritrattazione non rende falsa per ciò solo la notizia pubblicata, la quale riferiva le accuse di un ex dipendente senza presentarle per vere. Sta di fatto che la ritrattazione esclude ormai un interesse pubblico alla (ri)pubblicazione dell'articolo, e di conseguenza un motivo giustificativo. Al pubblico non può più giovare la divulgazione di un'accusa che lo stesso confidente dichiara manifestamente falsa. Non è questa la sede per indagare sulle ragioni di un comportamento siffatto. Ai fini del presente giudizio basti ricordare che – come la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare – si deve rinunciare alla pubblicazione di un semplice sospetto ove il comportamento di una fonte d'informazione imponga una certa prudenza (sentenza del Tribunale federale 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013, consid. 3.4.1). Considerato che i fatti riportati nel menzionato articolo appaiono ormai inveritieri, la lesione della personalità risulta manifestamente ingiustificata.
Non si trascurano le dichiarazioni di __________, il quale avrebbe confermato in parte alla giornalista il racconto di __________, né la “testimonianza volontaria di una terza persona” ancora legata all'istante – di cui __________ non ha svelato il nome – che avrebbe riferito di “condizioni equiparabili alla schiavitù (…) nonché di situazioni di igiene precaria e di mancanza di senso dell'ambiente” (verbale del 24 luglio 2013, pag. 6). A prescindere dal fatto però che già a un esame sommario tali dichiarazioni sono smentite – sulle questioni evocate nell'articolo – da tutti gli altri testimoni chiamati a deporre (ex dipendenti e avventori abituali dell'agriturismo: verbali del 24 luglio e del 30 agosto
Per quel che è delle altre due condizioni cumulative poste dall'art. 266 CPC, l'appellante contesta che la pubblicazione potesse ledere i diritti dell'istante cagionando un pregiudizio particolarmente grave (lett. a). Essa si duole che il Pretore non ha dato peso “alla diffusione alquanto limitata del portale”, “al suo taglio sindacale”, al fatto che la notizia risale al 23 maggio 2013 ed è stata “superata per interesse da numerose altre informazioni”, non senza criticare la mancanza di prove circa le “eventuali ripercussioni economiche” della notizia sull'attività dell'istante. Anche in proposito, tuttavia, la ritrattazione di __________ pone la questione sotto un'altra luce. La diffusione di fatti inveritieri – per di più di rilevanza penale – è tale infatti da causare all'istante un pregiudizio particolarmente grave nel senso dell'art. 266 lett. a CPC (Huber, op. cit., n. 10 ad art. 266; più in generale: RtiD I-2004 pag. 588 n. 61c). Anche su questo punto l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
Considerazioni analoghe valgono infine per la censurata sproporzione del provvedimento cautelare (art. 266 lett. c CPC). La proporzionalità della misura presuppone una ponderazione tra l'interesse della vittima a beneficiare del decreto cautelare e le ripercussioni di una misura siffatta sugli interessi dell'organo di comunicazione (Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 266). A un esame sommario, la smentita di __________ si estende all'integralità delle accuse riportate nel noto articolo. Non potendosi salvare l'uno o l'altro passaggio del medesimo (ciò che nemmeno l'appellante pretende), il divieto di (ri)pubblicare l'articolo del 23 maggio 2013 appare così inevitabile. Per contro non si vede in che possa consistere l'interesse della convenuta a divulgare una denuncia che il suo autore ha nel frattempo ritrattato. L'appellante obietta che le misure cautelari nei confronti dei mass media rivestono un carattere sussidiario rispetto al diritto di risposta sancito dagli art. 28g segg. CC e che nel caso specifico l'istante non ha fatto uso di tale facoltà proponendole un testo di risposta. L'obiezione è di per sé pertinente (v. DTF 118 II 372 consid. 4a), ma non si confronta con l'argomento del primo giudice, il quale ha precisato come l'eventuale esercizio del diritto di risposta non avrebbe eliminato il pregiudizio, giacché l'articolo in questione non conteneva solo fatti, ma anche giudizi di valore (decreto impugnato, pag. 6). Carente di motivazione (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.
Se ne conclude che, infondato, l'appello dev'essere respinto, anche se per ragioni diverse da quelle recate dal Pretore aggiunto. Le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avvocati e; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).