Incarto n. 11.2013.87
Lugano 8 febbraio 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente per statuire nella causa DM.2011.133 (divorzio su azione di un coniuge, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 maggio 2011 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 3 ottobre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 settembre 2013 e sull'appello incidentale del 13 novembre 2013 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1959) ed AO 1 (1960), cittadina peruviana, si sono sposati a __________ il 24 ottobre 1995. Dal matrimonio sono nati A__________, il 12 settembre 1996, ed E__________, il 26 aprile 1999. Il marito è giornalista alle dipendenze dalla __________. Laureata in giurisprudenza all'Università di __________, la moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, salvo tra il 2002 e il 2003, periodo durante il quale ha lavorato per un anno e mezzo al 30% come venditrice in un ipermercato. I coniugi si sono separati nel giugno del 2005, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________.
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 17 maggio 2005 da AO 1, con sentenza del 15 ottobre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione familiare alla moglie, ha affidato i figli a quest'ultima, ha omologato un accordo tra i genitori sul diritto di visita paterno, ha confermato una curatela educativa in favore dei figli e ha obbligato AP 1 a versare dal luglio del 2005 un contributo mensile di fr. 1090.– per la moglie, uno di fr. 1665.– mensili per A__________ e uno di fr. 1525.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi; inc. DI.2005.638). Un appello presentato da AP 1 il 27 ottobre 2008 contro tale sentenza è stato respinto il 22 ottobre 2010 da questa Camera, che ha confermato la sentenza del Pretore (inc. 11.2008.146).
C. Il 23 maggio 2011 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita materno), il mantenimento della curatela educativa in favore degli stessi e la suddivisione delle prestazioni d'uscita maturate da ciascun coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. In subordine egli ha proposto di affidare i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita), di versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1090.– fino all'aprile del 2015, un contributo alimentare per A__________ di fr. 1665.– mensili fino alla maggiore età e un contributo alimentare per E__________ di fr. 1525.– fino all'aprile del 2011, aumentato a fr. 1665.– fino alla maggiore età (in entrambi i casi, assegni familiari compresi). Nelle sue osservazioni dell'11 luglio 2011 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma non alle altre richieste. Contestualmente essa ha postulato una provvigione ad litem di fr. 6000.– o, in subordine, il conferimento del gratuito patrocinio.
D. All'udienza del 12 settembre 2011, indetta per la conciliazione, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, sulla divisione a metà degli averi previdenziali e sulla conferma della curatela educativa in favore dei figli. Per il resto l'attore si è confermato nelle proprie richieste, mentre la convenuta si è vista assegnare un termine di 30 giorni per presentare la risposta scritta. Il marito ha accettato altresì di versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 4000.–. Infine il giudice ha ordinato l'ascolto dei figli, che è avvenuto il 14 ottobre 2011 a cura della psicologa __________.
E. Nella sua risposta del 25 ottobre 2011 AO 1 ha sollecitato l'affidamento dei figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il più ampio diritto di visita paterno) e un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 1500.– mensili fino all'aprile del 2015 compreso, di fr. 2500.– mensili fino al pensionamento del marito e di fr. 1500.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Inoltre essa ha chiesto un contributo alimentare per A__________ di fr. 1615.– mensili fino alla maggiore età e uno per E__________ di fr. 1615.– fino al settembre del 2014 compreso, portati a fr. 1795.– fino alla maggiore età (aprile del 2017). In liquidazione del regime dei beni essa ha rivendicato infine il versamento di fr. 30 000.–, chiedendo di accertare il diritto dei coniugi alla ripartizione a metà del valore di riscatto di ogni polizza previdenziale in essere il 23 maggio 2011. Con replica del 28 novembre 2011 e duplica del 16 gennaio 2012 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Nel frattempo, il 10 novembre 2011, AO 1 ha formulato una nuova domanda di provvigione ad litem.
F. All'udienza del 28 febbraio 2012, indetta per le prime arringhe e per il contraddittorio sulla richiesta di provvigione ad litem, le parti si sono accordate sull'affidamento congiunto dei figli e sull'autorità parentale congiunta, come pure sulle relazioni personali con loro. Per il resto esse si sono confermate nelle rispettive domande e hanno notificato le prove. L'istruttoria è terminata il 1° marzo 2013. Il 10 aprile 2013 AP 1 ha presentato un memoriale conclusivo in cui ha ribadito le proprie richieste principali di petizione e ha proposto di respingere la nuova domanda di provvigione ad litem. In via subordinata egli ha chiesto l'affidamento congiunto e l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, regolando i giorni di cura dell'uno e dell'altro genitore, offrendo contributi alimentari di fr. 540.– mensili fino all'aprile del 2015 per la moglie, come pure di fr. 555.– mensili (o al massimo di fr. 1100.– mensili) per ciascun figlio fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Alle arringhe finali del 16 aprile 2013 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
G. Statuendo il 10 settembre 2013, il Pretore ha respinto la nuova richiesta di provvigione ad litem, ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha regolato il diritto di visita paterno, ha confermato la curatela educativa in favore dei figli e ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari indicizzati:
Fino al settembre del 2014:
fr. 1148.– mensili per la moglie,
fr. 1440.– mensili per A__________ e
fr. 1487.– mensili per E__________,
assegni familiari non compresi;
Dall'ottobre del 2014 fino all'aprile del 2015:
fr. 1180.– mensili per la moglie,
fr. 1528.– mensili per E__________,
assegni familiari non compresi;
Dal maggio del 2015 fino all'aprile del 2017:
fr. 1617.– mensili per la moglie,
fr. 1528.– mensili per E__________,
assegni familiari non compresi;
Dal maggio del 2017 fino all'età AVS del marito:
fr. 2220.– mensili per la moglie;
Dall'età AVS del marito in poi:
fr. 1500.– mensili per la moglie;
Dall'età AVS della moglie in poi:
fr. 1500.– mensili per la moglie, dedotte le rendite pensionistiche da lei percepite.
In liquidazione del regime dei beni il Pretore ha ordinato al marito di versare alla moglie fr. 5918.50 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha assegnato alla moglie la metà del valore di riscatto il 10 settembre 2013 delle polizze n. __________ presso la __________ SA e __________ presso la __________ (intestate al marito), obbligandola a rimborsare a AP 1 fr. 4000.– per la provvigione ad litem. Infine egli ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà dell'avere previdenziale conseguito dall'altro durante il matrimonio. Le spese processuali di fr. 5730.– sono state poste per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 ottobre 2013 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di limitare il contributo alimentare per la moglie a fr. 1090.– mensili fino all'aprile del 2015 e di escludere la divisione a metà del valore di riscatto inerente alle citate polizze assicurative, subordinatamente di circoscrivere il riparto ai premi versati dal 24 ottobre 1995 al 23 maggio 2011. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello, ma il 13 novembre 2013 ha chiesto che il marito sia tenuto a pagare € 300.– per prestazioni odontoiatriche in favore della figlia e ad assumere la metà delle spese – non coperte dalla cassa malati – necessarie per la terapia. AP 1 si è opposto alla richiesta con osservazioni del 19 febbraio 2014.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale dell'attore l'11 settembre 2013. Introdotto il 3 ottobre 2013, il ricorso è pertanto tempestivo. L'invito a formulare osservazioni (art. 312 cpv. 2 CPC), essendo stato notificato alla convenuta il 28 ottobre 2013, anche l'appello incidentale inoltrato il 13 novembre 2013 è ricevibile.
AO 1 acclude all'appello incidentale una fattura datata 17 ottobre 2013, un estratto conto del 12 novembre 2013 e un preventivo del 29 ottobre 2013 relativi a cure ortodontiche per la figlia. L'11 gennaio 2014 essa ha fatto seguire inoltre un preventivo di spesa ridotto, dell'8 gennaio 2014. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello – anche incidentale (Seiler in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 745 n. 1739) – se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti in rassegna non potevano essere sottoposti al Pretore. Sono quindi ricevibili. Sulla possibilità di avanzare nuove domande (art. 317 cpv. 2 CPC) e sulla rilevanza dei nuovi documenti ai fini del giudizio si tornerà in appresso (consid. 9).
Litigiosi rimangono in questa sede la liquidazione del regime dei beni per quanto riguarda il riparto a metà del valore di riscatto inerente alle polizze assicurative, subordinatamente il periodo di riferimento per determinare tale valore, così come l'entità del contributo alimentare per la moglie. Nuova è invece la questione legata alle spese straordinarie per la figlia. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
I. Sull'appello principale
a) Di regola una domanda di accertamento è sussidiaria rispetto a una domanda di condanna (v. DTF 135 III 380 consid. 2.2 con riferimenti). Nella fattispecie tuttavia AO 1 non ha chiesto unicamente di accertare il “diritto dei coniugi alla ripartizione per due tra di loro del valore di riscatto di ogni polizza previdenza in essere al 23 maggio 2011” (risposta del 25 ottobre 2011, pag. 2), ma anche di accreditarle “la metà del capitale (…) accumulato in costanza di matrimonio” (risposta, pag. 14; duplica, pag. 5). Il rimprovero al Pretore di avere violato il principio attitatorio e la massima dispositiva cade quindi nel vuoto.
b) Quanto al fatto che AO 1 non abbia indicato di quali polizze si trattasse e a quanto ammontasse la pretesa, limitandosi a rivendicare la metà del valore di riscatto “di ogni polizza di previdenza in essere al 23 maggio 2011” (risposta, pag. 2), non si può dire che la richiesta fosse indeterminata. Nella risposta intanto costei aveva accennato a una polizza di assicurazione sulla vita e a un valore di riscatto che, secondo la tassazione del 2009 (doc. EE), ammontava a fr. 10 383.– (memoriale, pag. 14). A parte ciò, la pretesa era identificabile e determinabile sulla scorta dei documenti esibiti dal marito stesso (doc. UUU, VVV, ZZZ e AAAA). E in virtù dell'art. 4 cpv. 3 OPP 3 (RS 831.461.3), dandosi scioglimento di un regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, il giudice ha la possibilità di assegnare al coniuge dell'intestatario della previdenza tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia. Il Pretore non si è quindi sostituito in maniera inammissibile alla convenuta. Semplicemente, non è caduto nel formalismo eccessivo (cfr. I CCA, sentenze inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015, consid. 6b). Anche sotto questo profilo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
c) Si conviene per contro con l'appellante principale che il Pretore non poteva assegnare la metà dal valore di riscatto sulle note polizze il giorno della sentenza di divorzio. I premi (e gli interessi) di un'assicurazione sulla vita o di previdenza vincolata finanziati per mezzo di acquisti tra la data dello scioglimento del regime e la liquidazione del medesimo, in effetti, non vanno presi in considerazione per il calcolo delle masse determinanti (DTF 137 III 340 consid. 2.1.2). Non è contestato invece che – come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 12) – sia la polizza di previdenza vincolata “3a” __________ presso la __________ (doc. AAAA) sia la polizza di assicurazione sulla vita n. __________ presso la __________ SA (doc. UUU e VVV) sono state stipulate dopo il matrimonio e rientrano negli acquisti del marito. Né è contestato che la prima polizza debba essere liquidata alla stregua di un'assicurazione ordinaria del “pilastro 3b” (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 484 seg.). Ne deriva che, in accoglimento della richiesta subordinata, il giudizio impugnato va riformato nel senso che ad AO 1 spetta la metà del valore di riscatto calcolato in base ai premi versati fino al 23 maggio 2011, data di scioglimento del regime (art. 204 cpv. 2 CC).
Nelle circostanze descritte il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 8106.80 mensili (senza assegni familiari) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4031.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, egli l'ha calcolato in fr. 2680.– fino all'aprile del 2015, in fr. 3117.– mensili dal maggio del 2015 e in fr. 3700.– mensili dal maggio del 2017 in poi. Relativamente ai figli, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1478.– mensili e quello di E__________ in fr. 1528.– mensili. Ripartita a metà l'eccedenza del bilancio familiare, egli ha fissato così un contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 1148.– fino al settembre del 2014, di fr. 1180.– mensili dall'ottobre 2014 all'aprile del 2015, di fr. 1617.– dal maggio del 2015 all'aprile del 2017, di fr. 2220.– dal maggio del 2017 fino all'età AVS del marito e di fr. 1500.– dopo di allora, fino all'età AVS della moglie, dedotte le rendite pensionistiche che questa avrebbe percepito. Quanto ai figli, il Pretore ha stabilito contributi alimentari indicizzati di fr. 1440.– mensili per A__________ fino alla maggiore età e di fr. 1487.– mensili per E__________ fino al settembre del 2014, portati a fr. 1528.– mensili dopo di allora.
a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4 con rimandi). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia postmatrimoniale prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).
b) Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 15a).
c) Nella fattispecie dal matrimonio sono nati figli, di modo che l'unione – checché dica l'appellante – ha influito concretamente sulla situazione di AO 1, anche se la vita in comune non è durata dieci anni. Ora, per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore non ha accertato il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica (né durante la separazione, che risale ormai a più di un decennio addietro). Dato nondimeno che per finire la convenuta rivendica il finanziamento del mero fabbisogno minimo, in mancanza di appello da parte di lei e di puntuale contestazione da parte di AP 1 sugli importi accertati dal primo giudice (sopra, consid. 5) non è il caso di indagare oltre. La questione è di verificare se e in che misura AO 1 sia in grado di sopperire da sé al proprio fabbisogno minimo, senza dimenticare che riguardo al contributo alimentare dovuto fino al passaggio in giudicato dell'attuale sentenza l'appello è superato. Fino al momento in cui una sentenza di divorzio diviene definitiva per intero, difatti, i contributi di mantenimento rimangono disciplinati dall'assetto provvisionale (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c) o eventualmente – come in concreto – dalle precedenti misure a protezione dell'unione coniugale. Un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre solo dopo di allora (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 13).
d) Per fissare l'entità dei contributi alimentari ci si diparte dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se non che, nel caso specifico AO 1 è priva di redditi apprezzabili. La questione è di chiarire perciò se, dando prova di buona volontà, essa avrebbe una ragionevole possibilità di guadagno e quanto essa potrebbe conseguire (reddito ipotetico). Come già aveva fatto nella sentenza a tutela dell'unione coniugale, il Pretore ha stimato tale reddito potenziale in fr. 1500.– mensili per una non meglio precisata attività a metà tempo. Ha respinto invece, essenzialmente per ragioni di età, la possibilità di estendere il grado d'occupazione al 100% dopo il 16° compleanno della figlia. L'appellante ribadisce per contro che la moglie potrebbe guadagnare fr. 3000.– come impiegata o venditrice a tempo pieno. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessata, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b).
e) Trattandosi di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non può pretendere la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge ha già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). Tale presunzione però è refragabile. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). Siccome la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata dalla cura dovuta ai figli, inoltre, un coniuge con prole può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale, di regola, solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno potrà essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione di questi principi dipende in ogni modo dalle circostanze specifiche. Un'attività lucrativa appare esigibile anche in presenza di figli minorenni, ad esempio, se essa era già esercitata durante la vita in comune o se i figli sono affidati alle cure di terzi (loc. cit.).
f) Nel caso in rassegna AO 1 aveva, al momento della separazione, quasi 45 anni e doveva accudire a due figli minorenni di pressoché 9 e 6 anni. Nella sentenza a tutela dell'unione coniugale del 15 ottobre 2008 il Pretore aveva ritenuto così che essa, persona dinamica e impegnata, grazie alla formazione e alle esperienze maturate (sopra, consid. 5), come pure alle ottime conoscenze linguistiche (italiano, francese e spagnolo), potesse trovare un'occupazione “ancorché parziale onde potersi prendere cura dei bambini”. Le ha imputato così un reddito virtuale di fr. 1500.– mensili. L'appellante parte ora dall'idea che dopo il 16° compleanno della figlia (26 aprile 2015) la convenuta potesse aumentare il grado d'occupazione al 100% e guadagnare fr. 3000.– mensili, ma ciò non può darsi per presunto. A parte il fatto che l'interessata non è mai riuscita a conseguire nemmeno il reddito ascrittole dal Pretore per un'attività al 50%, rimane il problema di sapere se a 54 anni essa si sarebbe potuta impiegare – e come – a tempo pieno (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.76 del 20 giugno 2014, consid. 10g).
Spettava a AP 1 addurre la prova che, con una capacità lucrativa di fr. 1500.– mensili al 50%, la convenuta poteva effettivamente aumentare il proprio grado d'occupazione dopo il 16° compleanno della figlia. In realtà egli non ha recato alcun elemento concreto a tal fine. Ancora nell'appello egli si limita a un enunciato teorico, asserendo che AO 1 potrebbe guadagnare fr. 3000.– mensili con un'attività a tempo pieno di impiegata o venditrice. Anche a prescindere dal fatto che – come egli riconosce – in passato la moglie ha condotto infruttuose ricerche d'impiego con l'aiuto dell'assicurazione contro la disoccupazione fino a esaurire il diritto alle indennità (doc. III: fascicolo “Richiamo da URC”), egli non sostanzia quali prospettive possa avere sul mercato del lavoro una donna di 54 anni attiva al 50% come impiegata o venditrice che intenda aumentare il proprio grado d'occupazione al 100%. Certo, egli accusa la convenuta di essersi accomodata della situazione. Sta di fatto che un reddito ipotetico non può – come si è visto – fondarsi su considerazioni astratte. L'appellante ricorda invero che tra il 2002 e il 2003 (prima della separazione) la moglie aveva lavorato come venditrice al 30% in una boutique. Ciò non basta tuttavia per rendere verosimile che, avesse continuato quell'attività, essa l'avrebbe potuta estendere progressivamente fino al 100%. Ai fini del presente giudizio non si ravvisano dunque i presupposti per attribuire a AO 1 una capacità di guadagno superiore a fr. 1500.– mensili dopo i 16 anni della figlia cadetta. In proposito l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
L'appellante si duole altresì che il Pretore abbia aumentato i contributi alimentari per moglie e per figli sebbene i redditi e i fabbisogni minimi dei coniugi non siano affatto mutati rispetto ai tempi della procedura a tutela dell'unione coniugale. Egli trascura però che gli importi raffrontati non sono identici e si riferiscono a periodi differenti. Per di più, un contributo alimentare dovuto fino al divorzio è disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) e non si identifica con un contributo alimentare in favore della moglie dopo il divorzio, disciplinato dall'art. 125 cpv. 1 CC (“solidarietà postmatrimoniale”). Un sistema di calcolo non vale l'altro, né l'appellante asserisce che in concreto i fattori applicati dal primo giudice siano erronei. Sull'argomento non soccorre pertanto dilungarsi.
Soggiunge l'appellante che in seguito al divorzio la moglie riceverà un'importante liquidazione in capitale dall'avere di libero passaggio da lui maturato in 18 anni di contributi e non subirà alcuna lacuna pensionistica, ma potrà beneficiare di un'adeguata previdenza per la vecchiaia a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC. Non è chiaro quale conseguenza egli intenda trarre da tale affermazione. Se lo scopo è quello – come sembra – di contestare l'obbligo alimentare verso la moglie dopo il pensionamento di lei, la censura sarebbe infondata. Nonostante la divisione della prestazione d'uscita del marito (art. 122 CC), per vero, AO 1 non accumulerà ulteriori averi di previdenza dopo il divorzio (se non in misura irrilevante) e inevitabilmente subirà, salvo circostanze nuove, una lacuna pensionistica. Quanto all'importo che le sarà accreditato in esito al divorzio, esso sarà preso in considerazione al momento del pensionamento di lei per determinarne le rendite da porre in deduzione e per stabilire l'onere a carico del marito. Né l'appellante può seriamente pretendere che, per avventura, AO 1 si rivolga alla pubblica assistenza. Anche su quest'ultimo punto l'appello manca perciò di fondamento.
II. Sull'appello incidentale
a) Sulla ricevibilità dei nuovi documenti non giova tornare (consid. 2). La questione è di sapere se l'interessata sia abilitata a far valere in appello una richiesta nuova. Di per sé la possibilità di avanzare nuove domande con un appello incidentale è data alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, come in caso di appello principale (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 38 ad art. 313; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 745 n. 1739). Ora, l'art. 317 cpv. 2 lett. a CPC rinvia all'art. 227 cpv. 1 lett. a CPC, il quale subordina l'ammissibilità di nuove domande al requisito che queste possano essere giudicate secondo la stessa procedura e abbiano un nesso materiale con la pretesa precedente. Simili restrizioni non valgono tuttavia ove si applichi – come in concreto – il principio inquisitorio “illimitato” (art. 296 CPC). Trattandosi di questioni inerenti a figli minorenni, nuove domande sono sempre ricevibili (Reetz/Hilber , op. cit., n. 38 ad art. 313 CPC in relazione con i n. 76 e 80 ad art. 317 CPC; Seiler, op. cit., pag. 374 n. 879 e pag. 745 n. 1739). La pretesa in discussione può dunque essere vagliata nel merito.
b) I criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015, consid. 6). Al riguardo basti rammentare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state prese in considerazione quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa va presa in considerazione in quell'ambito (sentenza
del Tribunale federale 5C.204/2002 del 31 marzo 2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). Per converso, un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretenderne poi automaticamente il rimborso dall'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, egli deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità di entrambi i genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 8).
c) Le spese preventivate per cure di ortodonzia sogliono essere imprevedibili e temporanee (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 19 ad art. 286 CC), oltre che avere carattere straordinario. Nella fattispecie esse ammontano a € 300.– per prestazioni già eseguite dal dott. __________ e si prospettano in almeno fr. 8350.– per quanto preventivato dalla dott. __________. Anche considerando che il 50% del preventivo sarà assunto dalla cassa malati (fr. 4175.–), a carico della figlia rimane pertanto un onere di almeno fr. 4500.–. AO 1 non ha mezzi per contribuire all'esborso. AP 1 conserva invece, dopo avere versato i contributi alimentari per moglie e figlia (complessivi fr. 3145.– mensili) e avere sopperito al proprio fabbisogno minimo (fr. 4031.– mensili), un margine disponibile di fr. 931.– mensili. Tenuto calcolo che l'intervento dell'ortodontista si protrarrà per circa due anni, si giustifica così di chiamare il padre a elargire un contributo straordinario per la figlia di fr. 190.– mensili (arrotondati). Eventuali maggiori costi risultanti dalla terapia andranno chiesti con una procedura separata davanti al Pretore. L'appello incidentale va accolto di conseguenza.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
Le spese dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il marito ottiene causa parzialmente vinta sul periodo di riferimento per il calcolo del valore di riscatto delle polizze assicurative da liquidare, mentre soccombe sulle altre richieste correlate sia alla liquidazione del regime matrimoniale e sul contributo di mantenimento per la moglie. Equitativamente si giustifica così che sopporti due terzi delle spese, mentre il resto andrebbe a carico di AO 1, la quale però non ha proposto di respingere l'appello. Non potendo essere ritenuta “soccombente”, essa non può essere chiamata a sopportare oneri, ma nemmeno può vedersi riconoscere ripetibili. In tali circostanze conviene prelevare unicamente la quota di spese a carico dell'appellante. Quanto all'appello incidentale, le spese relative vanno addebitate a AP 1, mentre non si assegnano ripetibili – per altro nemmeno pretese – ad AO 1, che ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore.
L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sulle spese processuali e le ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo del Pretore può così rimanere invariato.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
a) AP 1 è tenuto a versare a AO 1 fr. 5918.50 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
b) A AO 1 è assegnata la metà del valore di riscatto il 23 maggio 2011 della polizza n. __________ intestata a AP 1 presso la __________ SA.
c) A AO 1 è assegnata la metà del valore di riscatto il 23 maggio 2011 della polizza __________ intestata a AP 1 presso la __________.
d) AO 1 è tenuta a versare al marito fr. 4000.– in restituzione della provvigione ad litem.
Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello principale, ridotte a complessivi fr. 1300.–, sono poste a carico di AP 1.
III. L'appello incidentale è accolto, nel senso che AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in favore della figlia E__________, un contributo straordinario di fr. 190.– mensili per 24 mensilità, la prima volta dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
IV. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1.
V. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).