Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2013.84
Entscheidungsdatum
01.04.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2013.84

Lugano 1 aprile 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2013.550 (eredità: liquidazione d'ufficio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 7 agosto 2013 dalla

dott. AO 2, e da AO 1 (patrocinate dagli avvocati PA 2 e PA 3)

per ottenere la liquidazione d'ufficio della successione

fu PI 1 (1949-2013), già in

nei confronti della quale si professano creditori

AP 1, e ing. AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello presentato dalla AP 1 e dall'ing. AP 2 contro la decisione emessa dal Pretore il 12 settembre 2013;

Ritenuto

in fatto: A. PI 1 (1949), cittadino italiano domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 28 febbraio 2013, lasciando quali uniche eredi la moglie AO 2 (1961) e la figlia AO 1 (1995). Il 27 marzo 2013 costoro hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città il beneficio d'inventario. Con decisione del 4 aprile 2013 il Pretore ha accolto la richiesta e ha delegato come notaio alla confezione dell'inventario l'avv. PA 2, patrocinatore delle stesse istanti (inc. SO.2013.214).

B. La grida ai creditori è stata pubblicata il 9 aprile 2013 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il 9 luglio successivo l'avv. PA 2 ha depositato l'inventario, in cui figura tra i passivi del defunto un credito di € 1 250 000.– (poi ridotti a € 1 011 000.–) notificato dalla AP 1, con la menzione “precauzionalmente contestato”, e un credito di fr. 57 632.– notificato dall'ing. AP 2, con la menzione “contestato”.

C. Entro il termine loro impartito l'11 luglio 2013 dal Pretore, le eredi hanno optato il 7 agosto 2013 per la liquidazione d'ufficio della successione (art. 593 CC), che il Pretore ha ordinato con decisione del 13 settembre 2013, nominando in qualità di liquidatori lo stesso avv. PA 2 insieme con l'avv. PI 2, ai quali ha prescritto di agire congiuntamente. Tale decisio­ne è stata pubblicata il 17 settembre 2013 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

D. Contro la decisione appena citata la AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 24 settembre 2013 inteso a ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per la nomina un nuovo liquidatore. Nelle loro osservazioni del 25 ottobre 2013 le eredi hanno proposto di respingere l'appello. Con replica spontanea del 7 novembre 2013 gli appellanti hanno confermato il loro punto di vista. Le eredi hanno duplicato il 14 novembre 2013, ribadendo la propria conclusione.

Considerando

in diritto: 1. La liquidazione d'ufficio di un'eredità “è fatta dall'autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati” (art. 595 cpv. 1 CC). Autorità competente per ordinare la liquidazione d'ufficio è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. g LAC). La nomina del liquidatore è un atto di volontaria giurisdizione (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 505 n. 1064a con richiami; Couchepin/Maire in: Eigenmann/Rouiller [editori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 1 ad art. 595 CC), retto dalla procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC (art. 86a cpv. 2 LAC) applicabile come diritto cantonale surrogato (DTF 139 III 225). La decisione è appellabile entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, l'inventario della successione compendiando attivi per oltre fr. 1 000 000.– (act. V nell'inc. SO.2013.214, fogli 4 e 5). Presentato il 24 settembre 2013 contro la decisione pubblicata il 17 settembre 2013 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

  1. Legittimato a impugnare la decisione con cui l'autorità nomina un liquidatore della successione è chiunque abbia un interesse giuridicamente protetto. E siccome la legittimazione non può essere meno estesa di quella che garantisce l'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF a livello federale (Kunz in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308–327a ZPO, Basilea 2013, n. 74 all'introduzione degli art. 308 segg. con richiami), abilitati a ricorrere contro la nomina del liquidatore non sono solo gli eredi e i legatari, ma anche i creditori della successione e – dandosene le premesse – terze persone (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 595 CC; v. anche Karrer/Vogt/ Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC). Del resto i creditori sono legittimati a impugnare altresì gli atti che il liquidatore compie o intende compiere, poiché hanno un interesse legittimo a vedere salvaguardate le loro pretese nella procedura di liquidazione ereditaria (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 25 ad art. 595 CC con riferimenti; Engler in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 4 ad art. 595 CC). Anche sotto questo profilo l'appello in oggetto è pertanto ricevibile.

  2. Nella decisione impugnata il Pretore non ha mancato di rilevare che, per evitare conflitti d'interesse, in linea generale è preferibile non designare un erede in veste di liquidatore della successione. Nondimeno – egli ha proseguito – l'avvocato PA 2 ha già curato la confezione dell'inventario e ha avuto modo, secondo le istanti, di “approfondire parecchi aspetti della successione”, come pure di raccogliere “ampie informazioni” e di intraprendere “molte iniziative”, sicché la sua nomina a liquidatore permetterebbe di risparmiare tempo e denaro. Soprattutto per rapporto alla consistenza della successione e alle complesse implicazioni internazionali. Se non che – ha soggiunto il primo giudice – le istanti hanno già tentato di impartire direttive all'avvocato PA 2 in vista della sua nomina ad amministratore. Per tutelare equamente i diritti delle eredi e quelli dei creditori della successione si giustificava così, secondo il Pretore, di designare l'avv. PA 2 in qualità di liquidatore, ma di affiancargli un altro legale, l'avv. PI 2, in modo da bilanciare “l'aspetto relativo alla già esistente conoscenza della situazione e quello concernente l'assoluta garanzia di equidistanza da eredi e creditori”, la successione disponendo di “mezzi liquidi abbondanti” per sostenere tale maggior costo.

  3. Gli appellanti chiedono di sostituire i due liquidatori designati dal primo giudice con una persona neutra e imparziale, ritenendo il mandato di rappresentanza assunto dall'avvocato PA 2 incompatibile con il dovere di portare a termine una corretta liquidazione dell'eredità. Rimproverano inoltre alle eredi di essersi ingerite, tramite il loro legale, nella gestione dei beni successori (società e immobili) ancor prima della chiusura dell'inventario. Riuscendo a far nominare il loro avvocato in veste di liquidatore, esse cercherebbero di ottenere, in spregio dei diritti dei creditori, un residuo attivo a norma dell'art. 573 cpv. 2 CC senza assumere alcun rischio per i passivi né per la gestione della successione. Per di più – soggiungono gli appellanti – come rappresentante delle

eredi l'avvocato PA 2 versa in evidente conflitto d'interessi e ha già dimostrato di non saper svolgere il compito di liquidatore in modo equanime, sia attraverso prematuri interventi di gestione dei beni sia contestando sistematicamente e acriticamente quasi tutte le pretese insinuate ai fini dell'inventario. Gli appellanti paventano che in simili circostanze gli immobili del compendio successorio possano essere venduti “in fretta e furia”, a trattative private, senza alcuna trasparenza, i creditori non avendo alcuna reale facoltà di opporsi alle scelte del liquidatore. Quanto alla nomina dell'avv. PI 2, gli appellanti affermano che essa pratica da pochi anni e non sembra disporre dell'esperienza professionale né dell'autonomia necessaria per contrastare l'operato dell'esperto collega liquidatore.

  1. L'autorità di nomina designa liberamente la persona cui affidare la liquidazione di una successione, tuttavia per prevenire possibili conflitti d'interessi evita – in linea di massima – di designare un erede (Kar­rer/Vogt/Leu, op. cit., n. 9 ad art. 595 CC con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 506 n. 1064c; Couchepin/Maire, op. cit., n. 4 ad art. 595 CC). Quest'ultima eventualità non è esclusa a priori, ad ogni modo, ove il prescelto appaia degno di fiducia e conosca bene la situazione patrimoniale del defunto (Engler, op. cit., n. 4 ad art. 595 CC). Quanto alla giurisdizione di ricorso, essa esamina la decisione impugnata con pieno potere cognitivo (Stauber in: ZPO-Rechtsmittel, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPC; Mathis in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 16 e 17 ad art. 310 CPC), ma non sostituisce il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità di nomina (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I,

edi­zione 2012, n. 8-9 ad art. 310 CPC), quanto meno non per motivi di mera opportunità (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_265/2012 del 30 maggio 2012, consid. 4.3.2; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 204 n. 475; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 310 CPC).

a) Nel caso specifico gli appellanti affermano che l'avvocato PA 2 si trova in evidente conflitto d'interesse con gli altri partecipanti alla procedura e avrebbe già dimostrato concretamente di non poter assumere con imparzialità il compito di liquidatore. Le eredi oppongono invece, nelle osservazioni all'appello, che finora il loro legale ha compiuto solo atti di amministrazione idonei a conservare l'integrità della successione, anche nell'interesse dei creditori. Egli è dovuto intervenire nella gestione di un palazzo a __________ (11 appartamenti) e della ditta P__________ SA (società immobiliare proprietaria di un capannone composto di tre spazi locativi), in particolare, perché l'ing. AP 2, il quale era in affari con il defunto, aveva comunicato loro di non volersene più occupare. Secondo le eredi la contestazione dei crediti insinuati dagli appellanti nell'inventario era poi giustificata, perché sussistono forti sospetti che la società off-shore AP 1, amministrata dall'ing. AP 2, appartenga in realtà al defunto, mentre il credito vantato dall'ing. AP 2 personalmente risulta già essere stato pagato. Infine – esse concludono – la nomina quale liquidatrice congiunta dell'avv. PI 2, attiva professionalmente da quasi un decennio, è idonea a prevenire ogni e qualsiasi conflitto d'interessi.

b) Per prevenire il rischio di conflitto d'interessi insito nella designazione del patrocinatore delle eredi quale liquidatore della successione, visto anche “una certa preoccupazione” per il fatto che in una lettera del 29 luglio 2013 al loro legale “le

eredi abbiano già tentato (...) di dare direttive in vista della liquidazione” (sentenza impugnata, pag. 2), il Pretore ha ritenuto di affiancare all'avv. PA 2 un altro liquidatore. Il problema è che tale scelta pone più problemi di quanti ne risolva. Intanto la designazione di due liquidatori chiamati ad agire congiuntamente può condurre facilmente, ove l'uno debba verificare l'operato dell'altro, a una paralisi della procedura di liquidazione, giacché in caso di disaccordo l'autorità di nomina deve dirimere il litigio e per finire sostituirsi ai liquidatori (cfr. Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 741). Altri motivi inducono però a evitare una simile scelta.

c) Secondo le eredi, la nomina dell'avvocato PA 2, che già ha avuto modo di analizzare la complessa situazione successoria e di raccogliere ampie informazioni, permetterebbe di evitare i costi elevati e le lungaggini che comporterebbe la designazione di un amministratore estraneo alla pratica. A prescindere dal fatto però che nulla impedisce all'avvocato PA 2 di trasmettere le informazioni in suo possesso al nuovo liquidatore, le eredi trascurano che il prospettato risparmio di costi e di tempo sarebbe verosimilmente vanificato dagli oneri legati alla retribuzione di un secondo liquidatore e dal tempo necessario a quest'ultimo per verificare le proposte del collega. Che la successione sia dotata di abbondanti liquidità (inc. SO.2013.214, act. V, foglio 6) ancora non è un motivo – contrariamente all'opinione del Pretore – per indulgere al riguardo, i costi di liquidazione essendo un debito della successione (Steinauer, op. cit., pag. 505 n. 1064b) e potendo ricadere concretamente sui creditori secondo l'esito delle contestazioni relative ad alcuni dei crediti inventariati. D'altro lato nemmeno le eredi pretendono che in concreto si giustifichi la nomina di un terzo liquidatore, ovvero di un collegio di liquidatori che decida a maggioranza.

d) Né sarebbe il caso – per ipotesi – di designare nella fattispecie l'avvocato PA 2 quale unico liquidatore. Le stesse eredi riconoscono la necessità di un binomio per ovviare a conflitti d'interessi (osservazioni, pag. 9 punto III e pag. 12 in fondo; duplica, pag. 6 in fondo). Certo, esse sostengono che i loro interessi coincidono con quelli dei creditori, un eventuale saldo di liquidazione spettando loro solo nel caso in cui tutti i debiti del defunto siano stati onorati, sicché non sussisterebbe alcun rischio che il liquidatore possa favorirle rispetto ai creditori (osservazioni, pag. 10 punto III e pag. 11 punto V; duplica, pag. 5 nel mezzo). Così argomentando, esse dimenticano tuttavia che gli interessi dei creditori (essere integralmente disinteressati nel minor tempo possibile) collimano solo in parte con quelli degli eredi. Ove infatti la sostanza ereditaria basti per tacitare le loro pretese, i creditori non hanno interesse a vedere protratta la liquidazione da contestazioni di crediti volte solo a garantire agli eredi un saldo attivo. Fosse designato quale unico liquidatore, l'avvocato PA 2 potrebbe facilmente trovarsi in situazioni di conflitto tra interessi delle sue clienti e interessi altrui, specialmente in una procedura che appare già oggi conflittuale. Ed è finanche nell'interesse delle sue clienti che egli possa esercitare il mandato di patrocinio senza restrizioni e senza necessità di rendere conto del suo operato a terzi, tanto meno in materia di costi. Dandosi una situazione come quella in rassegna, in cui le eredi hanno già anticipato di voler contestare svariati crediti fatti valere contro l'eredità, la designazione del loro patrocinatore come liquidatore rischierebbe di offendere così la parità delle armi tra eredi e creditori.

e) Nelle circostanze descritte si potrebbe designare l'avv. PI 2 come unica liquidatrice. Non è dato di sapere però se essa sia disposta ad assumere da sé sola l'incarico né se in condizioni del genere una scelta siffatta sia adeguata alle necessità del caso, anche perché un conto sarebbe lavorare con l'avvocato PA 2 in veste di liquidatore congiunto e un altro è trovarsi di fronte l'avvocato PA 2 come patrocinatore delle eredi. Senza scordare che l'avvocato PA 2 è notaio, a differenza dell'avvocata PI 2. Sebbene in linea di principio l'autorità giudiziaria superiore riformi essa medesima una decisione che ritenga da annullare, nelle condizioni illustrate si giustifica pertanto che essa rinvii la causa al Pretore con l'invito a designare un altro liquidatore dopo avere ponderato le esigenze specifiche (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Anche perché il Pretore è pur sempre autorità di vigilanza sull'operato dei liquidatori (art. 595 cpv. 3 CC) ed è, come tale, l'organo più adatto per valutare l'idoneità di un candidato ad assumere una simile funzione per rapporto alle particolarità e alle complessità di una fattispecie. La soluzione del rinvio permette d'altronde di lasciargli quel margine d'apprezzamento fondato sull'opportunità che gli spetta di diritto.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 2 e AO 1 rifonderanno solidalmente agli appellanti un'equa indennità per ripetibili.

  2. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché nomini un unico liquidatore del­l'eredità nel senso dei considerandi.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste solidalmente a carico di AO 2 e AO 1, le quali rifonderanno agli appellanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

  2. Notificazione:

–; –e.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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