Incarto n. 11.2013.68
Lugano, 2 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2013.1000 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 marzo 2013 da
AP 1, PA 1)
contro
AO 1 PA 2),
giudicando sull'appello del 30 agosto 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19 agosto 2013;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 si sono sposati a il 25 febbraio 2011. Dal matrimonio è nato E__________, il 22 novembre 2011. Il marito lavorava come rappresentante per la ditta di vini Z__________ SA di e il 6 giugno 2011 è passato alle dipendenze della ditta C__________ SA di. Titolare di un diploma di albergatore e ristoratore, la moglie non ha svolto attività lucrativa dopo il matrimonio. I coniugi si sono separati il 16 febbraio 2013, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di per trasferirsi prima nell'appartamento della sua nuova compagna a e poi, dal 1° maggio 2013, in un appartamento proprio, sempre a.
B. Il 5 marzo 2013 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del figlio (riservato il
diritto di visita paterno), l'assegnazione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare di fr. 4900.– mensili per sé e uno di fr. 1332.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi)
retroattivamente dal 1° febbraio 2013. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio alla madre e ha riservato al padre “il più ampio diritto di visita”, ma almeno tre incontri settimanali di un'ora con E__________.
C. Il 7 marzo 2013 AP 1 ha adito nuovamente il Pretore, postulando una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio. Il Pretore ha deciso di
trattare la richiesta al contraddittorio. AO 1 ha scritto da parte sua al Pretore il 18 marzo 2013, lamentando difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio e chiedendo di modificare la disciplina del diritto di visita. Con decreto cautelare emesso il 20 marzo 2013 senza contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza, rinviando anche l'esame di tale questione all'udienza.
D. Al contraddittorio del 18 aprile 2013, indetto per discutere l'istanza a tutela dell'unione coniugale e l'assetto cautelare, i coniugi hanno raggiunto un accordo pendente causa sulla vita separata, nel senso che l'abitazione coniugale era assegnata alla moglie e il figlio affidato alla medesima (riservato il diritto di visita paterno), mentre il convenuto si impegnava a versare un contributo
alimentare per E__________ di fr. 1670.– mensili dal 1° maggio 2013 (assegni familiari non compresi) e a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 4000.–, come pure ad anticipare le spese processuali di fr. 1000.–, AP 1 rinunciando al gratuito patrocinio. Sul contributo alimentare per la moglie le parti non si sono intese, la moglie postulando fr. 4900.– mensili retroattivamente dal 1° febbraio 2013 e il marito limitandosi a offrire fr. 150.– mensili dal 1° maggio 2013. L'istruttoria è cominciata seduta stante con l'interrogatorio dei coniugi.
E. Nelle more istruttorie il Pretore ha obbligato AO 1 a versare alla moglie, con decreto cautelare del 30 aprile 2013, un contributo alimentare di fr. 2590.– mensili, ponendo le spese del decreto (fr. 300.–) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e compensando le ripetibili. L'istruttoria è stata chiusa alla successiva udienza del 13 agosto 2013, nel corso della quale i coniugi hanno tenuto le arringhe finali. In tale circostanza AP 1 ha chiesto un contributo alimentare per sé di fr. 3120.– mensili (senza precisarne la decorrenza). AO 1 ha offerto una volta ancora fr. 150.– mensili dal 1° maggio 2013.
F. Statuendo con sentenza del 19 agosto 2013, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio per la cura e l'educazione, ha regolato il diritto di visita paterno a E__________ e ha condannato AO 1 a versare dal 1° marzo 2013 un contributo alimentare di fr. 1435.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1670.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi). Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta il 30 agosto 2013 a questa Camera per ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo – il contributo alimentare per lei sia aumentato a fr. 3143.50 mensili, quello per il figlio ridotto a fr. 1508.35 mensili (assegni familiari non compresi) e gli oneri processuali posti interamente a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 7000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 27 settembre 2013 AO 1 propone di respingere l'appello. La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta dal presidente di questa Camera per i contributi alimentari dovuti da AO 1 fino all'agosto del 2013 compreso e respinta invece per quel che era dei contributi alimentari dovuti in seguito. Il 23 dicembre 2013 AO 1 ha trasmesso a questa Camera un suo nuovo contratto di lavoro con la C__________ SA, valido dal 1° gennaio 2014. Invitata a esprimersi, AP 1 non ha formulato osservazioni in proposito.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento controverso davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). La sentenza del Pretore inoltre è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 20 agosto 2013. Presentato il 30 agosto seguente, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
All'appello l'istante acclude due documenti nuovi: una lettera raccomandata del 7 agosto 2013 in cui il locatore la diffida a saldare due mesi di pigioni arretrate e il conguaglio delle spese accessorie, come pure un estratto 12 agosto 2013 del suo conto corrente postale su cui figurano taluni contributi alimentari accreditati dal marito. Il convenuto da parte sua ha prodotto il 23 dicembre 2013 – come detto – un suo nuovo contratto di lavoro con la C__________ SA, valevole dal 1° gennaio 2014. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2). In concreto i documenti acclusi dall'appellante potevano verosimilmente già essere sottoposti al Pretore. La loro ammissibilità è quindi dubbia, ma dato che non sono rilevanti per l'esito della decisione non giova soffermarsi al riguardo. Il contratto di lavoro prodotto da AO 1 non poteva invece essere esibito al Pretore. È dunque ricevibile in questa sede.
Litigioso rimane, nel caso specifico, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha calcolato il reddito di AO 1 in fr. 6185.– mensili senza assegni familiari (fr. 5585.– mensili di stipendio, tredicesima inclusa, e fr. 600.– mensili fissi per il rimborso di spese professionali non documentate) a fronte di un fabbisogno minimo in fr. 3080.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1400.–, spese accessorie fr. 150.–, conguaglio delle spese accessorie fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 279.55). Quanto alla moglie, il Pretore ha accertato ch'essa non consegue alcun reddito e ha rinunciato a determinarne il fabbisogno minimo, visto il bilancio familiare in ammanco. Egli ha rilevato in effetti che la disponibilità del marito (fr. 3105.– mensili) permette di coprire il fabbisogno in denaro del figlio (fr. 1670.– mensili, assegni familiari non compresi), lasciando un margine di fr. 1435.– mensili. E siccome il marito non può essere ridotto a vivere con un importo inferiore al proprio fabbisogno minimo, l'istante non può vedersi riconoscere più di fr. 1435.– mensili a titolo di contributo alimentare. Relativamente alla decorrenza dell'obbligo contributivo, infine, il Pretore l'ha fissata il 1° marzo 2013, data dell'istanza a tutela dell'unione coniugale.
L'appellante contesta anzitutto il reddito del marito, che sostiene ammontare a fr. 7499.60 mensili senza assegni familiari. Essa non discute lo stipendio fisso calcolato dal Pretore in fr. 5585.– mensili (anzi, lo quantifica in fr. 5579.60 mensili: appello, pag. 8 in fondo). Critica l'importo di fr. 600.– mensili che il Pretore ha conteggiato nel reddito di AO 1 per il rimborso di spese professionali non documentate, facendo valere che il marito percepisce un'indennità fissa di fr. 1920.– mensili e che delle spese realmente sostenute egli non ha documentato nulla (nemmeno i fr. 600.– mensili stimati dal Pretore), come nulla ha documentato il suo datore di lavoro. L'importo di fr. 600.– mensili è dunque tanto meno verosimile – essa soggiunge – ove si consideri che la ditta C__________ SA rifonde separatamente al convenuto, dietro presentazione dei giustificativi, i pernottamenti e le cene fuori Cantone, il costo del carburante per l'automobile di servizio, il costo del posteggio e del lavaggio del veicolo. L'indennità di fr. 1920.– si rivela perciò, all'atto pratico, un reddito occulto e va cumulata interamente allo stipendio.
a) Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che non può essere considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l'entità media delle spese professionali affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l'ammontare dell'indennità percepita; una simile indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (RtiD
II-2010 pag. 633 consid. 7 con riferimento a FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3 e Rep. 1995 pag. 145 consid. 3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2001.62 dell'8 febbraio 2002, consid. 6 con rinvii).
b) Nel caso specifico AO 1 riceve un'indennità fissa
di fr. 1920.– mensili per spese professionali, di cui fr. 120.– per l'abbonamento telefonico (doc. H: contratto di lavoro del 6 giugno 2011, clausola n. 5bis; si veda anche il doc. 5). Il costo dei pernottamenti e delle cene fuori Cantone, quello del carburante per l'automobile di servizio, del posteggio e del lavaggio del veicolo gli sono invece rimborsati dal datore di lavoro separatamente, contro presentazione dei giustificativi. Ciò premesso, che la spesa di fr. 120.– mensili per il telefono sia inverosimile o esagerata non è preteso nemmeno dall'appellante. AO 1 svolge l'attività di rappresentante di commercio in tutto il Ticino e nel resto della Svizzera. Si può ragionevolmente presumere quindi che debba mettersi in contatto telefonico con i clienti, oltre che rimanere in relazione con la sede dell'azienda, la sua cifra d'affari aggirandosi attorno ai fr. 800 000.–/900 000.– l'anno (deposizione di D__________: verbale del 13 agosto 2013, pag. 3 in basso). Ancorché non documentata, la spesa per il telefono può dirsi dunque plausibile. Più delicata è la verosimiglianza della rimanente indennità forfettaria di fr. 1800.– mensili.
c) Dagli atti risulta che la somma in questione è stata definita dalla C__________ SA stimando le spese professionali del convenuto in fr. 90.– per 20 giorni lavorativi mensili (doc. 5). Secondo D__________, proprietario economico della C__________ SA, quell'importo è un minimo di spese professionali che in base a vent'anni di esperienza aziendale (e in 40 anni di
esperienza sua personale) i “venditori esterni” si trovano a sostenere nel normale assolvimento della loro attività, dovendo essi non solo pranzare al ristorante quando non possono rientrare a domicilio, ma anche offrire consumazioni ai clienti per favorire gli acquisti. Onde l'indennità forfettaria di fr. 1800.– mensili, mentre il costo dei pernottamenti e delle cene fuori Cantone, quello del carburante per l'automobile di servizio, del posteggio e del lavaggio del veicolo è rimborsato a parte. Il testimone ha precisato inoltre che la cifra di fr. 1800.– mensili è controllata dalla ditta durante i primi due mesi d'impiego, dopo di che è corrisposta automaticamente al lavoratore, senza più l'esigenza di giustificativi. L'appellante revoca in dubbio l'attendibilità del testimone. D__________ tuttavia ha dichiarato al Pretore di avere un interesse nella lite non perché sia coinvolto nel dissidio coniugale delle parti, bensì per il fatto di recepire come un'accusa la qualifica di “reddito occulto” attribuita al rimborso fisso delle spese (verbale del 13 agosto 2013, pag. 2 in alto). Ch'egli abbia riferito il falso, del resto, non è asserito nemmeno dall'appellante.
d) Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto di riconoscere al convenuto due terzi dell'indennità fissa (fr. 1200.– mensili) come rifusione di spese effettive e il resto come “reddito occulto”. Si tratta di un apprezzamento, non di un calcolo. L'appellante censura una carenza di motivazione e si duole di arbitrio. Non contesta però che quando è fuori casa il marito debba pranzare a proprie spese e neppure che debba offrire adeguate consumazioni ai clienti per favorire le vendite, come ha dichiarato D__________, senza di che non gli sarebbe possibile raggiungere un giro d'affari di fr. 800 000.–/ 900 000.– l'anno. Mal si comprende dunque come l'istante possa pretendere di qualificare l'intera somma di fr. 1800.– mensili come reddito occulto. Quanto al Pretore, egli ha proceduto a una ponderazione di elementi: da un lato ha considerato che il convenuto deve affrontare determinate spese nell'esercizio della professione, dall'altro ha stimato eccessive sulla base della comune esperienza e del normale andamento delle cose l'indennità di fr. 1800.– mensili elargita dal datore di lavoro, sicché l'ha ridotta a fr. 1200.– e ha cumulato la differenza (fr. 600.– mensili) allo stipendio del dipendente. Trattandosi di un giudizio di apparenza, emanato nell'ambito di una procedura sommaria fondata sulla verosimiglianza, la valutazione sfugge alla critica. Che poi l'appellante denunci incertezza su eventuali bonus percepiti dal marito in aggiunta allo stipendio, ciò ancora non significa che tali gratifiche siano effettivamente state incassate dal convenuto (ipotesi esclusa da D__________: verbale del 13 agosto 2013, pag. 3). Su questo punto l'appello manca dunque di consistenza.
e) Si aggiunga che il nuovo contratto di lavoro firmato da AO 1 con la C__________ SA, valido dal 1° gennaio 2014, non prevede più alcuna indennità fissa del dipendente per il rimborso di spese professionali, salvo l'importo di fr. 120.– mensili per l'abbonamento telefonico. Dal 1° gennaio 2014, in altri termini, il convenuto deve giustificare al datore di lavoro tutti gli esborsi effettivi, compresi quelli che in precedenza gli erano rifusi a forfait. Che la modifica contrattuale sia un'operazione simulata non è preteso neppure dall'istante. Ne deriva che dal 1° gennaio 2014 non può più essere imputato al marito il reddito occulto di fr. 600.– mensili stimato dal Pretore. Dato nondimeno che AO 1 ha rinunciato a impugnare la sentenza a protezione dell'unione coniugale, una riduzione del contributo alimentare per moglie e figlio non entra in linea di conto.
la tassazione 2011 attestando una sostanza immobiliare di ben
fr. 245 832.– (appartamento a) e sostanza mobiliare per fr. 106 533.– complessivi (il 31 dicembre 2011). Il convenuto obietta nelle osservazioni all'appello che l'argomentazione è nuova e che ad ogni modo la sua sostanza immobiliare è inutilizzabile (l'appartamento di non è abitabile), mentre il suo conto presso la Banca __________ che il 31 dicembre 2011 registrava un saldo di fr. 96 179.41 (doc. 12) si è ridotto il 31 dicembre 2012 a fr. 58 893.78 (doc. L) e il 15 maggio 2013 a fr. 20 387.65 (doc. 12, ultimo foglio), avendo egli dovuto arredare il proprio appartamento a, finanziare i costi del processo e retribuire la sua legale.
a) Il giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento in una procedura a tutela dell'unione coniugale o a titolo cautelare in una causa di divorzio si fonda, per principio, sul reddito effettivo conseguito da entrambi i coniugi. Se i redditi effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia, egli può imputare all'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito ipotetico, sempre che ciò sia possibile. Al reddito da attività lucrativa si aggiunge il reddito della sostanza. Se anche tale reddito non basta, il giudice può imputare al titolare della sostanza non debitamente messa a frutto un reddito
ipotetico. Quando i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o ipotetici) dei coniugi sono sufficienti per assicurare il fabbisogno della famiglia, pertanto, il giudice non considera – di regola – l'ammontare della sostanza. Quando invece il fabbisogno della famiglia non è coperto, egli tiene calcolo anche della sostanza, compresi i beni propri di ogni coniuge. In tal caso deve rispettare nondimeno la parità di trattamento, nel senso che non può imporre a un coniuge di far capo alla proprio patrimonio se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4 con riferimenti di giurisprudenza).
b) Nella fattispecie il solo reddito del marito non basta, come detto, per finanziare il fabbisogno della famiglia. Entrambi i coniugi possono essere tenuti perciò a intaccare la propria sostanza. L'istante tuttavia non risulta possederne, sicché il sacrificio può essere chiesto al solo marito. Sapere se ciò si giustifichi è una questione che dipende dall'ammontare del patrimonio, dalla durata dell'onere di mantenimento e dall'entità delle cure ancora dovute al figlio. In concreto AO 1 risulta possedere un appartamento a, che tuttavia è manifestamente inutilizzabile nello stato in cui si trova (doc. 3). Risulta titolare inoltre di tre conti bancari che al momento in cui ha statuito il Pretore registravano un saldo di fr. 20 387.66 (il 15 maggio 2013: doc. 12 ultimo foglio), di fr. 13 892.14 (il 10 maggio 2013: doc. 13, ultimo foglio) e di fr. 388.– (il 9 aprile 2013: doc. 14), per un totale di fr. 35 000.– circa. Quanto all'ammanco nel bilancio familiare, esso è di fr. 1385.– mensili, senza dimenticare che dal 1° gennaio 2014 il reddito del marito si è contratto di fr. 600.– mensili (sopra, consid. 4e). Le cure dovute al figlio, infine, sono ancora di lunga durata, E__________ essendo nato nel novembre del 2011.
c) Nelle condizioni illustrate imporre al convenuto di erodere la propria sostanza mobiliare per colmare il disavanzo della famiglia si tradurrebbe in un rimedio palliativo, giacché il saldo dei tre conti si esaurirebbe in un paio d'anni (o forse prima) e a quel momento il figlio non avrà nemmeno raggiunto l'età scolastica, mentre i coniugi si ritroverebbero in una situazione deficitaria e privi di riserve. Obbligare il convenuto ad
alienare l'appartamento di non sarebbe ragionevole, per lo meno nello stato in cui l'immobile si trova, a prescindere dal fatto che l'operazione potrebbe anche non risolversi a breve termine. Ipotecare il fondo sarebbe illusorio, il convenuto non avendo i mezzi per pagare gli interessi passivi. In ultima analisi l'unica soluzione seria per colmare l'ammanco nel bilancio della famiglia appare quella per cui in concreto l'appellante intraprenda un'attività lucrativa a tempo parziale. Di regola ciò si esige solo da genitori affidatari con figli di almeno 10 anni di età (DTF 137 III 109 a metà con rinvii, 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91), ma il principio vale – appunto – quando il fabbisogno della famiglia è coperto, non quando la famiglia versa in ammanco. Nata nel 1981, l'istante non consta per altro essere impossibilitata dall'esercitare una professione. Essa medesima ha dichiarato anzi di essersi attivata a tal fine nel 2013, ma di avere rinunciato per l'intervenuta separazione dal marito (verbale del 18 aprile 2013, pag. 6 in fondo). Anche per quanto concerne il consumo di sostanza, dunque, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
II-2004 pag. 616 consid. 3). È vero che all'udienza del 18 aprile 2013 i coniugi avevano pattuito un contributo alimentare per
E__________ di fr. 1670.– mensili (assegni familiari non compresi), ma tale accordo aveva mera valenza provvisionale, per la durata della causa. A quel momento poi il Pretore non aveva ancora decretato alcun contributo di mantenimento per l'istante. Appurato al momento di emanare la sentenza finale il margine disponibile di AO 1 in fr. 3105.– mensili e constatato che quegli avrebbe dovuto versare contributi alimentari per complessivi fr. 4490.60 mensili (fabbisogno minimo della moglie fr. 2820.60 mensili, fabbisogno in denaro del figlio fr. 1670.– mensili), il Pretore avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente le due spettanze. L'istante ha diritto così a fr. 1950.– mensili (arrotondati) e il figlio fr. 1155.– mensili. In proposito l'appello merita accoglimento e la sentenza impugnata va modificata di conseguenza.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene una diversa ripartizione del margine disponibile che il marito può destinare a lei e al figlio, ma nell'insieme nulla più di quanto ha deciso il Pretore (complessivi fr. 3105.– mensili). In definitiva conviene ridurre lievemente perciò la tassa di giustizia, non essendo il caso di riscuotere la modesta quota che andrebbe a carico del convenuto, e moderare lievemente l'indennità per ripetibili in favore di quest'ultimo. Il dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado può invece rimanere invariato, la sentenza odierna non influendo sul loro ammontare né sul loro riparto (a metà, compensate le ripetibili).
Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
AO 1 è condannato a versare anticipatamente dal 1° marzo 2013 un contributo alimentare alla moglie AP 1 di fr. 1950.– mensili.
AO 1 è condannato a versare anticipatamente dal 1° marzo 2013 un contributo alimentare per il figlio E__________ di fr. 1155.– mensili, assegni familiari non compresi.
II. Le spese processuali ridotte, di fr. 450.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–; –..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).