Incarto n. 11.2013.53
Lugano 9 dicembre 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2004.127 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 24 novembre 2004 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 20 giugno 2013 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 maggio 2013, come pure sull'appello incidentale del 29 agosto 2013 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ () il 27 dicembre 1987. Dal matrimonio sono nati L (l'11 ottobre 1988), M__________ (il 19 febbraio 1990) e D__________ (il 20 ottobre 1996). Il marito lavora per l'__________, mentre la moglie, senza particolare formazione professionale, svolge lavori di pulizia.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 da AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, i coniugi si sono intesi nel senso di affidare i figli alla madre, AO 1 impegnandosi a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlio, e di assegnare l'abitazione coniugale (particella n. 740 RFD di , sezione di , comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) in uso alla moglie. Nel novembre del 2002 il marito si è trasferito in un appartamento a . Il 3 aprile 2003 i coniugi hanno concordato l'affidamento di L al padre con soppressione del contributo alimentare per lei. Mediante decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare dal 1° aprile 2003 un contributo alimentare di fr. 1067.– mensili per la moglie, uno di fr. 1477.50 mensili per M e uno di fr. 1260.– mensili per D, assegni familiari compresi. Il 10 novembre 2004 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato l'avv. __________ curatore di rappresentanza di L__________, M__________ e D__________.
C. Il 24 novembre 2004 AO 1 ha promosso
azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita materno), postulando la vendita dell'abitazione coniugale ai pubblici incanti con riparto a metà del ricavo netto, il versamento da parte di AO 1 di fr. 9250.– in liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale e rifiutando ogni contributo alimentare alla moglie. Egli ha sollecitato inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto cautelare emesso il 13 maggio 2005 “nelle more istruttorie” il Pretore ha fissato in fr. 982.50 mensili il contributo alimentare per la moglie, in fr. 1477.50 mensili quello per M__________ e in fr. 1260.– mensili quello per D__________, assegni familiari compresi.
D. Nella sua risposta di merito del 27 giugno 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo in via riconvenzionale lo scioglimento del matrimonio per divorzio, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili per sé, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale, almeno fr. 60 000.– in liquidazione del regime dei beni e la ripartizione a metà dell'avere previdenziale accumulato dal marito in pendenza di matrimonio. Con replica e risposta riconvenzionale del 5 settembre 2005 AP 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio, avversando quelle della moglie. Nei successivi allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 12 gennaio 2006.
E. In esito a due istanze cautelari presentate da AP 1 il 30 gennaio 2008 e AO 1 il 10 marzo 2008, con decreto cautelare del 13 ottobre 2008 il Pretore ha modificato l'assetto in vigore e ha obbligato il marito a versare dal 1° maggio 2008 un contributo alimentare di fr. 1231.– mensili per la moglie, portato a fr. 1371.– mensili dal 1° settembre 2008, e uno di fr. 1327.50 mensili per il (solo) figlio D__________ (assegni familiari compresi), ordinando all'__________ di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 2698.50 mensili da riversare direttamente alla moglie. Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 9 giugno 2009 (inc. 11.2008.158). L'ordine cautelare così definito è rimasto invariato anche in seguito a due altre istanze del 25 agosto 2009, del marito (inc. DI.2009.211), e del 3 settembre 2009, della moglie (inc. DI.2009.232), che il Pretore ha respinto con decreto cautelare del 13 marzo 2012, confermato su appello delle parti da questa Camera con sentenza del 22 giugno 2015 (inc. 11.2012.33).
F. Nel frattempo, il 1° luglio 2011 AP 1 è stato riconosciuto inabile al lavoro nella misura del 50% e dal 1° novembre 2011 riceve prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, come pure dalla sua cassa pensione, mentre il figlio D__________ si è trasferito da lui l'8 agosto 2011. Con decreto del 21 gennaio 2013 il Pretore ha respinto un'istanza cautelare presentata dallo stesso AP 1 il 21 agosto 2012 per ottenere l'assegnazione dell'abitazione coniugale. Un appello da lui introdotto il 4 febbraio 2013 contro tale decreto è tuttora pendente (inc. 11.2013.13).
G. Statuendo con decreto cautelare del 16 aprile 2013, in parziale accoglimento delle istanze 11 agosto 2011 di AP 1 e 19 settembre 2011 di AP 1 il Pretore ha affidato D__________ al padre, riservando alla madre il più ampio diritto di visita, ha soppresso il contributo alimentare per il figlio dall'agosto del 2011 e ha aumentato il contributo alimentare per la moglie in pendenza di divorzio da fr. 1371.– a fr. 1595.65 mensili dall'agosto del 2011 fino al novembre del 2012, a fr. 1810.– mensili dal dicembre del 2012 fino al maggio del 2013, a fr. 1459.30 mensili dal giugno del 2013 fino all'ottobre del 2014 e a fr. 1869.75 dal novembre del 2014 in poi, adattando di conseguenza la trattenuta di stipendio. Adita da entrambe le parti, con sentenza del 26 novembre 2015 questa Camera ha parzialmente accolto gli appelli, nel senso che ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1860.– mensili dal 1° settembre 2011 al 19 ottobre 2012, in fr. 1260.– mensili dal 20 ottobre al
30 novembre 2012, in fr. 1515.– mensili dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, in fr. 1495.– mensili dal 1° luglio 2013 al 19 ottobre 2014, in fr. 1775.– mensili dal 20 ottobre 2014 al 31 luglio 2015 e in fr. 1730.– mensili dal 1° agosto 2015 in poi, con contestuale adattamento della trattenuta di stipendio (inc. 11.2013.41).
H. L'istruttoria di merito è terminata il 21 gennaio 2013 con assunzione di perizie sul valore venale dell'immobile a __________ e sullo stato di salute di entrambi i coniugi. Nel suo memoriale conclusivo del 9 aprile 2013 AP 1 ha chiesto l'affidamento di D__________ (riservato il diritto di visita materno), ha postulato la vendita dell'abitazione di __________ ai pubblici incanti con base d'asta di fr. 607 635.– e riparto a metà del ricavo netto, ha postulato il versamento di complessivi fr. 19 679.35 in liquidazione del regime dei beni, rifiutando una volta di più ogni contributo alimentare per la moglie, e ha proposto la suddivisione degli averi pensionistici “come di legge (art. 124 CC)”. Nel proprio allegato dell'8 aprile 2013 AO 1 si è rimessa al giudizio del Pretore quanto all'affidamento di D__________, ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 2150.– mensili vita natural durante (aumentato di almeno fr. 300.– mensili alla maggiore età di D__________), ha preteso il versamento di fr. 37 954.– in liquidazione del regime dei beni, ha sollecitato l'assegnazione dell'alloggio coniugale previo versamento al marito di fr. 90 000.– o, in via subordinata, l'attribuzione dell'alloggio al marito dietro versamento di fr. 90 000.– e l'iscrizione nel registro fondiario di un diritto di abitazione di nove anni in suo favore, così come un'indennità adeguata di almeno fr. 300.– mensili giusta l'art. 124 cpv. 1 CC fino al pensionamento o, in via subordinata (se l'immobile fosse attribuito al marito), un'indennità adeguata di almeno fr. 550.– mensili. Al dibattimento finale del 15 aprile 2013 le parti hanno ribadito le loro domande, contestando quelle avversarie.
I. Statuendo il 17 maggio 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato D__________ al padre (riservato il diritto di visita materno), ha obbligato AP 1 a versare alla moglie un'indennità adeguata di fr. 113 000.– con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della sentenza, così come un contributo alimentare di fr. 1310.– mensili indicizzati vita natural durante (adeguando di conseguenza la trattenuta di stipendio) e ha sciolto la comproprietà sull'immobile di __________, assegnandolo in proprietà esclusiva a AO 1, tenuta a versare al marito fr. 136 386.25 con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della sentenza, somma compensabile con quanto a lei dovuto come indennità adeguata. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese, incluse quelle della curatela dei figli, sono state poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 giugno 2013 nel quale postula, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma della sentenza impugnata nel senso di rifiutare ogni contributo alimentare per la moglie e di condannare quest'ultima a versargli in liquidazione del regime dei beni fr. 176 474.25 con interessi, non senza offrire alla medesima un'indennità adeguata “di fr. … (importo da determinare in funzione degli averi di libero passaggio della moglie non accertati dal Pretore”) con interessi. Egli chiede infine di porre le spese della curatela per il 75% a carico della moglie. In subordine, fosse confermato il contributo alimentare per la moglie, egli postula la vendita dell'abitazione coniugale agli incanti con una base d'asta di fr. 607 635.–. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2013 AO 1 propone – previo conferimento del gratuito patrocinio – di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1850.– mensili fino al pensionamento e a fr. 1310.– mensili in seguito, vita natural durante (con relativo adeguamento della trattenuta di stipendio), e di porre il 75% delle spese della curatela a carico del marito. AP 1 non è stato chiamato a formulare osservazioni all'appello incidentale.
M. Il 31 ottobre 2014 AO 1 ha trasmesso alla Camera nuova documentazione, che il 6 novembre 2014 AO 1 ha chiesto di espungere dagli atti. Il 30 novembre 2015 l'appellante ha presentato ulteriore documentazione, chiedendo inoltre di tenere conto del mantenimento dei figli maggiorenni.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri il valore dell'immobile a __________ e l'entità dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 21 maggio 2013. Presentato il 20 giugno 2013, ultimo giorno utile, l'appello principale è quindi ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. Le relative osservazioni andavano presentate infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato alla patrocinatrice della convenuta il 28 giugno 2013, sicché il memoriale, inoltrato il 29 agosto 2012, è ricevibile grazie alla sospensione dei termini intercorsa dal 15 luglio al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).
I. Sull'appello principale
Quanto alla lettera della Cassa federale di compensazione del 17 giugno 2013 (doc. C di appello), essa è successiva al 17 maggio 2013, ma si riferisce a un conteggio dell'avere pensionistico il 13 agosto 2012, che poteva già essere esibito al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Non è quindi ammissibile. Il plico di certificati di salario del marito (doc. D di appello) è già agli atti (doc. P). Si rivela dunque superfluo. Circa il doc. G di appello, ci si può domandare se esso sia ricevibile, considerato che tale documento, scaricato da Internet, poteva verosimilmente essere prodotto già davanti Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Sta di fatto che la riduzione della rendita d'invalidità da fr. 1160.– a fr. 983.– mensili evocata dall'appellante il 31 ottobre 2014 è già stata considerata dal Pretore (pag. 26, n. 7.4.1 con rinvio al richiamo XV). Gli altri documenti prodotti dall'appellante il 31 ottobre 2014, infine, concernono la figlia maggiorenne L__________, estranea al procedimento, onde la loro irrilevanza. Ad ogni buon conto, come si vedrà in seguito, simili mezzi di prova poco o punto influiscono sul giudizio (consid. 23). Analogo ragionamento vale per l'ulteriore documentazione presentata dall'appellante il 30 novembre 2015.
del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3 con riferimenti). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c).
Il Pretore non ha mancato di rilevare che la moglie è in grado di tacitare il marito, vantando essa in esito al divorzio taluni crediti verso di lui, a cominciare dall'indennità adeguata dell'art. 124 CC (consid. 4.4.2). Relativamente alla spettanza del marito, il Pretore ha accertato il valore venale della proprietà in fr. 607 635.–, ricordando che nella compravendita (intervenuta nel 1997) i coniugi avevano investito fr. 485 000.–, di cui fr. 340 000.– mediante un mutuo ipotecario, fr. 85 200.– con un prelievo dal terzo (recte: secondo) pilastro del marito, fr. 30 000.– messi a disposizione dai genitori di lui e fr. 29 800.– con acquisiti dei coniugi, il marito non avendo dimostrato di avere ricevuto quest'ultima somma in donazione dai propri genitori. Il primo giudice ha suddiviso così il plusvalore di fr. 122 635.– a metà, riconoscendo al marito un'indennità di fr. 191 417.50 (fr. 61 317.50, fr. 85 200.–, fr. 30 000.– e fr. 14 900.–), di cui “fr. 37 585.65 nella massa dei beni propri e i restanti fr. 153 831.85 in quella degli acquisti”.
Relativamente alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha inserito tra gli acquisti del marito complessivi fr. 175 831.85.– (fr. 10 000.– “reintegrati in relazione all'importo girato al padre”, fr. 12 000.– “relativi alla polizza assicurativa”, fr. 153 831.85 per il credito legato agli investimenti e al plusvalore dell'immobile in comproprietà, salvo la quota inclusa nei beni propri) e in quelli della moglie complessivi fr. 608 250.50 (fr. 607 635.– per il valore venale dell'immobile e fr. 615.50 da un conto bancario), a fronte di passivi per fr. 531 417.50 (fr. 340 000.– di debito ipotecario e fr. 191 417.50 per un debito nei confronti del marito). Premesso ciò, il Pretore ha calcolato l'aumento conseguito dal marito in fr. 175 831.85.– e quello conseguito dalla moglie in fr. 76 800.–, onde un credito dell'una nei confronti dell'altro di fr. 49 515.90, somma da cui occorre ancora dedurre l'indennità che l'una deve all'altro, il che dà un totale in favore del marito di fr. 141 901.60.
Per concludere il Pretore ha regolato altri rapporti patrimoniali dei coniugi, riconoscendo a AP 1 complessivi fr. 2938.65, ma non ulteriori fr. 3588.– “quale restituzione di assegni familiari percepiti dalla moglie”. Accertato un debito di lui nei confronti della moglie di fr. 8454.– per contributi alimentari arretrati, egli ha fissato la spettanza del marito in liquidazione del regime matrimoniale in fr. 136 386.25.
Liquidazione del regime dei beni
L'appellante ripete, per altro verso, che la compravendita della casa è stata finanziata anche grazie a fr. 31 500.– donatigli dai genitori, come risulta dalla dichiarazione loro (doc. F). Così argomentando, tuttavia, egli non si confronta nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore, secondo cui “il semplice fatto di aver ricevuto tali importi ancora non basta a poter ritenere provato il loro reinvestimento nel bene immobile in questione”. Privo di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina. Ne segue che il conguaglio di fr. 191 417.50 dovuto dalla convenuta all'attore per l'assegnazione dell'immobile in proprietà esclusiva merita conferma.
b) L'appellante contesta la reintegra nei suoi acquisti della somma di fr. 10 000.– da lui versata al padre il 16 agosto 2002 (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC). Sostiene di essersi limitato a restituire al genitore un prestito ricevuto nel 1997 per l'acquisto dell'automobile familiare, come risulta dalla causale del versamento menzionata sul doc. T, sicché a torto il Pretore ha definito la giustificazione non dimostrata.
Dagli atti risulta che il 16 agosto 2002 l'attore ha versato ai genitori fr. 10 000.– (doc. T nell'inc. DI.2002.154). La causale del versamento si evince solo però dal giustificativo d'accredito del conto bancario dei genitori, prodotto dalla convenuta, sul quale figura “rimborso totale prestito per acquisto __________ del 1997” (doc. 5, 3° foglio nell'inc. DI.2002.154). È vero che ciò non costituisce una prova, anche se l'appellante affermava la tesi del mutuo già nella procedura a tutela dell'unione coniugale (interrogatorio formale: verbale dell'11 dicembre 2003, pag. 3; risposta nell'inc. DI.2002.154, punti 2 e 6). La moglie tuttavia non contesta che l'automobile sia stata comperata quell'anno. Oppone di non avere autorizzato il versamento (risposta e domanda riconvenzionale del 27 giugno 2005, pag. 19; memoriale conclusivo dell'8 aprile 2013, pag. 10) e che “il padre dell'appellante non ha mai dichiarato di avere ricevuto la restituzione di fr. 10 000.–” (osservazioni pag. 6 in alto). Sta di fatto che il versamento ai genitori del marito è stato dimostrato, né l'appellata indica quali altre giustificazioni esso dovrebbe avere. Ne segue che l'assunto dell'appellante può ritenersi sufficientemente comprovato e che in simili condizioni non soccorrono le premesse per ascrivere la somma agli acquisti del marito.
c) In merito alla polizza assicurativa del valore di fr. 12 000.– imposta dalla Banca __________ per l'ammortamento ipotecario indiretto, l'appellante critica il Pretore per avere fatto beneficiare la moglie della metà di tale valore “sebbene non vi sia alcuna prova né documentazione agli atti, fondandosi solamente sul fatto che il marito, in modo onesto e corretto ha comunicato l'importo”. A ben vedere non è dato di capire il senso della critica, giacché l'appellante medesimo include tra i propri acquisti l'importo di fr. 12 000.– (appello, pag. 8 in fondo), di modo che non si capisce come potrebbe negare l'esistenza della polizza, che egli medesimo non contesta (replica, pag. 13 punto 5.9). In proposito non soccorre dunque attardarsi.
d) L'appellante fa valere che nei suoi beni propri rientra la somma di fr. 31 500.– relativa “agli anticipi ereditari/regali ricevuti dai suoi genitori, come risulta dal doc. F”, somma da lui profusa nel mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto fosse tenuto, onde il suo diritto a un'equa indennità. L'interessato sembra alludere invero alla facoltà riconosciuta dall'art. 165 cpv. 2 CC, secondo cui un coniuge che abbia contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto fosse tenuto ha diritto – appunto – a un'equa indennità (RtiD II-2008 pag. 648 n. 24c con rimandi). Per tacere del fatto nondimeno che la pretesa è nuova, e come tale inammissibile (art. 317 cpv. 2 CPC), nulla dimostra – se non le asserzioni dello stesso appellante – che in concreto AP 1 abbia contribuito al mantenimento della famiglia in misura “notevolmente superiore” a quanto dovuto. Nelle condizioni illustrate gli acquisti del marito risultano in definitiva di fr. 165 831.85.
a) Nella fattispecie risulta che con decisione del 9 dicembre 2009 La , per cui AO 1 lavora, ha riconosciuto dal 1° aprile 2009 alla medesima il diritto di riscuotere l'assegno familiare per il figlio M di fr. 330.– mensili fino al 30 giugno 2009 e quello per D__________ di fr. 206.– mensili fino al 30 giugno 2009, aumentato in seguito a fr. 330.– mensili (doc. Q nell'inc. DI.2009.211). , poi, ha segnalato ad AO 1 di avere versato a AP 1 gli assegni familiari per D fino al 31 agosto 2009, rendendola attenta che al momento in cui avesse ricevuto dal datore di lavoro gli assegni per D__________ dal 1° aprile al 31 agosto 2009 e per l'altro figlio M__________ dal 1° aprile al 30 giugno 2009, avrebbe dovuto “restituirli a suo marito, perché noi dobbiamo dedurli dalla paga. A partire da settembre lei ha diritto a trattenere gli assegni per D__________” (doc. P nell'inc. DI.2009.211). Dal conteggio trasmesso dal datore di lavoro risulta dipoi che AP 1 doveva restituire fr. 1978.– mediante trattenuta dal proprio stipendio di fr. 100.– mensili dal marzo del 2010 (doc. 3 e 4 allegati all'istanza del 25 agosto 2009 nell'inc. DI.2009.211). Considerato che AO 1 ha riscosso gli assegni familiari parallelamente a quelli versati a AP 1, tenuto a rifonderli al suo datore di lavoro, non sussistono ragioni per non obbligare la convenuta a riversare fr. 1978.– all'attore. In proposito l'appello si dimostra provvisto di buon diritto.
b) Per quel che riguarda il resto della pretesa, esso si riferisce alla restituzione della parte di contributo alimentare dovuto dall'appellante per il figlio D__________ corrispondente all'assegno familiare che il padre non percepiva più, ovvero fr. 330.– dal mese di settembre fino al “momento in cui diverrà esecutiva la modifica della trattenuta salariale”. In virtù del decreto cautelare 13 ottobre 2008 AP 1 era obbligato a versare un contributo alimentare di fr. 1327.50 mensili comprensivo dell'assegno familiare. Contemporaneamente è stato ordinato all'__________ di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 2698.50 mensili, da riversare alla moglie. Se non che, dal 1° aprile 2009 gli assegni familiari erano percepiti da AO 1.
Dagli atti si deduce inoltre che con istanza del 25 agosto 2009 AP 1 aveva postulato, tra l'altro, la riduzione della trattenuta di stipendio a fr. 2339.30 mensili (inc. DI.2009.211). Nell'ambito di una parallela procedura cautelare promossa il 3 settembre 2009 dalla moglie volta all'aumento del contributo alimentare per D__________, con decreto del 4 marzo 2010 il Pretore “in relazione con la definizione dei rapporti contributivi per gli assegni dei figli, oggetto della procedura DI.2009.211, considerato che oggi gli assegni per figli di D__________ vengono percepiti dalla madre” ha ridotto “nelle more istruttorie” la trattenuta di stipendio a fr. 2368.50 (inc. DI.2009.232). Il 15 luglio 2010 il marito ha chiesto così di condannare la moglie a rifondergli complessivi fr. 3588.–. Con decreto cautelare del 13 marzo 2012 il Pretore ha respinto l'istanza con l'argomento, in sintesi, che la richiesta esulava dalla procedura provvisionale e andava risolta nel quadro della liquidazione del regime dei beni.
Nella sentenza di divorzio il Pretore ha poi rimproverato all'attore – non senza contraddirsi – di non avere chiesto la modifica del contributo alimentare cautelare per la moglie. Visto quanto precede, tuttavia, AP 1, allora non assistito da un patrocinatore, poteva legittimamente ritenere di non dover chiedere una modifica anche del contributo alimentare, tanto più che il decreto cautelare “nelle more istruttorie” del 4 marzo 2010 è rimasto tale, ovvero non è stato né revocato né confermato con la sentenza del 13 marzo 2012. Posto ciò, è indubbio che tra il settembre del 2009 e il febbraio del 2010 il contributo alimentare per D__________ a carico del padre comprendeva l'assegno familiare, ma che tale prestazione era percepita dalla madre. Nelle osservazioni all'appello costei pare contestare la riscossione, ma ciò è smentito dalla comunicazione 20 febbraio 2012 della __________, dalla quale risulta l'ammontare degli assegni erogati dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2011 (richiamo IX). Ne segue che la pretesa riesce fondata e che all'appellante vanno riconosciuti altri fr. 1610.–.
c) In ultima analisi la liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti presenta un credito in favore del marito di complessivi fr. 144 974.25 (fr. 146 901.60 meno fr. 8454.– più fr. 6526.65). Al riguardo l'appello va accolto entro questi limiti.
Indennità adeguata a norma dell'art. 124 CC
Circa l'indennità adeguata dovuta alla moglie giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, il Pretore ha constatato che nella fattispecie un caso di previdenza è sopraggiunto pendente causa e che a quel momento il marito aveva maturato una prestazione d'uscita dalla propria cassa pensione di fr. 200 834.95, mentre la moglie non ha alcun “secondo pilastro”. Accertato ciò, egli ha calcolato le esigenze previdenziali dei coniugi, soggiungendo che “visto il chiaro vuoto contributivo di cui soffre la moglie e considerato che tra l'insorgere del caso di previdenza del marito e il divorzio non è trascorso troppo tempo” appare opportuno “attenersi al principio della ripartizione a metà degli averi previdenziali del marito maturati durante il matrimonio”. Dalla prestazione d'uscita dell'attore ha dedotto così quanto esisteva al momento del matrimonio, ma ha aggiunto quanto accumulato fino alla sentenza di divorzio, onde un importo di fr. 225 445.–, di cui la metà (fr. 113 000.–) riconosciuta alla moglie a titolo di indennità adeguata.
L'appellante fa valere che, contrariamente agli accertamenti del Pretore, la convenuta versa regolari contributi previdenziali, come risulta dalle distinte dei salari da lei percepiti, ma che nulla è dato di conoscere sulla prestazione d'uscita di lei. A suo parere, costei dovrebbe avere accumulato fr. 1200.– annui dal maggio del 2009 al maggio del 2013, somma di cui egli chiede la metà. L'appellante contesta altresì i calcoli del Pretore sui bisogni previdenziali dei coniugi, giungendo alla conclusione che in realtà la convenuta dispone di un avere previdenziale sufficiente, tanto più che riversando l'indennità nell'abitazione di __________ “le conseguenze negative al momento dell'età pensionistica della moglie vanno addebitate a lei sola e non al marito e ai figli ancora in formazione”.
Nella fattispecie è vero che, contrariamente alle dichiarazioni della convenuta (lettera del 18 aprile 2013: richiamo XIV) e all'accertamento del Pretore, AO 1 dispone di una piccola prestazione d'uscita, di fr. 3385.50 il 31 marzo 2012 (certificato di previdenza rilasciato dalla __________ nel fascicolo “corrispondenza”). Il relativo attestato però risale a oltre un anno prima della sentenza del divorzio e andrebbe aggiornato in ossequio al principio inquisitorio applicabile ove si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” o l'insorgere di un caso di previdenza (I CCA, sentenza inc. 11.2013.47 del 16 giugno 2015, consid. 2 in fine con rinvio a DTF 129 III 486 consid. 3.3). Gli atti dovendo già essere rinviati al Pretore – come si vedrà oltre – per la realizzazione del noto immobile in comproprietà a __________ e la conseguente liquidazione del regime dei beni, non avrebbe senso tuttavia che questa Camera procedesse al riguardo. Anche perché l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC dipende dalla concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti dopo la liquidazione del regime dei beni e dalle rispettive condizioni finanziarie dopo il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.47 del 16 giugno 2015, consid. 5 con riferimenti). Conviene lasciare pertanto che di ciò si occupi il Pretore, il quale assumerà – anche d'ufficio – le necessarie informazioni sia sull'ammontare della prestazione d'uscita maturata dalla convenuta fino alla pronuncia del divorzio, sia sulle presumibili rendite AVS e LPP che AO 1 percepirà dopo il pensionamento.
Contributo di mantenimento
Quanto a AP 1, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 7540.65 mensili (stipendio e indennità varie fr. 4697.50, rendita AI fr. 983.–, rendita LPP 1860.15) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3920.35 mensili fino all'ottobre del 2014 (minimo vitale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione e spese accessorie fr. 933.30, premio della cassa malati fr. 346.65, assicurazione complementare LCA fr. 28.–, spese mediche fr. 136.90, occhiali fr. 23.60, spese attività fisica fr. 50.–, parcheggio fr. 100.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 24.85, tassa rifiuti fr. 6.70, contributi di miglioria fr. 10.40, leasing dell'automobile fr. 365.25, imposta di circolazione fr. 36.40, assicurazione dell'automobile fr. 108.20, onere fiscale fr. 400.–), rivalutato da allora a fr. 4386.95 mensili per tenere conto dell'aumento a fr. 1400.– della locazione.
Dopo il pensionamento delle parti il Pretore ha stimato entrate del marito per fr. 6290.15 mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 3600.– mensili e di fr. 1796.– mensili per la moglie rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2600.– mensili. Alla luce di ciò egli ha posto a carico del marito un contributo alimentare per la moglie di fr. 1310.– mensili, “importo a cui egli può far fronte, mantenendo pure una congrua eccedenza per sé, anche dopo la maggiore età di D__________, quando aumenterà il suo fabbisogno minimo e dal reddito andranno defalcati gli assegni familiari”. E ciò anche in seguito, poiché “una situazione per lui favorevole si prospetta del resto anche dopo il suo pensionamento, quando egli potrà far fronte al contributo per la moglie continuando a godere di un agio non indifferente”. Il Pretore ha fissato così il contributo alimentare di fr. 1310.– mensili vita natural durante, “considerato che nonostante il versamento di un'equa indennità il vuoto contributivo della moglie appare palese e la stessa non potrà far fronte da sola al proprio debito mantenimento dopo il pensionamento”.
L'appellante sostiene che la moglie è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, anche perché al momento della separazione aveva 36 anni e oggi non deve più occuparsi dei figli. Egli censura gli accertamenti del Pretore sul tenore di vita dei coniugi durante la vita in comune, sostenendo che a quel momento non v'era in realtà alcuna eccedenza nel bilancio familiare, né vi è stata eccedenza dopo la separazione. Egli chiede inoltre di imputare alla moglie un reddito di almeno fr. 3250.– mensili per un'occupazione a tempo pieno con cui essa potrebbe coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2162.35 mensili. Il che non lascia spazio ad alcun contributo alimentare.
I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati rias-sunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge creditore. Ciò è il caso di regola quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, sicché entrambi i coniugi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dalla norma. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).
Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015, consid. 15).
a) Per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha accertato il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica deducendo dal reddito netto del marito (fr. 9480.– mensili) il fabbisogno complessivo della famiglia (fr. 6400.–) consistente nel fabbisogno in denaro dei figli stimato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, dedotte le poste per l'alloggio e per la cura e l'educazione, nel minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi (fr. 1550.–), nel costo dell'alloggio (fr. 1100.–), nel premio della cassa malati dei coniugi (fr. 550.–), in quello delle assicurazioni domestiche (fr. 100.–), nei costi dell'automobile (fr. 200.–) e nell'onere fiscale (fr. 200.–). Ne ha desunto che la coppia conservava un margine disponibile di circa fr. 3000.– mensili che, sommati al fabbisogno individuale, ne determinavano il tenore di vita.
Quanto al tenore di vita della moglie durante la separazione, il primo giudice ha accertato che essa poteva contare, oltre che sulla copertura del proprio fabbisogno minimo, su una mezza eccedenza nel bilancio familiare di fr. 143.15 mensili (decreto cautelare del 17 febbraio 2004), di fr. 306.80 mensili dal 1° maggio al 31 agosto 2008 e di fr. 446.80 dal 1° settembre 2008 al 31 luglio 2011 (decreto cautelare del 13 ottobre 2008), di fr. 485.45 mensili dall'agosto 2011 al novembre 2012 e di fr. 699.80 dal dicembre 2012 in poi (decreto cautelare del 16 aprile 2013). In realtà quest'ultima decisione è stata riformata il 26 novembre 2015 in appello, nel senso che la mezza eccedenza è stata accertata in fr. 222.85 mensili dall'8 agosto 2011 al 19 ottobre 2012, in fr. 822.15 mensili fino al 30 novembre 2012, in fr. 994.65 mensili fino al 30 giugno 2013, in fr. 766.15 mensili fino al 19 ottobre 2014, in fr. 1047.15 mensili fino al 31 luglio 2015 in di fr. 1002.25 mensili da allora in poi (I CCA, sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015).
b) Per l'appellante il reddito coniugale tra il 1987 e il 2002 è sì gradualmente aumentato in seguito all'evoluzione della sua formazione professionale da fr. 6588.40 mensili a fr. 8135.50 mensili, ma non ha mai raggiunto fr. 9480.– mensili, importo frutto di una “stima grossolana e manifestamente errata” del Pretore, il quale non ha nemmeno consultato l'incarto dell'Ufficio circondariale di tassazione. Da quest'ultima doglianza va subito sgombrato il campo, giacché non consta che le parti abbiano mai postulato il richiamo di atti fiscali. Né incombeva al Pretore indagare d'ufficio al proposito, in materia di pretese patrimoniali fra i coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 46 ad art. 78; nel nuovo diritto: art. 277 cpv. 1 CPC). Rammentato ciò, determinante ai fini del giudizio è l'ultimo livello di vita raggiunto dai coniugi durante la vita in comune (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con riferimenti). E il reddito conseguito dal marito
nel 2002, allorché i coniugi si sono separati, ammontava a fr. 8313.– mensili, assegni familiari compresi (certificato di salario 2002 doc. II, 2° foglio nell'inc. DI.2002.154), come del resto aveva accertato il Pretore nel decreto cautelare del 17 febbraio 2004 (inc. DI.2002.154).
c) Obietta l'appellante che nel fabbisogno della famiglia durante la vita in comune va incluso il premio dell'assicurazione sulla vita di fr. 477.60 mensili, va aumentato il premio della cassa malati di ulteriori fr. 120.30 mensili e va portato il fabbisogno in denaro dei figli a fr. 2430.– mensili. Ora, per quanto attiene all'assicurazione sulla vita è vero che agli atti non figura la polizza. Resta il fatto però che negli acquisiti dell'attore il Pretore ha inserito il valore di riscatto (sopra, consid. 5c), valore che – come si è visto – l'appellante non revoca in dubbio. Non v'è ragione quindi per disconoscere il pagamento del relativo premio, in sé non contestato, di fr. 477.60 mensili.
Quanto al premio della cassa malati e alle spese mediche, dai documenti prodotti nell'inc. DI 2002.154 risulta che il marito versava fr. 260.35 mensili di premio base e fr. 31.30 mensili per l'assicurazione complementare LCA (doc. 16 n. 2 e 3), mentre la moglie pagava fr. 230.55 mensili per il primo e fr. 36.30 mensili per il secondo (doc. L, 2° e 3° foglio). Nel decreto cautelare del 17 febbraio 2004, poi, il Pretore aveva riconosciuto l'importo di fr. 40.– mensili, comprensivo della franchigia della cassa malati, per le spese mediche fisse dovute a malattie croniche del marito (doc. 16 n. 4), importo che va considerato nel fabbisogno corrente della famiglia.
In merito ai figli, la tabella 2000 correlata alle citate raccomandazioni, applicabile ancora nel 2002, indicava per una fratria di tre un fabbisogno in denaro di fr. 1360.– mensili fino ai 6 anni (compresi fr. 280.– per l'alloggio e fr. 420.– per cura e educazione), di fr. 1370.– mensili fino ai 12 anni (compresi fr. 280.– per l'alloggio e fr. 300.– per cura e educazione) e di fr. 1520.– mensili fino ai 18 anni (compresi fr. 260.– per l'alloggio e fr. 180.– per cura e educazione). Il fabbisogno in denaro dei figli ammontava dunque a fr. 2530.– mensili.
In definitiva il fabbisogno familiare prima della separazione risultava così di fr. 6756.10 mensili. Dato un reddito di fr. 8313.– mensili, alla famiglia restava un margine disponibile di fr. 1556.90 mensili, di modo che per conservare quel tenore di vita AO 1 avrebbe dovuto continuare a beneficiare di un margine di 778.50 mensili sul proprio fabbisogno minimo.
d) Relativamente al tenore di vita sostenuto dalla moglie durante la separazione, l'appellante afferma che in realtà non v'era alcuna eccedenza da suddividere e che, anzi, il bilancio familiare versava in ammanco. Così argomentando, tuttavia, egli tenta di ridiscutere i vari decreti cautelari del primo giudice, ciò che non è ammissibile. Il più recente tenore di vita sostenuto dai coniugi emerge dall'ultima decisione cautelare riformata da questa Camera con la sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015, nella quale il fabbisogno minimo di AO 1 dal 1° agosto 2015 è stato accertato in fr. 2951.45 mensili, la mezza eccedenza del bilancio familiare in fr. 1002.25 mensili e il contributo alimentare a carico del marito in fr. 1730.– mensili. Ritenendo che durante la vita separata il tenore di vita della moglie fosse di fr. 500.– mensili sopra il relativo fabbisogno minimo, il Pretore non ha sicuramente assicurato perciò ad AO 1 un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Su questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.
a) AP 1 si duole che il Pretore ha ritenuto la moglie inabile al lavoro nella misura del 40%, mentre il perito ha stabilito l'incapacità lucrativa nel 33.3%, e ribadisce che la moglie potrebbe impiegarsi a tempo pieno. Egli ricorda di avere proposto alla medesima varie attività quale addetta delle pulizie al 50 o 60%, senza che questa partecipasse ai concorsi indetti dal Comune. Contesta che la moglie abbia limitate capacità cognitive, soggiungendo che in ogni modo persone con difficoltà di apprendimento possono svolgere una formazione professionale empirica e ottenere un certificato di formazione pratica. A suo dire, poi, il primo giudice si è dimostrato troppo indulgente verso la convenuta per non averla ritenuta negligente nel non trovarsi un'occupazione a lei consona e nel non essersi annunciata all'assicurazione invalidità. Egli chiede in definitiva di fissare il reddito di lei in almeno fr. 3250.– mensili.
b) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità. Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della forma-zione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b).
Trattandosi di un coniuge che durante la vita in comune ha gestito l'economia domestica, vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine) quegli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma solo di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e). D'altro lato la capacità di far fronte al proprio debito mantenimento può essere limitata, interamente o parzialmente, dalla cura dovuta ai figli. Di regola un coniuge con figli può essere tenuto perciò a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni. L'applicazione di tali principi dipende in ogni modo dalle circostanze specifiche. Così, un coniuge può essere tenuto a intraprendere o a riprendere un'attività lucrativa se già esercitava un'attività analoga durante la comunione domestica o se i figli sono custoditi da terzi (loc. cit.; I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 5b).
c) Nella fattispecie AO 1, senza formazione particolare, ha lavorato prima del matrimonio come “aiuto in campagna”, aiuto cuoca e poi come responsabile
di camere d'albergo (perizia del dott. __________, del 17 settembre 2007, pag. 2). Dopo il matrimonio, celebrato nel 1987, essa ha saltuariamente svolto l'attività di ausiliaria di pulizie, impiegandosi almeno dal 2004 presso la __________ (doc. 11). Attualmente essa lavora al 22.62%, sempre per la __________, guadagnando in media fr. 958.– mensili. Svolge inoltre pulizie per privati, dai quali percepisce in media fr. 340.65 mensili.
d) L'appellante fa valere che i coniugi si sono separati nel 2002 e che a quel momento la moglie aveva 36 anni. Egli dimentica però che fino al 16° compleanno di D__________, il 20 ottobre 2012, all'interessata non poteva imporsi un'attività a tempo pieno. E al momento in cui D__________ ha compiuto 16 anni essa aveva ormai 46 anni. Certo, D__________ si è trasferito dal padre già nell'agosto del 2011, ma a quel tempo non era certo che il ragazzo sarebbe rimasto da lui, avendo egli lasciato i suoi effetti personali dalla madre (vestiti, libri di scuola ecc.: verbale del 21 settembre 2011, pag. 2). AO 1, poi, si opponeva al trasferimento.
e) Per quel che riguarda lo stato di salute, AO 1 soffre di cervicalgie e lombo-sacralgie croniche su alterazioni statico-degenerative del rachide lombo-sacrale e di emicrania senza aura (perizia 17 settembre 2007 del dott. __________, pag. 5). Per il perito, l'interessata è abile al lavoro al 66.66% come ausiliaria delle pulizie “dove la limitazione del 30% è per permettere momenti di pausa prolungata ed evitare sforzi fisici eccessivi come il porto di pesi superiori ai 20 kg e attività eccessivamente pesanti, tipo spostare mobili o altri oggetti ingombranti, pesanti da sola” (loc. cit.). Successivamente l'esperto ha confermato tale grado di inabilità, precisando che in attività più leggere, senza sforzi fisici, la paziente potrebbe lavorare tra il 90 e il 100%, “sempre che i lavori non siano ripetitivi, soprattutto a livello dei membri superiori e che non la obblighino a rimanere lungamente in posizione eretta o in posizioni obbligate” (complemento peritale del 9 gennaio 2009, pag. 2).
f) Che la convenuta non abbia dato prova di solerzia nell'estendere la sua attività lucrativa è verosimile (doc. H di appello). Resta il fatto che i concorsi per addetti alle pulizie cui avrebbe dovuto partecipare erano – per ammissione dello stesso appellante – a tempo parziale, sicché poco sussidiano, ove si pensi che già il Pretore ha imputato alla convenuta un reddito da attività al 60%. La possibilità invocata dall'appellante che la moglie trovi, compatibilmente con il suo stato di salute, un'occupazione al 100% (recte: al 90–100%) nel ramo alberghiero, della ristorazione o della vendita appare già di primo acchito poco realistica. Il perito giudiziario non ha precisato quali professioni la convenuta potrebbe esercitare con quel grado d'occupazione, ma ha specificato senza ambagi che tali attività non devono richiedere sforzi fisici né il mantenimento prolungato di posizioni erette o obbligate. Il che sarebbe tuttavia inevitabile nelle attività prospettate dall'appellante. Un lavoro da cameriera o da aiuto cucina comporta notoriamente sforzi ripetitivi agli arti superiori e uno da venditrice implica il mantenimento prolungato di posizioni obbligate. Né l'appellante indica quale impiego specifico la moglie sarebbe in grado di svolgere senza tali restrizioni nei settori indicati e neppure chi sarebbe disposto ad assumere una persona di quasi 50 anni nelle condizioni di AO 1, senza una formazione professionale e con esperienze nel settore ormai remote. Lo stesso appellante, del resto, sollecita la moglie a concorrere per impieghi nel settore delle pulizie o per “attività similari” (doc. I di appello).
L'appellante asserisce che la moglie potrebbe seguire corsi appositi e conseguire un certificato federale di formazione pratica. A prescindere dal fatto però che la formazione professionale di base è rivolta essenzialmente ai giovani che terminano le scuole dell'obbligo (doc. G di appello), egli non indica concretamente un'azienda formatrice che sarebbe disposta ad assumere come apprendista una donna di quasi cinquant'anni con lo stato di salute come quello della convenuta, il tutto senza dimenticare che durante la formazione il salario è quello di apprendista. Per di più, quand'anche non denotasse carenze cognitive, l'interessata dovrebbe seguire una scuola professionale, mentre essa possiede unicamente un diploma di terza media conseguito negli anni settanta. In tali circostanze, senza trascurare che per certe attività la capacità lucrativa è ridotta (sopra, consid. e), non si può ragionevolmente imporre alla convenuta di seguire una formazione fuori della sua portata.
g) In ultima analisi, tutto quanto si può ragionevolmente esigere dalla convenuta è che continui a lavorare come addetta alle pulizie. Circa il grado d'occupazione, non è dato di capire il motivo per cui il primo giudice ha ridotto il tasso stimato dal perito (del 66.6%), arrotondandolo verso il basso al 60%, né si scorgono ragioni oggettive per scostarsi dalla perizia. Relativamente all'ammontare del reddito ipotetico, l'appellante non discute i parametri del Pretore, il quale ha tenuto conto sia dello stipendio versato dalla __________ sia dello studio comparativo sui salari in Svizzera. Si giustifica così di portare il reddito conseguibile da fr. 2000.– mensili (60%) a fr. 2222.– mensili (66.66%), come chiede il marito (memoriale, pag. 8). L'appellante non può pretendere invece che a tale reddito si aggiunga il guadagno conseguibile al 33.33% con un'altra attività leggera, poiché delle due l'una: o dalla moglie si pretende un'attività come donna delle pulizie al 66.66% o un'attività al 90–100% con attività leggere non meglio precisate. Non possono esigersi entrambe le attività cumulativamente.
a) Il Pretore ha calcolato gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione di __________ fondandosi sull'ultimo dato disponibile (doc. P, 5° e 6° foglio nell'inc. DI.2011.29). L'appellante pretende di convertire l'attuale ipoteca a tasso variabile in ipoteca fissa per due anni, applicando un saggio d'interesse dell'1.1% sulla base di una proposta formulata il 28 maggio 2013 della Banca __________ (doc. F). Tutto si ignora però sulla concreta attuabilità della proposta. Nulla risulta nemmeno sulla durata del precedente mutuo ipotecario, la cui rescissione comporta notoriamente il pagamento di una penale, né sulla fattibilità dell'operazione riguardante non più i coniugi, ma la sola moglie. Al proposito l'argomentazione dell'appellante si esaurisce in enunciazioni teoriche.
b) Per quanto attiene al costo del riscaldamento, non è dato invero di comprendere perché il Pretore abbia suddiviso su 6 mesi anziché su 12 la spesa di fr. 2450.49 mensili conteggiata dai servizi industriali del Comune (doc. 4, 19° foglio nell'inc. DI.2009.29). Per di più, il conteggio in questione si riferisce al consumo di energia nei sei mesi più freddi dell'anno. Pur considerando il prospettato aumento della tariffa del gas (loc. cit.), ma senza dimenticare il minor consumo per il restante periodo dell'anno (estivo e autunnale), si giustifica in definitiva di riconoscere una spesa media di fr. 250.– mensili.
c) In merito all'assicurazione dell'economia domestica, a ragione l'appellante fa valere che il Pretore ha sussunto sotto tale voce sia l'importo di fr. 104.75 mensili (doc. 4, 8° foglio nell'inc. DI.2009.29) sia quello di fr. 24.85 per lo stesso titolo, di cui però nulla risulta dal plico di documenti prodotti dalla convenuta né dal di lei conteggio delle spese (doc. 4, 1° foglio nell'inc. DI.2009.29). L'importo di fr. 24.85 mensili va quindi stralciato dai costi. Quanto al premio di fr. 104.40 mensili, nulla muta il fatto che – come fa notare l'appellante – in passato la compagnia di assicurazione abbia accordato taluni sconti, giacché la documentazione più recente attesta un premio invariato.
d) Per quanto riguarda l'onere fiscale, è vero che di principio l'autorità fiscale tassa il contribuente in base al reddito effettivo. Non si può imputare tuttavia alla moglie, ai fini del giudizio, un reddito virtuale e riconoscerle poi il solo carico fiscale del reddito effettivo. Sulla questione non è il caso di diffondersi oltre.
e) Ne discende che il fabbisogno minimo della moglie risulta di fr. 2634.– mensili, mentre il “debito mantenimento” di lei ammonta a fr. 3134.– mensili (fr. 2634.– più fr. 500.–: sopra, consid. 12d). Potendo la convenuta guadagnare fr. 2222.– mensili, per garantirle il “debito mantenimento” mancano
fr. 912.– mensili. Non si disconosce che, il Pretore avendo attribuito ad AO 1 la casa d'abitazione, potrebbe entrare in linea di conto una messa a frutto della sostanza, ovvero il reddito di fr. 937.50 mensili prospettato dall'arch. __________ per la locazione dell'immobile (perizia del 13 giugno 2006, pag. 7). Ciò porterebbe le entrate di lei a fr. 3159.– mensili, ma in tal caso andrebbe aggiunto al fabbisogno minimo dell'interessata il costo dell'alloggio (per lei sola), che può essere stimato in fr. 1200.– mensili. Ciò lascerebbe in ogni modo scoperto il “debito mantenimento” di fr. 3696.50 per fr. 538.– mensili. Nemmeno appigionando l'immobile di __________ che le fosse attribuito AO 1 sarebbe pertanto in grado di finanziare da sé le proprie esigenze. AP 1 va chiamato quindi a contribuire al sostentamento della moglie in base al principio della solidarietà postmatrimoniale. Il tutto senza considerare che con appello incidentale la convenuta chiede di ridurre a fr. 1500.– mensili il reddito ipotetico imputatole dal Pretore e di aumentare a fr. 3309.85 mensili il suo fabbisogno minimo.
Relativamente al terzo stadio del citato ragionamento, l'appellante non muove critiche all'accertamento del proprio reddito in fr. 7540.65 mensili, ma contesta il suo fabbisogno minimo di fr. 4386.95 mensili dal novembre del 2014 in poi, chiedendo di aumentarlo a fr. 5012.95 per tenere conto del conguaglio delle spese accessorie dal 2004 al 2008 (fr. 3500.–), del preventivo per spese dentarie indispensabili (fr. 3470.65) e delle spese dentarie urgenti (fr. 535.–). Allo stato attuale delle cose appare nondimeno superfluo esaminare tali rivendicazioni, poiché quand'anche fossero fondate l'appellante conserva pur sempre un margine disponibile di fr. 2527.70 mensili con cui può agevolmente far fronte al contributo alimentare per la moglie. Egli eccepisce di dover già provvedere a due figli maggiorenni in formazione. Se non che, l'obbligo di mantenimento nei confronti di un coniuge prevale rispetto a quello verso figli maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_958/2014 del 12 maggio 2015, consid. 4.5; v. anche RtiD II-2010 pag. 624 n. 15c). L'obiezione non soccorre dunque all'appellante.
Né soccorrono in concreto gli estremi per rifiutare alla moglie un contributo alimentare sulla scorta dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC, norma di carattere eccezionale che presuppone la temeraria determinazione del coniuge beneficiario nell'avere provocato lo stato di necessità. Semplice inerzia o poca operosità giustificano di imputare al beneficiario, se mai, un reddito ipotetico, ma non l'applicazione dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 39 ad art. 125 CC; Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 160 ad art. 125). Nella fattispecie non si esclude che la moglie abbia mostrato scarso zelo nella ricerca di un'attività lucrativa, ma a ciò essa non era tenuta, il figlio cadetto non avendo ancora raggiunto a quel momento il 16° anno di età (sopra consid. 15b). E, comunque sia, AO 1 si vede imputare un adeguato reddito ipotetico. Né si desume dagli atti che essa abbia gravemente contravvenuto ai propri obblighi di contribuire al mantenimento della famiglia nel senso dell'art. 163 CC. Il richiamo dell'appellante all'art. 125 cpv. 3 CC è pertanto infruttuoso.
Tutto ponderato, sul contributo alimentare per la moglie l'appello è, nella sua richiesta principale, destinato all'insuccesso. Occorre esaminare pertanto la richiesta subordinata volta allo scioglimento della comproprietà sulla casa mediante vendita ai pubblici incanti. Il Pretore ha attribuito il fondo alla convenuta in applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC, rilevando che la situazione logistica dei coniugi (marito a __________ e moglie nell'abitazione coniugale) vige ormai da anni e non comporta problemi di rilievo per le parti né per il figlio D__________. Oltre a ciò, egli ha soggiunto, con il tempo la moglie ha rafforzato il proprio attaccamento all'abitazione coniugale, nella quale essa ha cresciuto tre figli, e che negli ultimi anni è stata la sua stabile dimora. Per contro – ha proseguito il primo giudice – il marito non è particolarmente legato alla casa, di cui non ha mai chiesto l'attribuzione, postulandone anzi la vendita ai pubblici incanti. Il Pretore ha considerato altresì che l'attuale stato di salute di AO 1 sconsiglia uno stravolgimento di tale assetto “in vigore da anni e che ha permesso di raggiungere per i coniugi una certa stabilità personale”.
A mente del Pretore, per di più, un cambiamento sarebbe sconsigliabile anche nell'interesse di D__________, a quel momento ancora minorenne, il quale dopo essersi trasferito a __________ dal padre ha raggiunto una stabilità di cui si dichiara soddisfatto e non intende più tornare a . Per il primo giudice, nemmeno dal punto di vista economico una modifica dell'assetto sarebbe proficuo, giacché la moglie dovrebbe cercare un nuovo alloggio consono alle proprie necessità, al suo tenore di vita e tale da poter ospitare D durante i diritti di visita, ciò che condurrebbe a un maggior onere locativo. In simili condizioni secondo il Pretore la moglie ha un interesse preponderante a vedersi attribuire l'abitazione coniugale, tanto più che in esito alla liquidazione del regime dei beni essa disporrà di “alcuni crediti da fare valere avverso il marito, tra cui quello legato all'equa indennità in sostituzione della ripartizione degli averi previdenziali, i quali potranno essere, in larga parte, compensati con quanto dovuto in relazione allo scioglimento della comproprietà”.
a) I criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che l'interesse preponderante può rivestire diverse forme: decisivo è che il coniuge richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi secondo equità, nell'ambito del suo potere di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_283/2011 del 29 agosto 2011 consid. 2.3 con riferimento a DTF 119 II 199 in: FamPra.ch 2011 pag. 969). Possono fondare un tale interesse – segnatamente – interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 15 ad. art. 205; Steinauer in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 18 ad art. 205). Un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile, il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (sentenza del Tribunale federale 5C.325/2001 del 4 marzo 2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 17 ad art. 205 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, ad art. 205 n. 49; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d).
b) Nella fattispecie il figlio D__________ è diventato maggiorenne in pendenza di appello e per l'assegnazione dell'abitazione coniugale la sua figura non è più di rilievo. Poco importa poi che a __________ la convenuta abbia cresciuto tre figli e che negli ultimi anni la casa “è sempre stata sua dimoraˮ. Il solo scorrere del tempo non basta, invero, a creare con il bene un legame particolare (I CCA, sentenza inc.11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d). Che poi AO 1 abbia onorato personalmente gli interessi ipotecari dopo la separazione è la logica conseguenza del fatto che in via cautelare l'abitazione le è stata concessa in uso. Per il resto, essa non ha addotto alcun interesse professionale o commerciale suscettibile di giustificare l'attribuzione della casa, né essa consta avere assunto un ruolo decisivo nella compravendita dell'immobile né il fondo costituisce un suo apporto nel matrimonio.
Quanto ai problemi di salute, è vero che l'interessata soffre di cervicalgie e lombo-sacralgie croniche (perizia 17 settembre 2007 del dott. __________, pag. 5), che essa deve evitare di “portare pesi superiori ai 20 kg e spostare da sola mobili o altri oggetti eccessivamente pesanti” (loc. cit.) e che essa non deve sottoporsi a sforzi eccessivi, sicché può svolgere solo attività leggere “senza sforzi fisici, né attività ripetitive che potrebbero coinvolgere progressivamente la muscolatura de membri superiori” (complemento 9 gennaio 2009 della perizia, pag. 1). Sta di fatto che ciò non impone la permanenza di lei nell'immobile. Generiche inabilità al lavoro come quelle attestate dai certificati medici da lei prodotti nella procedura intesa a far modificare l'assegnazione cautelare dell'abitazione non bastano per concludere che imperativi di ordine sanitario giustifichino un interesse preponderante di lei all'attribuzione dell'immobile, né il fatto che essa non sia in grado di trasportare pesi eccessivi significa che un trasloco sia impossibile.
c) Per quanto si riferisce all'appellante, non fa dubbio che egli non sia particolarmente attaccato all'abitazione coniugale, ma egli nemmeno la rivendica né ha mai espresso la volontà di lasciare l'immobile alla moglie. Del resto il disinteresse di un coniuge non fonda automaticamente un interesse prevalente dell'altro. Che la vendita della casa possa essere finanziariamente svantaggiosa per la convenuta, la quale deve trovare un altro alloggio per sé, è possibile, ma ciò non è sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 205 cpv. 2 CC. Tale norma prevede soltanto che il coniuge avente un interesse preponderante può chiedere l'assegnazione della quota dell'altro. Se non ha un interesse preponderante, la comproprietà va sciolta secondo gli art. 650 e segg. CC, e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se l'operazione sia o non sia vantaggiosa.
d) Ne segue che in concreto non si ravvisano le premesse per far capo all'art. 205 cpv. 2 CC in favore della moglie. Il tutto senza trascurare che, contrariamente a quanto reputa il Pretore, non si vede come AO 1 potrebbe tacitare il marito. Intanto, foss'anche confermata l'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC che il Pretore ha riconosciuto alla moglie (fr. 113 000.–), AP 1 vanta un credito in liquidazione del regime matrimoniale di fr. 144 974.25, ovvero una spettanza residua di fr. 30 000.– che nelle condizioni finanziarie in cui si trova l'interessata non spiega come sarebbe in grado di onorare.
Certo, un indennizzo a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC può consistere anche nell'assunzione a titolo personale, da parte di un coniuge, di un debito ipotecario gravante solidalmente entrambi (I CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 7 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_600/2010 del 5 gennaio 2011, consid. 4.1 in: SJ 133/ 2011 pag. 247 con riferimenti). E nella fattispecie la moglie pretende invero di poter assumere l'onere ipotecario e il pagamento dei relativi interessi (memoriale conclusivo dell'8 aprile 2012, pag. 12). Non risulta tuttavia che la Banca __________ sia disposta ad accettare la sola AO 1 quale debitrice, liberando il marito da ogni obbligo (art. 176 CO). Avesse inteso attribuire l'immobile alla moglie (come ha fatto), il Pretore avrebbe dovuto per lo meno condizionare il trapasso di proprietà nel registro fondiario allo svincolo del marito dal debito ipotecario o all'estinzione del debito stesso e non solo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che non salvaguarda le legittime aspettative dell'attore (I CCA, sentenza inc. 11.2010.37 del 16 settembre 2013, consid. 8). Su questo punto l'appello di AP 1 merita accoglimento.
In concreto non v'è accordo sul modo della divisione. Ora, una divisione in natura non appare materialmente possibile. Né entra in linea di conto una licitazione fra comproprietari, la moglie sola essendo interessata all'immobile. In circostanze del genere non resta che ordinare la vendita ai pubblici incanti. La base d'asta può essere fissata in fr. 607 635.– (sopra, consid. 5a), come lo stesso appellante chiede (appello, pag. 2). Iscritti nel registro fondiario come comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, i coniugi sono presunti avere acquisito il bene in comproprietà (DTF 138 III 154 consid. 5.1.4), né l'uno o l'altro prospetta una diversa chiave di riparto. Il ricavo netto della vendita va suddiviso così in parti uguali, previa deduzione dei debiti ipotecari, dei tributi legali cui sono soggetti i venditori, delle spese di realizzazione e dei beni propri (fr. 30 000.– immessi da AP 1). L'ulteriore pretesa di fr. 31 500.– è già stata esaminata (sopra, consid. 5d).
.
Con la vendita dell'immobile andrebbe rimborsato all'istituto di previdenza il prelievo anticipato dal “secondo pilastro” investito nella compravendita (fr. 85 200.–: art. 30d cpv. 1 lett. a LPP). Per quanto riguarda il marito è subentrato tuttavia un caso di previdenza, motivo per cui il rimborso non è più possibile (art. 30d cpv. 3 lett. b LPP; DTF 135 V 19 consid. 2.9; v. Ulrich-Stauffer in: Commentaire LPP et LFLP, Berna 2010, n.11 e 12 ad art. 30d). In condizioni del genere il prelevamento non può più rientrare nel circuito previdenziale e va trattato alla stregua di una prestazione in capitale della cassa pensione, che costituisce un acquisto nel senso dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC (RtiD II-2011 pag. 685 n. 10c).
Il risultato dello scioglimento della comproprietà va ricondotto poi alle diverse masse di beni, i coniugi essendo soggetti al regime della partecipazione agli acquisti (DTF 138 III 154 consid. 5.2 e sopra, consid. 5b). Se non che, la realizzazione del bene in comproprietà si traduce in una fase del processo di divorzio non concretata nel caso specifico, il Pretore avendo semplicemente attribuito il bene alla moglie. È necessario perciò rinviare gli atti al primo giudice perché ordini lo scioglimento della comproprietà, designi un notaio preposto all'operazione e liquidi il regime dei beni tenendo calcolo del ricavo netto.
L'appellante chiede infine di riconoscergli fr. 9250.– “come indicato un petizione” e fr. 3000.– “corrispondenti alla metà degli averi depositati sui conti della moglie presso __________ di __________”. Egli non si confronta minimamente tuttavia con la particolareggiata motivazione del Pretore, il quale gli ha rimproverato di non avere dimostrato il valore dell'automobile rimasta in possesso della moglie né quello dei mobili e delle suppellettili coniugali, la documentazione bancaria attestando soltanto allo scioglimento del regime dei beni un saldo di fr. 615.50 sui conti della moglie. Priva di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.
L'annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni comporta anche l'annullamento dei dispositivi sull'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC (sopra, consid. 8) e sul contributo alimentare per la moglie, prestazioni che dipendono anche dalla consistenza del patrimonio dei coniugi (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC). E siccome in esito alla liquidazione del regime dei beni la moglie si troverà a sua volta con un certo capitale, quest'ultimo concorrerà a determinare le capacità di lei nella prospettiva di sopperire autonomamente al proprio sostentamento.
Nota d'onorario del curatore dei figli
II. Sull'appello incidentale
AO 1 postula l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 1850.– mensili fino al pensionamento, ridotti poi a fr. 1310.– mensili, come pure l'adeguamento della trattenuta di stipendio e una diversa ripartizione delle spese della curatela di rappresentanza. Se non che, come si è visto, su tali questioni la decisione impugnata va annullata già in accoglimento dell'appello principale, sicché l'appello incidentale diviene senza interesse. Ne consegue il suo stralcio dal ruolo.
III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
Quanto agli oneri dell'appello incidentale, l'interessata riprendeva in sostanza le argomentazioni esposte nell'appello del 26 aprile 2013, che sono state largamente respinte da questa Camera (sentenza inc. 11.2013.41 del 26 novembre 2015). A un sommario esame l'esito dell'appello in esame non sarebbe quindi stato diverso, nel senso che essa sarebbe verosimilmente risultata soccombente. Ciò giustifica di addebitarle le spese processuali, ridotte per tenere conto del fatto che in appello la causa non termina con un sindacato di merito (art. 21 LTG). Non si pone invece problema di ripetibili, AP 1 non essendo stato chiamato a presentare osservazioni all'appello incidentale. Sugli oneri processuali di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che:
a) i dispositivi n. 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 e 2 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;
b) il dispositivo n. 1.6 della sentenza impugnata è così riformato:
È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 740 RFD di __________, sezione di __________, nelle seguenti modalità:
– vendita ai pubblici incanti con un base d'asta di fr. 607 635.–;
– in caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti senza base d'asta;
– gli incanti andranno organizzati e diretti da un pubblico ufficiale designato dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal giudice;
– il ricavo netto della vendita sarà suddiviso a metà fra i comproprietari, previa deduzione dei debiti ipotecari, dei tributi legali cui sono soggetti i venditori, delle spese di realizzazione e di fr. 30 000.– spettanti a AP 1.
Per il rimanente l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di tale appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
IV. L'appello incidentale è dichiarato senza interesse e la procedura è stralciata dal ruolo.
V. Le spese di tale appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante incidentale.
VI. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.
VII. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).