Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2013.5
Entscheidungsdatum
03.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2013.5

Lugano 3 aprile 2015/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2012.87 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con “istanza” del 21 marzo 2012 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 21 gennaio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 novembre 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 3 marzo 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1967) e AO 1 (1971), omologando una convenzione in cui il marito si obbligava a versare un contributo alimentare per il figlio M__________ (19 febbraio 1995) di fr. 1100.– mensili indicizzati (assegno familiare compreso) fino al 12° compleanno, aumentato a fr. 1400.– dal 12° anno fino alla maggiore età (fino al 20° anno, se ancora in formazione), e uno per la moglie di fr. 750.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno del figlio, ridotto a fr. 450.– dopo di allora fino al 16° compleanno di M__________ (inc. OA.2005.279).

B. Il 31 luglio 2007 AP 1 si è risposato con P__________ (1970), la quale ha un figlio, Y__________ (2002), nato da un precedente matrimonio e per il quale percepisce un contributo

alimentare di fr. 600.– mensili. Dal nuovo matrimonio è nato L__________, il 27 novembre 2007. Adito il 26 febbraio 2008 da AP 1 con un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, con sentenza del 21 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ridotto il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 340.– mensili e quello per M__________ a fr. 650.– mensili (assegni familiari non compresi) dal 1° febbraio 2008 (inc. OA.2008.120). Un appello presentato contro tale sentenza da AO 1 è stato parzialmente accolto da questa Camera il 7 agosto 2012 e il contributo alimentare per M__________ fis­sato in 1035.– mensili dal 1° marzo 2011, ridotti a fr. 960.– mensili dal 1° marzo 2012 in poi, assegni familiari non compresi (inc. 11.2008.169).

C. Nel frattempo, il 21 marzo 2012, AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere – già in via cautelare – la soppressione del contributo di mantenimento in favore dell'ex moglie e la riduzione di quello per M__________ a fr. 650.– mensili fino alla maggiore età. A sostegno della domanda egli ha fatto valere un miglioramento della situazione finanziaria della convenuta e del figlio, così come un ulteriore peggioramento della propria dovuta all'aumento dell'età dei figli che vivono nel nuovo nucleo familiare. Nella sua risposta del 3 maggio 2012 AO 1 ha proposto di respingere l'azione e ha chiesto che fosse ordinato al Comune di __________ di trattenere dallo stipendio dell'ex marito fr. 990.– mensili, riversandoli su un conto bancario a lei intestato.

D. All'udienza del 9 maggio 2012, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha mantenuto le sue richieste e ha concluso per il rigetto dell'istanza avversaria, mentre la convenuta ha riaffermato il proprio punto di vista. Non dovendosi assumere altre prove, le parti hanno proceduto seduta stante alla arringhe finali, ribadendo le rispettive posizioni. Statuendo con decreto cautelare del 1° giugno 2012, il Pretore ha respinto sia le richieste cautelari di AP 1 sia la diffida ai debitori postulata da AO 1 e ha sospeso la causa di merito.

E. Su richiesta dall'attore, il Pretore ha riattivato il 17 ottobre 2012 la causa di merito e ha assegnato alle parti un termine di 15 gior­ni per formulare eventuali opposizioni all'emanazione del giudizio. L'attore è rimasto silente. La convenuta ha comunicato il 18 ottobre 2012 di non avere opposizioni. Giudicando il 30 novembre 2012, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 gennaio 2013 nel quale chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre a fr. 575.– mensili dal marzo del 2012 il contributo alimentare per M__________. L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.37 del 6 maggio 2013, consid. 1 con rinvio a Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 3 ad art. 295). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni se, trattandosi di modifiche vertenti su pretese pecuniarie (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC), queste raggiungevano il valore di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata. Ciò è il caso in concreto, litigiosa essendo la riduzione del contributo alimentare per M__________ da fr. 960.– a fr. 650.– mensili dal marzo 2012 fino al 20° anno di età, trovandosi il ragazzo in formazione (doc. B), onde un valore litigioso di fr. 11 160.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 4 dicembre 2012, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 5 dicembre 2012, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto sabato 19 gennaio 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 21 gennaio 2013, ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che il contributo di mantenimento per M__________ fissato da questa Camera “ha sostanzialmente confermato l'assetto divorzile originale, limitandosi a considerare una parte dei redditi del minore”. Premesso ciò, egli ha accertato che al momento del divorzio la convenuta non aveva alcuna capacità economica, sicché l'intero contributo per il figlio “calcolato circa il 75% dei valori previsti dalla tabella di Zurigo, era posto a carico del padre”. Il primo giudice ha stabilito così il fabbisogno in denaro di M__________ in fr. 1300.– mensili “seguendo il ragionamento del Tribunale d'appello”, deducen­do dall'importo tabellare di fr. 2115.– mensili l'assegno familiare di fr. 250.–, adattando la posta per cura e educazione al grado d'occupazione della madre (70%) e quella dell'alloggio “considerando la convivenza”, non senza applicare infine la riduzione del 75% “come alla sentenza originaria di divorzio”. Considerati i redditi del figlio “fissati anch'essi dal Tribunale d'appello”, a mente del Pretore il contributo alimentare a carico dei genitori ammonta a fr. 1060.– mensili (fr. 1300.– meno fr. 241.–). Se non che, per quanto versi in condizioni finanziarie migliori, la madre non risulta conservare margini per contribuire al mantenimento del figlio oltre i fr. 100.– mensili “che già deve assumere sulla base dell'assetto vigente (fr. 1060.– meno fr. 960.–)”. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione.

  2. L'appellante rimprovera al Pretore di avere valutato la situazione quanto al proprio fabbisogno minimo e alla conseguente disponibilità economica “rifacendosi superficialmente e in modo astratto senza procedere a una precisa e puntuale valutazione all'errato calcolo effettuato dal Tribunale d'appello il 7 agosto 2012”. Sostiene che, non potendosi esigere dalla sua secon­da moglie

l'esercizio di un'attività lucrativa, egli deve provvedere a entrambi i figli (di 10 e 5 anni) che vivono nell'economia domestica. Il suo fabbisogno minimo non ammonta così a fr. 1954.35 mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 2704.35 mensili, dovendogli essere riconosciuto l'intero costo dell'alloggio, il che riduce la sua disponibilità a fr. 2994.20 mensili. E con tale margine, oltre a mantenere M__________, egli deve sostentare anche L__________, la seconda moglie e il di lei figlio. L'appellante fa valere altresì che la parità di trattamento tra creditori alimentari impone di tenere conto di Y__________, figlio della seconda moglie, verso il quale egli ha un dovere indiretto di mantenimento. In circostanze del genere, con un reddito di fr. 5698.55 mensili, un fabbisogno minimo di fr. 2704.35 mensili e obblighi alimentari per complessivi fr. 5890.– mensili (fr. 960.– per M__________, fr. 1735.– per L__________, fr. 1500.– per la moglie e fr. 1695.– per Y__________), il contributo per il figlio M__________ non può eccedere fr. 575.– mensili.

  1. La richiesta di giudizio formulata in appello per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore di M__________ da fr. 960.– mensili a fr. 575.– mensili si rivela d'acchito irricevibile, davanti al Pretore AP 1 avendo limitato la riduzione a fr. 650.– mensili. Né l'appellante sostiene che, per ipotesi, la pretesa avanzata la prima volta in questa sede si riconduca a fatti e mezzi di prova nuovi, impossibili da sottoporre al Pretore pur con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). Anzi, nella misura in cui parrebbe valersi della cessazione dell'attività lucrativa della seconda moglie, l'attore invoca una circostanza già allegata davanti al Pretore, pur senza trarre conclusioni (lettera del 16 ottobre 2012).

  2. Posto ciò, ci si potrebbe domandare se rispetto al momento in cui questa Camera ha emanato la sentenza del 7 agosto 2012 (inc.11.2008.169) le circostanze siano davvero mutate (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2 CC). Che AP 1 avesse sposato P__________ il 31 luglio 2007, che costei fosse già madre di Y__________ (nato il 10 novembre 2002) e che dal nuovo matrimonio sia nato L__________ (il 27 novembre 2007) erano fatti già intervenuti allorché AP 1 ha intentato la prima azione di modifica della sentenza di divorzio (istanza del 26 feb­braio 2008: inc. OA.2008.120 richiamato). Quanto alla cessazione dell'attività lucrativa da parte della nuova moglie, nella citata decisione questa Camera ne aveva già tenuto calcolo, tanto che ha dedotto dal fabbisogno in denaro di L__________ l'intera posta per cura e educazione, la di lui madre potendo fornire simili prestazioni in natura (consid. 8). Che per un certo periodo poi l'interessata abbia esercitato un'attività lucrativa come portinaia nulla muta ai fini del giudizio. In realtà, nella misura in cui evoca i citati accadimenti e rimprovera a questa Camera di avere disconosciuto i suoi doveri di mantenimento verso la seconda moglie e il di lei figlio, l'appellante tenta di rimettere in discussione contributi di mantenimento passati in giudicato senza che si siano verificati mutamenti. Ciò è inammissibile, la procedura di modifica non avendo lo scopo di correggere la decisione precedente, ma solo di adattarla alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1).

  3. Comunque sia, si volesse anche fare astrazione da quel che precede, giovi ricordare che nella commisurazione del contributo

alimentare per i figli un debitore alimentare (ri)sposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo e non il fabbisogno della sua intera famiglia. Dandosi più figli, va rispettata inoltre l'uguaglianza di trattamento fra i medesimi. Del nuovo coniuge non si tiene conto, se non ove questi sia chiamato – tutt'al più – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Gli estremi cui ciò possa avvenire sono enunciati nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2 pubblicato in: FamPra.ch 2011 pag. 236; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.6 del 17 maggio 2013, consid. 11). Siffatti principi valgono tanto per azioni tendenti alla modifica di sentenze di divorzio (RtiD I-2013 pag. 714, I-2014 pag. 737 n. 6c) quanto per azioni intese alla modifica di sentenze di mantenimento (sentenza inc. 11.2012.73 del 6 febbraio 2015, consid. 7) e per azioni di divorzio come tali (sentenza inc. 11.2011.24 del 5 novembre 2013, consid. 10).

Ne segue che decisivo ai fini dell'attuale giudizio è il minimo esistenziale del solo AP 1 calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Ed esso consiste nella metà dell'importo di base applicabile al caso specifico, cui si aggiunge il costo dell'alloggio (per intero o in parte, secondo la situazione) e le usuali spese ammesse dal diritto esecutivo, escluse le posizioni concernenti i figli e l'attuale coniuge. Qualora dal raffronto tra redditi e minimo esistenziale del debitore alimentare risulti un margine disponibile, esso va distribuito equamente tra i figli (sentenza

del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2013, consid. 4.2.2). Ora, rispetto al minimo esistenziale dell'attore calcolato da questa Camera il 7 agosto 2012 in fr. 1954.35 mensili (metà del minimo esistenziale per coniugi fr. 850.–, metà del costo dell'alloggio coniugale fr. 750.–, premio della cassa malati obbligatoria fr. 243.50, spese d'automobile indispensabili per raggiungere il posto di lavoro fr. 110.85), l'unica posta controversa è quella della pigione. Al proposito è indubbio che la seconda moglie dell'appellante, senza redditi, non è in grado di finanziare la propria quota di locazione, di modo che l'intero costo va riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'appellante.

A prescindere dal fatto però che dalla pigione di fr. 1250.– mensili (doc. E) andrebbero dedotte le quote che rientrano nei fabbisogni in denaro dei due figli minorenni viventi nella stessa economia domestica, anche conteggiando l'intero canone di locazione AP 1 non può vedersi garantire un fabbisogno minimo più alto di fr. 2454.35 mensili. Considerato il reddito di fr. 5750.40 mensili (doc. M, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–), la disponibilità di lui ascende pertanto a fr. 3296.05 mensili, disponibilità con cui può far fronte al mantenimento di M__________ (fr. 960.– mensili) e di L__________ (fr. 1735.– mensili quantificati dall'appellante, seppure non attendibili poiché includono la posta per cura e educazione di fr. 595.–, fornita in natura della madre, e l'assegno familiare già compreso nel fabbisogno stimato dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo). L'appellante non può garantire appieno il fabbisogno minimo di P__________, ma – come si è spiegato – il fabbisogno minimo di lei non prevale su quello dei figli. E in condizioni del genere non entra in linea di conto nemmeno un obbligo di assistenza dell'appellante verso il di lei figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2009.6 del 17 maggio 2013, consid.11). Ne discende che in ultima analisi, destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Circa la richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, essa non può essere accolta, il ricorso apparendo senza possibilità di buon diritto fin dal­l'inizio, tanto da non essere stato comunicato alla controparte per osservazioni (art. 117 lett. b CPC).

  2. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 850.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Notificazione a:

– avv.;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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