Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2013.15
Entscheidungsdatum
31.08.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2013.15

Lugano, 31 agosto 2015/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2009.761 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 4 dicembre 2009 da

AP 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'“appello e reclamo” dell'11 febbraio 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza e il contestuale decreto di stralcio emessi dal Pretore il 28 gennaio 2013;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1953) e __________ (1959) si sono sposati a __________ il 6 giugno 1980. Dal matrimonio sono nati AO 1, il 30 giugno 1984, e A__________, il 2 ottobre 1990. Con sentenza del 5 giugno 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre, ha riservato al padre il più ampio diritto di visita e ha omologato una convenzione sugli effetti del divorzio in cui figurava – tra l'altro – quanto segue (clausola contrassegnata con la lett. d):

A titolo di contributi alimentare per i figli AO 1 e A__________ il padre verserà alla madre, mensilmente ed anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese per ciascun figlio i seguenti importi:

fr. 600.– fino al decimo anno di età, più assegni familiari;

aumento di fr. 200.– mensili dall'undicesimo, di fr. 100.– dal sedicesimo e dal diciannovesimo anno di età, più assegni familiari.

Gli importi saranno adeguati annualmente all'indice del costo della vita, all'inizio di ogni anno, la prima volta per il gennaio 1999, valendo quale indice base quello del mese di novembre 1997, e quale indice di adeguamento quello del mese di novembre dell'anno successivo.

Il contributo alimentare a favore dei figli dovrà essere pagato fino al momento in cui gli stessi saranno in grado di provvedere a sé stessi, al più presto sino al compimento del diciottesimo anno di età, con la riserva di eventuali studi superiori, adeguati alle loro capacità e alle condizioni economiche del padre (art. 277 cpv. 2 CC).

Sono pure riservate le eccezioni stabilite dall'art. 276 cpv. 3 CC.

Eventuali spese straordinarie (corsi di sci, colonie estive, corsi Lingue e Sport, corsi di lingue all'estero, corsi di recupero scolastici, corsi di formazione professionale ecc.), da discutere e decidere preventivamente e tempestivamente con il padre, come pure tutti i costi medici e dentari non coperti dalla cassa malati, sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna e sono da versare in aggiunta al contributo alimentare. In caso di contestazione il giudice del divorzio deciderà su semplice richiesta scritta delle parti.

Le parti riconoscono che i libretti di gioventù n. __________ e n. __________ presso la Banca __________ sono intestati rispettivamente ai figli AO 1 e A__________ e sono di effettiva ed esclusiva proprietà di questi ultimi. Nel caso in cui la madre operasse dei prelievi sui libretti dei figli, essa dovrà preventivamente informare il padre, e viceversa.

B. AO 1 è divenuto maggiorenne il 30 giugno 2002. Sei anni dopo, il 7 maggio 2008, AP 1 ha deplorato in una lettera all'ex moglie il comportamento tenuto dal ragazzo alcuni giorni prima, quando una discussione con lui era culminata in un violento alterco, ma si è impegnato nondimeno il 26 settembre 2008 a versare un contributo di fr. 1150.– mensili per il figlio (assegni familiari compresi) dal maggio del 2008 fino al compimento degli studi in medicina veterinaria, “sempre che siano ultimati nel termine regolare”, sottolineando come tale onere fosse “superiore alle proprie effettive possibilità economiche” e “principalmente dettato dalla volontà di ripristinare delle buone relazioni con il figlio”. Dal luglio del 2009, dopo il compimento del 25° anno di età da parte di AO 1, AP 1 non ha più versato contributi.

C. Il 4 dicembre 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il contributo di mantenimento in favore del figlio fosse soppresso dal 1° dicembre 2009. Identica richiesta egli ha avanzato già in via cautelare. All'udienza del 1° febbraio 2010, indetta per la discussione cautelare, il Pretore ha sospeso la causa. Riattivata la procedura su istanza dell'attore, il contraddittorio è proseguito il 3 maggio 2010. In tale occasione AP 1 ha confermato la propria richiesta di giudizio, mentre il convenuto ha proposto di respingerla, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria. L'udienza cautelare è ripresa il 21 giugno 2010, quando l'attore ha replicato e il convenuto ha duplicato. Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria cautelare è iniziata il 23 marzo 2011.

D. Nel frattempo, il 3 maggio 2010, AO 1 ha inoltrato il memoriale di risposta nella causa di merito, proponendo di respingere la petizione e instando anche in quella sede per l'assistenza giudiziaria. L'attore ha replicato il 31 maggio 2010 e il convenuto ha duplicato il 21 giugno successivo, entrambi confermando le rispettive posizioni. Il 6 luglio 2011 si è tenuta l'udienza preliminare, nel cui ambito le parti hanno offerto prove. L'istruttoria di merito è cominciata il 18 luglio 2011 e si è chiusa il 20 febbraio 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a memoriali conclusivi tanto per il procedimento cautelare quanto per il merito. Nel suo allegato, del 13 aprile 2012, AP 1 ha confermato la petizione e la contestuale istanza cautelare. Nel proprio, del 16 aprile 2012, AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.

E. Statuendo il 28 gennaio 2013, il Pretore ha respinto la petizione e ha stralciato il procedimento cautelare dai ruoli, respingendo anche la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attore e accogliendo invece quella del convenuto. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico del­l'attore, con obbligo di rifondere al figlio un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “appello e reclamo” dell'11 febbraio 2013, sollecitando – previo conferimento del gratuito patrocinio – la soppressione del contributo alimentare per il figlio dal 1° dicembre 2009, il conferimento del gratuito patrocinio anche in prima sede e la conseguente riforma della decisione impugnata, decreto di stralcio compreso. Il memoriale non è stato comunicato a PA 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: I. Sullo stralcio del procedimento cautelare dal ruolo

  1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella nuova procedura lo stralcio di una causa dal ruolo per mancata com­parizione delle parti a un'udienza di conciliazione (art. 206 cpv. 1 CPC) o a un dibattimento (art. 234 cpv. 2 CPC), per transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), come pure per sopravvenuta carenza d'oggetto o per altri motivi (art. 242 CPC) raffigura una decisione finale, poiché conclude formalmente il processo (DTF 139 III 478 consid. 7.2 non pubblicato). È di conseguen­za impugnabile con appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC). Se la causa verteva su mere questioni patrimoniali, tuttavia, il valore litigioso doveva raggiungere almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo litigioso (fr. 1000.– mensili indicizzati, più gli assegni familiari) dovuto dal dicembre del 2009 al giugno del 2012, fine della formazione prevista dal figlio (interrogatorio formale di AO 1: verbale del 7 settembre 2011, pag. 3, risposta n. 5). Quanto al termine di ricorso, esso era di 10 giorni, visto il rito sommario che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC per analogia combinato con gli art. 271 lett. a e 261 segg. CPC). Tale scadenza è stata rispettata, la decisione del Pretore essendo stata notificata al legale del­l'attore il 1° febbraio 2013 (timbro postale sulla busta d'intimazione) e l'appello essen­do stato introdotto l'11 febbraio successivo. Ne segue la ricevibilità del ricorso.

  2. Il Pretore ha stralciato il procedimento cautelare dal ruolo perché l'emanazione del giudizio di merito rendeva l'istanza contestuale alla petizione priva d'oggetto (sentenza impugnata, pag. 7 in basso). L'appellante eccepisce che le modifiche di sentenze di divorzio hanno sì effetto – per principio – dal momento in cui è promos­sa l'azione, ma che il giudice è abilitato a far decorrere equitativamente la mo­difica, facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, anche solo dal passaggio in giudicato della sentenza, il che può avvenire anni dopo l'avvio della causa. Ciò giustificherebbe di accogliere “l'istanza cautelare per regolamentare la situazione tra l'introduzione della causa e la crescita in giudicato della sentenza di merito”. L'assunto è, a ben vedere, senza interesse. Tanto nel caso in cui questa Camera respinga l'appello quanto nel caso in cui lo accolga, difatti, la relativa decisione sarà immediatamente esecutiva (art. 103 cpv. 1 LTF), onde l'inutilità di provvedimenti cautelari. E quand'anche decidesse di sopprimere il contributo per il figlio con effetto unicamente dal passaggio in giudicato della propria sentenza, essa non potrebbe emanare provvedimenti cautelari che annullino il contributo con effetto immediato, in contrasto con il pronunciato di merito. Al proposito non soccorre dunque diffondersi.

II. Sulla decisione di merito

  1. Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sulla modifica di sentenze di divorzio, soggette per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC) anche se riguardano esclusivamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.5 del 3 aprile 2015, consid. 1 con riferimenti), sono impugnabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Sempre che, ove la causa vertesse

su mere questioni patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato (sopra, consid. 1). Quanto alla tempestività del rime­dio giuridico, essa non fa dubbio (sopra, consid. 1).

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che in conformità alla sentenza di divorzio l'attore deve contribuire al mantenimento dei figli finché questi non siano “in grado di provvedere a sé stessi”, ovvero di sostentarsi. Ciò premesso, egli ha accertato che AO 1 ha cominciato a studiare medicina veterinaria all'Università di __________ nel 2004, sostenendo circa 15 esami, ma che nel 2009 è passato alla Facoltà di scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, dove si è imposto di terminare gli studi entro il giugno del 2012, rinunciando al contributo alimentare dopo di allora. Parallelamente il ragazzo lavora dal maggio del 2009 per l'__________ di __________, un'azienda di sondaggi telefonici. Il primo giudice ha ritenuto quindi che, nonostante “una certa lentezza” dovuta anche all'assolvimento del servizio militare e al lavoro a tempo parziale (il padre avendo cessato nel giugno del 2009 l'erogazione del contributo alimentare), il figlio seguisse un percor­so di studi superiori concordato a suo tempo con i genitori e con l'orientatore profes­sionale.

D'altro lato il Pretore non ha trascurato le difficili relazioni personali tra il padre e il figlio, ma ha constatato che tali incomprensioni sono sorte da quando l'attore si è messo con __________ S__________ e hanno raggiunto l'apice durante un violento alterco avvenuto tra l'attore e AO 1, il 28 apri­le 2008. I tentativi intrapresi dai figli per riavvicinarsi al genitore sono poi risultati infruttuosi sostanzialmente perché AP 1 rifiuta ogni approccio che non coinvolga la propria compagna. Il Pretore ha considerato altresì che AO 1 ha sempre sfruttato appieno la propria capacità lucrativa, conseguendo entrate medie di fr. 1600.– men­sili, seppure insufficienti per sopperire al di lui fabbisogno minimo di oltre fr. 2000.– mensili, mentre i risparmi depositati sui libretti bancari citati nella sentenza di divorzio, dono dei nonni, non esistono più. Quanto al preteso peggioramento della situazione economica dell'appellante e all'asserita florida situazione economica del­l'ex moglie, il Pretore ha soggiunto che nulla l'attore aveva dimostrato al riguardo. Nelle condizioni descritte non si giustificava pertanto – egli ha concluso – di sopprimere il contributo di mantenimento per AO 1, che l'attore doveva versare fino al 30 giugno 2012, sempre che nel frattempo il figlio avesse frequentato regolarmente l'Università. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

  1. L'appellante sostiene anzitutto che la nota clausola contenuta nella convenzione omologata dal giudice del divorzio sul contributo di mantenimento da lui dovuto al figlio dopo la maggiore età è talmente vaga da non costituire nemmeno un titolo esecutivo. Afferma tuttavia di voler far accertare l'inesigibilità di tale contributo perché il Pretore lo ha condannato arbitrariamente a sostentare AO 1 fino al 30 giugno 2012, mentre spettava se mai al figlio promuovere causa contro entrambi i genitori per far accertare l'eventuale obbligo di mantenimento. L'attore ripete inoltre che le condizioni economiche dell'ex moglie, la quale può contare su entrate di fr. 6500.– mensili, sono ben migliori delle sue, dovendo egli far fronte con un reddito di fr. 5000.– mensili a un fabbisogno minimo di almeno fr. 2882.75 mensili.

Che la menzionata clausola contenuta nella convenzione sugli effetti del divorzio sia talmente vaga da risultare inefficace è un'opi­nio­ne personale dell'attore. Nella convenzione del 2 aprile 1998, invero, AP 1 si è impegnato esplicitamente a versare un contributo alimentare anche oltre la maggiore età del figlio (fr. 900.– mensili indicizzati dai 18 ai 19 anni, fr. 1000.– indicizzati dai 19 anni in su), fino al momento in cui questi fosse stato in grado di provvedere a sé medesimo, dopo eventuali studi superiori. Che il termine ultimo della formazione non sia sufficientemente specificato perché la clausola possa costituire un titolo esecutivo (RtiD II-2010 pag. 642 consid. 6b), questione che del resto andreb­be verificata alla luce della più recente giurispru­denza del Tribunale federale (sentenza 5A_445/2012 del 2 ottobre 2013, consid. 4.2 e 4.3), ancora non significa che l'obbligo contributivo non sia stato validamente assunto. Per di più, un genitore che versa per sei anni un contributo di mantenimento a un figlio maggiorenne prima di invocare la pretesa inefficacia formale dell'impegno offende il principio della buona fede (venire contra factum proprium). Dandosi infine un obbligo alimentare fissato in una sentenza di divorzio, non spettava al figlio – contrariamente a quanto asserisce l'attore – promuovere azione di mantenimento contro i genitori, per tacere del fatto che nulla avrebbe costretto AO 1 ad agire anche contro la madre (art. 279 cpv. 1 CC). Quanto alle condizioni finanziarie dei genitori, si dirà in appresso (consid. 9).

  1. Nel merito l'attore lamenta che il figlio ha studiato con eccessiva lentezza, senza informarlo dei risultati intermedi, e che ha cambiato unilateralmente facoltà a 25 anni compiuti, quando la formazione universitaria dovrebbe normalmente concludersi. Egli ribadisce altresì che la menzionata clausola pre­vista nella convenzione di divorzio non è atta a imporgli obblighi alimentari dopo la maggiore età del convenuto e che un'azione di mantenimento fondata sull'art. 277 cpv. 2 CC andava diretta contro entrambi i genitori. Queste due ultime argomentazioni sono – come si è visto – prive di consistenza e al riguardo non giova ripetersi (sopra, consid. 5). La pri­ma argomentazione richiede invece una disamina più articolata.

a) Nella convenzione di divorzio l'appellante si è impegnato a mantenere i figli sino al momento in cui questi sarebbero stati in grado “di provvedere a sé stessi”, (…) “con la riserva di eventuali studi superiori, adeguati alle loro capacità e alle condizioni economiche del padre (art. 277 cpv. 2 CC)”. Che al momento in cui egli ha intentato causa AO 1 fosse in grado di provvedere a sé medesimo non è preteso nell'appello. Ora, per “formazione appropriata” nel senso del­l'art. 277 cpv. 2 CC si intende una preparazione conforme alle attitudini e alle capacità del soggetto, che consenta a quest'ultimo di rendersi autonomo e di sopperire alle proprie esigen­ze materiali (Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 277 con richiamo a DTF 117 II 372 consid. 5b e altri rinvii). La legge non fissa un limite temporale assoluto all'obbligo di mantenimento. I 25 anni del beneficiario sono solo indicativi (DTF 130 V 237). L'obbligo dura finché la formazione del maggiorenne “possa normalmente concludersi” (art. 277 cpv. 2 CC). Determinante non è la durata teorica del ciclo di studi intrapreso, bensì il fatto che il figlio dimostri serietà, diligenza e impegno negli studi (I CCA, sentenza inc. 11.2011.148 del 24 gennaio 2014, consid. 5 con riferimenti).

b) In concreto AO 1 ha cominciato a seguire i corsi di medicina veterinaria all'Università degli studi di __________ – come detto – nel 2004. Nell'anno accademico 2007/2008 ha dovuto ripetere il terzo anno. Terminato il quarto anno (su sei) e sostenuta una quindicina di esami, nell'autunno del 2009 egli ha cambiato facoltà, passando a quella di scienze e tecnologia per l'ambiente e la natura (doc. 11). Ha dichiarato che gli stu­di di veterinaria hanno subìto ritardi a causa del servizio militare, stimando di avere perso nel complesso circa “dodici mesi, pari a una decina di esami”, e ha giustificato il cambia­mento di facoltà con il fatto di avere saputo che nel giugno del 2009 il padre avrebbe cessato il versamento del contributo alimentare, ciò che l'ha indotto a optare per una disciplina senza vincoli di frequenza, tranne i corsi di laboratorio, in modo da poter lavorare a tempo parziale (interrogatorio formale: verbale del 7 settembre 2011, pag. 3 seg., risposte n. 4 e 12). Nell'appello l'attore non pretende che ciò non sia vero né che la ripetizione del terzo anno denoti un'inattitudine del figlio allo studio della veterinaria, senza dimenticare che l'assolvimento di obblighi di leva o occasionali insuccessi scolastici non bastano per esonerare un genitore da obblighi di mantenimento (Piotet, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 277 con rimandi) e che il lavoro a tempo parziale svolto in parallelo da AO 1 non poteva certo sveltire la formazione.

c) L'appellante deplora di non essere stato reso partecipe delle scelte scolastiche del figlio, ma di fatto egli le ha avallate, per lo meno fino al 26 settembre 2009, quando si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 1150.– mensili (assegno familiare compreso) fino alla normale conclusione degli studi di veterinaria (doc. 4). E dopo l'avvio della causa, il 4 di­cembre 2009, il ragazzo ha rilasciato dichiarazioni esaurienti sulla formazione in atto (doc. 11 e 15, cui è seguito l'interrogatorio formale del 7 settembre 2011). È vero che AO 1 ha cambiato facoltà, passando poco prima dell'avvio della causa dalla veterinaria alle scienze naturali senza interpellare il padre ed è altrettanto vero che – di regola – il finanziamento di una seconda for­mazione professionale può essere preteso da un genitore solo per motivi qualificati (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 13 ad art. 277). Nel caso specifico, tuttavia, l'appellante non si duole del fatto in sé che il figlio sia passato alla disciplina delle scienze naturali, né asserisce che la nuova formazione non sia “adeguata alle capacità” del ragazzo (come esige la convenzione di divorzio). Fa valere che quan­do egli ha promosso causa AO 1 avrebbe già dovuto avere finito l'università, ma ciò non è attendibile, lo stesso appellante non mettendo in dubbio che gli studi di veterinaria sarebbero durati sei anni (interrogatorio formale del convenuto: loc. cit., risposta n. 3). Se a ciò si aggiungono i 12 mesi di servizio militare e l'anno ripetuto nel 2007/2008, il figlio non avrebbe conseguito il master in veterinaria prima del giugno 2012. Nel dicembre del 2009, dunque, l'appellante non poteva pretendere la soppressione del contributo alimentare.

d) Il nuovo corso di studi intrapreso dal convenuto nel settembre del 2009 era destinato a durare tre anni (doc. 11, 2° foglio in fondo), ovvero a concludersi nel giugno del 2012, il figlio stesso dichiarando di rinunciare a contributi di mantenimento dopo di allora (interrogatorio formale: loc. cit., pag. 3, risposta n. 5). Per l'attore il cambiamento di facoltà deciso dal convenuto non comporta dunque un aggravio apprezzabile in termini di durata. Né quegli asserisce – come detto – che la nuova formazione non sia “adeguata alle capacità” del figlio, non abbia sbocchi professionali o si traduca in un espediente per coprire l'intenzio­ne di cessare gli studi. Né egli contesta che parallelamente agli studi il figlio debba esercitare un'attività lucrativa, soprattutto dopo che si è visto privare nel luglio del 2009 del contributo alimentare, sicché sotto questo profilo il cambiamento di facoltà appariva sorretto anche da serie ragioni oggettive. Ne segue, tutto ponderato, che AO 1 ha continuato a soddisfare i requisiti del­l'art. 277 cpv. 2 CC anche dopo il dicembre del 2009. Al proposito l'appello cade una volta ancora nel vuoto.

  1. Sottolinea l'appellante che rispetto ai tempi del divorzio la situazione è radicalmente cambiata per l'intervenuto deteriorarsi delle sue relazioni personali con il figlio, cui rimprovera di non essergli stato vicino in occasione di ricoveri ospedalieri, di non avere risposto ai suoi tentativi di colloquio telefonico né alle sue lettere, di rifiutargli il diritto di rifarsi una vita con la sua nuova compagna e di trascendere in comportamenti inammissibili come quello tenuto dopo il violento alterco del 28 aprile 2008. In realtà, secondo giurisprudenza, un genitore può legittimamente negare contributi di mantenimento a un figlio solo se la mancanza di relazioni va ascritta a colpa esclusiva del figlio (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti e la successiva sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le stesse parti, consid. 3.2; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_64/2015 del 2 aprile 2015, consid. 5.1.1; sentenza 5A_137/2015 del 9 aprile 2015, consid. 5.1). In altri termini, il figlio deve avere provocato l'interruzione dei rapporti personali con il suo rifiuto ingiustificato di intrattenerne, con il suo contegno particolarmente litigioso oppure con la sua ostilità profonda. Il comportamento di un figlio nei confronti di un genitore divorziato, quand'anche oggettivamente riprovevole, va apprezzato con prudenza, dovendosi tenere conto delle emozioni che il divorzio dei genitori suscita nel figlio e delle tensioni che ne derivano. Più il figlio cresce, tuttavia, meno la cautela si giustifica. Se il figlio persiste nel proprio atteggiamento di rifiuto anche dopo la maggiore età, tale atteggiamento può assurgere a colpa (loc. cit.).

a) Nel caso specifico le relazioni personali fra padre e figlio sono state regolari e frequenti ancora per anni dopo il divorzio, intervenuto nel giugno del 1998, come AO 1 ha ricordato (verbale del 7 settembre 2011, pag. 3, risposta n. 1). Si sono deteriorate, come ha accertato il Pretore e come l'appellante in sostanza non contesta, dopo che quest'ultimo ha allacciato una relazione con __________ S__________. Circa i ricoveri ospe­dalieri, il figlio ha dichiarato di essere rimasto vicino al genitore nell'agosto del 2007, quando il padre ha subìto un'operazione all'anca, e di non avere saputo invece del successivo ricovero per la cura di una spalla (interrogatorio formale: loc. cit., pag. 3, risposta n. 6). L'appellante definisce la giustificazione non credibile, visto che il fratello A__________ sapeva del ricovero, ma dimentica che il convenuto vive per conto proprio e che i fratelli non risultano essersi consultati al riguardo. Quanto al rifiuto di colloqui telefonici e alle lettere lasciate sen­za risposta, il convenuto ha giustificato la sua mancanza di reazione con il tono accusatorio e astioso delle missive, l'attore giungendo a mettere in dubbio finanche la propria paternità, sicché egli ha preferito rimanere silente e non alimentare il conflitto (interrogatorio formale: loc. cit., pag. 3, risposta n. 8 con riferimento ai doc. 2 e 3).

Per quel che è del violento diverbio intervenuto il 28 aprile 2008, esso ha recato sicuramente uno screzio profondo alle relazioni personali. A chi si imputi l'origine del furioso alterco non è chiaro, le cause sembrando riconducibili a dissidi su temi come la fede religiosa e l'alimentazione secondo l'attore (doc. N, pag. 2 in fondo), la conclamata intenzione dell'attore di “volersi rifare una vita” con la compagna secondo un vicino di casa (deposizione di __________: verbale del 7 settembre 2011, pag. 3), le critiche rivolte dall'attore all'amica di AO 1 secondo quest'ultimo (risposta, pag. 5). Sta di fatto che in seguito a ciò i figli si sono introdotti nell'abitazione paterna e hanno portato via i loro effetti personali (interrogatorio formale del convenuto: loc. cit., pag. 3, risposta n. 9). A parte il fatto che la furente lite non risulta imputabile al solo figlio, in ogni modo, dopo di allora padre e figlio si sono frequentati ancora, aiutandosi vicendevolmente nei rispettivi traslochi (doc. N, pag. 4 segg.).

b) Se dall'estate del 2009 le relazio­ni tra padre e figlio si sono interrotte, di conseguenza, ciò si deve principalmente ai rapporti personali che l'attore intende imporre ai figli con la sua attuale compagna. Lo stesso appellante riconosce di non

voler incontrare i figli senza di lei (appello, pag. 13 a metà; doc. 3, pag. 3 a metà) e non contesta di avere rifiutato – come ha accertato il Pretore – ogni riavvicinamento che non la coinvolgesse. Anche nell'ambito della conciliazione tentata pendente causa egli ha preteso che si affrontasse prima di tutto il problema legato all'incompatibilità fra i figli e la sua compagna, dettando tale condizione prima di accettare nuovi incontri con i ragazzi (doc. 6). Sarà anche legittima l'aspirazione sua di costruirsi una relazione affettiva con la nuova partner e il desiderio di coinvolgere i figli in tale nucleo affettivo, ma l'inflessibilità e la rigidezza da lui dimostrata di fronte alla renitenza dei figli (che non sono tenuti a confrontarsi con __________ S__________) lo rende largamente responsabile del degrado in cui versano le relazioni personali con il convenuto. Se a ciò si aggiungono le pesanti critiche mosse al figlio, reo di metter su casa con l'amica, e i termini dozzinali con cui l'attore si è rivolto a quest'ultima (doc. N, ultimo foglio a metà; doc. 3, pag. 1 in fondo), il quadro appare eloquente. Non si trascura un concorso di colpa da parte di AO 1, le cui reazioni si giustificano solo entro certi limiti. La sua non è però una colpa preponderante né tanto meno esclusiva, come richiede la giurisprudenza. Il deterioramento delle relazioni fra le parti non legittima pertanto la soppressione del contributo alimentare per il figlio.

  1. Nell'appello l'attore fa valere altresì che AO 1 è in grado di provvedere a sé stesso con il suo reddito di fr. 1600.– mensili e può limitare le spese rinunciando alla propria economia domestica. Senza dimenticare – egli allega – che il figlio avrebbe dovuto usare per il proprio sostentamento il libretto di risparmio menzionato nella convenzione sugli effetti del divorzio e la somma di fr. 20 000.– donatagli nel 2002/2003 dal nonno materno, depositata su un conto bancario (deposizione di __________ B__________: verbale del 20 giugno 2011 nel fascicolo cautelare inc. DI. 2009.1782, pag. 3 in fondo). Quest'ultima argomentazione è superata dagli eventi, ove appena si pensi che il libretto di risparmio menzionato nella convenzione sugli effetti del divorzio è stato estinto dallo stesso nonno paterno nel 1997/98 (loc. cit.) e che l'attore ha smesso di versare il contributo di mantenimento per il figlio nel giugno del 2009, ragion per cui non sorprende che anche i

fr. 20 000.– donati in seguito dal nonno materno siano stati consumati nel frattempo.

Relativamente alla pretesa indipendenza economica del figlio, l'appellante è lungi dall'averla dimostrata. Il convenuto ha dichiarato infatti di guadagnare, con la sua attività a tempo parziale (interviste telefoniche), fr. 1200.– mensili durante l'anno scolastico e fr. 2000.– mensili durante i mesi estivi (interrogatorio formale: verbale del 7 settembre 2011, pag. 4, risposta n. 12), reddito che il Pretore ha accertato in una media di fr. 1600.– mensili (dal dicembre del 2009 al marzo del 2011: doc. 13). L'attore non contesta la cifra, né pretende che il figlio possa conseguire un maggior guadagno (ciò che verosimilmente non sarebbe nemmeno possibile: RtiD I-2008 pag. 1028 consid. 10a con riferimenti). Quanto alla sostanza, si è detto che il noto libretto di risparmio non esiste più (doc. 12), né il convenuto dispone di altri averi di rilievo (doc. 16, 17 e 18). L'appellante lamenta che i beni menzionati nella convenzione di divorzio siano stati prelevati dal nonno materno, ma trascura che questi ha poi versato a AO 1 altri fr. 20 000.–, più di quanto prelevato, e che quel denaro è stato adoperato per gli studi (deposizione di __________ B__________: loc. cit., pag. 3 in fondo).

L'attore assevera per altro che il figlio può coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2000.– (recte: oltre fr. 2000.–) mensili con il proprio reddito, ma la tesi non può essere condivisa. Non si disconosce che il figlio potrebbe tornare a vivere con la madre e limitare le spese. Anche in tal caso, però, considerato il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili), gli resterebbero solo fr. 400.– mensili per far fronte al premio della cassa malati obbligatoria, alle trasferte per raggiungere la sede degli studi, alla retta universitaria (da un minimo di € 650.– a un massimo di quasi € 4000.– annui: www.__________.it), al costo del materiale didattico, senza considerare l'eventuale partecipazione alle spese di alloggio della madre. Il che appare già a prima vista insufficiente, né l'attore rende verosimile il contrario. Anche nella misura in cui opina che AO 1 potrebbe sostentare sé medesimo con il proprio reddito di fr. 1600.– mensili l'attore non può quindi essere seguito.

  1. L'appellante adduce infine che rispetto ai tempi del divorzio le sue condizioni economiche sono assai peggiorate, sia perché egli si è trasferito da __________ a __________ sia perché il suo carico fiscale è aumentato, non potendo egli dedurre dal reddito i contributi alimentari versati ai figli maggiorenni, ciò che lo ha costretto a indebitarsi per circa fr. 30 000.–. Egli sostiene che a torto il Pretore gli ha rimproverato di non avere comprovato tale stato di cose, giacché le sue ristrettezze si evincono dalla documentazione prodotta a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria, mentre la buona situazione dell'ex moglie emerge dalla tassazione 2007 agli atti. Così argomentando egli perde di vista, nondimeno, che la causa da lui promossa è un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio (art. 134 cpv. 2 CC). Decisivo è sapere perciò che cosa sia cambiato rispetto al momento in cui il Pretore ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi il 2 aprile 1998 e se gli eventuali mutamenti giustifichino una modifica della sentenza emanata il 5 giugno 1998. Invano si cercherebbero dati a tal fine nella documentazione da lui prodotta in prima sede a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria o nella tassazione 2007 dell'ex moglie.

Certo, l'appellante invoca la propria indigenza e i debiti accumulati nei confronti del fisco, che hanno portato addirittura al rilascio di attestati di carenza di beni nei suoi confronti. Non rende minimamente verosimile però che tali ristrettezze siano dovute – come egli pretende – al trasloco da __________ a __________ o al maggior carico tributario (di cui si ignora finanche l'ammontare) riconducibile all'impossibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi alimentari per i figli maggiorenni. Nulla dimostra, ciò posto, che il peggioramento delle condizioni economiche in cui egli versa si ricolleghi a circostanze non previste al momento del divorzio e non soltanto a un tenore di vita – o, eventualmente, a un'assunzione di oneri – incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto di famiglia. Se ne conclude che, una volta ancora, l'appello vede la sua sorte segnata.

III. Sul diniego del gratuito patrocinio

  1. Una decisione che rifiuti il gratuito patrocino è impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC), a meno che intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente ricorra anche contro la decisione finale, nel qual caso il rifiuto del gratuito patrocinio è impu­gnabile con il rimedio giuridico dato contro quest'ultima decisione (art. 110 CPC per analogia; Tappy in: CPC com­menté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 121 con richiami). Nella fattispecie AP 1 ha appellato il merito della decisione finale. Il suo reclamo va trattato quindi come parte integrante dell'appello.

a) Il Pretore ha rifiutato all'attore il beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel caso specifico, sia perché il richiedente non aveva dimostrato la propria indigenza sia perché “neppure si realizza il presup­posto del fumus boni iuris” (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). L'interessato oppone che il suo stato d'indigenza risulta dalla documentazione prodotta a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria, al cui riguardo il Municipio di __________ ha espresso parere favorevole il 7 dicembre 2009. Quanto alla parvenza di buon diritto insita nell'azio­ne di merito, egli ripete che la petizione non era sprovvista di fondamento, l'obbligo di erogare contributi di mantenimento dopo la maggiore età dei figli fondandosi su una clausola convenzionale formalmente inefficace, ingiustificata per l'inesistenza di adeguate relazioni personali con i beneficiari, per la possibilità che questi ultimi hanno di mantenersi da sé soli, per le precarie condizioni economiche in cui versa egli medesimo e per il mancato coinvolgimento suo nelle scelte dei figli di intraprendere studi superiori.

b) Secondo la procedura ticinese ancora applicabile in primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC), il beneficio dell'assistenza giudiziaria era subordinato all'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 vLag), all'incapacità da parte sua di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), al requisito che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/ 2003 II 81 in basso con rinvii) e, non da ultimo, alla condizione che l'appel­lo avesse possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Analoghi presupposti prevede ora l'art. 117 CPC, stando al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Che nella fattispecie si applichi la vecchia o la nuova procedura, di conseguenza, poco o punto sussidia ai fini del giudizio.

c) Nella misura in cui reputa che nel caso in rassegna AP 1 non abbia reso verosimile la propria indigenza, il Pretore non può essere seguito. Nel fascicolo processuale figura infatti l'intera documentazione prodotta dall'attore a sostegno della richiesta (rubrica “AG”), compreso il parere favorevole espresso dal Municipio di __________ il 7 dicembre 2009. Che costui si trovi in gravi ristrettezze, di conseguenza, non può seriamente essere revocato in dubbio. Quanto in concreto faceva difetto sin dall'inizio alla petizione – e al riguardo la valutazione del Pretore resiste alla critica – era la parvenza di buon diritto. Già a un sommario esame invero l'asserita inefficacia della nota clausola figurante nella convenzione sugli effetti del divorzio appariva destituita di consistenza, mentre l'esclusiva responsabilità del figlio nella rottura delle relazioni personali riusciva poco verosimile già di primo acchito. Il deterioramento delle condizioni econo­miche dell'attore per il solo trasferimento da __________ a __________ e per il maggior onere tributario non denotava poi grande attendibilità, né la circostanza che AP 1 fosse rimasto estraneo alle scelte professionali del figlio sembrava poter giustificare la soppressione del contributo alimentare. Le probabilità che

l'azione potesse essere accolta apparivano, in sintesi, di gran lunga inferiori a quelle che l'azione potesse trovare accoglimento, fosse solo in parte. Il rifiuto dell'assistenza giudiziaria in prima sede si rivela così ancorato a ragioni pertinenti e oggettive. Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela destinato alla reiezione.

IV. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili al convenuto, che non è stato chiamato a esprimersi sull'appello. Quanto al gratuito patrocinio, esso non può entrare in linea di conto già per il fatto che il ricorso appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato per osservazioni alla controparte. Delle difficili condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo al minimo la riscossione di spese processuali.

V. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sui criteri di calcolo: sopra, consid. 1). L'impugnabilità della decisione sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria data contro la decisione di merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata con il decreto di stralcio sono confermati.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 134 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 279 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 206 CPC
  • art. 234 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 51 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 103 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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