Incarti n. 11.2013.110 11.2013.111
Lugano 9 aprile 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2013.105 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 agosto 2013 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sul “reclamo” del 27 dicembre 2013 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 12 dicembre 2013 e contro il rifiuto del gratuito patrocinio deciso dal Pretore aggiunto quel medesimo giorno;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1965) e AO 1 (1973) si sono sposati a __________ il 26 marzo 1999. Dal matrimonio è nato N__________, il 10 maggio 1999. Con sentenza del 24 luglio 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio, omologando una convenzione sui relativi effetti in cui il marito si impegnava – fra l'altro – a versare un contributo
alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili (assegno familiare compreso) per il figlio fino al 18° anno di età. Tale sentenza è passata in giudicato. A quel tempo il marito lavorava come formatore professionale per la __________ di __________. La moglie era contitolare di un salone da parrucchiera a . Rimasto senza impiego nel marzo del 2011, AP 1 ha fatto capo a indennità di disoccupazione. Dal 23 marzo 2013 egli ha esaurito il diritto a tali indennità e da allora percepisce prestazioni della pubblica assistenza. Nel frattempo AO 1 si è rivolta all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, postulando l'anticipo del contributo alimentare per N.
B. Il 12 agosto 2013 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la soppressione del contributo alimentare per il figlio dall'aprile del 2013, e ciò già in via cautelare. Al contraddittorio cautelare del 3 settembre 2013 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria cautelare si è svolta seduta stante, dopo di che le parti hanno riaffermato immediatamente le loro posizioni alla discussione finale. Statuendo con decreto cautelare del 12 dicembre 2013, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l'istanza, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per il figlio a fr. 850.– mensili dal 1° settembre 2013, assegni familiari compresi. Le spese di fr. 200.– complessivi sono state poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 150.– per ripetibili ridotte. Con decisione separata dello stesso giorno il Pretore aggiunto ha respinto il gratuito patrocinio sollecitato da AP 1, rinunciando al prelievo di oneri processuali.
C. Contro le decisioni appena citate AP 1 è insorto a questa Camera il 27 dicembre 2013 con un “reclamo” per ottenere la completa soppressione del contributo alimentare in favore del figlio e con un altro reclamo per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio, di cui postula la concessione anche in appello. Chiamata a esprimersi unicamente sul primo “reclamo”, AO 1 ha comunicato il 20 gennaio 2014 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a contestare la richiesta dell'ex marito.
Considerando
in diritto: I. Sul “reclamo” contro il decreto cautelare
I provvedimenti cautelari sono decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC) impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla loro notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – nel caso di controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità (fr. 1300.– mensili) e la durata (dal 1° agosto 2013) del contributo alimentare in discussione. Nella fattispecie il “reclamo” dell'attore va dunque trattato come appello. Quanto alla sua tempestività, il decreto cautelare è stato notificato alla legale dell'istante il 16 dicembre 2013. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così giovedì 26 dicembre 2013, ma si è protratto all'indomani grazie all'art. 142 cpv. 3 CPC (art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto venerdì 27 dicembre 2013, il ricorso è stato dunque depositato in tempo utile.
All'appello l'attore acclude vari documenti. Tranne il doc. H (dichiarazione dei dati finanziari ai fini assistenziali), tuttavia, essi figurano già nel fascicolo del processo. Quanto al nuovo documento l'appellante non pretende che gli fosse impossibile produrlo dinanzi al Pretore aggiunto. Esso sarebbe perciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo la decisione presa il 17 luglio 2013 dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria in prima sede contiene, per lo più, gli stessi dati. Sulla proponibilità del documento non giova dunque attardarsi.
La legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica del contributo alimentare per un figlio compete – secondo la giurisprudenza più recente – sia al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365). Nulla ostava dunque a che AP 1 convenisse in giudizio AO 1, seppure oggetto della controversia sia il contributo alimentare per il figlio.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha ritenuto che un periodo di disoccupazione di due anni culminato in una presa a carico da parte della pubblica assistenza va considerato per il debitore un mutamento rilevante e duraturo della situazione economica, suscettibile di giustificare una modifica del contributo alimentare per il figlio. D'altro lato – egli ha proseguito – è verosimile che a 48 anni un soggetto pienamente abile al lavoro e con un diploma di formatore professionale possa trovare un impiego generico, se non proprio nel suo settore d'attività, quanto meno nel ramo della vendita al dettaglio, delle pulizie, della ristorazione o dell'albergheria atto a procurargli un reddito tra i fr. 3000.– e i fr. 3100.– mensili lordi. Posto ciò, il primo giudice ha determinato il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 1871.– mensili, corrispondenti a quanto costui riceve dall'assistenza sociale, e alla luce di ciò ha ridotto da fr. 1300.– mensili a fr. 850.– mensili (assegni familiari inclusi) il contributo alimentare per N__________ dal mese successivo a quello dell'inoltro dell'azione.
L'appellante fa valere che quanto elargitogli dalla pubblica assistenza (fr. 1871.– mensili) gli permette appena di sopravvivere ed è lungi dal coprire il suo fabbisogno minimo, il quale ammonta ad almeno fr. 2600.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 400.–). Senza tenere conto, egli sottolinea, delle spese che rimarrebbero a suo carico per esercitare una professione (trasferte, pasti fuori casa ecc.). In condizioni del genere nemmeno con il reddito ipotetico ascrittogli dal primo giudice egli sarebbe in grado di versare alcunché per il figlio, men che meno dopo avere constatato che le opportunità di lavoro prospettate all'udienza del 3 settembre 2013 non si sono malauguratamente avverate. Pur non essendosi mai sottratto ai suoi doveri di mantenimento neppure durante il periodo di disoccupazione benché il suo reddito fosse già allora diminuito, egli assevera di non poter più erogare contributi per il figlio da quando si trova alla pubblica assistenza, ciò che giustifica la postulata soppressione dell'obbligo.
I contributi di mantenimento per figli minorenni fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere modificati o soppressi dal giudice (art. 134 cpv. 3 CC), su istanza di un genitore o del figlio, ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2 CC). La modifica presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi: Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla aIle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.73 del 6 febbraio 2014, consid. 5 con richiami).
In via cautelare il giudice può modificare o sopprimere un contributo di mantenimento già pendente causa, ma solo a titolo eccezionale e con grande cautela, ove la situazione economica appaia chiara già a un sommario esame e non permetta di pretendere che l'obbligato continui a corrispondere la rendita neppure per la durata del processo (DTF 118 II 228; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_732/2012 del 4 dicembre 2012, consid. 3.2). Nel dubbio, il contributo di mantenimento va mantenuto (I CCA, sentenza inc. 11.2005.153 del 13 dicembre 2010, consid. 4).
a) Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha ridotto in via cautelare il contributo di mantenimento per N__________, come detto, da fr. 1300.– mensili (assegni familiari compresi) a fr. 850.– mensili dal 1° settembre 2013 (assegni familiari compresi). L'istante non pretende che la situazione economica dell'ex moglie sia migliorata, o perché AO 1 consegua maggiori redditi (egli ha riconosciuto anzi che le entrate di lei sono calate dai fr. 3500.– mensili netti ai tempi del divorzio a fr. 2400.– mensili: verbale del 3 settembre 2013, pag. 1 in fondo) o perché sia diminuito il di lei fabbisogno minimo. Non discute nemmeno il reddito (ipotetico) di fr. 3000.–/3100.– mensili lordi che gli ha imputato il Pretore aggiunto. Contesta il proprio fabbisogno minimo, che a suo dire non sarebbe di fr. 1871.– mensili, ma ammonterebbe ad almeno fr. 2600.– mensili e non consentirebbe più il versamento di alcun contributo alimentare.
b) A ragione l'appellante afferma che il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo (intangibile: DTF 140 III 339 consid. 4.3 con riferimenti) non si identifica semplicemente con quanto gli elargisce la pubblica assistenza (fr. 1871.– mensili), come reputa il primo giudice. Tale minimo consiste nell'importo di base per un debitore che vive solo, di fr. 1200.– mensili (tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU n. 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292), cui si aggiunge anzitutto il costo dell'alloggio. L'interessato allega una pigione di fr. 1000.– mensili, ma l'Ufficio del sostegno sociale gli ha riconosciuto un canone di fr. 809.– mensili (doc. C), lievemente più elevato di quello che si desume dal contratto di locazione prodotto dallo stesso attore davanti al primo giudice per l'ammissione al gratuito patrocinio. Perché ci si dovrebbe scostare da tale cifra l'interessato non dice.
Al minimo esistenziale del diritto esecutivo va aggiunto inoltre il premio della cassa malati obbligatoria, che ammonterebbe a fr. 375.– mensili (doc. C), e non a fr. 400.– mensili come pretende l'istante. Sta di fatto che in virtù del sussidio cantonale di fr. 286.– mensili AP 1 non paga più di fr. 89.– mensili (doc. C) e non risulta che il reddito conseguibile di fr. 3000.–/3100.– mensili lordi comporterebbe una riduzione del sussidio. Spese di trasferta e di pasti fuori casa non possono inoltre essere presunte (né per altro sono quantificate dall'appellante), un'attività generica come quella cui si riferisce il Pretore aggiunto potendo verosimilmente essere svolta durante il normale orario di lavoro anche a __________. Ne segue che il fabbisogno minimo dell'appellante secondo il diritto esecutivo va accertato, a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari, in fr. 2098.– mensili.
c) Il reddito di fr. 3000.–/3100.– mensili lordi equivalendo a un sommario esame a circa fr. 2600.– netti, dedotto il fabbisogno minimo di fr. 2098.– netti mensili AP 1 non può versare verosimilmente al figlio più di fr. 500.– mensili. L'importo non comprende gli assegni familiari (fr. 200.– mensili, rispettivamente di fr. 250.– mensili dopo i 16 anni: art. 5 in relazione con l'art. 3 cpv. 1 LAFam, RS 836.2), che possono essere riscossi direttamente dalla convenuta come genitore affidatario (art. 13 LAFam). In tale misura l'appello merita accoglimento e il decreto cautelare va riformato di conseguenza.
II. Sul reclamo in materia di gratuito patrocinio
Una richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata a sua volta con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC), a meno che essa intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio esperibile contro la decisione finale (art. 110 CPC per analogia; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 121 con richiami). In concreto non occorreva dunque che AP 1 presentasse un reclamo separato contro il diniego del Pretore; bastava che impugnasse tale decisione nell'ambito dell'appello contro il decreto cautelare. Ciò non impedisce, ad ogni modo, di considerare il reclamo come parte integrante dell'appello.
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rifiutato il gratuito patrocinio con l'argomento che la tassazione 2011 agli atti attesta una sostanza in titoli e capitali di fr. 35 474.– complessivi, sostanza che il richiedente non pretendeva di avere consumato e che gli permette di finanziare i costi del processo, come pure l'onorario della sua patrocinatrice. L'interessato obietta che già il fatto di percepire prestazioni della pubblica assistenza dimostra la sua indigenza e che il capitale evocato dal Pretore aggiunto esisteva nel 2011, ai tempi in cui egli lavorava o riscuoteva indennità di disoccupazione. Nel frattempo la sua situazione è precipitata, come dimostravano gli accertamenti dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, dai quali si evince una sostanza di appena fr. 3707.– in titoli e capitali e di fr. 1000.– per il controvalore dell'automobile. Se le sue disponibilità fossero quelle indicate nella decisione di rifiuto del gratuito patrocinio, egli epiloga, le prestazioni assistenziali non gli sarebbero certo state concesse.
Alla richiesta di gratuito patrocinio AP 1 ha accluso, in effetti, una decisione del 17 luglio 2013 con cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento gli accorda una prestazione assistenziale di fr. 1937.– mensili dopo avere accertato che egli possiede sostanza in titoli e capitali per soli fr. 3707.–, più fr. 1000.– corrispondenti al valore dell'automobile. Mal si comprende così per quali ragioni il Pretore aggiunto abbia fatto capo alla tassazione 2011, che si fonda su dati risalenti ai tempi in cui il contribuente lavorava (fino al marzo del 2011), rispettivamente riscuoteva indennità di disoccupazione. Neppure il primo giudice dà una qualsivoglia spiegazione al riguardo. Che il richiedente versi in gravi ristrettezze, di conseguenza, non può seriamente essere revocato in dubbio. Quanto alle possibilità di successo insite nell'istanza cautelare (art. 117 lett. b CPC), esse erano date almeno in parte, come si è appena visto.
Relativamente all'indennità che spetta alla patrocinatrice d'ufficio, incombeva alla legale esibire una nota d'onorario. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3).
Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'istanza cautelare (5 pagine complessive) e nella partecipazione all'udienza del 3 settembre 2013, circa sette ore e mezzo ore di lavoro (retribuite fr. 180.–
l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si giustifica di aggiungere una mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni) oltre le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). In definitiva, l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 1710.– complessivi. La decisione del Pretore aggiunto va riformata in tal senso.
III. Sulle spese processuali, le ripetibili
e il gratuito patrocinio in appello
la richiesta, lo Stato del Cantone Ticino va tenuto a rifondergli un'equa indennità per ripetibili.
L'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, cui ha riconosciuto un'indennità di fr. 150.– per ripetibili ridotte. Dato l'esito della presente sentenza, si giustifica di porre tali oneri a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
Il gratuito patrocinio postulato da AP 1 davanti a questa Camera merita accoglimento. Delle gravi ristrettezze in cui egli cui si trova già si è detto (consid. 10), né la sua situazione risulta essere migliorata nel frattempo. La parvenza di buon diritto – almeno parziale – del rimedio giuridico (art. 117 lett. b CPC) era data, tanto che l'appello va parzialmente accolto. Per quel che riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. E un avvocato ragionevolmente speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi nella sola stesura dell'appello (6 pagine) in una causa già nota, circa cinque ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 1070.– complessivi (arrotondati).
IV. Sui rimedi giuridici a livello diritto federale
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2013.110 e 11.2013.111 sono congiunte.
II. Trattato come appello, il “reclamo” è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato e la decisione sul gratuito patrocinio sono annullati e riformati come segue:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili, assegni familiari compresi, dovuto da AP 1 al figlio N__________ (10 maggio 1999) in conformità alla sentenza di divorzio emanata il 24 luglio 2006 dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona (inc. OA.2004.255) è ridotto in via cautelare a fr. 500.– mensili dal 1° settembre 2013, assegni familiari non compresi.
Le spese di complessivi fr. 200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per
l'istante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1710.–.
III. Le spese di appello ridotte, di fr. 700.–, sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili a AO 1. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 un'indennità di fr. 800.– per ripetibili in materia di gratuito patrocinio.
IV. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1070.–.
V. Notificazione:
– avv.; – avv.; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivi n. II, III e IV).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).