Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2013.100
Entscheidungsdatum
27.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2013.100

Lugano, 27 maggio 2015/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa SO.2012.5104 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 novembre 2012 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 2 rispettivamente dall'avv. dott.),

giudicando sull'appello del 15 novembre 2013 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 ottobre 2013;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 18 ottobre 1996. Dal matrimonio sono nati R__________ (27 gennaio 2001), N__________ (11 gennaio 2005) e Na__________ (22 luglio 2007). Programmatore di sistemi informatici, il marito è rimasto alle dipendenze della __________ fino al 2010, poi è pas­sato alla ditta B__________ di __________ e nell'ottobre del 2011 ha avviato un'attività indipendente, la __________ con sede negli uffici della ditta T__________ a __________, la quale è anche la sua principale cliente. La moglie lavora a tempo parziale nel settore della ristorazione a __________. I coniugi si sono separati nel giugno del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, sua proprietà, per trasferirsi prima in un appartamento nei pressi e poi, nel luglio del 2013, in un'altra casa di sua proprietà, sempre a __________.

B. Frattanto, il 22 novembre 2012, AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione dell'alloggio coniugale (compresi mobili e suppellettili) unitamente al posteggio e a una cantina. Essa ha chiesto inoltre un contributo alimentare di fr. 2370.– per il dicembre del 2012 e uno di fr. 4470.– mensili dal gennaio del 2013 in poi, un contributo alimentare di fr. 1495.– mensili per R__________, uno di fr. 1495.– per N__________ e uno di fr. 1515.– per Na__________ (senza cenno ad assegni familiari), con riserva di ade­guare tali importi alle risultanze istruttorie (inc. SO.2012.5104).

C. All'udienza del 19 dicembre 2012, indetta per il dibattimento, i coniugi si sono accordati sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione alla moglie dell'alloggio coniugale e del posteggio, sull'uso congiunto della cantina, sull'affidamento dei figli alla madre e sul diritto di visita del padre. I contributi alimentari per moglie e figli invece sono rimasti litigiosi. Con decreto cautelare del 27 dicembre 2012 il Pretore ha poi omologato un accordo stragiudiziale raggiunto dai coniugi in forza del quale il marito si impegnava a versare, pendente causa, un contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili (da cui dedurre il reddito da attività lucrativa da lei conseguito) e uno per i tre figli di fr. 3000.– mensili complessivi, assegni familiari non compresi, come pure ad assumere tutti i costi dell'abitazione coniugale, quelli del telefono e l'onere fiscale. Con decreto cautelare del 25 giugno 2013 il Pretore ha istituito ai figli inoltre una curatela educativa.

D. Il 26 luglio 2013 AP 1 ha presentato un'altra istanza cautelare, chiedendo che il marito non esercitasse il diritto di visita ai figli in presenza della di lui convivente (inc. CA. 2013.276). All'udienza del 18 settembre 2013, indetta per il dibattimento dell'istanza e per le arringhe finali del primo procedimento cautelare, le parti hanno concluso un accordo che confermava quello stipulato il 19 dicembre 2012 sull'autorizzazione a vivere separate, sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie e sull'affidamento dei figli a quest'ultima, specificando nondimeno modi e tempi inerenti al diritto di visita paterno, sicché il Pretore ha dichiarato la seconda istanza cautelare “evasa per transazione” e l'ha stralciata dal ruolo.

Quanto al primo procedimento cautelare, AP 1 ha postulato nell'arringa finale un contributo alimentare di fr. 2370.– per il dicembre del 2012 e uno di fr. 3536.35 mensili dal gennaio del 2013, oltre a un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili per ciascun figlio dal novembre del 2012 in poi (senza cenno ad assegni familiari). “Qualora gli alimenti per i figli dovessero essere ridotti” essa ha dichiarato di pretendere – in subordine – “l'at­tribuzione della metà delle eccedenze che (…) risulteranno, per lo meno la metà di fr. 3236.65 come a pag. 6 dell'arringa” (verbale d'udienza del 18 settembre 2013, pag. 3 a metà). Nella sua arringa finale il marito ha offerto, da parte sua, un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili per la moglie e uno di fr. 3000.– mensili complessivi per i figli, “interrompendo ovviamente il pagamento diretto delle spese per la famiglia”.

E. Statuendo con sentenza del 29 ottobre 2013, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie (con il posteggio e la cantina), ha attribuito i figli a quest'ultima, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha confer­mato la curatela educativa affidata a __________ e ha condannato AO 1 a versare dal 1° dicembre 2012 un contributo alimentare per la moglie di fr. 2075.– mensili, come pure dal 1° novembre 2012 un contributo alimentare di fr. 1335.– mensili per R__________, uno di fr. 1335.– per N__________ e uno di fr. 1255.– mensili per Na__________, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 novembre 2013 nel quale chiede di aumentare il contributo di mantenimento in suo favore a fr. 2370.– per il dicembre del 2012 e a fr. 5114.– mensili dal gennaio del 2013 in poi, di porre a carico del marito le spese pro­cessuali e di condannare quest'ultimo a rifonderle fr. 7000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2013 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, nel caso di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento controverso davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). La sentenza del Pretore inoltre è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 5 novembre 2013. Presentato il 15 novembre seguente, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

  1. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che la pretesa alimentare di AP 1 sarebbe stata da respingere, poiché tendeva alla copertura del di lei fabbisogno minimo, mentre il metodo per la definizione dei contributi alimentari fra coniugi si fonda, fino al divorzio, sul riparto a metà dell'eccedenza registrata dal bilancio coniugale una volta dedotto dai redditi il fabbisogno della famiglia. Il primo giudice non ha disconosciuto tuttavia che nel corso dell'arringa finale l'istante

aveva chiesto – in subordine – un contributo alimentare ancorato al principio della mezza eccedenza, ma ha reputato anche tale domanda improponibile perché non determinata in cifre (sentenza impugnata, pag. 4). Ciò premesso, egli ha constatato che ad ogni modo AO 1 offriva per moglie e figli fr. 6000.– mensili comples­sivi, sicché ai fini del giudizio egli si è dipartito da tale somma. Calcolato così il fabbisogno in denaro dei figli in fr. 3925.– mensili complessivi, egli ha riconosciuto ad AP 1 un contributo di mantenimento pari alla differenza di fr. 2075.– mensili, rilevando che tale importo garantisce pur sempre alla beneficiaria, cumulato al reddito conseguito (fr. 1500.– mensili), la copertura del fabbisogno minimo (fr. 3536.– mensili) da lei perseguita “sin dagli albori del procedimento”.

  1. L'appellante fa valere di avere sempre formulato una richiesta di contributo alimentare determinata in cifre, l'ultima volta ancora nell'arringa finale (fr. 2370.– per il dicembre del 2012, fr. 3536.35 mensili dal gennaio del 2013 in poi: memoriale accluso al verbale del 18 settembre 2013, pag. 9). Anche l'ammontare della richiesta subordinata registrata a verbale (pag. 3) – essa continua – era determinabile (“qualora gli alimenti per i figli dovessero essere ridotti l'istante chiede anche l'attribuzione della metà delle eccedenze che ne risulteranno per lo meno la metà di fr. 3236.65”). Reputando le sue domande non quantificate, il Pretore sarebbe caduto in un eccesso di formalismo. Per di più – essa soggiunge – il convenuto le offriva pur sempre un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili (dei fr. 6000.– complessivi proposti), di modo che attribuendole soli fr. 2075.– mensili il Pretore le ha aggiudicato meno di quanto il convenuto le riconosceva, ciò che offende l'art. 58 cpv. 1 CPC. Nel merito l'appellante chiede di ridurre il fabbisogno minimo del convenuto accertato dal Pretore (fr. 9182.– mensili) a fr. 8985.– mensili e di aumentare il fabbisogno minimo di lei da fr. 3536.– mensili a fr. 5443.35 mensili. L'eccedenza nel bilancio coniugale ammontando così a fr. 2341.65 mensili – essa prosegue – il contributo di mantenimento in suo favore va fissato in fr. 5114.– mensili (fabbisogno minimo più mezza eccedenza).

  2. Da un equivoco che l'appellante cerca di insinuare va subito sgombrato il campo. Il Pretore non ha ritenuto difatti che il contri­buto alimentare da lei chiesto in via principale mancasse di una “chiara quantificazione in cifre”. Egli ha mosso tale censura alla richiesta subordinata, mentre ha reputato la domanda principale improponibile perché risultante dall'applicazione di un metodo di calcolo (la copertura del fabbisogno minimo) estraneo a quello abituale, fondato sul riparto a metà dell'eccedenza registrata dal bilancio coniugale (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Precisato ciò, resta il fatto che – come si vedrà senza indugio – l'opinione del Pretore è doppiamente erronea. Intanto perché un coniuge può anche limitare le proprie pretese di mantenimento alla copertura del fabbisogno minimo, nulla obbligandolo a esigere anche la mezza eccedenza del bilancio familiare. Inoltre perché – contrariamente a quanto crede il Pretore – il metodo per il calcolo dei contributi alimentari fondato sulla mezza eccedenza risultante dal bilancio familiare non è l'unico applicabile in una procedura a tutela dell'unione coniugale (o in provvedimenti cautelari nell'ambito di cause di divorzio).

a) Ove sia giustificata una sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di “fabbisogno minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a), il fabbisogno dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccoman­dazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

b) Il metodo di calcolo appena citato non deve condurre però a una ridistribuzione del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto a un tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118 II 378 consid. 20b con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 5.2.1).

Il metodo di calcolo in questione non si applica, di conseguenza, quando sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l'acquisto di una casa). Per il suo relativo schematismo tale metodo non si applica nemmeno qualora durante la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni particolarmente agiate. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza lascia spazio a quello fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.185 del 30 dicembre 2013, consid. 6a; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4b destinato a pubblicazione).

  1. La giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contributi alimentari per un coniuge nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (o nei procedimenti cautelari relativi a cause di divorzio) è stata compendiata anche dalla dottrina nei termini che seguono (Hohl in: Fountoulakis/Pi­chon­naz/Rumo-Jungo, Droit de la famille et nou­velle procédure, Ginevra/Zu­rigo/Ba­silea 2012, pag. 95 seg. con citazioni; v. anche Chaix in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 176).

a) Coniugi che versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole

Si tratta del caso in cui i costi supplementari dovuti all'esistenza di due economie domestiche separate siano coperti. In simili circostanze il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il suo livello di vita precedente la separazione (DTF 140 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del 10 agosto 2011, consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009, consid. 4; sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4; DTF 115 II 426 consid. 3).

Il metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare dell'eccedenza non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni (sopra, consid. 4a). Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altre finalità (sopra, loc. cit.).

b) Coniugi che versano in una situazione finanziaria media o modesta

Si tratta del caso in cui i coniugi non accantonavano risparmi durante la vita in comune o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita in comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1 in fine). I redditi coniugali non eccedono di solito, in circostanze del genere, fr. 8000.– o 9000.– mensili complessivi (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2008 del 27 ago­sto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se non si possono escludere redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3: entrate coniugali di fr. 23 658.– mensili). Si fa capo in siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (una diversa chiave di riparto come quella evocata in DTF 126 III 8 non riguar­da il Cantone Ticino, dove il fabbisogno del coniuge affidatario non è mai stato calcolato nel modo ivi esposto).

c) Coniugi che versano in una situazione finanziaria deficitaria

Si tratta del caso in cui il bilancio coniugale accusi un ammanco. Il coniuge debitore del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59 consid. 2).

  1. Nella fattispecie l'istante ha quantificato sin dall'inizio (e ancora nell'arringa finale) la sua pretesa alimentare in base al metodo di calcolo fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo, tant'è che ha sempre postulato un contributo di mantenimento commisurato alla copertura del proprio fabbisogno minimo (il minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato”: sopra, consid. 4a). Il convenuto da parte sua ha ragionato costantemente negli stessi termini, né ha mai accennato al riparto di una qualsivoglia eccedenza. V'è da domandarsi quindi se nell'arringa finale AP 1 potesse avanzare per la prima volta – fosse pure in subordine – nuove domande invocando il metodo di calcolo consistente nel suddividere l'eccedenza a metà (art. 317 cpv. 2 CPC). Il quesito può rimanere aperto poiché, comunque sia, quel metodo di calcolo non è pertinente nel caso specifico, come si vedrà subito.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato redditi coniugali nel 2012 di fr. 22 695.– mensili complessivi (fr. 19 195.– il marito, fr. 3500.– la moglie) a fronte di un fabbisogno familiare di fr. 16 662.– mensili (fr. 9201.– il marito, fr. 3536.– la moglie, fr. 3925.– i tre figli). Nel 2013 egli ha accertato redditi coniugali di fr. 20 245.– mensili complessivi (fr. 18 745.– il marito, fr. 1500.– la moglie) a fronte di un fabbisogno familiare di fr. 16 643.– mensili (fr. 9182.– il marito, fr. 3536.– la moglie, fr. 3925.– i tre figli). Le critiche mosse dall'appellante al fabbisogno minimo del marito e al fabbisogno minimo nulla mutano al fatto – anzi, se mai confermano – che in concreto le parti non vivono in una situazione finanziaria media, né tanto meno modesta, ma godono di condizioni economiche favorevoli (se non particolarmente favorevoli). Invano AP 1 ha invocato perciò nella richiesta subordinata dell'arringa finale il metodo di calcolo fondato sulla mezza eccedenza, per principio inapplicabile nella fattispecie, e a torto il Pretore le rimprovera di non avere quantificato la sua richiesta principale in funzione di tale criterio.

  1. Circa la somma necessaria ad AP 1 per conservare il livello di vita anteriore alla separazione (fabbisogno minimo “allargato”), il Pretore l'ha accertata in fr. 3536.– mensili: minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr. 1000.– (già dedotta la quota di fr. 305.– per il costo dell'alloggio compresa nel fabbisogno in denaro di ciascun figlio), premio della cassa malati fr. 456.25, leasing della M__________ fr. 750.–, assicurazione dell'automobile fr. 170.–, imposta di circolazione fr. 60.–, onere fiscale fr. 500.– (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). In realtà il calcolo denota una svista manifesta, poiché il totale dà fr. 4286.25 e non fr. 3536.– (il Pretore ha verosimilmente omesso di sommare il leasing di fr. 750.–). Nell'appello l'istante chiede di aumentare il proprio fabbisogno mini­mo a fr. 5443.35 mensili portando il costo dell'alloggio a fr. 1407.–, il premio della cassa malati a fr. 456.35 e aggiungendo spese telefoniche per fr. 250.–, come pure spese legali per fr. 500.–).

a) All'istante il Pretore ha riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 1407.– mensili (da cui ha dedotto la quota di fr. 305.– già compresa nel fabbisogno in denaro di ogni figlio), più fr. 508.– per spese accessorie, onde il citato importo di fr. 1000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). L'appellante rivendica l'ammontare di fr. 1407.– mensili, ma non contesta che il fabbisogno in denaro dei figli stimato secondo le racco­mandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), comprendano già una quota per il costo dell'alloggio (Emp­fehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto). La sua pretesa appare poi incomprensibile se si pensa che perde di vista le spese accessorie di fr. 508.– mensili riconosciute dal Pretore. Al proposito l'appello non merita pertanto ulteriore disamina.

b) Quanto al premio della cassa malati, l'appellante ne postula l'aumento di 10 centesimi (fr. 456.35 mensili). A ragione, la cifra di fr. 456.25 mensili riconducendosi a un'inavvertenza del Pretore (doc. G1).

c) Secondo l'appellante il marito ha sempre riconosciuto e pagato costi telefonici per fr. 250.– mensili, costi che vanno inseriti quindi nel di lei fabbisogno minimo. Sta di fatto che l'interessata non può esporre nel proprio fabbisogno il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1350.– forfettari per genitore affidatario) e pretendere le spese telefoniche in aggiunta. Il minimo esistenziale del diritto esecutivo comprende già le spese per telefono, radio e televisione (tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF: FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). In proposito l'appello manca di consistenza.

d) Per quel che è delle spese legali (fr. 500.–), il Pretore ha rim­proverato all'istante di avere “tralasciato di considerare quella spesa nel di lei fabbisogno e presentando richieste confuse e non cifrate” (sentenza impugnata, pag. 9 a metà). Il rimprovero non è condivisibile. AP 1 ha indicato chiara­mente, già nell'atto introduttivo della lite, un esborso per spese legali di fr. 400.– mensili (pag. 11), portato a fr. 500.– mensili nel corso dell'arringa finale (memoriale accluso al verbale del 18 settembre 2013, pag. 5) all'appoggio di una nota d'onorario emessa il 17 agosto 2013 dal suo patrocinatore (doc. S). Non si può dire pertanto che la pretesa fosse “confusa e non cifrata”. Ora, come nelle cause di separazione o divorzio, anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniuga­le un coniuge può essere tenu­to a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge deve far fronte. In simili procedure tuttavia non è dato l'istituto della provvigione ad litem, di modo che la questione va risolta nella sentenza finale con il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili. Se mai, ove non sia in grado di attendere fino al­l'emanazione della sentenza finale, il coniuge istante può chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali già nel contributo di mantenimento in suo favore pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5P.43/2001 del 15 marzo 2001, consid. 2 e a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC).

Nella fattispecie l'istante ha postulato fin dall'inizio un contributo alimentare che tenesse conto delle spese legali e giudiziarie. Ciò si giustificava per il fatto ch'essa sollecita unica­mente la copertura del proprio fabbisogno minimo e non può finanziare tali costi con la quota di mezza ecceden­za risultante dal bilancio familiare, né AO 1 pretende ch'essa abbia modo di attingere a sostanza propria. Nel fabbisogno minimo di lei si giustifica di inserire così, sin dal dicembre del 2012 (l'istan­za risale al 22 novembre 2012), una rata destinata al pagamento di oneri processuali e ripetibili. Quanto al relativo ammontare, l'istante ha prodotto all'udienza del 18 settembre 2013 per le arringhe finali una nota d'onorario in cui il suo patrocinatore chiede, per le prestazioni svolte fino al 31 lu­glio 2013, un compenso di fr. 10 147.50 e il rimbor­so di spese per fr. 1377.–, IVA non compresa (doc. S). Tale parcella è calcolata nondimeno in base a una retribuzio­ne di fr. 389.– orari, mentre tutto quanto AP 1 avrebbe potuto ottenere con la sentenza finale, anche qualora fosse risultata pienamente vittoriosa, era un'indennità per ripetibili calcolata in base a una rimunerazio­ne di fr. 280.– l'ora (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). Non v'è motivo per cui a rate essa debba vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo una somma maggiore.

Non si disconosce che le 26 ore di lavoro esposte dal patrocinatore dell'istante non comprendono la preparazione e la tenuta dell'arringa finale. Tenuto conto di ciò, dell'IVA applicabile alla nota professionale e della circostanza che AP 1 deve far fronte anche a una tassa di giustizia di fr. 2000.–, il processo di primo grado può ritenersi costare all'istante circa fr. 12 500.– complessivi. Per quanto riguarda l'appello, le ripetibili di fr. 7000.– postulate dall'istante appaiono chiaramente esagerate, ove appena si consideri che il ricorso verteva su una sola questione (il contributo alimentare per la moglie), ben nota al legale, e non ha comportato alcuna ricerca dottrinale o giurisprudenziale particolare. Anche presumendo la stesura di qualche lettera e la necessità di un colloquio con la cliente, l'indennità piena per ripetibili non potrebbe ragionevolmente eccedere fr. 3000.– (pari sostanzialmente a nove ore di lavoro, più le spese e l'IVA), cui si aggiungono fr. 750.– di tassa di giustizia e fr. 2250.– per ripetibili ridotte di secondo grado. Nel fabbisogno minimo dell'istante si giustifica di includere così, in definitiva, una rata per spese legali e processuali di fr. 500.– mensili sull'arco di 37 mesi.

e) Se ne conclude che il fabbisogno minimo dell'appellante am­monta in concreto a fr. 4286.35 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'allog­gio fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 456.35, leasing della M__________ fr. 750.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 170.–, imposta di circolazione fr. 60.–, onere fiscale fr. 500.–), cui si aggiungono per 37 mesi spese legali e processuali di fr. 500.– mensili.

  1. Il reddito proprio dell'appellante non è in discussione (fr. 3500.– mensili nel 2012, fr. 1500.– mensili nel 2013: sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). La copertura del fabbisogno minimo di lei

richiedeva così, dedotto il reddito proprio, fr. 1286.35 mensili nel dicembre del 2012, richiede fr. 3286.35 mensili dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015 e richiederà fr. 2786.35 mensili dal 1° gennaio 2016 in poi. Entro tali limiti l'appello merita così parziale accoglimento, non senza rilevare che per il dicembre del 2012 il Pretore ha riconosciuto all'istante un contributo alimentare di fr. 2075.– mensili non impugnato da AO 1, destinato perciò a rima­nere invariato. Che poi il convenuto sia in grado di assicurare il fabbisogno minimo della moglie è pacifico, il Pretore avendo accertato redditi di lui (non contestati) di fr. 19 195.– mensili nel 2012 e di fr. 18 745.– mensili nel 2013 (sopra, consid. 6). E il fabbisogno della famiglia risultante dalla presente sentenza, già dedotto il reddito proprio conseguito dalla moglie, è di fr. 15 201.– mensili nel 2012, di fr. 16 393.35 mensili dal 2013 fino al 2015 e di fr. 15 893.35 mensili dal gennaio del 2016 in poi. Ciò lascia al convenuto un margine apprezzabile e rende superfluo vagliare l'argomentazione dell'appellante, secondo cui il fabbisogno minimo del marito va ridotto da fr. 9201.– a fr. 9003.– mensili nel 2012 e da fr. 9182.– a fr. 8985.– mensili nel 2013 (memoriale, pag. 11).

  1. L'appellante sostiene che nel corso dell'arringa finale il convenuto le ha riconosciuto un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili (dei fr. 6000.– complessivi proposti per lei e i figli), di modo che attribuirle meno di tale cifra violerebbe l'art. 58 cpv. 1 CPC. In realtà il marito ha concluso l'arringa finale “dicendosi disposto a versare alla moglie la somma di fr. 3000.– per la mo­glie oltre fr. 3000.– per i figli, interrompendo ovviamente il pagamento diretto delle spese per la famiglia” (verbale del 18 settembre 2013, pag. 4). La proposta formava con ogni evidenza un tutt'uno e l'appellante non può valersene frazionandola. La fattispecie non denota quindi un caso d'applicazione dell'art. 58 cpv. 1 CPC.

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Con l'appello l'istante chiedeva un contributo di fr. 2370.– per il dicembre del 2012 e di fr. 5114.– mensili dal gennaio del 2013 in poi (rispetto al contributo fisso di fr. 2075.– stabilito dal Pretore), ma per il dicembre del 2012 non ottiene nulla di più e per il seguito vede aumentare il contributo limitatamente a fr. 3285.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2015 e ancor più limitatamente a fr. 2785.– (arrotondati) dopo di allora. Equitativamente ottiene causa vinta per un quarto, ma soccombe per il resto e va tenuta a rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili ridotta. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese processuali (ripartite a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado, il Pretore avendo dovuto statuire sull'intero assetto della vita separata, di cui il contributo alimentare per la moglie è solo una componente.

  3. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (i criteri dell'art. 51 cpv. 4 LTF sulle prestazioni di incerta durata corrispondono a quelli dell'art. 92 cpv. 2 CPC: sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata è riformato come segue:

AO 1 è condannato a versare ad AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 2075.– per il dicembre del 2012,

fr. 3285.– mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e

fr. 2785.– mensili dal 1° gennaio 2016 in poi.

  1. Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2250.– per ripetibili ridotte.

  2. Notificazione:

– avv.; – avv. dott.,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 159 CC
  • art. 163 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LEF

  • art. 93 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 51 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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