Incarto n. 11.2012.97
Lugano 18 novembre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2010.144 (nullità di matrimonio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 novembre 2010 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello dell'11 settembre 2012 con richiesta di gratuito patrocinio presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1966) ha conosciuto AP 1 (1983), cittadina brasiliana, nel giugno del 2007, durante una vacanza a , in Brasile. Nel luglio successivo costei ha raggiunto AP 1 nel Ticino e poco dopo è rimasta incinta. I due si sono sposati a __________ il 29 febbraio 2008. Dal matrimonio è nata L, il 14 maggio 2008. Il 30 giugno 2008 AO 1 ha ottenuto il permesso di dimora (B). AP 1 è elettricista. Senza particolare formazione, la moglie non svolge attività lucrativa. I coniugi si sono separati il 14 ottobre 2010, quando AP 1 si è trasferita con la figlia prima alla Casa __________ di __________ e poi in un appartamento a __________. AO 1 è rimasto nell'abitazione coniugale, di sua proprietà (particella n. __________ RFD di __________).
B. Adito il 25 ottobre 2010 da AO 1 a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del 21 settembre 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 14 ottobre 2010, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato L__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha restituito la carta d'identità della figlia alla madre, ordinando per contro il deposito del passaporto svizzero e di quello brasiliano della bambina presso la Commissione tutoria regionale 14 di Bellinzona, e ha vietato alla madre di recarsi all'estero con la figlia senza il consenso del padre, salvo “per trasferimenti nelle nazioni confinanti con la Svizzera, limitatamente al territorio europeo”. Egli ha istituito inoltre un curatore educativo e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1000.– mensili per L__________, assegni familiari non compresi. AP 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2010.244). Un appello presentato da AO 1 il 5 ottobre 2012 contro l'ordine di depositare i passaporti della figlia è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2012.117).
C. Il 16 novembre 2010 AO 1 ha adito il medesimo Pretore con un'azione di nullità, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – che il matrimonio fosse invalidato poiché destinato solo a eludere disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri. A sostegno della sua tesi egli ha invocato due accordi tra le parti, da lui redatti. Il primo, manoscritto, è il seguente:
Accordo tra le parti
AP 1, nato il 04.08.1966 a __________ TI/CH, passaporto CH
n.
e
AO 1 il 18.09.1983 ad __________ CE/BRA, passaporto BRA n. __________
in conferma del precedente accordo verbale del 12/13.06.2007 che prevede:
– AP 1 si impegna a sposare AO 1 allo scopo di ottenere un/a figlio/a.
Inoltre si assume tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio) e al mantenimento della controparte fino all'ottenimento del permesso C (CH) che avverrà tra 5 anni circa. Dopodiché provvederà alle spese di divorzio consensuale e lascerà libera AO 1 da ogni obbligo legale.
– AO 1 si impegna a sposare AP 1 allo scopo di ottenere il permesso C (CH).
Inoltre dovrà dare alla luce un/a figlio/a e prendersi cura della controparte AP 1 fino all'ottenimento del permesso C (CH) che avverrà tra circa 5 anni. Dopodiché acconsentirà al divorzio e rinuncerà a tutti i diritti e all'affidamento del/la figlio/a, che sarà affidato/a a AP 1, che lascerà libero da ogni obbligo legale.
__________ il 02 marzo 2008
(firmato) AP 1 (firmato) AO 1
Il secondo accordo, dattiloscritto, prevede quanto segue:
Accordo tra le parti
AP 1, nato il 04.08.1966 a __________ TI/CH, da e in __________ – passaporto CH n. __________
e
AO 1 il 18.09.1983 ad __________ CE/BRA, da __________, domiciliata a __________ – passaporto BRA n. __________
che prevede:
AP 1 dovrà provvedere al mantenimento di AO 1 e L__________ nata il 14.05.2008 a __________ per tutta la durata del matrimonio e fino all'ottenimento del permesso C o passaporto CH (intestato a AO 1). Che avverrà tra circa 5 anni.
Dopo di che provvederà alle procedure di divorzio e lascerà libera da ogni impegno o obbligo legale la controparte AO 1.
AO 1 dovrà prendersi cura di AP 1 e di L__________ fino all'ottenimento del permesso C o passaporto CH (intestato a AO 1).
Dopo di che rinuncerà a tutti i diritti e all'affidamento di L__________ che sarà affidata completamente a AP
__________ il 26 maggio 2008
(firmato) AP 1 (firmato) AO 1
D. Nella sua risposta del 7 febbraio 2011 AO 1 ha proposto di respingere la petizione, negando di avere sottoscritto gli accordi citati e instando a sua volta per l'assistenza giudiziaria, che il Pretore le ha concesso l'11 marzo 2011. L'udienza preliminare si è tenuta il 13 aprile 2011 e l'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia calligrafica sull'autenticità della firma della moglie (già esperita nella procedura a tutela dell'unione coniugale), si è chiusa il 24 maggio 2012. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 13 luglio 2012 l'attore ha riaffermato la domanda di petizione. Nel proprio, di quello stesso giorno, la convenuta ha postulato una volta ancora il rigetto dell'azione. Statuendo con sentenza del 10 agosto 2012, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Il giorno medesimo anche l'attore è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 settembre 2012 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. L'appello non è stato comunicato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuavano a essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 con la procedura ordinaria degli art. 419 cpv. 2 CPC ticinese, cui soggiacevano le azioni di nullità, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'attore il 16 agosto 2012. Presentato l'11 settembre 2012, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nella decisione impugnata il Pretore, rammentati i presupposti per dichiarare nullo un matrimonio in applicazione dell'art. 105 n. 4 CC, ha accertato anzitutto sulla scorta della perizia calligrafica (act. XXIII nell'inc. DI.2010.244) che la firma di AO 1 sugli accordi del 2 marzo e del 26 maggio 2008 (doc. 21a e 21b) è autentica, seppure possa essere stata apposta per leggerezza (sentenza impugnata, pag. 6). Ciò premesso, egli ha reputato probabile che inizialmente le parti intendessero davvero violare norme sulla polizia degli stranieri, ma ha ritenuto la questione sanata dal fatto che in seguito l'uno e l'altra si sono cimentati in una reale comunione di vita. A comprova di ciò egli ha ricordato che per tre anni i due hanno abitato insieme, hanno avuto – almeno fino alla nascita della figlia – rapporti intimi, hanno tessuto rapporti sociali di coppia frequentando amici e trascorrendo almeno tre vacanze comuni in Brasile dalla famiglia di lei e hanno un buon rapporto affettivo con la figlia. Per di più, AP 1 non si è limitato a sostentare AO 1 nel rispetto degli accordi, ma l'ha aiutata nel governo della casa e nella maternità, dimostrandosi finanche geloso e coinvolgendo gli amici in discussioni al proposito. Ne ha concluso, il Pretore, che entrambe le parti hanno avuto interesse alla relazione di coppia e denotano tuttora l'intento comune di crescere al meglio la figlia (sentenza impugnata, pag. 6 a 8).
L'appellante ribadisce in primo luogo che nessuna delle due parti ha mai inteso fondare un'unione coniugale, ma unicamente eludere norme relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri, tant'è ch'egli ha mostrato attaccamento alla convenuta solo fino alla nascita della figlia. Convenuta che del resto – egli sottolinea – ha firmato con piena cognizione di causa accordi conformi al loro scopo, avendo essa ottenuto il permesso di risiedere legalmente nel Cantone Ticino. Sta di fatto – egli soggiunge – che un matrimonio nullo resta nullo e non può essere sanato. In subordine l'appellante fa valere che, foss'anche rimediabile la nullità del matrimonio – come reputa a torto il Pretore – per avere le parti costituito un'unione coniugale, ciò non è il caso in concreto. Egli sostiene di essersi messo con AO 1 esclusivamente per avere una discendenza, che solo la nascita della figlia l'ha tenuto legato a lei fino all'ottobre del 2010, che le buone relazioni intessute dalla coppia con terzi sono state curate nell'interesse di L__________, ch'egli non si è mai mostrato geloso della convenuta e che se ha coinvolto terzi nelle discussioni con lei, ciò è avvenuto perché gli sta a cuore il bene della figlia. Non dunque unione coniugale, ma solo simulazione avrebbe contraddistinto la vita in comune, onde il suo disinteresse per la convenuta dopo la nascita della bambina. Che poi la convenuta si dolesse di tale disaffezione nulla muta – egli conclude – all'inesistenza del matrimonio.
Secondo l'art. 105 n. 4 CC è data nullità assoluta del matrimonio, rilevabile in ogni tempo (art. 106 cpv. 3 CC), se uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale, bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri. La nullità presuppone due requisiti cumulativi. In primo luogo il matrimonio dev'essere fittizio. Inoltre almeno uno dei coniugi deve avere voluto il matrimonio per raggirare norme sulla polizia degli stranieri (Geiser/Lüchinger in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 14a ad art. 105). Che l'uno o altro abbia inteso sposarsi per ottenere la cittadinanza svizzera o acquisire un diritto di soggiorno in Svizzera ancora non basta per rendere nullo il matrimonio se lo sposo era pronto a costituire una reale unione coniugale. In simile ipotesi, per vero, il matrimonio non è fittizio (DTF 98 II 6 consid. 1b).
In altri termini, i motivi alla base di un matrimonio poco importano, purché sussista l'effettiva volontà di creare un'unione coniugale (DTF 121 II 102; Geiser/Lüchinger, op. cit., n. 14a ad art. 105 CC). Per converso, se manca tale volontà il matrimonio è nullo (DTF 98 II 1 consid. 1a; a Marca in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 32 ad art. 105). La dottrina e la giurisprudenza sviluppate intorno all'art. 120 n. 4 vCC (in vigore fino al 31 dicembre 1991) conservano la loro validità (Fankhauser/ Wüscher, Die neuen Eheungültigkeitsgründe nach Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes, in: FamPra.ch 2008, pag. 761). I coniugi possono anche allontanarsi, per certi aspetti, dalla concezione classica del matrimonio (rinunciando per esempio a relazioni intime, a figli o alla dimora coniugale), ma quanto non possono rifiutare è il contenuto del matrimonio stesso, celebrato unicamente per conseguire vantaggi in materia di ammissione e soggiorno degli stranieri (I CCA, sentenza inc. 11.1994.10 del 2 maggio 1996, consid. 3).
Ciò posto, che i coniugi abbiano vissuto insieme per un determinato periodo e abbiano avuto rapporti intimi ancora non basta per sostanziare un matrimonio, un simile comportamento potendo anche essere adottato per ingannare le autorità (DTF 121 II 3 consid. 2b). Se tuttavia la vita in comune si è protratta per un certo tempo e non appare di pura facciata, gli indizi cui si è accennato devono essere chiari e concreti perché un matrimonio possa essere definito fittizio (sentenza del Tribunale federale 2C_177/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.4). La nascita di un figlio fa presumere un'unione coniugale voluta e costituita, a meno che indizi concludenti inducano a scorgere il contrario (I CCA, sentenza inc. 11.1998.172 del 16 novembre 1999, consid. 6). Per altro verso, la paternità del marito ancora non esclude un matrimonio di compiacenza e non osta a un annullamento del vincolo (a Marca, op. cit., n. 30 ad art. 105 CC). Comunque sia, addurre e dimostrare il motivo di nullità incombe all'attore (I CCA, inc. 11.1994.10 del 2 maggio 1996, consid. 3).
a) Nel primo, del 2 marzo 2008 (due giorni dopo il matrimonio), con riferimento a un precedente accordo del 12/13 giugno 2007 (di cui tutto si ignora) l'attore si impegnava “a sposare” la convenuta e a mantenerla “per circa cinque anni” finché questa avesse ottenuto in Svizzera il permesso di domicilio (C), dopo di che avrebbe chiesto il divorzio. La convenuta da parte sua si impegnava “a sposare” l'attore, a dargli una discendenza e a prendersi cura di lui per “circa cinque anni” fino all'ottenimento del permesso di domicilio (C), dopo di che avrebbe consentito al divorzio, avrebbe rinunciato all'affidamento del figlio (o della figlia) e a ogni altro diritto, lasciando il figlio (o la figlia) all'attore. Che il matrimonio fosse fittizio o simulato – come l'appellante asserisce – non consta. Certo, l'unione era finalizzata al conseguimento del permesso di domicilio per la convenuta, ma i motivi per cui gli sposi contraggono matrimonio poco interessano se l'intenzione è quella di creare un'unione coniugale (sopra, consid. 4). E dall'accordo non si desume che le parti mirassero a una semplice convivenza (tant'è che l'appellante, estensore dell'accordo, ha usato il verbo “sposare”). Si evince che dopo “circa cinque anni” di matrimonio, una volta ottenuto il permesso di domicilio (C), la convenuta non si sarebbe opposta al divorzio, non avrebbe rivendicato l'affidamento del figlio (o della figlia) e nemmeno avrebbe avanzato pretese per sé.
b) Nel secondo accordo, del 26 maggio 2008 (dodici giorni dopo la nascita di L__________), l'attore si impegnava una volta ancora a mantenere la convenuta “per tutta la durata del matrimonio e fino all'ottenimento del permesso C o passaporto CH”, ovvero per “circa cinque anni”, dopo di che avrebbe chiesto il divorzio e lasciato libera la convenuta “da ogni impegno o obbligo legale”. La convenuta da parte sua accettava di prendersi cura dell'attore e della figlia “fino all'ottenimento del permesso C o passaporto CH”, dopo di che avrebbe rinunciato “a tutti i diritti e all'affidamento di L__________”. Nemmeno da tale accordo emerge tuttavia che l'unione coniugale fosse fittizia o simulata. Anzi, l'attore stesso confermava di impegnarsi a mantenere la convenuta “per tutta la durata del matrimonio”. Traspare se mai, anche dal secondo accordo, che l'unione era e rimaneva – anche dopo la nascita della figlia – a termine, nel senso che dopo “circa cinque anni” la convenuta avrebbe aderito al divorzio senza rivendicare l'affidamento di L__________ né alcuna prestazione per sé. Quanto risultava fare difetto non era perciò la volontà iniziale di sposarsi, bensì l'intenzione di contrarre un matrimonio che durasse più di cinque anni. Nulla induce a dedurre, in ogni modo, che per quei cinque anni si facesse questione di mera convivenza, coabitazione o concubinato.
c) Si aggiunga che, contrariamente all'opinione del Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo), nella fattispecie non si tratta di stabilire se i due citati accordi denotassero un matrimonio autentico, bensì se essi dimostrassero quanto l'attore allega, ossia che il matrimonio era puramente fittizio o simulato, ciò che – come si è appena visto – non risulta. Nelle circostanze descritte poco o punto sussidia domandarsi se AO 1 abbia sottoscritto i due documenti per leggerezza (come ritiene il Pretore, pur senza trarre conclusioni) o con cognizione di causa (come afferma l'attore nell'appello). Altra è la questione di sapere se, firmando due giorni dopo il matrimonio l'impegno di accettare il divorzio a distanza di “cinque anni circa” e di rinunciare a ogni diritto (e confermando ciò dodici giorni dopo la nascita della figlia), la convenuta abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante, ma tale interrogativo non riguarda la volontà iniziale di contrarre matrimonio ed esula quindi dai limiti dell'attuale giudizio.
d) Non si disconosce che l'intesa firmata il 2 marzo 2008 alludeva a un “precedente accordo verbale del 12/13 giugno 2007”. Di tale accordo però, che l'appellante neppure invoca, nulla si sa di preciso. Ci si attenesse a quanto lo stesso attore ha dichiarato durante l'interrogatorio formale, risulta quanto segue (verbale del 24 maggio 2012, pag. 4, risposta n. 8):
Avevo concordato con lei che sarebbe venuta in Svizzera, che avrebbe verificato chi ero e come si sarebbe trovata, che sarebbe rimasta incinta, che avrebbe avuto il permesso di residenza in Svizzera e che poi ci saremmo separati dopo che avesse ricevuto il permesso C o il passaporto svizzero; a quel tempo non me ne intendevo di queste cose. Io pensavo che dopo tre anni ci si sarebbe separati, che poi dopo due anni avremmo divorziato di comune accordo, che poi la bambina sarebbe rimasta a __________ con me e che AO 1 avrebbe potuto fare come voleva: rimanere in Svizzera oppure anche andare all'estero, sempre comunque andando d'accordo. Io non pensavo che lei avrebbe potuto fare come ha fatto, ossia io non pensavo che sarebbe poi andata da un avvocato, che sarebbe andata via di casa.
Che le parti intendessero sposarsi per finta, solo pro forma, per far sì che la convenuta ottenesse il permesso di domicilio non può dirsi. Sembra piuttosto che – in linea con quanto si inferisce dai due accordi successivi – l'intenzione fosse di sposarsi e di vivere un matrimonio a termine (per tre anni, cui sarebbero seguiti due anni di separazione e infine il divorzio), in modo da far sì che la convenuta potesse rimanere in Svizzera. Non si tratta ad ogni modo di indizi univoci che suffraghino una pura frode in materia di polizia degli stranieri.
Obietta l'appellante che il suo attaccamento alla convenuta è durato non oltre la nascita della figlia, la quale era per lui l'unico scopo della relazione con AO 1, tanto che quest'ultima si doleva della disaffezione ch'egli mostrava ormai verso di lei. Anche la vita di coppia – egli soggiunge – si giustificava proprio per il bene della figlia, come pure l'aiuto ch'egli prestava alla convenuta. Ora, per comune esperienza e secondo il normale andamento delle cose l'amore dimostrato da un genitore per un figlio appena nato può indurre l'altro genitore a credere – a ragione o a torto – in una disaffezione nei propri confronti, indipendentemente dal fatto che sussista o non sussista un matrimonio. A parte ciò, se l'unico scopo della relazione con AO 1 era in concreto quello di avere un figlio, mal si capisce come mai l'attore abbia continuato ad avere rapporti intimi con lei anche dopo il concepimento (interrogatorio formale del 24 maggio 2012, risposta n. 6), quantunque nell'appello cerchi ritrattare l'ammissione (pag. 6 in fondo). Né si comprende perché egli lamentasse, per lo meno dopo la nascita della bambina, le infedeltà della convenuta (petizione, pag. 3 in alto; riassunto scritto del 16 novembre 2010, pag. 3 a metà nell'inc. DI.2010.244) e ne controllasse le conversazioni sospette via messenger (doc. 35 e 36 nell'inc. DI.2010.244), tali rimostranze non potendo essere motivate solo con le sue preoccupazioni per il bene di L__________. Ne discende che il matrimonio puramente fittizio o simulato che l'interessato prospetta non trova sufficienti riscontri nemmeno negli altri atti di causa.
l'idea di programmare sin dall'inizio un divorzio nel termine di “cinque anni circa” non rivelando né particolare fiducia reciproca né grande senso di responsabilità. Si rammenti che, conosciuta casualmente AO 1 a __________ nel giugno del 2007, nel luglio successivo l'appellante le aveva già proposto di sposarsi per ottenere un permesso di domicilio in Svizzera. Tant'è che quel mese essa è prontamente arrivata nel Ticino, allettata dall'impossibilità per lei, senza mezzi e senza lavoro (risposta del 7 febbraio 2011, pag. 2 seg.), di rimanere in Svizzera per un periodo superiore ai tre mesi (art. 10 legge sugli stranieri: RS 142.20) e di ottenere il permesso di dimora in altro modo se non attraverso il matrimonio. Ma ciò non toglie che l'uno volesse sposarsi (seppure a termine) per la discendenza e l'altra per stabilirsi in Svizzera. E la vita in comune, dalla quale è nata una figlia, è pur sempre durata più di tre anni (dal luglio del 2007 all'ottobre del 2010). Elementi chiari e univoci per accertare che il matrimonio fosse finzione manifesta, pura e semplice manovra per fuorviare l'autorità amministrativa, non prevalgono nel caso specifico sugli elementi concreti di segno contrario. Ciò rende superfluo esaminare se un matrimonio simulato solo per eludere norme sulla polizia degli stranieri possa essere sanato – come opina il Pretore – da comportamenti susseguenti (sulla questione: DTF 121 II 4 consid. 2d). Destinato all'insuccesso, l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.
Quanto al gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante, il beneficio non può entrare in linea di conto. Nel risultato infatti la sentenza del Pretore resisteva già di primo acchito alla critica, tanto che l'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. E un ricorso che appare infondato sin dall'inizio esclude la concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 117 lett. b CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).