Incarto n. 11.2012.81
Lugano 21 marzo 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2009.138 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 giugno 2009 da
AO 1 (I) (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 20 agosto 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 9 agosto 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963), cittadino italiano, e AP 1 (1963), divorziata e madre di una figlia, M__________ (1989), si sono sposati a __________ il 12 dicembre 2002. Dal matrimonio non è nata prole. Il marito era maître d'hôtel alle dipendenze della __________ di __________, dove risiedeva circa otto mesi l'anno durante la stagione turistica. La moglie lavorava a tempo parziale come segretaria per la ditta __________ di __________. I coniugi si sono separati nel settembre del 2005, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________, situata in una casa bifamiliare (particella n. 1032 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), per trasferirsi prima a __________, presso la famiglia d'origine, e poi a __________.
B. Statuendo il 28 febbraio 2007 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto di riscuotere dal 1° settembre 2005 la locazione dell'appartamento situato al pianterreno (assumendone gli oneri), ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 915.– mensili dal 1° novembre 2005 e ha ordinato la separazione dei beni dal 1° settembre 2005. Adita da AP 1, con sentenza del 29 dicembre 2010 questa Camera ha fissato il contributo alimentare per lei a fr. 1210.– mensili dal 1° novembre 2005 al 31 maggio 2006 e a fr. 915.– mensili in seguito (inc. 11.2007.38). Nel frattempo, il 14 febbraio 2008, AO 1 ha avuto da __________ (1970) una figlia, E__________, e il 1° novembre 2008 ha lasciato definitivamente la Svizzera per trasferirsi a __________.
C. Il 24 giugno 2009 AO 1 ha chiesto, nell'ambito di un'
azione di divorzio da lui promossa il 5 settembre 2007, la riduzione cautelare del contributo di mantenimento per la moglie a fr. 428.20 mensili dal 1° novembre 2005 al 1° novembre 2008 e la relativa soppressione in seguito, pretendendo inoltre dalla moglie la rifusione di fr. 17 514.50 con interessi. In subordine egli ha postulato la soppressione del contributo alimentare dalla data dell'istanza. Al contraddittorio 24 novembre 2009 egli ha limitato la pretesa a fr. 10 194.50 con interessi, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Il 30 agosto 2010 AP 1 ha cessato l'attività per la __________. Terminata l'istruttoria l'11 marzo 2011, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 giugno 2011 l'istante ha chiesto la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 24 giugno 2009. La convenuta ha comunicato il 6 giugno 2011 di rinunciare a conclusioni formali, confermandosi nella risposta del 24 novembre 2009. Statuendo con decisione del 9 agosto 2012, il Pretore ha accolto l'istanza e ha soppresso il contributo alimentare per la moglie dal 1°luglio 2009. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 agosto 2012 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2012 AO 1 propone di respingere l'appello. Nel frattempo, con sentenza del 9 agosto 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio senza assegnare contributi di mantenimento alla moglie, il marito riconoscendosi nondimeno debitore nei confronti di lei di fr. 7106.50 per contributi alimentari arretrati. Un appello presentato il 14 settembre 2012 da AP 1 contro tale sentenza è tuttora pendente (inc. 11.2012.105).
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). I decreti cautelari emanati dai Pretori nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC e 276 seconda frase CPC) dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili pertanto entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare conteso in appello (fr. 915.– mensili dal 1° luglio 2009 fino al passaggio in giudicato della sentenza sugli effetti del divorzio). Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
Quanto alla convenuta, il primo giudice ha accertato che nonostante l'intervenuto licenziamento la sua situazione non si era sostanzialmente modificata, giacché essa rimaneva in grado di provvedere a sé medesima. E siccome una ripresa della comunione domestica non entrava più in considerazione, i principi dell'art. 125 CC – segnatamente quello dell'indipendenza economica dei coniugi – acquistavano maggiore importanza anche nell'ambito dell'art. 163 CC. Al riguardo il Pretore ha constatato che la vita in comune dei coniugi era durata meno di tre anni, che la moglie aderiva al principio dello scioglimento del matrimonio, che durante la vita in comune essa aveva sempre lavorato, tanto da permettersi di sopperire ampiamente al proprio debito mantenimento, e che per sua stessa ammissione durante il matrimonio ogni coniuge sovveniva da sé al proprio sostentamento. Il primo giudice ha ritenuto che così l'eccedenza di fr. 530.– mensili di cui fruisce la convenuta nel bilancio coniugale è sostanzialmente
identica a quella dell'istante, di fr. 555.– mensili, con la quale egli deve far fronte anche al mantenimento della figlia. Nelle circostanze descritte il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la moglie a decorrere dal 1° luglio 2009.
L'appellante sostiene che l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della professione o su quella di trasferirsi all'estero. La decisione del marito di rientrare a , per quanto comprensibile, non giustifica dunque la soppressione del contributo in suo favore. Tanto meno – essa soggiunge – ove si pensi che nulla impediva a AO 1 di rimanere in Svizzera né proibiva alla sua compagna di raggiungerlo con la figlia in Svizzera. Il desiderio di lui di rimanere accanto alla figlia non legittimava perciò la rinuncia a un reddito che costui poteva ancora conseguire, come confermava il suo datore di lavoro. Secondo l'appellante, poi, il guadagno del marito in Italia è maggiore di quanto ha ritenuto il Pretore, AO 1 vantandosi in “facebook” di percepire almeno fr. 6450.– mensili. E con tale reddito – essa prosegue – l'interessato può far fronte al proprio fabbisogno, al mantenimento di E e continuare a versarle il contributo alimentare. A maggior ragione, essa conclude, se si pensa che il marito dispone di cospicue entrate straordinarie, verosimilmente da mance, come risulta dalla movimentazione del suo conto bancario.
Le condizioni per modificare le misure a protezione dell'unione coniugale durante la procedura di divorzio sono già state riassunte dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che una modifica si giustifica quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate (o si siano avverate solo in parte) oppure quando il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze determinanti. Le parti non possono invocare invece un errato apprezzamento delle circostanze iniziali, la procedura non avendo lo scopo di correggere la decisione anteriore, ma solo di adattarla alle nuove circostanze. Decisiva è la situazione al momento in cui è presentata l'istanza di modifica. Qualora ravvisi i presupposti dell'art. 179 cpv. 1 CC, il giudice fissa i nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato tutti gli elementi presi in esame per il calcolo nel giudizio precedente (sentenza del Tribunale federale, 5A_860/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 4.2 e 4.3 con rinvio a DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2).
Nella fattispecie è indubbio che quando il marito ha presentato l'istanza di riduzione del contributo alimentare la situazione di lui era mutata, sia per la nascita della figlia E__________ sia per l'avvenuto trasferimento, nell'autunno del 2008, da __________ a __________. Ora, per quanto riguarda il reddito da lui conseguito, dalla metà di novembre del 2000 fino al 31 ottobre 2008 AO 1 ha lavorato, come stagionale, quale maître d'hotel al __________ di __________, guadagnando (da ultimo) fr. 6770.– mensili. Il 1° novembre 2008 egli è rientrato in Italia, dove dal 4 novembre 2008 al 21 gennaio 2009 ha riscosso indennità di disoccupazione per € 1919.06, dal 3 marzo al 30 settembre 2009 ha lavorato come direttore dell'Hotel __________ a __________ guadagnando € 1477.33, dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010 ha nuovamente riscosso indennità di disoccupazione comprese tra € 811.76 e €1135.36, dal 1°aprile al 14 ottobre 2010 ha ulteriormente lavorato come direttore dell'Hotel __________ a __________ guadagnando in media € 1850 mensili e in seguito ha, una volta di più, riscosso indennità di disoccupazione per complessivi € 2225 tra l'ottobre e il dicembre del 2010, oltre a € 811.61 nel gennaio del 2011.
a) Un debitore di contributi alimentari è, in linea di principio, libero di trasferire il domicilio all'estero. La riduzione del reddito che ne deriva non può tuttavia essere invocata a scapito del creditore alimentare ove si possa pretendere che egli continuasse a conseguire il reddito precedente (sentenza del Tribunale federale 5A_51372012 del 17 ottobre 2012 consid. 4, in: FamPra.ch 2013 pag. 240; sentenza 5D_60/2007 del 9 agosto 2007 consid. 2.3; sentenza 5A_98/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 3.3). Nella fattispecie il direttore dell'Hotel __________ ha dichiarato che il rapporto di lavoro con AO 1 è stato disdetto da quest'ultimo, ma che il contratto poteva anche essere prolungato di comune accordo (deposizione di __________ del 15 giugno 2009, risposta n. 3 nell'inc. OA.2007.111 richiamato). Trasferendosi di propria iniziativa in Italia e rinunciando a un'attività rimunerata che gli permetteva di far fronte ai propri obblighi alimentari, l'istante si è esposto così al rischio di vedersi imputare un reddito ipotetico.
b) Sta di fatto che AO 1 è cittadino italiano e il suo unico legame con la Svizzera, oltre a quello professionale, era il matrimonio con AP 1. Dall'unione non sono nati figli e i coniugi si sono separati nel settembre 2005. Nel settembre del 2007 egli ha introdotto azione di divorzio, poi trattata come istanza su richiesta comune per avere la moglie aderito al principio dello scioglimento del matrimonio. Il 14 febbraio 2008 , sua nuova compagna, ha dato alla luce E, e dal 1° novembre 2008 egli è definitivamente rientrato in Italia, tornando a vivere a __________ con la compagna e la figlia. Il 9 agosto 2012 infine è stato pronunciato il divorzio e l'appello introdotto da AP 1 contro tale sentenza verte unicamente sull'importo preteso in liquidazione del regime dei beni. In condizioni del genere AO 1 non ha più alcun legame con la Svizzera. Né si può ragionevolmente esigere che egli torni a __________ (ammesso e non concesso che ritrovi l'impiego) per migliorare la sua capacità contributiva. Da oltre cinque anni invero (e poco meno di quattro al momento in cui ha statuito il Pretore) egli vive ormai in Italia, dove ha formato un'unione stabile dalla quale è nata una figlia, e l'esigenza di un ritorno in Svizzera sarebbe transitoria, giacché in esito al divorzio AO 1 non deve versare all'ex moglie alcun contributo alimentare. Per tacere del fatto che il trasferimento in Svizzera di tutto il nucleo familiare, oltre a essere temporaneo, apparirebbe contrario all'interesse di stabilità della figlia E__________ e a quello di __________, la quale ha un posto di lavoro a __________. In condizioni del genere non è il caso di imputare a AO 1 un reddito ipotetico per un'attività svolta in Svizzera.
c) Riguardo al reddito conseguito in Italia, dall'ultimo datore di lavoro AO 1 percepiva – come detto – circa € 1850 mensili (sopra, consid. 4). Certo, in “facebook” egli ha affermato che “fare il maître in __________, 3300 euro al mese, poi 1000 euro di mancia fanno netti 4300 euro per 5 mesi 21 550 euro = a 27 900 chf netti” (estratto del 22 novembre 2011 nel fascicolo “restituzione in intero” moglie). V'è da domandarsi però se ciò non sia millanteria, trattandosi di un impiego stagionale. Comunque sia, nulla di concreto suffraga una capacità lucrativa di fr. 6450.– mensili, come pretende l'appellante, tanto meno se si pensa che dal 6 settembre 2011 la __________ ha fissato il tasso di cambio euro-franco in 1.20. L'interessato poi esercita una professione consona alle sue attitudini, ciò che esclude la possibilità di ascrivergli un reddito ipotetico in Italia. Non consta infine – né è preteso – che l'interessato possa far capo ad altri introiti. Quanto agli importi transitati sul suo conto bancario, davanti al Pretore l'appellante non ha invocato simile circostanza. A parte ciò, la movimentazione cui essa allude risale agli anni 2006 e 2007 (doc. R nell'inc. OA.2007.111 richiamato). Non soccorre dunque per accertare il reddito del marito dal luglio 2009 in poi. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
a) Anche qualora non si possa più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC tanto nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio (DTF 138 III 99 consid. 2.2 con rinvio a 137 III 386 consid. 3.1). In tali ambiti il principio del clean break non trova applicazione, il giudice non dovendo verificare se il matrimonio ha concretamente influito sulla situazione finanziaria dei coniugi (sentenza del Tribunale federale 5A_228/2012 dell'11 giugno 2012, consid. 4.3 con riferimenti). Finché non sia stato sciolto il matrimonio e, anzi, finché non siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo continua a fare stato pertanto il metodo di calcolo fondato sull'art. 163 CC (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4).
b) Posto ciò, non va trascurato che qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica i criteri dell'art. 125 CC entrano in linea di conto già prima dello scioglimento del matrimonio, in specie per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale. Così, dandosi disunione definitiva già nelle protezioni dell'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante le cause di separazione o divorzio, un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente durante la vita in comune può essere tenuto a riacquistare, per quanto possibile, la propria indipendenza economica (DTF 137 III 386 consid. 3.1; RtiD
II-2012 pag. 795 consid. 3 con riferimento; I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 6b).
c) In concreto la disunione dei coniugi è manifestamente definitiva. Dalla moglie, quarantatreenne al momento dell'introduzione dell'azione di divorzio, si poteva pretendere quindi
un'estensione a tempo pieno dell'attività lucrativa, esercitata fino a quel momento all'80%, e il conseguimento di un guadagno di almeno fr. 4850.– mensili, che sommato al reddito immobiliare di fr. 1080.– mensili portava le entrate di lei a complessivi fr. 5930.– mensili. Il problema è che, inserendo tale parametro nell'usuale calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza e mantenendo invariati gli altri fattori considerati nella sentenza a protezione dell'unione coniugale, AP 1 si sarebbe vista riconoscere un tenore di vita più alto di quello che i coniugi sostenevano quando hanno cessato la vita in comune. Ciò non è ammissibile (DTF 121 III 100 consid. 3b con richiami; RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a). Potendosi garantire il livello di vita precedente con i propri redditi, l'appellante non può esigere in altri termini un contributo alimentare provvisionale.
Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).