Incarto n. 11.2012.73 (II)
Lugano, 6 febbraio 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2008.186 (filiazione: modifica di contributo di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 luglio 2008 da
AP 1 (2004), (rappresentata dalla madre RA 1 , e patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (ora patrocinato dall'avv. , ),
giudicando sull'appello del 12 luglio 2012 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 giugno 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 gennaio 2004 RA 1 (1972) ha dato alla luce una figlia, AO 1, che è stata riconosciuta il 20 febbraio 2004 da AO 1 (1973). In seguito a ciò la Commissione tutoria regionale 12 ha approvato una convenzione in cui AP 1 si
impegnava a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 500.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 600.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 700.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi. La convenzione prevedeva che l'obbligo alimentare sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale convivenza è cessata nel settembre del 2006. A quel tempo RA 1 e AO 1 lavoravano entrambi per la ditta G__________ SA di __________, ora fallita. RA 1 è poi stata licenziata per il 30 aprile 2007. AO 1 è stato licenziato a sua volta il 20 gennaio 2008.
B. In esito a un'istanza di provvedimenti cautelari introdotta da RA 1 il 26 aprile 2007, con decreto cautelare del 18 febbraio 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2007 un contributo alimentare per la figlia di fr. 1300.– mensili, assegni familiari non compresi, e ha assegnato all'istante un termine fino al 31 luglio 2008 per intentare l'azione di merito (inc. DI.2007.70). Il 28 aprile 2008, AP 1 ha convenuto egli medesimo la figlia AO 1 davanti al Pretore per ottenere la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1° marzo 2008 (inc. DI.2008.85). Con decreto cautelare del 6 ottobre 2008 il Pretore ha ridotto il contributo a fr. 1050.– mensili dal 1° marzo 2008, assegni familiari non compresi. Un appello presentato il 20 ottobre 2008 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 24 novembre 2010 (inc. 11.2008.142). Non è noto a che stadio si trovi quella procedura.
C. Nel frattempo, il 28 luglio 2008, AO 1 ha promosso causa contro AP 1, chiedendo un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili retroattivamente dal 1° luglio 2007 fino al 6° compleanno, di fr. 1400.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1500.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2008.186). In pendenza di procedura, il 13 gennaio 2009, AP 1 ha avuto dalla sua compagna C__________ (1965) una figlia, N__________. All'udienza del 27 gennaio 2009, indetta dal Pretore per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'azione e ha sollecitato in via cautelare la soppressione (o almeno la riduzione a fr. 550.– mensili) del contributo alimentare per AO 1 dal 1° gennaio 2009, instando anch'egli per l'assistenza giudiziaria. AO 1 ha proposto di respingere la domanda cautelare. Il 3 febbraio 2009 il Pretore ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Esperita l'istruttoria cautelare, alla discussione finale del 3 giugno 2009 le parti hanno confermato le loro domande. Statuendo con decreto cautelare del 5 giugno 2009, il Pretore ha ridotto il contributo di mantenimento per AP 1 a fr. 700.– mensili dal 1° gennaio 2009, assegni familiari non compresi. Un appello presentato il 15 giugno 2009 da AP 1 contro tale decreto è stato nondimeno accolto con sentenza del 24 novembre 2010 da questa Camera, che ha respinto l'istanza cautelare di AO 1 (inc. 11.2009.103).
E. Il 17 aprile 2010 AO 1 ha sposato C__________.
L'istruttoria di merito si è chiusa l'11 ottobre 2011 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 20 gennaio 2012, l'istante ha postulato un contributo alimentare di fr. 1450.– mensili fino alla maggiore età, riservato l'art. 277 cpv. 2 CC. Nel proprio memoriale del 20 gennaio 2012 il convenuto ha chiesto di respingere l'azione e di ridurre anzi il contributo alimentare dal 1° gennaio 2009 a fr. 66.– mensili, assegni familiari non compresi.
F. Con sentenza dell'11 giugno 2012 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione di AP 1, condannando AO 1 a versare a RA 1 i seguenti contributi alimentari indicizzati per la figlia:
fr. 1345.– mensili dal 1° luglio 2007 al 28 febbraio 2008,
fr. 1050.– mensili dal 1° marzo al 31 dicembre 2008,
fr. 630.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2009,
fr. 1050.– mensili dal 1° luglio 2009 al 30 aprile 2010,
fr. 1500.– mensili dal 1° maggio al 30 settembre 2010,
fr. 1170.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010,
fr. 1430.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2011,
fr. 1300.– dal 1° al 30 aprile 2011,
fr. 780.– mensili dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2015 e
fr. 860.– mensili dal 1° gennaio 2016 fino alla maggiore età,
assegni familiari non compresi. La tassa di giustizia e le spese (fr. 1600.– complessivi) sono state poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla figlia fr. 3000.– per ripetibili ridotte. AP 1 e AO 1 sono stati ammessi entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro la decisione appena citata sono insorti a questa Camera tanto AP 1, l'11 luglio 2012, quanto AO 1, il 12 luglio 2012, la prima per ottenere un imprecisato aumento del contributo alimentare e il secondo per vedere respinta l'azione della figlia, riducendo anzi il contributo a fr. 66.– mensili dal 1° gennaio 2009, assegni familiari non compresi. L'appello di AP 1 è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 25 luglio 2012. Quello di AO 1, corredato di un'istanza di gratuito patrocinio, non è stato comunicato a AP 1 per osservazioni. Un'istanza contestuale all'appello nella quale AO 1 chiedeva di limitare l'esecutività della sentenza impugnata al pagamento di fr. 780.– mensili è stata dichiarata senza oggetto il 3 agosto 2012 dal presidente di questa Camera, l'appello essendo già provvisto per legge di effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC) introdotte fino al 31 dicembre 2010 erano trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica invece “il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero – in concreto – la disciplina degli art. 308 segg. CPC. Ora, nel nuovo diritto le sentenze riguardanti azioni intese all'ottenimento o alla modifica di contributi alimentari per i figli (emanate con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili nel termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2). In concreto tale presupposto era manifestamente dato. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al convenuto il 12 giugno 2012. Presentato il 12 luglio 2012, ultimo giorno utile, l'appello di AO 1 è pertanto ammissibile.
L'appellante chiede non solo di respingere l'azione della figlia intesa all'aumento del contributo alimentare fissato nella convenzione approvata a suo tempo dalla Commissione tutoria regionale, ma anche di ridurre tale contributo a fr. 66.– mensili dal 1° gennaio 2009. Su quest'ultima domanda tuttavia, da lui formulata per la prima volta nel memoriale conclusivo del 20 gennaio 2012, il Pretore non ha statuito. Del resto si trattava di una richiesta irricevibile, poiché l'art. 78 cpv. 1 CPC ticinese (che ancora faceva stato in primo grado: art. 404 cpv. 1 nCPC) imponeva all'attore di formulare le proprie domande al più tardi con la replica e al convenuto al più tardi con la duplica. Al contraddittorio del 27 gennaio 2009 AO 1 aveva sì postulato la soppressione (o almeno la riduzione a fr. 550.– mensili) del contributo alimentare per la figlia dal 1° gennaio 2009, ma solo in via cautelare. Nel merito la divisata soppressione del contributo (finanche retroattiva dal 1° marzo 2008) formava già oggetto della pendente causa inc. DI.2008.85 promossa dallo stesso AO 1 il 28 aprile 2008 (sopra, lett. B). Ne segue che oggetto dell'attuale procedura può essere solo l'aumento del contributo alimentare postulato da AP 1. Nella misura in cui tende alla riduzione del medesimo a fr. 66.– mensili (memoriale, punto 9), l'appello va dichiarato irricevibile.
AP 1 ha trasmesso il 21 giugno 2013 a questa Camera una dichiarazione scritta del 27 maggio 2013 in cui un certo M__________ di __________ afferma che AO 1 ha causato di proposito il fallimento della ditta G__________ SA e di fatto gestisce ora insieme con la moglie la ditta M__________ SA di , quantunque come amministratore unico della società figuri il fratello di lei, S, il tutto nell'intento di sfuggire ai creditori e di non onorare i debiti. Successivo all'emanazione della sentenza impugnata, il documento nuovo è di per sé ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto alla sua rilevanza pratica, si dirà in appresso (consid. 7a).
Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che nulla era dato di sapere sui redditi e i fabbisogni minimi dei genitori al momento in cui era stata stipulata la convenzione di mantenimento (senza data: doc. C) davanti alla Commissione tutoria regionale, ma ha ritenuto in ogni modo legittima la richiesta volta alla modifica del contributo alimentare chiesta dalla figlia, contributo non più adeguato alle circostanze già per l'intervenuto aumento del costo dell'alloggio di lei. Ciò premesso, il Pretore ha accertato il reddito di AO 1 in fr. 4150.– mensili netti dal 1° luglio 2007 al febbraio del 2008, in fr. 3600.– mensili netti dal marzo 2008 al giugno 2009 e in fr. 4150.– mensili netti dal giugno del 2009 al dicembre del 2010, stimando un reddito ipotetico di fr. 4660.– mensili netti dal gennaio del 2011 in poi. Quanto alla di lui moglie C__________, egli ne ha appurato il reddito in fr. 5000.– netti mensili fino all'aprile del 2011, reddito che si è azzerato dopo di allora.
Sul fronte dei fabbisogni minimi il Pretore ha calcolato quello di AO 1 prima del matrimonio in fr. 2805.– mensili dal luglio del 2007 al febbraio del 2008, in fr. 2250.– mensili dal marzo del 2008 al giugno del 2009 e in fr. 2400.– mensili dal giugno (recte: luglio) del 2009 all'aprile del 2010. Dopo il matrimonio egli ha conteggiato il fabbisogno minimo della famiglia in fr. 4450.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2010 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, costo dell'alloggio fr. 440.– [già dedotte le quote dei figli minorenni che vivono nell'economia domestica], premio della cassa malati dei coniugi fr. 775.–, imposte fr. 200.–, fabbisogno in denaro di N__________ fr. 1335.–), in fr. 4200.– dal 1° gennaio al 30 aprile 2011 (fabbisogno in denaro di N__________ fr. 1085.– mensili) e in fr. 2940.– mensili dal 1° maggio 2011 in poi (fabbisogno in denaro di N__________ fr. 800.– mensili, stralcio delle imposte e del premio della cassa malati).
Quanto a RA 1, il Pretore ne ha determinato il reddito in fr. 2850.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2007 (assegni familiari non compresi), in fr. 3800.– mensili nel 2008 e in fr. 3900.– mensili nel 2009, rispettivamente in fr. 3800.– mensili nel 2010 (assegni familiari compresi), in fr. 2950.– mensili dal gennaio all'aprile del 2011 e in fr. 4230.– mensili dal maggio 2011 in poi (assegni familiari non compresi). Relativamente al fabbisogno minimo di lei, il Pretore lo ha quantificato in fr. 3000.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1030.– [già dedotta la quota di fr. 520.– compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 271.30, spese professionali fr. 200.–, imposte fr. 150.–). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di AP 1 tra fr. 1625.– e fr. 2295.– mensili dal luglio del 2007 fino alla maggiore età, (assegni familiari compresi). Onde, in definitiva, la condanna di AO 1 a versare i contributi alimentari per AP 1 elencati dianzi, corrispondenti alla di lui disponibilità personale, calcolata dopo il matrimonio nella metà dell'eccedenza registrata dal bilancio familiare.
esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la situazione nuova (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii. Tali principi sono già stati rammentati da questa Camera (sentenza inc. 11.2011.24 del 5 novembre 2013, consid. 3).
Ribadisce l'appellante che, per quanto lo concerne, nulla di particolare è mutato dopo la firma della convenzione. A prescindere dal fatto nondimeno che, come si vedrà oltre, il reddito di lui è aumentato negli anni (consid. 7a), poco importa che non siano intervenuti mutamenti di rilievo per quanto riguarda la situazione del convenuto. Ai fini di una modifica del contributo alimentare in favore della figlia è sufficiente che mutamenti di rilievo siano intervenuti per quanto attiene alla situazione della minorenne. E nella fattispecie il convenuto non pretende che alla firma della convenzione si fosse già previsto un costo dell'alloggio pari a fr. 520.– mensili. Ne segue che, sprovvisto di consistenza, al proposito l'appello cade nel vuoto.
Ciò posto, nella fattispecie poco importa il fabbisogno minimo del convenuto e della moglie. Decisivo è il minimo esistenziale del solo AO 1 calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Ove si tratti di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella mezza locazione dell'alloggio coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro coniuge non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni facoltative, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto; v. anche DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4).
a) Per quanto riguarda i propri redditi, l'appellante contesta le entrate che il Pretore ha accertato in fr. 4150.– mensili netti dal luglio del 2007 al febbraio del 2008, in fr. 3600.– mensili netti dal marzo 2008 al giugno 2009, in fr. 4150.– mensili netti dal giugno del 2009 al dicembre del 2010 e in fr. 4660.– mensili (potenziali) dal gennaio del 2011 in poi. Sostiene che i suoi introiti come consulente in proprio di logistica nel settore dei trasporti non hanno mai superato fr. 3500.– mensili lordi, ch'egli ha sempre guadagnato quanto si poteva pretendere da lui e che non vi è quindi alcun motivo di imputargli redditi virtuali (appello, punto 7). Sta di fatto che il primo giudice ha desunto il reddito di fr. 4150.– netti mensili dal citato decreto cautelare del 18 febbraio 2008 (sopra, lett. B in principio), il reddito di fr. 3600.– netti mensili dal successivo decreto cautelare del 6 ottobre 2008 (sopra, lett. B in fine), il reddito di fr. 4150.– netti mensili dalla sentenza emanata il 24 novembre 2010 da questa Camera (loc. cit.) e ha stimato il reddito ipotetico di fr. 4660.– mensili nel doppio di quanto lo stesso AO 1 affermava di avere guadagnato lavorando al 50% per la I__________ SA fino all'aprile del 2011 (sentenza impugnata, pag. 11 a metà e 15 in alto). L'appellante contesta genericamente tali importi, ma senza spiegare perché e senza nemmeno tentare di confrontarsi con la motivazione del Pretore (memoriale, pag. 6 a metà). Al proposito le sue doglianze non possono quindi essere esaminate oltre.
Invero l'appellante censura il reddito ipotetico di fr. 4660.– mensili ascrittogli dal gennaio del 2011 in poi reputandolo non motivato, ma a torto, giacché il Pretore ha diffusamente illustrato per quali ragioni ha ritenuto legittimo imputargli dal gennaio del 2011 una capacità lucrativa pari al 100% del guadagno conseguito lavorando al 50% per la I__________ SA fino all'aprile del 2011 (sentenza impugnata, da pag. 11 nel mezzo fino a pag. 15 in alto). Neppure con tali motivazioni l'appellante si confronta, salvo invocare il suo stesso interrogatorio formale in cui affermava di non guadagnare più di fr. 3500.– lordi mensili e pretendere – genericamente – di non avere mai conseguito il reddito stimato dal Pretore. Non nega però di avere sempre potuto lavorare praticamente a tempo pieno e di avere finanche eseguito prestazioni in favore di terzi a titolo gratuito (sentenza impugnata, pag. 14). Ne segue che, privo di consistenza, al riguardo l'appello dimostra tutta la sua infondatezza. Ciò rende superfluo interrogarsi sulla valenza del nuovo documento prodotto da AP 1 a questa Camera (sopra, consid. 3).
b) Il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo dell'appellante, come detto, in fr. 2805.– mensili dal luglio del 2007 al febbraio del 2008, in fr. 2250.– mensili dal marzo del 2008 al giugno del 2009 e in fr. 2400.– mensili dal giugno (recte: luglio) del 2009 al 17 aprile 2010 (data del matrimonio). Alla luce della più recente giurisprudenza del Tribunale federale tali fabbisogni minimi del diritto civile andrebbero ricondotti ai minimi esistenziali del diritto esecutivo (sopra, consid. 7). Anche volendo prescindere da simile esercizio, comunque sia, l'appellante ha registrato una disponibilità di fr. 1345.– mensili dal luglio del 2007 al febbraio del 2008 e di fr. 1350.– mensili dal marzo del 2008 al gennaio del 2009, quando è nata N__________. Dopo il gennaio del 2009 tale disponibilità si è dimezzata, N__________ beneficiando della medesima nella stessa misura di AP 1, e si è ridotta a fr. 675.– mensili fino al giugno del 2009, salvo risalire a fr. 875.– mensili dal luglio del 2009 fino all'aprile del 2010. Nell'aprile del 2010 AO 1 ha contratto matrimonio con C__________. Il suo fabbisogno minimo dal maggio del 2010 va ridefinito così, secondo la ripetuta giurisprudenza del Tribunale federale, in base a quello di un debitore sposato, calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo (sopra, consid. 7).
Ora, secondo il diritto esecutivo il minimo esistenziale di un debitore sposato consiste – come detto – nella metà del minimo esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili: FU 68/2009 pag. 6292), cui si aggiunge il costo dell'alloggio (in concreto fr. 440.– mensili calcolati dal Pretore, già dedotte le quote che rientrano nei fabbisogni in denaro dei tre minorenni conviventi nella stessa economia domestica: sentenza impugnata, pag. 17 in alto), anche se a rigore andrebbe dimezzato fino all'aprile del 2011 (sopra, consid. 7), per il lasso di tempo in cui la moglie dell'appellante ha continuato a esercitare
un'attività lucrativa (sentenza impugnata, pag. 16 a metà). Inoltre occorre conteggiare il premio della cassa malati obbligatoria (apparentemente la metà di fr. 775.– mensili: sentenza impugnata, pag. 17 nel mezzo), cioè fr. 390.– mensili arrotondati, mentre non possono essere riconosciuti oneri fiscali. Altri supplementi al minimo esistenziale del diritto esecutivo (pasti fuori casa, costi di trasferta, spese professionali e così via) non sono fatti valere dall'appellante. Ne deriva che AO 1 non può vedersi garantire un fabbisogno minimo più alto di fr. 1680.– mensili. La sua disponibilità dopo il matrimonio è pertanto di fr. 1235.– mensili per ogni figlia fino al dicembre del 2010 (reddito di fr. 4150.– netti mensili), rispettivamente di fr. 1490.– per ogni figlia dal gennaio del 2011 in poi (reddito di fr. 4660.– netti mensili).
a) Relativamente al reddito di RA 1, come detto il Pretore ne ha determinato le entrate in fr. 2850.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2007 (assegni familiari non compresi), in fr. 3800.– mensili nel 2008 e in fr. 3900.– mensili nel 2009, rispettivamente in fr. 3800.– mensili nel 2010 (assegni familiari compresi), in fr. 2950.– mensili dal gennaio all'aprile del 2011 e in fr. 4230.– mensili dal maggio 2011 in poi (assegni familiari non compresi). L'appellante sostiene che costei guadagna almeno come ai tempi in cui egli ha firmato la convenzione di mantenimento, se non di più. Proprio per tale motivo però RA 1 si è vista chiamata dal Pretore a contribuire anch'essa al fabbisogno in denaro della figlia, ciò che la convenzione approvata a suo tempo dalla Commissione tutoria regionale non prevedeva. Sotto questo profilo mal si comprende pertanto di che abbia a dolersi l'appellante. Il mero fatto che la situazione finanziaria di RA 1 sia migliorata dopo la fine del concubinato ancora non significa per contro – come l'interessato asserisce – che sia “esclusa ogni e qualsiasi possibilità di aumento del contributo alimentare”. Semplicemente, dandosi cambiamenti di rilievo, i dati vanno aggiornati tanto per l'uno quanto per l'altro genitore.
Dal reddito di RA 1 va tolto poi, in ossequio alla più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale (citata in: I CCA sentenza inc.11.2011.58 del 8 febbraio 2013, consid. 5a), l'assegno familiare da lei percepito tra il 2008 e il 2010 (fr. 200.– mensili: sentenza impugnata, pag. 8 a metà). Le entrate di lei vanno ridefinite così in fr. 3600.– mensili nel 2008, in fr. 3700.– mensili nel 2009 e in fr. 3600.– mensili nel 2010.
b) Il Pretore ha valutato il fabbisogno minimo di RA 1 in fr. 3000.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1030.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di AP 1], premio della cassa malati fr. 271.30, spese professionali fr. 200.–, imposte fr. 150.–: sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). L'appellante eccepisce che il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario è passato a fr. 1250.– a fr. 1350.– solo “in un secondo momento” e che le spese professionali di fr. 200.– sono “senza la benché minima prova”. La prima obiezione è pertinente, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario essendo passato da fr. 1250.– a fr. 1350.– solo il 1° settembre 2009 (FU 68/2009 pag. 6292), la seconda è tardiva, davanti al Pretore il convenuto non avendo mosso alcun appunto al fabbisogno minimo di RA 1, neppure nel memoriale conclusivo del 20 gennaio 2012. E fatti nuovi in appello possono essere recati solo se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC), ciò che invano si cercherebbe di individuare nel caso specifico. Ne discende che il fabbisogno minimo di RA 1 va accertato in fr. 2900.– mensili fino al 31 agosto 2009 e in fr. 3000.– mensili dal 1° settembre 2009 in poi.
fr. 1790.– mensili dal 1° luglio al 31 ottobre 2007,
fr. 2140.– mensili dal 1° novembre al 31 dicembre 2007,
fr. 2165.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008,
fr. 2190.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009,
fr. 2085.– mensili dal 1° gennaio al 30 settembre 2010,
fr. 1625.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010,
fr. 1630.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2011,
fr. 2095.– mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2011,
fr. 2085.– mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 e
fr. 2295.– mensili dal 1° gennaio 2016 alla maggiore età,
compreso l'assegno familiare percepito da RA 1 nel 2007, di fr. 183.– mensili, e dal 2008 al 2010, di fr. 200.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8 a metà).
L'appellante non discute tali cifre. Si limita ad allegare che tra il 7° e il 12° anno di età le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedono un fabbisogno in denaro di fr. 1475.– mensili (memoriale, pag. 7 verso il basso), dal quale però egli deduce la posta per cura e educazione che RA 1, attiva professionalmente a tempo pieno, non può prestare in natura. Già per tale ragione la sua valutazione del fabbisogno in denaro della figlia non appare dunque attendibile. Se mai dal fabbisogno in denaro vanno tolti gli assegni familiari (che non vanno più considerati nel reddito del egnitore affidatario: sopra, consid. 8a). Dal fabbisogno in denaro di AP 1 vanno dedotti perciò fr. 183.– mensili nel 2007, fr. 200.– mensili dal 2008 e fr. 250.– mensili dal 16° compleanno in poi (art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). Il fabbisogno in denaro di AP 1 risulta così di:
fr. 1607.– mensili dal 1° luglio al 31 ottobre 2007,
fr. 1957.– mensili dal 1° novembre al 31 dicembre 2007,
fr. 1965.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008,
fr. 1990.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009,
fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio al 30 settembre 2010,
fr. 1425.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010,
fr. 1430.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2011,
fr. 1895.– mensili dal 1° aprile al 31 dicembre 2011,
fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 e
fr. 2095.– mensili dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2020
fr. 2045.– mensili dal 1° febbraio 2020 alla maggiore età.
fr. 1345.– mensili dal luglio del 2007 al febbraio del 2008,
fr. 1350.– mensili dal marzo del 2008 al gennaio del 2009
fr. 675.– mensili dal febbraio al giugno del 2009
fr. 875.– mensili dal luglio del 2009 all'aprile del 2010
fr. 1235.– mensili dal maggio del 2010 al dicembre del 2010 e
fr. 1490.– mensili dal gennaio del 2011 in poi.
Parallelamente tale fabbisogno poteva essere finanziato da RA 1 con una disponibilità di:
fr. –.– dal luglio al dicembre del 2007,
fr. 700.– mensili dal gennaio al dicembre del 2008,
fr. 800.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009,
fr. 700.– mensili dal settembre al dicembre del 2009,
fr. 600.– mensili dal gennaio al dicembre del 2010,
fr. –.– dal gennaio all'aprile del 2011 e
fr. 1230.– mensili dal maggio del 2011 in poi.
Non ravvisandosi – né essendo fatte valere – in concreto circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da un riparto proporzionale dell'onere di mantenimento fra genitori (sopra, consid. 8 in principio), risulta in definitiva quanto segue:
a) Dal 1° luglio 2007 fino al 6° compleanno di AP 1
Disponibilità media complessiva dei genitori: fr. 1720.– mensili (arrotondati)
Fabbisogno medio in denaro della figlia: fr. 1925.– mensili (arrotondati)
Quota media a carico dell'appellante (pari alla sua disponibilità):
fr. 1130.– mensili (arrotondati)
Contributo medio fissato dal Pretore: fr. 1045.– mensili (arrotondati, assegni familiari non compresi).
b) Dal 6° fino al 12° compleanno di AP 1
Disponibilità media complessiva dei genitori: fr. 2500.– mensili
Fabbisogno medio in denaro della figlia: fr. 1850.– mensili (arrotondati)
Quota media a carico dell'appellante: fr. 1060.– mensili (arrotondati)
Contributo medio fissato dal Pretore: fr. 890.– mensili (arrotondati, assegni familiari non compresi).
c) Dal 12° fino al 16° compleanno di AP 1
Disponibilità media complessiva dei genitori: fr. 2720.– mensili
Fabbisogno medio in denaro della figlia: fr. 2095.– mensili (arrotondati)
Quota media a carico dell'appellante: fr. 1150.– mensili (arrotondati)
Contributo medio fissato dal Pretore: fr. 860.– mensili (arrotondati, assegni familiari non compresi).
d) Dal 16° fino al 18° compleanno di AP 1
Disponibilità media complessiva dei genitori: fr. 2720.– mensili
Fabbisogno medio in denaro della figlia: fr. 2045.– mensili (arrotondati)
Quota media a carico dell'appellante: fr. 1120.– mensili (arrotondati)
Contributo medio fissato dal Pretore: fr. 860.– mensili (arrotondati, assegni familiari non compresi).
Se ne conclude che, nel risultato, la sentenza del Pretore si rivela finanche favorevole all'appellante. Quanto a un'ipotetica reformatio in peius, ammesso e non concesso che ciò possa entrare in linea di conto (questa Camera ha già dichiarato irricevibile il 25 luglio 2012 per carenza di requisiti formali un appello introdotto dalla figlia contro la sentenza del Pretore: sopra, lett. G), simile eventualità imporrebbe un avvertimento previo dell'appellante, al quale andrebbe consentito di ritirare l'impugnazione. E il ritiro lascerebbe sussistere in ultima analisi la sentenza di primo grado, con lo stesso esito del giudizio odierno.
Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte, cui non ha cagionato spese.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante non può trovare accoglimento. Il beneficio del gratuito patrocinio presuppone infatti non solo che il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese legali e giudiziarie della causa (art. 117 lett. a CPC), ma altresì che la posizione di lui non appaia senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Nella fattispecie l'appello appariva destinato fin dall'inizio alla reiezione, a tratti addirittura in ordine, tanto che non è stato notificato a AP 1 per osservazioni. Il conferimento del gratuito patrocinio non entra pertanto in linea di conto. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa il convenuto si tiene conto, ad ogni modo, contenendo l'ammontare della tassa di giustizia.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono poste a carico dell'appellante.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).