Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2012.57
Entscheidungsdatum
16.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2012.57

Lugano, 16 gennaio 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2009.10 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 18 giugno 2009 da

AP 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 4 giugno 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 26 aprile 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 3 novembre 2008 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1972) e AO 1 nata AO 1 (1978), cittadina statunitense, omolo­gando una convenzione in cui i coniugi prevedevano l'affidamento del figlio M__________ (nato il 2 novembre 2002) alla madre e regolavano il diritto di visita del padre, quest'ultimo impegnandosi a versare un contributo ali­mentare per il figlio di fr. 800.– mensili indicizzati fino al 12° com­pleanno e di fr. 850.– mensili indicizzati fino alla maggiore età (clausole n. 3 e 4). Tale sentenza è passata in giudicato.

B. Il 3 aprile 2009 AO 1 ha sposato __________ (1984), cittadino italiano, dal quale aveva avuto una figlia, A__________, il 16 aprile 2008, ancor prima del divorzio. Nel maggio del 2009 essa ha comunicato a AP 1 l'intenzione di stabilirsi definitivamente in California con il nuovo marito, M__________ e A__________. In simili circostanze AP 1, allora domiciliato a , si è rivolto il 18 giugno 2009 al Pretore del Distretto di Blenio perché modificasse la sentenza di divorzio e gli affidasse M, sopprimendo il contributo di mantenimento a suo carico e disciplinando il diritto di visita della madre, in subordine perché regolasse altrimenti il proprio diritto di visita e sopprimesse (o riducesse a fr. 200.– mensili) il contributo alimentare. Egli ha sollecitato inoltre l'affida­mento del figlio e la so­spensione del suo obbligo di mantenimento già in via cautelare.

C. All'udienza del 25 giugno 2009, indetta per la discussione cautelare, il Pretore supplente ha decretato – fra l'altro – il deposito in Pretura dei passaporti svizzero e americano di M__________. La discussione è proseguita il 14 luglio 2009, quando AO 1 si è opposta all'istanza dell'ex marito, chiedendo di essere autorizzata a trasferire il figlio negli Stati Uniti, proponendo una diversa disciplina del diritto di visita e consentendo alla riduzione a fr. 600.– mensili del contributo alimentare per M__________. Esperita l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. In memoriali conclusivi del 16 novembre 2009 entrambe hanno ribadito le rispettive posizioni. Statuendo con decreto cautelare del 16 dicembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato il deposito dei passaporti del figlio in Pretura, ma non ha modificato l'affidamento di M__________ alla madre.

D. Il 4 gennaio 2010 AO 1 ha adito essa medesima il Pretore con un'istanza cautelare, chiedendo di affidare transitoriamente M__________ al padre, dovendo essa partire con urgenza per gli Stati Uniti, e di nominare al figlio un curatore educativo. All'udienza del 13 gennaio 2010 gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo in virtù del quale M__________ sarebbe stato affidato al padre dal 15 gennaio 2010, il contributo alimentare sarebbe stato soppresso e alla madre sarebbe stato garantito “il più ampio diritto di visita, da concordarsi tra le parti e da esercitarsi durante le ferie scolastiche”. I genitori si impegnavano altresì ad assumere i costi del diritto di visita in ragione di un mezzo ciascuno, come pure a organizzare i viaggi e le relazioni giornaliere del figlio con la madre per videochiamata. Dal 15 gennaio 2010 M__________ è stato così affidato al padre, trasferitosi a __________ nelle vicinanze dei nonni paterni, mentre AO 1 si è trasferita con il marito e la secondogenita a __________ (California), un centinaio di chilometri a nord-ovest di Los Angeles. Con decreto cautelare del 12 marzo 2010 il Pretore ha omologato l'intesa citata e ha attribuito l'autorità parentale su M__________ al padre, invitando la Commissione tutoria regionale 6 a nominare al figlio un curatore educativo.

E. Frattanto, nella sua risposta di merito del 15 febbraio 2010, AO 1 ha proposto di respingere – almeno in parte – la petizio­ne, di autorizzarla a trasferire M__________ negli Stati Uniti, di modificare la disciplina delle relazioni personali stabilita nella sentenza di divorzio garantendo al padre il più ampio diritto di visita durante le ferie scolastiche, stabilendo che i costi di trasferta siano assunti dai genitori in ragione di metà ciascuno, con obbligo di organizzare i viaggi e i contatti giornalieri tra il figlio e l'altro genitore mediante videochiamata. AP 1 ha replicato il 23 marzo 2010 e AO 1 ha duplicato il 10 maggio 2010, entrambi confermando le loro richie­ste. Al­l'udienza preliminare del 16 giugno 2010 essi hanno poi notificato prove e il Segretario assessore ha dato avvio seduta stante all'istruttoria.

Il 25 giugno 2010 la Commissione tutoria regionale 6 ha istituito una curatela educativa in favore di M__________, conferendo l'incarico a __________. L'istruttoria di merito si è chiusa il 22 agosto 2011.

F. Nel proprio memoriale conclusivo del 7 dicembre 2011 AP 1 ha chiesto una volta ancora l'affidamento del figlio (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), impegnandosi a consultare previamente l'ex moglie per le decisioni importanti riguardanti M__________, riconoscendo alla convenuta un ampio diritto di visita (almeno otto settimane durante le ferie estive e dieci giorni alternativamente a Natale o Pasqua) e sollecitando la soppressione del contributo di mantenimento a suo carico. In subordine egli ha postulato un diritto di visita analogo a quello spettante all'ex moglie e la soppressione del contributo alimentare per il figlio. Nel suo allegato conclusivo di quello stesso 7 dicembre 2011 AO 1 ha chiesto di essere autorizzata a trasferire il figlio in California e ha riconosciuto all'ex marito un ampio diritto di visita, proponendo che i costi per l'esercizio delle relazioni perso­nali siano assunti dai genitori in ragione di metà ciascuno e che i genitori medesimi organizzino viaggi e contatti giornalieri per video­chiamata con il figlio. Contestualmente essa ha postulato la modifica del decreto cautelare 12 marzo 2010, rivendicando l'affida­mento di M__________ e la consegna dei relativi documenti di legittimazione. Al dibattimento finale del 14 dicembre 2011 le parti hanno riaffermato le loro conclusioni. L'attore ha chiesto inoltre che fossero disciplinati i contatti per videochiamata con il figlio, le parti accordandosi nel senso di riconoscere al genitore affidatario il diritto di trascorrere con il figlio due settimane di seguito durante le vacanze estive e al genitore non affidatario il diritto di avere con sé M__________ per il resto delle vacanze estive, a prescindere dalla loro durata.

G. Statuendo nel merito con sentenza del 26 aprile 2012, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha respinto l'affidamento di M__________ al padre, ma ha modificato il diritto di visita di quest'ultimo (alternativamente durante tutte le vacanze scolastiche di Natale o Pasqua e durante le vacanze estive dalla fine della scuola fino a due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico), ne ha regolato l'esercizio (la madre essendo tenuta ad assumere metà dei costi dovuti alle trasferte intercontinentali del figlio), ha previsto l'obbligo per i genitori di consentire contatti tramite videochiamata con il figlio e ha ridotto il contributo alimentare a carico di AP 1 a fr. 500.– mensili indicizzati fino alla maggiore età del ragazzo, assegni familiari non compresi. AO 1 è stata autorizzata a trasferire M__________ in California. Il Pretore ha disposto inoltre la restituzione del passaporto svizzero di M__________ e l'obbligo per il padre di consegnare all'ex moglie ogni altro documento di legittimazione del figlio in suo possesso. Egli ha revocato infine la curatela educativa in favore di M__________. La tassa di giustizia di fr. 4300.– e le spese di fr. 12 500.– sono state poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, cui l'attore è stato condannato a rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte. Ambedue le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 giugno 2012 nel quale chiede che – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – la sentenza di divorzio sia modificata nel senso di affidargli M__________ (con eserci­zio esclusivo dell'autorità parentale), di garantire all'ex moglie il diritto di essere consultata previamente per le decisioni più importanti riguardanti il ragazzo, di prevedere un ampio diritto di visita in favore di lei secondo le modalità già concordate, di porre a carico di ogni genitore la metà delle spese per l'esercizio del diritto di visita e l'obbligo di organizzare contatti per videochiamata con il figlio, come pure di sopprimere il contributo alimentare a suo carico. Egli postula inoltre l'autorizzazione a mantenere il domicilio del figlio a __________, la restituzione di tutti i documenti di legittimazione del figlio depositati in Pretura o in possesso della madre e la conferma della curatela educativa. In subordine egli sollecita la modifica della sentenza di divorzio nel senso di ripristinare il contributo alimentare a suo carico di fr. 500.– mensili solo dal 1° gennaio 2013. Nelle proprie osservazioni del 6 luglio 2012 AO 1 propone di respingere l'appello, instando a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio.

I. Il 14 agosto 2012 AO 1 si è rivolta a questa Camera perché il figlio fosse affidato cautelarmente a lei e potesse essere trasferito in California, perché il contributo alimentare a carico del padre fosse ridotto a fr. 500.– mensili, perché fosse disciplinato il diritto di visita, come pure l'assunzione dei costi per l'esercizio del diritto di visita e i contatti tramite videochiamata, e perché fosse ordinato all'ex marito di consegnarle tutti i documenti di legittimazione del figlio. Trattata come richiesta di

esecutività anticipata della decisione impugnata, l'istanza è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 20 ago­sto 2012.

L. Constatato che M__________ era stato sentito l'ultima volta l'8 settembre 2010, il presidente della Camera ha disposto il 21 agosto 2013 una nuova audizione del figlio, incaricando a tal fine la psicoterapeuta e consulente familiare __________, e ha invitato l'appellante a produrre gli ultimi rapporti redatti dalla curatrice educativa. Il referto della specialista è stato consegnato il 20 settembre 2013 ed è stato intimato alle parti il 27 settembre 2013 unitamente ai documenti prodotti nel frattempo dalle parti medesime, con l'invito a presentare eventuali osservazioni conclusive. Il 10 ottobre 2013 AO 1 ha inoltrato nuovi documenti, notificati anch'essi alla controparte. Il 23 ottobre 2013 AP 1 ha presentato un memoriale conclusivo, confermando le proprie richieste di giudizio. AO 1 non si è pronunciata ulteriormente.

M. Il 31 ottobre 2013 AP 1 ha postulato la consegna del passaporto svizzero di M__________, tuttora depositato presso la Pretura del Distretto di Blenio, per evitare al figlio difficoltà con le autorità aeroportuali italiane al momento del rientro dagli Stati Uniti dopo le visite alla madre. AO 1 ha comunicato il

19 novembre 2013 di non opporsi all'istanza. Con decreto cautelare del 22 novembre 2013 questa Camera ha accolto l'istanza e revocato il deposito cautelare del passaporto svizzero di M__________.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in azioni volte alla modifica di sentenze di divorzio sono appellabili perciò entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il ricorso non verta su questioni meramente patrimoniali (richieden­dosi allora un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–: art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto ciò non è il caso, controverso essendo non solo il contributo alimentare per il figlio, ma anche – e soprattutto – l'affidamento del minorenne e la disciplina delle relazioni perso­nali. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore il 4 maggio 2012. Il ter­mine per ricorrere sarebbe scaduto così la domenica 3 giugno 2012, salvo protrarsi al lunedì seguente in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguen­za tempestivo.

  1. Il 29 maggio 2012, ancor prima di presentare appello, AP 1 ha chiesto alla Camera di nominare al figlio un curatore di rappresentanza, reiterando la domanda il 12 luglio 2012. Ora, nelle procedure di diritto matrimoniale il giudice ordina che il figlio sia rappresentato – se necessario – da un curatore esperto in questioni assistenziali e giuridiche (art. 299 cpv. 1 CPC), segnatamente nei casi previsti dall'art. 299 cpv. 2 CPC. Solo se la richiesta è formulata dal figlio capace di discernimento la rappresentanza è ordinata per legge (art. 299 cpv. 3 CPC). In concreto la richiesta emana da un genitore. Occorre valutare dunque se essa sia necessaria (nel senso dell'art. 299 cpv. 1 CPC), il che non si ravvisa nella fattispecie. Intanto l'opinione del figlio, accertata da una specialista dopo ore di ascolto, è nota. Inoltre la contesa sull'affidamento si riconduce all'oggettiva distanza fra le residenze dei genitori, i quali già si sono impegnati per trovare una soluzione condivisa – e difficilmente suscettiva di miglioramenti – dal profilo del diritto di visita e delle relazioni personali tramite videochiamata. In simili circostanze la nomina di un curatore di rappresentanza non appare necessaria per il bene del figlio, tanto meno ove si consideri lo “sforzo enorme” del ragazzo “per non fare torto a nessuno” (rapporto di audizione del 20 settembre 2013, pag. 3 a metà) e quindi per non volersi fare parte attiva (fosse solo per il tramite di un curatore di rappresentanza) nel conflitto fra i genitori.

  2. All'appello AP 1 acclude un certificato medico dell'8 maggio 2012 redatto dal dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta che ha avuto in cura il figlio, il rapporto dell'anno 2011 stilato dalla curatrice educativa del figlio e una pagina di __________ facente capo a __________ (stampata il 4 giugno 2012), chiedendo inoltre di aggiornare il carteggio richiamato dalla Commissione tutoria regionale 6. Il 25 set­tembre 2012 egli ha poi inoltrato varia documentazione scaricata dal sito della Corte di giustizia della California, Contea di __________, inerente a una causa fra AO 1 e il marito. La convenuta, da parte sua, ha prodotto il 10 ottobre 2013 un rapporto del 2 agosto 2013 relativo a un intervento della polizia aeroportuale di Los Angeles in esito a un diritto di visita. Si tratta di documenti in sé proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC), ma che poco o punto sussidiano ai fini del giudizio. L'opinione del figlio – come detto – è stata appurata da questa Camera con l'ausilio di una specialista. Che il ragazzo si trovi bene sia con l'uno sia con l'altro genitore è pacifico. Questio­ni estranee al bene di lui non interessano. Circa il rapporto della curatrice educativa per il 2011, esso è stato versato agli atti, mentre quello del 2012 non risulta essere stato redatto. Infine non si vede – né l'attore spiega – quali altri elementi utili per il giudizio potrebbe portare il richiamo di altre carte (per altro non recenti) dalla Commissione tutoria regionale 6.

  3. L'appellante rimprovera al Pretore di avere reputato tardive le sue osservazioni del 17 maggio 2011 a una lettera dell'11 febbraio 2011 in cui la dott. __________ auspicava modifiche al verbale di un'udienza tenutasi il 26 gennaio 2011 per la sua audizio­ne in qualità di perita. A suo parere quello scritto andava considerato almeno in applicazione del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né il Pretore poteva dichiararlo tardivo a un anno di distanza senza disattendere il principio della buona fede processuale, nemmeno la controparte

avendo eccepito alcunché (appello, pag. 17 punto 3). In realtà la doglianza è superata, nell'appello l'attore non valendosi più dello scritto che il Pretore ha espunto dagli atti. In proposito non giova dunque attardarsi. Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.

  1. Per quanto concerne l'affidamento di M__________, il Pretore ha passato in rassegna le numerose critiche dell'attore al referto della perita, la quale, appurata l'idoneità di entrambi i genitori alla custodia parentale, ha suggerito di lasciare l'affidamento di M__________ alla madre. Secondo il Pretore non sussistono gli estremi per scostarsi dall'orientamento dell'esperta, né l'opinione del ragazzo, che in alcune occasioni si è espresso per l'affidamento al padre, è decisiva, vista l'età, la sofferenza dovuta al distacco dalla madre e il sostanziale conflitto di lealtà verso i genitori. Quanto alle capacità genitoriali delle parti, esse risultano – a mente della perita – pressoché equivalenti, il maggior tempo a disposizione dell'attore, disoccupato alla ricerca di un impiego, essendo meramente transitorio. Per il primo giudice poi il criterio della stabilità non è determinante, giacché il ragazzo conosce già l'ambiente in cui vivono la ma­dre e la sorella, parla inglese e ha visitato la scuola che potrebbe frequentare. Inoltre la convenuta denota migliori capacità nel favorire i contatti con il padre, anche se questi ha compiuto progressi al riguardo. Infine il contesto sociale, familiare e logistico a , dove il ragazzo trascorre volentieri le vacanze, è paragonabile a quello del Cantone Ticino. Anzi, la situazione familiare della convenuta appare più solida e stabile rispetto a quella dell'attore, da tempo senza attività e a carico della pubblica assistenza. In ultima analisi il Pretore ha optato così per la conferma dell'affida­mento di M alla convenuta, ciò che rimedierebbe anche a un certo scoramento del ragazzo e alla sua tristezza per la separazione dalla madre e dalla sorella.

  2. L'appellante si diffonde anzitutto in un'articolata critica al referto peritale, contestando punto per punto le valutazioni del Pretore. Ribadisce in sintesi che il trasferimento della convenuta in California è un fatto nuovo e importante, atto a giustificare la modifica della sentenza di divorzio, e che costei non ha idoneità genitoriali equiparabili alle sue, ove appena si pensi all'inopinata decisione di partire per gli Stati Uniti senza consultarlo e senza nemmeno attendere la fine dell'anno scolastico, affidandogli M__________ con soli quindici giorni di anticipo e con modalità discutibili. A ciò si aggiunge la decisione di mettere in cattiva luce il figlio

aprendo un blog in cui denigrava lui come padre e le autorità locali. L'attore ricorda inoltre di avere più tempo a disposizione per accudire al figlio rispetto alla convenuta e che la situazione di quest’ultima non è per nulla solida, contrariamente a quanto crede il Pretore, dati i conflitti sorti con . Egli sottolinea che la curatrice educativa ha attestato la sua capacità di favorire le relazioni del figlio con la madre, fa notare che M sta superando le difficoltà e le sofferenze dovute alla separazione dalla genitrice e dalla sorella, lamentando che negli Stati Uniti il ragazzo perderà non solo la figura del padre, ma anche i punti di riferimento sociali e familiari che contribuiscono al suo equilibrio. A parer suo, determinante è la circostanza che M__________ vive con lui da due anni e mezzo e che il trasferimento in California pregiudicherà il bene del ragazzo, minando la stabilità da lui finalmente raggiunta.

  1. A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale stabilita in una sentenza di divorzio “se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio” (art. 134 cpv. 1 CC). Le condizioni cui soggiace una modifica delle relazioni personali con i genitori sono rette dalle norme sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). La modifica presuppone così che in seguito al verificarsi di fatti nuovi e importanti la disciplina fissata dal giudice del divorzio risulti ledere il bene del figlio, o minacciarlo concretamente, e che una nuova regolamentazione si imponga, la disciplina in vigore rivelandosi più pregiudizievole per il bene del minorenne rispetto alla perdita di stabilità e continuità che comporta la modifica. Centrale e prioritario rimane, come in esito al divorzio (art. 133 cpv. 2 CC), l'interesse del figlio, cui quello dei genitori deve cedere il passo, sicché il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze determinanti per il bene del minorenne e prendere in considerazione – per quanto possibile – l'opinione di lui (sentenza del Tribunale federale 5A_483/2011 del 31 ottobre 2011, consid. 3.2 pubblicato in: FamPra.ch 13/2012 pag. 210 con riferimenti).

  2. La custodia parentale comprende il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio, di modo che il suo unico detentore può – di regola – stabilirsi all'estero con il figlio senza il consenso dell'altro genitore. In tal caso occorre tenere conto però della nuova situazione e adeguare la disciplina del diritto di visita (DTF 136 III 356 consid. 3.2). Il trasferimento all'estero può nondimeno essere vietato qualora costituisca una seria minaccia per il bene del figlio (DTF 136 III 357 consid. 3.3). Ne segue che, in linea di principio, il trasloco all'estero di un genitore affidatario insieme con il figlio non è un motivo sufficiente per modificare l'attribuzione dell'autorità parentale, anche se ciò implica cambiamenti di rilievo per il minorenne, come per esempio la lingua d'insegnamento scolastico. Una modifica dell'affidamento può essere chiesta invece se il trasferimento all'estero si traduce in uno sradicamento culturale del figlio, come nell'eventualità in cui il genitore affidatario intenda stabilirsi in Paesi di religione e modi di vita molto lontani da quelli cui il figlio è abituato, tanto più se la situazione economica, giuridica o politica di quel Paese è critica o instabile (sentenza del Tribunale federale 5A_483/2011 del 31 ottobre 2011, consid. 3.3 pubblicato in: FamPra.ch 13/2012 pag. 211 con riferimenti; sentenza 5A_369/2012 del 10 agosto 2012, consid. 3.1 e 3.2.1 con rimandi).

  3. In concreto l'attore non pretende che soccorrano presupposti come quelli testé accennati. Afferma che la situazione della convenuta e della sua famiglia in California non è favorevole come ritiene il Pretore, che AO 1 potrebbe anche separarsi dal marito, come lasciano presumere certi colloqui telefonici con __________ e la documentazione relativa a un processo pendente fra i due (da lui prodotta il 25 settembre 2012 in appello) e che il sostegno da parte dei familiari della moglie negli Stati Uniti è attestato solo da dichiarazioni scritte senza valore di prova (appello, pag. 37 punto 7; lettera del 25 settembre 2012). Ora, per tacere del fatto che nelle cause del diritto di famiglia il giudice poteva assumere informazioni e rapporti scritti di terzi anche secondo la procedura ticinese (art. 419a cpv. 1 CPC ticinese), come prevede oggi l'art. 190 cpv. 2 CPC, nulla suffraga l'ipotesi che il trasferimento in California comporti per M__________ uno sradicamento qualsiasi (egli parla inglese e conosce l'ambiente di __________) o anche solo una perdita di affetti. Nemmeno si intravede il rischio ch'egli possa venirsi a trovare in difficoltà economiche, la convenuta ed __________ risultando esercitare entrambi un'attività lucrativa (doc. 1, 3, 14 e 15) e risiedendo da tre anni in California senza incontrare apparenti problemi finanziari. Tanto meno l'appellante adombra l'eventualità che negli Stati Uniti il figlio non possa rimanere con la madre e la sua famiglia, quand'anche la convenuta si separasse dal marito. Si considerassero solo le circostanze addotte dall'attore al momento in cui ha inoltrato la petizione, di conseguenza, una modifica dell'affidamento sarebbe esclusa.

  4. Resta di fatto che, senza disconoscere quanto precede, M__________ vive con il padre dal 15 gennaio 2010. E secondo l'appellante il modo in cui la convenuta è partita per gli Stati Uniti, lasciandogli frettolosamente il figlio senza avvertirlo, non può essere ignorato, ancor meno ove si pensi che le ragioni meramente economiche da lei addotte per giustificare il trasferimento in California non giustificavano la sofferenza inferta a M__________. L'appellante deplora inoltre che la convenuta abbia messo “alla berlina” il figlio su un blog, denigrando lui, le curatrici educative e le autorità locali. Paventa altresì il rischio che negli Stati Uniti non ci sia più nessuno a vegliare su M__________, la convenuta non solendo rivolgersi a specialisti, mentre ora si occupano del ragazzo uno psicoterapeuta e la curatrice educativa (appello, pag. 36 punto 6a). L'attore contesta altresì le valutazioni della perita circa le capacità genitoriali della madre, facendo valere – in sintesi – che l'esperta ha incontrato la convenuta personalmente in una sola occasione e le ha parlato due volte per videochiamata, non ha approfondito le circostanze della partenza dal Ticino né dell'abbandono del figlio e ha trascurato la sofferenza causata in tal modo al bambino (appello, pag. 21 punto 4b).

Per quanto riguarda l'assistenza di uno psicologo, in concreto lo psichiatra __________ non segue più il ragazzo dal dicembre del 2011 (lettera 19 settembre 2013 dell'avv. PA 1; certificato dell'8 maggio 2012 prodotto con l'appello). Nulla induce a supporre perciò che il ragazzo avrà bisogno di uno psicologo in America. Quanto all'apertura del blog denominato , il Pretore ha accertato che il figlio non ne è venuto a conoscenza e su di lui non ha dunque avuto effetti (sentenza, consid. 4b). Certo, non onora la convenuta avere dato pubblico sfogo ai suoi risentimenti verso il marito, le curatrici educative e le autorità, accusate di razzismo (doc. A a G nel fascicolo “istanza supercautelare e cautelare 23/26 settembre 2011”). Decisivo rimane unicamente però il bene del figlio e M non risulta essere stato coinvolto nella vicenda. D'altro lato il Pretore non ha trascurato che AO 1 è partita sbrigativamente per la California senza M__________, ma ha condiviso l'opinione della perita, secondo cui ciò non ha provocato una rottura nella relazione tra madre e figlio (sentenza, consid. 4b). Pur non sottovalutando la sofferenza causata al bambino, egli ha tenuto conto del fatto che la convenuta era dovuta partire dopo essersi impegnata fin dall'estate del 2009 per organizzare il trasferimento in America dal profilo logistico, professionale e amministrativo, salvo vedersi notificare una decisione cautelare inopinata – chiesta dall'attore – che le impediva di portare il figlio con sé.

Lo stesso appellante, del resto, non censura le capacità genitoriali della madre come tali, alla quale appena un anno prima

ave­va accettato di affidare il figlio sottoscrivendo la convenzione sugli effetti del divorzio (doc. B). Non asserisce nemmeno che durante i lunghi periodi di visita trascorsi da M__________ a __________ la convenuta abbia dato adito a dubbi circa la sua idoneità educativa. Critica la decisione da lei presa nel gennaio 2010 di raggiungere la California senza attendere una sentenza di merito sull'affidamento del bambino. Si fosse preteso ciò, tuttavia, a distanza di quattro anni essa non sarebbe ancora potuta partire. Inoltre al momento di congedarsi essa ha pur sempre lasciato il figlio a una persona di assoluta fiducia come l'attore. La sua decisione non basta dunque per minarne o snaturarne l'idoneità all'affidamento, come ha rilevato anche la perita, né per dimostrare che quanto stabilito a suo tempo dal giudice del divorzio leda o minacci il bene del figlio. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

  1. L'appellante sostiene che, fosse pure equivalente l'idoneità genitoriale delle parti, l'autorità parentale va attribuita a lui per la sua maggiore disponibilità di tempo a occuparsi direttamente del ragazzo, per il radicamento del figlio nel Ticino e per evitare a quest'ultimo un'altra modifica dell'affidamento dopo tre anni, il legame di M__________ con la sorella non essendo tanto forte da imporsi su tali evidenze (appello, pag. 37 punti 7 a 9). Egli contesta inoltre l'opinione della perita, che suggerisce di lasciare il figlio alla madre, reputandone le conclusioni puramente dogmatiche e smentite da fatti concreti. A suo parere, dandosi un grave conflitto di lealtà come quello vissuto da M__________, occorre garantire al minorenne altri punti di riferimento, come il nuovo ambiente familiare, sociale e scolastico. Sostiene che, contrariamente a quanto reputa l'esperta, il ragazzo non langue in una condizione depressiva, ma sta superando il trauma causatogli dall'abbandono mater­no, come attestano le docenti e la curatrice educativa. La perita avrebbe sottovalutato – in sintesi – i rischi di un nuovo cambiamento, dimenticando che M__________ ha espresso più volte la sua preferenza per l'affidamento paterno e sorvolando sul fatto che un ragazzo già sofferente per l'abbandono da parte della madre dovrà affrontare nuove pene senza risolvere il conflitto di lealtà che lo affligge (appello, pag. 17 punto 4a, pag. 25 punti 4d a 4h).

a) Il Pretore ha ponderato con attenzione le possibilità e la disponibilità di tempo dei genitori nel prendersi cura personalmente di M__________, apprezzando anche l'aiuto prestato dai rispettivi familiari (sentenza impugnata, consid. 7a e 7b). L'appellante eccepisce che il sostegno attivo fornito alla convenuta dal padre, dalla madre e dalla sorella in California non è poi così verosimile (sopra, consid. 9), ma al proposito non v'è ragione di mettere in dubbio quanto ha confermato anche M__________ (rapporto della curatrice C__________ C__________ per l'anno 2011 e rapporto della curatrice S__________ B__________ del 16 settembre 2013, agli atti di appello). L'attore fa valere altresì il maggior tempo a sua disposizione, rilevando che un genitore non è tenuto a riprendere un'attività lucrativa finché il figlio a lui affidato non ha raggiunto i dieci anni di età, e che in tale prospettiva egli sta cercando ora un lavoro presso casa con orari regolari per stare più vicino possibile al ragazzo (appello, pag. 37 seg.).

Ora, che l'appellante si curi di M__________ con scrupolo e diligenza è assodato (rapporto 16 settembre 2013 della curatrice S__________ B__________, pag. 2 a metà; rapporto della curatrice C__________ C__________ per il 2011, pag. 1 a metà). Egli medesimo riconosce però di non poter rimanere senza lavoro e far capo alla pubblica assistenza a tempo indeterminato, se non altro per una questione d'immagine educativa verso il figlio prossimo al­l'adolescenza. E al momento in cui troverà un impiego – foss'anche a tempo parziale, nei pressi e con orari regolari – la sua disponibilità di tempo non risulterà apprezzabilmente migliore di quella della convenuta, che lavora a tempo parziale e può svolgere parte del lavoro a domicilio (doc. 15). Convenuta che – si rammenta – non risulta incontrare problemi nell'occuparsi del figlio durante le visite in California. Neppure da tale profilo si ravvisano le premesse, di conseguenza, per modificare l'affidamento fissato dal giudice del divorzio.

b) Più delicato è il problema legato alla stabilità delle relazioni. M__________ vive infatti dal gennaio del 2010 con il padre e si è inserito bene nell'ambiente scolastico, ha un buon rapporto con la famiglia paterna, con i compagni di scuola e con i coetanei della squadra di calcio giovanile. Seguito da uno psicologo, poi, pare avere raggiunto un suo equilibrio (rapporto 16 settembre 2013 della curatrice S__________ B__________, pag. 2 a metà; rapporto della curatrice C__________ C__________ per il 2011, pag. 1 a metà). V'è da supporre quindi che la condizione depressiva e la situazione di grande sofferenza per la separazione dalla madre e della sorella minore accertate dalla perita, circostan­ze contestate dall'appellante, siano – almeno in parte – superate. Ciò non significa tuttavia che l'attuale giudizio debba consacrare il fatto compiuto. Ai fini della decisione non si tratta invero di accertare quale genitore offra le migliori garanzie per il bene del figlio in materia di affidamento (come per altro crede il Pretore), bensì se il bene del figlio richieda una soluzione diversa rispetto all'affidamento deciso con la sentenza di divorzio. E contrariamente all'opinione dell'appellante non risulta che la prospettiva di raggiungere la madre in California causi al ragazzo particolari sofferenze, men che meno ove si consideri che lo scoramento di lui si riconduce – o si riconduceva – proprio all'afflizione di essere stato lasciato in Svizzera.

Si conviene che per M__________ l'attore è diventato in questi anni la “figura principale”, mentre la relazione con la madre è ormai “insicura, discontinua” e “in costruzione” (referto 20 settembre 2013 della psicoterapeuta , pag. 3 in basso). Le visite alla convenuta, di cui il ragazzo ha riferito in termini positivi e con grande partecipazione (rapporto 16 settembre 2013 della curatrice S B__________, pag. 2 a metà; rapporto della curatrice C__________ C__________ per il 2011, pag. 1 a metà; referto del 20 settembre 2013, pag. 2 a metà), confortano nondimeno una prognosi favorevole. Il rafforzamento del legame tra padre e figlio nel corso dell'affidamento cautelare e il fatto che il ragazzo abbia raggiunto un suo equilibrio personale non inducono inoltre a temere che la distanza fisica nuoccia agli affetti verso l'attore (tanto meno pensando alla possibilità di contatti per videochiamata) o sia mal sopportata dal figlio. Quanto alle relazioni con gli amici, la psicoterapeuta __________ ha accertato che per M__________ il nucleo familiare “M__________, madre, padre sorellina”, è ancora predominante rispetto alla rete sociale e delle amicizie (referto del 20 set­tembre 2013, pag. 2 a metà). Non risulta pertanto che il trasferimento del figlio in California sia atto a pregiudicare il bene di lui o a minacciarlo seriamente.

c) Difficoltà sono insorte ultimamente, per vero, nelle relazioni fra la convenuta e la curatrice educativa (rapporto 16 settem­bre 2013 della curatrice S__________ B__________, pag. 2 in basso), come di una certa freddezza erano rimaste le relazioni con la curatrice precedente (rapporto di C__________ C__________ per il 2011, pag. 2). La convenuta non ha mancato inoltre di mostrare risentimento verso l'ex marito e ha accusato di razzismo le autorità ticinesi sul citato blog. Non consta tuttavia che essa abbia coinvolto il ragazzo in simili vicende. Anche la scena incresciosa verificatasi all'aeroporto di __________ nell'estate del 2013, al momento di far rientrare il ragazzo in Svizzera dopo la visita alla madre, si riconduce a intemperanze della nonna materna, non al comportamento della convenuta (lettera 23 ottobre 2013 dell'avv. PA 1, pag. 2). Inoltre i timori del padre circa un mancato rientro del figlio dalla California si sono dimostrati infondati, né risulta che la convenuta abbia mai intralciato i contatti tra lui e il ragazzo durante i soggiorni del ragazzo in America. Non v'è ragione di credere, dunque, che la convenuta possa ostacolare tali relazioni in futuro.

d) L'ascolto di M__________ in appello dimostra infine che il ragazzo è consapevole della causa pendente fra i genitori e si rende conto delle conseguenze che la presente decisione potrà

avere per lui. Chiamato a esprimersi su un eventuale trasferimento in California, in ogni modo, egli si è dimostrato aperto al cambiamento, senza sottovalutare che un conto è trascorrere a __________ le vacanze e un altro è risiedervi durevolmente, affrontando l'esperienza scolastica (referto del 20 set­tembre 2013, in particolare pag. 3 in alto). È vero che – come fa notare la specialista – il ragazzo si difende dal conflitto di lealtà nei confronti dei genitori, evitando di schierarsi per l'uno o per l'altro (referto, pag. 3 a metà). Pur tenendo conto di ciò, l'audizione non denota indizi che lascino trasparire timori o avversioni, né tradisce elementi che inducano a paventare un trasferimento negli Stati Uniti pregiudizievole per il suo bene. Nemmeno sotto tale profilo, di conseguenza, si ravvisano gli estremi per modificare l'affida­mento previsto nella sentenza di divorzio.

  1. Quanto precede non deve far dimenticare che, affidato cautelar­mente al padre, M__________ sta seguendo la scuola dell'obbligo nel Ticino e che non sarebbe ragionevole fargli interrompere di punto in bianco una formazione senza programmarne adeguatamente le conseguenze. Nell'interesse del minorenne giova quindi modificare d'ufficio, in forza del principio inquisitorio illimitato che regge il diritto di filiazione, il dispositivo della sentenza impugnata e prevedere che il trasferimento di M__________ avvenga alla fine dell'anno scolastico in corso, il 30 giu­gno 2014. Fino ad allora il ragazzo rimarrà temporaneamente affidato al padre, il contributo alimentare a carico di quest'ultimo resterà sospeso e la disciplina delle relazioni personali, regolata cautelarmente dagli stessi genitori all'udienza in Pretura del 13 gennaio 2010 conformemente al bene del figlio (sopra, lett. D), proseguirà invariata. Ciò darà modo alla convenuta di assolvere nel frattempo le pratiche necessarie perché il figlio possa frequentare l'anno scolastico successivo in California senza soluzione di continuità. Darà modo al figlio, per altro verso, di prepararsi per gradi al cambiamento che lo aspetta e di assuefarsi alla prospettiva.

  2. Nell'ipotesi in cui l'appello sull'affidamento del figlio fosse respinto, l'attore chiede che il contributo alimentare di fr. 500.– mensili indicizzato posto a suo carico dal Pretore nella sentenza impugnata (rispetto ai fr. 800.– mensili indicizzati fino al 12° com­pleanno e ai fr. 850.– mensili indicizzati fino alla maggiore età stabiliti nella sentenza di divorzio) decorra solo dal 1° gen­naio 2013 e non già dall'emanazione della sentenza impugnata. La convenuta propone di respingere anche tale richiesta, facendo valere che l'ex marito ha avuto “tutto il tempo per trovarsi un'attività” e non necessita di “nessun periodo di adattamento”. La questione in realtà è divenuta senza oggetto, poiché la data del 1° gennaio 2013 è decorsa in pendenza di appello senza che il figlio sia ancora tornato con la madre. Non giustificandosi di imporre contributi alimentari a AP 1 fino a quel momento, l'attore ha avuto tutto il tempo per trovare un'attività rimunerata da fr. 3800.– mensili (il reddito potenziale ascrittogli dal Pretore nella sentenza impugnata).

  3. Le spese del giudizio odierno, compreso l'onorario di fr. 1100.– dovuto alla specialista incaricata di sentire il figlio in appello,

come pure le ripetibili, seguono il principio della soc­combenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il parziale accoglimento dell'appello per la modifica apportata d'ufficio da questa Camera al dispositivo della sentenza pretorile nulla muta di sostanziale al proposito, né

esplica effetti apprezzabili sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che possono rimanere invariate.

L'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AP 1 contestualmente all'appello merita accoglimento. La grave ristrettezza del richiedente appare in effetti documentata, mentre non poteva disconoscersi all'appello parvenza di buon diritto fin dall'inizio, M__________ essendo stato sentito l'ultima volta ben un anno e mezzo prima che il Pretore statuisse. L'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva alla rappresentante produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), va determinata per apprezzamento. In concreto la legale ha redatto il memoriale di appello (44 pagine), un'istanza per l'assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (2 pagine), due lettere di mezza pagina e uno scritto conclusivo (2 pagine). Anche considerando il tempo necessario per esaminare le decisioni incidentali di questa Camera, per raccogliere e verificare la documentazione assunta in appello e per tenere qualche verosimile colloquio o scambio di corrispondenza con il cliente, un avvocato ragionevolmente conciso e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, per ottenere lo stesso risultato, più di una trentina d'ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (fr. 600.–: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 6500.– complessivi.

L'assegnazione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé caduca l'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 con le osservazioni all'appello. In concreto la riscossione dell'indennità appare tuttavia difficile, se non impossibile, ciò che giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio richiesto (DTF 122 I 322). Ch'essa non abbia risorse sufficienti per finanziare la propria difesa può infatti ritenersi verosimile, avendo essa dovuto ricrearsi una situazione in California e dovendo provvedere dal 1° luglio 2014 a finanziare buona parte del fabbisogno in denaro del figlio. Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. Nella fattispecie il legale ha redatto le osservazioni all'appello (14 pagine) e un'istanza del 14 agosto 2012 volta alla revoca di provvedimenti cautelari (11 pagine), oltre a tre lettere di mezza pagina. Anche presumendo qualche colloquio e scambio di corrispondenza con la cliente, come pure il tempo necessario per esaminare le prove assunte in appello, un avvocato ragionevolmente conciso e speditivo non avrebbe verosimilmente dedicato all'assolvimento dell'incarico più di una quindicina d'ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 3200.– complessivi.

  1. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale non dipende da questioni di valore e

può formare oggetto di ricorso in materia civile sen­za riguardo all'art. 74 LTF. L'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata è riformato come segue:

AO 1 è autorizzata a trasferire il domicilio del figlio M__________ a __________ (California, Stati Uniti) dal 1° luglio 2014. Il contributo alimentare di fr. 500.– mensili indicizzato stabilito nel dispositivo n. 1.1 a carico di AP 1 è dovuto da allora. Fino a quel momento M__________ rimane affidato a AP 1 e le relazioni personali del figlio con la madre rimangono disciplinate nel modo convenuto dalle parti all'udienza in Pretura del 13 gennaio 2010.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– per ripetibili.

  2. AP 2 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 6500.–.

  3. AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 3200.–.

  4. Notificazione:

– ; – ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivi n. 3 e 4).

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

6