Incarto n. 11.2012.53
Lugano 14 ottobre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2009.251 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 aprile 2009 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sul reclamo del 7 maggio 2012 in materia di gratuito patrocinio e sull'appello del 25 maggio 2012 presentati da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 aprile 2012, come pure sull'appello incidentale del 21 agosto 2012 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e CO 1 (1965) si sono sposati a __________ () il 9 gennaio 1999. A quel momento la sposa era già madre di tre figli: A (1988) e L__________ R__________ (1991), nati da un precedente matrimonio, e Lu__________, avuto il 28 febbraio 1998 dal nuovo marito. Dalle nuove nozze sono nati Li__________, l'8 aprile 2001, e N__________, il 30 dicembre 2004. Il marito insegna alla Scuola __________, come pure alla Scuola __________ a __________. Funge inoltre da curatore per varie Autorità __________. Maestra di scuola elementare e assistente sociale, AP 1 non ha più lavorato durante la vita in comune. Il 1° dicembre 2006 AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 8802, pari a 53/1000 della particella n. 4 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento, sempre a . Il 1° agosto 2007 AP 1 è stata assunta a tempo parziale come assistente di cura dalla Clinica __________ a __________ e nell'agosto 2008 ha intrapreso la stessa attività per la __________ a . Il 21 settembre 2007 AO 1 è diventato padre di Le, avuto da D.
B. Adito il 12 ottobre 2006 da AP 1 con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato il 1° febbraio 2008 i coniugi a vivere separati dal 21 dicembre 2006, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita paterno), e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare complessivo di fr. 3000.– dal 1° agosto al 30 settembre 2006, uno decrescente per la moglie compreso tra fr. 2540.– e fr. 490.– mensili dal 1° agosto 2006 al 30 giugno 2009, uno per Lu__________ compreso tra fr. 1225.– e fr. 1790.– mensili dal 1° ottobre 2006, uno per Li__________ compreso tra fr. 985.– mensili e 1590.– mensili dal 1° ottobre 2006, come pure uno per N__________ compreso tra fr. 905.– mensili e fr. 1385.– mensili, sempre dalla stessa data, assegni familiari compresi (inc. DI.2006.1280). Il Pretore ha ordinato inoltre allo Stato del Cantone Ticino di trattenere fr. 4690.– mensili dallo stipendio di AP 1 e di riversarli direttamente a AO 1. Un appello presentato il 14 febbraio 2008 da AO 1 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 13 maggio 2009 (inc. 11.2008.21).
C. Il 27 aprile 2009 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento dei figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita), la vendita ai pubblici incanti dell'abitazione coniugale con riparto a metà del ricavo, un contributo alimentare di fr. 757.50 mensili ciascuno per Lu__________ e Li__________, come pure uno di fr. 750.– mensili per N__________ fino alla maggiore età. Egli ha chiesto inoltre il versamento di fr. 72 082.70.– oltre interessi in liquidazione del regime dei beni e la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.
D. Nella sua risposta del 12 agosto 2009 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), come pure dell'attribuzione dell'autorità parentale e al riparto a metà della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” prospettata dal marito, ma in via riconvenzionale ha rivendicato il versamento di fr. 33 143.–, oltre a fr. 66 050.– e alla metà del valore di riscatto di una polizza di “terzo pilastro” n. __________ intestata al marito presso la __________ (valuta 27 aprile 2009) in liquidazione del regime dei beni, sollecitando un contributo alimentare indicizzato di fr. 1715.– mensili ciascuno per Lu__________, Li__________ e N__________ fino al termine degli studi, assegni familiari non compresi. Subordinatamente essa ha chiesto di riconoscerle fino ai 16 anni di N__________ la differenza tra la spettanza dei figli e la disponibilità del marito (fr. 5744.60 mensili). Infine essa ha instato per l'adattamento della trattenuta di stipendio a fr. 5744.60 mensili.
E. Il Pretore ha deciso il 14 agosto 2009 di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 7 ottobre 2009, destinata all'audizione dei coniugi, questi ultimi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Scaduto il termine bimensile di riflessione, AO 1 ha riaffermato tale volontà il 10 dicembre 2009, contrariamente a AP 1, che è rimasta silente. Chiamato a esprimersi sulle conseguenze litigiose del divorzio, con “replica” del 15 marzo 2010 il marito ha rivendicato il versamento di fr. 92 118.80 in liquidazione del regime dei beni e l'accredito ai coniugi della metà del valore di riscatto delle rispettive polizze di “terzo pilastro”. Il 1° aprile 2010 AO 1 si è trasferito con la nuova compagna a . In una “duplica” del 29 aprile 2010 la moglie ha chiesto l'attribuzione dell'alloggio coniugale e la concessione di un diritto d'abitazione fino al 30 dicembre 2022, l'aumento a fr. 1815.– mensili ciascuno del contributo alimentare indicizzato per Lu, Li__________ e N__________ fino al termine degli studi (assegni familiari non compresi) o – in subordine – la corresponsione fino ai 16 anni di N__________ della differenza tra la spettanza dei figli e la disponibilità del marito (fr. 6045.– mensili), come pure l'adattamento della trattenuta salariale.
F. L'udienza preliminare sulle conseguenze litigiose del divorzio si è tenuta il 23 giugno 2010 e l'istruttoria è terminata il 12 agosto 2011. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, rimettendosi a conclusioni scritte. AO 1 si è limitato il 28 ottobre 2011 a confermare le domande di petizione. In un allegato di quello stesso giorno AP 1 ha reiterato a sua volta le proprie richieste, salvo aumentare la domanda di contributo alimentare per i figli a fr. 2050.– mensili ciascuno (assegno familiare non compreso) fino al termine degli studi o postulare – in subordine – il versamento fino ai 16 anni di N__________ della differenza tra quanto assegnato ai figli e la disponibilità del marito, cifrata in fr. 6154.50 mensili, oltre che l'adattamento della trattenuta salariale a tale importo. Essa ha chiesto altresì che le fossero riconosciuti interessi del 5% sui fr. 66 050.– rivendicati in liquidazione del regime dei beni, precisando in fr. 16 931.– la metà del valore di riscatto della polizza n. __________ (valuta il 27 aprile 2009) e in fr. 21 137.50 la metà di quella relativa al conto di previdenza n. __________ (valuta il 27 aprile 2009) presso il __________, sempre intestato a AO 1, di cui ha ugualmente domandato il riparto. Nell'eventualità in cui l'abitazione coniugale fosse stata venduta, infine, essa ha rivendicato la metà del provento.
G. Statuendo il 24 aprile 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), ha regolato il diritto di visita del padre, ha revocato una curatela educativa precedentemente istituita, ha attribuito alla moglie un diritto d'abitazione fino al 30 dicembre 2022 nella proprietà per piani a __________ e ha obbligato la medesima a versare al marito fr. 46 919.– in liquidazione del regime matrimoniale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Inoltre egli ha assegnato ai coniugi i diritti derivanti dalle rispettive polizze di “terzo pilastro” in ragione di metà ciascuno (valuta 27 aprile 2009), ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni) e non ha stabilito contributi di mantenimento tra coniugi, mentre ha condannato AO 1 a versare i seguenti contributi indicizzati per i figli sino alla maggiore età, rispettivamente fino al termine della formazione professionale:
Fino al 30 aprile 2013:
fr. 1570.– per Lu__________,
fr. 1385.– per Li__________ e
fr. 1385.– per N__________, assegni familiari non compresi;
Dal 1° maggio al 30 settembre 2013:
fr. 1520.– per Lu__________,
fr. 1520.– per Li__________ e
fr. 1345.– per N__________, assegni familiari non compresi;
Dal 1° ottobre 2013 al 28 febbraio 2016:
fr. 1545.– per Lu__________,
fr. 1545.– per Li__________ e
fr. 1365.– per N__________, assegni familiari non compresi;
Dal 1° marzo al 31 dicembre 2016:
fr. 1570.– per Li__________ e
fr. 1385.– per N__________ assegni familiari non compresi;
Dal 1° gennaio 2017 in poi:
fr. 1570.– per Li__________ e
fr. 1570.– per N__________, assegni familiari non compresi;
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 12 000.– sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 6000.– per ripetibili ridotte. Entrambe le richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2012 per ottenere – previa domanda di gratuito patrocinio – che quest'ultimo beneficio le sia conferito anche per la procedura di primo grado. Con appello del 25 maggio 2012 essa chiede altresì – sempre con domanda di gratuito patrocinio – che la sentenza impugnata sia riformata nel senso che in liquidazione del regime dei beni il marito sia tenuto a versarle fr. 66 050.– con interessi al 5% dall'emanazione della sentenza, che siano suddivisi unicamente i diritti delle polizze di “terzo pilastro” a lui intestate, che il contributo alimentare per i figli sia aumentato a fr. 2050.– mensili ciascuno fino al termine degli studi (assegni familiari non compresi) o almeno a fr. 1715.– mensili ciascuno fino al 12° compleanno e a fr. 2002.– mensili ciascuno fino al 18° compleanno o al termine degli studi (assegni familiari non compresi) oppure, in via di ulteriore subordine, che la differenza tra quanto assegnato ai figli e l'importo di fr. 6170.– le sia corrisposta quale contributo di mantenimento indicizzato per sé fino ai 16 anni di N__________. Essa chiede infine di adeguare la trattenuta salariale decisa dal Pretore il 1° febbraio 2008 a fr. 6170.– mensili.
Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2012 AO 1 propone di respingere l'appello in quanto ammissibile e con appello incidentale postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di non assegnare alla moglie la metà dei diritti derivanti dalla polizza __________ n. __________ costituita in pegno ipotecario presso il __________, come pure di subordinare l'indicizzazione dei contributi alimentari a suo carico all'effettivo beneficio del carovita da parte sua.
I. Il 1° dicembre 2012 AO 1 si è trasferito ad __________ e il 10 dicembre 2012 ha sposato D__________. Il 28 giugno 2013 le parti hanno venduto l'ex abitazione coniugale di __________.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita i pro-cedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuavano a essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC), ovvero nella fattispecie dagli art. 423 segg. CPC ticinese. Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono appellabili perciò entro 30 giorni dalla notificazione (311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la decisione del Pretore è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 25 aprile 2012. Il valore litigioso inoltre raggiunge agevolmente la soglia di fr. 10 000.–. Introdotto il 25 maggio 2012, l'appello principale è pertanto ricevibile.
La risposta a un appello diretto contro una sentenza emessa con la procedura ordinaria va presentata a sua volta entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella risposta la controparte può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico l'invito a formulare osservazioni all'appello è stato notificato a AO 1 il 20 giugno 2012, ma il termine per le osservazioni è rimasto sospeso in virtù delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) ed è scaduto il 21 agosto 2012. Inoltrato quello stesso giorno (dichiarazione dell'avv. __________ __________ del 21 agosto 2012, agli atti), l'allegato di risposta e di appello incidentale è anch'esso tempestivo.
L'appellante principale allega al proprio memoriale documenti nuovi: una nota d'onorario 25 maggio 2012 per le prestazioni fornite dal suo patrocinatore dal 12 maggio 2011 (presentazione della domanda di gratuito patrocinio) al 9 maggio 2012, un contratto quadro di credito ipotecario del 5 ottobre 2010 (doc. C), un contratto di lavoro a tempo determinato per gli Istituti __________ di __________ del 28 marzo 2012 (doc. D) e un conteggio di stipendio del 25 aprile 2012 (doc. E). In pendenza di appello inoltre essa ha fatto pervenire lettere del 12 luglio 2013 e del 2 settembre 2013, un messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2013 del notaio __________ __________, __________, e altre sue lettere del 3 ottobre e del 6 dicembre 2013. AO 1 produce da parte sua con l'appello incidentale una propria lettera del 9 settembre 2013 e in pendenza di procedura ha trasmesso a questa Camera un'altra lettera del 21 ottobre 2013, come pure due messaggi di posta elettronica del 29 settembre e del 13 ottobre 2013. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti in rassegna non potevano essere sottoposti al Pretore e, salvo il contratto quadro del 5 ottobre 2010 esibito dall'appellante principale (doc. C), sono pertanto ricevibili.
L'attore chiede di dichiarare l'appello – almeno in parte – irricevibile, facendo valere che per ampi stralci l'allegato è la mera riproduzione del memoriale conclusivo. In realtà non si ravvisano estremi del genere. L'art. 311 cpv. 1 CPC dispone che un appello dev'essere scritto e motivato. Se si esaurisce nella copia pressoché testuale di un comparsa di primo grado, esso è inammissibile (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c). In concreto l'appello non si riduce a una mera riproduzione del memoriale conclusivo, seppure alcuni passaggi dei due allegati coincidano. In particolare la convenuta si confronta criticamente con la motivazione del Pretore sia sulla liquidazione del regime dei beni, rievocando la movimentazione dei conti bancari del marito ed esponendo le ragioni per cui occorrerebbe reintegrare determinati beni negli averi di lui, sia sull'entità dei contributi alimentari per i figli. Sotto questo profilo nulla osta dunque a un
esame dell'appello principale nel merito.
I. Sulla liquidazione del regime dei beni
a) L'interessata contesta che il diritto d'abitazione debba essere oneroso, rilevando di essere (stata) comproprietaria dell'abitazione coniugale, di essersene vista imputare il valore locativo dopo la separazione e di avere integralmente assunto tutte le spese, a cominciare dagli interessi ipotecari, dai premi assicurativi, dai costi comuni e dall'ammortamento. A sostegno della sua tesi essa richiama una sentenza del 20 giugno 2008 in cui questa Camera aveva fissato come indennità per un simile diritto l'importo equivalente al carico ipotecario sostenuto dall'altro coniuge (inc. 11.2004.20). Indennità che però – essa prosegue – nel suo caso non si giustifica, poiché tale onere ricade(va) già su di lei.
b) Nel caso specifico le parti non hanno impugnato il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata con cui il Pretore ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il diritto d'abitazione sulla proprietà per piani n. __________ al passaggio in giudicato del divorzio. Se non che, il 28 giugno 2013 gli ex coniugi hanno venduto l'immobile e il 1° luglio 2013 il notaio, d'accordo la beneficiaria, ha fatto cancellare la servitù. Nelle circostanze descritte rimane da stabilire se per il lasso di tempo intercorso dal passaggio in giudicato del noto dispositivo (il 4 giugno 2012, come il Pretore ha comunicato il 25 settembre 2012 al Tribunale cantonale delle assicurazioni per quanto riguarda il “secondo pilastro”) fino alla vendita del fondo (1° luglio 2013) l'attore abbia diritto a un'indennità.
c) L'art. 121 cpv. 3 CC, applicabile anche alle comproprietà fra coniugi (Büchler in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, 2ª edizione, n. 24 ad art. 121 CC), stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a una parte soltanto, il giudice può attribuire all'altra parte un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento. Per commisurare tale indennizzo fa stato, oltre al valore venale del diritto, l'insieme delle circostanze, compreso il dovere di solidarietà postmatrimoniale, l'interesse dei figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto, quella del proprietario dell'immobile, il tenore di vita sostenuto dai coniugi e la necessità effettiva dell'alloggio (FF 1996 I 107; I CCA, sentenza inc. 11.2004.20 del 20 giugno 2005, consid. 4b con rinvii; Blaser/Kohler-Vaudaux, Le sort du logement de la famille et du logement commun en cas de désunion, in: FamPra.ch 2009 pag. 351). Di regola il valore venale o quello locativo costituiscono il punto di partenza, ma al tempo stesso anche il limite superiore per fissare l'indennizzo, senza dimenticare l'entità dell'eventuale onere ipotecario (Büchler, op. cit. n. 24 ad art. 121 CC).
d) Nella fattispecie non vi è ragione perché AO 1 dovesse concedere un diritto d'abitazione gratuito. Da un lato egli non se ne è visto imputare il valore nel calcolo di un eventuale contributo di mantenimento (inesistente), dall'altro il fatto che la convenuta abbia assunto tutti gli oneri inerenti all'abitazione ancora non giustifica di rifiutare al marito qualsiasi indennizzo. Che l'appellante principale abbia pagato gli interessi ipotecari è una circostanza di cui il Pretore ha tenuto conto, deducendo il relativo onere dal valore locativo stimato dal perito. Per quel che riguarda le spese di manutenzione e condominiali, esse sarebbero in ogni caso ricadute sull'interessata, chi fruisce di un diritto di abitazione esclusivo – come la convenuta – dovendo sopportare i costi della manutenzione ordinaria (art. 778 cpv. 1 CC). E siccome nel caso specifico il perito ha stimato il valore locativo in fr. 22 017.– annui, pari a fr. 1834.75 mensili (referto 13 dicembre 2010 dell'arch. __________), dedotti oneri ipotecari per fr. 918.15 mensili, il valore del diritto d'abitazione in favore della convenuta ammonta a fr. 458.30 mensili (fr. 916.60 : 2), ossia a fr. 5958.– per 13 mesi. In tale misura va adattata la valutazione del Pretore, superata dagli eventi che si sono prodotti dopo la decisione di lui.
a) L'appellante principale lamenta la mancata reintegrazione di complessivi fr. 60 050.– con interessi negli acquisti del marito. Ribadisce che costui ha prelevato da conti bancari a lui intestati presso il __________ e la , occultandoli, almeno fr. 90 100.–. Tempi e modi, a ridosso della separazione, come pure l'intensità delle operazioni, con ripetuti prelievi anche di oltre 10 000.– in pochi giorni (riscossione di fr. 24 900.– in quattro mesi, dal luglio al novembre del 2006, dal conto n. __________ presso la __________ e di fr. 58 200.–, dal 4 aprile 2005 al 13 luglio 2006, dal conto n. __________ presso il ), attesterebbero la volontà di compromettere i diritti di partecipazione di lei. Essa rivendica pertanto la metà delle citate somme (fr. 45 050.–) in aggiunta ai fr. 15 000.– già riconosciuti dal Pretore, chiedendo altresì di attribuirle un importo di fr. 6000.– che le era stato versato dall'Assicurazione Invalidità per i suoi figli A e L a complemento della rendita AI del loro padre __________ R__________ e che essa avrebbe girato all'attore.
b) I principi che disciplinano una liquidazione del regime ordinario dei beni sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 in fine). Al riguardo basti rammentare che, salvo prova del contrario, tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) e che in costanza di matrimonio ogni coniuge è libero di disporre dei propri acquisti (art. 201 cpv. 1 CC), fermo restando che vanno reintegrate nei medesimi le liberalità elargite dal coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime senza il consenso dell'altro, eccettuati i regali d'uso, così come le alienazioni fatte con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento (art. 208 cpv. 1 CC). Il coniuge che pretende la reintegrazione di beni negli acquisti dell'altro deve dimostrare non solo che il relativo bene è appartenuto all'altro coniuge in un determinato momento, ma anche quale sia stata la relativa destinazione (sentenza del Tribunale federale 5A_714/2009 del 16 dicembre 2009, consid. 4.2 con rinvio a DTF 118 II 29 consid. 3). Tale norma non prevede invece di reintegrare negli acquisti di un coniuge un determinato bene per il solo fatto che nel passato quel bene abbia fatto parte degli acquisti (I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 3b con riferimenti). Sotto il profilo dell'art. 208 CC, in sintesi, l'uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non fa nascere – per ciò solo – un diritto al compenso (DTF 118 II 29 consid. 3b).
c) In concreto è pacifico che in passato l'attore possedesse il denaro indicato dall'appellante (osservazioni all'appello, pag. 6). Alla convenuta incombeva dimostrare nondimeno che fine quel denaro abbia fatto. Per una reintegrazione a norma dell'art. 208 cpv. 1 n. 1 CC il coniuge in questione deve invero avere elargito liberalità a terzi. Neppure l'appellante adombra tuttavia un'eventualità siffatta se non per l'importo di fr. 30 000.– accertato dal Pretore. Quanto all'ipotesi di reintegrazione per alienazioni compiute con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC), la circostanza che i prelievi contestati siano avvenuti in buona parte “a ridosso” della presentazione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale (ma in realtà nel corso dell'anno e mezzo precedente e in parte anche in seguito) ancora non basta per dimostrare che il marito abbia inteso sminuire la partecipazione della moglie all'aumento. Intanto l'attore doveva pur sempre sopperire al fabbisogno di una famiglia di cinque persone. Inoltre egli ha giustificato l'esistenza, prima del matrimonio, di almeno fr. 93 992.50 (beni propri: art. 198 n. 2 CC) che risultavano dalla documentazione bancaria a suo tempo chiesta in edizione. Senza dimenticare che un consumo eccessivo di acquisti ancora non integra gli estremi di un'alienazione patrimoniale nel senso dell'art. 208 CC (sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 2.2 con riferimento a DTF 118 II 30 consid. 4b). Al riguardo l'appello è destinato così all'insuccesso.
d) Sulla richiesta della convenuta intesa a ottenere il rimborso di fr. 6000.– versati al marito attingendo a prestazioni AI destinate ai figli A__________ e L__________ il Pretore non si è espresso. Dall'estratto conto prodotto a sostegno della pretesa (doc. 5), tuttavia, nulla è dato di desumere né sull'esatta provenienza del denaro né sulla causale del bonifico. Anche volendo supporre che la moglie abbia corrisposto denaro di sua spettanza al marito, si ignora quindi a che titolo il versamento sia avvenuto e – soprattutto – se e quando la somma sarebbe stata da restituire. Certo, una donazione non si presume, ma ciò non dispensa il richiedente dal dimostrare almeno l'obbligo di rimborso (DTF 83 II 210 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4A_12/2013 del 27 giugno 2013, consid. 2.1 con riferimenti; v. anche Higi in: Zürcher Kommentar, edizione 2003, n. 127 ad art. 312 CO). E nel caso in esame la convenuta non ha comprovato alcunché. Deve sopportare pertanto le conseguenze legate a tale mancanza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 2b).
a) In merito al conguaglio delle spese per l'abitazione, l'appellante principale afferma che, sebbene eseguito nel gennaio del 2007 quando le parti si erano già separate, in realtà il pagamento si riferisce a oneri ipotecari e di ammortamento indiretto per il periodo anteriore alla separazione, avvenuta nel dicembre 2006, e di conseguenza a una spesa affrontata per il mantenimento della famiglia durante la vita in comune. Quanto al valore della citata automobile, se per un verso il Pretore l'ha effettivamente stimato in fr. 1000.–, per altro verso egli non avrebbe tenuto conto dei costi di riparazione necessari (fr. 4800.–). Sul tema per di più – conclude l'interessata – si è già pronunciata la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello in una sentenza del 22 aprile 2009 (inc. 16.2009.39).
b) Nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B) l'attore era stato obbligato a versare alla convenuta contributi alimentari dal 1° agosto 2006 con i quali AP 1 avrebbe pagato anche gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (sentenza del 1° febbraio 2008, pag. 5 e pag. 9 a metà). L'appellante principale asserisce che il versamento di fr. 1610.– da parte di AO 1 per interessi ipotecari (doc. HHH, foglio 22; i rimanenti fr. 500.– riguardano la citata __________) si riferisce ai tempi in cui i coniugi vivevano ancora insieme. Sta di fatto che l'obbligo contributivo del marito fissato dal Pretore decorreva già dal 1° agosto 2006, seppure la separazione sia intervenuta nel dicembre di quell'anno (i coniugi erano stati autorizzati cautelarmente dal Pretore a vivere separati dal 21 dicembre 2006) e non risulta che il pagamento di fr. 1610.– eseguito da AO 1 il 29 gennaio 2007 si riferisse a interessi ipotecari scaduti anteriormente al 1° agosto 2006. Né l'appellante principale dimostra che – per avventura – il marito abbia compensato quel pagamento deducendolo dal contributo di mantenimento (fr. 2540.– mensili: sentenza citata del 1° febbraio 2008, consid. 3.6). In circostanze del genere l'importo in esame è quindi stato correttamente considerato dal Pretore nella liquidazione del regime dei beni.
c) In merito alla vettura __________, la sentenza citata del 22 aprile 2009 (concernente una rivendicazione di proprietà sul veicolo in seguito a pignoramento) non accenna né al valore dell'automobile né a un'avvenuta liquidazione del bene. Per di più il perito __________ __________ ha inequivocabilmente chiarito nella sua delucidazione del 17 marzo 2011 che il valore venale del mezzo, stimato in fr. 1000.–, già teneva conto della necessità di riparazioni. Su questo punto l'argomentazione dell'interessata si rivela ai limiti del pretesto.
a) L'attore riconosce che nella liquidazione del regime matrimoniale non rientrano le polizze di cui un contraente non può disporre. Eccepisce però che la sua polizza __________ __________ era vincolata anch'essa alla stregua di ammortamento indiretto in favore del creditore ipotecario __________. Come quella della convenuta – egli soggiunge nell'appello incidentale – anche la sua, data ugualmente in pegno, andava esclusa perciò dallo scioglimento del regime dei beni. Il problema è che tale conclusione andava previamente sottoposta al Pretore, mentre in prima sede l'attore non si è mai opposto alla suddivisione del valore della polizza. Nuova, la conclusione si dimostra così irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Abbondanzialmente giovi ad ogni modo rilevare quanto segue.
b) Trattandosi – come nella fattispecie – di assicurazioni private sulla vita, l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC riguardante le prestazioni di istituti di previdenza in favore del personale, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale – considerate acquisti di un coniuge – non si applica, sicché la determinazione della massa di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale (art. 197 cpv. 2 n. 5 CC; DTF 137 III 339 consid. 2.1.1 con riferimenti; RtiD I-2005 pag. 775 consid. 2b; I CCA, sentenza inc. 11.2008.102 del 30 luglio 2010, consid. 3s). Simili polizze vanno liquidate così nel quadro dello scioglimento del regime dei beni, attribuendo il loro valore di riscatto o il loro valore equivalente (“valore di trasferimento” giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazione convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid. 3.2 e 4; Deschenaux/Steinauer/ Bad-deley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 484 n. 1025 e pag. 485 n. 1025f; I CCA, sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid. 7). Non rientrano, per converso, nella liquidazione del regime matrimoniale le polizze di cui il contraente non può più disporre, ad esempio per avvenuta cessione a terzi o in seguito alla firma di una clausola beneficiaria irrevocabile (RtiD I-2005 pag. 775 consid. 2b).
Nel caso specifico l'appartenenza delle due polizze alla massa degli acquisti è incontestata. Pacifico è inoltre che i diritti erano costituiti in pegno – come ammortamento (indiretto) – a favore del __________. In circostanze del genere, non risultando alcuna clausola irrevocabile, con l'avvenuta vendita, il 28 giugno 2013, dell'abitazione coniugale e il conseguente incarico al notaio rogante di estinguere eventuali debiti ipotecari (rogito di compravendita, punto 2), le parti hanno potuto ridisporre liberamente delle due polizze impegnate fino ad allora. Nulla più ostava dunque alla suddivisione a metà del loro valore di riscatto, come ha stabilito il Pretore. Nella misura in cui fosse ammissibile, al proposito l'appello incidentale si rivelerebbe quindi – come l'appello principale – privo di consistenza.
II. Sul contributo alimentare per i figli
Relativamente ai contributi alimentari per i figli, giovi richiamare anzitutto la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui un genitore che, tenuto a versare contributi di mantenimento per un figlio, si è risposato, può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, non la garanzia di quello della sua intera seconda famiglia. Dandosi più figli, va rispettata inoltre l'uguaglianza di trattamento fra i medesimi (DTF 137 III 59). Il fabbisogno del nuovo coniuge, in altri termini, non entra in linea di conto. Se mai entrano in considerazione i redditi di lui, ove egli sia chiamato – eccezionalmente (alle condizioni cumulative enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2) – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli nati dal primo matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Questa Camera ha già avuto modo di applicare tali principi nell'ambito di azioni tendenti alla modifica di decisioni di divorzio (RtiD I-2013 pag. 714, I-2014 pag. 737 n. 6c con riferimento alle sentenze del Tribunale federale 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 13 ottobre 2013). Non v'è motivo tuttavia per cui essi non debbano fare stato anche in azioni di divorzio come tali.
Circa i redditi di AO 1, questi ha comunicato il 21 ottobre 2013 e il 25 marzo 2014 alla Camera che il suo stipendio è stato ridotto del 2.2% e che dal gennaio del 2014 gli è stata soppressa anche l'indennità per economia domestica di fr. 157.70 mensili. Egli chiede così che si tenga conto di tali diminuzioni di salario. Nuova, la richiesta è nondimeno ammissibile, poiché si fonda su fatti nuovi che non era possibile addurre davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 2 CPC). Ora, il taglio del 2% (e non del 2.2%) applicato nella fattispecie riguardava il solo 2013 (v. art. 1 del decreto legislativo del 20 dicembre 2012 concernente l'introduzione di un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato [FU 103-104/2012 pag. 1038]). Ai fini del giudizio è quindi superato dagli eventi, giacché fino al passaggio in giudicato dei dispositivi che in una sentenza di divorzio fissano i contributi alimentari per moglie e figli il mantenimento dell'una e degli altri continua a essere disciplinato – per principio – da quanto ha deciso l'autorità a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC) o da quanto il giudice del divorzio ha decretato in via cautelare (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC; RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c). La soppressione dell'indennità per economia domestica è invece definitiva (www. ti.ch/risorse-umane). Il reddito dell'attore che il primo giudice ha accertato in fr. 8920.– mensili va quindi ricondotto a fr. 8762.30 netti mensili.
L'appellante principale assevera che il fabbisogno minimo di AO 1, calcolato dal Pretore in fr. 3255.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 365.10, assicurazione complementare LCA fr. 39.90, pasti fuori casa fr. 180.–, abbonamento “arcobaleno” di 5 zone fr. 120.–, imposte fr. 100.–) è troppo elevato, poiché egli vive con un'altra donna e le spese vengono suddivise a metà. Eccessivo essa definisce il costo dell'alloggio di fr. 2500.– mensili per una coppia con un figlio unico, soprattutto se confrontata al costo di fr. 1760.– mensili a lei riconosciuto, pur avendo essa l'affidamento di cinque figli. La spesa nel fabbisogno minimo di AO 1 andrebbe diminuita pertanto a fr. 1000.–, analogamente a quanto deciso nella procedura a tutela dell'unione coniugale (fr. 1100.– mensili). L'appellante principale contesta anche le spese di trasferta di fr. 120.– mensili inserite nel fabbisogno minimo di AO 1, non comprovate e in ogni modo da ridurre, poiché da __________ a __________ basterebbe un abbonamento di 4 zone dal costo di fr. 90.– mensili, come pure l'indennità per pasti fuori casa di fr. 180.– mensili, non comprovati. Infine l'interessata chiede di stralciare dal fabbisogno minimo dell'attore il premio dell'assicurazione complementare LCA fr. 39.90 mensili, a lei non riconosciuta e comunque sia non giustificata alla luce della situazione economica in cui versa il debitore.
a) Come detto, il 10 dicembre 2012 AO 1 ha sposato D__________, ma la circostanza non incide ai fini del giudizio, poiché – si è spiegato (consid. 10) – un debitore alimentare che si risposa può invocare solo la garanzia del minimo esistenziale limitato alla sua persona. Decisivo è quindi il minimo esistenziale del solo attore calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito e il premio della cassa malati (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione comune, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo – ma è estranea alla fattispecie – qualora il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto).
b) In concreto non si disconosce che una spesa di fr. 2500.– mensili per l'alloggio coniugale può apparire elevata, ma non bisogna dimenticare che la quota di un terzo della locazione effettiva va inclusa nel fabbisogno in denaro del figlio Le__________ (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto), di modo che la spesa per il solo marito si riduce a fr. 833.35 mensili (fr. 2500.– meno un terzo, diviso due), comprensivi delle spese accessorie. Si tratta di una cifra ragionevole, che non v'è motivo di ridurre ulteriormente.
c) Quanto agli oneri di trasferta, dal 1° dicembre 2012 AO 1 risiede ad . Per raggiungere __________ con i mezzi pubblici egli necessita di un abbonamento “arcobaleno” di 4 zone, come ammette anche l'appellante principale. Nel fabbisogno minimo gli va riconosciuta quindi una spesa di fr. 96.– mensili ().
d) Relativamente ai pasti fuori casa, la convenuta non nega che l'attore abiti a circa 30 km dal posto di lavoro. Come egli possa, in simili condizioni, rientrare a casa per il pranzo la convenuta non indica. A ragione il Pretore ha compreso quindi nel fabbisogno minimo di AO 1 un'indennità di fr. 11.– giornalieri per una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, come prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.39 del 13 dicembre 2004, consid. 4d), tolto il periodo trimestrale delle vacanze scolastiche, l'attore esercitando la professione di insegnante (sentenza impugnata, pag. 11). Ci si potrebbe domandare se l'attore benefici davvero di tre mesi di vacanze scolastiche, come gli studenti, ma l'indennità di fr. 180.– mensili non è appellata da AO 1, sicché la questione non dev'essere approfondita.
e) Ciò premesso, il fabbisogno minimo dell'attore limitato alla sua persona si compone della metà del minimo esistenziale di base per un debitore sposato (fr. 850.– mensili), della metà del costo dell'alloggio coniugale (fr. 833.35 mensili, già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio Le__________), del premio della cassa malati obbligatoria (fr. 365.10 mensili), delle spese di trasferta indispensabili per raggiungere il posto di lavoro (fr. 96.– mensili) e dell'indennità per pasti fuori casa (fr. 180.– mensili), onde un totale di fr. 2324.45 mensili. Non possono essere considerati invece nel minimo esistenziale del diritto esecutivo il premio per la copertura complementare dell'assicurazione malattia secondo la LCA di fr. 39.90 mensili, facoltativa, né le imposte di fr. 100.– mensili (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). In condizioni del genere rimangono all'attore fr. 6437.85 mensili per sopperire al mantenimento dei figli.
a) Nella fattispecie è pacifico che dopo la separazione di fatto, intervenuta nel dicembre del 2006, la convenuta ha cominciato il 1° agosto 2007 un'attività lavorativa a tempo parziale come assistente di cura, prima per la __________ di __________ e poi, dall'agosto del 2008, per la __________ di , dove ha lavorato con un tasso d'occupazione variante dal 60% all'80%. L'interessata allega – in poche righe – di aver dovuto smettere quell'attività per motivi di salute, ma il direttore della casa per anziani, __________ F, ha dichiarato che la disdetta è stata motivata con difficoltà sorte tra lei e il caposettore (deposizione del 20 giugno 2011: verbali, pag. 2). Senza dimenticare che gli asseriti problemi di salute non hanno impedito alla convenuta di iscriversi ai ruoli della disoccupazione per un impiego al 70%.
b) Quanto agli invocati problemi che non consentirebbero all'interessata di svolgere un'attività lavorativa oltre il 50%, l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone – di regola – l'esecuzione di un rapporto specialistico (RtiD I-2014 pag. 736, consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nessun referto specialistico consta essere tuttavia stato assunto, quantunque l'interessata avesse annunciato l'intenzione di chiedere una perizia. Ne segue che la capacità lucrativa di fr. 3025.– mensili netti accertata dal Pretore sfugge alla critica. A maggior ragione ove si pensi che la convenuta ha una doppia formazione professionale: come assistente di cura e come operatrice sociale, ciò che rende il suo profilo raro (deposizione di __________ F__________: loc. cit., pag. 2). Senza dimenticare che essa continua a rivendicare nel fabbisogno in denaro dei figli la necessità di un aiuto domestico (per fr. 1600.– mensili) in misura equivalente a quella di cui disponeva nel giugno del 2011 quando lavorava al 75% (interrogatorio formale: verbale del 20 giugno 2011, risposte n. 2 e 10).
Per quel che attiene al fabbisogno minimo dell'appellante principale, il Pretore lo ha determinato in fr. 2975.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 855.– [interessi passivi fr. 918.15, spese condominiali fr. 300.–, ammortamento fr. 541.90, per complessivi fr. 1760.–, dedotte le quote comprese nei fabbisogni in denaro di Lu__________, Li__________ e N__________], premio della cassa malati fr. 468.75, spese di trasferta fr. 200.–, imposte di fr. 100.–). L'interessata non contesta tale cifra né pretende che il suo fabbisogno minimo sia mutato dopo la vendita dell'appartamento a __________. Ciò significa che, con un reddito di fr. 3035.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2975.– mensili, essa ha un margine disponibile di fr. 60.– mensili (come ha rilevato il Pretore: sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). Può quindi sovvenire al proprio mantenimento, ma con un agio tanto esiguo non è in grado di finanziare il fabbisogno in denaro dei figli.
Il Pretore ha accertato anche il reddito (fr. 3370.– mensili) e il fabbisogno minimo (fr. 3225.– mensili) della seconda moglie dell'attore (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). Conformemente alla giurisprudenza più aggiornata, tuttavia, tali elementi non sono di rilievo per il giudizio (sopra, consid. 10), né la convenuta pretende che in concreto sussistano le premesse cumulative – cui si è accennato dianzi (consid.
a) Il solo fatto che l'appellante principale abbia rinunciato a contributi alimentari ancora non significa che l'attore possa essere condannato a erogare contributi per i figli più elevati dei rispettivi fabbisogni in denaro. Da una richiesta siffatta va subito sgombrato il campo. Non a torto l'interessata rimprovera al Pretore invece di avere dedotto dai fabbisogni in denaro dei figli il costo dell'alloggio pur avendo decurtato il proprio fabbisogno minimo delle relative quote. Dal costo effettivo dell'alloggio a carico della madre affidataria (fr. 1760.– mensili non contestati: sentenza impugnata, pag. 11) la quota di un terzo va inserita perciò nel fabbisogno in denaro di Lu__________ (fr. 586.65 mensili), la quota di un quarto nel fabbisogno in denaro di Li__________ (fr. 440.– mensili) e la quota di un quinto nel fabbisogno in denaro di N__________ (fr. 352.– mensili). Dopo la maggiore età (o una volta terminato il percorso scolastico o professionale) di Lu__________ la quota del costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno in denaro di Li__________ passa a un terzo e quella nel fabbisogno in denaro di N__________ a un quarto. Dopo la maggiore età (o una volta terminato il percorso scolastico o professionale) di Li__________ fino alla maggiore età (o fino al termine del percorso scolastico o professionale) di N__________ la quota del costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno in denaro di quest'ultimo passa a un terzo.
b) Per quanto riguarda l'aiuto domestico, la spesa effettiva si sostituisce nel fabbisogno in denaro dei figli – come il costo dell'alloggio – alla posta per cura e educazione prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Il Pretore ha riconosciuto nella fattispecie un costo di fr. 1200.– mensili complessivi, che ha ripartito nel fabbisogno in denaro dei figli in ragione di un terzo ciascuno (sentenza impugnata, pag. 12 in alto). L'appellante principale chiede di portare la voce di spesa a fr. 530.– mensili nel fabbisogno in denaro di ogni figlio (fr. 1600.– mensili complessivi, come essa ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio formale). Il Pretore ha ridotto la pretesa a fr. 1200.– “per tenere conto che l'aiuto domestico si occupa verosimilmente anche di compiti legati ai figli non comuni, sia del fatto che crescendo i figli acquisteranno naturalmente indipendenza” (sentenza impugnata, loc. cit.).
La convenuta oppone nel proprio memoriale che l'importo da lei dichiarato (fr. 530.– mensili per ogni figlio comune) non comprende alcun aiuto domestico per i due figli nati dal precedente matrimonio, entrambi ormai maggiorenni (L__________ frequenta l'Università a ). Non si confronta nemmeno di scorcio però con il secondo argomento del Pretore, stando al quale la cura e l'educazione di figli che passano a una successiva fascia d'età (come Li, passata nel frattempo dalla seconda alla terza fascia, e N__________, passato dalla prima alla seconda) diviene meno onerosa, sicché la cifra di fr. 400.– mensili stimata dal Pretore costituisce una media. Tale motivazione appare pertinente, ove appena si considerino i valori statistici decrescenti previsti dalle tabelle annue correlate alle note raccomandazioni. E quando un giudizio impugnato sia sorretto – come in concreto – da più motivazioni indipendenti (o alternative o sussidiarie), un appellante deve dimostrare che ciascuna di esse è contraria al diritto (cfr. DTF 138 I 100 consid. 4.1.4 con richiami). Non sufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello principale si rivela finanche irricevibile.
a) Quattro figli a carico (fino al momento in cui Lu__________ avrà raggiunto la maggiore età o avrà terminato la formazione)
Fabbisogno in denaro di Lu__________: fr. 2176.65 mensili (fr. 1675.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 586.65 e la posta per cura e educazione di fr. 200.– con quella di fr. 400.–);
Fabbisogno in denaro di Li__________: fr. 2030.– mensili (fr. 1675.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 440.– e la posta per cura e educazione di fr. 200.– con quella di fr. 400.–);
Fabbisogno in denaro di N__________: fr. 1627.– mensili fino al 12° compleanno (fr. 1515.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 310.– con quello di fr. 352.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 330.– con quella di fr. 400.–), fr. 1942.– mensili in seguito (fr. 1675.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 352.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 200.– con quella di fr. 400.–);
Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate raccomandazioni (fr. 200.– mensili fino ai 16 anni, fr. 250.– mensili in seguito: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2), come esige la più recente giurisprudenza (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2), tali fabbisogni risultano i seguenti:
– Lu__________: fr. 1925.– mensili (arrotondati);
– Li__________: fr. 1830.– mensili fino al 16° compleanno, fr. 1780.– mensili dopo di allora;
– N__________: fr. 1425.– mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno, fr. 1740.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno.
b) Tre figli a carico (dal momento in cui Lu__________ sarà maggiorenne o avrà terminato la formazione)
Fabbisogno in denaro di Lii__________: fr. 2276.65 mensili (fr. 1870.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 586.65 e la posta per cura e educazione di fr. 265.– con quella di fr. 400.–);
Fabbisogno in denaro di N__________: fr. 1805.– mensili fino al 12° compleanno (fr. 1695.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 335.– con quello di fr. 440.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 395.– con quella di fr. 400.–), fr. 2130.– mensili in seguito (fr. 1870.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 440.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 265.– con quella di fr. 400.–);
Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate raccomandazioni, tali fabbisogni risultano i seguenti:
– Li__________: fr. 2075.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno, fr. 2025.– mensili (arrotondati) dopo di allora;
– N__________: fr. 1605.– mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno, fr. 1930.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno.
c) I fabbisogni in denaro che precedono tengono conto della situazione fino alla maggiore età di Li__________ (8 aprile 2019), ma possono rimanere invariati fino ai 12 anni di Le__________ (il 21 settembre 2019) se alla maggiore età Li__________ sarà ancora in formazione. Dopo di allora occorrerebbe distinguere una volta ancora – come per Lu__________ – il caso in cui alla maggiore età la figlia abbia terminato il suo percorso scolastico o professionale dal caso in cui alla maggiore età essa sia ancora in formazione. La prognosi è tuttavia aleatoria, non potendosi prevedere oggi se dopo la maggiore età Lu__________, che attualmente frequenta il liceo (attestato del 29 agosto 2013 rilasciato dal Liceo cantonale di __________, nel fascicolo processuale di appello), sarà ancora in formazione. Nel 2019 occorrerà pertanto, in caso di mancato accordo fra genitori, verificare quanti figli comuni l'attore abbia ancora a carico (tutti e tre, due o uno soltanto) e far adeguare la sentenza di divorzio al nuovo stato di fatto come si presenterà allora (art. 134 cpv. 3 seconda frase CC).
d) Per quel che è di Le__________, il Pretore ne ha stabilito il fabbisogno in denaro in fr. 1470.– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1375.– fino al 12° compleanno e in fr. 1575.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi (sentenza impugnata, pag. 12 a metà). In tali importi non figura tuttavia il costo dell'alloggio. Il fabbisogno in denaro fino al 12° compleanno deve quindi essere rettificato in fr. 2306.35 mensili (fr. 1935.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 370.– con quello di fr. 833.35 e dedotto il 20% della posta per cura e educazione [fr. 92.–, ovvero il 20% di fr. 460.–] che la madre presta in natura, esercitando un'attività lucrativa all'80%), mentre il fabbisogno in denaro prima del 6° compleanno è superato dagli eventi (per principio i contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio cominciano a decorrere solo con il passaggio in giudicato della sentenza medesima: sopra, consid. 11). Tolto l'assegno familiare, il fabbisogno in denaro di Le__________ fino al 12° compleanno (21 settembre 2019) risulta così di fr. 2105.– mensili (arrotondati).
a) Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla maggiore età di Lu__________ (28 febbraio 2016)
Fabbisogni in denaro complessivi di Lu__________, Li__________, N__________ e Le__________:
fr. 1925.– + fr. 1830.– + fr. 1425.– + fr. 2105.– = fr. 7285.– mensili
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Lu__________:
fr. 1925.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1700.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per Li__________:
fr. 1830.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1615.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per N__________:
fr. 1425.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1260.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
b) Dopo la maggiore età di Lu__________, nel caso in cui questi abbia terminato la propria formazione
Fino ai 12 anni di N__________ (30 dicembre 2016)
Fabbisogni in denaro complessivi di Li__________, N__________ e Le__________:
fr. 2075.– + fr. 1605.– + fr. 2105.– = fr. 5785.– mensili
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Li__________: fr. 2075.– mensili
Contributo alimentare per N__________: fr. 1605.– mensili,
assegni familiari non compresi.
Dai 12 anni di N__________ fino ai 16 anni di Li__________ (8 aprile 2017)
Fabbisogni in denaro complessivi di Li__________, N__________ e Le__________:
fr. 2075.– + fr. 1930.– + fr. 2105.– = fr. 6110.– mensili
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Li__________: fr. 2075.– mensili
Contributo alimentare per N__________: fr. 1930.– mensili,
assegni familiari non compresi.
Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li__________, eventualmente in seguito
Fabbisogni in denaro complessivi di Li__________, N__________ e Le__________:
fr. 2025.– + fr. 1930.– + fr. 2105.– = fr. 6060.– mensili
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Li__________: fr. 2025.– mensili
Contributo alimentare per N__________: fr. 1930.– mensili,
assegni familiari non compresi.
c) Dopo la maggiore età di Lu__________, nel caso in cui questi non abbia terminato la propria formazione
Fino ai 12 anni di N__________ (30 dicembre 2016)
Fabbisogni in denaro complessivi di Lu__________, Li__________, N__________ e Le__________:
fr. 1925.– + fr. 1830.– + fr. 1425.– + fr. 2105.– = fr. 7285.– mensili
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Lu__________:
fr. 1925.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1700.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per Li__________:
fr. 1830.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1615.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per N__________:
fr. 1425.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1260.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
Dai 12 anni di N__________ fino ai 16 anni di Li__________ (8 aprile 2017)
Fabbisogni in denaro complessivi di Lu__________, Li__________, N__________ e Le__________:
fr. 1925.–
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Lu__________:
fr. 1925.– : 7600.– x 6437.85 = fr. 1630.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per Li__________:
fr. 1830.– : 7600.– x 6437.85 = fr. 1550.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per N__________:
fr. 1740.– : 7600.– x 6437.85 = fr. 1475.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li__________, eventualmente in seguito
Fabbisogni in denaro complessivi di Lu__________, Li__________, N__________ e Le__________:
fr. 1925.– + 1780.– + fr. 1740.– + fr. 2105.– = fr. 7550.– mensili
Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili
Contributo alimentare per Lu__________:
fr. 1925.– : 7550.– x 6437.85 = fr. 1640.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per Li__________:
fr. 1780.– : 7550.– x 6437.85 = fr. 1520.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per N__________:
fr. 1740.– : 7550.– x 6437.85 = fr. 1485.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
Entro i citati limiti, su questo punto l'appello principale merita dunque accoglimento.
III. Sul contributo di mantenimento per la moglie
e la trattenuta di stipendio
La convenuta chiede altresì che le sia assegnata a titolo di contributo alimentare “la differenza tra quanto assegnato ai figli e l'importo di fr. 6170.– mensili (…) fino al compimento dei 16 anni da parte di N__________”. La rivendicazione è senza oggetto nella misura in cui l'attore debba contribuire al mantenimento di quattro figli, ciò che non gli concede alcun margine disponibile e non lascia spazio al versamento di alcun altro contributo alimentare. Ma anche qualora AO 1 fosse sollevato dal mantenimento di Lu__________ dopo la maggiore età, la pretesa della convenuta vedrebbe il suo destino segnato, il Pretore avendola respinta perché la convenuta “con forze proprie è perfettamente in grado di coprire il proprio debito mantenimento” (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Con tale motivazione l'interessata non tenta neppure di confrontarsi. Non fosse privo d'oggetto, di conseguenza, l'appello principale andrebbe dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
Da ultimo la convenuta chiede che la trattenuta di stipendio decisa dal Pretore a carico di AO 1 per l'ammontare di fr. 4690.– mensili nella sentenza del 1° febbraio 2008 a protezione dell'unione coniugale sia “confermata e adattata all'importo complessivo di fr. 6170.– mensili”. La richiesta, per altro sprovvista di ogni motivazione, è estranea al dispositivo della decisione impugnata, unico atto che può formare oggetto di appello. Già per tale ragione essa sfugge a ogni disamina.
IV. Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore
La motivazione del primo giudice potrà fors'anche apparire opinabile, come lamenta la convenuta, ma nel risultato resiste alla critica. Si ricordi che nelle cause di stato una richiesta di assistenza giudiziaria andava preceduta, anche nel diritto ticinese cui soggiaceva il primo grado di giurisdizione (art. 404 cpv. 1 CPC), da un'istanza di provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 vLag). Già allora infatti vigeva il principio per cui i costi di una causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 135 I 96 consid. 2.4.2.2 con rinvio a DTF 119 Ia 11 consid. 3a). In concreto AP 1 non pretende avere chiesto invano al marito lo stanziamento di una provvigione ad litem per la causa di divorzio, né sostiene che una richiesta a tal fine sarebbe apparsa già di primo acchito infruttuosa perché nei tre anni in cui è durato il processo AO 1 non avrebbe avuto la disponibilità finanziaria per fornirle, nemmeno a scaglioni, un sussidio sufficiente. In condizioni del genere non erano date le premesse per sollecitare il beneficio dell'assistenza giudiziaria dello Stato.
La convenuta eccepisce invero che lo scopo di tali polizze era quello di garantirle un capitale per la vecchiaia e che le stesse erano “bloccate” fino alla scadenza, ma ciò non significa che queste non possano essere riscattate – come essa aveva fatto alla fine del 2006 con altre due sue polizze (la n. __________ e la __________), sempre della __________ (doc. 24) – e che il valore di riscatto non possa essere usato per coprire le spese legali e processuali. Quanto al fatto che le medesime fossero state consegnate alla banca in garanzia del mutuo acceso sull'abitazione coniugale, la questione è ormai superata, la casa essendo stata venduta nel frattempo con un suo guadagno netto di almeno fr. 14 770.–, sebbene l'appellante abbia destinato oltre fr. 10 000.– a pagamenti da lei definiti “urgenti” (comunicazione 3 ottobre 2013 dell'appellante a questa Camera). In condizioni del genere la convenuta non ha reso verosimili le gravi ristrettezze – anche al momento della decisione e non solo all'introduzione della causa (RtiD I-2005 pag. 721 consid. 4a con rimando a DTF 108 V 269 consid. 4) – per far anticipare dallo Stato i costi del processo maturati in primo grado dopo la presentazione dell'istanza di assistenza giudiziaria del 12 maggio 2011, una retroattività del beneficio non entrando per altro in linea di conto (I CCA, inc. 10.2002.08 del 2 ottobre 2002, consid. 12). Senza trascurare che l'importo esposto nella nota professionale prodotta il 25 maggio 2012 a margine del “reclamo” del 7 maggio 2012 (fr. 6827.20) comprende l'onorario per il tempo profuso dal legale nella redazione del presente rimedio giuridico. In proposito l'appello è destinato pertanto, comunque sia, alla reiezione.
V. Sulle spese processuali, le ripetibili e la richiesta di gratuito patrocinio in appello
L'appello incidentale di AO 1 va respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese relative vanno di conseguenza addebitate all'attore. Non si assegnano ripetibili, la controparte non essendosi espressa su tale impugnazione.
L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente sul riparto degli oneri processuali di prima sede (due terzi a carico dell'attore, il resto a carico della convenuta) né sulle ripetibili, che può rimanere invariato. Anche secondo la vecchia procedura civile ticinese, del resto, nel diritto di famiglia il Pretore poteva prescindere per equità dal suddividere gli oneri processuali e le ripetibili in chiave strettamente aritmetica (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC ticinese).
Circa la richiesta di gratuito patrocinio in appello, vale quanto si è addotto per il mancato ottenimento del beneficio dinanzi al Pretore. A maggior ragione dopo che le parti hanno realizzato l'abitazione coniugale, che dovrebbe avere consentito – per lo meno a AO 1 – di conseguire un certo introito.
VI. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
– ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni in suo possesso;
– l'attore è condannato a versare alla convenuta un conguaglio di fr. 6932.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza;
– tutti i diritti inerenti alle polizze di “terzo pilastro” intestate a AO 1, valuta 27 aprile 2009, sono assegnati per un mezzo giusta
l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 alla convenuta;
– tutti i diritti inerenti alle polizze di “terzo pilastro” intestate a AP 1, valuta 27 aprile 2009, sono assegnati per un mezzo giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 all'attore.
a) Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla maggiore età di Lu__________ (28 febbraio 2016)
fr. 1700.– mensili per Lu__________,
fr. 1615.– mensili per Li__________ e
fr. 1260.– mensili. per N__________.
b) Dopo la maggiore età di Lu__________, nel caso in cui questi abbia terminato la propria formazione
– Fino ai 12 anni di N__________ (30 dicembre 2016):
fr. 2075.– mensili per Li__________ e
fr. 1605.– mensili. per N__________.
– Dai 12 anni di N__________ fino ai 16 anni di Li__________ (8 aprile 2017):
fr. 2075.– mensili per Li__________ e
fr. 1930.– mensili per N__________.
– Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li__________, eventualmente in seguito:
fr. 2025.– mensili per Li__________ e
fr. 1930.– mensili per N__________.
c) Dopo la maggiore età di Lu__________, nel caso in cui questi non abbia terminato la propria formazione
– Fino ai 12 anni di N__________ (30 dicembre 2016):
fr. 1700.– mensili per Lu__________,
fr. 1615.– mensili per Li__________ e
fr. 1260.– mensili per N__________.
– Dai 12 anni di N__________ fino ai 16 anni di Li__________ (8 aprile 2017):
fr. 1630.– mensili per Lu__________,
fr. 1550.– mensili per Li__________ e
fr. 1475.– mensili per N__________.
– Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li__________, eventualmente in seguito:
fr. 1640.– mensili per Lu__________,
fr. 1520.– mensili per Li__________ e
fr. 1485.– mensili. per N__________.
I contributi alimentari vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2013 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello dell'aprile 2012 (116.1 punti).
Gli assegni familiari spettano ai figli in aggiunta ai contributi di mantenimento.
Per il resto l'appello principale è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello principale, di fr. 5000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante principale in appello è respinta.
IV. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello incidentale di AO 1 è respinto.
V. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1.
VI. Notificazione:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).