Incarto n. 11.2012.38
Lugano 10 marzo 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Gianella
sedente per statuire nella causa SO.2011.3930 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 settembre 2011 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 20 aprile 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 6 aprile 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1960), divorziata e madre di un figlio, A__________ (1983), si sono sposati a __________ il 14 febbraio 1998. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come croupier per il __________. La moglie è alle dipendenze dello Studio legale __________
(ora __________), come centralinista e ricezionista. I coniugi si sono separati nel settembre del 2010, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 12 385, pari a 250/1000 della particella n. 43 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. AO 1 si è rivolta il 4 agosto 2010 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza di protezione dell'unione coniugale. Raggiunto un accordo stragiudiziale con il marito, non sottoposto al giudice per omologazione, essa ha ritirato l'istanza e il 7 febbraio 2011 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza (inc. DI.2010.1178). In ossequio al citato accordo il marito ha versato alla moglie fr. 15 000.– a titolo di anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale.
C. Il 16 settembre 2011 AO 1 ha nuovamente adito il Pretore a protezione dell'unione coniugale, chiedendo che i coniugi fossero autorizzati a vivere separati, che l'alloggio coniugale fosse attribuito in uso al marito, che questi fosse tenuto a consegnarle taluni beni mobili ed effetti personali, come pure a produrre tutta la documentazione attestante i suoi redditi e a versarle un contributo alimentare di fr. 3095.– mensili dal 1° settembre 2010. Nella sua risposta del 5 ottobre 2011 AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, all'assegnazione dell'alloggio coniugale, alla consegna alla moglie di quasi tutti gli oggetti da lei rivendicati (tranne quattro mini cassettiere e una “lava lamp”) e ha accettato di documentare la propria situazione finanziaria, chiedendo in via riconvenzionale la produzione di tutti i documenti attestanti la sostanza e i redditi della moglie, la rifusione dei fr. 15 000.– a lei versati quale anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale e la restituzione di un quadro dell'artista __________.
D. All'udienza del 7 novembre 2011, indetta per il contraddittorio, le parti si sono accordate sull'autorizzazione a vivere separate, sull'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito (con mobili e suppellettili), sulla consegna alla moglie di effetti personali e di tutti i beni indicati nell'istanza (escluse quattro mini cassettiere e di una “lava lamp”) e sulla produzione di taluni documenti. La moglie ha proposto invece di respingere la riconvenzione del marito. Istruite le questioni litigiose (contributo alimentare, restituzione al marito dei fr. 15 000.– e del quadro di __________), all'udienza indetta il 28 febbraio 2012 per le arringhe finali AO 1 ha confermato le sue pretese, salvo ridurre la richiesta di contributo alimentare a fr. 2775.– mensili, e ha proposto nuovamente di respingere la riconvenzione del marito. Quest'ultimo ha ribadito a sua volta il proprio punto di vista, pretendendo inoltre la consegna di due chiavi di casa, di due telecomandi del garage e della chiave “5000” del locale ascensore.
E. Statuendo con sentenza del 6 aprile 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal settembre del 2010, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha ordinato alla moglie di restituire tutte le chiavi di casa, i due telecomandi del garage e la chiave “5000” del locale ascensore, ha autorizzato la medesima a ritirare dall'abitazione coniugale tutti i suoi effetti personali e i beni mobili enumerati nell'istanza (tranne le quattro mini cassettiere e la “lava lamp”), ha obbligato il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2215.– mensili dal 1° settembre 2010, di fr. 1945.– mensili dal 1° gennaio 2011 e di fr. 2070.– mensili dal 1° gennaio 2012. Egli ha respinto invece le richieste con cui il marito chiedeva il rimborso di fr. 15 000.– e il quadro di __________. Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste per un quinto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte fr. 4200.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 20 aprile 2012 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la soppressione del contributo alimentare per la moglie, la restituzione da parte di lei dei noti fr. 15 000.– e la consegna del quadro di __________. La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta dal presidente della Camera il 18 maggio 2012 limitatamente al pagamento dei contributi alimentari fissati nella decisione impugnata fino all'aprile del 2012 compreso. Nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione. Presentato il 20 aprile 2012 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice dell'appellante il 10 aprile 2012, l'appello è di conseguenza tempestivo.
AP 1 acclude all'appello l'estratto di un conto bancario dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 (doc. 33) e tre avvisi di accredito del 3 aprile 2012 (doc. 34), così come un contratto di mutuo ipotecario (doc. 35) relativo all'abitazione coniugale di __________. V'è da domandarsi se egli non potesse esibire tali documenti, almeno in parte, già al Pretore durante l'udienza del 28 febbraio 2012 per le arringhe finali (art. 229 cpv. 3, 272 e 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, simili mezzi di prova non appaiono di rilievo per il giudizio, come si vedrà oltre (consid. 5c e 6a). Non giova dunque diffondersi in proposito.
Litigiosi rimangono in questa sede il contributo alimentare per la moglie, come pure la postulata restituzione al marito dei menzionati fr. 15 000.– e del quadro di __________. Ai fini del contributo alimentare il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7920.– mensili nel 2010, rispettivamente in fr. 7540.– mensili dal 2011, e il suo fabbisogno minimo in fr. 4163.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 1568.95, spese accessorie fr. 691.–, responsabilità civile per l'automobile fr. 127.15, responsabilità civile per lo scooter fr. 28.85, imposta circolazione dell'automobile fr. 49.50, imposta circolazione dello scooter fr. 8.35, posto barca fr. 208.–, assicurazione della barca fr. 28.15, assicurazione responsabilità civile privata fr. 18.80, assicurazione dell'economia domestica fr. 34.85, imposte fr. 200.–).
Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato il reddito in fr. 3912.85 mensili nel 2010, in fr. 4069.– mensili nel 2011 e in fr. 3819.– mensili per il 2012, a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 4580.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1400.–, spese accessorie fr. 170.–, premio della cassa malati fr. 331.35, rimborso di debito privato fr. 500.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 8.50, assicurazione responsabilità civile per l'automobile fr. 101.90, leasing dell'automobile fr. 259.20, posteggio fr. 120.–, imposta di circolazione fr. 9.95, imposte fr. 480.–). Appurata nelle circostanze descritte un'eccedenza nel bilancio familiare di complessivi fr. 3090.– mensili dal 1° settembre 2010, di fr. 2870.– mensili nel 2011 e di fr. 2620.– mensili dal 1° gennaio 2012 in poi, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di rispettivi fr. 2215.–, fr. 1945.– e fr. 2070.– mensili.
a) Come sostiene la moglie nelle osservazioni all'appello (pag. 4), v'è da interrogarsi anzitutto se le allegazioni dell'appellante sulla rottura del vincolo coniugale non siano nuove e quindi irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC), non essendo state addotte – se non di scorcio – nel memoriale conclusivo. La questione può tuttavia rimanere aperta, giacché – come si vedrà senza indugio – si tratta di argomentazioni inconferenti per l'esito dell'appello.
b) Il metodo di calcolo abitualmente seguito da questa Camera per determinare “i contributi alimentari dovuti da un coniuge all'altro” in costanza di matrimonio giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, sia durante la vita comune (art. 173 cpv. 1 CC) sia durante la sospensione della comunione domestica (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) fino allo scioglimento del matrimonio, è quello definito “abituale” a livello svizzero (DTF 134 III 146 consid. 4), consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 1, I-2007 pag. 737 consid. 4a). L'applicazione di tale criterio non deve condurre però a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime matrimoniale, motivo per cui esso non si applica in due ipotesi: quando sia reso verosimile che i coniugi non destinavano durante la vita comune tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma conducevano una vita parsimoniosa, devolvendo parte di tali redditi ad altri scopi (in particolare l'acquisto di una casa), e – per converso – quando i coniugi vivevano durante la comunione domestica in condizioni finanziarie particolarmente agiate (I CCA, sentenza inc. 11.2011.185 del 30 dicembre 2013, consid. 6b).
c) Nel caso in rassegna l'appellante non accenna a nessuna delle due eccezioni testé evocate. Pretende che l'art. 125 CC si applichi già prima del divorzio, la separazione essendo a suo dire definitiva da almeno due anni. Così argomentando, tuttavia, egli disconosce che all'art. 125 CC si fa capo analogicamente, qualora non ci si debba più attendere una ripresa della vita in comune, per sapere se si possa esigere dal coniuge che chiede contributi alimentari la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa (DTF 137 III 387 consid. 3.1; cfr.
anche DTF 138 III 99 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 3b). Finché sia stato sciolto il matrimonio e, anzi, finché siano state liquidate tutte le conseguenze del medesimo il metodo di calcolo fondato sull'art. 163 CC continua nondimeno ad applicarsi (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_620/2013 del 17 gennaio 2014, consid. 5.2.1). Poco giova il principio del clean break nelle protezioni dell'unione coniugale o negli assetti provvisionali durante le cause di divorzio (sentenze del Tribunale federale 5A_228/2012 dell'11 giugno 2012, consid. 4.3 e 5A_860/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 6). Il contributo continua a essere determinato in base all'usuale calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza (RtiD I-2005 pag. 774 consid. 12, II-2012 pag. 795 consid. 4). L'appellante nemmeno allega che in concreto la moglie, la quale esercitava un'attività lucrativa a tempo pieno già durante la comunione domestica, possa guadagnare di più. Su questo punto la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.
a) Trattandosi dello stipendio relativo al 2010, la piccola differenza di fr. 20.– mensili fatta valere dall'appellante (pag. 11 in fondo) è apparentemente frutto di un arrotondamento da parte sua, l'importo esatto del salario calcolato secondo i parametri della sentenza impugnata (pag. 5 seg.) – ripresi invariati nell'appello – essendo di fr. 7917.92 mensili (fr. 136 421.31 meno 38 779.43 meno 2626.85 diviso 12).
b) Quanto al 2011, l'appellante asserisce che il suo salario è diminuito di fr. 6000.–, mentre dalla sentenza impugnata risulta un calo di soli fr. 4560.– (fr. 7920.– ./. fr. 7540.– per 12). Mal si comprende però come egli giunga alla cifra di fr. 6000.– annui, né si intravede dove il Pretore possa avere sbagliato, le cifre considerate nella sentenza impugnata essendo quelle dell'imponibile fiscale (doc. 28) e non quelle dei bonifici bancari evocati dall'appellante. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela irricevibile. Del resto, l'importo stabilito dal primo giudice corrisponde sostanzialmente a quanto il marito ha addotto nelle arringhe finali (sentenza impugnata, pag. 5 e pag. 6 in fondo al primo paragrafo).
c) Circa il 2012, invocando i dati dei primi tre mesi derivanti dagli estratti del suo conto presso la __________, l'appellante paventa una diminuzione del proprio stipendio a fr. 6800.–/fr. 7000.– mensili. A prescindere dalla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello (sopra, consid. 2), si tratta nondimeno di speculazioni. Già in prima sede, per altro, gli estratti di conti bancari da lui prodotti facevano stato di un guadagno molto inferiore a quello che è poi stato attestato direttamente dal __________ (sentenza impugnata, pag. 5). Dovessero intervenire effettivi mutamenti di rilievo, ad ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere al Pretore di adattare le misure a protezione dell'unione coniugale alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).
a) Il Pretore ha accertato l'ammortamento del mutuo sulla casa in fr. 104.15 mensili fondandosi su un avviso di scadenza allegato al memoriale di risposta, che attesta un importo di fr. 1250.–. Al primo giudice è sfuggito però che tale somma non si riferisce all'intero anno, ma – come rileva l'appellante – a un trimestre (doc. 20), la menzione del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2011 sul citato estratto, in mancanza di altre indicazioni, riguardando con ogni verosimiglianza anche l'ammortamento (fosse annuo, del resto, esso sarebbe scaduto già in luglio, vista la data di elargizione del mutuo, e non solo in settembre). Il costo mensile per l'alloggio dell'appellante va aumentato così da fr. 1568.95 a fr. 1881.50 mensili (5644.40 diviso 3).
b) Relativamente all'importo di fr. 200.– mensili stimato dal Pretore per l'onere fiscale, l'appellante chiede che esso sia portato a fr. 703.– mensili, dovendo egli assumere anche il carico tributario della moglie. A parte il fatto però che la dichiarazione fiscale da lui invocata a sostegno dell'affermazione si riferisce a un periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme (il 2009), la separazione di fatto determina la fine della responsabilità solidale per i debiti d'imposta, motivo per cui dopo la separazione ogni coniuge risponde unicamente della propria partita fiscale (art. 12 cpv. 1 e 2 LT, art. 13 cpv. 1 e 2 LIFD). A ragione dunque il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di ogni coniuge il rispettivo carico tributario (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 5a ad art. 176 CC; Chaix in: Commentaire romand, CC I, Berna 2010, n. 1 ad art. 176 CC). In definitiva, dunque, il fabbisogno minimo di AP 1 risulta di fr. 4476.15 mensili (fr. 4163.60 meno fr. 1568.95 più fr. 1881.50).
In merito ai redditi della moglie l'appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato nel 2012 il bonus annuo di fr. 3000.– computato nel reddito del 2011. Ora, il reddito determinante di un lavoratore dipendente è – di regola – quello conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Non comprende per contro entrate occasionali o fortuite (RtiD I-2007 pag. 739 in alto con citazioni). Nel caso specifico la moglie ha cominciato a lavorare per lo studio legale __________ (ora __________) nel novembre del 2009. Alla fine del 2011 essa ha percepito per la prima volta un bonus annuo di fr. 3000.–. L'appellante nulla adduce che faccia apparire tale versamento, non contemplato dal contratto di lavoro (doc. AA), verosimilmente ripetuto negli anni successivi. In proposito non è il caso dunque di riformare la sentenza impugnata. All'appellante rimane salva evidentemente, una volta ancora, la facoltà di chiedere al Pretore l'eventuale adattamento delle misure a protezione dell'unione coniugale a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).
Per quel che concerne infine il fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di ridurre l'onere fiscale a fr. 250.– mensili, la cifra di fr. 480.– calcolata dal Pretore riferendosi alla tassazione congiunta dei coniugi, e di stralciare la rata di fr. 500.– mensili computata come rimborso di un prestito che la moglie ha ottenuto da un certo G__________, non reso verosimile e la cui restituzione non è più pretesa dal mutuante.
a) Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, il Pretore ha stimato l'onere fiscale della moglie in base al reddito di lei (sentenza impugnata, pag. 8 verso l'alto), non in base a quello di entrambi i coniugi né in base a quello delle loro dichiarazioni d'imposta (doc. R). AP 1 del resto non spiega perché il carico tributario di fr. 480.– mensili stimato dal primo giudice nel fabbisogno minimo della moglie sarebbe eccessivo né come egli giunga alla prospettata cifra di fr. 250.– mensili. Per di più, la stima del Pretore appare senz'altro attendibile, onde l'infondatezza dell'appello (calcolatori d'imposta in: www.calcolatori.ti.ch/reddito_sostanza.jsp).
b) Quanto alla rata di fr. 500.– mensili in restituzione del citato prestito, non fa dubbio che un debito debba essere rimborsato nella misura in cui i mezzi della famiglia siano sufficienti, almeno nel caso in cui il mutuo sia stato contratto prima della separazione o i coniugi siano solidalmente responsabili del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.3.2 in: SJ 132/2010 I 327; I CCA, sentenza inc. 11.2011.99 del 16 luglio 2013, consid. 5b). Nel caso in esame l'appellante non contesta che la restituzione del prestito in rate di fr. 500.– mensili fosse dovuto già durante la comunione domestica, tanto ch'egli medesimo ha versato regolarmente le rate fino alla separazione, come risulta dal suo interrogatorio formale (act. VI pag. 5 in alto). Non sostiene nemmeno che il bilancio familiare non consenta tale esborso. Dall'interrogatorio formale della moglie, poi, non risulta che G__________ abbia rinunciato al rimborso del mutuo (act. VI, pag. 5 a metà): ha accettato solo che AO 1 pagasse secondo le sue possibilità. Per altro l'appellante non ha reso verosimile nemmeno che la moglie disponga tuttora dei fr. 15 000.– ricevuti quale anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale, ciò che essa nega (memoriale conclusivo, punto 3). Non soccorrono in definitiva gli estremi per distanziarsi al riguardo dal fabbisogno minimo stabilito del Pretore.
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2010
Reddito del marito (consid. 5a) fr. 7 920.—
Reddito della moglie (consid. 7) fr. 3 912.85
fr. 11 832.85 mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 4 476.15
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 4 580.90
fr. 9 057.05 mensili
Eccedenza fr. 2 775.80 mensili
Metà eccedenza (consid. 4) fr. 1 387.90 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4476.15 + fr. 1387.90 = fr. 5 864.05 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4580.90 + fr. 1387.90 ./. 3912.85, arrotondati in fr. 2 055.— mensili.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011
Reddito del marito (consid. 5b) fr. 7 540.—
Reddito della moglie (consid. 7) fr. 4 069.—
fr. 11 609.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 4 476.15
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 4 580.90
fr. 9 057.05 mensili
Eccedenza fr. 2 551.95 mensili
Metà eccedenza (consid. 4) fr. 1 276.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4476.15 + fr. 1276.– fr. 5 732.15 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4580.90 + fr. 1276.– ./. 4069.–, arrotondati in fr. 1 790.— mensili.
Dal 1° gennaio 2012 in poi
Reddito del marito (consid. 5c) fr. 7 540.—
Reddito della moglie (consid. 7) fr. 3 819.—
fr. 11 359.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 4 476.15
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 4 580.90
fr. 9 057.05 mensili
Eccedenza fr. 2 301.95 mensili
Metà eccedenza (consid. 4) fr. 1 151.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4476.15 + fr. 1151.– fr. 5 627.15 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4580.90 + fr. 1151.– ./. 3819.–, arrotondati in fr. 1 915.— mensili.
L'appello va accolto entro tali limiti.
AP 1 chiede che la moglie gli restituisca i fr. 15 000.– da lui elargiti come anticipo sulla liquidazione del regime matrimoniale nel quadro dell'accordo concluso in esito alla prima protezione dell'unione coniugale (doc. B e doc. 7). Il Pretore ha respinto la richiesta perché tra i provvedimenti previsti dalla legge a tutela dell'unione coniugale (art. 176 a 178 CC) non rientra la regolamentazione di debiti tra le parti. L'appellante non contesta tale motivazione, ma ritiene che la somma di fr. 15 000.– debba essergli restituita nella procedura attuale (appello, pag. 17 penultimo capoverso). Il solo fatto però che la moglie abbia adito una seconda volta il Pretore a tutela dell'unione coniugale ancora non significa che l'appellante possa pretendere la retrocessione della somma di fr. 15 000.– stanziata per porre termine alla prima procedura. Che il primo giudice abbia adottato un altro metro di giudizio rispetto alla decisione relativa al rimborso del prestito a G__________ non è vero. Come detto, le rate di ammortamento del mutuo erano una spesa ricorrente della coppia già prima della separazione. La causale del versamento non è quindi lontanamente assimilabile a quella dei fr. 15 000.– anticipati in liquidazione del regime dei beni. Su tal punto l'appello è privo di consistenza.
L'appellante si duole che il Pretore non abbia ingiunto alla moglie di restituirgli il quadro dell'artista __________, prelevato dall'abitazione coniugale. Secondo il Pretore il marito non ha reso verosimili i motivi per cui il quadro sarebbe più utile a lui che alla moglie. L'appellante eccepisce che all'udienza del 7 novembre 2011 la moglie si era impegnata a riconsegnare l'opera ove egli avesse esibito la documentazione attestante i propri redditi (verbale, pag. 3), ciò che egli ha fatto (appello, punto 8). In realtà il Pretore ha accertato che il convenuto non ha per nulla prodotto l'intera documentazione chiesta dalla moglie (sentenza impugnata, pag. 10 in alto). Tant'è che nel carteggio prodotto dall'appellante dopo l'udienza del 7 novembre 2011 (doc. 27 a 31) non figurano, come ha rilevato la moglie nel memoriale conclusivo (pag. 6, punto IV), documenti sul “cambio agevolato” né indicazioni sulle mance ricevute nel 2010 e nel 2011 e neppure gli estratti di tutti i conti bancari (ma solo di quello aperto presso la __________) e postali con la movimentazione dal 31 luglio 2010. L'obiezione dell'appellante cade quindi nel vuoto.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto vede accogliere il suo appello solo in minima misura ottenendo la riduzione del contributo alimentare in proporzione pressoché trascurabile. In simili circostanze conviene ridurre lievemente la tassa di giustizia, rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata a AO 1, e moderare lievemente l'indennità per ripetibili a carico dell'appellante. Per quanto attiene alle spese di primo grado, l'appellante chiede di essere dispensato dal versare ripetibili (fissate dal Pretore in fr. 4200.–), avendo già corrisposto alla moglie varie somme dopo la separazione, tra cui i noti fr. 15 000.– (appello, pag. 19 in alto). Egli non rende verosimile tuttavia di avere in qualche modo indennizzato preventivamente l'istante per le spese di patrocinio da questa incontrate nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Non si vede di conseguenza perché egli dovrebbe essere esonerato dal rifondere un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è riformato come segue:
AP 1 verserà a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
fr. 2055.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2010;
fr. 1790.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;
fr. 1915.– mensili dal 1° gennaio 2012 in poi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali ridotte, di complessivi fr. 1800.–, sono poste carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).