Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2012.26
Entscheidungsdatum
25.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2012.26

Lugano, 25 luglio 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2011.2 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 14 gennaio 2011 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 5 marzo 2012 presentato da AP 1 per sé e il figlio AP 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 27 febbraio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1962) si sono sposati a __________ il 26 marzo 1993. Dal matrimonio sono nati AP 2 (23 febbraio 1994), M__________ (13 settembre 1995) e T__________ (3 luglio 1999). Il marito lavora per la __________ a __________. Contabile di formazione, la moglie cura il governo della casa e l'educazione dei figli, svolgendo lavori amministrativi a domicilio per alcune ditte. I coniugi vivono separati dal 26 settembre 2008, quando AO 1 è andato ad abitare per conto proprio. La moglie è rimasta nell'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1786 RFD, proprietà per due terzi del marito e per un terzo di lei).

B. Adito il 31 ottobre 2008 da AP 1 con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato il 18 maggio 2010 i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre, ha istituito una curatela educativa per questi ultimi (invitando la Commissione tutoria regionale 1 a designare la persona del curatore) e ha obbligato il convenuto a versare dal novembre del 2008 un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per la moglie, uno di fr. 985.– mensili per T__________, uno di fr. 1275.– mensili per M__________ e uno di fr. 1275.– mensili per AP 2, assegni familiari non compresi. Contro tale decisione entrambi i coniugi hanno ricorso a questa Camera (inc. 11.2010.68), che con sentenza del 12 agosto 2013 ha fissato i contributi come segue:

Dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2011:

fr. 1560.– mensili per la moglie,

fr. 1640.– mensili per AP 2,

fr. 1500.– mensili per M__________ e

fr. 1165.– mensili per T__________,

assegni familiari non compresi.

Dal 1° luglio 2011 (12° compleanno di T__________) in poi:

fr. 1435.– mensili per la moglie,

fr. 1640.– mensili per AP 2, fr. 1500.– mensili per M__________ e

fr. 1415.– mensili per T__________,

assegni familiari non compresi.

C. Nel frattempo, il 30 giugno 2010, AO 1 si è rivolto nuovamente al Pretore per ottenere la soppressione di ogni suo obbligo alimentare verso la moglie, con obbligo per quest'ultima di versargli un contributo di fr. 538.– mensili dal 1° gennaio al 31 di­cembre 2009, portato a fr. 715.– mensili in seguito. Egli ha chiesto inoltre di ridurre i contributi per i figli nel seguente modo:

Dal novembre al dicembre del 2008:

fr. 640.– mensili per AP 2,

fr. 640.– mensili per M__________ e

fr. 495.– mensili per T__________,

assegni familiari non compresi.

Dal gennaio al dicembre del 2009:

fr. 539.– mensili per AP 2,

fr. 539.– mensili per M__________ e

fr. 416.– mensili per T__________,

assegni familiari non compresi.

Dal gennaio del 2010 in poi:

fr. 475.– mensili per AP 2,

fr. 495.– mensili per M__________ e

fr. 382.– mensili per T__________,

assegni familiari non compresi.

Al contraddittorio del 26 agosto 2010 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, postulando anzi un aumento del contributo alimentare per sé a fr. 4414.65 mensili, di quello per AP 2 a fr. 1593.75 mensili, di quello per M__________ a fr. 1593.75 mensili e di quello per T__________ a fr. 1231.25 mensili (fr. 1593.75 mensili dopo il 12° compleanno). Il Pretore ha emanato il 17 mar­zo 2011 una “sentenza” in cui ha respinto l'istanza di AO 1 “limitatamente alla modifica retroattiva per il periodo antecedente la litispendenza dei contributi alimentari fissati con decisione del 18 maggio 2010”. Per il resto ha citato le parti alla prosecuzione del contraddittorio, che si è tenuta il 12 maggio 2011. Non risulta che tale procedura abbia avuto un seguito (inc. DI.2010.176).

D. Nel corso della procedura testé descritta, il 14 gennaio 2011, AO 1 ha promosso azione di divorzio, chiedendo in via cautelare che fosse soppresso il contributo alimentare per la moglie e che i contributi per i figli fossero stabiliti come segue:

Dal novembre al dicembre del 2008:

fr. 940.– mensili per AP 2,

fr. 940.– mensili per M__________ e

fr. 725.– mensili per T__________,

assegni familiari non compresi.

Dal gennaio al dicembre del 2009:

fr. 860.– mensili per AP 2,

fr. 860.– mensili per M__________ e

fr. 665.– mensili per T__________,

assegni familiari non compresi.

Dal gennaio del 2010 in poi:

fr. 793.– mensili per AP 2,

fr. 825.– mensili per M__________ e

fr. 637.– mensili per T__________,

assegni familiari non compresi.

Alla discussione cautelare del 17 febbraio 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria cautelare, consistente nell'audizione di tre testimoni, ha avuto luogo all'udienza del 14 aprile 2011. Non risulta essersi tenuta una discussione finale. In calce al verbale di quel 14 aprile 2011 il Pretore ha indicato semplicemente che “visto quanto sopra giudicherà”.

E. Statuendo con decreto cautelare del 27 febbraio 2012, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di AO 1, nel senso che ha fissato i contributi provvisionali in appresso:

Dal gennaio al giugno del 2011:

fr. 1255.– mensili per la moglie,

fr. 1725.– mensili per AP 2, fr. 1615.– mensili per M__________ e

fr. 1300.– mensili per T__________,

assegni familiari compresi.

Dal luglio del 2011 (12° compleanno di T__________) al gennaio del 2012:

fr. 1130.– mensili per la moglie,

fr. 1725.– mensili per AP 2, fr. 1615.– mensili per M__________ e

fr. 1550.– mensili per T__________,

assegni familiari compresi.

Dal febbraio del 2012 (18° compleanno di AP 2) al settembre del 2013 (18° compleanno di M__________):

fr. 1900.– mensili per la moglie,

fr. 1855.– mensili per M__________ e

fr. 1750.– mensili per T__________,

assegni familiari compresi.

Il Pretore non è andato oltre la maggiore età di M__________. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 marzo 2012 per ottenere che il decreto impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. In subordine essa conclude perché, conferito all'appello effetto sospensivo, il decreto in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza cautelare. Con decreto del 9 mar­zo 2012 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2012 AO 1 propone di rigettare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto del Pretore è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 28 febbraio 2012. Introdotto il 5 marzo 2012, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365). Non può esercitare invece i diritti dei figli divenuti maggiorenni in pendenza di causa, a meno che costoro acconsentano (DTF 129 III 58 consid. 3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 14 agosto 2012, consid. 3.1.3 in fine). Nella fattispecie il figlio AP 2 è divenuto maggiorenne prima ancora che il Pretore giudicasse, il 23 feb­braio 2012. Quello stesso giorno nondimeno egli ha sottoscritto una dichiarazione in cui abilitava la madre a rappresentarlo in giudizio per chiedere un contributo alimentare dopo la maggiore età (doc. 79, allegato anche all'appello). Altrettanto ha fatto la figlia M__________ il 13 settembre 2013, giorno del suo 18° complean­no (documento prodotto il 13 marzo 2014 davanti a questa Camera). L'opinione espressa il 3 settembre 2013 dal patrocinatore della convenuta in una lettera a questa Camera, secondo cui i due figli sembravano intenzionati a non procedere verso il padre per i contributi alimentari postulati dopo la maggiore età, è dunque superata. Del resto, né AP 2 né M__________ hanno revocato fino a oggi la procura rilasciata alla madre.

  2. AP 1 acclude all'appello una lettera dell'8 aprile 2011 con cui la __________ Assicurazione __________ SA le ha disdetto un contratto di intermediaria, proponendole di stipulare un altro contratto a nuove condizioni. Il documento figura già nel fascicolo processuale (inc. CA. 2011.2, doc. IV). Non occorre dunque vagliarne l'ammissibilità.

  3. L'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio, sicché l'autorità giudiziaria superiore conferma la decisione impugnata o la modifica, sostituendo in tal caso il proprio giudizio a quello di primo grado (art. 308 cpv. 1 lett. a e b CPC). Un appellante può chiedere – eccezionalmente – di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Pretore per nuova decisione solo se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono essere completati in punti essenziali (art. 308 cpv. 1 lett. c CPC). La convenuta non pretende che nella fattispecie si ravvisino estremi del genere. Chiede di annullare il decreto cautelare perché il primo giudice non ha aggiornato i redditi e i fabbisogni delle parti al momento di statuire (memoriale, pag. 9 in alto), ma ciò non giustifica un'ec­cezione alla natura riformatoria dell'appello e non esonera l'appellante dall'indicare come debba essere modificata concretamente la decisione impugnata. Ne segue che in concreto la richiesta principale formulata da AP 1 va dichiarata irricevibile. Proponibile è quella subordinata, intesa alla modifica del giudizio appellato nel senso di respingere l'istanza cautelare contestuale alla petizione di divorzio.

  4. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che rispetto al mo­mento in cui i contributi alimentari erano stati fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale, il 18 maggio 2010, la situazione era “in parte mutata”, ragione per cui – egli ha soggiunto – “foss'anche per una semplice necessità di aggiornamento delle misure prese, appare lecito entrare nel merito delle domande del richiedente” (decreto impugnato, consid. 1.2). Egli ha precisato, in ogni modo, che non gli era dato di statuire sui contributi litigiosi precedenti ­l'istanza cautelare (14 gennaio 2011), il giudice del divorzio potendo adottare misure provvisionali solo dalla litispendenza della causa di merito in poi (decreto impugnato, consid. 1.3 e 1.4).

Ciò premesso, il Pretore ha calcolato il reddito del marito nel 2011 in fr. 11 008.85 netti mensili, assegni familiari compresi (decreto impugnato, consid. 4.3), e ha confermato quello potenziale imputato alla moglie di fr. 3100.– netti mensili nella procedura a tutela dell'unione coniugale (fr. 2000.– da attività lucrativa al 50%, fr. 1100.– da sostanza immobiliare: decreto impugnato, consid. 4.4). Sul fronte dei fabbisogni minimi egli ha determinato quello del marito in fr. 3917.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1380.–, posteggio fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 387.–, imposte fr. 850.–: decreto impugnato, consid. 5.1) e quello della moglie in fr. 3157.85 mensili dal gennaio del 2011 al gennaio 2012 (minimo esistenziale del diritto ese­cutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli] fr. 282.35, premio della cassa malati fr. 443.50, assicurazione dello stabile fr. 142.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 90.–, imposte fr. 850.–), au­mentato a fr. 3418.55 mensili dopo di allora (costo dell'alloggio fr. 543.05 mensili dopo la maggiore età di AP 2: decreto impugnato, consid. 5.2).

l fabbisogni in denaro dei figli, compresi gli assegni familiari, sono stati stimati sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2012) nel seguente modo:

– AP 2: fr. 1724.45 mensili,

– M__________: fr. 1615.85 mensili fino al gennaio del 2012 (18° compleanno di AP 2) e fr. 1856.95 mensili dopo di allora,

– T__________: fr. 1300.70 mensili fino al giugno del 2011 (12° com­pleanno), fr. 1550.70 mensili fino al gennaio del 2012 (18° compleanno di AP 2) e fr. 1748.35 mensili dopo di allora.

Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 2393.– mensili dal gennaio al giugno del 2011, di fr. 2143.– mensili dal luglio del 2011 al gennaio del 2012 e di fr. 3168.– mensili dal febbraio 2012 in poi, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare i contributi alimentari elencati dianzi (lett. E).

  1. L'appellante contesta in primo luogo che nella fattispecie si diano i presupposti per modificare i contributi alimentari stabiliti dal Pretore il 18 maggio 2010 a protezione dell'unione coniugale. Fa valere che le condizioni sulla scorta delle quali erano stati fissati quei contributi non si erano apprezzabilmente né durevolmente modificate al momento in cui, il 27 febbraio 2012, il Pretore ha giudicato, sicché questi non poteva statuire in via cautelare per “motivi di semplice aggiornamento”. A mente sua, dunque, l'istanza del marito andava respinta già per tale motivo.

a) Le misure adottate a protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore anche durante la successiva causa di divorzio, per lo meno fino al momento in cui il giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro – decretando provve­dimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC). E siccome provvedimenti cautelari sono emanati solo ove appaiano “necessari” (art. 276 cpv. 1 prima frase), il giudice del divorzio modificherà o sopprimerà le misure a protezione del­l'unione coniugale solo ove occorra. Tale è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia). Dandosi simili presupposti, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che risultano litigiosi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1, 137 III 606 consid. 4.1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_140/2013 del 28 maggio 2013, consid. 4.1).

b) Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto – come detto – che rispetto al mo­mento in cui i contributi alimentari per moglie e figli erano stati fissati il 18 maggio 2010 a tutela dell'unione coniugale la situazione era “in parte mutata”, ragion per cui “foss'anche per una semplice necessità di aggiornamento delle misure prese, appare lecito entrare nel merito delle domande del richiedente” (sopra, consid. 5 in principio). Quali siano i mutamenti verificatisi tuttavia egli non indica e a ragione l'appellante fa valere che “una semplice necessità di aggiornamento” non giustifica la modifica di misure protettrici dell'unione coniugale, dovendo a tal fine essere intervenuti cambiamenti relativamente durevoli e rilevanti. Ora, nell'istanza cautelare del 14 gennaio 2011 contestuale alla petizione di divorzio AO 1 invocava “mutate circostanze”, dolendosi che i contributi alimentari per moglie e figli di fr. 6135.– mensili complessivi (più assegni familiari) fissati dal Pretore il 18 maggio 2010 a protezione del­l'unione coniugale ledono il suo fabbisogno minimo (memoriale, pag. 24), sia perché il suo reddito era calato nel frattempo sia perché il suo fabbisogno minimo era aumentato. Già a un sommario esame, in effetti, il reddito dell'istante risultava diminuito di quasi fr. 1300.– mensili (sotto, consid. 7). Ciò legittimava il Pretore a entrare in materia. Sapere poi se, una volta assunte le prove, si giustificasse una soppressione o una riduzione dei contributi alimentari dipendeva dall'esito della procedura e non riguardava la proponibilità dell'istanza.

  1. Quanto al reddito del marito, l'appellante adduce ch'esso ammonta a fr. 11 396.85 e non solo a fr. 11 008.85 mensili (assegni familiari compresi), come ha accertato il Pretore. Questi ha constatato che, rispetto al reddito su cui si fondava la decisio­ne a tutela dell'unione coniugale emanata il 18 maggio 2010, le entrate di AO 1 erano scese da fr. 11 654.– mensili (senza assegni familiari) nel 2008 a fr. 10 358.85 mensili (senza assegni familiari) nel 2011, ovvero a fr. 11 008.85 mensili con gli assegni (decreto impugnato, consid. 4.3). L'appellante obietta che, tenendo conto dello stipendio percepito dall'istante nel 2010, il minor reddito è di soli fr. 400.– mensili (memoriale, pag. 9). Mal si comprende tuttavia perché il Pretore avrebbe dovuto fondarsi ai fini del giudizio sullo stipendio percepito dall'istante nel 2010 quando la stessa convenuta rimprovera al primo giudice di non avere preteso dal marito un certificato di salario del 2011, accontentandosi dei conteggi relativi al gennaio e al febbraio di quell'anno (memoriale, pag. 8 in fondo). Tanto meno ove si pensi ch'essa non critica il guadagno netto di fr. 10 358.85 mensili calcolato dal Pretore sulla scorta dei due conteggi mensili né sostiene che la minor retribuzione del marito sia puramente passeggera o dovuta a contingenze fortuite. Affermare in simili condizioni che nulla è mutato rispetto al mo­mento in cui i contributi alimentari sono stati fissati nella procedura a tutela dell'unione coniugale il 18 maggio 2010 non è serio.

  2. Per quanto riguarda il proprio reddito, l'appellante asserisce che il Pretore non avrebbe dovuto imputarle più di fr. 479.15 mensili. Così argomentando, tuttavia, essa dimentica che una procedura intesa alla modifica di misure protettrici dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari) non è destinata a ridiscutere o a rivedere i provvedimenti medesimi, ma solo a sopprimerli o a modificarli in forza di mutate circostanze (sopra, consid. 6a). Non si tratta dunque di riprendere da capo tutti i fattori di calcolo, rifacendo una decisione ex novo, ma unicamente di aggiornare gli elementi considerati nella decisione precedente che risultano litigiosi (sopra, consid. 6a). Che cosa sia cambiato per quel che è del reddito imputatole dal Pretore nella decisione del 18 maggio 2010 (fr. 3100.– mensili) l'interessata non spiega, salvo far valere che dal 2011 essa non percepisce più provvigioni come intermediaria dalla cassa malati __________ (memoriale, pag. 11 in alto). Sottace però che quest'ultima le ha offerto un nuovo contratto da intermediaria (sopra, consid. 3) e non pretende che le nuove condizioni – di cui tutto si ignora – le impediscano di riscuotere provvigioni analoghe alle precedenti. Per il resto, le sue allegazioni non riguardano cambiamenti intervenuti dopo la fissa­zione dei contributi a tutela del­l'unione coniugale, il 18 mag­gio 2010, ma concernono quella stessa decisione. Tant'è che sono già state trattate nel consid. 4 della sentenza pronunciata il 12 agosto 2013 da questa Camera.

  3. Relativamente al fabbisogno minimo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 3917.– mensili, l'appellante sostiene che il costo dell'alloggio va ridotto da fr. 1380.– a fr. 630.– mensili perché l'istante vive con un'altra donna e la figlia di lei. Dalla pigione ch'egli corrisponde va detratta di conseguenza, stando alla convenuta, una quota di un terzo per la partecipazione della convivente alle spese di locazione e una quota di un quarto che rientra nel fabbisogno in denaro della di lei figlia. La pretesa non è fondata.

Nel fabbisogno minimo del marito il Pretore ha inserito una pigio­ne di fr. 1380.– mensili, spese acces­sorie incluse (in luogo dei fr. 1100.– stimati nella sentenza a protezione dell'unione coniugale, mancando di ogni giustificativo) sulla base di un contratto di locazione dell'11 marzo 2009 avente per oggetto un appartamento di tre locali a __________ (doc. T nell'inc. DI.2010.176). La convenuta non discute – a ragione – che si debba aggiornare quella stima. Chiede che al marito non si riconosca un canone di locazione più alto del costo dell'alloggio incluso nel di lei fabbisogno minimo. Dimentica però che dopo la separazione di fatto ogni coniuge ha il diritto di conservare – per quanto il bilancio coniugale ciò consenta – il tenore di vita anteriore, anche dal profilo logistico (cfr. RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_304/2013 del 1° novembre 2013, consid. 4.1 con richiami, in: SJ 2014 I 246). L'appellante vive con due figli in una casa propria dotata di giardino e piscina. Riconoscere al marito una spesa di fr. 1380.– mensili (spese accessorie comprese) per un appartamento di tre vani non offende la parità di trattamento, decisivo essendo il livello qualitativo dell'alloggio. Che poi il marito abiti con un'altra donna e la di lei figlia poco giova, questa Camera rico­noscendo in casi del genere la locazione che quel coniuge dovrebbe ragionevolmente pagare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 apri­le 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). E nella fattispecie un esborso di fr. 1380.– mensili (spese accessorie comprese) non appare eccessivo nemmeno per una persona sola. Una volta ancora l'appello è destinato così all'insuccesso.

  1. In merito al proprio fabbisogno minimo l'appellante fa valere ch'esso non è di soli fr. 3157.85 mensili dal gennaio del 2011 al gennaio 2012, rispettivamente di fr. 3418.55 mensili dopo di allora (come ha ac­certato il Pretore), bensì di fr. 5445.10 mensili, dovendosi rivalutare il costo dell'alloggio (da fr. 282.35 mensili a fr. 323.35), aggiungere le spe­se per il riscaldamento (fr. 339.50), per l'abbonamento al controllo della caldaia (fr. 25.–), per lo spazzacamino (fr. 17.–), per il controllo del bruciatore (fr. 7.65), per la manutenzione dei filtri della piscina (fr. 4.80), per il trattamento dell'acqua della piscina (fr. 15.10), per il controllo del trasformatore (fr. 8.10), per la manutenzione dell'impianto d'aria condizionata (fr. 15.90), per la manutenzione del giardino (fr. 730.–), per l'imposta comunale sui rifiuti (fr. 6.20), per l'assicurazione dello stabile (fr. 142.–), per l'as­sicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile (fr. 90.–), come pure per le spese legali (fr. 1000.–), senza trascurare un onere tributario di almeno fr. 927.– mensili (e non solo di fr. 850.– mensili).

a) Quanto alle spese per l'abbonamento al controllo della caldaia (fr. 25.– mensili), lo spazzacamino (fr. 17.– mensili), il controllo del bruciatore (fr. 7.65 mensili), il controllo del trasformatore (fr. 8.10 mensili) e la manutenzione del giardino (fr. 730.– mensili), si tratta di pretese nuove, non fatte valere davanti al Pretore (riassunto scritto della convenuta accluso al verbale del 17 febbraio 2011, pag. 8 in basso). Nuove richieste in appello tuttavia sono ammissibili unicamente ove siano avanzate sulla base di documenti nuovi che davanti al primo giudice non era possibile addurre nemmeno con la diligenza ragione­volmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tutte le voci di spesa invocate dall'appellante si fondano su documenti già esibiti al Pretore. Non possono quindi essere vagliate per la prima volta in appello.

b) Ciò posto, nel fabbisogno minimo della convenuta il Pretore ha inserito un costo dell'alloggio di fr. 282.35 (già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei tre figli), portato a fr. 543.05 mensili dopo la maggiore età di AP 2 (reintegro nel fabbisogno materno della quota per il costo dell'alloggio compresa nel fabbisogno in denaro di AP 2). Nella sentenza del 12 agosto 2013 questa Ca­mera ha accertato tale voce di spesa in fr. 366.20 mensili fino alla maggiore età di AP 2 (consid. 6a a 6e) sulla base delle stesse rivendicazioni avanzate ora dall'appellante, tenendo conto cioè dei co­sti per il trattamento dell'acqua della piscina (fr. 15.10 mensili), la manutenzione dell'impianto d'aria condizionata (fr. 15.90 mensili) e la raccolta dei rifiuti (fr. 6.20 mensili), mentre la sostituzione dei filtri della piscina (fr. 4.80 mensili) non risultava una spesa ricorrente. Al proposito non è il caso pertanto di ripetersi. Non bisogna trascurare invece che il costo dell'alloggio calcolato da questa Camera nella citata sentenza comprendeva anche il premio per l'assicurazio­ne dello stabile (fr. 142.– mensili), della mobilia domestica e contro la responsabilità civile (fr. 90.– mensili), che il Pretore ha considerato a parte. Volendo fare come il Pretore (cioè scorporare dal costo dell'alloggio calcolato allora in fr. 1690.05 mensili il premio delle due assicurazioni), il costo dell'alloggio risulta di fr. 1458.05 mensili, con una quota a carico della convenuta di fr. 315.90 mensili (fr. 607.50 mensili una volta reintegrata nel fabbisogno materno la quota di fr. 486.– mensili tolta dal fabbisogno in denaro di AP 2 dopo la maggiore età di quest'ultimo).

c) Per quanto concerne le spese legali e di patrocinio (fr. 1000.– mensili), esse sono puramente asserite e non rese in alcun modo verosimili, sen­za contare che l'appellante beneficia di una mezza eccedenza nel bilancio familiare con cui finanziare un processo ragio­nevole senza apparenti difficoltà finanziarie. L'onere fiscale che l'appellante vorreb­be veder passare a fr. 927.– mensili manca invece di qualsivoglia motivazione, non comprendendosi perché la cifra di fr. 850.– mensili riconosciuta dal Pretore sarebbe insufficiente.

d) Ne segue che il fabbisogno minimo dell'appellante va stabilito in fr. 3191.40 mensili così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 315.90, premio della cassa malati fr. 443.50, assicurazione dello stabile fr. 142.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 90.–, imposte fr. 850.–. Ciò vale non solo fino alla maggiore età di AP 2 (23 febbraio 2012), ma – in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale – fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale del ragazzo (DTF 139 III 401). Dopo di allora il fabbisogno minimo della convenuta passa a fr. 3483.– mensili (costo dell'alloggio fr. 607.50 mensili per intervenuto reintegro della quota compresa nel fabbisogno in denaro di AP 2) fino alla maggiore età di M__________ (13 settembre 2013) o fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale della ragazza. In seguito il fabbisogno minimo della convenuta lievita a fr. 3847.55 mensili (costo dell'alloggio fr. 972.05 mensili per intervenuto reintegro della quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia).

  1. Circa il fabbisogno in denaro dei figli, di per sé nulla appare mutato rispetto al 18 maggio 2010, quando tali fabbisogni sono stati stimati nella procedura a tutela dell'unione coniugale. È vero tuttavia che quelle stime si riconducono alla tabella 2008 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (sentenza 12 agosto 2013 di questa Camera, consid. 8b). I contributi alimentari a protezione dell'unione coniugale non essendo stati ancorati al costo della vita, dandosi una procedura di modifica si giustifica di aggiornare così quei fabbisogni alla luce della tabella 2011 (decorrenza dei contributi fissati dal Pretore). Con il risultato in appresso:

a) Tre figli a carico (fino alla maggiore età di AP 2, il 23 febbraio 2012, o fino al termine del relativo percorso scolastico o professionale)

Fabbisogno in denaro di AP 2: fr. 1776.– mensili (fr. 1675.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 486.– e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione);

Fabbisogno in denaro di M__________: fr. 1654.50 mensili (fr. 1675.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 364.50 e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione);

Fabbisogno in denaro di T__________: fr. 1331.60 mensili fino al 12° compleanno, ovvero fino al 3 luglio 2011 (fr. 1515.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 310.– con quello di fr. 291.60 e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione) e di fr. 1581.60 mensili dopo di allora (fr. 1675.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 291.60 e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione).

Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate raccomandazioni (fr. 200.– mensili fino ai 16 anni, fr. 250.– mensili in seguito), come esige la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2), tali fabbisogni risultano di:

fr. 1525.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda AP 2;

fr. 1455.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda M__________ fino al 13 settembre del 2011 (16 anni) e fr. 1405.– mensili (arrotondati) dopo di allora;

fr. 1130.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda T__________ fino al 3 luglio 2011 e fr. 1380.– mensili (arrotondati) dopo di allora.

b) Due figli a carico (dalla maggiore età di AP 2 o dal termine del relativo percorso scolastico o professionale fino alla mag­giore età di M__________, il 13 settembre 2013, o fino al termine del relativo percorso scolastico o professionale)

Fabbisogno in denaro di M__________: fr. 1918.50 mensili (fr. 1880.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 486.– e ridotta al 50% la posta monetizzata per cura e educazione);

Fabbisogno in denaro di T__________: fr. 1797.– mensili (fr. 1880.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 364.50 e inserita al 50% la posta monetizzata per cura e educazione).

Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle note raccomandazioni (fr. 250.– mensili per M__________ e fr. 200.– mensili per T__________), tali fabbisogni risultano di:

fr. 1670.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda M__________;

fr. 1600.– mensili (arrotondati) per quanto riguarda T__________.

c) Un figlio a carico (dalla maggiore età di M__________ o dal termine del relativo percorso scolastico o professionale in poi)

Fabbisogno in denaro di T__________: fr. 2101.– mensili (fr. 2125.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 345.– con quello di fr. 486.– e inserita al 50% la posta monetizzata per cura e educazione).

Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle raccomandazioni (fr. 200.– mensili), tale fabbisogno risulta di fr. 1900.– mensili (arrotondati).

  1. Infine l'appellante contesta l'entrata in vigore dei nuovi contributi ali­mentari che il Pretore ha fatto decorrere dall'introduzione del­l'istan­za, mentre a parere di lei i nuovi contributi sarebbero dovuti partire al più presto dall'emanazione della senten­za. L'opinione non può essere condivisa.

La prassi di questa Camera si fondava nel passato sul principio per cui – di massima – una modifica di contributi alimentari provvisio­nali (o a protezione dell'unione coniugale) avesse effetto solo per il futuro, ma che ragioni di equità potessero indurre il giudi­ce a far decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza (RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). La giurisprudenza del Tribunale federale ha precisato ora che la modifica di contributi alimentari provvisio­nali (o a protezione dell'unione coniugale) esplica effetti – di regola – sin dall'introduzione dell'istanza, il creditore della presta­zio­ne dovendo prendere in considerazione già da quel momento un'eventuale riduzione o soppressione del contributo. Secondo le particolarità del caso concreto, ad ogni modo, il giudice del divorzio può far decorrere la modifica anche dopo l'introduzione dell'istanza, per esempio dall'emanazione del proprio decreto cautelare, in specie ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della proce­dura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi alimentari provvisio­nali, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza cautelare, è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011 consid. 6.2, in: SZZP/RSPC 4/2011 pag. 315). È esclusa inoltre ove riguardi provvedimenti a tutela del­l'unione coniugale, che il giudice del divorzio non è abilitato a modificare per il lasso di tempo anteriore alla litispendenza della causa di stato (DTF 129 III 61 consid. 2 e 3).

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale appena riassunto la decisione del Pretore, che ha fatto decorrere dall'istanza cautelare (gennaio del 2011) la modifica dei contributi alimentari fissati a protezione dell'unione coniugale, sfugge alla critica. Particolari motivi di equità che giustificassero la decorrenza della modifica solo dal decreto impugnato (febbraio del 2012) non sono dati a divedere né sono prospettati dall'appellante, l'appello della convenuta non avendo ottenuto – per altro – il conferimento dell'effetto sospensivo dinanzi a questa Camera. Al riguardo la doglianza della convenuta si rivela pertanto infondata.

  1. Tenuto conto di tutto quanto precede, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari dopo l'introduzione dell'istanza cautelare si presenta come segue:

Dal 14 gennaio fino al 3 luglio 2011 (12° compleanno di T__________)

Reddito del marito (consid. 7) fr. 10 358.85

Reddito della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—

fr. 13 458.85 mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 3 917.—

Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 191.40

Fabbisogno in denaro di AP 2 (consid. 11a) fr. 1 525.—

Fabbisogno in denaro di M__________ (consid. 11a) fr. 1 455.—

Fabbisogno in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 130.—

fr. 11 218.40 mensili

Eccedenza fr. 2 240.45

Metà eccedenza fr. 1 120.25 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3917.– + fr. 1120.25 = fr. 5 037.25 mensili,

deve versare alla moglie:

fr. 3191.40 + fr. 1120.25 ./. fr. 3100.– = fr. 1 211.65 mensili,

arrotondati a fr. 1 210.— mensili,

deve versare per AP 2 fr. 1 525.— mensili

deve versare per M__________ fr. 1 455.— mensili,

deve versare per T__________ fr. 1 130.— mensili,

assegni familiari non compresi.

Dal 4 luglio fino al 13 settembre 2011 (16° compleanno di M__________)

Reddito del marito (consid. 7) fr. 10 358.85

Reddito della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—

fr. 13 458.85 mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 3 917.—

Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 191.40

Fabbisogno in denaro di AP 2 (consid. 11a) fr. 1 525.—

Fabbisogno in denaro di M__________ (consid. 11a) fr. 1 455.—

Fabbisogno in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 380.—

fr. 11 468.40 mensili

Eccedenza fr. 1 990.45

Metà eccedenza fr. 995.25 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3917.– + fr. 995.25 = fr. 4 912.25 mensili,

deve versare alla moglie:

fr. 3191.40 + fr. 995.25 ./. fr. 3100.– = fr. 1 086.65 mensili,

arrotondati a fr. 1 085.— mensili,

deve versare per AP 2 fr. 1 525.— mensili

deve versare per M__________ fr. 1 455.— mensili,

deve versare per T__________ fr. 1 380.— mensili,

assegni familiari non compresi.

Dal 14 settembre 2011 fino alla maggiore età di AP 2 (il 23 febbraio 2012, o fino al termine del relativo percorso scolastico o professionale)

Reddito del marito (consid. 7) fr. 10 358.85

Reddito della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—

fr. 13 458.85 mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 3 917.—

Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 191.40

Fabbisogno in denaro di AP 2 (consid. 11a) fr. 1 525.—

Fabbisogno in denaro di M__________ (consid. 11a) fr. 1 405.—

Fabbisogno in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 380.—

fr. 11 418.40 mensili

Eccedenza fr. 2 040.45

Metà eccedenza fr. 1 020.25 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3917.– + fr. 1020.25 = fr. 4 937.25 mensili,

deve versare alla moglie:

fr. 3191.40 + fr. 1020.25 ./. fr. 3100.– = fr. 1 111.65 mensili,

arrotondati a fr. 1 110.— mensili,

deve versare per AP 2 fr. 1 525.— mensili

deve versare per M__________ fr. 1 405.— mensili,

deve versare per T__________ fr. 1 380.— mensili,

assegni familiari non compresi.

Dalla maggiore età di AP 2 (o dal termine del relativo percorso scolastico o professionale) fino alla maggiore età di M__________ (il 13 settembre 2013, o fino al termine del relativo percorso scolastico o professionale)

Reddito del marito (consid. 7) fr. 10 358.85

Reddito della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—

fr. 13 458.85 mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 3 917.—

Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 483.—

Fabbisogno in denaro di M__________ (consid. 11a) fr. 1 670.—

Fabbisogno in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 600.—

fr. 10 670.— mensili

Eccedenza fr. 2 788.85

Metà eccedenza fr. 1 394.45 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3917.– + fr. 1394.45 = fr. 5 311.45 mensili,

deve versare alla moglie:

fr. 3483.– + fr. 1394.45 ./. fr. 3100.– = fr. 1 777.45 mensili,

arrotondati a fr. 1 780.— mensili,

deve versare per M__________ fr. 1 670.— mensili,

deve versare per T__________ fr. 1 600.— mensili,

assegni familiari non compresi.

Dalla maggiore età di M__________ (o dal termine del relativo percorso scolastico o professionale) in poi

Reddito del marito (consid. 7) fr. 10 358.85

Reddito della moglie (consid. 8) fr. 3 100.—

fr. 13 458.85 mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 3 917.—

Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 3 847.55

Fabbisogno in denaro di T__________ (consid. 11a) fr. 1 900.—

fr. 9 664.55 mensili

Eccedenza fr. 3 794.30

Metà eccedenza fr. 1 897.15 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3917.– + fr. 1897.15 = fr. 5 814.15 mensili,

deve versare alla moglie:

fr. 3847.55 + fr. 1897.15 ./. fr. 3100.– = fr. 2 644.70 mensili,

arrotondati a fr. 2 645.— mensili,

deve versare per T__________ fr. 1 900.— mensili,

assegni familiari non compresi.

In ultima analisi l'appello merita parziale accoglimento. Per semplicità inoltre i primi due scaglioni di contributi alimentari possono essere riuniti in una fascia unica (dal 14 gennaio al 13 settembre 2011). Complessivamente la convenuta ottiene per sé e i figli una lieve maggiorazione dei contributi alimentari fissati dal Pretore in modifica della disciplina a protezione dell'unione coniugale. Si tratta però di un aumento minimo, tanto esiguo da far apparire impercettibile nel risultato il grado di soccombenza del­l'istante. Dal profilo formale inoltre questa Camera non può statuire per il lasso di tempo successivo alla maggiore età di M__________, il Pretore non avendo giudicato al proposito (decreto impugnato, consid. 5.5 in fine). Può solo precisare che alla maggiore età della figlia si sostituisce – come detto (sopra, consid. 10d) – la fine degli studi o della formazione professionale ove questa sopraggiunga più tardi.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza praticamente integrale della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

  2. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari litigiosi.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

AO 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

Dal 14 gennaio al 13 settembre 2011:

fr. 1175.– mensili per la moglie,

fr. 1525.– mensili per il figlio AP 2,

fr. 1455.– mensili per la figlia M__________ e

fr. 1200.– mensili per il figlio T__________,

assegni familiari non compresi.

Dal 14 settembre 2011 fino alla maggiore età di AP 2 (23 febbraio 2012) o al termine della relativa formazione scolastica o professionale:

fr. 1110.– mensili per la moglie,

fr. 1525.– mensili per il figlio AP 2,

fr. 1405.– mensili per la figlia M__________ e

fr. 1380.– mensili per il figlio T__________,

assegni familiari non compresi.

Dalla maggiore età di AP 2 (23 febbraio 2012) o dal termine della relativa formazione scolastica o professionale fino alla maggiore età di M__________ (13 settembre 2013) o al termine della relativa formazione scolastica o professionale:

fr. 1780.– mensili per la moglie,

fr. 1670.– mensili per la figlia M__________ e

fr. 1600.– mensili per il figlio T__________,

assegni familiari non compresi.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

  2. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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