Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2012.22
Entscheidungsdatum
12.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2012.22

Lugano 12 marzo 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Gianella

sedente per statuire nella causa OA.2010.51 (modifica di contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 9 giugno 2010 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1, ora in in sostituzione processuale del figlio PI 1 (2004) (patrocinata dall'avv. PA 2 )

giudicando sull'appello del 29 febbraio 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 1° febbraio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Il 5 febbraio 2004 AO 1 (1980) ha dato alla luce un figlio, PI 1. Nell'ambito di un'azione accertamento di paternità e di mantenimento promossa il 22 giugno 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, all'udienza del 4 maggio 2005 AP 1 (1980) ha riconosciuto la propria paternità e il Segretario assessore ha omologato, in luogo e vece del Pretore, una transazione che prevedeva – fra l'altro – quanto segue (inc. OA.2004.83):

  1. Vista la particolare situazione finanziaria del padre (attualmente ancora apprendista muratore, con diversi oneri finanziari a suo carico), si rinuncia per il momento a fissare un contributo alimentare del padre per il figlio

PI 1.

B. Il 9 novembre 2006, in esito a un'azione di mantenimento promossa il 14 luglio 2006 da PI 1, il Pretore ha omologato una transazione in cui AP 1 si impegnava a versare dal 1° aprile 2006 un contributo alimentare per lui di fr. 700.– mensili fino al 3° compleanno, di fr. 1000.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1200.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi (inc. DI.2006.118). A quel tempo il convenuto lavorava come muratore per l'impresa di costruzioni __________ di __________. Dal 1° settembre 2009 AP 1 ha avviato un'attività indipendente nel settore edile.

C. Il 9 giugno 2010 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la riduzione del contributo di mantenimento in favore di PI 1 a fr. 400.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 500.– mensili fino alla maggiore età. Nella sua risposta del 9 settembre 2010 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, postulando anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'attore ha replicato il 14 ottobre 2010, confermando le sue richieste. Con duplica del 18 novembre 2010 la convenuta ha riaffermato il suo punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 25 gennaio 2011 e l'istruttoria è terminata il 26 settembre 2011. Le parti hanno rinunciato alla discussione

finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 novembre 2011 AP 1 ha confermato le sue domande. Nel proprio allegato di quel medesimo giorno AO 1 ha chiesto una volta ancora di respingere la petizione. Statuendo il 1° febbraio 2012, il Pretore ha respinto l'azione senza riscuotere spese. L'attore è stato tenuto tuttavia a rifondere alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 febbraio 2011 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la sua petizione. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella procedura nuova le sentenze relative ad azioni di mantenimento e di modifica (emanate con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili, dandosi un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto il valore litigioso è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare. Quanto alla tempestività dell’appello, la decisione impugnata è stata notificata al legale dell'attore il 2 febbraio 2012 (timbro postale sulla busta d'intimazione). Presentata il 29 febbraio 2012, l'impugnazione è pertanto ricevibile.

  1. Al memoriale l'appellante allega la propria dichiarazione d'imposta 2010 (doc. OOO) e chiede di acquisire agli atti i “documenti annessi al certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria” da lui prodotti in prima sede (doc. III a NNN). Ci si può domandare se il nuovo documento sia ricevibile, l'interessato non spiegando perché non sarebbe stato possibile sottoporlo al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Sia come sia, e come si vedrà in appresso, esso non appare di rilievo ai fini del giudizio. Quanto alla documentazione allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa è già compresa nel fascicolo processuale trasmesso a questa Camera. Nelle circostanze descritte nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio.

  2. Richiamate le condizioni per modificare un contributo di manteni­mento omologato dal giudice, in concreto il Pretore ha accertato che al momento in cui la cifra era stata fissata (novembre del 2006) l’attore lavorava “a tempo indeterminato e su chiamata” per l'impresa di costruzioni __________ di __________, guadagnan­do fr. 5101.25 mensili. Ne ha dedotto che quel contributo si poneva “ben al di sotto delle potenzialità del debitore alimentare”, il quale aveva un fabbisogno minimo di fr. 2350.– mensili. Quanto alla situazione lavorativa del 2010, il Pretore ha constatato che, dopo avere cessato l'attività come dipendente, l'attore ha avviato un'attività come muratore in proprio, ma che nulla di oggettivo era dato di sapere sulle sue entrate, agli atti figurando solo conteggi da lui allestiti, estratti bancari poco indicativi e intelligibili, così come estemporanee fatture per acquisto di materiale. Né la situazione debitoria di lui poteva desumersi dalle ese­cuzioni e dai pignoramenti in corso, dovuti per lo più a contributi alimentari non versati, non essendo “tutelabile il comportamento di colui che, malgrado potesse farvi fronte, lascia accumulare un debito per alimenti, chiedendo poi al giudice la riduzione di questi ultimi sostenendo che la misura di esecuzione forzata avrebbe compromesso la sua capacità contributiva”. Per il Pretore, la mancanza di prove sulla reale e duratura contrazione del reddito non permetteva un confronto fra la situazione dell'attore al momento in cui era stato fissato il contributo alimentare e quella al momento in cui è stata promossa causa, onde il rigetto della petizione.

A titolo abbondanziale il Pretore ha rilevato in ogni modo che, seppure la cessazione dell'attività dipendente fosse riconducibile a una contrazione delle commesse da parte del datore di lavoro, nulla l'attore aveva messo in atto per riacquisire una capacità lucrativa analoga alla precedente, neppure intraprendendo la ricerca di un'occupazione in un settore non toccato dalla crisi. Ciò appariva tanto meno giustificabile considerando che il contratto collettivo di lavoro dell'edilizia prevede, per un muratore con le qualifiche dell'interessato, uno stipendio minimo compreso tra fr. 4330.– e fr. 5375.– mensili lordi, il quale consentirebbe senz'altro all'attore di far fronte al contributo alimentare. Che la situazione economica di AO 1 fosse migliorata poi – ha soggiunto il Pretore – non giustificava una modifica del contributo, la convenuta dovendo già devolvere al mantenimento del figlio fr. 945.– mensili.

  1. L'appellante ribadisce che il peggioramento delle sue condizioni economiche, rilevante e duraturo, è comprovato dalla documentazione da lui prodotta davanti al Pretore e a questa Camera.

Con le sue attuali entrate di circa fr. 1700.– mensili lordi afferma di non riuscire a coprire il proprio fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in fr. 2350.– mensili, e nemmeno quello di fr. 1868.– mensili al netto della pigione, che nel frattempo un parente gli ha condonato. Le ristrettezze in cui versa non gli permettono così di erogare alcun contributo alimentare al figlio, sicché la sua offerta di ridurre il dovuto a fr. 400.– mensili costituisce “un gesto di grande buona volontà”. L'appellante sostiene poi che la cessazione del rapporto di lavoro con __________ è stata causata proprio alla contrazione delle commesse e contesta di non avere fatto il possibile per rimediare al degrado della propria situazione finanziaria.

  1. I presupposti che legittimano una modifica del contributo di mantenimento per figli minorenni sulla base dell'art. 286 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 e 5 in alto). In proposito basti rammentare che una simile modifica presuppone fatti nuovi, importanti e durevoli, tali da esigere una regolamentazione diversa. La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la situazione nuova (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2013 consid. 2; I CCA, sentenza inc. 11.2011.24 del 5 novembre 2013 consid. 3).

  2. Al momento in cui il contributo alimentare è stato fissato nella fattispecie AP 1, di formazione muratore, lavorava per la ditta individuale __________ di __________ e percepiva circa fr. 5100.– mensili (doc. E e AAA). Il 1° settembre 2009 egli si è messo in proprio. A suo dire, le entrate di lui si sono attestate nei primi tre mesi (dal settembre al dicembre del 2009) a circa fr. 3500.– mensili netti per poi calare dal gennaio all'aprile del 2010 a circa fr. 2500.– mensili netti. Nell'appello egli sostiene di guadagnare attualmente tra fr. 1700.– e fr. 1900.– mensili lordi, avendo conseguito un reddito medio di fr. 1985.– mensili nel 2010 e di fr. 1665.– mensili nel

a) Trattandosi di definire le entrate di un lavoratore indipendente, occorre accertare il guadagno medio, calcolato sull'arco di almeno i tre ultimi anni, in modo da compensare eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una volta reintegrate eventuali detrazioni straordinarie e deduzioni ingiustificate, come pure eventuali consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, a determinate circostanze, essere

esclusi dalla media. In caso di costante flessione o di costante aumento dei redditi fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465: I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid. 4a).

b) Nel caso in esame l'attore non ha documentato appieno il guadagno conseguito dopo l'inizio dell'attività indipendente. Egli ha prodotto la tassazione del 2009 dalla quale risulta che nei primi tre mesi (dal settembre al dicembre) l'autorità fiscale ha accertato un reddito di fr. 12 545.–, ovvero fr. 4180.– mensili (doc. HH). Ha esibito la contabilità incompleta del 2010, in cui figura comunque un utile di fr. 23 825.30 (pari a fr. 1985.45 mensili), mentre ha fornito quella del 2011, che attesta un utile di fr. 19 981.85 (pari a fr. 1665.15 mensili: doc. CC e doc LLL allegato alla domanda di assistenza giudiziaria). Ora, sarà anche vero che come muratore indipendente l'attore non riesce nemmeno a guadagnare fr. 2000.– mensili. A parte il fatto però che egli non è stato licenziato dalla ditta __________ di __________, ma ha semplicemente accettato di andarsene (doc. AAA; deposizione di __________ del 26 settembre 2011: verbali, pag. 3), nulla obbligava l'attore a mettersi in proprio. Né l'attore risulta avere condotto ricerche con metodo e diligenza sul mercato dell'impiego per trovare un'altra occupazione come muratore. Certo, __________ ha dichiarato che egli gli aveva riferito di avere “cercato più posti di lavoro come dipendente” (deposizione del 26 settembre 2011: verbali, pag. 2), ma di tali ricerche non v'è traccia.

c) Un debitore di contributi alimentari che consegue un reddito insufficiente può vedersi imputare dal giudice un reddito più elevato (ipotetico, virtuale, potenziale) se, dando prova di ragionevole impegno, ha la possibilità di guadagnare di più. Il maggior reddito dev'essere però alla concreta portata di lui, considerata l'età, la formazione professionale e lo stato di salute dell'interessato, oltre alla situazione sul mercato dell'impiego (RtiD II-2006 pag. 690 consid. 5a; v. anche DTF 137

III 108 consid. 4.2.2.2, 121 in alto). Nel caso in esame l'appellante è giovane (31 anni al momento in cui ha statuito il Pretore) e in buona salute, ha un diploma di muratore (doc. GGG), ha maturato un'adeguata esperienza professionale (doc. FFF) e secondo l'ex datore di lavoro “era un buon dipendente, lavorava bene ed era sempre puntuale” (deposizione __________ del 26 settembre 2011: verbali, pag. 3). Perché un lavoratore con simili qualità non potrebbe trovare un'occupazione che gli garantisca almeno i minimi salariali del settore non è dato di capire. E secondo il contratto collettivo dell'edilizia 2010 tale minimo era di fr. 4330.– mensili lordi, cui si aggiungeva una tredicesima pari all'8.33% dello stipendio lordo annuo (doc. 3, 3° foglio in alto). Anche con un fabbisogno minimo di fr. 2350.– mensili (quello calcolato dal Pretore, non quello di fr. 1868.– senza il costo dell'alloggio: sopra, consid. 4), l'appellante sarebbe così comodamente in grado di erogare il contributo di mantenimento al figlio (fr. 1000.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 1200.– mensili fino alla maggiore età).

c) È vero che un lavoratore con obblighi alimentari non è necessariamente tenuto a esercitare un'attività dipendente. Può anche lavorare in proprio. La libera scelta di una professione trova i suoi limiti però nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento dei figli (DTF 114 IV 124; I CCA, sentenza inc. 11.1996.98 dell'11 settembre 1997 consid. 8). Trattandosi poi di contributi di mantenimento in favore di un figlio minorenne il genitore non può liberamente modificare le sue condizioni di vita se ciò influisce sulla propria capacità di far fronte ai bisogni del figlio (DTF 137 III 121 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A­_513/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 4). Così se l'attività indipendente pregiudica il sostentamento dei figli, il genitore può essere tenuto a svolgere un'attività per un datore d'impiego, sempre che il mercato del lavoro offra concrete opportunità. E nel Ticino il settore delle costruzioni denota da anni una sostanziale stabilità, nonostante momenti di lieve flessione nel comparto dell'edilizia (notiziario 2013-41 dell'Ufficio cantonale di statistica, in: www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/news/86618ns_2013-41.pdf). Nemmeno l'attore, del resto, asserisce il contrario. Non v'è ragione di credere pertanto che egli incontrerebbe soverchie difficoltà nel trovare un impiego dipendente idoneo a consentirgli di guadagnare almeno il minimo salariale garantito dal contratto collettivo di lavoro. Non può pretendere, in altri termini, di lavorare in proprio a scapito del contributo alimentare in favore del figlio. Ne discende che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, la quale non è stata chiamata a rispondere all'appello. Quanto al gratuito patrocinio chiesto da AP 1, esso non può entrare in linea di conto già per il fatto che l'appello appariva sin dall'inizio senza probabilità di buon esito (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni.

  2. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

6