Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2012.20
Entscheidungsdatum
16.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2012.20

Lugano 16 ottobre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nelle cause DI.2007.445, DI.2008.888 e DI.2009.1596 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse con istanze del 4 aprile 2007, 15 luglio 2008 e 3 novembre 2009 dall'

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 27 febbraio 2012 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 16 febbraio 2012 e

sull'appello del 5 marzo 2012 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto cautelare;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1960) si sono sposati a Lugano il 19 settembre 1986, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate S__________, il 17 febbraio 1993, e D__________, il 3 dicembre 1996. Ingegnere in elettronica, il marito lavorava per la ditta __________ di __________. La moglie è ginecologa ed esercita in uno studio proprio a __________. I coniugi vivono separati dal 1° aprile 2005, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 579 RFD di __________, comproprietà per due terzi della moglie e per il resto del marito) e si è trasferito in un appartamento nello stesso Comune. L'organizzazione della vita separata, che prevedeva la custodia alternata delle figlie e il versamento di fr. 500.– mensili da parte di ogni genitore su un conto destinato al mantenimento delle medesime, è stata autonomamente regolata dai coniugi.

B. Il 4 aprile 2007 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 579, rivendicando dalla moglie fr. 300 000.– in liquidazione dei rispettivi rapporti dare e avere, sollecitando l'affidamento congiunto delle figlie con esercizio in comune dell'autorità parentale, offrendo un contributo ali­mentare per S__________ di fr. 454.– mensili fino alla maggiore età e uno per D__________ di fr. 315.– mensili fino ai 12 anni, aumentato a fr. 454.– mensili dopo di allora, e postulando la condanna della moglie a versare un contributo alimentare per S__________ di fr. 1361.– mensili e uno di fr. 1234.– mensili per D__________ fino ai 12 anni, aumentato a fr. 1361.– mensili fino alla maggiore età. In via cautelare egli ha chiesto alla moglie un contributo alimentare per sé di fr. 5000.– mensili dal 1° aprile 2006, oltre a un'indennità di fr. 1000.– mensili finché costei avrebbe continuato a occupare l'abitazione coniugale (inc. DI.2007.445).

Nella sua risposta di merito, del 1° giugno 2007, AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento congiunto delle figlie, ma ha instato per l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha chiesto di attribuire al marito la proprietà dell'abitazione coniugale dietro pagamento di fr. 97 613.85, ha preteso fr. 175 634.65 in liquidazione dei rapporti patrimoniali, ha proposto che ogni genitore versasse sul “conto figlie” un contributo ali­mentare di fr. 780.– mensili per S__________ e di fr. 630.– mensili per D__________, con obbligo per il marito di accreditare sul conto medesimo fr. 9515.– oltre agli assegni familiari da lui percepiti.

C. All'udienza del 5 giugno 2007 (proseguita il 7 agosto successivo) indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Preso atto che dal 10 novem­bre 2008 la figlia S__________ si era trasferita definitivamente dal padre, all'udienza del 3 febbraio 2009 il Segretario assessore ha omologato un accordo sull'affidamento esclusivo della figlia a AP 1 e sul diritto di visita materno. Nel corso dell'istruttoria i coniugi hanno poi raggiunto un accordo, omologato dal Pretore, in merito al trapasso della quota di comproprietà sulla particella n. 579 RFD di __________ dal marito alla moglie, il primo rinunciando a qualsiasi pretesa cautelare connessa all'occupazione dell'immobile (inc. DI.2008.888).

D. Il 3 novembre 2009 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore, chiedendo che dal novembre del 2009 AO 1 fosse condannata a versare un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili per S__________. Alla discussione del 28 gennaio 2010 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, offrendo un contributo alimentare di fr. 400.– mensili. Con decreto supercautelare del 10 febbraio 2010 il Pretore ha obbligato la convenuta a versare un contributo per la figlia di fr. 1100.– mensili (inc. DI.2009.1596). Nel frattempo, alla fine di novembre 2009 AP 1 ha cessato l'attività per la __________ e, dopo alcuni mesi di disoccupazione, il 19 aprile 2010 è passato alle dipendenze della __________ di __________.

E. L'istruttoria cautelare è terminata l'11 marzo 2011 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 15 aprile 2011 AP 1 ha confermato le domande di contributo alimentare per sé e la figlia S__________, anche dopo la maggiore età di lei. Nel suo memoriale di quello stesso giorno la convenuta ha nuovamente rifiutato ogni contributo alimentare al marito e ha offerto un contributo per S__________ di fr. 1100.– mensili dal febbraio del 2010 fino alla maggiore età, fermo restando che “fino al mese di gennaio 2010 i coniugi hanno già provveduto al mantenimento delle figlie con versamenti comuni paritari sull'apposito conto e prendendosi carico delle rispettive quote di locazione”. Essa ha chiesto inoltre che AP 1 fosse tenuto a riversarle entro 30 giorni la metà degli assegni familiari e i rimborsi cassa malati da lui percepiti dal 1° aprile 2005 fino al gennaio del 2010.

F. Statuendo con decreto cautelare del 16 febbraio 2012, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare a AP 1 i seguenti contributi di mantenimento:

dal novembre al dicembre del 2008:

fr. 33.75 mensili per il marito e

fr. 1867.— mensili per S__________,

dal gennaio al novembre del 2009:

fr. 57.25 mensili per il marito e

fr. 1820.— mensili per S__________,

dal dicembre 2009 all'aprile del 2010:

fr. 875.50 mensili per il marito e

fr. 1820.— mensili per S__________,

dal maggio al dicembre del 2010:

fr. 745.40 mensili per il marito e

fr. 1820.— mensili per S__________,

dal gennaio 2011 in poi:

fr. 740.40 mensili per il marito e

fr. 1830.— mensili per S__________.

La procedura di cui all'inc. DI.2008.888 è stata stralciata dai ruoli. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 27 febbraio 2012 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, i contributi alimentari siano fissati come segue:

dall'aprile del 2006 all'ottobre del 2008:

fr. 3325.20 mensili per sé,

dal novembre al dicembre del 2008:

fr. 2391.— mensili per sé e

fr. 1867.— mensili per S__________,

dal gennaio al novembre del 2009:

fr. 2415.20 mensili per sé e

fr. 1820.— mensili per S__________,

dal dicembre 2009 all'aprile del 2010:

fr. 3142.80 mensili per sé e

fr. 1820.— mensili per S__________,

dal maggio al dicembre del 2010:

fr. 2648.90 mensili per il sé e

fr. 1820.— mensili per S__________,

dal gennaio del 2011 in poi:

fr. 2643.90 mensili per sé e

fr. 1830.— mensili per S__________.

H. Il 5 marzo 2012 anche AO 1 ha appellato il decreto del Pretore, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – di sopprimere il contributo alimentare per il marito e di ridurre quello per S__________ a fr. 1567.– mensili dal 10 novembre al 31 dicembre 2008, rispettivamente a fr. 1525.– mensili dal 1° gennaio 2009 al 18 aprile 2010, e di rinviare gli atti al Pretore per fissare nuovamente il contributo alimentare dal 19 aprile 2010 fino alla sentenza di divorzio, “fermo restando che dal 17 febbraio 2011 per qualsiasi contributo alimentare a suo favore S__________, maggiorenne, dovrà rivolgersi direttamente ai genitori con procedura distinta”. Con decreto del 6 marzo 2012 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti da __________ fino al febbraio del 2012.

I. Nelle loro osservazioni del 22 e 26 marzo 2012 le parti concludono per il rigetto dell'appello avversario. Un'istanza di revoca dell'effetto sospensivo inoltrata da AP 1 è stata respinta dal presidente della Camera con decreto del 28 marzo 2012.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuano ad essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto del Pretore, intimato il 16 febbraio 2012, è stato notificato al patrocinatore dell'attore l'indomani e a quello della convenuta il

22 febbraio 2012. Gli appelli soggiacciono pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC ), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concerto tale requisito è manifestamente dato. Tempestivi, sotto questo profilo entrambi gli appelli in esame sono quindi ricevibili.

  1. Litigiosi rimangono in questa sede l'ammontare e la decorrenza del contributo alimentare per il marito e per la figlia S__________. A tal fine il Pretore ha calcolato le entrate della moglie in fr. 21 809.55 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 16 930.95 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari fr. 1091.10, premio della cassa malati fr. 271.30, spese mediche fr. 343.25, tassa rifiuti fr. 16.60, spese baby sitter e stiratrice fr. 425.–, spese legali fr. 381.40, spese amministrative private fr. 416.65, giardiniere fr. 484.40, spese con il vicino __________ fr. 266, riparazioni varie della casa fr. 927.15, gasolio fr. 515.80, assicurazioni della casa 837.55, tasse di canalizzazioni fr. 13.80, acqua potabile fr. 59.90, elettricità fr. 68.85, “terzo pilastro” fr. 2628.85, contributo alimentare per D__________ fr. 250.–, imposte fr. 6583.35). Quanto al marito, egli ne ha accertato il reddito in fr. 8184.50 mensili fino al 30 novembre 2009, in fr. 6485.15 dal 1° dicembre 2009 al 18 aprile 2010 e in fr. 6808.20 mensili dal 19 aprile 2010 (assegni familiari non compresi).

Relativamente al fabbisogno in denaro delle figlie, il Pretore ha stimato quello di S__________ in fr. 1867.– mensili (dedotti gli assegni familiari di fr. 183.–) dal novembre al dicembre del 2008, in fr. 1820.– mensili (dedotti gli assegni familiari di 250.–) dal gennaio 2009 al dicembre del 2010 e in fr. 1830.– mensili (dedotti gli assegni familiari di fr. 250.–) dal gennaio del 2011 in poi. Per quanto riguarda il fabbisogno di D__________, il primo giudice ha constatato che esso “è stato inserito nel fabbisogno dei rispettivi genitori come da accordi separati”. Accertata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 5955.70 mensili dal novembre al dicembre del 2008, di fr. 6002.70 mensili dal gennaio al dicembre del 2009, di fr. 4365.80 mensili dal dicembre 2009 al 30 aprile 2010, di fr. 4626.40 mensili dal maggio al dicembre 2010 e di fr. 4616.40 dal gennaio 2011 in poi, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare i contributi di mantenimento citati dianzi (lett. F).

I. Sull'appello di AP 1

  1. L'appellante contesta anzitutto il reddito di fr. 8184.50 mensili computatogli dal Pretore, sostenendo che fino al novembre del 2009 le sue entrate non eccedevano fr. 7275.50 mensili, poiché le “provvigioni percepite in quel periodo non erano sempre garantite” e il “regalo d'anzianità è stata un'entrata eccezionale”. Ciò influisce – egli soggiunge – anche sul reddito conseguito dal dicembre del 2009 all'aprile del 2010, che il Pretore ha fissato in fr. 6547.60 mensili, pari all'80% dell'ultimo stipendio percepito.

a) Trattandosi di un lavoratore dipendente, il reddito determinante è – di regola – quello conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, parte­cipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Fattori aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano per converso in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2010.68 del 12 agosto 2013, consid. 3).

b) In concreto risulta dall'ultimo certificato di salario agli atti che nel 2006 AP 1 ha percepito uno stipendio netto di fr. 102 605.80, compresi fr. 4392.– di assegni familiari, fr. 7172.– di provvigioni e un “regalo per anzianità di servizio” di fr. 3742.– (doc. T). Dagli estratti del conto __________ a lui intestato si evince inoltre che nel 2007 lo stipendio è rimasto sostanzialmente invariato, che il 18 dicembre 2007 il datore di lavoro ha versato – oltre allo stipendio – fr. 3701.10 con la menzione “dicembre 2007” e che il 21 dicembre 2007 egli ha elargito altri fr. 4645.– con la menzione “grati dicembre 2007” (doc. ZZ, pag. 32 e 33). Anche nel 2008 l'appellante ha ricevuto una gratifica di fr. 4645.– netti (doc. BBB) e nel 2009 “un supp.” di fr. 5980.– netti (doc. CCC). Ciò posto, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali (sentenza del Tribunale federale 5A_901/2011 del 4 aprile 2012, consid. 4) si può desumere che quando lavorava per la __________, AP 1 riceveva regolarmente, oltre allo stipendio e agli assegni di famiglia, indennità supplementari di fine anno. In simili circostanze il reddito accertato dal Pretore in fr. 8184.50 mensili resiste alla critica.

c) Relativamente al periodo compreso tra il dicembre del 2009 e l'aprile del 2010, durante il quale l'appellante era disoccupato, le censure mosse all'80% del reddito determinante sono identiche a quelle dirette contro il lasso di tempo che precede. Non soccorre dunque ripetersi.

  1. Secondo l'appellante il fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr. 16 930.– mensili, non eccede in realtà l'ammontare di fr. 13 123.95. Le voci contestate (baby sitter o stiratrice, spese legali, spese amministrative private, assicurazione della casa, elettricità e altre spese connesse all'abitazione coniugale) vanno esaminate singolarmente, fermo restando che – contraria­mente a quanto reputa l'appellata – davanti al Pretore il marito ha contestato, quantunque ai limiti dell'ammissibilità, le “uscite” di lei, e in particolare la valenza probatoria del doc. 45 (replica, pag. 2).

a) Quanto alla spesa per “baby sitter o stiratrice”, l'appellante sostiene che il costo ammesso dal Pretore (fr. 425.– mensili) non è reso verosimile né, vista l'età delle figlie, è giustificato. Ci si può effettivamente domandare se, vista l'età della figlia cadetta, la cura di una baby sitter sia ancora necessaria. Sta di fatto che il costo di quest'ultima rientra nel fabbisogno in denaro della figlia e non in quello dei genitori. Rimane da

esaminare se la spesa di fr. 425.– mensili si giustifichi per la stiratrice. Ora, la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (RtiD I-2010 pag. 689 n. 20c). In concreto è pacifico che durante la vita in comune i coniugi facevano capo a un aiuto domestico, essendo entrambi occupati professional­mente a tempo pieno. L'intervenuta partenza di due membri della famiglia influisce nondimeno sull'entità di quel lavoro. Né è chiaro a che cosa si riferisca il costo di fr. 5100.– annuo fatto valere della convenuta, nulla risultando di preciso dal­l'estratto conto __________ privato 2006 (doc. 35). Tanto meno incombe a questa Camera, come pretende l'appellata, “togliere tutte le altre spese perfettamente identificabili dagli annessi estratti conto”. A un sommario esame appare perciò adeguato ricondurre la spesa per la stiratrice a fr. 200.– mensili.

b) In merito alle “spese legali”, riconosciute dal Pretore per fr. 381.40, l'appellante sostiene che esse andrebbero finanziate con la quota di eccedenza e non inserite nel fabbisogno minimo. A suo avviso inoltre la pretesa si riferisce a onorari di avvocati che poco o punto hanno avuto a che fare con la pratica di separazione. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare nondimeno che i costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC. Nel fabbisogno minimo dei coniugi può essere pre­vista così un'indennità per sopperire ai costi legali e processuali correnti (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; I CCA, sentenza inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3), sempre che la quota di mezza eccedenza loro spettante dal bilancio familiare non basti per sovvenzionare l'esborso e che la voce di spesa sia riconosciuta a entrambi (I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 25 maggio 2012, consid. 6).

Nel caso specifico figura agli atti una nota professionale emes­sa il 1° giugno 2006 dall'avv. __________ (fr. 3124.05) per prestazioni svolte dall'ottobre del 2005 al maggio del 2006 (doc. 42.1, divisore lettera T) e una nota professionale emes­sa il 19 aprile 2006 dall'avv. __________ (fr. 2905.30) per prestazioni svolte dal 24 marzo al 5 ottobre 2005 (doc. 42.1, divisore lettera D). Accertare il motivo del loro patrocinio non è decisivo, entrambe le note essendo già state pagate nel 2006 (doc. 46.1, separatore azzurro) e non rientrando perciò nel fabbisogno minimo dell'interessata. La spesa di fr. 381.40 riconosciuta dal Pretore a AO 1 va quindi espunta dal conteggio. Quanto alle spese legali correnti, delle due l'una: o si inserisce una cifra analoga nel fabbisogno minimo di ciascun coniuge o costoro fanno fronte all'esborso con la loro mezza eccedenza. Tutto ignorandosi sull'entità di tali spese, nella fattispecie conviene attenersi alla seconda variante.

c) AP 1 assevera che nulla è dato di sapere sulle “spese amministrative private” esposte dalla moglie per fr. 5000.– annue e ammesse dal Pretore per fr. 416.65 mensili. Non senza ragione. L'appellata eccepisce che tale costo riguarda prestazioni di uno studio di consulenza fiscale cui essa si è sempre rivolta, ma dagli atti si evince che gli onorari fatturati tra l'aprile del 2004 e il giugno del 2006 dallo studio di consulenza fiscale e aziendale __________ per complessivi fr. 25 741.60, pari a circa fr. 1000.– mensili (doc. 42.2, divisore lettera C), si riferiscono verosimilmente alla gestione del gabinetto medico, non alla convenuta personalmente (interrogatorio formale di AO 1 del 29 ottobre 2010, risposte n. 18 e 20 nell'inc. OA.2007.237: deposizione di __________ dell'11 dicembre 2007 e doc. 33). Costituiscono dunque spese aziendali, tant'è che le note d'onorario sono indirizzate in via __________ a __________. Non reso verosimile a fini privati, quel costo non può essere incluso nel fabbisogno minimo dell'interessata.

d) Circa il premio delle “assicurazioni casa”, quantificato dalla convenuta in fr. 10 050.50 annui e riconosciuto dal primo giudice per fr. 837.55 mensili, l'appellante ritiene la cifra troppo elevata. Non a torto. Dagli atti risulta che la somma esposta dall'interessata è il totale delle assicurazioni private contemplate nel “portafoglio d'assicurazioni private” dell'__________ (doc. 40). Se non che, connessa alla “casa” è unicamente la polizza dell'__________ per danni incendio e acqua, di fr. 963.60 annui. Certo, anche le altre assicurazioni correnti vanno incluse nel fabbisogno minimo, come il premio dell'assicurazione RC privata della __________ (fr. 141.80 annui), quello dell'assicurazione economia domestica __________ (fr. 1470.– annui) e quello dell'assicurazione dell'automobile presso la medesima compagnia (fr. 2196.60 annui). Nel complesso tuttavia l'importo non eccede fr. 4772.80 annui. Il resto si riferisce a premi di cassa malati della moglie, già inclusi nel fabbisogno minimo di lei, e a premi di cassa malati delle figlie, già compresi nel rispettivo fabbisogno in denaro.

Le ulteriori assicurazioni, non menzionate nel doc. 40, ma indicate dall'appellata nelle osservazioni all'appello, appaiono a un sommario esame riguardare lo studio medico (assicurazione collettiva di malattia e infortunio per il personale di pulizia con la __________ Assicurazione: doc. 42.2, divisore lettera A; assicurazione RC professionale e inventario dello studio con la __________ Assicurazione: doc. 42.3, divisore lettera Z; assicurazioni incapacità di guadagno con la __________ assicurazione: doc. 42.2, divisore lettera G) o la previdenza vincolata (con la __________ doc. 42.2, divisore lettera L), già riconosciuta dal Pretore. Nel fabbisogno minimo della convenuta non possono quindi essere riconosciuti, in definitiva, premi di assicurazione per una media superiore a fr. 398.– mensili.

e) In merito al consumo di elettricità, non fa dubbio che il relativo costo rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Non può quindi essere riconosciuto in aggiunta.

f) L'appellante si duole che il Pretore abbia riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie fr. 484.40 per il giardiniere e fr. 266.– di “spese comuni con vicino __________”. Già si è detto che dopo la fine della vita in comune i coniugi hanno diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (per la manutenzione del giardino: I CCA, sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 4d). E in concreto nemmeno il marito contesta che a quel tempo la famiglia affidasse a un giardiniere la manutenzione del giardino. Il costo dell'intervento, poi, è reso verosimile dalle fatture della __________ del 3 agosto 2006, con menzione “manutenzione del giardino” dal 13 aprile al

20 luglio 2007, di fr. 3103.- (doc. 42.1, divisore lettera C), e del 18 dicembre 2006 per interventi dal 17 agosto al 1° dicembre 2006 di fr. 2171.10 (doc. 46.1, separazione arancione), per un totale di fr. 5274.30 annui. Che tale manutenzione non sia ricorrente non può seriamente essere preteso. Tenuto conto che la fattura di fr. 538.25 del 27 dicembre 2005 si riferisce a prestazioni del 2005 (doc. 42.1, divisore lettera C), il costo annuale risulta in sintesi di fr. 440.– mensili.

Quanto alle “spese comuni con il vicino __________”, esse riguardano la partecipazione ai costi di gestione della particella n. 89 RFD di __________, proprietà coattiva connessa alla particella n. 579 ora proprietà esclusiva della moglie (sopra, consid. C). Verosimile, documentato (doc. 42.1, divisore lettera C) e già dovuto durante la vita in comune (doc. 42.1, divisore lettera S), l'esborso va riconosciuto.

g) Relativamente alle “spese per riparazioni della casa”, l'appellante contesta che la moglie investa ogni anno fr. 900.– men­sili nell'immobile. Non nega però l'esistenza di un costo simile durante la vita in comune. A parte ciò, un'abitazione comporta notoriamente oneri di manutenzione ordinaria. E agli atti vi sono le fatture dell'__________ (doc. 42.1, divisore lettera A), della __________ (doc. 42.1, divisore lettera B), della __________ (doc. 42.1, divisore lettera S), della __________ (doc. 42.2, divisore lettera A), della __________ (doc. 42.2, divisore lettera A), della __________ (doc. 42.2, divisore lettera I) e della __________ (doc. 46.1, separatore arancione). Sufficientemente verosimile, anche al riguardo l'esborso riconosciuto dal primo giudice resiste alla critica. In definitiva il fabbisogno minimo di AO 1 ammonta così a fr. 15 330.10 mensili.

  1. L'appellante chiede infine di far decorrere il contributo alimentare già dal 4 aprile 2006, ovvero un anno prima della petizione di divorzio, rilevando di avere soprasseduto a richieste precedenti poiché la convenuta “poteva formalmente opporsi al divorzio e nel frattempo vi sono state trattative per una soluzione globale, trattative purtroppo fallite”. Il Pretore non si è espresso sulla domanda, facendo semplicemente decorrere i contributi dal 1° novembre 2008.

Giusta l'art. 137 cpv. 2 quarta frase vCC i contributi di mantenimento possono essere chiesti per il futuro e per l'anno precedente la presentazione dell'istanza. La decorrenza retroattiva mira a lasciare al coniuge un certo periodo di riflessione anche per favorire il raggiungimento di un'intesa (DTF 115 II 204 consid. 4a; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 23 ad art 173 CC). Essa si giustifica se il contributo alimentare non è assicurato in natura o in contanti o ha smesso di essere dovuto (Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 23 ad art. 137 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_591/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 5.2). In concreto la convenuta non pretende di avere già versato contributi alimentari nel passato e nemmeno pretende che AP 1 abbia tacitamente rinunciato a contributi per il lasso di tempo anteriore alla presentazione del­l'istanza (cfr. Hasenböhler/Opel in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 in fine ad art. 173 con rinvii). Il contributo litigioso va fatto decorrere perciò dal 4 aprile 2006. Su questo punto l'appello merita accoglimento.

II. Sull'appello di AO 1

  1. L'appellante sostiene che il suo fabbisogno minimo ammonta in realtà a fr. 22 594.65 mensili, ciò che non lascia spazio ad alcuna eccedenza nel bilancio familiare. Le voci rivendicate (costi telefonici e telematici, alimentari, abbigliamento, cultura, igiene e salute, vacanze, ristoranti, “varie per casa, quadri, gioielli”, giornali e accessori per la casa, fiorista, “spese prodotti e varie”, palestra e altri prelevamenti per baby sitter e stiratrice) vanno esaminate singolarmente.

a) Quanto agli alimentari, al vestiario, all'abbonamento del telefono, all'allacciamento a Internet, alla tassa di ricezione radiotelevisiva, ai giornali, al cinema, al parrucchiere, e alle spese per la casa, tali costi rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1994 pag. 297, 1995 pag. 141). La tesi dell'appellante, secondo cui in situazioni agiate non si giustifica di includere tali spese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, non appare di per sé fuori luogo. Dandosi coniugi con alto livello di vita, invero, il minimo esistenziale del diritto esecutivo può rivelarsi insufficiente per coprire le spese effettive (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.112 del 17 giugno 2013, consid. 6c). In simili ipotesi il fabbisogno minimo va definito in base al reale dispendio, sommando le uscite documentate. Nella fattispecie la convenuta ha presentato bensì un riassunto delle proprie spese annue (doc. 34, 35, 45 e 46). Non le ha però rese verosimili, limitandosi a produrre quattro classificatori contenenti una mole di ordini di pagamento bancari alla rinfusa (doc. 42.1, 42.2, 43.3 e 46.1). Chi sceglie di fondarsi però sul calcolo delle spese effettive deve anche indicare quali giustificativi le sorreggano. Non può limitarsi ad allegare un carteggio informe. Né incombe al giudice, tanto meno in una procedura sommaria, vagliare di propria iniziativa una documentazione ponderosa per verificare siste­maticamente la corrispondenza tra le spese esposte e i giustificativi allegati (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.20102.112 del 17 giugno 2013, consid. 6d con rinvio a Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183).

b) Non si disconosce che, trattando l'appello di AP 1, si è proceduto all'esame di talune spese. Non bisogna trascurare nemmeno, tuttavia, che nelle osservazioni all'appello AO 1 ha partitamente addotto quali giustificativi si riferissero alla singola contestazione. Si dà atto che nelle osservazioni all'appello essa ha indicato altresì quali giustificativi documentino i costi del telefono, dell'allacciamento a Internet, della ricezione radiotelevisiva, del cinema e degli alimentari. Chi sceglie di far valere il proprio fabbisogno minimo in base al dispendio effettivo, tuttavia, non può limitarsi a rendere verosimili determinate uscite e non altre. Non può invocare il minimo esistenziale del diritto esecutivo e maggiorarlo di spese a piacimento, per altro già comprese in quel minimo (ancorché in minor misura: abbigliamento, palestra, prodotti di pulizia, giornali e parrucchiere). Deve giustificare i singoli costi, senza più valersi del minimo in questione. E in concreto l'interessata non ha reso verosimili i singoli costi formanti l'importo di fr. 2405.45 mensili.

Certo, il minimo esistenziale del diritto esecutivo non include spese per vacanze, gioielli e quadri, che vanno in aggiunta. Anche tali spese nondimeno devono essere rese verosimili già a un sommario esame con chiaro rinvio ai giustificativi, sempre che siano ricorrenti e non meramente sporadiche. In concreto l'appellante ha reso sufficientemente verosimili le spese di estetista e di manicure, estranee al minimo esistenziale (analogamente: Solothurnische Gerichtspraxis 1988 pag. 55 lett. b). Il relativo costo (doc. 37 e 38) va quindi riconosciuto in aggiunta al minimo esistenziale del diritto esecutivo (complessivi fr. 330.– mensili). In definitiva il fabbiso­-

gno minimo di AO 1 ammonta così a

fr. 15 660.10 mensili.

  1. L'appellante afferma che il Pretore ha dedotto a torto dal reddito del marito gli assegni familiari. Si duole inoltre del fatto che il primo giudice si sia basato sul conteggio di stipendio dell'aprile 2010, mentre ai fini della decisione fa stato lo stipendio percepito al momento del giudizio. Ciò giustificherebbe l'assunzione dei certificati di salario 2010 e 2011 in virtù del principio inquisitorio, con rinvio degli atti al Pretore perché completi gli atti relativamente al periodo successivo al 19 aprile 2010.

a) In merito agli assegni familiari questa Camera si è sempre dipartita dal reddito dell'obbligato alimentare comprensivo di tali prestazioni, fissando contributi alimentari per i figli che già includessero tali sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30 marzo 2012, consid. 8). Secondo la più recente prassi sviluppata dal Tribunale federale intorno all'art. 285 cpv. 2 CC, per contro, gli assegni familiari non vanno aggiunti al reddito del genitore che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (sentenza 5A_200/2011 del 20 giugno 2012 consid. 4.4.1; v. anche DTF 137 III 64 consid. 4.2.3). Non v'è ragione di scostarsi in concreto da quest'ultima giurisprudenza.

b) Quanto alla seconda critica, è vero che, trattandosi di un lavoratore dipendente, il reddito determinante è – di regola – quello percepito al momento del giudizio (sopra, consid. 3a). Il giudice deve fondarsi perciò sui dati più recenti a sua disposizione. È ciò che ha fatto il Pretore nel caso specifico, fondandosi sul conteggio di stipendio del giugno 2010 (doc. RRR). Il principio inquisitorio evocato dall'appellante non dispensa le parti da una collaborazione attiva alla procedura, né le esonera dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con riferimenti; v. anche 5A_808/2012 del 29 agosto 2013, consid. 4.3.2). La convenuta non ha chiesto al Pretore di aggiornare i dati sul reddito del marito, né si è opposta alla chiusura dell'istruttoria. Non può quindi muovere rimproveri al primo giudice. Nulla rende verosimile, per altro, una sostanziale modifica di quelle entrate dopo l'assunzione delle prove. Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

  1. A parere dell'appellante il fabbisogno minimo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 5240.40 mensili, va ridotto a fr. 5016.– mensili, dovendosi dedurre la franchigia cassa malati, le spese di trasferta e il premio dell'assicurazione protezione giuridica.

a) La franchigia della cassa malati va inserita nel fabbisogno minimo solo qualora appaia verosimile che il coniuge in questione la esaurisca durevolmente (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). La mera polizza di assicurazione non è sufficiente per rendere verosimile l'esborso (doc. EEE). In concreto il marito non ha reso verosimile di essere affetto da particolari problemi di salute. In circostanze del genere l'appellante fa valere a ragione che la franchigia non può essere considerata una spesa ricorrente.

b) Circa le spese di trasferta, l'appellante non contesta che durante la vita comune il marito usufruisse di un'automobile e di una motocicletta. Anche al marito dovendo essere garantito il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, ciò che del resto il bilancio della famiglia consente, la spesa – resa verosimile (doc. HHH) – va ammessa nel fabbisogno minimo di lui. Ciò vale anche per il premio dell'assicurazione protezione giuridica auto (doc. III). Il fabbisogno minimo del marito risulta così di fr. 5198.75 mensili.

  1. Per quel che riguarda la figlia S__________, l'appellante sostiene che dal novembre del 2008, quando la ragazza è andata a vivere definitivamente dal padre, la posta per cura e educazione dev'essere tolta dal fabbisogno in denaro di lei poiché prestata in natura dal genitore affidatario. Essa lamenta inoltre che il costo dell'alloggio inserito nel fabbisogno in denaro della figlia comprenda anche una quota per il parcheggio del padre. L'appellante ritiene infine che dopo la maggiore età il fabbisogno di S__________ non vada più computato nel bilancio familiare.

a) Relativamente alla posta cura e educazione, l'appellante non revoca in dubbio che il marito ha sempre lavorato a tempo pieno, ciò che impedisce a AP 1 di fornire simili prestazioni in natura. Per tale motivo la posta per cura e edu­cazione nel fabbisogno S__________ va monetizzata per intero. Al riguardo l'appello è privo di consistenza.

b) Nel costo dell'alloggio riguardante la figlia non andrebbero calcolate, invero, spese di posteggio. Resta il fatto che AP 1 paga fr. 1300.– mensili di pigione, fr. 125.– mensili di acconto spese accessorie e fr. 133.35 di conguaglio (doc. F e NN), per un totale di fr. 1558.35 mensili. La quota da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia ammonterebbe così a fr. 519.45 mensili, importo superiore a quello di fr. 515.– mensili riconosciuto dal Pretore. Nel risultato, di conseguenza, nulla muta.

c) Per quel che è del contributo alimentare dopo la maggiore età, è vero che l'obbligo di mantenimento dura fino al 18° compleanno (art. 14 CC), ma è altrettanto vero che alle condizioni dell'art. 277 cpv. 2 CC esso può anche estendersi oltre. E il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale può statuire in tal senso (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC per analogia). Che in una causa di stato poi il detentore dell'autorità parentale sia legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni facendo valere personalmente pretese alimentari è indubbio (DTF 136 III 365 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_808/2012 del 29 agosto 2013, consid. 3.2.2), anche in una procedura a tutela del­l'unione coniugale (DTF 83 II 263 consid. 1). Ove il figlio diventi maggiorenne nel corso della procedura, la prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale continua per i contributi successivi al raggiungimento della maggiore età, sempre che il figlio divenuto maggiorenne approvi le richieste (DTF 129 III 55 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_287/2012 del 14 agosto 2012 consid. 3.1.3).

Nella fattispecie S__________ ha dichiarato espressamente di ratificare le richieste del padre per il proprio mantenimento dopo la maggiore età. Ora, ai fini dell'art. 277 cpv. 2 CC il fabbisogno di un figlio maggiorenne in formazione (la ragazza studia elettronica multimediale alla Scuola arti e mestieri di Trevano) andrebbe determinato – come per tutti i maggiorenni – in base ai criteri del diritto esecutivo, non più in base alle racco­mandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1995 pag. 153; I CCA, sentenza inc. 11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 11c). Esso comprenderebbe dunque il minimo esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le spese di trasferta e i costi del materiale scolastico (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). A un esame di verosimiglianza nulla induce a credere nondimeno che dal mese successivo alla maggiore età il fabbisogno di S__________ sia mutato apprezzabilmente

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.58 dell'8 febbraio 2013, consid. 5d). Nelle circostanze descritte si giustifica perciò di continuare a riconoscerle un contributo alimentare sulla base di un fabbisogno stimato in fr. 2080.– mensili.

  1. Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 4 aprile 2006 al 31 ottobre 2008

Reddito del marito (consid.3) fr. 8 184.50

Reddito della moglie (non contestato) fr. 21 809.55

fr. 29 994.05 mensili

Fabbisogno minimo del marito (consid. 8) fr. 5 198.75

Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 15 660.10

Fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 9) fr. 1 867.–-

fr. 22 725.85 mensili

Eccedenza fr. 7 268.20

Metà eccedenza fr. 3 634.10 mensili

La moglie può conservare per sé:

fr. 15 660.10 + fr. 3634.10 = fr. 19 294.20 mensili,

e deve versare al marito:

fr. 5198.75 + fr. 3634.10 ./. fr. 8184.50 = fr. 648.35 mensili

arrotondati a fr. 650.–– mensili.

Dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2008

Il calcolo rimane invariato. Visto l'affidamento di S__________ al padre, AO 1 deve versare tuttavia alla figlia un contributo alimentare di fr. 1867.– mensili.

Dal 1° gennaio al 30 novembre 2009

Reddito del marito fr. 8 184.50

Reddito della moglie (non contestato) fr. 21 809.55

fr. 29 994.05 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 5 198.75

Fabbisogno minimo della moglie fr. 15 660.10

Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 820.–-

fr. 22 678.85 mensili

Eccedenza fr. 7 315.20

Metà eccedenza fr. 3 657.60 mensili

La moglie può conservare per sé:

fr. 15 660.10 + fr. 3657.60 = fr. 19 317.70 mensili,

deve versare alla figlia S__________ fr. 1 820.— mensili

e deve versare al marito:

fr. 5198.75 + fr. 3657.60 ./. fr. 8184.50 = fr. 671.85 mensili

arrotondati a fr. 670.–– mensili.

Dal 1° dicembre 2009 al 30 aprile 2010

Reddito del marito fr. 6 547.60

Reddito della moglie fr. 21 809.55

fr. 28 357.15

Fabbisogno minimo del marito fr. 5 198.75

Fabbisogno minimo della moglie fr. 15 660.10

Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 820.–-

fr. 22 678.85 mensili

Eccedenza fr. 5 678.30

Metà eccedenza fr. 2 839.15 mensili

La moglie può conservare per sé:

fr. 15 660.10 + fr. 2839.15 = fr. 18 499.25 mensili,

deve versare alla figlia S__________ fr. 1 820.— mensili

e deve versare al marito:

fr. 5198.75 + fr. 2839.15 ./. fr. 6547.60 = fr. 1 490.30 mensili

arrotondati a fr. 1 490.–– mensili.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 2010

Reddito del marito fr. 6 808.20

Reddito della moglie fr. 21 809.55

fr. 28 617.75

Fabbisogno minimo del marito fr. 5 198.75

Fabbisogno minimo della moglie fr. 15 660.10

Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 820.–-

fr. 22 678.85 mensili

Eccedenza fr. 5 938.90

Metà eccedenza fr. 2 969.45 mensili

La moglie può conservare per sé:

fr. 15 660.10 + fr. 2969.45 = fr. 18 629.55 mensili,

deve versare alla figlia S__________ fr. 1 820.— mensili

e deve versare al marito:

fr. 5198.75 + fr. 2969.45 ./. fr. 6808.20 = fr. 1 360.— mensili.

Dal 1° gennaio 2011 in poi

L'aumento del fabbisogno in denaro di S__________ (da fr. 1820.– a fr. 1830.– mensili) non giustifica una modifica dei contributi alimentari, incidendo sul contributo per il marito in proporzione trascurabile.

Se ne conclude che per quanto attiene ai contributi alimentari l'appello del marito dev'essere accolto entro i limiti appena enunciati, mentre quello della moglie va respinto.

  1. AO 1 chiede infine di condannare formalmente il marito nel dispositivo a versare sul conto bancario aperto per le figlie i rimborsi ottenuti dalla cassa malati per le spese mediche di S__________ e D__________, così come gli assegni familiari da lui percepiti. Ora, dagli atti risulta che al momento di separarsi i coniugi avevano concordato di aprire un “conto figlie” versando sul medesimo fr. 1000.– mensili ciascuno, ridotti in seguito a fr. 500.– mensili (istanza, pag. 5). Essi hanno convenuto inoltre di versare su quel conto gli assegni familiari, o almeno di una quota di tali assegni, e di prelevare dal conto le spese mediche, fermo restando che “il rimborso ricevuto dalla cassa malati sarebbe stato riversato sul conto stesso” (verbale del 28 gennaio 2010 nell'inc. DI.2009.1596). Di quest'ultima condizione il Pretore ha preso atto nel dispositivo del decreto impugnato (pag. 10, penultimo capoverso). L'appellante afferma che il marito non rispetta l'accordo, onde la necessità di imporgliene l'osservanza. AP 1 non nega di non avere mai versato gli assegni familiari sul conto, ma sostiene di avere usato quel denaro per altre esigenze delle figlie e dichiara di avere sempre versato ogni rimborso ricevuto dalla cassa malati sul conto __________ delle figlie (osservazioni, pag. 11). Sta di fatto che a tutela degli interessi delle figlie l'accordo tra i genitori merita di essere omologato nel dispositivo.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta sull'entità dei contributi alimentari, ma non nella misura richiesta, e sulla decorrenza del contributo alimentare per sé. Equitativamente si giustifica perciò che sopporti metà delle spese, l'altra metà andando a carico della moglie, compensate le ripetibili. Quanto all'appello di AO 1, essa soccombe interamente sui contributi alimentari, uscendo vittoriosa soltanto sul versamento degli assegni familiari e dei rimborsi della cassa malati. Equitativamente si giustifica così di addebitarle quattro quinti delle spese, con obbligo di rifondere al marito un'equa indennità per ripetibili ridotte. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di primo grado relativo alle spese processuali e alle ripetibili, che può rimanere invariato.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1 nel decreto impugnato è così riformato:

AO 1 è condannata a versare a AP 1 anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

Dal 4 aprile 2006 al 31 ottobre 2008

fr. 650.– mensili per il marito.

Dal 1° novembre al 31 dicembre 2008

fr. 650.– mensili per il marito e

fr. 1867.– mensili per la figlia S__________.

Dal 1° gennaio al 30 novembre 2009

fr. 670.– mensili per il marito e

fr. 1820.– mensili per la figlia S__________.

Dal 1°dicembre 2009 al 30 aprile 2010

fr. 1490.– mensili per il marito e

fr. 1820.– mensili per la figlia S__________.

Dal 1°maggio 2010 in poi

fr. 1360.– mensili per il marito e

fr. 1820.– mensili per la figlia S__________.

II. Le spese processuali di tale appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste per la metà a carico dell'appellante e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

III. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così integrato:

AP 1 è tenuto a versare sul conto __________ intestato a S__________ e __________ gli assegni familiari da lui percepiti per le figlie dal 1° aprile 2005 al 31 ottobre 2008, come pure dal 1° novembre 2008 la metà dell'assegno familiare percepito per D__________.

AP 1 è tenuto a versare sul conto __________ intestato a S__________ e D__________ i rimborsi della cassa malati ricevuti dal 1° novembre 2005 per spese mediche delle figlie.

IV. Le spese processuali di tale appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

V. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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