Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2012.158
Entscheidungsdatum
09.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2012.158

Lugano, 9 marzo 2015/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DI.2008.936 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 luglio 2008 dall'

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 6 dicembre 2012 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 23 novembre 2012 e

sull'appello dello stesso giorno presentato da AP 1 contro il medesimo decreto cautelare;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AO 1 (entrambi del 1968) si sono sposati a __________ il 3 settembre 1999. Dal matrimonio sono nati

A__________, il 23 marzo 2001, e T__________ l'11 ottobre 2004. Il marito è avvocato e notaio con proprio studio a __________. La moglie è medico internista FMH e titolare di un ma­ster in medicina psicosociale. Lavora per la __________ a __________ ed è associata, come indipendente, a uno studio di __________. Dopo la nascita del primogenito essa ha ridotto l'attività lucrativa attorno al 50%. I coniugi vivono separati dal 1° giugno 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento preso in locazione, sempre a __________.

B. Il 28 dicembre 2007 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere a protezione del­l'unio­ne coniugale l'autorizzazione a vivere separata dal 1° giugno 2005, l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), come pure un contributo alimentare di fr. 8825.– mensili per sé e uno di fr. 2000.– mensili ciascuno per A__________ e T__________ retroattivamente dal dicembre del 2006 (inc. DI.2008.1). La discussione, indetta la prima volta per il 29 gennaio 2008 e rinviata per consentire trattative in vista di una soluzione amichevole, è stata fissata per il 29 luglio 2008.

C. Nel frattempo, il 23 luglio 2008, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. OA.2008.483), chiedendo in via cautelare che l'abitazione coniugale fosse attribuita alla moglie (con sua liberazione da ogni responsabilità solidale), che i figli fossero affidati a quest'ultima e che fosse regolato il suo diritto di visita. A titolo provvisionale egli ha offerto dal 1° agosto 2008 un contributo alimentare di fr. 2610.– mensili per la convenuta, uno di fr. 2080.– mensili per A__________ (ridotti di fr. 600.– mensili ove il figlio avesse frequentato la scuola pubblica) e uno di fr. 1425.– mensili per T__________, senza cenno ad assegni familiari (inc. DI.2008.936).

D. All'udienza del 29 luglio 2008, indetta per il contraddittorio sul­l'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata da AO 1 e dell'istanza cautelare presentata da AP 1 nella causa di divorzio, i coniugi hanno postulato lo stralcio dai ruoli della protezione dell'unione coniugale, salvo per quanto riguardava eventuali contributi alimentari retroattivi dal dicembre del 2006. Essi si sono accordati inoltre sull'autorizzazione a vivere separati (dal 16 giugno 2005), sull'attribuzione dell'alloggio coniugale con mobili e suppellettili alla moglie (riservata la liquidazione del contratto di locazione e del regime dei beni), sull'affidamento di A__________ e T__________ alla madre, sul diritto di visita paterno, su un contributo di mantenimento per A__________ di fr. 1605.– mensili (oltre agli assegni familiari e alla retta della scuola privata) e di fr. 1430.– mensili per T__________ (oltre agli assegni familiari) dal dicembre del 2006, impregiudicato l'art. 286 cpv. 3 CC per le spese straordinarie.

La discussione è continuata poi sul contributo alimentare per la convenuta e sugli oneri processuali. Il marito ha confermato l'offerta di fr. 2610.– mensili, anticipandone la decorrenza al dicembre del 2006, mentre la moglie ha preteso il versamento di fr. 15 000.– mensili dalla medesima data, oltre alla metà di quanto il marito percepisce da un'azienda di cui è azionista, e una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Entrambi hanno notificato prove. Stralciata dai ruoli la procedura a tutela dell'unione coniugale senza prelevare spese né assegnare ripetibili, il Pretore ha avviato seduta stante l'istruttoria cautelare.

E. La causa di merito è stata sospesa il 20 marzo 2009 per consentire discussioni volte comporre la lite nelle vie stragiudiziali. Il 24 febbraio 2010 AP 1 è diventato padre di B__________, avuto da __________ (1973). Decadute infruttuose le trattative fra coniugi, il 1° aprile 2010 il Pretore ha riattivato la causa di divorzio e ordinato l'assunzione di ulteriori prove nel procedimento cautelare, oltre all'ascolto dei figli a cura di una mediatrice. Con rispo­sta del 21 aprile 2010 AO 1 ha aderito al divorzio, postulando cautelarmente una seconda provvigione ad litem di fr. 20 000.– (inc. DI.2010.601). All'udienza del 2 giugno 2010, indetta per l'audizione dei coniugi, entrambi hanno ribadito la volontà di divorziare, si sono accordati sull'affidamento dei figli alla madre, sull'esercizio in comune dell'autorità parentale, sul diritto di visita paterno e sulla mutua suddivisione a metà degli averi di previdenza professionale, riproponendosi di trovare un accordo sul contributo alimentare per moglie e figli, sulla liquidazione del regime dei beni, sulle provvigioni ad litem chieste dalla moglie e sul riparto degli oneri processuali.

F. Su richiesta della moglie, l'8 marzo 2012 il Pretore ha ordinato l'edizione dai coniugi di nuovi documenti e ha citato costoro a

un'udienza del 7 maggio 2012, durante la quale entrambe le parti hanno confermato quanto pattuito il 2 giugno 2010, comunicando di non avere raggiunto alcun accordo né sull'assetto cautelare né sui punti litigiosi del divorzio. Dato il tempo trascorso, esse hanno proceduto a un nuovo contraddittorio sul procedimento cautelare e sulle istanze di provvigione ad litem, notificando ulteriori prove. Il Pretore ha ordinato seduta stante l'edizione dei documenti reciprocamente richiesti e ha respinto le prove testimoniali. Ultimata l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte.

G. Nel suo allegato del 30 agosto 2012 AP 1 ha offerto i contributi alimentari concordati all'udienza del 29 luglio 2008 per A__________, di fr. 2305.– mensili (compresa la retta della scuola privata), e per T__________, di fr. 1430.– mensili, proponendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2785.10 mensili per il dicembre del 2006, di fr. 2467.57 mensili per il 2007, di fr. 1656.10 mensili dal gennaio all'agosto del 2008, di fr. 1210.10 mensili dal 1° settembre al 15 dicembre 2008, di fr. 1676.05 mensili dal 16 al 31 dicembre 2008, di fr. 2580.85 mensili dal gennaio all'agosto del 2009, di fr. 2649.65 mensili dal settembre al dicembre del 2009, di fr. 25.90 mensili per il 2010 e di fr. 914.30 mensili dal gennaio del 2011 in poi. Egli ha rifiutato per converso ogni provvigione ad litem. Nel proprio memoriale conclusivo di quello stesso giorno AO 1 ha chiesto di aumentare i contributi alimentari per A__________ e T__________ a fr. 3000.– mensili ciascuno dal settembre del 2012, compresa la retta della scuola privata (valendo per il periodo precedente quanto pattuito all'udienza del 29 luglio 2008) ma con assegni familiari a parte, e ha preteso un contributo per sé di fr. 8800.– mensili dal dicembre del 2006, come pure una provvigione ad litem di complessivi fr. 30 000.–.

H. Statuendo con decreto cautelare del 23 novembre 2012, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 16 giugno 2005, ha assegnato l'abitazione coniugale con mobili e suppellettili alla moglie (riservata la liquidazione del contratto di locazione e del regime dei beni), ha affidato A__________ e T__________ a quest'ultima, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha condannato AP 1 a pagare le rette della scuola privata frequentata dai figli, oltre ai seguenti contributi alimentari, fatto salvo l'art. 286 cpv. 3 CC per le spese straordinarie:

dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008:

fr. 1605.– mensili per A__________, più l'assegno familiare, e

fr. 1430.– mensili per T__________, più l'assegno familiare;

dal gennaio del 2009, per ciascun figlio:

fr. 1665.– mensili fino al 6° compleanno, più l'assegno familiare,

fr. 1920.– mensili fino al 12° compleanno, più l'assegno familiare, e

fr. 2000.– mensili fino alla maggiore età, più l'assegno familiare.

Egli ha obbligato inoltre il marito a versare i seguenti contributi alimentari per la moglie:

fr. 4970.– per il dicembre del 2006,

fr. 5805.– mensili per il 2007,

fr. 3840.– mensili per il 2008,

fr. 6195.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009,

fr. 6365.– mensili dal settembre al dicembre del 2009,

fr. 2950.– mensili per il 2010,

fr. 3630.– mensili per il 2011 e

fr. 4185.– mensili dal gennaio del 2012 in poi.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 10 000.– sono stati posti a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

L'istanza inoltrata il 29 luglio 2008 da AO 1 per ottenere una provvigione ad litem di fr. 10 000.– è stata respinta, con oneri processuali di fr. 100.– a carico di lei e obbligo di rifondere al marito fr. 300.– per ripetibili. Il Pretore ha respinto anche l'istanza del 21 aprile 2010 da lei introdotta per ottenere una seconda provvigione ad litem di fr. 20 000.–, addebitando gli oneri processuali di complessivi fr. 200.– alla richiedente e assegnando fr. 500.– per ripetibili al marito.

I. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 dicembre 2012 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata, riducendo i contributi alimentari per i figli dal gennaio del 2009 come segue:

per A__________:

fr. 1793.– mensili fino al 12° compleanno, più l'assegno familiare e fr. 1873.– mensili fino alla maggiore età, più l'assegno familiare;

per T__________:

fr. 1570.– mensili fino al 6° compleanno, più l'assegno familiare,

fr. 1745.– mensili fino al 12° compleanno, più l'assegno familiare e

fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età, più l'assegno familiare;

Egli postula altresì la soppressione di ogni contributo alimentare per la moglie dal gennaio del 2010 e la seguente riduzione del medesimo dal dicembre del 2006 al dicembre del 2011:

fr. 2785.– per il dicembre del 2006,

fr. 2467.– mensili per il 2007,

fr. 1656.– mensili dal gennaio all'agosto del 2008,

fr. 1210.– mensili dal settembre al 15 dicembre 2008,

fr. 1676.– mensili dal 16 al 31 dicembre 2008,

fr. 2580.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009,

fr. 2649.– mensili dal settembre al dicembre del 2009.

L. Con appello dello stesso 6 dicembre 2012 AO 1 chiede che in riforma del decreto impugnato i contributi per lei siano così aumentati:

fr. 5847.– per il dicembre del 2006,

fr. 6681.– mensili per il 2007,

fr. 4715.– mensili per il 2008,

fr. 7069.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009,

fr. 7241.– mensili dal settembre al dicembre del 2009,

fr. 3827.– mensili per il 2010,

fr. 4503.– mensili per il 2011 e

fr. 5061.– mensili dal gennaio 2012 in poi.

M. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2013 AP 1 propone di respingere l'appello della moglie. Identica conclusione formula AO 1 in una lettera del 21 gennaio 2013 per quanto riguarda all'appello del marito.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i proce­dimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuano ad essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto del Pretore è stato intimato 23 novembre 2012. Gli appelli soggiacciono pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC ), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concerto tale requisito è manifestamente dato. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto in questione è stato notificato ai patrocinatori delle parti lunedì 26 novembre 2012. Entrambi gli appelli sono stati introdotti il 6 dicembre 2012, mediante invio raccomandato quello di AP 1 (data del timbro postale sulla busta d'invio) e mediante deposito nella cassetta delle lettere all'ufficio postale di __________ quello di AO 1 (dichiarazione 6 dicembre 2012 dell'avv. __________, acclusa all'appello). Sotto questo profilo entrambe le impugnazioni sono quindi ricevibili.

  1. Litigiosi rimangono in questa sede il contributo alimentare per la moglie (dal dicembre del 2006) e quello per i figli (dal gennaio del 2009). A tal fine il Pretore ha ritenuto determinante il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, e in particolare il margine disponibile di cui fruiva la moglie al momento della separazione, mentre non ha reputato necessario accertare il reddito né il fabbisogno del marito, che con ogni verosimiglianza – egli ha soggiunto – ha conservato dopo la separazione una sufficiente capacità economica, anche tenendo conto del figlio nato fuori del matrimonio. Ciò premesso, il Pretore ha constatato che prima della separazione il reddito dei coniugi era di complessivi fr. 15 090.– mensili e il fabbisogno familiare di fr. 9680.– mensili, sicché a ogni coniuge rimaneva un margine disponibile di fr. 2705.– mensili.

Dopo la separazione il Pretore ha calcolato il fabbisogno della moglie come segue:

fr. 3862.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 1360.40 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], posteggio fr. 370.–, premio della cassa malati fr. 581.10, assicurazione responsabilità civile privata fr. 19.60, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 172.15, imposta di circolazione fr. 50.25, collaboratrice domestica fr. 352.–, onere fiscale fr. 500.–),

fr. 4571.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009 (costo dell'alloggio fr. 2300.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], posteggio fr. 250.–, collaboratrice domestica fr. 789.90),

fr. 4743.– mensili dal settembre al dicembre del 2009 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 619.20, assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50),

fr. 4693.– mensili nel 2010 (collaboratrice domestica fr. 740.–),

fr. 4415.– mensili nel 2011 (collaboratrice domestica fr. 352.–, quota TCS fr. 8.25, quota TCS Europa fr. 8.60, contributi AVS/AI/IPG fr. 93.35) e

fr. 4490.– mensili dal gennaio del 2012 in poi (premio della cassa malati fr. 693.90).

Agli importi che precedono il Pretore ha aggiunto il margine disponibile di cui la moglie beneficiava fino alla separazione (fr. 2705.– mensili, come detto), deducendo il reddito proprio di lei (fr. 1598.75 mensili nel dicembre del 2006, fr. 761.85 mensili nel 2007, fr. 2727.75 mensili nel 2008, fr. 1082.65 mensili nel 2009, fr. 4446.75 mensili nel 2010, fr. 3492.65 mensili nel 2011, fr. 3010.– mensili dal gennaio del 2012 in poi) e fissando per finire i contributi alimentari a carico del marito nella differenza, ossia in fr. 4970.– per il dicembre del 2006, in fr. 5808.– mensili per il 2007, in fr. 3840.– mensili per il 2008, in fr. 6195.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009, in fr. 6365.– mensili dal settembre al dicembre del 2009, in fr. 2950.– mensili per il 2010, in fr. 3630.– mensili per il 2011 e in fr. 4185.– mensili dal 2012 in poi.

Quanto ai figli, il Pretore ha ritenuto adeguati i contributi alimentari concordati dalle parti all'udienza del 29 luglio 2008 (fr. 1605.– mensili per A__________, oltre all'assegno familiare e alla retta della scuola privata, e fr. 1430.– mensili per T__________, oltre all'assegno familiare), più elevati dei fabbisogni medi in denaro previsti nel 2012 dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (che già comprendono gli assegni familiari). Egli ha nondimeno adattato tali contributi dal gennaio del 2009 al maggior costo dell'alloggio (da fr. 1360.– a fr. 2300.– mensili), fissandoli in fr. 1665.– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1920.– men­sili fino al 12° compleanno e in fr. 2000.– mensili dopo di allora, più gli assegni familiari e la retta della scuola privata, conformemente all'intesa raggiunta a suo tempo dalle parti.

I. Sull'appello di AO 1

  1. L'appellante chiede di aumentare nel proprio fabbisogno l'onere fiscale di fr. 500.– mensili stimato dal Pretore, portandolo a fr. 1138.– mensili, e di riconoscerle un'indennità di fr. 238.– mensili per pasti fuori casa, ciò che giustifica di maggiorare i contributi di mantenimento in suo favore di fr. 876.– mensili.

a) Per quel che è delle imposte, il Pretore ha ripreso la stima di fr. 500.– mensili prospettata dalla moglie nel­la sua istan­za del 28 dicembre 2007, non avvedendosi però che nel memoriale conclusivo essa aveva aumentato la cifra a fr. 1300.– mensili. Ora, agli atti figurano le tassazioni dell'interessata dal 2006 al 2009. Tenuto conto che nel Comune di __________ il moltiplicatore d'imposta era del 75% per il 2006 e del 72.5% per i tre anni successivi, il carico fiscale della contribuente risultava di fr. 1145.50 mensili per il 2006, di fr. 900.– mensili per il 2007, di fr. 1602.15 mensili per il 2008 e di fr. 1165.15 mensili per il 2009 (fascicolo doc. II: tassazioni trasmesse il 9 marzo 2012 dall'Ufficio circondariale di __________). In media, dal dicembre del 2006 al dicembre del 2009 l'interessata ha pagato così imposte per fr. 1203.20 mensili. Quanto al 2010 e al 2011 figurano agli atti unicamente richieste di acconti, per altro incomplete (bollette nel classificatore doc. 20).

Il marito ricorda di avere versato in pendenza di causa anticipi alimentari per fr. 9500.– mensili complessivi, di modo che le imposte sono state calcolate di conseguenza. Aggiunge che in esito alla presente procedura tali contributi saranno ridotti e che la moglie dovrà rimborsargli quanto ricevuto in eccesso, sicché le imposte pagate in esubero rispetto ai fr. 500.– mensili degli anni passati saranno compensate con le imposte degli anni successivi. In realtà a un esame di verosimiglianza non si ravvisano elementi chiari per scostarsi da quanto la moglie ha pagato in forza delle tassazioni definitive fino al 2009. Né si intravedono indizi per presumere che il carico fiscale di lei potrà ridursi apprezzabilmente negli anni non ancora oggetto di tassazione. Da un lato, eventuali minori entrate per contributi alimentari saranno compensate da un maggior reddito proprio. Dall'altro, il fabbisogno in denaro dei figli (e quindi il relativo contributo) è destinato a lievitare in seguito al passaggio in fasce d'età superiori e all'aumento della retta per la scuola privata. A un giudizio di apparenza l'onere fiscale di fr. 1138.– mensili fatto valere dall'interessata riesce quindi verosimile.

b) Circa il costo dei pasti fuori casa, l'appellante sostiene di lavorare praticamente a tempo pieno (come figurava nel suo memoriale conclusivo del 30 agosto 2012, pag. 5 a metà) e che gli orari irregolari cui essa è tenuta nell'esercizio della professione non le consentono di pranzare a domicilio. Il marito obietta che la moglie stessa adduce di avere aumentato il grado d'occupazione solo nel gennaio del 2010, sicché nulla può esserle riconosciuto per pasti fuori casa prima di allora, quando l'attività al 50% le lasciava tutto il tempo per prepararsi il pranzo a domicilio. Dal gennaio del 2010 in poi l'interessato oppone che, lavorando a tempo pieno, un medico specialista dovrebbe guadagnare almeno fr. 9000.– mensili, ciò che esclude contributi di mantenimento. Se così non fosse, costituisce a suo parere abuso di diritto dichiarare un reddito pari a quello conseguito da un medico attivo al 15% ed esporre costi per pasti fuori casa.

Le doglianze del marito sulle entrate dell'appellante riguarda­no i redditi, non i fabbisogni. Saranno dunque esaminate in seguito. Relativamente all'indennità per pasti fuori casa, AP 1 non contesta che lavorando a tempo pieno la moglie non può rientrare a domicilio per il pranzo. Invocare un abuso di diritto in simili circostanze non è serio. L'indennità che l'appellante inserisce nel proprio fabbisogno, poi, corrisponde sostanzialmente a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto ese­cu­tivo (FU 68/2009 pag. 6292, cifra II/4 lett. b). Non v'è ragione quindi per non riconoscerla dal gennaio del 2010. Del maggior onere fiscale e dell'indennità per i pasti fuori casa si terrà conto in appresso, calcolando il fabbisogno della moglie nella trattazione dell'appello avversario (consid. 8e).

II. Sull'appello di AP 1

  1. L'appellante contesta anzitutto il metodo adottato dal Pretore per il calcolo del contributo litigioso. Allega, in sintesi, che riconoscendo alla moglie un fabbisogno dopo la separazione notevolmente maggiore rispetto a quello durante la comunione domestica (oltre al margine disponibile di cui essa fruiva durante la vita in comune), il primo giudice ha disatteso il principio per cui il diritto al mantenimento non deve eccedere il livello di vita sostenuto prima della separazione. Per di più, con un reddito di fr. 13 340.– mensili l'appellante afferma di poter coprire appena, ove dovesse versare i contributi per moglie e figli stabiliti dal primo giudice, il proprio fabbisogno (da lui quantificato tra fr. 5680.– e fr. 6843.– mensili), senza poter destinare alcunché al figlio nato fuori del matrimonio né – tanto meno – poter godere dello stesso margine disponibile inserito dal Pretore nel fabbisogno della moglie.

a) Questa Camera ha avuto modo di rammentare ancora di recente i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari fra coniugi dopo la fine della comunione domestica (sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 e 6 destinati a pubblicazione in RtiD I-2015). Tali principi valgono tanto nelle protezioni dell'unione coniugale quanto, per analogia, negli assetti cautelari decretati durante una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Giovi dunque ripetere che, ove sia giustificata una sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniu­gale – o per analogia il giudice dei provvedimenti cautelari – “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di “fabbisogno minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a), il fabbisogno dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

b) Il metodo di calcolo appena citato non deve condurre tuttavia a una ridistribuzione del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, di regola, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano

durante la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto a un tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118 II 378 consid. 20b con riferimenti; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_445/2014 del 28 agosto 2014, consid. 4.1). Il metodo di calcolo in questione non si applica, di conseguenza, quando sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l'acquisto di una casa). Per il suo relativo schematismo tale metodo non si applica nemmeno qualora durante la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni particolarmente agiate. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza lascia spazio a quello fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 5 con riferimenti destinato a pubblicazione in RtiD I-2015).

c) La giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contributi alimentari fra coniugi nelle procedure a tutela dell'unione coniugale – e, per analogia, nei procedimenti cautelari in cause di divorzio – è stata compendiata anche dalla dottrina nei termini che seguono (Hohl in: Fountoulakis/Pi­chon­naz/ Rumo-Jungo, Droit de la famille et nou­velle procédure, Ginevra/Zu­rigo/Ba­silea 2012, pag. 95 seg. con citazioni: v. anche Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 176).

– Coniugi che versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole

Si tratta del caso in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano coperti. In simili circostanze il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fon­dato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il suo livello di vita anteriore alla separazione (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2014 del 15 settembre 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_11/2014 del 3 luglio 2014, consid. 4.3.1.1; sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del 10 agosto 2011, consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009, consid. 4; DTF 115 II 426 consid. 3).

Il metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare dell'eccedenza non sia tale da comportare una ridistribuzione del patrimonio coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni (sopra, consid. a). Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altre finalità (sopra, loc. cit.).

– Coniugi che versano in una situazione finanziaria media o modesta

Si tratta del caso in cui i coniugi non accantonavano rispar­mi durante la vita in comune o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita in comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1 in fine). I redditi coniugali non eccedono di solito, in circostanze del genere, fr. 8000.– o 9000.– mensili complessivi (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2008 del 27 ago­sto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se non si possono escludere redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3: entrate coniugali di fr. 23 658.– mensili). Si fa capo in siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (una diversa chiave di riparto come quella evocata in DTF 126 III 8 non riguar­da il Cantone Ticino, dove il fabbisogno del coniuge affidatario non è mai stato calcolato nel modo ivi esposto).

– Coniugi che versano in una situazione finanziaria deficitaria

Si tratta del caso in cui il bilancio coniugale registri un ammanco. Il coniuge debitore del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59 consid. 2).

  1. Nella fattispecie il Pretore si è dipartito dal presupposto – come detto (consid. 2) – che durante la comunione domestica i coniugi sostenessero un ragguardevole tenore di vita, conservando grazie a un reddito di fr. 15 090.– mensili un cospicuo margine disponibile (fr. 2705.– mensili ciascuno) rispetto al fabbisogno della famiglia (fr. 9680.– mensili). Nelle circostanze descritte egli si è limitato ad accertare il fabbisogno della moglie dopo la separazione, calcolando sulla scorta del dispendio effettivo quanto occorra a quest'ultima per conservare il livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, non senza rilevare che dopo la separazione il marito “ha sempre conservato una capacità contributiva almeno pari a quella sempre goduta, incrementandola anzi significativamente” (decreto impugnato, pag. 4 da metà). Nell'appello l'interessato non pretende – a ragione – che nel caso specifico il contributo alimentare per la moglie vada definito in base al metodo di calcolo consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Obietta però che il reddito da lui conseguito non eccedeva fr. 13 340.– mensili, pari alla media di quanto egli ha guadagnato fra il 2003 e il 2005 (memoriale conclusivo, pag. 9 seg.), prima della separazione.

a) Trattandosi di fissare contributi alimentari, il giudice deve fondarsi, di regola, sulle condizioni economiche della famiglia al momento della decisione (I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015, consid. 5a). Poco importa dunque che ai tempi della separazione gli introiti fossero inferiori. Determinante è che le nuove entrate non siano computate a titolo retroattivo e che il coniuge richiedente non si veda riconoscere – come si è spiegato (consid. 4b) – più di quanto occorra per conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Posto ciò, dovendosi accertare il reddito di un lavoratore indipendente si calcolano le entrate medie sull'arco di almeno i tre ultimi anni, in modo da compensare eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una volta reintegrate eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, a determinate circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465; I CCA, sentenza inc. 11.2011.73 dell'11 dicembre 2014, consid. 6a).

b) Dagli atti risulta che in concreto l'autorità fiscale ha accertato il reddito di AP 1 nel 2006 (la moglie chiede contributi di mantenimento dal dicembre del 2006) in fr. 140 399.– annui, pari a fr. 11 700.– mensili (fr. 135 245.– da attività indipendente, fr. 5154.– da titoli e capitali: tassazione su recla­mo nel classificatore doc. Q, separatore D). Si prescinde dall'introito di fr. 22 897.– per “valori locativi e affitti”, che secondo le dichiarazioni dell'interessato (memoriale conclusivo, pag. 9 in fondo), non contestate dalla moglie, si riferiscono a immobili occupati e goduti dalla di lui madre (v. anche la dichiarazione di __________ nel classificatore doc. Q, separatore U). Contrariamente a quanto reputa l'appellante, invece, non vanno considerate le deduzioni fisse per spese professionali, che rientrano se mai nel fabbisogno di lui.

Nel 2007 le entrate dell'appellante sono nettamente aumentate, soprattutto per gli onorari da lui percepiti quale membro del consiglio di amministrazione della __________ di __________, di cui egli è azionista (interrogatorio formale, risposte n. 2, 5, 6 e 7: verbale del 13 otto­bre 2008, pag. 3 seg.). Il reddito è passato così, secondo gli accertamenti dell'autorità fiscale, a fr. 377 482.– annui, ossia fr. 31 456.– mensili (fr. 251 786.– da attività dipendente, fr. 113 000.– da attività indipendente, fr. 760.– per indennità di perdita di guadagno, fr. 11 936.– da titoli e capitali: tassazione su reclamo nel classificatore doc. Q, separatore E).

Nel 2008 i dati fiscali attestano redditi per fr. 249 514.– annui, pari a fr. 20 793.– mensili (fr. 169 650.– da attività dipendente, fr. 70 000.– da attività indipendente, fr. 4563.– per indennità di perdita di guadagno, fr. 5301.– da titoli e capitali: doc. III, tassazione trasmessa il 10 agosto 2012 dall'Ufficio circon­dariale di __________).

Nel 2009 risultano entrate per fr. 438 788.– annui, corrispondenti a fr. 36 565.– mensili (fr. 226 620.– dall'amministrazione di persone giuridiche, fr. 131 000.– da attività indipendente, fr. 575.– per indennità di perdita di guadagno, fr. 80 593.– da titoli e capitali: fascicolo doc. III, tassazione trasmessa il 10 agosto 2012 dall'Ufficio circondariale di __________).

Nel 2010 l'appellante ha dichiarato redditi da attività dipendente (recte: indipendente) principale per fr. 190 542.– e

redditi da attività dipendente accessoria per fr. 250 357.–, oltre a fr. 40 662.– di reddito da titoli e capitali, per complessivi fr. 481 561.–, ovvero fr. 40 130.– mensili (dichiarazione d'imposta 2010 nel classificatore doc. Q, separatore H).

Ne segue che dal dicembre del 2006 al dicembre del 2010 l'appellante ha guadagnato, in media, fr. 31 817.– mensili. E a un esame limitato alla verosimiglianza non v'è ragione per supporre che tale reddito sia insufficiente per sopperire al mantenimento suo e della famiglia. Invano egli assevera pertanto che, qualora dovesse pagare i contributi alimentari fissati dal Pretore (di fr. 11 500.– mensili nel loro ammontare mas­simo), non gli rimarrebbe nemmeno di che sostentare il figlio avuto fuori del matrimonio.

  1. Alla luce di quanto precede si tratta di verificare, in base al metodo del dispendio effettivo, il tenore di vita raggiunto dalla moglie durante la comunione domestica, che spettava all'interessata rendere verosimile (sopra, consid. 4c). Il Pretore ha ritenuto che quel livello di vita consistesse nel fabbisogno minimo di lei durante la comunione domestica, più un margine disponibile di fr. 2705.– mensili (sopra, consid. 2). Che il tenore di vita di un coniuge in base al metodo del dispendio effettivo si calcoli a tale stregua si può opinare, ma l'appellante non contesta il criterio in sé. Eccepisce che al momento della separazione i redditi coniugali assommavano a fr. 14 740.– mensili, non a fr. 15 090.–, e che il Pretore ha trascurato di computare nel fabbisogno della famiglia l'imposta comunale, sicché il carico tributario ascendeva a fr. 3124.65 mensili e ogni coniuge poteva contare su un margine di fr. 2022.– mensili, non di fr. 2705.– mensili (appello pag. 8; osservazioni all'appello avversario, pag. 5).

a) Dalla documentazione fiscale agli atti si evince che, prescindendo dagli introiti degli immobili occupati e goduti dalla

madre dell'appellante (sopra, consid. 5b), i coniugi hanno conseguito redditi per complessivi fr. 155 336.– nel 2003,

fr. 194 429.– nel 2004 e fr. 189 562 nel 2005, onde una media di fr. 14 981.30 mensili (tassazioni nel classificatore doc. Q, separatori A, B e C). Contrariamente all'opinione dell'appellante, invece, le deduzioni fisse per spese professionali rientrano tutt'al più nel fabbisogno personale di lui (sopra, consid. 5b). A ragione per contro l'appellante chiede che si tenga conto della perdita registrata dalla moglie nell'esercizio dell'attività indipendente durante il 2003. Il reddito di fr. 15 090.– mensili calcolato dal Pretore va rettificato perciò in fr. 14 981.30 mensili.

b) Quanto al fabbisogno della famiglia al momento della separazione, il Pretore lo ha stabilito in fr. 9680.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1550.–, fabbisogno in denaro dei figli [già dedotta la loro quota dell'alloggio] fr. 1340.– ciascuno, costo dell'alloggio con spe­se accessorie fr. 1400.–, cassa malati della moglie fr. 581.10, cassa malati del marito fr. 385.30, assicurazione responsabilità civile dell'automobile della moglie fr. 172.15, imposta di circolazione dell'automobile della moglie fr. 50.25, assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 50.–, spese del veicolo del marito fr. 200.–, collaboratrice domestica fr. 500.–, onere fiscale fr. 2108.80). Il Pretore ha trascurato, in effetti, l'imposta comunale. Rapportato sull'arco dei tre anni presi in considerazione per accertare i redditi familiari, l'onere di fr. 3124.65 mensili esposto dall'appellante appare quindi giustificato (tassazioni nel classificatore doc. Q, separatori A, B e C, dato un moltiplicatore comunale del 75%).

Nell'appello il marito fa valere altresì che il premio per l'assicurazione responsabilità civile dell'automobile della moglie (fr. 172.15 mensili) e l'imposta di circolazione (fr. 50.25 mensili) figurano già nei costi dello studio medico (memoriale, pag. 10). L'appunto è fondato, come si vedrà oltre (consid. 8d). Analogamente va ridotta la spesa per il personale domestico, che il Pretore ha stimato in fr. 500.– mensili prima della separazione, ma che – come si vedrà in appresso (con­sid. 8c) – non superava verosimilmente fr. 400.– mensili, co­me il marito sottolinea nell'appello (pag. 8 in fondo). In definitiva il fabbisogno della famiglia prima della separazione, non litigioso per il resto, va accertato in fr. 10 371.– mensili.

c) Adattando di conseguenza il calcolo del Pretore (fabbisogno personale della moglie più metà dell'agio mensile, criterio – come detto – non contestato dall'appellante), il margine a disposizione dei coniugi prima della separazione risultava così di fr. 4610.– mensili (redditi coniugali fr. 14 981.– meno il fab­bisogno familiare di fr. 10 371.–). Per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica la moglie doveva beneficiare perciò, dopo la separazione, di un margine di fr. 2305.– mensili sul proprio fabbisogno minimo.

  1. Relativamente al reddito della moglie dopo la separazione, l'appellante fa notare che costei ha riconosciuto nel proprio memoriale conclusivo del 30 agosto 2012 di lavorare a tempo pieno dal gennaio del 2010. E a mente sua un medico specialista con studio proprio ed esperienza pluriennale non può guadagnare meno di fr. 6000.– mensili, cui si aggiungono in concreto fr. 3000.– mensili per l'attività svolta dall'interessata alle dipendenze della __________, tant'è che taluni colleghi attivi nello stesso studio medico di lei dichiarano redditi tra fr. 8903.64 e fr. 11 594.85 mensili. L'appellante ricorda inoltre che nel caso specifico i figli frequentano una scuola privata provvista di mensa, situata proprio di fronte allo studio medico della moglie, la quale trova tempo anche per essere attiva in politica come consigliera comunale a __________. Per di più – egli continua – alla moglie basterebbe aumentare di un giorno settimanale la sua attività presso la __________ per guadagnare fr. 6000.– mensili. Comunque sia, l'appellante contesta il reddito di lei accertato dal Pretore per il 2007, 2009 e 2012. Quanto al 2007 e al 2009, in particolare, egli sostiene che i dati accertati dall'autorità fiscale sono smentiti dagli atti, mentre per il 2012 la moglie non ha prodotto documentazione alcuna, sicché deve avere guadagnato almeno fr. 3500.– mensili come nel 2011.

a) Il Pretore ha determinato le entrate della moglie tra il 2006 e il 2009 sulla base delle relative tassazioni, non senza rilevare discrepanze fra i conti di esercizio e i dati accertati dall'autorità fiscale (decreto impugnato, pag. 9 in basso). L'appellante fa valere che i dati figuranti nei conteggi sul riparto delle spese comuni dello studio medico contraddicono quanto dichiara la moglie nel conto economico allegato alla dichiarazione d'im­posta. Per i primi dieci mesi del 2007 risulta da tale conteggio infatti che essa ha riscosso onorari per fr. 55 580.–, incasso che ripartito su dodici mesi dà entrate per fr. 66 696.–, mentre l'interessata indica nel suo conto d'esercizio 2007 solo fr. 50 930.–, sicché il suo reddito per il 2007 va rivalutato di fr. 1916.28 mensili. Analogamente si evincono dal conteggio 2009 incassi per fr. 74 312.40, mentre nel conto d'esercizio essa ha dichiarato onorari per soli fr. 64 137.65, di modo che, operate le debite correzioni, risulta un maggior reddito complessivo di fr. 1822.95 mensili.

Gli atti confermano le incongruenze riscontrate dal marito (doc. 16, 25 e 28). A parte il fatto però che talune discordanze potrebbero spiegarsi con un diverso sistema di registrazione delle entrate nei due conteggi, a un esame di mera verosimiglianza come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari non ci si scosta dal risultato di tassazioni passate in giudicato, se non in circostanze univoche e indiscutibili già d'acchito, a livello di apparenza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.185 del 30 dicembre 2013, consid. 5b). Nella fattispecie i conteggi sul riparto delle spese comuni dello studio medico paiono essere stati acclusi al conto d'esercizio regolarmente vagliato dall'autorità fiscale (doc. 16: indicazione “conteggi annessi” nei rispettivi conti di esercizio). Le obiezioni dell'appellante trascendono così il potere cognitivo di un giudice chiamato a statuire con cognizione sommaria. Andranno vagliate se mai, come rileva il Pretore, nel giudizio di merito.

b) Per quanto attiene alle entrate della moglie dopo l'aumento del grado d'occupazione (gennaio del 2010), il Pretore ha accertato i proventi di lei nel 2010 in fr. 4446.75 mensili netti così composti: reddito da attività dipendente fr. 46 603.85 annui (doc. 17), indennità di consigliera comunale fr. 2327.45 annui (doc. 18), reddito da attività indipendente fr. 4430.– annui (doc. 22). Per il 2011 egli ha tenuto calcolo del reddito da attività dipendente di fr. 35 942.30 annui e dell'indennità come consigliera comunale di fr. 1540.– annui (doc. 17 e 18), mentre in assenza di ogni documento ha ritenuto il reddito da attività indipendente identico a quello del 2010, onde entrate per fr. 3492.65 mensili netti (decreto impugnato, pag. 9 a metà). Il primo giudice ha determinato i proventi di AO 1, in altri termini, sulla base di dati che già tenevano conto della maggior attività lucrativa di lei dopo il gennaio del 2010 e ha stimato gli introiti del 2011 per apprez­zamento. Nel suo memoriale conclusivo, del resto, l'appellante medesimo si dipartiva dai medesimi dati e proponeva di stimare per il 2011 lo stesso utile da attività indipendente conseguito nel 2010 (pag. 7 da metà), né ha modificato la propria posizione dopo aver ricevuto il memoriale conclusivo avversario. A un giudizio di verosimiglianza gli importi stabiliti dal Pretore per il 2010 e il 2011 resistono dunque alla critica.

c) Per quel che è dei redditi dal 2012 in poi, mancando una

volta ancora ogni documentazione il Pretore li ha stimati in fr. 3010.– mensili netti sulla base di una media delle entrate da lui accertate tra il 2009 e il 2011 (decreto impugnato, pag. 10 in alto). Tale modo di procedere, tuttavia, trascura che l'interessata ammette di avere aumentato la propria attività lucrativa dal gennaio del 2010. Trattandosi di formulare una prognosi sulle entrate che essa avrebbe conseguito dal 2012 con un'attività a tempo pieno non si giustificava di fondarsi perciò su dati risalenti a un periodo in cui il grado d'occupazione era attorno al 50%. Tanto meno ove si pensi che, come si è spiegato (consid. 5a), in caso di costante aumento dei redditi anche per i lavoratori indipendenti fa stato – alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno. Nella fattispecie, considerato il significativo incremento dell'impegno professionale della moglie dal 2010, l'unico dato di rilievo è appunto l'utile da lei dichiarato all'autorità fiscale nel 2010 (doc. 22). Non resta che attenersi, in circostanze del genere, a tale reddito di fr. 4430.– annui.

Quanto al guadagno conseguito come dipendente, di norma esso corrisponde a quello ritratto al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti), intendendosi con ciò – per lo meno a un esame d'apparenza – il guadagno medio realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid. 5). Tale reddito comprende la quota di tredicesima e le indennità supple­mentari che costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), compresi i bonus e le parte­cipazioni agli utili (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Riguardo all'attività dipendente svolta dalla moglie per la __________, di conseguenza, giova attenersi al dato più recente che si desume dagli atti, ossia al guadagno di fr. 35 942.30 annui conseguito nel 2011 (doc. 17). Tale importo comprende un bonus di fr. 1000.–. L'interessata avendo ricevuto un bonus di fr. 1000.– anche nel 2009 e uno di fr. 10 000.– nel 2010 (doc. 17), almeno nella misura di fr. 1000.– annui il supplemento appare un'entrata ricorrente su cui essa potrà verosimilmente contare anche in futuro.

Quanto alle indennità di consigliera comunale, data la natura fortemente variabile delle medesime, si impone di ponderare tutti i dati disponibili, dal 2009 al 2012 (doc. 18), il che dà una media di fr. 1620.15 annui netti. A un esame di verosimiglian­za le entrate dell'interessata dal 2012 in poi possono quindi essere stimate, come assume il marito, attorno ai fr. 3500.– mensili netti (fr. 35 942.30 + fr. 4430.– + fr. 1620.15 : 12). Il reddito di fr. 3010.– mensili considerato dal Pretore va rivalutato di conseguenza.

d) Altra è la questione di sapere se il reddito conseguito da AO 1 sia adeguato alla capacità lucrativa di un medico specialista che lavora a tempo pieno. Non a torto il Pretore ha rilevato tuttavia che in concreto l'interrogativo non può essere risolto nel quadro di un giudizio puramente sommario come quello che presiede all'emanazione di un decreto cautelare, ma implica un esame di merito (decreto impugnato, pag. 9 in fondo). Nell'appello il marito si limita a paragonare le entrate della moglie con quelle di colleghi di studio e a richiamare dati statistici, soggiungendo che costei potrebbe aumentare il suo grado d'occupazione per la __________. Agli atti non figurano tuttavia elementi che confermino già a un primo esame la possibilità per la moglie di estendere la propria attività dipendente, né parametri che consentano di raffrontare l'attività di lei con quella dei suoi colleghi di studio, mentre una perizia non entra – per principio – in linea di conto nell'ambito di un procedimento sommario (in tal senso: sentenza del Tribunale federale 5A_720/2013 del 4 marzo 2014, consid. 4.1; cfr. anche il nuovo art. 254 CPC). A una decisione di verosimiglianza non soccorrono pertanto gli estremi per rivalutare il reddito dell'interessata o per ascrivere a quest'ultima un reddito ipotetico.

  1. Secondo l'appellante il fabbisogno personale della moglie va accertato in fr. 3318.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008, in fr. 3550.– mensili dal gennaio all'agosto del 2009, in fr. 3723.– mensili dal settembre del 2009 al dicembre del 2011 e in fr. 3797.– mensili dal gennaio del 2012 in poi. Nelle circostanze descritte occorre vagliare le singole voci contestate.

a) Circa la spesa per l'alloggio, dopo il 1° gennaio 2009 il Pretore ha considerato nel fabbisogno dell'interessata fr. 1500.– mensili di pigione, fr. 400.– mensili di spese accessorie e fr. 400.– mensili di relativo conguaglio. L'appellante fa valere che in realtà le spese accessorie sono ammontate in media a fr. 420.– mensili, incluso l'acconto. Agli atti si trovano tre comunicazioni dei proprietari dell'appartamento dalle quali si evince che l'interessata ha pagato fr. 3675.– di spese accessorie dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009, fr. 5028.– dal luglio del 2009 al giugno del 2010 e fr. 5056.– mensili dal luglio del 2010 al giugno del 2011 (doc. 8 e 24). Nell'ultima comunicazione si precisa che l'acconto di fr. 400.– mensili va dedotto dal conteggio annuale (doc. 24, primo foglio). A un esame di verosimiglianza le spese accessorie risultano dunque, in me­dia, di fr. 444.– mensili (fr. 3675.– + fr. 5028.– + fr. 5056.– : 31 mesi), acconto compreso.

Non si disconosce che l'interessata ha esibito un estratto bancario, il quale attesta due versamenti di fr. 2200.– al proprietario dell'appartamento eseguiti all'inizio della locazione, nel dicembre del 2008 e nel gennaio del 2009 (doc. 7). Tutto si ignora però sulla causale di tali versamenti. Nulla rende verosimile di conseguenza che il costo dell'alloggio ecceda il canone di locazione (fr. 1500.– mensili) e le spese accessorie (fr. 444.– mensili), per complessivi fr. 1944.– mensili. Dedotta la quota già compresa nel fabbisogno in denaro dei figli minorenni (un terzo in quello di A__________ e un quarto in quello di T__________: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto), dal gennaio del 2009 nel fabbisogno della moglie va inserita la differenza di fr. 810.– mensili.

b) Il costo del posteggio all'Hotel __________ è stato accertato dal Pretore in fr. 370.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (doc. H nell'inc. DI.2008.1). L'appellante sostiene che tale spesa non esisteva prima della separazione e non può quindi essere riconosciuta in seguito. Ci si potrebbe domandare se l'argomento sia ammissibile, il marito avendo sollevato la contestazione solo nel memoriale conclusivo. Sia come sia, l'appellante non pretende che prima della separazione la moglie non disponesse di un'automobile né indica dove essa potesse lasciare il veicolo gratuitamente. La censura si esaurisce così in una recriminazione.

Dal gennaio del 2009, dopo il trasloco nell'appartamento di via __________, il Pretore ha riconosciuto all'interessata una spesa di fr. 250.– mensili per un parcheggio pubblico all'autosilo __________ (doc. 9 e fatture nel classificatore doc. 20). L'appellante obietta che quel posteggio è lontano sia dall'abitazione della moglie sia dal suo studio medico ed è verosimil­mente usato dai genitori di lei, i quali hanno un appartamento in via __________, mentre l'interessata dispone di uno spazio sotto casa dove può lasciare l'automobile (lettera del 27 luglio 2012 e fotografie allegate nel fascicolo “corrispondenza e citazioni diverse” dell'inc. DI.2008.936). Invero non è dato a divedere quale utilità possa avere per la moglie un posteggio che dista dalla propria abitazione più del luogo di lavoro. Certo, secondo l'interessata lo spiazzo accanto alla sua casa è adibito solo a carico e scarico (lettera del 20 luglio 2012 nel fascicolo “corrispondenza e citazioni diverse” dell'inc. OA.2008.483), ma essa non ha reso verosimile l'asserzione (ciò che avrebbe potuto fare agevolmente, producendo ad esempio una conferma del proprietario). Dopo il gennaio del 2009 l'esborso per il posteggio non può quindi essere riconosciuto nel fabbisogno di lei.

c) L'appellante chiede di ridurre la spesa per l'aiuto domestico a fr. 400.– mensili, facendo valere che durante la vita in comune la governante dedicava alla famiglia quattro ore la settimana, sicché dal 2009 il costo non può essere pressoché raddoppiato. Il Pretore ha stimato la spesa in fr. 352.– mensili fino al dicembre del 2008 e dopo il gennaio del 2011 (fr. 22.– per quattro ore settimanali quattro settimane al mese), ammettendo nondimeno per finire il costo di fr. 400.– mensili riconosciuto dal marito. Per il 2009 e il 2010 egli ha inserito invece nel fabbisogno della moglie gli esborsi documentati, di fr. 789.90 e di fr. 740.– mensili (conteggi della Cassa cantonale di compensazione e premio dell'assicurazione infortuni nel classificatore doc. 20). Nel memoriale conclusivo (pag. 9 in fondo) l'interessata ha addotto che il maggior impiego della collaboratrice domestica è dovuto all'intervenuta separazione dai coniugi e all'aumento del suo grado d'occupazione.

Il primo argomento non può essere condiviso, dovendosi ragionevolmente supporre che l'impegno richiesto a una gover­nante per occuparsi di tre persone sia inferiore a quello necessario per seguire una famiglia di quattro. Né l'interessata sostiene che, per avventura, prima della separazione la donna di servizio costasse più di quanto indica il marito. L'importo di fr. 400.– mensili riconosciuto dall'appellante appare dunque sufficiente per retribuire la collaboratrice domestica (fr. 22.– orari per quattro ore settimanali), anche considerando la presumibile spesa per l'assicurazione infortuni e gli

oneri sociali a carico del datore di lavoro (analogamente, i conteggi di premio e dei contributi nel classificatore doc. 20). Quanto al secondo argomento, ovvero al più elevato grado d'occupazione della moglie dal gennaio del 2010 (memoriale conclusivo di lei, pag. 5 a metà), il maggior esborso per la cura e l'educazione dei figli sarà considerato nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. Posto ciò, il costo per la collaboratrice domestica va riconosciuto fino a concorrenza di fr. 400.– mensili. Anche su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

d) Secondo l'appellante dal fabbisogno della moglie va tolto il premio per l'assicurazione responsabilità civile dell'automobile (fr. 172.20 mensili), l'imposta di circolazione (fr. 50.25 mensili), la quota del TCS (fr. 8.25), il costo del libretto ETI (fr. 8.60 mensili) e i contributi AVS/AI/IPG (fr. 93.35 mensili), tali uscite figurando già nei costi dello studio medico. In effetti nei conti d'esercizio dal 2007 al 2010 relativi all'attività indipendente dell'interessata si annoverano “spese veicolo” tra fr. 5827.55 e fr. 8637.15 annui, come pure “contributi AVS” dal 2008 al 2010 tra fr. 1117.40 e fr. 1885.25 annui (doc. 16 e doc. 22, conto d'esercizio accluso alla dichiarazione d'imposta 2010). A un esame di mera verosimiglianza il premio per l'assicurazione dell'automobile (fr. 2066.10 annui: doc. M), l'imposta di circolazione (fr. 603.– annui: doc. N), la quota del TCS (fr. 99.– annui) e il libretto ETI (fr. 103.– annui: fatture nel classificatore doc. 20) risultano quindi essere già stati dedotti dal reddito da attività indipendente della moglie. Ciò vale anche per i contributi AVS/AI/IPG che il Pretore ha conteggiato nel fabbisogno di lei dal 2011 in poi (bolletta nel classificatore doc. 20).

e) Di conseguenza, anche considerando le pretese della moglie per pasti fuori casa dal 2010 e per il maggior onere fiscale (sopra, consid. 3), il fabbisogno di lei risulta di fr. 6631.10 mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, pigione fr. 1150.– [da cui dedurre fr. 793.– per la quota compresa nei fabbisogni in denaro dei figli], acconto spese accessorie fr. 150.–, relativo conguaglio fr. 60.40, posteggio fr. 370.–, premio della cassa malati fr. 581.10, assicurazione responsabilità civile privata fr. 19.60, collaboratrice domestica fr. 400.–, imposte fr. 1138.–, più il margine di fr. 2305.– desti­nato a garantire all'interessata il tenore di vita precedente la separazione: sopra, consid. 6c). Dal gennaio all'agosto del 2009 il fabbisogno scende a fr. 6503.70 mensili (costo dell'alloggio di fr. 810.– mensili, già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli, senza più spese per il posteggio), salvo poi risalire dal settembre al dicembre del 2009 a fr. 6675.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa malati per la moglie fr. 619.20, assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.90, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.50). Infine dal gennaio del 2010 al dicembre del 2011 il fabbisogno aumenta nuovamente a fr. 6913.60 mensili (pasti fuori casa fr. 238.–), per passare dal gennaio del 2012 in poi a fr. 6988.30 mensili (premio della cassa malati fr. 693.90).

  1. In ultima analisi, per conservare il tenore di vita goduto prima della separazione mancano a AO 1 le seguenti somme:

dicembre del 2006:

fabbisogno fr. 6631.10 ./. reddito proprio fr. 1598.75 = fr. 5032.35;

dal gennaio al dicembre del 2007:

fabbisogno fr. 6631.10 ./. reddito proprio fr. 761.85 = fr. 5869.25 mensili;

dal gennaio al dicembre del 2008:

fabbisogno fr. 6631.10 ./. reddito proprio fr. 2727.75 = fr. 3903.60 mensili;

dal gennaio all'agosto del 2009:

fabbisogno fr. 6503.70 ./. reddito proprio fr. 1082.65 = fr. 5421.05 mensili;

dal settembre al dicembre del 2009:

fabbisogno fr. 6675.60 ./. reddito proprio fr. 1082.65 = fr. 5592.95 mensili;

dal gennaio al dicembre del 2010:

fabbisogno fr. 6913.60./. reddito proprio fr. 4446.75 = fr. 2466.85 mensili;

dal gennaio al dicembre del 2011:

fabbisogno fr. 6913.60./. reddito proprio fr. 3492.65 = fr. 3420.95 mensili;

dal gennaio del 2012 in poi:

fabbisogno fr. 6988.30 ./. reddito proprio fr. 3500.– = fr. 3488.30 mensili.

Per semplicità si giustifica di raggruppare i primi sette scaglioni in cui è ripartito il contributo alimentare (cfr. RtiD I-2012 pag. 880 in alto), divisionismo senza utilità specifica, fissando una media per il relativo arco di tempo. Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2011 (61 mesi) conviene fissare così un contributo alimentare unico di fr. 4240.– mensili (arrotondati, rispetto ai fr. 4503.– del decreto impugnato) e dal 1° gennaio 2012 un contributo di fr. 3485.– mensili (arrotondati, rispetto ai fr. 4185.– mensili del decreto impugnato). Per quel che è del contributo provvisionale in favore della moglie, l'appello del marito va accolto così entro tali limiti.

  1. L'appellante contesta altresì il contributo alimentare per i figli dopo il gennaio del 2009, facendo valere che il costo dell'alloggio è di fr. 1920.– mensili e non di fr. 2300.– mensili come reputa il Pretore. In realtà il costo dell'appartamento in cui la moglie si è trasferita con i figli dal gennaio del 2009 risulta di fr. 1944.– men­sili (sopra, consid. 8a). La quota di un terzo da inserire nel fabbisogno in denaro di A__________ ammonta perciò a fr. 648.– mensili e quella di un quarto da inserire nel fabbisogno in denaro di T__________ a fr. 486.– mensili. D'altro lato non bisogna trascurare, applicandosi il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto), che dal gennaio del 2010 la posta per cura e educazione va compresa al 100% nel fabbisogno in denaro dei figli, la madre avendo cominciato a lavorare a tempo pieno (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio definito “corretto” anche dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Contrariamente a quanto reputa il Pretore poi, che ha applicato la tabella del 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, trattandosi di definire contributi alimentari dal gennaio del 2009 si deve far capo alla tabella di quell'anno e ancorare il fabbisogno in denaro dei figli all'indice nazionale dei prezzi al consumo dalla decorrenza, per il che gli importi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzio­ne del rincaro (analogamente: I CCA, sen­tenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014, consid. 11e).

Oltre a ciò, in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, l'assegno familiare va tolto dal fabbisogno in denaro dei figli, che le citate raccomandazioni includono (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), per essere trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Dal fabbisogno in denaro che la tabella 2009 correlata alle citate raccomandazioni prevedeva per A__________ e T__________ vanno dedotti così fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 250.– mensili dopo di allora (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). Per quanto sui certificati di salario della moglie non figurino assegni familiari (doc. 17), l'interessata rimane abilitata a chiedere lo stanziamento di tali prestazioni, come lavoratrice dipendente della __________ (art. 13 LAFam) e genitore affidatario (art. 7 cpv. 1 lett. a e c LAFam), retroattiva­mente per gli ultimi cinque anni. Sempre in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, infine, i contributi ali­mentari per i figli devono essere fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto).

a) Il fabbisogno in denaro di A__________ risultava così, dopo quanto si è illustrato, di fr. 1615.– mensili (arrotondati) fino al dicembre del 2009 (fr. 1700.–, meno fr. 197.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 648.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), di fr. 1815.– mensili (arrotondati) dal gennaio del 2010 fino al 12° compleanno, il 23 marzo 2013 (intera posta per cura e educazione in denaro), risulta di fr. 2000.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno, il 23 marzo 2017 (fr. 1870.–, meno fr. 315.– di alloggio secondo tabella, più fr. 648.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), e risulterà di fr. 1950.– mensili (arrotondati) fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale (assegno familiare di fr. 250.–).

b) Parallelamente, il fabbisogno in denaro di T__________ risultava di fr. 1390.– mensili (arrotondati) fino al dicembre del 2009 (fr. 1740.–, meno fr. 300.– per cura e educazione prestate in natura dalla madre, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 486.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), di fr. 1690.– mensili (arrotondati) dal gennaio del 2010 fino al 6° compleanno, l'11 ottobre 2010 (intera posta per cura e educazione in denaro), risulta di fr. 1650.– men­sili (arrotondati) fino al 12° compleanno, l'11 ottobre 2016 (fr. 1700.–, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 486.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), risulterà di fr. 1840.– mensili arrotondati fino al 16° compleanno, l'11 ottobre 2020 (fr. 1870.–, meno fr. 315.– di alloggio secondo tabella, più fr. 486.– di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), e di fr. 1790.– mensili (arrotondati) fino alla maggiore età o al termine della for­mazione scolastica o professionale (assegno familiare di fr. 250.–).

c) Per alcuni periodi l'appellante offre in favore dei figli contributi più alti rispetto ai fabbisogni in denaro testé definiti. Non v'è ragione di scostarsene. Anzi, visti i redditi particolarmente

elevati di lui (consid. 5b), ci si potrebbe finanche domandare se non si giustifichi di maggiorare linearmente i fabbisogni in denaro di A__________ e T__________ del 25% (RtiD II-2010 pag. 632 consid. 6 a 8 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2012.10 del 20 ottobre 2014, consid, 7c). L'indole meramente cautelare del presente giudizio e la circostanza che AO 1 non abbia prospettato né tanto meno avanzato richieste in tal senso consentono di lasciare la questione

aperta. Ciò posto, in ultima analisi i contributi di mantenimento (arrotondati) a favore dei figli vanno stabiliti come segue:

per A__________:

fr. 1795.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,

fr. 1815.– mensili fino al 12° compleanno,

fr. 2000.– mensili fino al 16° compleanno e

fr. 1950.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale;

per T__________:

fr. 1570.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,

fr. 1690.– mensili fino al 6° compleanno,

fr. 1745.– mensili fino al 12° compleanno e

fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale.

L'appello di AP 1 merita dunque accoglimento in tale misura e il decreto impugnato va modificato di conseguenza, fermo restando che i contributi per i figli stabiliti dal Pretore dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008 (non controversi) non sono toccati dal presente giudizio, come non è toccato dal presente giudizio il pagamento delle rette scolastiche dei figli (a carico del padre) né la disciplina delle spese straordinarie (non contestate).

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. L'appello di AO 1 è destinato alla reiezione, ma non perché l'interessata esca sconfitta dalle censure sollevate, bensì perché in seguito all'appello del marito su altri punti essa non si vede riconoscere alcun aumento del contributo alimentare. Le sue argomentazioni, ad ogni modo, erano fondate tanto sull'ammontare dell'onere fiscale (sopra, consid. 3a) quanto – almeno dal gennaio del 2010 – sull'indennità per pasti fuori casa (sopra, consid. 3b). In condizioni del genere si giustifica di porre quattro quinti delle spese processuali a carico del marito, con obbligo di rifondere all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte.

Le spese dell'appello presentato da AP 1 seguono una volta ancora la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione dei contributi a suo carico, ma ben lungi dall'importo richiesto. Viste le somme in gioco, si giustifica così di addebitargli sette ottavi degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, la quale ha proposto – seppure in poche righe – di respingere l'appello. Non si pone invece problema di ripetibili, la stesura della breve lettera non avendo occasionato alla moglie spese di rilievo.

Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello di AO 1 è respinto.

II. Le spese di tale appello, di complessivi fr. 1000.–, sono poste per un quinto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare è così riformato:

1.5 AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 4240.– mensili dal dicembre 2006 al dicembre 2011 e

fr. 3485.– mensili dal gennaio 2012 in poi.

1.6 AP 1 è condannato a versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi alimentari per i figli:

per A__________:

fr. 1605.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,

fr. 1795.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,

fr. 1815.– mensili fino al 12° compleanno,

fr. 2000.– mensili fino al 16° compleanno e

fr. 1950.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale;

per T__________:

fr. 1430.– mensili dal dicembre del 2006 al dicembre del 2008,

fr. 1570.– mensili dal gennaio al dicembre del 2009,

fr. 1690.– mensili fino al 6° compleanno,

fr. 1745.– mensili fino al 12° compleanno e

fr. 1845.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale.

Gli assegni familiari non sono compresi nei contributi alimentari.

Le rette della scuola privata frequentata dai figli sono a carico di AP 1 in aggiunta ai contributi alimentari. Per le spese straordinarie vale l'art. 286 cpv. 3 CC.

I contributi alimentari per i figli vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2010 in base all'indice del novembre precedente, applicandosi come indice di base quello del novembre 2006 (112.3 punti).

IV. Le spese di tale appello, di complessivi fr. 4000.–, sono poste per sette ottavi a carico di AP 1 e per il resto a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.

V. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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