Incarto n. 11.2012.15
Lugano, 4 luglio 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2011.5154 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 25 novembre 2011 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 13 febbraio 2012 e sul reclamo del medesimo giorno in materia di gratuito patrocinio presentati da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 31 gennaio 2012;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare emanato il 9 ottobre 2008 in una causa di divorzio promossa il 21 luglio 2006 da AP 1 (1971) contro AO 1 (1968) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha affidato le figlie M__________ (15 aprile 1994) e S__________ (26 febbraio 1998) al padre, obbligando la madre a versare contributi
alimentari per ogni figlia di fr. 400.– mensili nel febbraio e marzo del 2007, ridotti a fr. 300.– mensili dal luglio del 2007 in poi, assegni familiari compresi (inc. DI.2007.235). A un'udienza tenutasi l'8 settembre 2009 nella causa di divorzio le parti hanno poi convenuto che gli assegni familiari percepiti da AO 1 andassero in aggiunta all'importo di fr. 300.– mensili dovuto dalla madre per ciascuna figlia (inc. OA.2006.491).
B. Il 25 ottobre 2011 AO 1 ha chiesto al Pretore di ordinare alla __________ di __________, per cui la moglie lavorava (a tempo pieno), di trattenere dallo stipendio di lei fr. 600.– mensili e di riversarglieli a titolo di contributo alimentare per le figlie. Il 25 novembre 2011 egli ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocino, che il Pretore ha respinto con decisione del 5 dicembre 2011 (inc. SO.2011.5165). All'udienza del 17 gennaio 2012, indetta per il contraddittorio sulla trattenuta di stipendio, AP 1 ha proposto di rigettare l'istanza, facendo valere che la
__________ era stata assorbita nel frattempo dalla __________ di __________, la quale l'aveva assunta il 1° ottobre 2011 al 50% con una retribuzione media di fr. 2241.30 netti mensili, insufficienti per garantirle anche solo la copertura del fabbisogno minimo. Essa ha sollecitato a sua volta il gratuito patrocinio (inc. SO.2012.182). Le prove consistendo nel mero richiamo di altri fascicoli della Pretura, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale. Entrambe hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2012, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato alla __________ di trattenere con effetto immediato dallo stipendio di AP 1 l'importo di fr. 600.– mensili e di riversarlo su un conto bancario di AO 1 in favore delle figlie. Non sono state riscosse spese né sono state assegnate ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio avanzata da AP 1 è stata respinta.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 febbraio 2012 per ottenere che, previa concessione del gratuito patrocinio, la trattenuta di stipendio sia annullata. Con reclamo del medesimo giorno essa chiede altresì, sempre con domanda di gratuito patrocinio, che il quest'ultimo beneficio le sia conferito anche per la procedura di primo grado. Nelle sue osservazioni del 12 marzo 2012 AO 1 propone di respingere l'appello, mentre si rimette a giudizio per quanto riguarda il reclamo in materia di gratuito patrocinio, postulando a sua volta il gratuito patrocinio per la procedura di appello.
Considerando
in diritto: I. Sulla trattenuta di stipendio a carico dell'appellante
finale dinanzi al Pretore la trattenuta riguardava il contributo
alimentare di due mesi e mezzo per M__________ (maggiore età il
15 aprile 2012) e di 49 mesi per S__________ (maggiore età il 26 febbraio 2016), onde un valore litigioso di circa fr. 15 500.–. Introdotto l'ultimo giorno utile (il lunedì successivo al sabato 11 febbraio 2012: art. 142 cpv. 3 CPC), l'appello in esame è per altro tempestivo.
AP 1 ammetteva “di non aver praticamente mai fatto fronte al pagamento dei contributi alimentari di fr. 600.– a suo tempo fissati” (pag. 2 in fondo). Ciò premesso, egli ha accertato che con il proprio reddito medio di fr. 2241.30 mensili la convenuta è “perfettamente in grado” di onorare l'obbligo. Certo, essa faceva valere un fabbisogno minimo di fr. 3415.35 mensili, ma da tale somma andavano tolti i debiti verso terzi (rata di fr. 50.– mensili corrisposta all'Ufficio di esecuzione, rata di fr. 300.– mensili per l'onorario di un dentista, rata di fr. 198.– per costi della curatela in favore di M__________ e S__________), come pure l'onere d'imposta (fr. 125.25 mensili), il mantenimento delle figlie essendo prioritario. Alla debitrice il Pretore non ha riconosciuto nemmeno il costo dell'alloggio (fr. 812.50 mensili), AP 1 non avendo reso verosimile di corrispondere metà del canone di locazione al convivente, né il costo dell'automobile (fr. 375.10 mensili complessivi), l'interessata non avendone dimostrato la necessità. In definitiva il Pretore ha considerato nel fabbisogno minimo della debitrice unicamente il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili) e il premio della cassa malati (fr. 381.50 mensili). Onde l'accoglimento della richiesta intesa alla trattenuta di stipendio per fr. 600.– mensili.
L'appellante ricorda che nel decreto cautelare del 9 ottobre 2008 citato dianzi (lett. A) il Pretore le aveva riconosciuto un fabbisogno minimo di fr. 2604.05 mensili a fronte di un reddito da attività lucrativa di fr. 3183.20 mensili. Essa adduce che nel frattempo la sua situazione economica è peggiorata, poiché il suo guadagno medio di fr. 2241.30 mensili non le basta più nemmeno per finanziare il fabbisogno minimo, sia pure ridimensionato a fr. 2742.10 mensili. La convenuta soggiunge di aver dovuto ridurre il proprio grado d'occupazione al 50% per problemi alla schiena, anche se in seguito il suo stato di salute è migliorato e alla __________ ha chiesto di poter lavorare all'80%. Sottolinea infine che la figlia M__________ sarebbe diventata maggiorenne il 15 aprile 2012, sicché dopo di allora la trattenuta di stipendio sarebbe da limitare in ogni caso a fr. 300.– mensili, corrispondenti al solo contributo alimentare per S__________.
Nella fattispecie è pacifico che AP 1 ha trascurato i propri obblighi di mantenimento verso le figlie, accumulando un debito di fr. 24 329.90 verso lo Stato, il quale dal febbraio del 2012 non anticipa più nulla (doc. 3 e doc. B). Che in simili condizioni le spettanze delle figlie siano minacciate non è controverso. Quanto l'appellante invoca è un peggioramento della propria condizione economica rispetto al momento in cui i contributi alimentari sono stati stabiliti. Ora, secondo giurisprudenza una trattenuta di stipendio fondata su un avviso o una diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel caso in cui la situazione dell'obbligato si sia deteriorata dopo la fissazione dei contributi alimentari, almeno il fabbisogno minimo di lui calcolato non secondo i principi del diritto civile (ricordati in DTF 114 II 394 consid. 4b), bensì secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 110 II 15 consid. 4; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_798/2011 dell'11 gennaio 2012, consid. 2.1 con rimandi). Il peggioramento non deve ricondursi tuttavia – con ogni evidenza – a una decisione unilaterale dell'obbligato, il quale non è abilitato a sminuire per sua scelta autonoma le basi destinate al sostentamento della famiglia.
In concreto risulta che al momento in cui sono stati pattuiti i contributi alimentari per le figlie AP 1 guadagnava, lavorando al 50% come infermiera a domicilio e al 50% come impiegata d'ufficio per lo stessa __________, fr. 3183.20 netti mensili. Una volta coperto il proprio fabbisogno minimo di fr. 2604.05 mensili, le rimanevano fr. 579.15 mensili per erogare i contributi alimentari di complessivi fr. 600.– mensili (decreto cautelare del 9 ottobre 2008, pag. 5 verso l'alto, nell'inc. DI.2007.235). Al momento in cui ha giudicato il Pretore la convenuta guadagnava invece, come infermiera a domicilio a metà tempo, fr. 2500.– lordi mensili per tredici mensilità (doc. 12). Ciò corrisponderebbe, secondo l'appellante, a un'entrata media di fr. 2241.30 netti mensili. In realtà i conteggi di stipendio agli atti non sono completi (doc. 14). Sta di fatto che, per lo meno a un sommario esame come quello che governa una procedura di trattenuta di stipendio, lo stipendio di base non appare eccedere fr. 2300.– netti mensili. Tenuto conto dei supplementi per lavoro festivo e trasferte (in media fr. 22.65 sull'arco di otto mesi per lavoro festivo e fr. 156.35 per le trasferte: doc. 14), il guadagno dell'interessata potrà anche essere stimato in fr. 2475.– mensili, ma non oltre. Dal profilo dei redditi la situazione di lei appare dunque sensibilmente peggiore rispetto al momento in cui sono stati fissati i contributi di fr. 600.– mensili complessivi.
Quanto al minimo esistenziale della convenuta calcolato secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, l'appellante ne indica l'ammontare in fr. 2742.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola fr. 1200.–, metà del canone di locazione e delle spese accessorie fr. 812.50, l'altra metà essendo a carico del convivente, premio della cassa malati fr. 381.50, leasing dell'automobile fr. 258.15, imposta di circolazione fr. 40.25, assicurazione obbligatoria dell'automobile fr. 49.70). Il Pretore, come detto, ha riconosciuto solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1200.– mensili) e il premio della cassa malati (fr. 381.50 mensili).
a) Per quel che attiene al minimo esistenziale del diritto esecutivo, dandosi un debitore che vive in concubinato esso corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 765). AO 1 obietta che l'importo andrebbe suddiviso in proporzione ai redditi dei conviventi, ma ciò vale in caso di debitore coniugato (FU 68/2009 pag. 6294 cifra IV n. 1 con rinvio a DTF 114 III 12) o, al limite, di debitore che vive in un concubinato stabile dal quale siano nati figli (DTF 130 III 767 in alto; cfr. FU 68/2009 pag. 6292 cifra I n. 3 “coppia con figli”). Se non vi sono figli comuni, vale la metà dell'importo previsto per coniugi, giacché i conviventi non hanno obblighi di mantenimento reciproci (DTF 130 III 768 consid. 2.4), a meno che – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà, di modo che si giustifichi di aumentare la quota del debitore fino al minimo esistenziale per persona sola (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 62c). Contrariamente all'opinione del Pretore, di conseguenza, nel fabbisogno minimo dell'interessata secondo il diritto esecutivo va inserito l'importo di fr. 850.– mensili, pari alla metà di quello per coniugi (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I n. 3).
b) lI canone di locazione e le spese accessorie rientrano senz' altro nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo, anche se il debitore vive con terzi (FU 68/2009 pag. 6292 cifra II n. 1 e 2). In concreto il Pretore ha rimproverato alla convenuta di non avere reso verosimile alcun versamento al convivente __________, ma a parte il fatto che questi ha confermato la partecipazione (verbale del 15 giugno 2010, pag. 1 in basso nell'inc. OA.2006.491 richiamato), ciò non è di rilievo. Nel fabbisogno minimo di un convivente secondo il diritto
esecutivo la locazione dell'alloggio comune va riconosciuta per principio a metà, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Un'eccezione ricorre solo qualora – ma è già stata scartata dianzi (consid. a) – il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (loc. cit.). Resta il fatto che, dandosi una pigione di fr. 1460.– e un acconto per spese accessorie di fr. 150.– mensili (doc. 4), la metà della spesa ammonta a fr. 805.–, non a fr. 812.50 mensili come pretende la convenuta. Non sussistendo invece convivenza con figli comuni, non si giustifica – contrariamente all'opinione di AO 1 – una suddivisione della spesa secondo il reddito dei conviventi.
c) Il premio della cassa malati obbligatoria è stato giustamente riconosciuto dal Pretore a AP 1 nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II n. 3). Va tuttavia corretto l'importo, che non è di fr. 381.50 mensili (come indica la convenuta), bensì di fr. 351.80 mensili (doc. 5). Eventuali coperture complementari, facoltative, non possono essere considerate (DTF 134 III 323).
d) La rate mensili pagate da un debitore per il leasing dell'automobile vanno comprese nel fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo se l'uso del veicolo è necessario per l'esercizio di una professione, sempre che il mezzo non appaia eccessivamente oneroso, nel qual caso l'Ufficio di esecuzione fissa al debitore un termine per sostituirlo (FU 68/2009 pag. 6294 cifra II n. 7; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 28 ad art. 93). Se si riconosce il leasing, si riconoscono anche i costi del veicolo per raggiungere il posto di lavoro (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II n. 4d). In concreto il Pretore ha ritenuto che l'interessata non abbia reso verosimile la necessità di usare un'automobile per l'esercizio della professione. Se appena si pensa tuttavia ch'essa lavora al 50% come infermiera per cure a domicilio (doc. 13), mal si intravede come essa possa dispensarsi dall'adoperare un veicolo, tanto che riceve un'indennità per le trasferte in automobile eseguite durante l'orario di lavoro (doc. 13 e 14). In simili circostanze si giustifica pertanto di inserire nel fabbisogno dell'appellante la rata del leasing, ragionevole (fr. 258.15 mensili: doc. 8), l'imposta di circolazione (fr. 40.25 mensili: doc. 9) e il premio dell'assicurazione responsabilità civile (fr. 49.70 mensili: doc. 10).
e) In definitiva il fabbisogno minimo della convenuta agli effetti del diritto esecutivo risulta di fr. 2354.90 mensili, mentre manifestamente insostenibile si rivela il calcolo del Pretore (consistente nel solo minimo esistenziale del diritto esecutivo e nel premio della cassa malati obbligatoria). Ciò significa che, con un reddito di circa fr. 2475.– mensili e un fabbisogno secondo il diritto esecutivo di circa fr. 2355.– mensili, l'appellante rimane a fine mese con un margine disponibile di fr. 120.– mensili, insufficiente per elargire i contributi alimentari di complessivi fr. 600.– mensili in favore delle figlie.
Un avviso o una diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) dovendo rispettare come detto, nel caso in cui la situazione dell'obbligato sia peggiorata dopo la fissazione dei contributi alimentari, il fabbisogno minimo di quest'ultimo calcolato secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (sopra, consid. 4), nel caso specifico la trattenuta di stipendio parrebbe doversi limitare a fr. 120.– mensili. Se non che, a differenza del fabbisogno minimo del diritto civile applicabile in ambito matrimoniale, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo non è sempre intangibile (DTF 123 III 332; Vonder Mühll, op. cit., n. 41 ad art. 93). Ove una trattenuta di stipendio sia chiesta da un creditore che senza il contributo alimentare non riesca a coprire il proprio fabbisogno minimo, in effetti, il debitore con redditi insufficienti a coprire a sua volta il proprio fabbisogno minimo (compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore vede intaccare il proprio (I CCA, sentenza inc. 11.2012.187 del 25 gennaio 2012, consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 in fondo e riferimenti; Bastons Bulletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad art. 291 CC con rimandi). Un esempio concreto è riprodotto nella sentenza pubblicata in DTF 105 III 48. Nel caso specifico l'ammontare della trattenuta di stipendio andrebbe determinato, quindi, anche in funzione di tale principio.
Se da quanto precede si può prescindere nella fattispecie, ciò si deve alla circostanza che – come si è visto – un debitore non può ridurre unilateralmente i propri redditi, minando le basi per il sostentamento della famiglia (sopra, consid. 4 in fine). Quando i contributi alimentari per M__________ e S__________ sono stati pattuiti AP 1 lavorava al 100% e aveva un margine disponibile di fr. 579.15 mensili (sopra, consid. 5). Il fatto di ridurre l'attività lucrativa al 50% non la abilitava a pregiudicarlo. Davanti al Pretore essa ha fatto valere bensì che la ditta __________ era stata assorbita dalla __________, la quale l'aveva assunta al 50% come infermiera, ma non ha preteso che le fosse impossibile ricuperare – eventualmente altrove – l'attività di impiegata d'ufficio al 50% esercitata fino ad allora. Si è limitata ad affermare di avere chiesto alla __________ un lavoro all'80% (risposta scritta del 17 gennaio 2012, pag. 4 a metà), senza per altro rendere verosimile che la proposta sia stata rifiutata. In appello essa afferma di avere sofferto dolori alla schiena, ciò che l'aveva indotta a diminuire il grado d'occupazione al 50% (memoriale, pag. 7 nel mezzo), ma tale asserto è lungi dall'essere reso verosimile, per tacere del fatto che nell'appello essa conferma di essere abile al lavoro “almeno all'80%” (loc. cit.). E qualora avesse conservato un grado d'occupazione “almeno all'80%” essa non nega che le sarebbe stato possibile sopperire ai contributi alimentari per le figlie (essa guadagna circa fr. 2475.– mensili lavorando al 50%), dato il suo fabbisogno minimo di fr. 2355.– mensili secondo il diritto esecutivo.
Se ne conclude che, nonostante l'erroneo calcolo del Pretore
sul fabbisogno minimo della convenuta in base ai principi del diritto esecutivo, nel risultato la trattenuta di stipendio resiste alla critica. Non senza ragione l'appellante fa valere tuttavia che M__________ avrebbe compiuto 18 anni il 15 aprile 2012 e che dopo di allora la trattenuta va limitata al contributo alimentare di fr. 300.– mensili per S__________. Non consta in effetti che nel decreto cautelare del 9 ottobre 2008 (inc. DI.2007.235) il contributo alimentare per M__________ fosse previsto anche oltre la maggiore età della beneficiaria (cfr. RtiD II-2010 pag. 641 consid. 6a). AO 1 obietta che M__________ avrà diritto a un contributo alimentare anche dopo i 18 anni come figlia agli studi giusta l'art. 277 cpv. 2 CC, ma la trattenuta di stipendio è una misura d'esecuzione e non può sussistere senza il titolo cui si riferisce. Per di più, è lungi dall'apparire verosimile che la figlia maggiorenne otterrà un contributo alimentare allorché il contributo alimentare per la figlia minorenne risulterà prioritario (cfr. DTF 132 III 211 consid. 2.3). Su questo punto l'appello merita quindi accoglimento e il decreto impugnato va riformato di conseguenza.
II. Sul gratuito patrocinio davanti al primo grado di giudizio
Una richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC), a meno che essa intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio esperibile contro la decisione finale (art. 110 CPC per analogia; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 121 con richiami). In concreto non occorreva dunque che AP 1 presentasse reclamo contro il diniego del Pretore; bastava che impugnasse tale decisione nell'ambito dell'appello contro la trattenuta di stipendio. Ciò non impedisce, ad ogni modo, di considerare il reclamo come parte integrante dell'appello.
Il Pretore ha rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio alla richiedente, in concreto, per avere “il Tribunale d'appello (...) più volte sancito la non necessità di far capo all'assistenza di un legale per la procedura di diffida ai debitori” (decisione impugnata, pag. 3). In realtà occorre distinguere. È vero che – di norma – non occorre gratuito patrocinio per postulare una trattenuta di stipendio a tutela di contributi in favore di figli minorenni, il creditore potendo fruire in tali casi di un aiuto appropriato e gratuito da parte dell'autorità tutoria (RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c). Il coniuge convenuto non può far capo a tale aiuto. Se è senza mezzi, bisogna valutare così se egli possa difendersi adeguatamente da sé solo o se gli occorra un patrocinatore d'ufficio. Nel precedente citato dal Pretore (in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, n. 10 ad art. 14 vLag) il convenuto opponeva soltanto “di non avere abbastanza denaro per pagarmi l'avvocato con tutto quello che devo pagare”. Il caso non riservava pertanto alcuna difficoltà. Nella fattispecie odierna la difesa della convenuta implicava invece, per lo meno, un calcolo del fabbisogno minimo secondo i principi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, calcolo che l'interessata non era verosimilmente in grado di eseguire (e che ha richiesto una disamina puntuale da parte di questa Camera: sopra, consid. 6). Non si poteva pretendere pertanto ch'essa si difendesse da sé sola. Si aggiunga che all'udienza del 17 gennaio 2012 il marito era assistito dal proprio patrocinatore d'ufficio, di modo che lasciare la convenuta senza avvocato sarebbe apparso ancor più problematico sotto il profilo delle garanzie minime sgorganti dall'art. 29 cpv. 3 Cost.
Ne segue che, rifiutando alla convenuta il beneficio del gratuito patrocinio, il Pretore ha mostrato severità eccessiva. In proposito l'appello merita quindi accoglimento e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va riformato. Spetterà al Pretore, in esito al presente giudizio, fissare l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio per le prestazioni svolte nel procedimento cautelare di diffida ai debitori.
III. Sulle spese giudiziarie e il gratuito patrocinio in appello
La richiesta di gratuito patrocinio in appello può essere accolta: da un lato l'indigenza di AP 1 è fuori discussione, dall'altra il suo appello non poteva dirsi – almeno in parte – senza possibilità di esito favorevole (art. 117 CPC). Per quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva alla rappresentante produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento. Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello (9 pagine) in una causa già nota, più di sei d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata dunque in fr. 1300.– complessivi.
Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura delle citate osservazioni all'appello in una causa già nota (7 pagine, senza il paragrafo sulla questione del gratuito patrocinio in prima sede), più di cinque d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 1100.– complessivi.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato alla ditta __________, via __________, __________ __________, e per essa alla socia e gerente __________, , di trattenere con effetto immediato dallo stipendio spettante a AP 1, , la somma di fr. 600.– mensili fino al 15 aprile 2012, ridotta a fr. 300.– mensili dopo di allora, riversandola in favore delle figlie M e S sul conto __________ (IBAN __________) intestato a AO 1.
Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
AP 1 è ammessa al beneficio al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per la convenuta alla patrocinatrice d'ufficio l'indennità che sarà stabilita dal Pretore con decisione separata.
II. Le spese di fr. 500.– sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà un'indennità di fr. 850.– per ripetibili ridotte.
III. AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.
IV. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'opponente al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1100.–.
V. Notificazione:
– ; – ; – , (dispositivo n. I/1, in estratto); – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative, Torricella (dispositivi n. III e IV, in estratto).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.