Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2012.14
Entscheidungsdatum
19.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2012.14

Lugano, 19 aprile 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2010.588 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 agosto 2010 da

AP 1 , (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (già patrocinato dall'avv. ),

giudicando sull'appello del 10 febbraio 2012 presentato da AP 1 in sostituzione processuale del figlio E__________ (1997) e in rappresentanza della figlia C__________ (1993) contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 gennaio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1961) e AP 1 (1962) si sono spo­sati a __________ il 25 maggio 1991. Dal matrimonio sono nati C__________, il 17 luglio 1993, ed E__________, il 12 aprile 1997. Il marito è montatore-elettricista e la moglie decoratrice-vetrinista, in proprio dal 1993. I coniugi si sono separati nel giugno del 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (una casa bifamiliare sulla particella n. 808 RFD di __________, intestata a entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno) e nel luglio successivo ha avviato un'attività indipendente nel settore della progettazione di impianti elettrici. Il 1° agosto 2010 AP 1 ha lasciato anch'essa l'abitazione coniugale per trasferirsi con i figli in un appartamento, sempre a __________. Nel settembre del 2010 la casa è stata venduta.

B. Il 19 agosto 2010 AP 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo l'affidamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo alimentare indicizzato di fr. 3000.– mensili per sé fino al 16° compleanno di E__________ (12 aprile 2013), uno di fr. 1870.– mensili per ogni figlio sino alla maggiore età o al 25° anno d'età in caso di studi superiori, la metà di quanto il marito aveva riscosso dal “secondo pilastro” a titolo di libero passaggio quando si è messo in proprio, la metà del valore di riscatto di una polizza del “terzo pilastro” a lui intestata presso la __________ e il versamento di fr. 1000.– in liquidazio­ne del regime dei beni. Nella sua risposta del 25 ottobre 2010 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ha approvato l'affidamento dei figli alla madre e ha chiesto il più ampio diritto di visita, ma ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, ha offerto un contributo alimentare indicizzato di fr. 1000.– mensili per ogni figlio sino alla maggiore età, ha proposto alla moglie “un'equa indennità relativa all'avere di vecchiaia riscattato” e la metà del valore di riscatto della citata polizza di “terzo pilastro”, rivendicando da parte sua la metà del valore dei mobili di cui la moglie era divenuta proprietaria in seguito alla separazione.

C. Con ordinanza del 26 ottobre 2010 il Pretore, visto l'assenso del convenuto allo scioglimento del matrimonio, ha deciso di trattare la procedura come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 7 dicembre 2010 il Segretario assessore ha proceduto all'audizione dei coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare, si sono accordati sull'affidamento dei figli alla madre e sul diritto di visita, trovando un'intesa altresì sul riparto a metà della prestazione di libero passaggio relativa al “secondo pilastro” riscossa dal marito e sulla divisione a metà del valore di riscatto della menzionata polizza di “terzo pilastro”. Litigiosi sono rimasti i contributi alimentari per i figli, la moglie avendo rinunciato a contributi per sé, e la liquidazione del regime matrimoniale, questioni demandate alla decisione del giudice.

D. Le parti essendo state chiamate il 25 gennaio 2011 a esprimersi sui punti controversi, nel suo memoriale del 3 febbraio 2011 AP 1 ha sollecitato un contributo alimentare indicizzato di fr. 1880.– mensili per ogni figlio sino alla maggiore età o al 25° anno d'età in caso di studi superiori, la metà della prestazione di libero passaggio relativa al “secondo pilastro” riscossa dal marito e la metà del valore di riscatto della menzionata polizza di “terzo pilastro” (almeno fr. 32 000.–), oltre a fr. 1000.– in liquidazione del regime dei beni e a fr. 431.– di spese straordinarie per i figli. Nel proprio memoriale del 4 febbraio 2011 AO 1 ha offerto una volta ancora un contributo alimentare indicizzato di fr. 1000.– mensili per ogni figlio sino alla maggiore età e la metà del valore di riscatto della ripetuta polizza del “terzo pilastro”, rivendicando una somma pari alla metà del valore dei mobili di cui la moglie era divenuta proprietaria in seguito alla separazione.

E. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel proprio, del 21 ottobre 2011, AP 1 ha mantenuto sostanzialmente le sue domande, chiedendo un contributo alimentare di fr. 1880.– mensili indicizzati per ogni figlio (la primogenita, divenuta maggiorenne il 17 luglio 2011, avendola autorizzata ad agire in sua vece) sino alla maggiore età o al 25° anno d'età in caso di studi superiori, la metà della prestazione di libero passaggio relativa al “secondo pilastro” riscossa dal marito (fr. 57 455.55) e la metà del valore di riscatto della menzionata polizza di “terzo pilastro” (fr. 31 570.50), oltre a fr. 5000.– in liquidazione del regime dei beni e alla metà di “tutti i diritti” relativi a una “polizza vincolata __________, valuta 19 agosto 2010”. Nel suo allegato conclusivo del 4 ottobre 2011 AO 1 ha offerto un contributo alimentare di fr. 1161.50 mensili per ogni figlio (ridotti a fr. 1136.50 dopo il 16° compleanno), il versamento alla moglie di fr. 57 455.55 per la metà della prestazione di libero passaggio relativa al “secondo pilastro” e di fr. 31 570.50 per la metà del valore di riscatto della nota polizza di “terzo pilastro”, pretendendo però fr. 5000.– in liquidazione del regime dei beni.

F. Con sentenza del 12 gennaio 2012 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio E__________ alla madre, ha disciplinato le relazioni personali fra padre e figlio, ha condannato AO 1 a versare alla moglie fr. 57 455.55 a titolo di previdenza professionale (“secondo pilastro”), oltre a fr. 31 570.50 per la metà del valore di riscatto della polizza presso la __________ (“terzo pilastro”), ha attribuito ai coniugi in ragione di metà ciascuno i diritti derivanti dalla polizza __________ (“terzo pilastro”) presso la , ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 5000.– in liquidazione del regime matrimoniale, ha posto a carico di AO 1 contributi alimentari indicizzati di fr. 1583.– mensili per E (fr. 1533.– mensili dopo il 12 aprile 2012) fino alla maggiore età e di fr. 1036.– mensili per C__________ (fr. 1086.– dopo il 12 aprile 2012) senza limiti di tempo, assegni familiari non compresi, e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 3000.– con le spese alle parti nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 febbraio 2012 nel quale chiede che i contributi alimentari indicizzati per i figli siano aumentati a fr. 1880.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età o fino al 25° compleanno “qualora i figli studias­sero”. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze dei Pretori in materia di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, tuttavia, l'appello è ricevibile soltanto “se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione del Pretore è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 13 gennaio 2012, onde la tempestività dell'impugnazione. Il valore litigioso inoltre raggiunge agevolmente la soglia di fr. 10 000.–. L'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Litigiosi rimangono in questa sede, come detto, i contributi alimentari per i figli. Nella sentenza impugnata il Pretore ha definito il fabbisogno in denaro di E__________ in fr. 1583.– mensili fino al 12 apri­le 2012 e in fr. 1533.– mensili dopo di allora sulla base della tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Quanto al fabbisogno di C__________, divenuta maggiorenne in pendenza di causa, egli ha accertato che AP 1 procedeva in rappresentanza dalla figlia conformemente a un'autorizzazione da questa rilasciata il 5 febbraio 2011. Ciò posto, il Pretore ha ricordato che il fabbisogno di un figlio maggiorenne non va determinato in base alle citate raccomandazioni, bensì secondo i minimi di esistenza del diritto esecutivo. Se non che – egli ha continuato – “da un lato C__________ fissa il suo fabbisogno in fr. 1880.– mensili, mentre, d'altro canto, il creditore alimentare dispone a favore dei figli l'intera eccedenza” (decisione impugnata, pag. 6 in fondo). In altri termini, il margine disponibile di AO 1 ammontando in concreto a fr. 2619.– mensili (reddito fr. 6049.–, fabbisogno minimo fr. 3430.–), dedotto il contributo alimentare per E__________ di fr. 1583.– mensili (fr. 1533.– dopo il 12 aprile
  1. rimangono per il mantenimento di C__________ fr. 1036.– mensili (fr. 1086.– dal 12 aprile 2012). Di conseguenza il Pretore ha fissato il contributo in favore di lei a tale ammontare.
  1. L'appellante sostiene che nel caso in cui i redditi dei genitori non siano sufficienti per assicurare il fabbisogno dei figli, i genitori devono far capo alla sostanza. E siccome dalla vendita dell'abitazione coniugale AO 1 ha incassato oltre fr. 350 000.–, gli incombe di erodere quel capitale e di versare un contri­buto

alimentare di fr. 1880.– mensili a entrambi i figli, mentre un analogo sacrificio non può essere imposto a lei, che ha “sempre dovuto intaccare anche in modo cospicuo la propria sostanza per far fronte al proprio debito mantenimento” (me­moriale, pag. 6 in fondo). AP 1 fa valere di prestare già il suo contri­buto ai figli in cura e educazione, soggiungendo che nemmeno con il guadagno potenziale di fr. 2400.– mensili imputatole dal Pretore essa è in grado di partecipare finanziariamente al loro mantenimento, che il suo modesto reddito la obbliga a consumare la propria sostanza già per sopperire a sé medesima e che il mantenimento dei figli spetta “in prima analisi” al genitore non affidatario.

Riguardo all'ammontare dei contributi litigiosi l'appellante ribadisce che il fabbisogno in denaro di un figlio come E__________ è, secondo la tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, di fr. 1880.– mensili, cifra che non v'è motivo di ridurre, avendo essa rinunciato a esigere contributi alimentari per sé. C__________ avendo da parte sua “confermato la propria adesione al contributo di mantenimento richiesto dalla madre, a valere anche dopo la maggiore età”, mal si comprenderebbe “per quale motivo il suo fabbisogno debba essere quantificato in maniera differente” rispetto a quello di E__________. AO 1 potendo erogare ambedue i contributi richiesti, non si giustificherebbe dunque di ritenere prioritario quello per il figlio minorenne. Tanto meno – epiloga l'interessata – considerando che il margine disponibile del convenuto è di fr. 348.– mensili più alto di quello calcolato dal Pretore, dal fabbisogno minimo dell'ex marito dovendosi stralciare il premio di fr. 348.– mensili per un'assicurazione previdenziale del “terzo pilastro” che non può essere riconosciuto a scapito del mantenimento dei figli.

  1. Per quel che attiene al contributo di mantenimento in favore di E__________, anzitutto, il Pretore è giunto alla cifra di fr. 1583.– mensili (fr. 1533.– dopo il 12 aprile 2012) fondandosi sull'importo di fr. 1880.– mensili previsto dalla citata tabella 2011 (terza fascia d'età per una fratria di due), togliendo l'assegno familiare, sostituendo il costo dell'alloggio stimato nella tabella con una quota della locazione effettiva pagata dalla madre affidataria e riducendo del 50% i costi per cura e educazione (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). In realtà il calcolo denota tre errori.

a) Che i fabbisogni in denaro previsti dalle tabelle correlate alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo già comprendano l'assegno familiare (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), il quale va tolto perciò dal contributo di mantenimento, è vero (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). L'assegno familiare di fr. 200.– mensili, tuttavia, è sostituito dall'assegno di formazione di fr. 250.– mensili solo dal 16° compleanno del figlio e non già dal 15°, come reputa il Pretore (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). Nella fattispecie la circostanza non incide sull'esito del giudizio, poiché fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio i contributi di mantenimento continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (RtiD I-2006 pag. 670 in alto con richiami) o – se questo non sussiste – dalle misure a protezione dell'unione coniugale (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 41 ad art. 179 CC con numerosi rinvii; Schwander in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 179 CC). Certo, il giudice può far decorrere i contributi alimentari già dal passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio (DTF 128 III 123 consid. 3b/bb), ma ciò non è il caso in concreto. Ne segue che, avendo E__________ compiuto 16 anni il 12 aprile 2013, i contributi dovutigli prima di allora continuano a

essere quelli fissati dal Pretore con decreto cautelare del

29 aprile 2011 (confermato da questa Camera con sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013). La svista del primo giudice rimane così senza conseguenze.

b) Non è priva di conseguenze invece la sostituzione del costo dell'alloggio figurante nella tabella correlata alle predette raccomandazioni con una quota della locazione effettiva pagata dal genitore affidatario. Il principio in sé è ineccepibile. La stima di fr. 315.– mensili prevista nella tabella 2011 va sostituita così dalla quota di un quarto – trattandosi del secondogenito – della pigione effettiva corrisposta da AP 1 (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträ­gen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Sta di fatto che un quarto di fr. 1800.– mensili (sentenza impugnata, pag. 7 in basso) corrisponde a fr. 450.–, non a fr. 350.–. Il fabbisogno in denaro di E__________ risulta pertanto di fr. 1765.– mensili (fr. 1880.– meno fr. 315.– più fr. 450.–, dedotto il menzionato assegno di formazione di fr. 250.–).

c) A ragione l'appellante si duole altresì che il Pretore abbia considerato nel fabbisogno in denaro del figlio solo la metà e non l'intera posta per cura e educazione contemplata dalla tabella 2011 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (fr. 265.– mensili). Il Pretore medesimo ha ricordato che dopo il 16° compleanno di E__________ l'appellante avrebbe dovuto esercitare un lavoro a tempo pieno, come prevede la giurisprudenza in casi del genere (DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2, richiamati in DTF 137 III 109 a metà), per quanto le abbia imputato un reddito potenziale da attività lucrativa non superiore a fr. 2400.– mensili (decisione impugnata, pag. 8 in alto). Se non che, dovendo lavorare a orario completo, dopo il 16° compleanno del figlio AP 1 non può più prestare cura e educazione in natura. Non si giustifica così di ridurre il fabbisogno in denaro di E__________. Il fatto che l'appellante abbia rinunciato a contributi alimentari per sé non significa in ogni modo – contrariamente a quanto essa sostiene – che il fabbisogno in denaro del figlio vada maggiorato a fr. 1880.– mensili (sui requisiti che presiedono a un'eventuale mag­gio­razione: RtiD II-2010 pag. 632 consid. 6 a 8). Il fabbisogno in denaro di E__________ va ribadito così in fr. 1765.– mensili

  1. Relativamente alla figlia C__________, che al momento in cui ha statuito il Pretore frequentava il secondo anno della Scuola cantonale di commercio (sentenza impugnata, pag. 9 a metà), il diritto al mantenimento giusta l'art. 277 cpv. 2 CC non è contestato dal padre. E il fabbisogno di un figlio maggiorenne va calcolato – come rileva il Pretore – in base ai minimi di esistenza previsti dal diritto esecutivo, cui si aggiungono le spese d'alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione (Rep. 1995 pag. 153 n. 28). Invero il primo giudice non ha determinato tale fabbisogno, limitandosi ad accertare che AO 1 deve già corrispondere ai figli l'intera sua disponibilità mensile (decisione impugnata, pag. 6 in fondo). Si tratta però di una motivazione che – come si vedrà oltre (consid. 8) – non resiste alla critica. Ora, la figlia C__________ quantifica il proprio fabbisogno minimo in fr. 1880.– mensili. L'affermazione è meramente apodittica, ma non manca di verosimiglianza ove appena si consideri che il minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonta, per una persona sola, a fr. 1200.– men­sili (FU 68/2009 pag. 6292), cui deve aggiungersi il costo dell'alloggio, quello delle assicurazioni obbligatorie e della formazione. Se al fabbisogno minimo di C__________ si aggiungono fr. 600.– mensili per l'alloggio (in caso di comunione domestica “le spese d'abitazione devono essere in linea di principio ripartite proporzionalmente”: FU 68/2009 pag. 6293 in alto), pari a un terzo dei fr. 1800.– mensili pagati dalla madre a titolo di locazione (somma che tra l’altro il Pretore ha giustamente dedotto dal fabbisogno minimo della madre), e una stima di fr. 200.– mensili per il premio della cassa malati, il fabbisogno minimo eccede già fr. 1880.– mensili. Da esso va tolto, comunque sia, l'assegno di formazione che spetta alla figlia (fr. 250.– mensili). Ne segue che il fabbisogno minimo di C__________ risulta di fr. 1630.– mensili.

  2. Accertato nelle circostanze descritte che il figlio E__________ ha uno scoperto di fr. 1765.– mensili sul proprio fabbisogno in denaro e la figlia C__________ uno scoperto di fr. 1630.– mensili sul proprio fabbisogno minimo, rimane da stabilire l'entità dei contributi alimentari a carico di AO 1. Il Pretore ha rammentato con pertinenza che ogni genitore deve contribuire al mantenimento dei figli secondo le sue possibilità, tenendo conto “della partecipazione del genitore che ha la cura del figlio alle cure di costui” (art. 285 cpv. 1 CC). In concreto l'appellante non ha disponibilità sul fronte delle entrate. Con un reddito (ipotetico) di fr. 2400.– da attività lucrativa a tempo pieno, essa non riesce nemmeno a finanziare il proprio fabbisogno minimo di fr. 2717.– mensili (decisione impugnata, pag. 9 in alto), seppure quest'ultimo vada rettificato in fr. 2617.– mensili (il costo dell’alloggio compreso nel fabbisogno in denaro di E__________ ammonta a fr. 450.–, non a fr. 350.– mensili: sopra, consid. 4b). AO 1 da parte sua ha un reddito da attività lucrativa di fr. 5442.– per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3430.–, onde un margine disponibile di oltre fr. 2000.– mensili. Può sovvenire appieno, di conseguenza, al fabbisogno in denaro di E__________, la cui spettanza è prioritaria rispetto a quella per la sorella maggiorenne (DTF 132 III 211 consid. 2.3), e non v'è ragione perché non debba erogare al figlio un contributo alimentare di fr. 1765.– mensili.

  3. Rimane da determinare quanto AO 1 possa essere tenuto a corrispondere per la figlia maggiorenne, il cui fabbisogno minimo è di fr. 1630.– mensili. Al di lei mantenimento intanto egli può contribuire con quanto gli rimane del reddito da attività lucrativa (fr. 247.– mensili). L'appellante sostiene che in realtà tale rimanenza è più elevata, dovendosi espungere dal fabbisogno minimo dell'ex marito il premio di fr. 348.– mensili da lui pagato per una polizza previdenziale del “terzo pilastro”, ma una severità del genere è fuori luogo. Come la stessa appellante riconosce, il genitore che deve sostentare un figlio maggiorenne in forza dell'art. 277 cpv. 2 CC ha diritto di conservare un agio del 20% sul proprio fabbisogno minimo (DTF 132 III 211 consid. 2.3). E l'agio del 20% cui AO 1 ha diritto nei confronti di C__________ eccede di gran lunga l'ammontare di fr. 348.– mensili da lui versati per il noto premio assicurativo. Non è il caso perciò di stralciare tale voce di spesa dal fabbisogno minimo di lui.

Al reddito da attività lucrativa di fr. 247.– mensili va cumulato il reddito che genera il ricavo della vendita dell'abitazione coniugale con terreno annesso, che nel settembre del 2010 ha fruttato a AO 1 fr. 364 197.– (sentenza impugnata, pag. 8 a metà). Il Pretore ha stimato un rendimento del 2% sull'intero ricavo, ma ciò non è sostenibile, ove appena si consideri che con decreto cautelare del 29 aprile 2011 (confermato da questa Camera con sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013) lo stesso Pretore aveva obbligato il marito a versare contributi per i figli superiori alla di lui disponibilità mensile (per la metà di fr. 582.– mensili complessivi: I CCA, sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013, consid. 2), di modo che dopo di allora AO 1 ha dovuto erodere quasi fr. 300.– di sostanza ogni mese. Quanto al tasso del 2% che questa Camera applicava alla presumibile resa di capitali, esso appare ormai eccessivo, anche il saggio d'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 (cui si riferiva appunto la giurisprudenza: I CCA, sentenza inc. 11.2009.88 del 31 luglio 2012, consid. 5b) essendo stato ridotto dal 1° gennaio 2012 all'1.5% (RU 2011 pag. 5035). Si può presumere, certo, che AO 1 possa investire a medio termine almeno fr. 300 000.–, ottenendo un reddito di fr. 375.– mensili. Alla figlia egli non può versare in ogni modo, pur facendo capo a tutti suoi redditi, più di fr. 622.– mensili.

  1. Da parte sua l'appellante ha ricevuto dalla vendita dell'abitazione coniugale con terreno annesso, nel settembre del 2010, non solo fr. 175 167.– su un conto presso la Banca __________ (doc. I, pag. 7 in fondo), come ha ritenuto il Pretore cadendo in un equivoco (sentenza impugnata, pag. 8 a metà), ma anche fr. 174 999.– su un conto presso la Banca __________ (doc. M). In altri ter­mini, dalla vendita dell'abitazione coniugale e del terreno annesso i coniugi hanno profittato sostanzialmente nella stessa misura, tant'è che nella petizione l'appellante riconosceva come “vero che la moglie ha ricevuto analoga liquidazione” (pag. 5, penultimo capoverso).

Certo, in corso di causa AP 1 ha dovuto attin­gere più del marito alla sostanza, poiché lavorando al 50% con un reddito di fr. 1400.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo) essa necessitava ancora di fr. 1300.– mensili per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2717.–. Tale situazione in ogni modo è mutata con il 16° com­plean­no di E__________ (12 aprile 2013), l'appellante potendo guadagnare da quel momento fr. 2400.– mensili con un'attività a tempo pieno (sentenza impugnata, pag. 8), ciò che ha ridotto il suo disavanzo a fr. 217.– mensili (reddito di fr. 2400.– meno il fabbisogno minimo di fr. 2617.–). Fino al 29 aprile 2011 inoltre, quando il Pretore ha aumentato in via provvisionale il contributo alimentare per C__________ ed E__________, l'appellante si è trovata a colmare l'intero ammanco – e non solo la metà dell'ammanco – nel fabbisogno in denaro dei figli (di fr. 582.– mensili complessivi). Ciò premesso, si può ragionevolmente esigere nondimeno ch'essa possa investire a medio termine almeno fr. 250 000.–, ciò che le permette di ottenere fr. 312.50 mensili. Ciò le permette di sussidiare con fr. 100.– mensili il fabbisogno minimo di C__________.

  1. Quando deve fissare contributi di mantenimento e i redditi (effettivi o ipotetici) dei genitori non bastano per coprire il fabbisogno dei figli, il giudice obbliga i genitori a intaccare la rispettiva sostanza, non esclusi eventuali beni propri. Il Pretore sembra supporre che ciò non valga nel caso di contributi alimentari per figli maggiorenni, ma tale opinione non trova riscontro in dottrina né in giurisprudenza. Ove i genitori siano tenuti a consumare la sostanza, nondimeno, il giudice deve rispettare la parità di trattamento, nel senso che non deve obbligare un coniuge a consu­mare la propria sostanza se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (sentenza del Tribunale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi richiami, in particolare alla sentenza pubblicata in DTF 129 III 7 consid. 3.1.2).

Nella fattispecie il fabbisogno minimo di C__________ presenta uno scoperto di circa fr. 900.– mensili (fr. 1630.– meno fr. 722.– che padre e madre sono in grado di stanziare grazie ai propri redditi). Entrambi i genitori vanno quindi chiamati a colmarlo facendo capo alla rispettiva sostanza con analogo sforzo. Si conviene che in pendenza di causa AP 1 ha dovuto attingere più del marito a quanto ricavato, nel settembre del 2010, della vendita dell'abitazione coniugale con terreno annesso. Considerato l'ammontare della somma riscossa (circa fr. 350 000.– ogni coniuge), tuttavia, l'intervenuto consumo non è tale da giustificare una partecipazione impari dei genitori al mantenimento della figlia. In ultima analisi l'appellante va tenuta così a finanziare il fabbisogno minimo della figlia prelevando dalla propria sostanza fr. 450.– men­sili e AO 1 va condannato a fare altrettanto, con obbligo di versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 1070.– mensili arrotondati (fr. 622.– dal reddito, fr. 450.– dalla sostanza). Non avendo egli impugnato, tuttavia, il contributo alimentare stabilito dal Pretore in fr. 1086.– mensili, questa Camera non può intervenire al riguardo, come non può intervenire d'ufficio sulla durata del contributo alimentare, che il Pretore non ha fissato. Dandosi contestazioni al riguardo, incomberà a AO 1 rivolgersi al Pretore perché ne fissi la scadenza.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva un contributo alimentare di fr. 1880.– mensile per ciascun figlio, assegni familiari non compresi, rispetto ai contributi alimentari di fr. 1533.– mensili per E__________ e di fr. 1086.– mensili per C__________ fissati dal Pretore (i contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore fino al 12 aprile 2012 sono superati: consid. 4a). Ottiene un contributo alimentare per E__________ di fr. 1765.– mensili e vede confermare quello per C__________ di fr. 1086.– mensili. Si giustifica così che sopporti quattro quinti degli oneri processuali, il resto andando a carico di AO 1. Per quel che è delle ripetibili, quest'ultimo avrebbe diritto a un'indennità d'inconvenienza (ridotta) ove la stesura delle osservazioni all'appello gli avesse cagionato particolari costi oppure apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno. A parte il fatto però che non ha chiesto alcuna indennità, l'interessato ha potuto redigere il memoriale (di tre pagine) da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo. Il sindacato odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo in materia di spese (ripartite a metà) e ripetibili (compensate) della decisione pretorile, che può rimanere invariato.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato:

AO 1 è tenuto a versare i seguenti contributi di mantenimento in via anticipata entro il 5 di ogni mese:

fr. 1765.– a AP 1 per il figlio E__________ e

fr. 1086.– alla figlia C__________.

Per il resto il dispositivo n. 7 della decisione impugnata rimane invariato.

  1. Le spese processuali di appello, di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per quattro quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1.

  2. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione:

– C__________ __________;

– E__________ __________.

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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