Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2012.127
Entscheidungsdatum
02.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2012.127

Lugano 2 luglio 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2008.491 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 24 luglio 2008 da

AP 1 (2007), (Emirati Arabi Uniti) (rappresentata dalla curatrice RA 1, e patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 19 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emanata dal Pretore aggiunto il 18 settembre 2012;

Ritenuto

in fatto: A. Il 24 luglio 2007 P__________ (1972) ha dato alla luce una bambina, AP 1, cui il 6 settembre 2007 la Commissione tutoria regionale 8 ha designato un curatore nella persona di C__________, incaricato di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento. Da una perizia sul DNA eseguita il 24 settembre 2007 è risultata con una probabilità superiore al 99.999% la paternità di AO 1 (1977), il quale tuttavia non ha riconosciuto la figlia. P__________ si occupava di intermediazione immobiliare e possedeva uno stabile di reddito a __________. AO 1, ingegnere meccanico, è responsabile e venditore dei marchi __________ e __________ per il Garage __________ SA di __________.

B. Il 24 luglio 2008 AP 1 ha adito per il tramite del suo curatore il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, affinché fosse accertata la paternità di AO 1, con obbligo per quest'ultimo di versarle retroattivamente dal 5 agosto 2007 un contributo alimentare di fr. 1930.– mensili indicizzati. Con lettera del 6 novembre 2008 il convenuto ha dichiarato la sua “opposizione al punto relativo al conteggio per gli alimenti”. Il 18 dicembre 2008 AO 1 ha poi riconosciuto AP 1 davanti all'ufficiale dello stato civile di __________.

C. L'udienza preliminare si è tenuta il 24 febbraio 2009. Durante

l'istruttoria, nel dicembre del 2009, P__________ ha venduto l'immobile di reddito e dal 2010 si è trasferita con la figlia a , in un appartamento che già possedeva. Lì continua a occuparsi di intermediazioni immobiliari. Il 1° ottobre 2010 RA 1 ha sostituito C come curatrice della bambina. Chiu­sa l'istruttoria il 4 novembre 2011, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 dicembre 2011 l'attrice ha postulato un contributo ali­mentare indicizzato di fr. 2205.– mensili dal 5 agosto 2007 fino al 6° compleanno, di fr. 2370.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 2655.– mensili fino alla maggiore età o al termine degli studi, assegni familiari compresi. Nel proprio allegato del 31 dicembre 2011 il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 394.– mensili dal 5 agosto 2007 al dicembre del 2009 e di fr. 130.– mensili fino alla maggiore età della figlia, assegni familiari compresi, previa deduzione dei contributi già versati.

D. Statuendo con sentenza del 18 settembre 2012, il Pretore aggiunto ha dichiarato senza oggetto l'accertamento di paternità e ha condannato AO 1 a versare alla figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 1050.– mensili dalla nascita fino al luglio del 2013, di fr. 1200.– mensili fino al luglio del 2019 e di fr. 1500.– mensili fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, assegni familiari compresi. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 19 ottobre 2012 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio pretorile nel senso di vedere aumentato il contributo di mantenimento a fr. 2105.– mensili fino al 5° compleanno, a fr. 2585.– mensili fino al 7° compleanno, a fr. 2720.– mensili fino al 13° compleanno e a fr. 3085.– mensili in seguito, assegni familiari compresi. Subordinatamente essa ha chiesto

di aumentare il contributo di mantenimento a fr. 1518.– mensili dalla nascita fino al 6° compleanno, a fr. 1690.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 2145.– mensili fino alla maggiore età o al termine degli studi, assegni familiari compresi. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2012 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, eventualmente nel merito. Con replica spontanea del 21 dicembre 2012 AP 1 sollecita l'accoglimento dell'appello. AO 1 ha presentato il 4 gennaio 2013 una duplica spontanea in cui conclude una volta di più per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata emessa con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese che regolava, tra l'altro, le azioni di paternità combinate con le azioni di mantenimento (art. 280 cpv. 3 vCC; I CCA, sentenza inc. 11.2010.62 dell'11 maggio 2012, consid. 1 con rinvio) promosse anteriormente al 1° gennaio 2011 (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 – come quella in esame – sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie esclusivamente patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla legale dell'attrice il 19 settembre 2012, sicché l'appello, introdotto il 19 ottobre 2012 (ultimo giorno utile), è tempestivo.

  1. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2012 AO 1 propone di dichiarare l'appello irricevibile per mancata legittimazione processuale dell'avv. PA 1, la quale non sarebbe in posses­so di un'autorizzazione rilasciatale dall'autorità tutoria o dall'Ufficio del tutore ufficiale per impugnare la sentenza del Pretore. In ossequio all'ordinanza intimatale il 7 aprile 2014 dal vicepresidente di questa Camera, l'avvocata PA 1 ha trasmesso nondimeno una dichiarazione del 28 maggio 2014 in cui l'Autorità regionale di protezione 8 conferma di essere stata messa al corrente dalla curatrice dell'inoltro dell'appello e “di non avere avuto nulla in contrario”. In simili circostanze la legale può ritenersi avere agito con l'assenso dell'autorità competente.

  2. Il 17 aprile 2014 P__________ ha trasmesso a questa Camera documenti nuovi: la fatturazione della retta da lei pagata per la figlia alla __________ a __________ (anno scolastico 2013/14), l'iscrizione della figlia al medesimo istituto per l'anno 2014/15, così come le polizze del premio relativo alla cassa malati sua e di AP 1 per il 2013. Essa sostiene inoltre che nel 2013 AO 1 non si è recato a __________, limitandosi a finanziare il costo del volo di aprile e ottobre per la figlia. Tali atti non sarebbero ricevibili, salvo la conferma dell'iscrizione alla __________ per il 2014/15. Tutti i documenti risalgono infatti al 2013, se non al 2012, sicché non si può dire che siano stati “immediatamente addotti” nel senso dell'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC. Analoghe considerazioni valgo­no per i fatti nuovi, che datano del 2013. Comunque sia, visto che la procedura è retta dal principio inquisitorio illimitato preposta al diritto di filiazione, simili documenti saranno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiono utili per il giudizio. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

  3. Litigiosa è in concreto l'entità del contributo alimentare per la figlia. Accertato che la bambina vive con la madre a __________ e che il costo della vita nell'emirato è il 91% di quello svizzero, il Pretore aggiunto ha fatto capo alla tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Ha stimato così il fabbisogno in denaro di AP 1 in fr. 1215.– men­sili dalla nascita fino al 6° compleanno, in fr. 1350.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1715.– mensili fino alla maggiore età. Quanto alla madre, egli ha ritenuto che P__________ ha “entrate mensili senz'altro superiori a fr. 4500.–” a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3559.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, spese condominiali fr. 533.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], quota AVS fr. 66.–, premio della cassa malati fr. 649.–, versamento al “terzo pilastro” fr. 530.–, assicurazioni varie fr. 83.–, assicurazione oggetti di valore fr. 18.–, protezione giuridica fr. 29.–, assicurazione lavatrici e allarme fr. 140.–, imposta di circolazione fr. 41.–, carburante fr. 120.–).

Per quel che è di AO 1, il Pretore aggiunto ne ha calcolato il reddito in fr. 15 000.– mensili netti per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 9156.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 463.–, assicurazione RC privata e della mobilia domestica fr. 43.–, spese d'automobile fr. 1000.–, versa­mento al “terzo pilastro” fr. 550.–, spese per il diritto di visita a __________ fr. 1750.–, imposte fr. 2550.–). Tenuto conto delle disponibilità finanziarie dei genitori (fr. 5844.– mensili il padre, fr. 941.– mensili la madre), il primo giudice ha posto a carico di AO 1 un contributo alimentare per AP 1 di fr. 1050.– mensili indicizzati dalla nascita fino al luglio del 2013, di fr. 1200.– mensili fino al luglio del 2019 e di fr. 1500.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi, “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”.

  1. Al momento in cui è stata promossa causa il Pretore del Distretto di Lugano era senza dubbio competente per trattare l'azione di paternità e di mantenimento (art. 16 e 17 lett. a in fine LForo, in vigore fino al 31 dicembre 2010). È vero che dal 1° gennaio 2010 la minorenne risiede a __________, ma ciò nulla muta, giacché in materia di contributi di mantenimento per i figli continua a valere il principio della perpetuatio fori (DTF 129 III 406 consid. 4.3.1 con riferimenti; Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 29 ad art. 2–12 LDIP; Siehr, Das Internationale Privat­recht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 644). Diverso sarebbe il caso qualora il nuovo Stato di residenza fosse parte alla Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di respon­sabilità genitoriale di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), cui rinvia l'art. 85 cpv. 1 LDIP, o almeno alla Convenzione sulla com­petenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), cui rinviava l'art. 85 cpv. 1 vLDIP (RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d e 3e). Tale ipotesi però non si verifica in concreto e le citate convenzioni non hanno effetti erga omnes (Dutoit, Droit international privé suisse, 4ª edi­zione, n. 3 in principio ad art. 85 LDIP; Bucher, op. cit., n. 25 art. 85 LDIP).

Quanto al diritto applicabile, esso è regolato – come prevede l'art. 83 cpv. 1 LDIP – dalla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.01), la quale dichiara determinante la “legge interna della dimora abituale del creditore di alimenti” (art. 4 par. 1) sin “dal momento in cui è intervenuto il cambiamento” (art. 4 par. 2 in fine). E la Convenzione di Nuova York sui diritti del fanciullo (RS 0.107), ratificata dalla Svizzera e dagli Emirati Arabi Uniti, non prevede altro. Dal 1° gennaio 2010 il mantenimento di AP 1 è disciplinato pertanto dalla legge emiratina, la quale prescrive che l'onere incombe al solo padre (art. 78 della legge federale n. 28/2005 sullo statuto personale: Bergmann/Ferid, Inter­natio­nales Ehe- und Kindschafts­recht, Francoforte sul Meno, rubrica “Vereinigte Arabische Emirate”, pag. 24). Il diritto internazionale privato di quello Stato dispone invero che l'obbligo di mantenimento tra parenti è regolato dal diritto nazionale dell'obbligato (art. 15 della legge federale n. 5/1985 relativa all'introduzione del Codice civile negli Emirati Arabi Uniti: Bergmann/Ferid, op. cit., pag. 14). Il diritto internazionale privato svizzero non prevede tuttavia un “rinvio di ritorno” in tale materia (art. 14 cpv. 1 LDIP), né tale possibilità è contemplata dalla Convenzione appena citata (Bucher in: Commentaire romand, op. cit. n. 22 ad art. 14 LDIP). Comunque sia, l'appellante non pretende che il suo mantenimento debba essere assunto interamente dal padre né che l'entità del contributo alimentare vada definita in base alla legge del­l'emirato né, tanto meno, che la madre non debba concorrere al suo mantenimento secondo le proprie possibilità eco­nomiche. In proposito non soccorre pertanto diffondersi.

  1. L'appellante contesta anzitutto il reddito del convenuto, che ammonterebbe non solo a fr. 15 000.– mensili, come ha accertato il Pretore aggiunto, bensì ad almeno fr. 19 987.50, dovendosi cumulare allo stipendio di fr. 13 200.– mensili almeno fr. 6000.– per provvigioni e fr. 787.50 di reddito da capitale, senza considerare il valore degli immo­bili né il fatto che AO 1 è “azionista della __________ SA, società di famiglia”. Ora, il primo giudice ha accertato nella fattispecie uno stipendio “variabile tra fr. 12 000.– e fr. 14 000.– mensili oltre alle provvigioni”, retribuzione che nel 2008 è risultata complessivamente di fr. 20 461.90 mensili netti, ma che nel gennaio e febbraio del 2009 è scesa mediamente a fr. 15 835.65 netti mensili. Onde, per il Pretore aggiunto, entrate di almeno fr. 15 000.– mensili netti (sentenza impugnata, pag. 5 nel mezzo).

Dandosi un lavoratore dipendente, il reddito determinante è – di regola – quello conseguito al momento del giudizio, più la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, parte­cipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi), se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Lo stipendio di AO 1 si compone di una parte fissa e di una variabile, la quale dipende dalle provvigioni percepite in base alle vendite (interrogatorio formale del 23 luglio 2010, risposta n. 1). La tassazione 2007 attesta un reddito imponibile di fr. 141 554.– annui comples­sivi, pari a fr. 11 975.– mensili (doc. 2). Lo stipendio complessivo del 2008 è risultato in media, come ha accertato il Pretore aggiunto, di fr. 20 461.90 netti mensili (doc. 13). Del 2009 figurano agli atti solo i conteggi dei primi due mesi, dai quali si evince uno stipendio complessivo di fr. 18 652.65 netti nel gennaio e di fr. 13 018.65 netti nel febbraio (doc. 11 e 12). Di fronte a fluttuazioni tanto marcate si impone prudenza nel formulare una prognosi sul reddito medio del convenuto. Pur con una certa cautela si può prevedere nondimeno, nelle condizioni illustrate, che la rivendita di automobili possa assicurare al dipendente un guadagno medio di fr. 16 000.– mensili anche a medio o lungo termine. Gli importi che precedono (dal 2009 in poi) non risultano comprendere, per contro, assegni di famiglia.

Al reddito da attività lucrativa si cumula, per la determinazione dei contributi alimentari, quello della sostanza (DTF 117 II 17 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008 consid. 5 in: FamPra.ch 2009 206; RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4). In concreto emerge dalla tassazione 2007 che AO 1 possedeva, a quel tempo, un patrimonio di

fr. 315 000.– e fruiva di un reddito da capitali di fr. 521.– annui (doc. 2). L'interessato ha dichiarato nondimeno all'interrogatorio formale del 23 luglio 2010 di avere investito “nel frattempo” fr. 358 000.– nell'acquisto di una proprietà per piani a __________ (verbale, risposta n. 2). Il reddito, per altro modesto, di quel capitale non è durato quindi che un paio d'anni (ai fini dell'attuale giudizio) e per la sua entità non appare incidere apprezzabilmente sulle entrate – presunte – del convenuto a medio o lungo termine. Tanto vale attenersi dunque al reddito di fr. 16 000.– mensili netti stimato dianzi.

  1. Afferma l'appellante che il fabbisogno minimo del convenuto, calcolato dal Pretore in fr. 9156.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5 a metà), era di soli fr. 6879.50 mensili tra il luglio del 2007 e l'ottobre del 2010, non superando fr. 7419.50 mensili nemmeno in seguito. L'attrice contesta in particolare la spesa di fr. 1000.– mensili riconosciuta dal primo giu­dice come “forfait auto”, che chiede di ridurre a fr. 523.50 mensili, e quella di fr. 1750.– mensili ammessa per l'esercizio del diritto di visita a __________, di cui postula la riduzione a fr. 514.– mensili dall'ottobre del 2010.

a) Relativamente ai costi d'automobile, il Pretore aggiunto ha ammesso la spesa forfettaria di fr. 1000.– esposta dal convenuto fondandosi sui documenti da 6 a 9. L'appellante

obietta che a sostegno della pretesa non v'è alcun giustificativo. Non può pretendere tuttavia che AO 1 raggiunga il posto di lavoro a spese della ditta. Tanto meno ove si pensi che P__________ si vede riconoscere nel proprio fabbisogno minimo il costo di un'__________, compresa un'indennità per il carburante (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Quanto all'importo di fr. 1000.– mensili, esso non appare eccessivo ove appena si consideri che per spostarsi da __________ a __________ (e ritorno, ovvero circa 70 km giornalieri), l'autorità fiscale riconosce un'indennità tra fr. –.65 e –.70/km (art. 3 cpv. 2 in fine del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche: RL 10.2.2.1.1). Su questo punto l'apprezzamento del primo giudice resiste di conseguenza alla critica.

b) Circa il costo del diritto di visita (fr. 1750.– mensili), l'appellante sostiene che la cifra è “spropositata e non corrisponde alle spese effettive”, tanto più che il Pretore aggiunto l'ha riconosciuta anche prima dell'ottobre del 2010, quando essa risiedeva ancora nel Cantone Ticino. L'appellante allega inoltre che il convenuto non si è recato a __________ più di due volte l'anno (per complessive due settimane), che egli non deve soggiornare in alberghi di lusso, che le spese per vacanze trascorse con lei in Italia esulano dall'esercizio del diritto di visita e che i costi di viaggio quando essa torna a __________ sono sopportati dalla madre, motivo per cui andrebbero aggiunti al fabbisogno minimo di quest'ultima. In definitiva nel fabbisogno del convenuto l'appellante riconosce solo fr. 514.– men­sili dall'ottobre del 2010 in poi (prima trasferta del padre nell'emirato).

Che le spese legate all'esercizio del diritto di visita siano per principio a carico del genitore beneficiario di tale diritto è indubbio (sentenza del Tribunale federale 5A_885/2011 del 17 gennaio 2013, consid. 3.3.1; Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 20 ad art. 273). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare tale principio anni addietro (Rep. 1994 pag. 145), precisando che le spese in questione comprendono – ove occorra – anche quelle di soggiorno (I CCA, sentenza inc. 106/90 del 20 marzo 1991, consid. 1; inc. 11.2000.34 del 10 luglio 2000, consid. 5; inc. 11.2008.149 del 19 luglio 2010, consid. 5c; cfr. Leuba in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 26 ad art. 273). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha riconosciuto a AO 1 una spesa di fr. 1750.– mensili (pari a fr. 21 000.– annui) sulla base di quanto lo stesso convenuto faceva valere nel memoriale conclusivo (pag. 6 in alto). A ragione l'appellante eccepisce tuttavia che i giustificativi si esauriscono in una farragine di ricevute (doc. 14), per di più riferite a un solo anno (il 2011) e non tutte inerenti al diritto di visita (comprendono anche ferie bal­neari). Ciò richiede un minimo d'ordine, anche perché la spesa va pronosticata su tutto l'arco del contributo di mantenimento.

Dagli atti si desume che, dopo il gennaio del 2010, dacché AP 1 risiede negli Emirati Arabi Uniti, AO 1 si è recato a __________ due volte quell'anno, due volte nel 2011 (in aprile e in novembre: vacan­ze di Pasqua e di Ognissanti) e due volte nel 2012 (finanziando anche un rientro supplementare della figlia a Natale), mentre dal luglio del 2013 (6° anno della figlia) non ha più affrontato trasferte nell'emirato, offrendo però tre viaggi annui a AP 1 per raggiungere il Ticino (assetto che corrisponde in sostanza a quanto ha stabilito il 13 gennaio 2012 la Commissione tutoria regionale 8: decisione nel fascicolo “corrispondenza”). Il viaggio del 2010 è costato circa fr. 1150.– (€ 762.– più AED [dirham] 630.00), il primo del 2011 circa fr. 1120.– e l'altro circa fr. 1040.–. Il costo di una normale trasferta può stimarsi così in circa fr. 1100.–. Le spese di alloggio sono ascese a fr. 2015.– la prima volta del 2010 (, dal 1° al 10 ottobre 2010: AED 7500.00) e a fr. 1075.– le seconda (, dal 24 novembre al 5 dicembre 2010: AED 3922.00) e nel 2011 a fr. 925.– (__________, tra il 24 e il 27 febbraio 2011: AED 3571.00). Possono valutarsi così attorno ai fr. 1350.– per trasferta. A ciò si aggiunge il maggior costo del vitto per pasti fuori casa.

Tutto ciò premesso, anche presumendo che AO 1 abbia speso attorno ai fr. 5400.– nel 2010, attorno ai fr. 5400.– nel 2011, attorno ai fr. 6500.– nel 2012 e attorno ai fr. 3300.– dal 2013 in poi, la spesa di fr. 1750.– mensili ammessa dal Pretore non trova riscontro. Non v'è ragione perciò di scostarsi dall'esborso medio di fr. 515.– mensili che l'appellante riconosce.

c) Il convenuto eccepisce, a sostegno del fabbisogno minimo calcolato dal Pretore, che il suo onere fiscale non è di soli fr. 2550.– mensili (come figura nella sentenza impugnata: pag. 5 a metà), ma di fr. 4064.– mensili. L'obiezione è fondata. Accertato un reddito medio del convenuto di fr. 16 000.– netti mensili, il carico d'imposta non può presumersi inferiore a fr. 4000.– mensili (calcolatore in: www4.ti.ch/DFE/ DC). Certo, da tale reddito l'obbligato può dedurre l'ammontare dei contributi di mantenimento stanziati alla figlia. Anche tenendo calcolo di ciò, in ogni modo, l'aggravio tributario non appare ridursi sotto i fr. 3500.– mensili. In definitiva il fabbisogno minimo di AO 1 ammonta così a fr. 8356.– mensili fino al 31 dicembre 2009, quando la figlia ha lasciato il Ticino (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 463.–, assicurazione RC privata e della mobilia domestica fr. 43.–, costi d'automobile fr. 1000.–, versamento al “terzo pilastro” fr. 550.–, imposte fr. 3500.–), e a fr. 8871.– mensili dopo di allora (aggiunta di fr. 515.– mensili per il diritto di visita).

  1. Per quel che è dell'attrice, se AP 1 avesse continuato a vivere in Svizzera il suo fabbisogno in denaro sarebbe stato definito

esclusivamente – per prassi invalsa e consolidata di questa Camera – secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Non però sulla scorta della tabella 2012 (come ha fatto il Pretore aggiunto), mal comprendendosi perché applicare la tabella 2012 a contributi alimentari dovuti dal 2007 (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 6a con riferimento), bensì della tabella 2007 (introduzione della causa), con successivo adeguamento dei contributi all'indice nazionale dei prezzi al consumo da quell'anno, sempre che il reddito del debitore sia ancorato anch'esso al rincaro (I CCA, sentenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 6).

a) Il fabbisogno in denaro di AP 1 secondo la menzionata tabella 2007 (RDT 61/2006 pag. 324) risultava, finché la figlia risiedeva in Svizzera (31 dicembre 2009), di fr. 1915.– mensili (fr. 1975.–, dedotta la posta per cura e educazione prestata in natura dalla madre e sostituito il costo dell'alloggio con quello effettivo di fr. 1000.–, pari a un terzo della locazione pagata allora da P__________ per l'abitazione di __________). Non risultando i genitori avere riscosso assegni di famiglia, il relativo ammontare non va dedotto dal fabbisogno in denaro previsto dalle raccomanda­zioni.

Dopo il trasferimento a __________ il fabbisogno in denaro della figlia sarebbe calato, volendo continuare ad applicare le note raccomandazioni, a fr. 1185.– mensili fino al 6° compleanno, intervenuto il 24 luglio 2013 (fr. 1975.–, dedotta la posta per cura e educazione prestata in natura dalla madre e sostituito il costo dell'alloggio con quello effettivo di fr. 270.–, pari a un terzo delle spese condominiali pagate da P__________). Dal 6° al 12° compleanno, il 24 luglio 2019, il fabbisogno sarebbe passato a fr. 1345.– mensili (in base a identici criteri) e dal 12° compleanno, in poi, a fr. 1670.– mensili (criteri invariati) fino alla maggiore età o – come prevede la giurisprudenza più recente (DTF 139 III 404 in alto) – fino al termine della formazione scolastica o professionale, ove alla maggiore età questa non fosse ancora conclusa. L'assegno familiare continua a non dedursi dal fabbisogno in denaro, poiché i genitori non risultano percepirlo. Del resto, per figli residenti all'estero esso è erogato unicamente qualora ciò sia previsto da accordi internazionali (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza sugli assegni familiari, RS 836.21), ipotesi che non consta verificarsi in concreto.

b) Sta di fatto che dal 1° gennaio 2010 AP 1 vive a __________ e che il suo fabbisogno in denaro va commisurato al costo della vita nell'emirato (esempio analogo in: RtiD II-2007 pag. 799 consid. 5). Secondo il Pretore aggiunto il livello dei prezzi a __________ è, tenuto conto anche dei costi dell'alloggio, il 91% rispetto a quello di __________. Ciò valeva tuttavia per il solo 2010 (UBS, Preise und Löhne, Update der Ausgabe 2009, pag. 4). Esa­minando quel dato sul più lungo periodo, si nota che nel 2003 (prima rilevazione UBS di __________) esso era del 73.6%, nel 2005 era sceso al 65.3%, nel 2006 si era riportato al 75.7%, nel 2009 era balzato al 92.5%, nel 2010 era (come detto) del 91.1% e nel 2012 è ridisceso al 75.3% (Prix et salaires, edizione 2012 in: www.ubs.com/prezziesalari). I picchi del 2009 e del 2010 si devono ai costi dell'alloggio. Se da questi si prescinde, il livello dei prezzi nell'emirato ha registrato oscillazioni assai più contenute: 65.1% nel 2003, 57.9% nel 2005, 68.8% nel 2006, 78.3% nel 2009, 77.1% nel 2010 e 71.0% nel 2012. Non si disconosce che il livello dei prezzi a __________ è più alto rispetto alla media svizzera, ma ciò non toglie che – nel complesso – il livello dei prez­zi a __________ rimanga di un buon quinto inferiore anche rispetto alla media svizzera.

Ne segue che il fabbisogno in denaro di AP 1 dal 1° gennaio 2010 in poi va moderato – tranne per quanto riguarda il costo dell'alloggio, che corrisponde alla spesa effettiva della madre – di circa un quinto. Risulta così di fr. 1000.– mensili arrotondati dal 1° gennaio 2010 fino al 24 luglio 2013 (6° compleanno), di fr. 1130.– mensili arrotondati fino al 24 luglio 2019 (12° compleanno), di fr. 1390.– mensili arrotondati fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale.

c) Nel fabbisogno in denaro dell'attrice a __________ il primo giudice ha rifiutato di inserire la retta della scuola privata (fr. 16 450.– annui, ossia fr. 1370.– mensili). A mente sua, “la scelta di trasferirsi a __________ e la necessità di iscrivere la figlia in un istituto privato di __________ anziché frequentare una scuola pubblica ticinese è stata infatti liberamente presa dalla madre e pertanto la differenza deve essere posta interamente a suo carico”. L'appellante censura tale punto di vista, affermando che a __________ gli stranieri fanno capo solo a scuole e asili nidi privati. Ora, che la retta di una scuola privata rientri nel fabbiso­gno in denaro di un figlio, sempre che l'iscrizione sia stata concordata dai genitori o risponda a concrete esigenze del ragazzo (difficoltà scolastiche, necessità di doposcuola ecc.), è già stato riconosciuto da questa Camera (sentenza inc. 11.2006.84 del 15 settembre 2006, consid. 3 con riferimenti). Se si pensa che in concreto la lingua d'insegnamento nella scuola pubblica a __________ è l'arabo e che tale scuola risulta aperta ai soli studenti degli Emirati Arabi Uniti (), la scelta di far frequentare a AP 1 un istituto privato appare ragionevole, tanto più che – contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto – nulla impediva a P, detentrice della custodia parentale, di trasferirsi con la figlia a __________ (DTF 136 III 356 consid. 3.2, 128 III 9 consid. 4a).

Relativamente all'ammontare della retta, l'interessata ha prodotto le quote d'iscrizione alla __________ per il 2010 (AED 22 300.00 annui: doc. N), alla __________ per il 2011 (AED 30 550.00 annui: doc. Q) e alla __________ dopo di allora (AED 66 300.00 annui: allegati alla lettera del 25 marzo 2012, nel fascicolo “corrispondenza”). Se il cambiamento dal primo al secondo istituto nel 2010 si giustificava per la vicinanza al­l'abitazione materna, ciò che rientra nell'interesse della bambina riducen­do della metà il tragitto da casa a scuola (lettera del 28 ottobre 2010, nel fascicolo “corrispondenza”), il cambiamento dal secondo al terzo istituto e il contestuale raddoppio della retta non appare sorretto da alcuna motivazione oggettiva dettata dal bene della figlia, in particolare dall'esigenza di seguire un diverso percorso formativo. Tanto meno consta – né è preteso – che P__________ abbia interpellato AO 1. Imponendo unilateralmente una scelta del genere senza giustificazione, l'interessata non può pretendere di riscuotere il costo supplementare ai fini del contributo alimentare. In circostanze siffatte va inserita nel fabbisogno in denaro di AP 1, la retta di AED 22 300.00 annui nel 2010, pari a fr. 510.– mensili al cambio di 0.2731 (applicato al convenuto nell'ottobre del 2010: estratto della carta di credito allegato all'e-mail del 19 settembre 2011) e la retta di AED 30 500.00, pari a fr. 690.– mensili, dal 2011 in poi.

d) In ultima analisi il fabbisogno in denaro di AP 1 ammonta così a fr. 1915.– mensili dalla nascita fino al 31 dicembre 2009, a fr. 1510.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, a fr. 1690.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 24 luglio 2013, a fr. 1820.– mensili dal 25 luglio 2013 al 24 luglio 2019 e a fr. 2080.– dal 25 luglio 2019 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, ove ai 18 anni questa non fosse ancora conclusa.

  1. L'appellante fa valere che il reddito di sua madre è di fr. 3750.– mensili, non di fr. 4500.– mensili come ha accertato il Pretore, dato che nell'emirato P__________ vive unicamente del reddito della propria sostanza (3% di interessi su fr. 1 500 000.–) e che come intermediatrice immobiliare non guadagna nulla. È quanto la stessa genitrice ha dichiarato all'interrogatorio formale (verbale del 23 luglio 2010, pag. 1). L'interessata ha dato atto, però, di continuare a occuparsi di immobili anche a . Il reddito virtuale di fr. 750.– mensili che il primo giudice le ha imputato non può dirsi dunque fuori luogo, tanto meno ove si rammenti che nel 2008 e nel 2009 l'interessata guadagnava come immobiliarista a __________ circa fr. 25 000.– l'anno (verbale del 23 luglio 2010, pag. 2). Oltre a ciò, nulla la obbligava – con una figlia minorenne – a lasciare il Ticino, dove lo stabile di reddito a __________ le fruttava fr. 12 500.– mensili (sotto, consid. b), per trasferirsi a __________ e vivere con un'entrata che a suo dire non coprirebbe nemmeno il di lei fabbisogno minimo. Per converso, non si può nemmeno imputare a P – come pretende AO 1 – un reddito ipotetico pari a quello che essa conseguiva a __________, già per il fatto che l'immobile di reddito è ormai stato

alienato e nulla induce a credere che costei possa procurarsene un altro altrettanto rimunerativo. Un reddito ipotetico, invero, dev'essere realmente ricuperabile, non costituire una penalità (I CCA, sentenza inc. 11.2009.27 del 21 febbraio 2013, consid. 4a in fine).

Obietta l'appellante che, imputandosi l'esercizio di una professione alla madre, andrebbe monetizzata la voce per cura e educazione nel proprio fabbisogno in denaro, mentre il Pretore aggiunto ha tolto quella voce di spesa dal fabbisogno perché una genitrice senza attività lucrativa può assicurare tali prestazioni in natura. Se non che, il reddito potenziale di fr. 750.– mensili che il Pretore aggiunto ha ascritto a P__________ si riferisce, con tutta evidenza, a un'attività meramente accessoria e collaterale, conciliabile con i momenti liberi che P__________ ha quando AP 1 frequenta l'asilo nido o la scuola. Non pregiudica apprezzabilmente, di conseguenza, le prestazioni che questa è chiamata a fornire in natura.

Per quanto riguarda invece il periodo tra la nascita di AP 1 e il 31 dicembre 2009 (trasferimento a ), dalla dichiarazione d'imposta 2007 si desume che il provento della sostanza immobiliare intestata a P ammontava a fr. 381 930.– lordi (incarto richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione

di Mendrisio). Dedotte le ordinarie spese di manutenzione e

gli interessi ipotecari, nel 2007 esso risultava di fr. 150 028.–

(fr. 12 500.– mensili), mentre nel 2008 e nel 2009 è passato a fr. 175 028.– annui (fr. 14 585.– mensili) ove si considerino i fr. 50 000.– complessivi guadagnati dall'interessata nel biennio, come detto, con intermediazioni immobiliari. In simili frangenti conviene fissare uno scaglione unico fondato sulla media dei redditi conseguiti da P__________ dalla nascita di AP 1 al 31 dicembre 2009 (cfr. RtiD I-2012 pag. 879). Per quel periodo il reddito di lei va accertato così in fr. 14 225.– mensili.

  1. Relativamente al fabbisogno minimo di P__________, l'appellante adduce che, rispetto ai fr. 3559.– mensili calcolati dal Pretore aggiunto, esso ammonta a fr. 7455.– mensili fino al dicembre del 2009 e ad almeno fr. 4000.– mensili dopo di allora. Fino al 31 dicembre 2009 occorrerebbe tenere conto infatti delle imposte dovute in Svizzera, come pure dei costi del carburante, tanto più che il convenuto stesso riconosceva un fabbisogno minimo di fr. 5000.– mensili. Dopo il trasferimento a __________ l'appellante chiede inoltre che alla madre siano riconosciuti i costi delle trasferte in Svizzera per consentire a AO 1 di esercitare il diritto di visita.

a) A ragione l'appellante chiede di inserire nel fabbisogno minimo di P__________ le imposte dovute in Svizzera fino al 31 di­cembre 2009 (DTF 114 II 394 consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_797/2012 del 18 marzo 2013, consid. 2.4), imposte che non sono dovute invece a __________ – secondo l'accertamento non contestato del Pretore aggiunto – giacché nell'emirato non si riscuotono tributi sul reddito delle persone fisiche (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Non conoscendosi l'onere fiscale dell'interessata fino al 2009, occorre procedere per apprezzamento. E nella fattispecie, visti i proventi (cui si cumulano i contributi alimentari per la figlia), tale aggravio può stimarsi attorno ai fr. 4000.– mensili.

b) È vero inoltre che fino al 31 dicembre 2009 il costo dell'alloggio di P__________ ascendeva a fr. 3000.– mensili (e non solo a fr. 533.– mensili, pari alla quota di spese condominiali pagate a ). Tolta la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia (fr. 1000.–: sopra, consid. 8a), nel fabbisogno minimo di lei vanno inseriti così fr. 2000.– mensili. Quanto al costo del carburante, nel 2010 P era senza attività lucrativa e l'appellante non spiega perché la spesa di fr. 120.– mensili riconosciuta dal primo giudice non sarebbe stata sufficiente per l'uso di un veicolo adoperato a scopo di diporto. Tenuto conto di ciò, fino al 31 dicembre 2009 il fabbisogno minimo di P__________ risulta finanche di fr. 9026.– mensili.

c) Circa il costo delle trasferte che l'appellante propone di includere nel fabbisogno minimo della madre dal 2010 in poi, già si sono riconosciute le spese per tre viaggi annui finanziati dal padre (sopra, consid. 7b). Che P__________ sovvenzioni ulteriori trasferte della figlia da __________ al Ticino non consta. Ad ogni buon conto, l'interessata si vede già includere nel fabbisogno minimo una spesa di fr. 140.– mensili (pari a fr. 1680.– annui) per l'“abbonamento lavatrice e allarme” riferita ai tempi in cui essa abitava a __________. Non risulta che tale spesa sussista a , ciò che finanzia – comunque sia – un ulteriore viaggio della figlia da __________ al Ticino (stimato in fr. 1100.–: sopra, loc. cit.). Non si giustifica pertanto di includere ulteriori voci di spesa nel fabbisogno minimo di P. Per di più, a parte l'ammontare effettivo degli oneri condominiali da lei pagati a __________ (fr. 533.– mensili), quel fabbisogno minimo di fr. 3559.– mensili è calcolato in base a parametri svizzeri. Rapportato (dal 1° gennaio 2010) al costo della vita nell'emirato, esso va moderato di un quinto (sopra, consid. 8b). Dal 1° gennaio 2010 in poi non eccede di conseguenza fr. 2955.– mensili arrotondati.

  1. Dovendosi provvedere al mantenimento di un figlio, l'art. 285 cpv. 1 CC stabilisce che il contributo alimentare va commisurato alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla partecipazione del genitore non affidatario alle cure del figlio (art. 285 cpv. 1 CC). Quanto al riparto dell'onere tra genitori non sposati, secondo la giurisprudenza di questa Camera esso deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami). Il criterio merita sicura conferma (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 16 ad art. 285), ma non si esaurisce in una semplice operazione aritmetica. Implica anche un giudizio di equità (nel senso dell'art. 4 CC; Perrin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 285). Accertata la rispettiva capacità economica dei genitori, si devono ponderare anche le particolarità del caso concreto. Per equità, ad esempio, il giudice può esonerare un genitore di scarsa disponibilità economica dal contribuire al fabbisogno in denaro del figlio a lui affidato se l'altro genitore ha una capacità economica superiore alla media (DTF 120 II 290 consid. 3a/cc in fine).

Non si disconosce che nella fattispecie l'art. 285 cpv. 1 CC non è direttamente applicabile (sopra, consid. 5 secondo paragrafo). A parte il fatto però che l'appellante non ne contesta i principi, trattandosi di suddividere il mantenimento di un figlio tra genitori non sposati la norma in questione (e la giurisprudenza a essa relativa) non fa che porre criteri d'ordine generale ispirati all'equità. Non enuncia dunque soluzioni che potrebbero offendere il precetto di uguaglianza tra le parti o collidere con quello della parità di trattamento fra genitori.

  1. Nella fattispecie la disponibilità economica dei genitori si presenta come segue:

Dal 24 luglio 2007 al 31 dicembre 2009:

Reddito di AO 1, senza assegni familiari fr. 16 000.–

Fabbisogno minimo fr. 8 356.–

Disponibilità fr. 7 644.– mensili

Reddito di P__________, senza assegni familiari fr. 14 225.–

Fabbisogno minimo fr. 9 026.–

Disponibilità fr. 5 199.– mensili

Fabbisogno in denaro di AP 1 fr. 1 915.– mensili

Proporzionalmente AO 1 va tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1140.– mensili (arrotondati). Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1050.– va riformato di conseguenza.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010:

Reddito di AO 1, senza assegni familiari fr. 16 000.–

Fabbisogno minimo fr. 8 871.–

Disponibilità fr. 7 179.– mensili

Reddito di P__________, senza assegni familiari fr. 4 500.–

Fabbisogno minimo fr. 2 955.–

Disponibilità fr. 1 545.– mensili

Fabbisogno in denaro di AP 1 fr. 1 510.– mensili

Proporzionalmente AO 1 va tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1245.– mensili (arrotondati). Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1050.– va riformato di conseguenza.

Dal 1° gennaio 2011 al 24 luglio 2013 (6° compleanno):

Reddito di AO 1, senza assegni familiari fr. 16 000.–

Fabbisogno minimo fr. 8 871.–

Disponibilità fr. 7 179.– mensili

Reddito di P__________, senza assegni familiari fr. 4 500.–

Fabbisogno minimo fr. 2 955.–

Disponibilità fr. 1 545.– mensili

Fabbisogno in denaro di AP 1 fr. 1 690.– mensili

Proporzionalmente AO 1 va tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1390.– mensili (arrotondati). Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1050.– va riformato di conseguenza.

Dal 25 luglio 2013 al 24 luglio 2019 (12° compleanno):

Reddito di AO 1, senza assegni familiari fr. 16 000.–

Fabbisogno minimo fr. 8 871.–

Disponibilità fr. 7 179.– mensili

Reddito di P__________, senza assegni familiari fr. 4 500.–

Fabbisogno minimo fr. 2 955.–

Disponibilità fr. 1 545.– mensili

Fabbisogno in denaro di AP 1 fr. 1 820.– mensili

Proporzionalmente AO 1 va tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1500.– mensili (arrotondati). Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1200.– va riformato di conseguenza.

Dal 25 luglio 2019 alla maggiore età o al termine della formazione:

Reddito di AO 1, senza assegni familiari fr. 16 000.–

Fabbisogno minimo fr. 8 871.–

Disponibilità fr. 7 179.– mensili

Reddito di P__________, senza assegni familiari fr. 4 500.–

Fabbisogno minimo fr. 2 955.–

Disponibilità fr. 1 545.– mensili

Fabbisogno in denaro di AP 1 fr. 2 080.– mensili

Proporzionalmente AO 1 va tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1710.– mensili (arrotondati). Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1500.– va riformato di conseguenza.

I contributi alimentari vanno ancorati infine all'indice nazionale dei prezzi al consumo cui si riferisce la tabella 2007 (novembre del 2006) correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

  1. In conclusione l'appello dell'attrice merita parziale accoglimento. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto obbligava AO 1 a versare alla figlia contributi alimentari per complessivi fr. 270 000.– circa (presumendo la scadenza del contributo alla maggiore età). In questa sede l'appellante chiede contributi alimentari per circa fr. 540 000.– complessivi e si vede riconoscere poco più di fr. 322 000.– complessivi. Esce dunque vittoriosa per circa un quinto. Deve sopportare così i quattro quinti delle spese processuali e rifondere alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili ridotte.

L'attuale giudizio si ripercuote anche sul dispositivo inerente agli

oneri processuali e alle ripetibili di primo grado (che il Pretore ha suddiviso a metà). Davanti al Pre­tore aggiunto l'attrice sollecitava contributi alimentari per circa fr. 520 000.– complessivi. Ottiene dunque causa vinta per circa tre quinti, sicché si giustifica di addebitarle due quinti degli oneri, mentre il resto va a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla figlia un'indennità per ripetibili ridotte.

  1. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. AO 1 è condannato a versare a P__________, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi di mantenimento per la figlia AP 1:

fr. 1140.– mensili dal 24 luglio 2007 al 31 dicembre 2009,

fr. 1245.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010,

fr. 1390.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 24 luglio 2013,

fr. 1500.– mensili dal 25 luglio 2013 al 24 luglio 2019 e

fr. 1710.– mensili dal 25 luglio 2019 fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al complemento della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata.

I contributi alimentari vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2008 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del novembre 2006 (112.3 punti), ferma restando per il convenuto la possibilità di dimostrare che il suo stipendio non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.

Eventuali assegni familiari spettano all'attrice in aggiunta ai contributi di mantenimento.

  1. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 200.– sono poste per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese giudiziarie di appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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