Incarto n. 11.2012.124
Lugano 7 maggio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2010.166 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 dicembre 2010 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 (già patrocinata dall'avv. ),
giudicando sull'appello del 17 ottobre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 settembre 2012;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1980), cittadina malgascia, si sono sposati a __________ il 16 aprile 2008. Da un precedente matrimonio il marito aveva già una figlia, V__________a (2000), residente con la madre a . La moglie aveva già due figlie, E (1997) e G__________ (2004), la prima affidata ai parenti paterni in Francia e la seconda ai nonni materni in Madagascar. Dal nuovo matrimonio è nata V__________, il 6 ottobre 2008. AO 1 è giardiniere indipendente e consegue redditi locativi da immobili propri a __________. La moglie lavorava in __________, prima di sposarsi, nel settore alberghiero come donna delle pulizie e cameriera, ma non ha più esercitato alcuna attività lucrativa in Svizzera.
B. I coniugi vivono separati dal 15 dicembre 2008, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per essere ricoverata, con la figlia, alla Clinica __________ a __________ e poi ospitata, sempre con la figlia, alla __________ a . Il 15 gennaio 2009, in seguito a una segnalazione del Servizio psico-sociale di __________ in cui si riferiva di “una conflittualità coniugale piuttosto grave con abuso etilico e bizzarrìe comportamentali della signora”, il sostituto presidente della Commissione tutoria regionale 11 ha privato entrambi i genitori della custodia parentale su V e ordinato il collocamento della bambina nella __________. Dimessa da tale istituto per comportamenti inadeguati e non conformi al regolamento interno, nel maggio del 2010 AP 1 si è trasferita in un appartamento a __________.
C. Statuendo il 17 maggio 2010 in una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 7 agosto 2009, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha accertato l'intervenuta separazione dei coniugi dal 15 dicembre 2008, ha attribuito l'abitazione coniugale di __________ al marito, ha affidato V__________ al medesimo, riservato il diritto di visita della madre (da esercitare sotto sorveglianza due ore ogni mercoledì al Punto d'incontro presso il __________ di __________ e due ore il sabato e la domenica ogni due settimane, secondo i giorni di apertura, allo stesso Punto d'incontro di __________ o a quello presso la __________ di __________), ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2420.– mensili alla moglie e ha pronunciato la separazione dei beni.
D. Il 23 dicembre 2010 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti allo stesso Pretore, proponendo che gli fosse affidata V__________, riservato il diritto di visita della madre (due ore il mercoledì pomeriggio al Punto d'incontro presso il __________ __________ di __________, due ore il sabato mattina e due ore la domenica mattina durante i fine settimana d'apertura dello stesso punto d'incontro), che alla moglie non fosse riconosciuto alcun contributo alimentare, che fosse accertata l'intervenuta separazione dei beni, che il regime matrimoniale fosse dichiarato sciolto e che non si procedesse ad alcuna suddivisione del “secondo pilastro”. Nella sua risposta del 31 gennaio 2011 AP 1 ha postulato – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il rigetto della petizione, l'affidamento della figlia a lei medesima, il versamento di un contributo alimentare per sé di fr. 2439.95 mensili, una provvigione ad litem di fr. 15 000.– e il pagamento di fr. 3285.– al suo patrocinatore. Con decreto supercautelare del 4 marzo 2011 il Pretore ha ridotto il diritto di visita della madre, togliendo le due ore del sabato. Le parti hanno poi confermato le rispettive domande, l'attore con replica del 4 marzo 2011 e la convenuta con duplica dell'8 aprile 2011.
E. L'udienza preliminare si è tenuta il 13 maggio 2011 e l'istruttoria, iniziata immediatamente, è terminata il 30 maggio 2012. Nel corso di quello stesso mese la moglie si è trasferita in un appartamento a __________. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 13 agosto 2012, l'attore ha ribadito le richieste iniziali, salvo proporre di limitare il diritto di visita della madre a due ore il mercoledì pomeriggio nel Punto d'incontro di __________. Con un allegato del 16 agosto 2012 la moglie ha confermato a sua volta le proprie richieste, chiedendo inoltre un contributo alimentare per la figlia di fr. 2040.– mensili o, qualora non le fosse affidata la bambina, un diritto di visita ogni due settimane dal venerdì sera alla domenica sera, di una settimana alternativamente a Natale, Carnevale o Pasqua e di due settimane durante le vacanze scolastiche estive. Essa ha sollecitato altresì una provvigione ad litem aumentata a fr. 24 008.80 o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Statuendo il 13 settembre 2012, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha accertato l'intervenuta liquidazione del regime matrimoniale e l'inesistenza di averi previdenziali suscettibili di riparto, ha condannato AO 1 a versare alla convenuta un contributo alimentare di fr. 2440.– mensili fino all'agosto del 2013 compreso, precisando che il contributo sarebbe decaduto anche prima se essa avesse trovato un'occupazione tale da permetterle di conseguire un reddito di almeno fr. 2500.– mensili, ha affidato la figlia al padre, riservato il diritto di visita della madre da esercitare due ore sotto sorveglianza ogni mercoledì al Punto d'incontro a __________ e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla convenuta. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 4435.– sono state poste a carico del marito, senza assegnazione di ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2012 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocino – la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi riconoscere il contributo alimentare di fr. 2440.– mensili stabilito dal Pretore finché essa rimarrà in Svizzera senza ricevere l'autorizzazione di svolgere un'attività lucrativa, ma in ogni caso fino all'agosto del 2013, come pure l'affidamento della figlia e un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 2040.– mensili, riservato il diritto di visita del padre. In subordine essa sollecita l'estensione del suo diritto di visita, da esercitare senza sorveglianza due fine settimana ogni mese (dal venerdì sera alla domenica sera), una settimana alternativamente a Natale, Carnevale o Pasqua e due settimane durante le vacanze scolastiche estive. Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2012 AO 1 propone di respingere l'appello.
H. Il 14 marzo 2014 AO 1 si è rivolto alla Camera perché durante la procedura di appello sospendesse il diritto di visita dell'appellante, richiesta reiterata il 4 e il 7 aprile 2014. Invitata il 9 aprile 2014 a esprimersi, AP 1 è rimasta silente. Nel frattempo, il 21 marzo 2014, il giudice delegato della Camera ha chiamato il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, a precisare la situazione di AP 1 dal punto di vista della polizia degli stranieri. Per quanto di rilievo ai fini del giudizio, la documentazione assunta dalla Camera è stata comunicata l'11 aprile 2014 alle parti, che non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i pro-cedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuano ad essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC), ovvero nella fattispecie dagli art. 423 segg. CPC ticinese. Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni di divorzio sono appellabili perciò entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il ricorso non verta su questioni meramente patrimoniali (richiedendosi allora un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–: art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto ciò non è il caso, controverso essendo non solo il contributo alimentare per la moglie, ma anche l'affidamento della figlia e la disciplina delle relazioni personali. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è giunta all'ex patrocinatore della convenuta il 17 settembre 2012. Il termine per ricorrere sarebbe scaduto così il 17 ottobre 2012. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
Per quanto concerne l'affidamento di V__________, il Pretore ha ricordato che nel suo referto del 19 settembre 2011 (completato il 12 dicembre successivo) il perito giudiziario aveva confermato l'adeguatezza della soluzione adottata in via cautelare, pur auspicando un'estensione del diritto di visita della madre a un intero fine settimana. Egli ha rammentato altresì che l'attore aveva seguito un percorso terapeutico e aveva sempre collaborato ottimamente perché gli incontri potessero avvenire, mentre traslocando a __________ la madre si era allontanata dalla figlia e, per di più, risultava poco incline a rispettare frequenze e modalità delle visite (sentenza impugnata, consid. 4e). Anzi, ha soggiunto il Pretore, la convenuta si era finanche presentata in stato confusionale all'udienza del 22 marzo 2012, tanto da non poter essere interrogata formalmente. In simili circostanze il primo giudice ha confermato l'affidamento di V__________ al padre e, fondandosi sui riscontri e i suggerimenti avuti dagli operatori del Punto d'incontro di __________, aggiornati al maggio del 2012 (piuttosto che alle risultanze della perizia giudiziale, risalente al 2011), ha limitato il diritto di visita della madre a due ore il mercoledì, sotto sorveglianza, al Punto d'incontro di __________.
L'appellante rimprovera al Pretore di non avere correttamente valutato la situazione di fatto per il bene di V__________, trascurando che la bambina necessita della sua presenza molto più a lungo di quanto sia avvenuto finora, le restrizioni a lei imposte riconducendosi a un malinteso sorto dopo un viaggio da essa intrapreso con la figlia dal 26 al 30 ottobre 2009 presso parenti nella Svizzera interna, viaggio che aveva fatto temere al padre e agli operatori sociali un tentativo di rapimento. Si tratta però – sottolinea l'appellante – di un episodio che risale a quasi tre anni addietro e che non può impedire l'affidamento della figlia a lei o, per lo meno, che non può ostare a diritti di visita senza sorveglianza, tutti gli operatori e i periti interpellati essendosi espressi per un'estensione delle sue relazioni personali in forma libera. L'appellante si vale inoltre della perizia giudiziaria, facendo notare che con il suo trasferimento a __________ in un appartamento più spazioso non sussistono più controindicazioni a che le sia affidata la figlia né a che sia ampliato il suo diritto di visita, sopprimendo la sorveglianza ed estendendo gli incontri a un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì sera alla domenica sera), una settimana alternativamente a Natale, Carnevale o a Pasqua e due settimane durante le vacanze scolastiche estive.
In realtà, argomentando come precede, l'appellante si confronta solo di scorcio con la motivazione del Pretore, evocando per di più una circostanza – il viaggio del 2009 – che nemmeno risulta dalla sentenza impugnata (consid. 4). Inoltre non è vero che tutti gli operatori e i periti interpellati si siano espressi per un diritto di visita senza sorveglianza. Al contrario: proprio in esito a un suggerimento dei responsabili del Punto d'incontro di __________ il Pretore ha limitato le relazioni personali tra madre e figlia a due ore settimanali (rapporto del 18 maggio 2012, doc. XIV nel fascicolo “richiami”, pag. 2 in fondo). Che poi il perito giudiziario abbia proposto un'estensione degli incontri non fa dubbio, ma per tacere del fatto che egli non poteva conoscere quanto figura nei successivi rapporti degli operatori del Punto d'incontro di __________ (doc. X a XIV nel fascicolo “richiami”), secondo il perito gli incontri si sarebbero dovuti svolgere in una struttura d'accoglienza come la __________ a __________, con l'inquadramento dei responsabili della struttura, non senza accompagnamento delle visite (complemento peritale del 12 dicembre 2011, punto 1 in fine e punto 2 all'inizio). La mera ipotesi di accogliere la figlia nell'appartamento di __________ non adempirebbe manifestamente simili requisiti. Né l'appellante chiede, per avventura, che qualora rimanga sotto sorveglianza il suo diritto di visita sia ampliato. Sotto questo profilo la decisione impugnata sfugge dunque alla critica. Ciò rende senza oggetto la pretesa di contributi per il mantenimento per la figlia.
Quanto al mantenimento della convenuta, il Pretore ha reputato che, per quanto sia durato appena otto mesi, il matrimonio ha avuto un certo influsso sulla vita della moglie, la quale per finire si è trovata sola in un paese straniero, senza particolare formazione e con difficoltà linguistiche. Tenuto conto della durata della separazione (più di tre anni), dell'età (32 anni) e della buona salute dell'interessata, come pure della di lei esperienza nel ramo alberghiero, il primo giudice ha ritenuto nondimeno che AP 1 potrebbe trovare lavoro come donna delle pulizie, aiuto di cucina non qualificato o cameriera, oppure come operaia di fabbrica, dipendente di un'impresa di pulizia o domestica, e guadagnare così fr. 2500.– mensili, sufficienti per garantirle la copertura del fabbisogno da lei stessa indicato. La situazione non muterebbe del resto – ha continuato il Pretore – se costei dovesse rientrare nel Madagascar, dove prima di sposarsi era sempre riuscita a sostentarsi. A tal fine occorre consentirle tuttavia – ha concluso il Pretore – di riacquisire la propria indipendenza economica. Onde la condanna del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2440.– mensili per un anno, fino all'agosto del 2013.
Nell'appello la convenuta si duole che l'obbligo alimentare del marito duri solo fino all'agosto del 2013, facendo valere che il mancato rinnovo del suo permesso di dimora da parte dell'autorità amministrativa le preclude la possibilità di lavorare e di conseguire il reddito imputatole dal Pretore. Chiede pertanto che l'obbligo contributivo non si estingua finché essa rimarrà in Svizzera senza ricevere l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa, “ma in ogni caso fino all'agosto del 2013”. Ora, dalla documentazione assunta da questa Camera si evince che il permesso “B” di dimora “con attività” rilasciato all'appellante il 30 marzo 2011 è stato rinnovato il 29 novembre 2012 dalla Sezione della popolazione fino al 15 aprile 2013. La convenuta non pretende che in quel periodo le sarebbe stato impossibile o, se non altro, difficile trovare lavoro in uno dei settori professionali menzionati dal Pretore. Certo, nel frattempo il permesso è giunto di nuovo a scadenza, ma poco importa. Avendo presentato un'ulteriore domanda di rinnovo (dichiarazione 11 marzo 2014 della Sezione della popolazione), l'interessata conservava infatti il diritto di soggiornare in Svizzera durante la procedura (art. 59 cpv. 2 OASA, RS 142.201). E ciò le permetteva di esercitare un'attività lucrativa (Hunziker in: Caroni/Gächter/Thurnherr (curatori), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar 2010, n. 16 ad art. 61 con riferimento a FF 2002 pag. 3394 sull'art. 15; sentenza del Tribunale federale 2C_81/2013 del 30 gennaio 2013, consid. 2.2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo B 2012/57 del 15 ottobre 2011, consid. 2.1 in fine). Si aggiunga che l'esito del giudizio non muterebbe nemmeno se l'autorità amministrativa non dovesse rinnovare il permesso di dimora. In tal caso, per vero, l'interessata dovrebbe tornare nel Madagascar, dove il Pretore ha accertato – senza essere smentito – che essa è sempre riuscita a provvedere a sé medesima. L'appello, infondato, deve essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta cautelare di AO 1 intesa alla sospensione del diritto di visita della convenuta durante la procedura di appello.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. Per quel che è del gratuito patrocinio postulato dall'appellante, la richiesta diventa così senza oggetto, l'interessata avendo potuto redigere l'appello da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo. AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha diritto in ogni modo a un'equa indennità per ripetibili.
Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'affidamento della figlia e la regolamentazione delle relazioni personali non dipendono da questioni di valore e possono formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza oggetto.
Notificazione:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).