Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2012.107
Entscheidungsdatum
24.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2012.107

Lugano 24 marzo 2015/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2007.18 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 20 marzo 2007 da

AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 21 settembre 2012 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 31 luglio 2012;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1964) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 16 luglio 1994. Dal matrimonio sono nati A__________, il 15 novembre 1995, e G__________, l'8 dicembre 1998. Il marito è titolare di un negozio di ottica a __________ (dal 15 febbraio 2012: , di cui è amministratore unico). Di formazione assistente geriatrica, la moglie non ha più esercitato attività lucrativa dopo la nascita di G. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2004, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 245, pari a 164/1000 della particella n. 3288 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a . Dal 25 maggio 2009, dopo una riqualifica professionale in qualità di operatrice sociosanitaria, AO 1 lavora a tempo parziale (50%) per il __________ () di __________.

B. Il 20 marzo 2007 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Riviera, proponendo l'affidamento dei figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita) e offrendo un contributo decrescente per la moglie compreso tra fr. 2500.– e fr. 1250.– mensili fino al dicembre del 2010 (a condizione che essa non conseguisse un reddito superiore a fr. 2500.– mensili), come pure un contributo alimentare compreso tra fr. 1260.– e fr. 1560.– mensili fino alla maggiore età per ciascun figlio (assegni familiari compresi). In liquidazione del regime dei beni egli ha prospettato di assegnare in proprietà esclusiva alla moglie l'alloggio coniugale con l'intero debito ipotecario e una polizza di previdenza vincolata n. __________ presso la , rivendicando da parte sua 300 azioni della S SA di __________, in comproprietà (metà ciascuno) con la moglie. Nella sua risposta del 23 agosto 2007 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e all'attribuzione dell'autorità parentale, ma non alle altre richieste.

C. Il Segretario assessore ha deciso il 29 agosto 2007 di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale, invitando le parti a esprimersi sulle conseguenze litigiose e a indicare le prove. Nel suo memoriale del 5 settembre 2007 AP 1 ha ribadito le domande di petizione ed eccepito – tranne per le questioni riguardanti i figli – la preclusione della convenuta, che nella risposta si era limitata a manifestare il proprio disaccordo sui punti contestati senza formulare alcuna domanda. Nel proprio “allegato integrativo” del 10 settembre 2007 AO 1 ha poi sollecitato un contributo alimentare per sé compreso tra fr. 8000.– e fr. 6000.– mensili indicizzati fino al pensionamento e di fr. 3000.– mensili dopo di allora, vita natural durante, come pure un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili indicizzati per ogni figlio sino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale. In liquidazione del regime dei beni essa ha postulato il versamento di fr. 610 000.–, riservata la facoltà di aggiornare la pretesa in esito all'istruttoria, ha aderito alla proposta di vedersi assegnare l'alloggio coniugale in proprietà esclusiva, previa assunzione dell'intero debito ipotecario, e ha rivendicato 150 azioni della S__________ SA, il versamento della metà del valore di riscatto della polizza presso la __________ e la suddivisione a metà “dell'avere LPP accumulato in costanza di matrimonio” dal marito sulla polizza __________ n. __________. Con ordinanza del 13 settembre 2007 il Segretario assessore ha fissato alle parti un termine di 30 giorni per “un ulteriore scambio di allegati”.

D. Nel frattempo, il 28 agosto 2007, AO 1 ha adito il Pretore con un'istanza cautelare per ottenere – in parte già con effetto immediato – l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato l'usuale diritto di visita paterno) e la condanna del marito a versare, dall'agosto del 2006, un contributo alimentare di fr. 7750.– mensili per lei e uno di fr. 2500.– per ogni figlio, oltre a fr. 10 000.– di provvigione ad litem. Con decreto cautelare del 15 ottobre 2007, emesso nelle more istruttorie, il Segretario assessore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il più ampio diritto di visita paterno), e ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari per complessivi fr. 8040.30 mensili.

E. A un'udienza del 20 settembre 2007, destinata all'audizione dei coniugi, questi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2007 AO 1 ha poi confermato le proprie domande, avversando la richiesta di preclusione formulata dal marito. Nel suo allegato complementare del 26 ottobre 2007 AP 1 ha ribadito le proprie richieste, salvo ridurre il contributo alimentare offerto per i figli (tra fr. 1230.– e fr. 1550.– mensili per A__________ e tra fr. 1155.– e fr. 1550.– mensili per G__________, assegni familiari compresi). Il Segretario assessore ha sentito i figli il 7 novembre 2007 e con decreto del 12 dicembre 2007 ha respinto l'eccezione di preclusione. Un appello presentato il 21 gennaio 2008 da AP 1 a questa Camera contro tale decreto è stato stralciato dai ruoli il 19 maggio 2008 per desistenza (inc. 11.2008.13).

F. Decorso il termine bimestrale di riflessione, il 21 e 22 novembre 2007 AO 1 e AP 1 hanno riaffermato la loro volontà di divorziare. L'udienza preliminare sugli effetti litigiosi del divorzio si è tenuta il 20 agosto 2008 e l'istruttoria, durante la quale sono state assunte fra l'altro una perizia sul valore della ditta __________ e una sul valore dell'abitazione coniugale, è terminata il 2 dicembre 2010. Al dibattimento finale le parti hanno inizialmente rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nelle proprio memoriale del 13 gennaio 2011 AP 1 ha reiterato le richieste di petizione, tranne rivedere in parte, anche per la procedura cautelare, il contributo alimentare per la moglie (fr. 3585.– mensili fino al 1° gennaio 2009 o, in subordine, fr. 777.80 mensili dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2014), quello per A__________ (fr. 1714.95 mensili dal 1° gennaio 2009 fino

al 31 agosto 2010) e quello per G__________ (fr. 1641.85 mensili dal 1° gennaio 2009 fino al dicembre del 2014 e fr. 1330.80 dopo di allora, fino alla maggiore età). In liquidazione del regime dei beni egli ha chiesto che l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie avvenisse dopo la sua liberazione dal debito ipotecario e lo svincolo della polizza della __________ di cui era beneficiario o, in caso contrario, che l'abitazione fosse venduta ai pubblici incanti con riparto a metà del ricavo netto. In subordine egli ha postulato il trasferimento della citata polizza alla moglie, previo riconoscimento di un proprio credito di fr. 13 268.85, pari alla metà del valore di riscatto. Sempre in liquidazione del regime matrimoniale egli ha riconosciuto alla convenuta fr. 79 652.85 pagabili in rate annue di fr. 20 000.–, mentre ha rivendicato l'attribuzione delle 150 azioni S__________ SA della moglie dietro indennizzo di fr. 204 445.–, pagabili in dieci rate annue di fr. 20 000.–, o, in subordine, la divisione a metà dell'intero pacchetto azionario.

Nel suo allegato conclusivo del 20 gennaio 2011 AO 1 ha riconfermato le proprie domande, sollecitando un contributo per sé compreso tra fr. 9000.– e fr. 7000.– mensili fino al pensionamento e di fr. 3000.– dopo di allora, vita natural durante, e uno per i figli di fr. 2350.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi). In liquidazione del regime dei beni essa ha chiesto un versamento di fr. 397 719.– oltre la metà del valore di riscatto della polizza di previdenza vincolata n. __________ del marito presso la __________. Infine ha postulato la ripartizione dell'avere di previdenza accumulato dal marito in costanza di matrimonio.

G. In seguito all'avvicendamento del Pretore le parti sono state convocate a un nuovo dibattimento finale (di merito e cautelare), nel corso del quale esse hanno ribadito il 14 febbraio 2012 le loro conclu­sioni scritte. Statuendo con decreto cautelare del 31 luglio 2012, il Pretore ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato un ampio dritto di visita paterno), ha respinto la richiesta di provvigione ad litem e ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari compresi tra fr. 3321.– e fr. 6755.– mensili per la moglie, tra fr. 1417.– e fr. 2146.– mensili per A__________ e tra fr. 1333.– e fr. 1889.– mensili per G__________ (inc. DI.2007.72). Adita dall'attore, con sentenza del 10 marzo 2015 questa Camera ha modificato tali contributi, fissando quello per la moglie entro fr. 6755.– e fr. 5585.– mensili dal 27 agosto 2006 al 25 maggio 2009 e in fr. 2945.– dopo di allora, quello per A__________ entro fr. 1245.– e fr. 1980.– mensili dal 27 agosto 2006 fino al 15 novembre 2013 e quello per G__________ entro fr. 1355.– e fr. 1855.– mensili dal 27 agosto 2006 all'8 dicembre 2016 (inc. 11.2012.94).

H. Lo stesso 31 luglio 2012 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e ha regolato il diritto di visita paterno, omologando l'accordo parziale stipulato dai coniugi. Inoltre ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 2911.– mensili fino al 31 dicembre 2014, di fr. 672.– mensili dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, di fr. 860.– mensili dal 1° gennaio 2017 fino al pensionamento ordinario di lei e di fr. 500.– mensili dopo di allora, vita natural durante, come pure un contributo alimentare per A__________ di fr. 1493.– mensili fino alla maggiore età e uno per G__________ di fr. 2054.– mensili fino al 31 dicembre 2014 e di fr. 2131.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi).

In liquidazione del regime matrimoniale il Pretore ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale, previo svincolo e liberazione del marito dal debito ipotecario e dalla polizza __________ n. , assegnando l'alloggio alla convenuta, tenuta a versare al marito un conguaglio di fr. 40 000.– al trapasso di proprietà, non senza prevedere la ven­dita ai pubblici incanti e il riparto a metà dell'utile netto qualora la liberazione e lo svincolo non fossero avvenuti entro il 31 dicembre 2013. Inoltre il primo giudice ha assegnato a ciascun coniuge la metà delle 300 azioni della S SA, ordinando a AP 1 di consegnare alla moglie 150 titoli entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha obbligato l'attore a versare a AO 1 fr. 372 626.– oltre interessi al 5% su

fr. 17 353.70 in rate annue di fr. 40 000.–, ha attribuito alla moglie il mobilio dell'abitazione coniugale e la polizza della __________, (sempre che ne fosse possibile lo svincolo, mentre in caso contrario il credito della moglie sarebbe aumentato di fr. 13 268.–), ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà dell'avere previdenziale conseguito dall'altro durante il matrimonio e ha posto la tassa di giustizia di fr. 8000.– con le spese di fr. 14 100.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 settembre 2012 inteso a ottenere la soppressione del contributo alimentare per la moglie, la riduzione a fr. 1195.– mensili fino al 30 novembre 2013 di quello per A__________ e a fr. 1643.50 mensili (fino al 31 dicembre 2014), rispettivamente a fr. 888.– mensili (fino al 31 dicembre 2016), di quello per G__________. Egli chiede inoltre di portare a 30 giorni il termine di consegna delle 150 azioni della S__________ SA e di limitare a fr. 103 116.–, pagabili in rate annue di fr. 20 000.–, quanto da lui dovuto in liquidazione del regime dei beni. In una lettera del 10 dicembre 2012 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni, limitandosi a rilevare l'irricevibilità dei nuovi documenti prodotti dall'appellante e a postulare la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è senz'altro adempiuto, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione e l'ammontare contestato in liquidazione del regime matrimoniale. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata, spedita il 16 agosto 2012, è pervenuta al legale di AP 1 il 23 agosto 2012 (tracciamento degli invii n. __________). Consegnato alla posta il 21 settembre 2012, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP 1 acclude nuovi documenti: i bilanci e i conti economici 2010 e 2011 della __________ (doc. 2), vari giustificativi per spese inerenti al suo fabbisogno minimo (doc. 3.1 a 3.7), una dichiarazione 3 settembre 2012 della __________ di __________ che attesta l'addebito nell'esercizio 2011 di fr. 5511.60 per l'uso privato del veicolo aziendale (doc. 3.8) e un conteggio delle spese per la retta scolastica 2011/2012 del figlio A__________ al Collegio __________ di __________ (doc. 4). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto l'appellante non indica perché gli sarebbe stato impossibile produrre i documenti in rassegna – compresa la comunicazione del nuovo premio della cassa malati, che notoriamente interviene con debito anticipo (art. 7 cpv. 2 LAMal) – prima della chiusura dell'istruttoria pretorile. Non può pretendere dunque di addurli per la prima volta in appello. Ciò posto, conviene procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

  2. Litigiosi rimangono in questa sede il contributo alimentare per moglie e figli, come pure talune controversie legate alla liquidazione del regime dei beni. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Le controversie relative allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c).

I. Sulla liquidazione del regime dei beni

  1. L'appellante contesta anzitutto l'accertamento del Pretore, secondo cui le pretese dei coniugi si riferiscono a “beni tutti esistenti al momento dello scioglimento del regime matrimoniale” (sentenza impugnata, pag. 18). Egli sottolinea che in realtà la polizza S__________ AG non esiste più e il suo valore di riscatto è confluito su un conto del figlio A__________ (memoriale, pag. 6 e 7). L'interessato trascura nondimeno che, seppure quella polizza sia effettivamente già stata riscattata nel maggio del 2008 (doc. AS), come ha constatato anche il Pretore (sentenza impugnata, pag. 19), gli acquisti trasferiti senza corrispettivo tra il momento dello scioglimento del regime (il 20 marzo 2007: art. 204 cpv. 2 CC) e quello della liquidazione (il passaggio in giudicato della sentenza) vanno reintegrati nel patrimonio coniugale per il valore che avevano al momento del trasferimento (art. 214 cpv. 2 CC per analogia; Steck in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edi­zione, n. 4 ad art. 214 CC). L'argomentazione cade dunque nel vuoto.

  2. L'attore rimprovera “in ingresso” al Pretore di avere statuito, “per alcune delle poste”, oltre le conclusioni della convenuta (memoriale, pag. 7). Anche nell'ambito del principio dispositivo (applicabile alla liquidazione del regime dei beni: art. 277 cpv. 1 CPC), tuttavia, se un'azione tende al riconoscimento di varie posizioni sgorganti dalla medesima causa, il giudice è vincolato solo

all'ammontare complessivo fatto valere in giudizio, mentre può riconoscere a singoli elementi della pretesa un importo maggiore (DTF 119 II 396; cfr. anche sentenza 5A_618/2012 del 27 maggio 2013, consid. 6.4.3). Lo stesso appellante riconosce (memoriale, pag. 6 seg.) che nel risultato il Pretore non si è sospinto oltre la somma rivendicata dalla moglie in liquidazione del regime dei beni (fr. 397 719.–). Sulla questione non occorre dunque attardarsi.

  1. Per quanto riguarda le singole voci contestate, l'attore si duole in primo luogo che il Pretore ha riconosciuto alla moglie un credito in liquidazione della polizza di “terzo pilastro” a lui intestata presso la __________. Il Pretore si sarebbe sostituito così in maniera inammissibile alla convenuta, la quale, pur avendo a disposizione tutti gli elementi necessari, si era limitata a chiedere il versamento della metà del valore di riscatto con gli interessi, senza cifrare la pretesa (memoriale, pag. 7).

a) Nella sentenza impugnata il Pretore non ha disconosciuto che la moglie si limitava a postulare il versamento della metà del valore di riscatto della menzionata polizza, senza determinarne l'importo. Ha rilevato però nei suoi allegati preliminari lo stesso AP 1 attribuiva alla polizza un valore di riscatto pari a circa fr. 40 000.– (allegato complementare del 26 ottobre 2007, pag. 6 con riferimento al doc. O), valore che in assenza di prova contraria andava integrato negli acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). Egli ha accertato così un credito della moglie di fr. 17 353.70 all'appoggio di una dichiarazione del 2 marzo 2009 rilasciata dalla compagnia assicuratrice (prodotta dallo stesso attore: doc. AU), la quale indicava il valore di riscatto più prossimo all'azione di divorzio (1° aprile 2007) in fr. 34 707.45 (sentenza impugnata, consid. 5.1.3).

b) Che la convenuta non abbia quantificato la pretesa, limitandosi a chiedere la metà del valore di riscatto della citata polizza è vero. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare però che una richiesta indeterminata non è irricevibile se dalla motivazione addotta dal richiedente – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca senza equivoco quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 805 n. 38c consid. 3d). Nella fattispecie la pretesa della moglie era chiaramente identificabile, per di più sulla scorta di documenti esibiti dallo stesso marito (doc. O e AU). Il Pretore non si è quindi “sostituito in maniera inammissibile alla convenuta”. Semplicemente, non è caduto nel formalismo eccessivo. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

  1. In merito alla liquidazione della sua polizza S__________ AG l'appellante sostiene che il valore di riscatto è stato trasferito al figlio con l'accordo di entrambi i genitori, sicché nulla rimarrebbe da dividere (memoriale, pag. 7). Il Pretore non ha ravvisato invece alcun accordo (sentenza impugnata, consid. 5.1.4). L'appellante si limita a ribadire il suo punto di vista, ma non spiega perché l'accertamento del Pretore sarebbe errato. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

  2. Relativamente alla polizza della __________, intestata alla moglie (doc. N nell'inc. DI.2007.72), AP 1 rivendica fr. 1800.– in luogo dei fr. 900.– riconosciutigli dal Pretore (memoriale, pag. 7 seg.), il quale ha accertato la partecipazione dell'attore sulla base di quanto la __________ aveva dichiarato il 4 dicembre 2008, quando aveva precisato in fr. 1806.35 il capitale di AO 1 il 20 marzo 2007 (sentenza impugnata, consid. 5.1.5; doc. 15). Per l'appellante invece il Pretore avrebbe confuso polizza assicurativa (doc. N nell'inc. DI.2007.72) e conto bancario (doc. 15), ritenendoli un tutt'uno nonostante la diversa numerazione (n. __________ la prima, __________ il secondo) dimostrasse il contrario (appello, pag. 8). In realtà, contrariamente a quanto opina l'interessato, il numero che figura sul doc. N si riferisce all'offerta e non alla polizza. Circa la relazione tra il conto e l'assicurazione, essa è insita nel contratto stipulato dalla convenuta con la __________, che è un'assicurazione sulla vita abbinata a un conto bancario (doc. N: “assicurazione sulla vita con conto bancario ”). Il sito della compagnia assicuratrice conferma del resto che tutti i versamenti per l'assicurazione __________ sono accreditati su un conto presso la __________ (). Anche al riguardo l'appello denota pertanto la sua infondatezza.

  3. L'appellante contesta altresì il credito di fr. 3444.40 che il Pretore ha riconosciuto alla moglie (sentenza impugnata, consid. 5.1.6) per la metà del valore dei Fondi d'investimento __________ il 31 dicembre 2006 (dichiarazione fiscale 2006 di AP 1, doc. 15, nell'inc. DI.2007.72). Sostiene che, dopo averne rilevato inizialmente l'esistenza inserendola nella richiesta complessiva di fr. 250 000.–, la convenuta non ha più menzionato la pretesa dopo la chiusura dell'istruttoria, limitando anzi la sua spettanza a fr. 113 219.–. Già per tale motivo siffatta rivendicazio­ne andrebbe respinta (memoriale, pag. 8).

a) In realtà, per calcolare la propria partecipazione agli acquisti del marito, la convenuta si è dipartita anche nel memoriale con­clusivo (pag. 9) dal valore totale dei titoli e degli altri investimenti repertoriato nella dichiarazione d'imposta 2006 (fr. 668 481.–). Aggiunto all'attivo della ditta (fr. 140 248.–) e diminuito dei relativi debiti (fr. 432 291.–), come pure del valore delle azioni (fr. 150 000.–), l'importo di fr. 226 428.– netti era quello rivendicato per metà dalla convenuta, comprensivo dei fondi d'investimento indicati nella dichiarazione fiscale in fr. 6889.–. Poco importa dunque che nel memoriale conclusivo l'interessata abbia menzionato solo il valore totale, senza riprendere le singole posizioni.

b) L'appellante ribadisce che al momento in cui è stata promossa causa i fondi in rassegna valevano fr. 1000.–, “come provato dai documenti” (memoriale, pag. 8). Oltre a non indicare quali sarebbero i documenti, tuttavia, egli non si confronta con l'argomentazione del Pretore, che ha accertato il contrario (sentenza impugnata, consid. 5.1.6). Priva di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in proposito l'argomentazione sfugge a ulteriore disamina. Quanto alla tesi secondo cui i citati fondi non sarebbero più stati di pertinenza dell'appellante, ma in base ai dati fiscali del 2007 sarebbero confluiti nella S__________ SA, essa è smentita proprio dai dati richiamati. La dichiarazione d'imposta 2007 conferma che la vendita è avvenuta il 27 ottobre 2007, dopo l'avvio della causa di divorzio (documenti richiamati da terzi nell'inc. DI.2007.72, act. IV). I fondi rientravano così nella liquidazione del regime matrimoniale (sopra, consid. 4), sicché a ragione il Pretore si fondato sul loro valore il giorno più vicino alla liquidazione del regime dei beni (31 dicembre 2006).

  1. Al Pretore l'appellante rimprovera di avere riconosciuto alla convenuta (sentenza impugnata, pag. 21), ultra petita, un credito di fr. 241 812.– per un mutuo da lui elargito alla S__________ SA del valore, il 31 dicembre 2006, di fr. 483 625.15 (memoriale, pag. 8 seg.; doc. 15 nell'inc. DI.2007.72). Egli fa valere che solo nell'allegato conclusivo la moglie ha avanzato richieste a tal fine, riducendo per altro a fr. 113 219.– le sue pretese in liquidazione di tutti i conti e crediti a lui riconducibili (memoriale, pag. 8 seg.).

a) Nel suo allegato integrativo del 10 settembre 2007 (pag. 14 seg.) la convenuta non aveva a disposizione i dati completi per ricostruire la situazione finanziaria del marito, di modo che si era limitata a quantificare in fr. 250 000.– (la metà di fr. 500 000.–) la sua partecipazione ai “capitali posti a rispar­mio”. Nel memoriale conclusivo (pag. 8), in esito alle risultanze istruttorie, essa ha poi incluso nel calcolo della sua spettanza il credito dell'attore verso la società. Mal si comprende perché ciò non fosse possibile, a prescindere dal fatto che nulla l'attore ha eccepito al dibattimento finale, sicché la doglianza sarebbe in ogni caso tardiva (I CCA, sentenza inc. 11.2014. 8 del 17 novembre 2014, consid. 3b con rimandi).

b) Manifestamente a torto l'interessato sostiene poi che la liquidazione di fr. 113 219.– pretesa dalla moglie comprendesse il valore della ditta. Nell'allegato conclusivo costei aveva chiesto separatamente fr. 325 000.– per la partecipazione alla __________ (pag. 7, punto 5.2) e fr. 113 219.– per “capitali posti a risparmio o altrimenti investiti” (di cui si è detto: consid. 9a). Aggiunti a tali importi fr. 6000.– (pag. 9) e fr. 13 268.85 (pag. 10) per le polizze S__________ AG e __________, e dedotti fr. 45 500.– (pag. 5 seg.) oltre a fr. 1000.– (pag. 10) per la proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale e di una vettura __________, l'interessata aveva preteso un saldo di fr. 397 719.– (recte: fr. 410 987.85). Nell'attribuirle fr. 372 626.– (che diventano fr. 332 626.– per l'obbligo della convenuta di corrispondere fr. 40 000.– al trapasso della proprietà: dispositivo n. 4.1.1 della sentenza impugnata), il Pretore non ha ecceduto le richieste di giudizio.

c) A torto l'appellante cerca infine di equivocare sul fatto che la somma di fr. 113 219.– comprendesse anche il saldo dei suoi conti bancari, i quali sarebbero già stati considerati nel valore della ditta (memoriale, pag. 9). Certo, il Pretore ha aggiunto i saldi (fr. 37 168.–) al valore peritale della ditta (fr. 650 000.–: sentenza impugnata, consid. 5.1.1). Dato però che tali saldi non sono più stati considerati – giustamente – nella liquidazione degli altri titoli e capitali (loc. cit., consid. 5.1.6 lett. a), l'attore non ha motivo di dolersene.

  1. Secondo l'appellante il Pretore ha ugualmente statuito ultra petita per avere attribuito il mobilio coniugale in esclusiva proprietà alla convenuta (memoriale, pag. 20). La critica non è seria, ove appena si pensi che lo stesso attore proponeva nel suo memoriale conclusivo del 13 gennaio 2011 di assegnare il mobilio alla moglie (pag. 4 in alto). Computando negli acquisti di lui la metà del valore stimato peritalmente in fr. 11 000.–, il Pretore ha seguito solo le indicazioni delle parti (sentenza impugnata, consid. 4.1 e 5.2).

  2. Con pertinenza l'appellante fa carico al Pretore invece di avere ecceduto i limiti del giudizio (art. 58 cpv. 1 CPC) imponendogli di saldare il debito in liquidazione del regime dei beni in rate annue di fr. 40 000.–, anziché di fr. 20 000.– come egli proponeva senza che la moglie si opponesse (memoriale, pag. 9). Il Pretore ha rilevato in effetti che la convenuta non sollevava obiezioni al riguardo e che perciò la rateazione andava accordata secondo la richiesta dell'attore, salvo non avvedersi che la proposta ammontava a fr. 20 000.– (memoriale conclusivo del 13 gennaio 2011, pag. 17), non a fr. 40 000.– annui (sentenza impugnata, consid. 5.3). Ciò impone di riformare il giudizio su questo punto.

  3. Analoghe considerazioni valgono per il termine di 10 giorni entro cui il Pretore ha ingiunto all'attore di consegnare alla convenuta le 150 azioni della S__________ SA (sentenza impugnata, dispositivo n. 5). Nel suo memoriale conclusivo invero AO 1 postulava espressamente la consegna entro 30 giorni (pag. 7 e pag. 23). In una questione retta dal principio dispositivo il Pretore non poteva scostarsi da tale richiesta, come assevera l'appellante (memoriale, pag. 20). Ne discende che anche il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata va modificato di conseguenza.

II. Sul contributo alimentare per la moglie

  1. L'appellante esordisce affermando che il Pretore avrebbe esaminato a torto la richiesta di contributo alimentare della convenuta sulla base delle “ultime cifre” presentate con il memoriale conclu­sivo (appello, pag. 10). Se non che, la critica è priva di interesse pratico, poiché – a parte la mancata reazione dell'attore al dibattimento finale (sentenza impugnata, consid. 6.1) – il Pretore non è andato oltre le richieste di giudizio avanzate da AO 1 nell'allegato integrativo del 10 settembre 2007 (sopra, lett. C).

  2. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente. Ciò è il caso di regola quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni. Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si desume dall'art. 125 cpv. 1 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria del richiedente si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà post­matrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid. 16a).

  1. Nella fattispecie dal matrimonio sono nati figli, di modo che l'unione ha influito concretamente sulla situazione finanziaria di AO 1. Ora, per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, il Pretore ha accertato il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica deducendo dal reddito netto del marito negli anni dal 2002 al 2004 (fr. 24 000.– mensili arrotondati), calcolato sulla base dei dati medi peritali, fiscali e contabili (fr. 22 509.– per il 2004, fr. 22 462.– per il 2003 e fr. 26 589.– per il 2002), il fabbisogno complessivo della famiglia prima della separazione, calcolato in fr. 11 777.– mensili, come pure la quota destinata al risparmio, di fr. 6000.– mensili. Ne ha desunto che la coppia conservava ogni mese un margine disponibile di fr. 6223.– (fr. 3111.– ciascuno) che, sommati al fabbisogno individuale, ne determinavano il tenore di vita (sentenza impugnata, pag. 7 e 29).

a) L'appellante contesta che il debito mantenimento della convenuta vada determinato in base al tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica. Assume che determinante è il livello di vita condotto durante il periodo di separazione (quasi otto anni) precedente il divorzio e consisterebbe nell'importo di fr. 7600.– (oltre fr. 440.30 per la polizza __________) che egli versava a quel tempo per moglie e figli (memoriale, pag. 10 a 12). La sentenza da lui invocata però a conforto della sua argomentazione riguardava una separazione durata quasi dieci anni (DTF 130 III 539 consid. 2). Da tale requisito la giurisprudenza non si è scostata (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1 con rinvio). Otto anni scarsi di separazione non bastano per derogare alla regola secondo cui determinante è il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica.

b) In subordine l'appellante obietta che, comunque sia, il reddito coniugale andava definito in base alla media delle entrate da lui conseguite fra il 1994 e il 2004 (fr. 14 646.– mensili) o,

tutt'al più, fra il 2000 e il 2004 (fr. 21 402.85 mensili: memoriale, pag. 5 e 12 seg.). Accertando il reddito medio in fr. 24 000.– mensili il Pretore avrebbe violato il principio attitatorio”, la stessa controparte ammettendo un reddito coniugale di fr. 22 000.– mensili (appello, pag. 12). L'assunto non può essere condiviso. Intanto perché nel suo memoriale conclusivo AO 1 aveva quantificato il reddito medio del marito in “almeno” fr. 22 000.– mensili (pag. 13 in basso), per giunta facendo capo anche a un dato successivo alla separazione (quello del 2005, di fr. 258 753.–). Inoltre perché, trattandosi di accertare il reddito di un lavoratore indipendente, la decisione di calcolare quello medio conseguito sull'arco degli ultimi tre anni (dei dati precedenti manca ogni prova) è confor­me alla giurisprudenza (RtiD II-2014 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Per il resto l'attore non contesta la correttezza dei dati accertati per gli anni intercorsi dal 2002 al 2004 (fr. 26 589.– per il 2002, fr. 22 462.– per il 2003, fr. 22 509.– per il 2004), la cui media dà un reddito prima della separazio­ne di fr. 23 855.– mensili. Che a tale reddito siano stati cumulati gli utili della S__________ SA (appello, pag. 5) non risulta, il Pretore avendo considerato quegli introiti solo dal 2009 (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante ha ragione soltanto quando si duole che il Pretore ha arrotondato la cifra di fr. 23 855.– mensili in fr. 24 000.–, nulla giustificando ciò.

c) L'appellante chiede di aggiungere al fabbisogno familiare durante la vita in comune alcune sue spese personali (terapie mediche e franchigia della cassa malati, uso della moto ecc.: memoriale, pag. 13). Tali costi non sono stati enunciati tuttavia nemmeno nel memoriale conclusivo, per tacere della circostanza che tutto si ignora sul loro fondamento. Nuova, oltre che non sufficientemente motivata (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la richiesta va dichiarata perciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

d) In sintesi, dandosi entrate per fr. 23 855.– mensili, dopo avere sopperito al fabbisogno familiare di fr. 11 777.– mensili (in sé non contestato) e avere accantonato fr. 6120.– mensili (che il Pretore ha arrotondato a fr. 6000.– senza valida ragione), i coniugi disponevano ancora nella fattispecie di fr. 5958.– mensili. Per conservare il tenore di vita raggiunto a suo tempo AO 1 dovrebbe continuare dunque a beneficiare di un margine di fr. 2979.– mensili sul proprio fabbisogno minimo. Contrariamente a quanto opina l'appellante (memoriale, pag. 15), ciò non si traduce in un riparto dell'eccedenza nel bilancio familiare, ove appena si pensi che in concreto la quota di risparmio mensile accumulata durante la vita in comune è dedotta dal reddito coniugale.

  1. Per quel che attiene al fabbisogno minimo di AO 1, il Pretore lo ha accertato in fr. 4392.– mensili (recte: fr. 4492.– mensili), ridotti a fr. 4242.– mensili (recte: fr. 4342.– mensili) dal 2015 (dopo i 16 anni della figlia G__________), così composti: minimo esisten­ziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.– fino al dicembre del 2014, ridotto a fr. 1200.– in seguito, onere ipotecario (senza ammortamento) e spese condominiali fr. 368.– (già dedotte le quote di un terzo e di un quarto comprese nei fabbisogni in denaro di A__________ e G__________), ammortamento indiretto “__________” fr. 440.30, premio della cassa malati fr. 373.10, franchigia e spese mediche fr. 100.–, assicurazione sulla vita __________” fr. 359.70, assicurazione combinata dell'economia domestica fr. 55.50, tassa di canalizzazione fr. 14.10, contributo per il finanziamento di opere di canalizzazione (“contributo LALIA”) fr. 31.10, tassa rifiuti e acqua potabile fr. 36.50, quota della Rega fr. 5.90, assicurazione RC e casco dell'automobile fr. 90.60, imposta di circolazione fr. 66.70, spese dell'automobile fr. 200.–, onere fiscale fr. 1000.– (sentenza impugnata, consid. 6.4.2).

a) L'appellante propone di ridurre il fabbisogno appena citato a fr. 3589.25 mensili, rispettivamente a fr. 3407.95 mensili dal dicembre del 2016 (memoriale, pag. 14). In particolare chiede di diminuire gli oneri ipotecari e le spese accessorie a fr. 365.55, salvo omettere di spiegare perché e tanto meno indicare per quale ragione il calcolo del Pretore sarebbe errato. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello riesce già di primo acchito irricevibile. Identiche considerazioni valgono per le imposte, che l'attore vorrebbe ricondurre a fr. 400.– mensili senza però motivare debitamente la richiesta.

b) A ragione l'interessato postula invece la riduzione da fr. 359.70 a fr. 59.70 del premio mensile per l'assicurazione sulla vita della “__________”, l'accertamento del Pretore essendo manifestamente il frutto di una svista (doc. N nell'inc. DI.2007.72, che attesta un premio annuo di fr. 716.70), e la soppressione dei “contributi LALIA” di fr. 31.30 dopo il dicembre del 2016, scaduti i 10 anni per i quali era stata concessa la rateazione (doc. I nell'inc. DI.2007.72).

c) Non si giustifica per contro lo stralcio di talune posizioni (premio per l'assicurazione sulla vita, ammortamento indiretto della “” e spese dell'automobile) che l'appellante non ritiene necessarie (memoriale, pag. 14). In relazione alle prime due la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, quand'anche – come in concreto – un'assicurazione denoti indole previdenziale, il relativo premio va incluso nel fabbisogno minimo del coniuge debitore (DTF 114 II 395 consid. 3c; I CCA, sentenza inc. 11.2008.8 del 2 settembre 2012, consid. 5c) se costui non dispone di un secondo pilastro sufficiente, in particolare perché esercita un'attività a tempo parziale oppure se tale forma assicurativa è stata adottata – co­me in concreto – anche dall'altro coniuge ed è conforme al tenore di vita precedente (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts­rechts, 2ª edizione, pag. 61 n. 02.41). Il fatto che il pagamento del premio della polizza “” (doc. N) serva anche all'ammortamento (indiretto) del debito ipotecario impone a maggior ragione il suo riconoscimento nel fabbisogno minimo, ogni debito dovendo essere onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (I CCA, sentenza inc. 11.2009.113 del 20 dicembre 2012, consid. 8b).

Quanto ai costi d'uso dell'automobile, la giurisprudenza li riconosce se i mez­zi della famiglia dopo la separazione sono sufficienti e il co­niuge disponeva già di un veicolo durante la vita in comune o se l'esigenza è sorta dopo la separazione, oppure se il coniuge abbisogni della vettura per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita (RtiD I-2010 pag. 699, n. 20c). Nel caso in esame l'attore non contesta che la convenuta usufruisse di un'automobile già durante la vita in comune, tant'è che ne ha riconosciuto i costi con la petizione (pag. 4). Non si intravede dunque perché AO 1 debba rinunciarvi ora che ha ripreso un'attività lucrativa. Infine l'appellante dichiara di riconoscere la franchigia della cassa malati e le spese mediche della convenuta a patto che le stesse voci di spesa siano riconosciute nel suo fabbisogno minimo (appello, pag. 14 in basso). È quanto il Pretore ha fatto nella sentenza impugnata (consid. 6.9).

d) Ne discende un fabbisogno minimo della moglie di fr. 4192.– mensili, che si ridurrà a fr. 4010.– l'8 dicembre 2016 (maggiore età della figlia G__________), mentre il suo “debito mantenimento” va accertato in fr. 7171.– mensili (fr. 4192.– più fr. 2979.–), rispettivamente in fr. 6989.– mensili dall'8 dicembre 2016 (fr. 4010.– più fr. 2979.–).

  1. Il problema è di sapere a questo punto se AO 1 sia in grado di far fronte da sé al proprio “debito mantenimento” dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC). A tal fine il Pretore ha accertato il reddito della convenuta in fr. 4592.– mensili fino al 31 dicembre 2014 (fr. 2640.– da attività dipendente, compresi gli assegni familiari e l'entrata accessoria di fr. 63.– per l'attività di tutrice, fr. 1542.– dalla sua partecipazione al 50% alla S__________ SA e fr. 410.– dalla liquidazione del regime dei beni), in fr. 6831.– mensili dal 1° gen­naio 2015 al 31 dicembre 2016 (fr. 4879.– da attività a tempo pieno dopo i 16 anni di G__________, compresi gli assegni familiari e l'entrata accessoria, fr. 1542.– dalla sua partecipazione alla S__________ SA e fr. 410.– dalla liquidazione del regime dei beni) e in fr. 6493.– mensili dopo di allora, fino al pen­sionamento (fr. 4541.– da attività a tempo pieno, senza gli assegni familiari ma con l'entrata accessoria per l'attività di tutrice, fr. 1542.– dalla sua partecipazione alla S__________ SA e fr. 410.– dalla liquidazione del regime dei beni: sentenza impugnata, pag. 31 seg.).

a) L'appellante imputa alla moglie entrate di fr. 2305.85.– mensili, cui aggiunge fr. 530.– di assegni familiari e fr. 1542.– per la partecipazione alla S__________ SA. Dal 2015, quando la moglie dovrà lavorare a tempo pieno, egli ascrive alla medesima un reddito di fr. 7147.10 mensili e un reddito della sostanza che chiede di portare a fr. 460.– mensili ove egli fosse condannato a versare a AO 1 quanto stabilito dal Pretore (memoriale, pag. 15 seg.).

b) Quale fosse il reddito della convenuta fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio può rimanere inde-ciso, la questione essendo ormai superata. Fino ad allora, in effetti, i con­tributi di mantenimento restano disciplinati dall'as-setto provvisionale (DTF 137 III 616 consid. 3.2,2; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 669 n. 34c). Per principio un contri­buto alimentare fondato sugli art. 125 cpv. 1 CC co­min-cia a decorrere solo in seguito (DTF 128 III 121 con­sid. 3b/bb; da ultimo: I CCA, sen­tenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 11 con rinvii).

c) Posto ciò, in ossequio alla più recente giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 285 cpv. 2 CC gli assegni familiari non vanno aggiunti al reddito del genitore che li riscuote, ma dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Ne segue che il reddito della convenuta ammonta, per un'attività al 100%, a fr. 4478.90.– mensili (fr. 2239.45 x 2), cui si aggiungono fr. 63.– mensili per l'attività accessoria, fr. 3.41 da titoli e capitali (dati fiscali del 2009 nel doc. V richiamato) e fr. 1542.– per la partecipazione alla S__________ SA. Quanto al reddito della liquidazione del regime matrimoniale, accertato mediamente in fr. 410.– mensili, l'appellante non può dolersene, non foss'altro perché la rateazione annua di fr. 20 000.– obbligherà la convenuta ad attendere a lungo per entrare in possesso dell'intero capitale e perché il tasso annuo di interesse applicabile non sarebbe quello del 2% fissato dal Pretore, ma solo quello dell'1.75% (art. 12 lett. h OPP 2: RS 831.441.1; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii). Considerato in definitiva che dopo il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio l'interessata fruirà, complessivamente, di entrate valutabili in fr. 6497.– mensili, per garantirle il “debito mantenimento” mancano fr. 674.– mensili (fr. 7171.– meno fr. 6497.–), rispettivamente fr. 492.– mensili dall'8 dicembre 2016 in poi (fr. 6989.– meno fr. 6497.–).

  1. Relativamente al terzo stadio del citato ragionamento, il Pretore ha stabilito il reddito di AP 1 in fr. 25 542.– mensili, aggiungendo a quello medio di fr. 24 000.– mensili da attività indipendente (compresi i redditi da titoli e capitali e il guadagno accessorio come maestro di tirocinio), i dividendi della S__________ SA di fr. 1542.– (sentenza impugnata, pag. 7 seg.). L'appellante sostiene di guadagnare non oltre fr. 15 842.– mensili: fr. 14 300.– mensili (reddito medio tra il 2007 e il 2011), più i citati proventi societari di fr. 1542.– mensili (memoriale, pag. 3 seg.).

Il primo giudice ha fondato il proprio accertamento dipartendosi dall'utile netto aziendale della __________ negli ultimi cinque anni (fr. 18 411.– mensili, cui ha aggiunto una media di fr. 171.– mensili da attività accessoria e da titoli e capitali), escluso l'esercizio 2007 definito dal perito giudiziario eccezionale (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). L'appellante sfiora dunque il pretesto quando asserisce di non capire da dove derivi tale importo, mentre i dati di bilancio più recenti del 2010 e del 2011, per altro da lui stesso redatti senza l'avallo di un revisore, sono irricevibili (sopra, consid. 2), senza dimenticare che l'appellante mischia i dati fiscali degli anni 2006–2009 e quelli contabili degli anni 2010 e 2011 (memoriale, pag. 3).

Chiarito ciò, occorre esaminare se resista alla critica dell'appellante il reddito di fr. 22 000.– mensili che il Pretore ha stimato in considerazione della tendenza al rialzo delle entrate (aumentate di fr. 27 000.– tra il 2008 e il 2009), dei dati fiscali dai quali si desumevano redditi compresi in media tra fr. 19 960.– e fr. 20 754.– mensili, come pure delle risultanze peritali che attestavano un reddito di fr. 19 171.60 mensili (media degli anni dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2009: sentenza impugnata, pag. 6 seg.). La risposta è negativa, gli accertamenti che precedono non suffragando un reddito di fr. 22 000.– né tanto meno di fr. 24 000.– mensili, cifre riconducibili verosimilmente ai dati del periodo precedente la separazione dei coniugi (sentenza impugnata, pag. 7 seg.). Ai fini del presente giudizio giova attenersi perciò alla media risultante dai dati contabili degli ultimi cinque anni a disposizione (2004, 2005, 2006, 2008 e 2009), facendo astrazione dell'anno 2007 che lo stesso perito revisore ha definito eccezionale (sui criteri per determinare redditi da attività indipendente v. da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2011.55 del 10 settembre 2014, consid. 7b). Le censure che l'appellante rivolge agli accertamenti peritali divengono così senza oggetto.

Ne segue che al guadagno di fr. 18 411.– mensili si aggiungono i redditi incontestati di fr. 171.– mensili da attività accessoria, titoli e capitali e di fr. 1542.– mensili dai dividendi della S__________ SA , onde introiti di complessivi fr. 20 124.– mensili. Si aggiunga ad ogni modo che, ci si fondasse pure sul reddito di fr. 15 842.– mensili riconosciuto dall'appellante, quest'ultimo risulta sicuramente in grado – come si vedrà in appresso (consid. 20 e 21) – di sovvenire al proprio debito mantenimento, conservando un cospicuo margine con cui onorare i contributi di mantenimento per la convenuta e i figli.

  1. Quanto al fabbisogno personale dell'appellante, AP 1 sostiene che ai fr. 5384.– mensili calcolati dal Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 307.30, franchigia e spese mediche fr. 100.–, assicurazione combinata dell'eco­nomia domestica fr. 55.50, “terzo pilastro” fr. 416.–, quota della Rega fr. 5.90, onere fiscale fr. 2000.–: sentenza impugnata, consid. 6.9) devono aggiungersi le spese per l'uso privato del veicolo aziendale, quelle per la moto e la quota del TCS. Inoltre vanno adattati, a mente sua, il costo della cassa malati, il premio dell'assicurazione “__________” per il “terzo pilastro”, l'ammontare della locazione e l'onere fiscale (memoriale, pag. 19).

Avanzate la prima volta in appello senza alcuna indicazione dei documenti nuovi che le comproverebbero, le citate richieste non sono ricevibili (art. 317 cpv. 2 CPC). Comunque sia, il Pretore non ha inserito nel fabbisogno dell'appellante costi d'automobile perché simili spese figurano già nella contabilità aziendale in deduzione del reddito. Circa l'improponibilità della dichiarazione rilasciata il 3 settembre 2012 dalla __________ e del documento relativo al maggior premio della cassa malati già si è detto (sopra, consid. 2). Quanto al canone di locazione, il Pretore lo ha accertato sulla base delle indicazioni fornite dall'attore medesimo nella petizione (pag. 5). Riguardo infine all'onere fiscale, l'appellante lo stima di fr. 3000.– in luogo dei fr. 2000.– mensili che il Pretore ha calcolato sulla scorta della dichiarazione d'imposta 2009 (sentenza impugnata, consid. 6.9). Nella propria istanza cautelare del 27 agosto 2007 AO 1 aveva invero valutato il carico fiscale del marito in fr. 3000.–, ma nulla impediva al Pretore di fondarsi ai fini del giudizio sui dati tributari più recenti e, quindi, più vicini alla realtà rispetto a una semplice stima.

Se ne conclude che il fabbisogno dell'attore è quello conteggiato dal Pretore, cui si aggiungono, come per AO 1, fr. 2979.– in modo da garantire il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (sopra, consid. 16d), per un totale di fr. 8363.– mensili. L'appellante non può pretendere invece di vedere inclusa nel proprio fabbisogno la quota di fr. 6000.– mensili che i coniugi destinavano al risparmio (memoriale, pag. 19), la quale non alimentava il tenore di vita prima della separazione (sopra, consid. 16d in fine).

  1. In definitiva, con un reddito di fr. 20 124.– mensili AP 1 è senz'altro in grado di finanziare quanto manca per coprire il “debito mantenimento” della moglie (fr. 675.– mensili arrotondati, ridotti a fr. 490.– mensili arrotondati dall'8 dicembre 2016: sopra, consid. 18c), salvaguardando il proprio. E il risultato non muterebbe nemmeno qualora ci si dipartisse dal reddito di fr. 15 842.– riconosciuto dall'appellante (sopra, consid. 19), pur tenendo calcolo – come si vedrà oltre – del contributo alimentare per i figli. Una precisazione tuttavia si impone: dato che il contributo alimentare attribuito dal Pretore a AO 1 fino al dicembre 2016 (fr. 672.– mensili) è lievemente inferiore alla quota scoperta del “debito mantenimento” calcolata da questa Camera (fr. 674.– mensili) e la convenuta non ha impugnato la sentenza del Pretore, sull'arco di tale periodo AP 1 non può essere condannato a versare più di fr. 672.– mensili (art. 277 cpv. 1 CPC).

  2. Per quel che è del contributo alimentare dopo il pensionamento della beneficiaria, il Pretore lo ha stabilito in fr. 500.– mensili dal 13 giugno 2029 vita natural durante, presumendo con ogni verosimiglianza che la convenuta riceverà allora la rendita massima AVS di fr. 2320.– mensili, percepirà una rendita LPP stimata in almeno fr. 1000.– mensili, disporrà di sostanza per complessivi fr. 521 686.– (capitalizzazione di fr. 410.– mensili sull'arco di 18 anni fr. 88 560.–, capitale della polizza vincolata “” fr. 100 000.–, ulteriore capitale fr. 333 126.–) che genererà un reddito di fr. 1739.– mensili e fruirà di utili distribuiti dalla S SA per fr. 1542.– mensili, onde un'entrata complessiva di fr. 6600.– mensili. A fronte di ciò, pur con una contrazione del proprio fabbisogno dopo il pensionamento, AO 1 accuserà un ammanco di almeno fr. 500.– mensili che l'attore sarà in grado di finanziare (sentenza impugnata, pag. 33).

a) L'appellante rifiuta ogni contributo di mantenimento a tempo illimitato. Rimprovera al Pretore di essersi sostituito all'obbligo della convenuta di allegare e comprovare le circostanze a sostegno di un contributo alimentare dopo il pensionamento di lei, mentre essa nulla ha addotto al riguardo. Egli reputa inverosimile dipoi che, nonostante entrate di fr. 6600.– mensili (in realtà, a suo avviso, di oltre fr. 7000.–) e un fabbisogno personale di fr. 4242.– mensili, la convenuta abbia a ritrovarsi un ammanco di fr. 500.– mensili. Inoltre egli lamenta che il Pretore disconosca come al più tardi al 65° anno di età egli smetterà di lavorare e non conseguirà più alcun reddito da attività lucrativa (memoriale, pag. 16 seg.).

b) Di regola un contributo alimentare è dovuto fino al pensiona­mento del coniuge beneficiario (RtiD I-2005 pag. 756 con rimandi), a meno che questi possa ricuperare prima di allora la sua indipendenza economica (DTF 132 III 595 consid. 7.2, 600 consid. 9.1). Se ciò non è il caso, il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (sentenza del Tribunale federale 5A_748/2012 del 15 maggio 2013, consid. 6.3.3 in: FamPra.ch 2013 pag. 759). Nella fattispecie ci si può interrogare se il primo giudice dovesse cimentarsi, vista la carente situazione probatoria della convenuta (sentenza impugnata, pag. 32 in basso), in previsioni a lungo termine fondate su elementi aleatori. Sia come sia, si volesse anche presumere che dopo il pensionamento AO 1 disporrà di fr. 6600.– mensili (come suppone il Pretore), ciò non giustificherebbe più un contributo alimentare. Con tale reddito, infatti, la convenuta sarà verosimilmente in grado di coprire il proprio “debito mantenimento”, ove si pensi che dopo il 1° settembre 2028 essa non dovrà più pagare il premio per l'assicu­razione sulla vita della “” (fr. 59.70 mensili: doc. N nell'inc. DI.2007.72) né quello per la polizza “terzo pilastro” della “” (fr. 440.30 mensili: scadenza il 1° dicembre 2028: doc. N). Il suo fabbisogno di fr. 4010.– mensili (sopra, consid. 17d) diminuirà così, dopo il 13 giugno 2029, di almeno fr. 500.– mensili (sopra, consid. 17) e il suo debito mantenimento calerà a fr. 6489.– mensili (fr. 4010.– meno fr. 500.– più fr. 2979.–: sopra, consid. 16d), somma che essa sarà in grado di sovvenzionare da sé. Ne deriva che il contributo ali­mentare fissato dal Pretore dopo il 2029 non ha ragione d'es­sere (indipendentemente dal reddito conseguito dall'attore dopo i 65 anni di età). Su questo punto la decisione impugnata va riformata di conseguenza.

III. Sul contributo alimentare per i figli

  1. Il primo giudice ha determinato il fabbisogno in denaro dei figli sulla scorta della tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, alle quali la giurisprudenza ticinese si ispira da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Dopo avere tolto dal fabbisogno in denaro di A__________ e G__________ (fr. 1870.– mensili ciascuno, secondo le indicazioni per la loro fascia di età in una fratria di due) la metà della posta per cura e edu­cazione (fr. 265.– mensili) fino al dicembre del 2014, quando il Pretore ha imposto alla convenuta la ripresa di un'attività lu­crativa a tempo pieno, egli ha adattato il costo dell'alloggio (di fr. 315.–) al caso specifico, sostituendo la stima della tabella con la quota di un terzo (A__________) e di un quarto (G__________) della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (fr. 884.– mensili).

Accertato ciò, il Pretore ha maggiorato il fabbisogno in denaro dei figli del 25% per tenere conto delle condizioni agiate della famiglia, fissando così in favore di G__________ un contributo alimentare di fr. 2054.– mensili fino al dicembre del 2014, aumentato a fr. 2131.– mensili fino al dicembre del 2016, e un contributo per A__________ di fr. 1493.– mensili fino al novembre del 2013, tenuto conto che dal settembre del 2010 il ragazzo frequentava il collegio __________ di __________ in internato, onde la riduzione a un terzo delle poste per il vitto, l'alloggio, la cura e l'educazione. Inoltre il primo giudice ha aggiunto al contributo di mantenimento gli assegni familiari, quantunque tali prestazioni siano già comprese nei fabbisogni in denaro stimati dalle note raccomandazioni. Egli ha rinunciato invece a prevedere un contributo alimentare dopo la maggiore età dei ragazzi, affermando di non avere elementi per definire il fabbisogno in denaro dopo di allora e ritenendo che in ogni modo il padre avrebbe verosimilmente continuato a provvedere al mantenimento dei figli ove questi non avessero ancora concluso la rispettiva formazione (loc. cit., pag. 34 seg. e 38).

  1. L'appellante contesta anzitutto la maggiorazione del fabbisogno in denaro del 25%. Come questa Camera ha già spiegato nella sentenza del 10 marzo 2015 in materia cautelare fra le stesse parti (inc. 11.2012.94, consid. 15c), non fa dubbio però che l'attore versi in condizioni economiche particolarmente favorevoli, condizioni che giustificano senza dubbio il supplemento applicato dal Pretore (RtiD II-2010 pag. 632; analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.10 del 20 ottobre 2014, consid. 7c a 7d). Basti ricordare che AP 1 consegue un reddito netto di fr. 20 124.– mensili (sopra, consid. 19), il quale gli consente non solo un alto tenore di vita (fabbisogno personale di fr. 8363.– mensili: sopra, consid. 20), ma gli lascia anche un margine ragguardevole per moglie e figli. Non vi è ragione, quindi, per cui i figli non debbano beneficiare delle condizioni agiate in cui versa il padre. Come in sede cautelare, l'appellante equivoca sui presupposti per riconoscere la maggiorazione lineare del 25% (memoriale, pag. 18) quando invoca la necessità di quantificare partitamente nelle sue componenti il fabbisogno effettivo dei minorenni. Tale requisito riguarda infatti l'ipotesi – estranea alla fattispecie – di un supplemento oltre il 25% (RtiD II-2010 pag. 632 consid. 8c in fine).

Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, per contro, gli assegni familiari devono essere tolti dal fabbisogno in denaro dei figli e corrisposti a parte dal genitore che li riscuote (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). In concreto tali prestazioni spettano per legge alla convenuta (art. 7 cpv. 1 e art. 13 cpv. 3 LAFam, RS 836.2), sicché vanno dedotti dai fabbisogni in denaro dei figli (fr. 250.– dopo il 16° compleanno: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam) e in nessun caso aggiunti – come ha fatto il Pretore – alle previsioni della tabella annua correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

  1. Per la decorrenza dell'obbligo contributivo già si è detto che fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio i con­tributi di mantenimento rimangono disciplinati per principio dall'assetto provvisionale e che i contributi di merito cominciano a decorrere solo dopo di allora (sopra, consid. 18b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_585/2009 dell'8 dicembre 2009, consid. 7.2). Sta di fatto che in concreto A__________ è diventato maggiorenne il 15 novembre 2013, in pendenza di appello, sicché la postulata riduzione del contributo alimentare nel merito è ormai senza oggetto. Si conviene che in ossequio alla più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale i contributi ali­mentari per i figli stabiliti in una sentenza di divorzio andrebbero fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto). Nella fattispecie tuttavia nessuna delle parti – né tanto meno il figlio – chiede niente del genere, accomodandosi della riserva formulata dal Pretore con richiamo all'art. 277 cpv. 2 CC (sentenza impugnata, dispositivo n. 3.1.3). Non spetta dunque a questa Camera intervenire d'ufficio.

Quanto al fabbisogno in denaro di G__________ dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili dall'importo di fr. 1776.– mensili (tabella 2012 correlata alle menzionate raccomandazioni: fr. 1870.– meno fr. 315.– più fr. 221.–, pari a un quarto di fr. 884.–), maggiorato del 25% esso risulta di fr. 1907.50 mensili. Il contributo alimentare va fissato di conseguenza.

  1. L'appellante chiede che la convenuta partecipi nella proporzione di fr. 888.– mensili al sostentamento dei figli, vista la capacità contributiva di lei pari alla metà della sua (memoriale, pag. 19 seg.). Se non che, con il reddito imputatole (per altro ipotetico; sopra, consid. 18a), AO 1 neppure è in grado di sopperire al proprio debito mantenimento, mentre con entrate che superano di oltre il triplo quelle della convenuta (sopra, consid. 18c e 19c) l'attore conserva un importante margine anche dopo avere provveduto a moglie e figli. In simili circostanze non è il caso di chiamare la convenuta a sussidiare il mantenimento di G__________. Il contributo alimentare per quest'ultima va rettificato ad ogni modo, come si è visto, in fr. 1910.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2016 (come riconosciuto dall'appellante), cui si aggiunge l'assegno familiare riscosso direttamente dalla madre. In tale misura la decisione impugnata dev'essere modificata.

IV. Sulle spese processuali e le ripetibili

  1. In ultima analisi l'appello merita parziale accoglimento. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene una riduzione del contributo alimentare per la moglie dal dicembre del 2016 fino al pensionamento di lei e la soppressione del contributo dopo di allora. Nella misura in cui la questione non è superata, egli consegue anche la riduzione del contributo alimentare per G__________, quantunque non nella misura richiesta, mentre soccombe quasi interamente sulla liquidazione del regime dei beni, salvo per quanto riguarda l'entità della rateazione e il termine per la consegna delle azioni S__________ SA. Nel complesso si giustifica così di addebitargli due terzi degli oneri processuali, ponendo la differenza a carico della convenuta. Non è il caso invece di assegnare ripetibili a AO 1, la quale ha proposto di respingere l'appello senza formulare osservazioni. L'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, per converso, sugli oneri processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate) di primo grado, che possono rimanere invariati.

V. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3.1 AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo alimentare:

fr. 672.– mensili fino al 7 dicembre 2016,

fr. 490.– mensili dall'8 dicembre 2016 fino al pensionamento ordinario della beneficiaria.

Il contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2013 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del luglio 2012 (115.1 punti), ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.

3.2 AP 1 è condannato a versare per la figlia G__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1910.– mensili (assegno familiare non compreso) fino al 31 dicembre 2016.

Rimane riservato dopo di allora l'art. 277 cpv. 2 CC. Per le spese straordinarie fa stato l'art. 286 cpv. 3 CC.

Il contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2013 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del luglio 2012 (115.1 punti), ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.

  1. Le 300 azioni di nominali fr. 1000.– della S__________ SA sono riconosciute in proprietà di AO 1 e AP 1 nella misura di 150 azioni ciascuno.

A AP 1 è ordinato di consegnare a AO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, 150 azioni della S__________ SA.

  1. In liquidazione del regime matrimoniale AP 1 è condannato a versare a AO 1 la somma di fr. 372 626.– con interessi al 5% su fr. 17 353.70 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

L'importo dovuto va saldato da AP 1 in rate annue di fr 20 000.–, la prima volta entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza e in seguito entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di fr. 3900.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.

III. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

27

Gerichtsentscheide

15