Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2012.1
Entscheidungsdatum
17.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2012.1

Lugano 17 aprile 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.4140 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 settembre 2011 da

AP 1 ,

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (già patrocinato dall'avv. dott. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 30 dicembre 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 dicembre 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1969) si sono sposati ad __________ il 25 giugno 2004. Dal matrimonio è nato D__________ il 7 luglio 2008. Il marito, medico veterinario, è dipendente dello Studio veterinario __________ di __________, di cui è socio e gerente. La moglie, già impiegata di commercio per la __________ fino al 2006 e al beneficio di indennità di malattia, non esercita più attività lucrativa dal 2008. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2009, quando AO 1 si è sistemato in un monolocale al pianterreno dell'abitazione coniugale (particella n. 1097 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno). Nell'agosto del 2010 AP 1 ha lasciato l'immobile di __________ per trasferirsi con il figlio dai genitori ad __________.

B. Il 26 settembre 2011 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno), come pure un contributo alimentare di complessivi fr. 4341.– mensili per sé e per il figlio. Preliminarmente essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con osservazioni del 14 ottobre 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Al­l'udienza del 25 ottobre 2011, indetta per il contraddittorio, le parti si sono accordate sull'autorizzazione a vivere separate, sull'affidamento del figlio alla madre, sul diritto di visita paterno e su un contributo alimentare per D__________ di fr. 1200.– mensili, assegni familiari non compresi. Per quanto attiene ai punti rimasti litigiosi, l'istante ha chiesto di far decorrere il contributo per il figlio dal settembre del 2010 e per il resto ha riaffermato le sue richieste. AO 1 ha ribadito il suo punto di vista. Esperita l'istruttoria, all'udienza del 7 dicembre 2011 indetta per le arringhe finali le parti hanno sostanzialmente mantenuto le loro domande sulla scorta di un memoriale conclusivo, l'istante precisando la richiesta di contributo alimentare per sé in fr. 3149.– mensili e per il figlio in fr. 1200.– mensili oltre agli assegni familiari dal 1° settembre 2010.

C. Statuendo il 16 dicembre 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato D__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 458.30 mensili dal 26 settembre 2011 al 31 gennaio 2012 e di fr. 2731.15 mensili in seguito, così come

uno per il figlio di fr. 1200.– mensili, assegni familiari non compresi, dal 26 settembre 2010. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è stata respinta.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 30 dicembre 2011 a questa Camera per ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale e un contributo alimentare di fr. 2898.80 mensili dal 26 settembre 2011 per sé o, in caso di attribuzione dell'alloggio coniugale al marito, un contributo alimentare di fr. 1139.05 mensili aumentato a fr. 2939.05 mensili dal terzo mese dal passaggio in giudicato della sentenza. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2012 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 4 aprile 2012 AP 1 ha chiesto di produrre nuovi documenti (corrispondenza tra il suo patrocinatore e un istituto bancario in vista del rinnovo del mutuo ipotecario) e di modificare le sue domande nel senso di veder fissato il contributo alimentare per sé a fr. 3723.70 mensili dal 1° aprile 2012 o, quanto meno, a fr. 3463.95 mensili dal terzo mese dal passaggio in giudicato della decisione. AO 1 ha proposto il 13 aprile 2012 di respingere la richiesta.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari richiesti. Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

  1. L'appellante chiede di essere ammessa a produrre documentazione sul rinnovo dell'ipoteca fissa gravante la particella n. 1097 RFD di __________. Gli interessi ipotecari essendo diminuiti da fr. 1664.– a fr. 862.– mensili, essa postula l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3723.70 mensili o, quanto meno, a fr. 3463.95. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche nelle procedure in cui il giudice deve accertare i fatti d'ufficio (DTF 138 III 625 consid. 2). Sull'ammissibilità dei nuovi documenti non soccorre tuttavia attardarsi in concreto, giacché la postulata riduzione degli interessi ipotecari non incide sul fabbisogno minimo del marito, cui è stato riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 750.– mensili, ai limiti inferiori anche per una persona sola che viva nel __________. Un' ulteriore contrazione non entrerebbe perciò in linea di conto.

  2. Litigiosa è anzitutto l'assegnazione dell'alloggio coniugale. Il Pretore ha attribuito la casa al marito dopo avere accertato che la moglie aveva lasciato l'abitazione da oltre un anno senza più essersi adoperata per ritornare. Né – egli ha soggiunto – l'affidamento di D__________ alla madre giustifica di attribuire l'alloggio al­l'istante, giacché per D__________ la casa di __________ non è più un punto di riferimento, “avendoci vissuto per poco tempo e non abitandoci più da oltre un anno”. L'appellante obietta di essere stata costretta a trasferirsi altrove per sottrarsi alle minacce, agli insulti e ai maltrattamenti del marito. Afferma di avere sempre avuto la volontà di tornare a , sperando in una riconciliazione, ma che il marito vi si è sempre opposto. Essa contesta che la casa non costituisca più un punto di stabilità per il figlio, rilevando che lì D ha la sua camera, dove è sempre tornato in visita al padre. Ad __________ invece egli non dispone di una camera propria, ma dorme con lei e vive con i nonni, ciò che non è compatibile con il suo bene. Per di più – epiloga l'appellante – il marito non ha nessun interesse degno di protezione a rimanere nell'abitazione coniugale.

a) I criteri che presiedono giusta l'art. 176 cpv.1 n. 2 CC all'attribuzione dell'alloggio coniugale pendente causa sono già stati evocati dal Pretore e illustrati da questa Camera (RtiD I-2009 pag. 623). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che il giudice, il quale gode di ampio potere d'apprezzamento, valuta quale sia la soluzione più opportuna sulla base delle circostanze concrete. Ove i coniugi non raggiungano un accordo al riguardo, va considerato in primo luogo a quale coniuge l'abitazione sia più utile, assegnandola a quello che ne può trarre concretamente maggior beneficio oggettivo. Vanno considerati in proposito gli interessi dei figli a rimanere nel loro ambiente familiare abituale, quelli professionali di un coniuge e quelli di uno di loro a rimanere nell'abitazione, se questa è stata sistemata in modo particolare a dipendenza – per esempio – del suo stato di salute.

Se in esito a tale ponderazione d'interessi non si giunge a un risultato chiaro occorre esaminare in secondo luogo a quale coniuge possa oggettivamente essere imposto il trasloco, tenendo conto dell'età e dello stato di salute (che possono rendere più difficile un cambiamento di domicilio) o dei legami – foss'anche affettivi – che uno dei coniugi conserva con l'abitazione. Motivi di natura economica sono di principio irrilevanti, salvo che i mezzi finanziari dei coniugi non permettano di conservare l'immobile o che una vendita sia immi­nente. Se anche tale criterio non porta a nessun risultato chiaro, si tiene conto dello statuto giuridico del fondo, attribuendo l'immobile al coniuge che ne è proprietario o che vanta diritti d'uso sullo stesso (sentenze del Tribunale federale 5A_766/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 3.2 con riferimenti e 5A_416/2012 del 13 settembre 2012 consid. 5.1.2 in: SJ 2013 I 159).

b) Nella fattispecie D__________, nato il 28 luglio 2008, è affidato alla madre. Sotto questo profilo l'assegnazione dell'alloggio coniugale all'appellante parrebbe dunque imporsi, anche perché il convenuto non fa valere alcun interesse preminente. Se non che, la moglie ha lasciato l'abitazione di __________ nell'agosto del 2010 per trasferirsi con il figlio dai suoi genitori ad __________. Che ciò fosse dovuto a maltrattamenti o insulti del marito non è stato reso verosimile, né si riscontrano elementi che renda­no plausibile la volontà dell'appellante di rientrare durante quel periodo. È vero che un coniuge non si presume rinunciare all'abitazione coniugale per il solo fatto di andarsene (sentenza del Tribunale federale 5A_78/2012 del 15 maggio 2012 consid, 3.2 in: FamPra.ch 2012 pag. 1104; v. Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 323 n. 657), ma è altrettanto vero che in concreto si deve tenere conto anche del tempo trascorso per valutare la soluzione più opportuna nell'interesse dei genitori e del figlio. Tanto più ove si consideri che un'abitazione coniugale perde il suo carattere familiare qualora un coniuge la abbandoni in modo definitivo o a tempo indeterminato, di propria iniziativa o per ordine del giudice (DTF 136 III 259 consid. 2.1).

c) Ciò premesso, che a un figlio minorenne vada garantito il diritto a rimanere nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita è indubbio. Come detto, però, nel caso specifico D__________ vive dal­l'agosto del 2010 con la madre dai nonni paterni ad __________ e tale situazione appare ormai consolidata, a maggior ragione ove si pensi che un soggiorno di sei mesi crea già – di regola – una residenza abituale. Con la casa di __________ il figlio non può più ritenersi conservare, di conseguenza, un rapporto privilegiato. Per di più, egli è stato trasferito da __________ ad __________ quando aveva appena due anni e non poteva ancora avere maturato un legale affettivo con l'ambiente in cui era nato, né poteva avere intessuto – men che meno – rapporti sociali con altri bambini. Nessun parente, poi, vive a , salvo il padre. Certo, D torna a __________ per i diritti di visita, ma ciò non basta per ritenere che con la casa egli abbia conservato un legame particolare. Anzi, dopo oltre un anno dal trasferimento ad __________ non si può più dire che nelle condizioni descritte __________ sia il suo ambiente abituale.

d) Non si disconosce che la mancanza di una camera propria nell'appartamento dei nonni materni è poco consona all'interesse del bambino. Non si deve trascurare nemmeno, però, che dal 1° febbraio 2012 il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della moglie un costo dell'alloggio di fr. 1000.– mensili (oltre alla quota già compresa nel fabbisogno in denaro del figlio) proprio perché essa disponga di un appartamento idoneo. Nulla impedisce all'interessata poi di chiedere al marito l'autorizzazione di prelevare i mobili della camera di D__________, non essendo previsti per ora diritti di visita con pernottamento.

e) Si dà atto all'appellante che il marito non ha sostanziato un particolare interesse all'abitazione. E in tal caso, come secondo criterio, andrebbe esaminato a quale coniuge possa essere oggettivamente imposto un trasloco (sopra, consid. a; v. anche Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 176 con rinvii). Sta di fatto però che in concreto l'appellante è già partita altrove con il figlio di sua iniziativa, costituendosi una dimora separata. E, come si è visto, tale situazione risulta consolidata, di modo che non appare giustificato imporre al convenuto di trasferirsi. Senza dimenticare che l'immobile rischia di essere posto in vendita, il marito

avendo il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà senza che la moglie pretenda di poter ritirare essa medesima l'intero immobile. Ne discende che, privo di consistenza, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. Per quel che riguarda i contributi alimentari, il Pretore ha accertato il reddito del marito di fr. 6604.– mensili, assegni familiari non compresi, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4265.55 mensili fino al 31 gennaio 2012 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 1664.–, spese accessorie fr. 845.75, premio della cassa malati fr. 355.80, imposte fr. 200.–), ridotto a fr. 2505.80 mensili dal 1° febbraio 2012 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 750.–, premio della cassa malati fr. 355.80, imposte fr. 200.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 2986.– mensili dal 1° settembre 2011 al 31 gennaio 2012 e in fr. 1200.– mensili dopo di allora per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2568.10 mensili fino al 30 giugno 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 631.15, premio della cassa malati fr. 436.95, imposte fr. 150.–), di fr. 2711.50 mensili fino al 31 agosto 2011 (aumento degli oneri ipotecari a fr. 774.55), di fr. 2763.55 mensili fino al

31 gennaio 2012 (aumento degli oneri ipotecari a fr. 826.60) e

di fr. 3763.55 mensili in poi (costo dell'alloggio maggiorato di fr. 1000.–). Il fabbisogno in denaro di D__________, infine, è stato fissato sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1200.– mensili.

Ciò posto, il Pretore ha rilevato che solo dal 1° febbraio 2012 in poi il quadro delle entrate e delle uscite familiari registra un'eccedenza, mentre dall'agosto del 2010 fino al gennaio del 2012 esso versa in ammanco. Nondimeno – ha continuato il Pretore – alla fine di luglio del 2010 la moglie ha ricevuto un capitale di fr. 32 150.– per indennità di malattia del quale non ha comprovato l'uso. Riportando tale somma su 18 mesi (dall'agosto del 2010 fino al gennaio del 2012, appunto) AP 1 risulta avere incassato una media di fr. 1786.– mensili. Tenuto calcolo di ciò, il primo giudice ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare per lei di fr. 458.30 mensili dal 26 settembre 2011 al

31 gennaio 2012, aumentato a fr. 2731.15 mensili in seguito, oltre a uno per il figlio di fr. 1200.– mensili dal 26 settembre 2010, assegni familiari non compresi.

  1. Relativamente alle entrate dell'istante il Pretore, accertato che AP 1 non esercita più alcuna attività lavorativa dal dicembre del 2006, ha escluso che essa possa riprendere una professione, vista la tenera età del figlio. Constatato che nel luglio del 2010 essa ha ricevuto un'indennità di fr. 32 150.85 per malattia di cui non aveva comprovato l'uso, il Pretore ha considerato però tale somma come reddito di lei destinato a finanziare l'ammanco del bilancio familiare fino al gennaio del
  2. Nei redditi della moglie il primo giudice ha inserito così, dall'agosto del 2010 fino al gennaio del 2012, un introito medio di fr. 1786.– mensili. Quanto al reddito della sostanza, egli ha appurato che l'istante è proprietaria – tra l'altro – della particella n. 265 RFD di __________ e che i di lei genitori, usufruttuari dell'immobile, le versano fr. 1200.– mensili su un suo conto alla Banca __________. In definitiva il primo giudice ha calcolato perciò il reddito della moglie in fr. 2986.– mensili dal 1° settembre 2011 al 31 gennaio 2012 e in fr. 1200.– mensili dopo di allora.

a) L'appellante sostiene che nulla le può essere imputato come reddito. Afferma che l'indennità di malattia percepita nel luglio del 2010 è stata usata per l'acquisto di un'automobile del valore di fr. 25 900.– versando al venditore un acconto di fr. 12 000.– e il resto stipulando un contratto di finanziamento le cui rate di rimborso sono onorate dai genitori di lei in contropartita di lavori da lei eseguiti nella casa di __________. Quanto all'importo di fr. 1200.– percepito dai genitori, l'appellante asserisce che tale somma le è versata perché essa sia in grado di far fronte al pagamento degli interessi ipotecari gravanti la proprietà e alle altre spese di gestione e manutenzione che, in quanto usufruttuari della proprietà, sarebbero a carico dei genitori stessi.

b) Per quel che riguarda l'indennità di fr. 32 150.85 ricevuta da AP 1 per malattia nel luglio del 2010, essa va indubbiamente considerata come reddito della beneficiaria (Sutter/Freiburghaus in: Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 44 ad art. 125 CC; Pichonnaz in: Commentaire romand, op. cit., n. 32 ad art. 125 CC). Ora, dagli atti risulta che il 31 agosto 2010 l'appellante ha acquistato dal garage __________ di __________ una __________ con cambio automatico al prezzo di fr. 25 900.– (doc. T), ottenendo un finanziamento dalla __________, che ne prevede il rimborso a rate mensili di fr. 376.25 (doc. U). Considerato che lo stesso giorno essa ha prelevato da un suo conto alla Banca __________ fr. 12 100.– (doc. P, 2° foglio), a un esame sommario le affer­mazioni di lei in merito al pagamento di un acconto di tale importo al venditore risultano sufficientemente verosimili.

Resta il fatto però che l'appellante non si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui in una situazione di ristrettezza come quella che contraddistingueva nel caso specifico il bilancio coniugale dall'agosto del 2010 fino al gennaio del 2012 l'indennità per malattia andava destinata anzitutto al fabbisogno corrente della famiglia. Per di più, nelle circostan­ze illustrate l'acquisto di un'automobile non appariva prioritario. Intanto l'interessata aveva pur sempre a disposizione una vettura della società del marito (verbale del 25 ottobre 2011, pag. 4). A parte ciò, essa non aveva necessariamente bisogno di un'automobile, né per l'esercizio di una professione né per eventuali esigenze di trasferta del figlio (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2010.6 del 13 dicembre 2012, consid. 9a). Poco giova quindi che in seguito a un intervento chirurgico per correggere un'osteotomia metatarsale al piede sinistro l'uso di un'automobile con cambio manuale le fosse problematico. In proposito la sentenza impugnata resiste alla critica.

c) In merito all'importo di fr. 1200.– mensili elargito dai genitori, è esatto che __________, padre dell'appellante, versa regolarmente tale somma su un conto n. __________ intestato alla figlia presso la Banca __________ (doc. R) ed è verosimile che ciò serva al pagamento di interessi ipotecari gravanti la particella n. 265 RFD di __________, visto il contratto di “credito base di ipoteca” per fr. 360 000.– stipulato da AP 1, cui gli interessi vengono addebitati sul citato conto (doc. S). Se tra le entrate di quest'ultima il Pretore ha incluso la menzionata somma di fr. 1200.– mensili, nondimeno, nel fabbisogno minimo di lei egli ha inserito gli interessi ipotecari dovuti per l'immobile di __________ abitato dai genitori. In simili circostanze nel bilancio familiare tale operazione risulta neutra. Per il resto, nulla rende verosimile che gli altri costi dell'abitazione (assicurazioni, energia elettrica, olio combustibile e manutenzione), di cui debbono farsi carico gli usufruttuari, siano finanziati mediante il citato conto dell'appellante, i vari prelevamenti mensili avvenendo in contanti. Anche su questo punto la sorte dell'appello risulta dunque segnata.

  1. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un difensore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. b LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

13

CC

  • art. 125 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

5