Incarto n. 11.2011.94
Lugano, 7 aprile 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DI.2009.165 (filiazione: contributo di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 31 luglio 2009 da
AO 1 (2004), (rappresentato dalla madre RA 1 , e patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 24 giugno 2011 con richiesta di gratuito patrocinio presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 maggio 2011
e sull'appello di quello stesso giorno presentato dall'avv. AP 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. RA 1 (1971), divorziata con due figlie nate dal matrimonio (S__________, il 28 dicembre 1994, e G__________, il 4 novembre 1997), ha dato alla luce il 29 aprile 2004 AO 1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1971). Avvocato di formazione, quest'ultimo lavora alle dipendenze della __________, __________. RA 1 è infermiera al 50% per il __________ a __________. A quel tempo i due vivevano insieme. Il 19 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale 12 ha approvato una convenzione del 6 agosto 2004 in cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 500.– mensili indicizzati fino al 6° anno di età, di fr. 650.– mensili indicizzati dal 7° al 12° anno di età e di fr. 800.– mensili indicizzati dal 13° al 18° anno di età o “alla conclusione di un periodo formativo adeguato”, assegni familiari non compresi. La convenzione prevedeva che l'obbligo di versamento sarebbe rimasto sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Tale convivenza è cessata nel dicembre del 2008.
B. Il 31 luglio 2009 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il versamento di un contributo alimentare retroattivo dal 1° luglio 2008 di fr. 1250.– mensili indicizzati fino al 6° compleanno, di fr. 1350.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno e di fr. 1500.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi. Iniziato il 14 settembre 2009, il contraddittorio è proseguito il 23 novembre successivo senza che le parti trovassero un accordo. Con decreto cautelare emesso il 16 giugno 2010 “nelle more istruttorie” il Pretore ha poi condannato AP 1 a versare per il figlio un contributo provvisionale di fr. 1220.– mensili, assegni familiari non compresi.
C. L'istruttoria si è chiusa il 17 dicembre 2010 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 17 marzo 2011, l'istante ha postulato un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili indicizzati dal 1° luglio 2008 fino al 6° compleanno, di fr. 1900.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno e di fr. 2000.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, oltre al pagamento di metà delle sue spese straordinarie. Nel proprio memoriale del 21 marzo 2011 il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 1393.– mensili dal 1¿gennaio 2009 fino al 6° compleanno, di fr. 1470.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1720.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari inclusi.
D. Statuendo con sentenza del 24 maggio 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari indicizzati:
fr. 1260.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008,
fr. 1270.– mensili dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2010,
fr. 1350.– mensili dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2012,
fr. 1545.– mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2015,
fr. 1800.– mensili dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016 e
fr. 2150.– mensili dal 1° maggio 2016 fino alla maggiore età,
assegni familiari non compresi.
Il convenuto è stato autorizzato a dedurre dal dovuto quanto già corrisposto per il figlio a titolo di mantenimento, in particolare fr. 1000.– mensili nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 480.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere al figlio fr. 6000.– per ripetibili ridotte. AO 1 non è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 giugno 2011 nel quale chiede che il contributo di mantenimento per il figlio sia fissato in fr. 1393.– mensili indicizzati dal 1° gennaio 2009 fino al 6° compleanno, in fr. 1470.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno e in fr. 1720.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, assegni familiari inclusi, che gli oneri processuali siano addebitati per un terzo all'istante e che le ripetibili siano compensate. La sentenza del Pretore è stata impugnata anche da AO 1 per ottenere che – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – l'autorizzazione al debitore di dedurre fr. 1000.– mensili dal dovuto nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 sia annullata e tutti gli oneri processuali siano posti a carico del convenuto, con obbligo di rifondergli fr. 7500.– per ripetibili. Entrambe le parti hanno vicendevolmente proposto il 22 luglio 2011 di respingere l'appello avversario.
Una richiesta presentata il 23 settembre 2011 da AP 1 per vedere dichiarata immediatamente esecutiva la sentenza del Pretore è stata dichiarata senza interesse dal presidente di questa Camera il 26 settembre 2011, l'appellante offrendo per il figlio dal 6° al 12° compleanno un contributo alimentare più alto di quanto prevedesse la sentenza del Pretore. AP 1 ha postulato il 4 ottobre 2011 l'interpretazione o la rettifica di tale decreto con un'istanza che il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile l'8 ottobre successivo.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC) introdotte fino al 31 dicembre 2010 erano trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Alle impugnazioni si applica nondimeno “il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero – in concreto – la disciplina degli art. 308 segg. CPC. Ora, nel nuovo diritto le sentenze riguardanti azioni intese all'ottenimento o alla modifica di contributi alimentari per i figli (emanate con la procedura semplificata: art. 295 CPC) sono appellabili nel termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2). In concreto il giudizio impugnato è stato notificato al convenuto il 7 febbraio 2011. Il valore litigioso raggiungeva ampiamente fr. 10 000.–. Presentato il 24 giugno 2011, l'appello di AP 1 è pertanto ricevibile.
Tempestivo è altresì l'appello di AO 1, presentato quello stesso 24 giugno 2011. È vero che con tale ricorso l'istante persegue interessi pecuniari non superiori a fr. 6000.– (i contributi di fr. 1000.– mensili che egli nega di avere ricevuto fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008: appello, pag. 4 punto 4), ma è altrettanto vero che il valore litigioso ai fini dell'art. 308 cpv. 2 CPC si calcola in base a quello dell'“ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 2 CPC), al momento cioè in cui sono formulate le ultime richieste di giudizio davanti al Pretore, non in base al valore della domanda in appello. E nella fattispecie il valore delle ultime conclusioni sottoposte al Pretore raggiungeva agevolmente la soglia di fr. 10 000.–. Anche sotto questo profilo l'appello di AO 1 è pertanto ammissibile.
AP 1 ha trasmesso a questa Camera il 4 ottobre 2011, il 3 maggio 2012 e il 12 settembre 2012 tutta una serie di documenti nuovi relativi alla riscossione da parte di RA 1 di conguagli per contributi alimentari arretrati e all'incasso di spese straordinarie per il figlio. Trattandosi di documenti successivi all'emanazione della sentenza impugnata, la loro produzione è ammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Come si vedrà in seguito, nondimeno, tali documenti poco o punto sussidiano ai fini della decisione.
Un figlio può promuovere azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Se il contributo di mantenimento è già stato definito, egli può chiedere al giudice di aumentarlo ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato stabilito “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco importa che il contributo sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). Per il resto la modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la situazione nuova (I CCA, sentenza inc. 11.2012.22 del 12 marzo 2014, consid. 5).
Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che non era chiaro quale modifica della situazione motivasse l'aumento del contributo alimentare postulato dall'istante. La fine della vita in comune tra RA 1 e AP 1 sarebbe potuta entrare in linea di conto per fissare la decorrenza del contributo alimentare, che secondo la convenzione rimaneva sospeso “per il periodo di convivenza dei genitori”. Se non che – ha continuato il Pretore – i genitori stessi si erano scostati da tale pattuizione, accordandosi nel senso che dal 1° luglio 2008 AP 1 versasse fr. 1000.– mensili per il figlio, ciò ch'egli aveva fatto. La questione era di sapere pertanto se si giustificasse un aumento del contributo da quel 1° luglio
A tale scopo il Pretore ha accertato che il reddito del convenuto, di fr. 63 317.– annui fino al 2007, era passato nel 2008 a fr. 86 287.–. Inoltre AP 1 non contestava di dover sopperire all'intero fabbisogno in denaro di AO 1, il reddito conseguito da RA 1 come infermiera a metà tempo essendo sufficiente solo per coprire il fabbisogno minimo di lei e colmare quello delle due figlie avute dal matrimonio. Ciò posto, il Pretore ha calcolato il fabbisogno in denaro di AO 1 in fr. 1260.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, in fr. 1270.– mensili dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2010, in fr. 1350.– mensili dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2012,
in fr. 1800.– mensili dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016 e in fr. 2130.– mensili dal 1° maggio 2016 fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi. Onde la condanna di AP 1 al pagamento di tali importi, con la possibilità di dedurre quanto da lui già versato, in particolare fr. 1000.– mensili fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008.
I. Sull'appello di AP 1
avranno raggiunto la maggiore età. Nulla dà a divedere in effetti – egli allega – che a quel momento S__________ e G__________ lasceranno l'abitazione comune, tanto meno ove si consideri che il loro padre si è impegnato nella convenzione sugli effetti del divorzio (omologata dal Pretore con sentenza del 16 dicembre 1999) a sussidiarne il mantenimento fino al termine degli studi. L'appellante si duole altresì che a tale riguardo il primo giudice non lo abbia invitato a esprimersi, violando il suo diritto di essere sentito.
a) Da quest'ultima censura va subito sgombrato il campo. Intanto perché il modo in cui si definisce il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne che vive nella stessa economia domestica di un fratello maggiorenne è una questione regolata dalla giurisprudenza che l'appellante avrebbe dovuto sollevare di propria iniziativa, ove la reputasse di rilievo per il giudizio.
Inoltre perché, comunque sia, un'eventuale disattenzione del diritto d'essere sentito sarebbe sanata dal fatto che l'appellante ha potuto far valere tutte le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo com'è questa Camera (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2 con richiami). In proposito non giova pertanto attardarsi.
b) A sostegno delle proprie tesi l'istante dà “per integralmente riprodotte”, nell'appello, le allegazioni contenute nel memoriale conclusivo da lui inoltrato al Pretore (pag. 3 in basso). Ciò non è ammissibile. I requisiti di motivazione che discendono dall'art. 311 cpv. 1 CPC impongono a un appellante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (sentenza del Tribunale federale 5A_651/2011 del 26 aprile 2012, consid. 4.3.1; sentenza 4D_56/2013 dell'11 dicembre 2013, consid. 3). Nella misura in cui AP 1 rinvia genericamente al suo memoriale conclusivo del 21 marzo 2011, l'appello va dichiarato quindi irricevibile.
c) Nel merito questa Camera ha già avuto modo di rammentare che il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne, il quale viva in economia domestica con un fratello maggiorenne, va determinato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo come quello di un secondo figlio e non come quello di un figlio unico (RtiD II-2006 pag. 693 n. 43c). La sentenza menzionata dal Pretore (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8e) si riferiva al caso di una figlia minorenne che viveva nella stessa economia domestica di fratelli minorenni. Non giova dunque all'attuale fattispecie, nell'ambito della quale la questione è di sapere se – come crede il Pretore – dopo la maggiore età di S__________ l'istante vada considerato alla stregua di un secondogenito e dopo la maggiore età di G__________ alla stregua di un figlio unico. Ora, la risposta a tale quesito dipende da una prognosi sul futuro di S__________ e G__________. Se al compimento dei 18 anni costoro avranno terminato la formazione scolastica o professionale, il fabbisogno in denaro di AO 1 andrà stimato come quello di un secondo figlio, rispettivamente di un figlio unico. Se invece esse saranno ancora a carico dei genitori, non v'è ragione perché venga ignorata la loro presenza nell'economia domestica della madre.
d) In concreto il Pretore non ha accennato alcun pronostico, limitandosi a dare per scontato che al compimento della maggiore età le due figlie saranno autosufficienti. In realtà al momento in cui egli ha statuito S__________ stava per concludere la prima classe del liceo cantonale a __________ e G__________ frequentava le scuole medie a __________ (appello, pag. 4 in alto, fatto non contestato). Prevedere che il percorso formativo delle due ragazze si sarebbe concluso entro la maggiore età in condizioni del genere è difficile, se non impossibile. Anzi, la giurisprudenza più recente del Tribunale federale sembra dipartirsi ormai dal principio per cui la possibilità di una formazione scolastica o professionale dopo la maggiore età va presunta quand'anche il figlio sia molto giovane e non abbia ancora un piano di studi (DTF 139 III 404 in alto). Il Pretore non poteva dunque dare per assodato che al compimento dei 18 anni da parte di S__________ e G__________ il fabbisogno in denaro dell'istante sarebbe aumentato perché questi non avrebbe più potuto beneficiare dell'economia di scala legata alla presenza delle sorelle nella comunione domestica. Dovesse verificarsi ciò, del resto, l'istante potrà sempre far accertare tale circostanza dal giudice e postulare un aumento del contributo di mantenimento. Per ora l'ipotesi rimane aleatoria. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
e) Quanto precede rende senza oggetto l'argomentazione subordinata dell'appellante, il quale fa valere che nel caso in cui il fabbisogno in denaro di AO 1 non fosse stimato come quello dell'ultimo figlio in una fratria di tre andrebbe riveduto il grado d'occupazione di RA 1 e la spesa per l'appartamento da lei locato a __________ (memoriale, punto 3.1 in fine). Si aggiunga che, comunque sia, simile assunto sarebbe risultato carente di motivazione, l'appellante non indicando né quale reddito virtuale sarebbe imputabile a RA 1 né quale costo dell'alloggio andrebbe riconosciuto a quest'ultima. Onde la sua irricevibilità.
Le raccomandazioni del Canton Zurigo, cui la prassi ticinese si ispira da decenni, prevedono che nel fabbisogno in denaro del primo figlio va inserito – di norma – un costo dell'alloggio pari a un terzo di quello a carico del genitore affidatario, nel fabbisogno in denaro del secondo figlio la proporzione di un quarto e nel fabbisogno in denaro del terzo figlio quella di un quinto (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Da tale principio è lecito scostarsi, a condizione di fondarsi su ragioni concrete e oggettive. Nella misura in cui definisce il principio “eccessivamente schematico e poco adattato alla realtà” (sentenza impugnata, pag. 13 in alto), il Pretore si limita a impressioni personali. Per di più, suddividere il costo dell'alloggio in quote identiche fra tutti i figli – come fa il primo giudice – costituisce una soluzione ancora più schematica di quella prospettata nelle raccomandazioni.
Quanto alla motivazione secondo cui AP 1 è in grado di erogare a AO 1 un contributo di mantenimento più alto di quello che __________ può versare alle due figlie, ciò non giustificava di porre a carico del convenuto – in sostanza – una parte del costo dell'alloggio che rientra nel fabbisogno in denaro di S__________ e G__________. AP 1 non ha obblighi di mantenimento (nemmeno sussidiari) verso queste ultime. E la constatazione secondo cui il reddito di RA 1 non basterebbe “per far fronte all'accresciuto onere per l'alloggio delle prime due figlie” conferma quanto si è appena rilevato, ovvero che AP 1 è chiamato dal Pretore a sovvenzionare parte del fabbisogno in denaro di S__________ e G__________. In mancanza di qualsiasi base legale, tuttavia, simile impostazione è arbitraria. Anche al proposito l'appello merita accoglimento.
a) La convenzione approvata il 19 settembre 2004 dall'autorità tutoria prevedeva contributi alimentari per il figlio di fr. 500.– mensili indicizzati fino al 6° compleanno (29 aprile 2010), di fr. 650.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno (29 aprile 2016) e di fr. 800.– mensili indicizzati fino alla maggiore età (29 aprile 2022) o “alla conclusione di un periodo formativo adeguato”, assegni familiari non compresi, ma era esplicitamente inapplicabile durante la vita in comune dei genitori (doc. A, clausola n. 5). Che nella fattispecie tale convivenza sia cessata alla fine di dicembre del 2008 non è più in discussione (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). L'accordo era dunque operativo dal 1° gennaio 2009.
Il Pretore reputa che le parti abbiano modificato tale accordo, anticipandone gli effetti per lo meno al 1° luglio 2008 e aumentando il contributo alimentare a fr. 1000.– mensili (assegni familiari verosimilmente inclusi) poiché durante la vita in comune AP 1 era solito versare a RA 1 tale somma per il figlio. A parte il fatto però che i contratti di mantenimento – modifiche comprese – vincolano il figlio solo se approvati dall'autorità tutoria (art. 287 cpv. 1 e 2 CC), la quale nella fattispecie non risulta nemmeno essere stata interpellata, l'assetto contributivo che i conviventi pattuiscono per la vita in comune non vale necessariamente per la vita separata. Tanto meno senza che essi se ne rendano conto. Si ragionasse alla stregua del Pretore, ogni contratto di mantenimento stipulato dai concubini per l'eventualità di una separazione entrerebbe automaticamente in vigore già durante la vita in comune (seppure dichiarato esplicitamente sospeso), per di più modificato negli importi, ove appena le parti prendessero accordi sul finanziamento dell'economia domestica durante la convivenza. Ciò non sarebbe sostenibile. A ragione l'appellante fa valere pertanto che il Pretore poteva aumentare il suo obbligo contributivo assunto per contratto nei confronti del figlio non prima del gennaio 2009.
b) Quanto precede ancora non significa, in ogni modo, che il Pretore non potesse assolutamente fissare contributi di mantenimento per l'istante nel periodo anteriore al 1° gennaio 2009. Fino a quel momento, ossia finché è durata la convivenza dei genitori, non esisteva in effetti alcuna disciplina sull'obbligo di mantenimento nei confronti di AO 1. Nulla impediva al figlio, pertanto, di chiedere la condanna del padre al versamento di un contributo alimentare facendo capo a
un'azione di mantenimento, la quale poteva avere – come in concreto – carattere retroattivo fino a un anno precedente la sua introduzione (art. 279 cpv. 1 CC).
È vero che l'istanza presentata il 31 luglio 2009 da AO 1 menzionava sul frontespizio il solo art. 286 CC. È altrettanto vero però che nella motivazione e nelle richieste di giudizio l'istante non si limitava a proporre l'aumento dei contributi alimentari fissati nella convenzione del 6 agosto 2004, ma chiedeva di obbligare il convenuto a erogargli contributi di fr. 1250.–, fr. 1350.– e fr. 1500.– mensili sin dal 1° luglio 2008 senza riguardo (e senza nemmeno riferirsi) al contratto di mantenimento. Altrettanto egli ha fatto nella replica scritta e nel memoriale conclusivo. Ci si potrebbe domandare se la retroattività potesse estendersi fino al 1° luglio 2008 o non dovesse limitarsi al 31 luglio 2008, ma la questione non è litigiosa. Sta di fatto che per il lasso di tempo intercorso dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 la pretesa del figlio configura un'azione di mantenimento su cui il Pretore doveva statuire. Nel risultato la decorrenza del 1° luglio 2008 stabilita dal Pretore resiste dunque alla critica.
Ciò premesso, il fabbisogno in denaro dell'istante va determinato in base a quello di un terzo figlio previsto dalla tabella 2008 (decorrenza dell'obbligo alimentare) correlata alle ripetute raccomandazioni (fr. 1480.– mensili fino al 6° compleanno, fr. 1490.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età). Da esso va tolta la metà della posta per cura e educazione, che la madre può fornire in natura siccome occupata professionalmente al 50% (fr. 227.50 mensili fino al 6° compleanno, fr. 162.50 mensili fino al 12° compleanno e fr. 97.50 mensili fino alla maggiore età). Inoltre va sostituita la voce tabellare relativa al costo dell'alloggio (fr. 305.– mensili fino al 12° compleanno, fr. 280.– mensili fino alla maggiore età) con la quota pari a un quinto della locazione effettiva pagata dalla madre affidataria (fr. 430.– mensili, cioè il 20% di fr. 2150.–). Ne segue che il fabbisogno in denaro di AO 1 ammontava a fr. 1380.– mensili (arrotondati) fino al 6° compleanno, ammonta a fr. 1455.– mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno e ammonterà a fr. 1705.– mensili (arrotondati) in seguito. I fabbisogni in denaro stimati in base alle citate raccomandazioni comprendono nondimeno l'assegno familiare (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), che secondo la più aggiornata giurisprudenza del Tribunale federale va regolato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2). Il Pretore ne ha accertato l'ammontare in fr. 250.– mensili (sentenza impugnata, pag. 15), riscossi direttamente dalla madre (consid. 10 in principio). Il fabbisogno in denaro di AO 1 risulta così di fr. 1130.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 1205.– mensili fino ai 12 anni e di fr. 1455.– mensili in seguito.
Nell'appello AP 1 offre per il figlio contributi alimentari di fr. 1393.– mensili dal 1° gennaio 2009 fino al 6° compleanno, di fr. 1470.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1720.– mensili fino alla maggiore età. Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili (compreso nella proposta: memoriale conclusivo, pag. 13), l'offerta si riduce a fr. 1143.– mensili fino ai 6 anni, a fr. 1220.– mensili fino ai 12 anni e fr. 1470.– mensili fino alla maggiore età. Si tratta per l'essenziale degli stessi dati desumibili dalla tabella 2008, aggiornati al rincaro dell'anno successivo (116 punti del novembre 2008 per rapporto ai 114.3 punti del novembre 1987 sulla scala dell’indice nazionale dei prezzi al consumo 1993). In proposito l'appello merita dunque accoglimento. L'appello è destinato all'insuccesso, per contro (e come si è visto), nella misura in cui AP 1 rifiuta di versare tali contributi dal 1° luglio al 31 dicembre 2008.
II. Sull'appello di AO 1
a) Che il Pretore si sia sospinto oltre le richieste di giudizio è escluso già per il fatto che dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 il convenuto proponeva di respingere l'azione. Per di più, AP 1 ha sempre eccepito di avere versato a RA 1, per il figlio, fr. 1000.– mensili non solo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, ma anche in seguito (risposta scritta allegata al verbale del 14 settembre 2009, pag. 2; duplica orale del 23 novembre 2009: verbale, pag. 2 a metà; memoriale conclusivo, pag. 2). Obbligandolo a versare dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 la differenza tra fr. 1000.– mensili e la cifra indicata nella sentenza il Pretore non ha quindi ecceduto le richieste di giudizio né ha statuito d'ufficio su un'eccezione di compensazione.
b) Per quanto riguarda i versamenti di fr. 6000.– complessivi che l'appellante reputa non comprovati, AP 1 ha documentato di avere eseguito dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, come ha rilevato il Pretore, prelevamenti periodici da un suo conto privato di fr. 1000.– il 14 luglio, di fr. 1100.– complessivi il 28 luglio e il 4 agosto, di fr. 1000.– il 27 agosto, di fr. 1000.– il 29 settembre, di fr. 4100.– il 27 ottobre, di fr. 1000.– il 26 novembre e di fr. 1001.– il 29 dicembre (doc. 9). Certo, non risulta che i prelevamenti fossero destinati a RA 1. La stessa RA 1 ha dichiarato tuttavia al proprio locatore di ricevere “alimenti” per fr. 2700.– mensili (doc. B, 3° foglio, identico al doc. O, 1° foglio). E siccome per le due figlie __________ versa fr. 1695.– mensili complessivi (cifra che l'istante non discute: appello, pag. 5), il Pretore ha desunto che la differenza di fr. 1000.– mensili si riconduce al contributo alimentare versato da AP 1 (sentenza impugnata, consid. 5).
L'appellante obietta che il modulo destinato al locatore in cui figura la cifra di fr. 2700.– per “alimenti” è senza data e firma, ma non contesta di avere rilasciato quella dichiarazione né spiega in che consista la differenza tra i fr. 1700.– mensili (arrotondati) percepiti da __________ e i fr. 2700.– mensili dichiarati al locatore. Lamenta la mancanza di qualsiasi ricevuta da parte di AP 1, ma non pretende che due conviventi sogliano rilasciarsi quietanza per i contributi pecuniari che l'uno versa all'altro durante la vita in comune. Per di più, se i versamenti del convenuto non fossero destinati al mantenimento del figlio mal si comprende come mai essi siano proseguiti anche dopo la fine della convivenza, il 31 dicembre 2008 (fr. 1002.– complessivi il 4 e 23 febbraio, fr. 1001.– il 2 marzo 2009, fr. 1001.– il 1° aprile 2009, fr. 1001.– il 6 maggio, fr. 1001.– il 28 maggio, fr. 1001.– il 30 giugno, fr. 1001.– il 30 luglio, fr. 1001.– il 31 agosto 2009: doc. 9). Al riguardo l'impugnazione manca perciò di consistenza.
c) Soggiunge l'appellante che l'autorità fiscale non ha riconosciuto a AP 1 il versamento di fr. 6000.– per contributi alimentari ai fini della tassazione 2008. Egli non si confronta tuttavia con la giustificazione del convenuto, il quale ha addotto che tutti i pagamenti a RA 1 avvenivano in contanti per non lasciare traccia e non essere tassati come reddito nella partita fiscale della beneficiaria (risposta scritta allegata al verbale del 14 settembre 2009, pag. 3). Così facendo, nondimeno, AP 1 doveva rinunciare alla deduzione per contributi alimentari dal proprio reddito (art. 32 cpv. 1 lett. c LT, art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD), che evidentemente l'autorità tributaria non riconosceva. Perché tale spiegazione dovrebbe essere inattendibile non è dato di capire. L'appellante obietta che, comunque sia, il convenuto non può avere versato in sei mesi più di fr. 3000.–, avendo lui stesso preteso versamenti di fr. 6000.– sull'intero arco del 2008. In realtà AP 1 non ha preteso di avere versato fr. 6000.– nel 2008, bensì fr. 1000.– mensili tra luglio e dicembre del 2008 riferendosi all'estratto del conto privato citato dianzi (doc. 9). Una volta di più l'appello cade dunque nel vuoto.
III. Sulle spese processuali, le ripetibili e la richiesta di gratuito patrocinio in appello
l'istante dal 1° gennaio 2009 al 29 aprile 2022, mentre è votato
al rigetto nella misura in cui tende a far annullare i contributi alimentari dal 1° luglio al 31 dicembre 2008. Nel complesso si tratta nondimeno di una soccombenza esigua, che non giustificherebbe di porre a carico dell'appellante più di un decimo delle spese processuali, mentre il resto andrebbe addebitato a AO 1, con obbligo di rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 2 CPC). Mal si intravede tuttavia come un bambino senza la benché minima capacità economica possa versare somme di denaro a un genitore, per altro in buone condizioni economiche.
Date le particolarità del caso, che ha richiesto l'esame di una questione di fondo (sopra, consid. 5c), e visto che in concreto il minorenne non ha redditi propri né sostanza, soccorrono quindi “circostanze speciali” (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo e prescindere dall'attribuzione di ripetibili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.110 del 5 febbraio 2010, consid. 11). Anche perché – come ha accertato il Pretore – RA 1 non ha risorse sufficienti per sovvenzionare AO 1. Ha sì un margine disponibile di quasi fr. 1000.– mensili (sentenza impugnata, consid. 10), ma per le due figlie adolescenti nate dal matrimonio riceve da __________ solo fr. 1695.– complessivi (sopra, consid. 9b) e deve quindi provvedere da sé a colmare l'ammanco nel loro fabbisogno in denaro. Considerazioni identiche valgono per l'appello di AO 1, di cui quest'ultimo dovrebbe sopportare spese processuali e ripetibili, senza dimenticare ad ogni modo che con tale ricorso l'istante perseguiva interessi pecuniari non superiori a fr. 6000.–.
corrispondente all'art. 339 CPC ticinese che per giurisprudenza consentiva al giudice di procedere anche d'ufficio).
Ciò posto, davanti al Pretore l'istante postulava un aumento del contributo alimentare fino alla maggiore età di fr. 205 000.– complessivi (fr. 320 400.– meno fr. 115 400.– già dovuti dal padre per convenzione). Ottiene un aumento di fr. 100 980.– complessivi (fr. 216 380.– meno fr. 115 400.– già dovuti dal padre per convenzione). In circostanze del genere si giustifica di suddividere equitativamente gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese, tuttora applicabile al processo di primo grado in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CPC). Che il convenuto offrisse – senza erogarli – contributi alimentari uguali a quelli che in definitiva sono stati messi a suo carico dal 1° gennaio 2009 nulla muta, l'acquiescenza (parziale) equivalendo per principio a soccombenza. Le censure rivolte tanto da AP 1 alla chiave di riparto adottata dal Pretore in materia di oneri processuali e ripetibili quanto da AO 1 all'ammontare delle ripetibili fissate dal primo giudice risultano così superate. Della circostanza che l'istante non abbia mezzi per pagare la metà della tassa di giustizia e delle spese si tiene conto, esonerando il minorenne – come in appello – dal versamento.
Non si disconosce che RA 1 non ha sufficiente disponibilità economica per sopperire ai costi di patrocinio generati dalla causa promossa dal figlio. Non consta tuttavia – né sembra verosimile – che con uno stipendio di fr. 9619.15 mensili e un fabbisogno di fr. 4864.– mensili (memoriale conclusivo, pag. 5) AP 1 fosse privo di congrue risorse, pur dovendo versare un contributo provvisionale al figlio di fr. 1220.– mensili (decreto cautelare del 15 giugno 2010). Nulla impediva all'istante di postulare il gratuito patrocinio in via subordinata. Anzitutto egli avrebbe dovuto però chiedere la condanna del padre a elargirgli una congrua indennità che gli consentisse di finanziare le proprie spese di patrocinio. Al più tardi con la sentenza finale il giudice avrebbe poi valutato l'adeguatezza della somma richiesta e verificato la disponibilità economica del genitore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2009.110 del 5 febbraio 2010, consid. 12). Fosse risultato il genitore senza mezzi sufficienti, il giudice avrebbe statuito sull'istanza di gratuito patrocinio. Non ravvisandosi tuttavia simili estremi nella fattispecie, il beneficio non può essere accordato.
IV. Sui rimedi giuridici a livello diritto federale
Per questi motivi,
decide: I L'appello di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 1130.– mensili dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2008,
come pure, in modifica della convenzione 6 agosto 2004 omologata il 19 settembre 2004 dalla Commissione tutoria regionale 12, di:
fr. 1130.– mensili dal 1° gennaio 2009 fino al 29 aprile 2010,
fr. 1205.– mensili dal 30 aprile 2010 fino al 29 aprile 2016 e di
fr. 1455.– mensili dal 30 aprile 2016 fino al 29 aprile 2022 o fino al termine di un percorso formativo adeguato.
I contributi alimentari sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo di 114.3 punti relativo al mese di novembre 2007 (maggio 1993 = 100.0) e vanno adeguati ogni anno al rincaro, la prima volta il 1° gennaio 2009, in base all'indice del novembre precedente.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 480.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si preleva la quota a carico dell'istante. Le ripetibili sono compensate.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. L'appello di AO 1 è respinto.
III. Non si riscuotono spese di appello né si assegnano ripetibili.
IV. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è respinta.
V. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).