Incarto n. 11.2011.76
Lugano 20 giugno 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2009.97 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 4 novembre 2009 da
AP 1 (già patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 3 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 aprile 2011, come pure sull'appello incidentale e sul reclamo del 10 agosto 2011 presentati dalla convenuta contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1961) si sono sposati a __________ il 28 agosto 1992 e il 12 maggio 1993 hanno adottato la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate J__________, il 13 aprile 1995, e D__________, il 28 marzo 1999. Consulente assicurativo, il marito è rimasto alle dipendenze della __________ fino al 2000, passando in seguito alla A__________ a . Impiegata di banca fino al matrimonio, la moglie ha lavorato fino al 1996 in un negozio come ausiliaria su chiamata, cessando in seguito ogni attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 1° aprile 2007, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 13 e 22 della particella n. 1057 RFD, a lui intestate) per trasferirsi in un appartamento a . Licenziato dalla A, egli si è iscritto ai ruoli della disoccupazione dal 1° gennaio al 16 settembre 2008, quando ha trovato lavoro presso la C, per poi passare il 1° settembre 2009 alla Compagnia d'Assicurazioni N__________, agenzia di __________. Nel frattempo, il 15 marzo 2008, AO 1 si è annunciata a sua volta ai ruoli della disoccupazione per lavori d'ufficio al 50% e il 1° luglio 2008 si è trasferita con le figlie in un appartamento a __________. L'abitazione coniugale è stata venduta il 17 novembre 2008.
B. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 4 gennaio 2007 e a due istanze di modifica introdotte da AP 1 il 5 febbraio e il 20 novembre 2008, con sentenza del 2 febbraio 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha affidato le figlie alla madre e disciplinato il diritto di visita del padre, confermando restrizioni della facoltà di disporre iscritte in via cautelare sugli immobili del marito e un blocco sulla metà del provento della vendita delle proprietà per piani a __________, condannando AP 1 a versare contributi di mantenimento indicizzati per complessivi fr. 3765.80 mensili (assegni familiari compresi) dal 1° marzo al 15 settembre 2008 e di fr. 3302.– mensili (assegni familiari non compresi) dopo di allora (inc. DI.2007.4, DI.2008.15 e DI.2008.169).
Entrambi i coniugi hanno appellato la decisione del Pretore davanti a questa Camera, che statuendo con sentenza del 21 febbraio 2013 (inc. 11.2009.27) ha modificato i contributi alimentari come segue:
Dal 1° marzo al 14 settembre 2008:
fr. 1205.– mensili per la moglie,
fr. 1615.– mensili per J__________ e
fr. 1300.– mensili per D__________,
assegni familiari compresi;
Dal 15 settembre 2008 al 28 marzo 2011:
fr. 1170.– mensili per la moglie,
fr. 1400.– mensili per J__________ e
fr. 1090.– mensili per D__________,
assegni familiari compresi;
Dal 29 marzo 2011 in poi:
fr. 1105.– mensili per la moglie,
fr. 1320.– mensili per J__________ e
fr. 1230.– mensili per D__________,
assegni familiari compresi.
C. Nel frattempo, il 4 novembre 2009, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, proponendo di affidare le figlie alla madre e di concedergli un ampio diritto di visita, offrendo contributi alimentari indicizzati di fr. 700.– mensili per J__________ e di fr. 600.– mensili per D__________ fino al 13° anno di età, rispettivamente di fr. 800.– mensili per ogni figlia dopo di allora (assegni familiari non compresi), oltre alla metà delle spese straordinarie per le stesse. Egli ha chiesto inoltre che AO 1 fosse obbligata a rifondergli fr. 20 000.– “per mobili e suppellettili” e fr. 1817.65 per spese accessorie della proprietà per piani a , ha postulato la cancellazione delle restrizioni della facoltà di disporre annotate sui suoi immobili e la liberazione in suo favore dell'intero provento della vendita della proprietà per piani. In via cautelare egli ha sollecitato la riduzione dei contributi provvisionali a fr. 300.– mensili per la moglie, a fr. 600.– mensili per J e a fr. 400.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi.
D. Nella sua risposta del 10 dicembre 2009 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento delle figlie, ha prospettato un diritto di visita meno esteso di quello auspicato dall'attore, ha chiesto contributi alimentari indicizzati di fr. 3962.– mensili per sé, ridotti a fr. 3082.– mensili dopo la maggiore età della figlia cadetta fino al proprio pensionamento, così come uno di fr. 1475.– mensili per J__________ e di fr. 1195.– mensili per D__________ fino al 13° compleanno di quest'ultima (assegni familiari compresi), contributi alimentari indicizzati di fr. 3802.– mensili per sé, di fr. 1475.– mensili per J__________ e di fr. 1475.– mensili per D__________ fino alla maggiore età delle figlie, “riservati gli art. 276 segg. CC”. Essa ha chiesto inoltre di ripartire a metà le eventuali spese straordinarie per le figlie, di riconoscerle “almeno fr. 20 000.–” in liquidazione dei rapporti di dare e avere fra coniugi (con versamento di quanto depositato presso l'avv. PA 1 a parziale copertura di quanto a lei dovuto), di subordinare la cancellazione delle restrizioni della facoltà di disporre sugli immobili del marito al pagamento della propria spettanza e di suddividere la prestazione di libero passaggio accumulata dal marito in costanza di matrimonio in ragione di metà per parte. Contestualmente AO 1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare del marito, postulando anzi contributi provvisionali di fr. 3962.– mensili per sé, di fr. 1475.– mensili per J__________ e di fr. 1195.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi), oltre a una provvigione ad litem di fr. 20 000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio.
E. All'udienza del 14 dicembre 2009 il Pretore ha deciso di trattare la causa come richiesta di divorzio comune con accordo parziale e ha sentito i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio. Ciò posto, egli ha indetto l'udienza preliminare sulle conseguenze litigiose del divorzio, invitando le parti a presentare in tale occasione un memoriale al proposito con l'indicazione delle prove da assumere. L'udienza preliminare si è tenuta il 25 febbraio 2010 ed entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande. Avviata seduta stante, l'istruttoria si è chiusa il 13 settembre 2010. Nel suo memoriale conclusivo del 13 gennaio 2011 AP 1 ha poi ribadito le proprie richieste, proponendo altresì che la suddivisione degli averi pensionistici dei coniugi fosse “oggetto di procedura separata al Tribunale d'appello”. Al dibattimento finale del 20 gennaio 2011 AO 1 ha confermato la propria posizione, mentre l'attore è rimasto assente ingiustificato.
F. Statuendo il 28 aprile 2011, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato J__________ e D__________ alla madre, cui ha attribuito l'autorità parentale, ha regolato il diritto di visita del padre, ha condannato AO 1 a versare al marito fr. 334.95 a copertura delle spese accessorie dell'ex abitazione coniugale a __________, ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni della facoltà di disporre ordinate sugli immobili del marito, ha confermato l'ordine all'avv. PA 1 di trattenere l'importo di fr. 16 407.40 spettante al marito per la vendita dell'appartamento di __________ fino a estinzione dei crediti per contributi alimentari scaduti e ha ordinato alla cassa pensione del marito (la __________ di __________) di trasferire fr. 70 252.45 prelevati dagli averi pensionistici di lui su un conto di libero passaggio intestato alla moglie.
Riservata la ripartizione a metà fra i genitori delle spese straordinarie per le figlie, il Pretore ha obbligato inoltre AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari, retroattivamente dalla data dell'introduzione della causa:
Dal novembre del 2009 al marzo del 2011:
fr. 1529.70 mensili per la moglie,
fr. 522.50 mensili per J__________ e
fr. 387.85 mensili per D__________, assegni familiari non compresi;
Aprile del 2011:
fr. 1449.75 per la moglie e
fr. 495.15 per ogni figlia, assegni familiari non compresi;
Dal maggio del 2011 all'aprile del 2013:
fr. 1033.80 mensili per la moglie e
fr. 703.15 mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi;
Dal maggio del 2013 al marzo del 2015:
fr. 1381.05 mensili per la moglie e
fr. 1059.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi;
Dall'aprile del 2015 al marzo del 2017:
fr. 615.60 mensili per la moglie e
fr. 1615.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi;
Dall'aprile del 2017 al pensionamento della moglie:
fr. 1423.10 mensili per quest'ultima.
La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, tenuta a rifondere al marito fr. 3000.– per ripetibili ridotte. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dalla moglie è stata respinta.
G. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 giugno 2011 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata, riducendo il contributo alimentare per la moglie a fr. 800.– nell'aprile del 2011, a fr. 400.– mensili dal maggio del 2011 all'aprile del 2013, a fr. 900.– mensili dal maggio del 2013 al marzo del 2015 e a fr. 200.– mensili dall'aprile del 2015 al marzo del 2017, sopprimendolo del tutto dopo di allora, e di liberare in suo favore l'importo di fr. 16 407.40 trattenuto dall'avv. PA 1, pari alla metà del provento a lui spettante dalla vendita della proprietà per piani a __________. Il 4 luglio 2011 l'appellante ha poi comunicato alla Camera di desistere dalla prospettata riduzione del contributo alimentare per la moglie dall'aprile del 2011 al marzo del 2017, instando per la sola soppressione dall'aprile del 2017 in poi.
Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 10 agosto 2011 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale postula il seguente aumento dei contributi alimentari (senza accenno agli assegni di famiglia):
Dal novembre del 2009 al marzo del 2011:
fr. 3423.30 mensili per sé,
fr. 1306.55 mensili per J__________ e
fr. 969.85 mensili per D__________;
Dall'aprile del 2011 all'aprile del 2013:
fr. 3386.45 mensili per sé,
fr. 1156.65 mensili per J__________ e
fr. 1156.65 mensili per D__________;
Dal maggio del 2013 al marzo del 2017:
fr. 3406.15 mensili per sé e
fr. 1156.65 mensili per D__________;
Dall'aprile del 2017 fino al proprio pensionamento:
fr. 3406.15 mensili per sé.
Con reclamo di quel stesso giorno essa ha impugnato anche il dispositivo sugli oneri processuali, chiedendo che questi seguano “la soccombenza delle parti secondo quanto deciso in sede appellatoria”. AP 1 non ha reagito all'appello incidentale. Il reclamo non gli è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari litigiosi. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale dell'attore il 3 maggio 2011. Il 2 giugno essendo giorno dell'Ascensione (art. 142 cpv. 3 CPC; art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2), l'appello principale introdotto il 3 giugno 2011 è ricevibile, come ricevibile è l'appello incidentale del 10 agosto 2011 (art. 313 cpv. 1 CPC), l'invito a formulare osservazioni essendo stato notificato al patrocinatore della convenuta il 28 giugno 2011. Circa il reclamo in materia di spese giudiziarie, si dirà oltre (consid. 20).
Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere “nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti prodotti dall'attore possono anche essere versati agli atti, ma – come si vedrà (consid. 9) – non appaiono di rilievo ai fini del giudizio. Altrettanto vale per la ripetizione degli interrogatori formali, la causa in appello non essendo destinata a riaprire il processo su nuove basi. Inammissibili sono invece i due documenti allegati all'appello incidentale, che risalgono al 2009, così come la richiesta di sentire il datore di lavoro della moglie. Nulla impediva alle parti, per vero, di notificare tali prove già al primo giudice. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione degli appelli.
L'appello incidentale di AO 1 riguarda invece tutti i contributi alimentari a carico del marito fin dall'introduzione della causa, nel novembre del 2009. Ora, un appello incidentale decade “se l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare” (art. 313 cpv. 2 lett. c CPC). Un ritiro parziale dell'appello principale non influisce per contro sull'appello incidentale, che rimane pendente nel suo intero (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2013, pag. 642 n. 1483 con svariati richiami di dottrina alla nota 4778). Il fatto che AP 1 abbia rinunciato a impugnare i contributi alimentari per la moglie dall'aprile del 2011 fino al marzo del 2017 nulla muta, dunque, alla portata dell'appello incidentale presentato da AO 1.
I. Sui contributi di mantenimento fino al divorzio
postmatrimoniale”). Di regola, il contributo alimentare dell'art. 125 CC comincia a decorrere solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio (DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b). Fino ad allora continua a valere – come detto – il contributo di mantenimento per la moglie fissato sulla scorta dell'art. 163 CC in misure a tutela dell'unione coniugale o in decreti cautelari nella causa di divorzio (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 667 n. 34c). Che quel contributo possa risultare più alto del contributo in favore della moglie previsto dopo il divorzio ancora non comporta per quest'ultima obblighi di rimborso; tutt'al più, il marito potrà compensare in seguito quanto ha pagato in eccesso pendente causa (DTF 128 III 123 consid. 3c/bb).
Per tenere conto di casi particolari il giudice del divorzio può stabilire che in determinate fattispecie il contributo alimentare dell'art. 125 CC decorra già – nonostante il principio dell'unità della decisione (art. 283 cpv. 1 CPC) – dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”: DTF 128 III 122 consid. 3b/bb), quand'anche altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano oggetto di impugnazione. In tale ipotesi il contributo di mantenimento fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC sostituisce già da quel momento il contributo fissato in misure a protezione dell'unione coniugale o in decreti cautelari emessi nella causa di divorzio (DTF 128 III 123 consid. 3c/aa). Anzi, secondo certi autori in circostanze eccezionali il giudice del divorzio può far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125 CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (Gloor/ Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 4 in fine ad art. 126). Eccezionale potrebbe essere – secondo Pichonnaz – il caso in cui una moglie non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente causa, ma se ne veda riconoscere il diritto dopo il divorzio (Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 126). Tale retroattività è nondimeno problematica, giacché contributi alimentari dovuti in costanza di matrimonio vanno definiti a norma dell'art. 163 CC, non dell'art. 125 CC.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha fatto decorrere il contributo di mantenimento per la moglie fondato sull'art. 125 CC retroattivamente fin dalla petizione di divorzio, reputando che pendente causa AO 1 non avesse diritto ad alcun contributo di mantenimento. Ciò permetteva – a mente sua – di ritenere
“evase” le richieste cautelari delle parti (consid. 5.5, pag. 13 in alto). Si tratta di un ragionamento erroneo, ove appena si pensi che in concreto un assetto provvisionale esisteva manifestamente. Il Pretore viciniore aveva fissato il 2 febbraio 2009 contributi di mantenimento per moglie e figlie a protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B). Seppure impugnati – e successivamente riformati – in appello (sopra, lett. B), tali contributi non sono venuti meno con l'avvio della causa di divorzio. Al contrario: anche in pendenza di una causa di divorzio le misure a tutela dell'unione coniugale continuano ad applicarsi, per lo meno finché il giudice del divorzio non ne decreti la modifica in via cautelare (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 137 III 616 consid. 3.2.2). I precedenti della Camera che il Pretore evoca non dicono altro (RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c e RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Nella fattispecie non ricorrevano dunque circostanze – tanto meno eccezionali – che giustificassero di far retroagire il contributo alimentare dell'art. 125 CC fin dall'introduzione della causa di divorzio.
Ne segue che in concreto i contributi alimentari per la moglie fino al divorzio andavano definiti non con la procedura ordinaria in applicazione (retroattiva) dell'art. 125 CC, bensì con la procedura sommaria in applicazione dell'art. 163 CC. E per “divorzio” non v'era da intendersi il mero dispositivo sullo scioglimento del matrimonio contenuto nella sentenza del Pretore, bensì l'intera sentenza, ovvero – al più presto – la decisione di questa Camera. Certo, si è accennato che il giudice del divorzio può far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125 CC già dal passaggio in giudicato del singolo dispositivo sullo scioglimento del matrimonio (che nella fattispecie non è stato impugnato). Sta di fatto che nel caso specifico non si vede quali circostanze particolari inducessero a scostarsi dal principio per cui, pendente causa (anche davanti all'autorità di ricorso), il contributo di mantenimento in favore della moglie continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC. Non si disconosce che l'appellante principale ha rinunciato a impugnare i contributi fissati dal Pretore fino al marzo del 2017. Quei contributi sono impugnati tuttavia dall'appellante incidentale sin dalla loro decorrenza (novembre del 2009). Occorre esaminarli pertanto sotto il profilo dell'art. 163 CC.
L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi alimentari a un coniuge in caso di vita separata. L'art. 276 cpv. 1 CPC prevede unicamente che misure a protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari in processi di divorzio devono attenersi ai medesimi criteri. Sicuramente conforme al diritto federale è il sistema – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a). A tale principio si è attenuta, del resto, anche la citata sentenza emanata fra le stesse parti a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2009.27 del 21 febbraio 2013).
Per quel che concerne le entrate del marito, il Pretore ha accertato redditi per complessivi fr. 6740.30 mensili: fr. 4848.80 da attività dipendente presso la Compagnia d'Assicurazioni N__________, agenzia di __________, fr. 566.50 da attività indipendente accessoria come maestro conducente e fr. 1325.– mensili dalla sostanza immobiliare (sentenza impugnata, consid. 5.5.1). All'appello principale AP 1 acclude il proprio certificato di stipendio del 2010, dal quale risulta un reddito netto di fr. 3809.– mensili, oltre a fr. 1293.– mensili di rimborso spese (doc. C), e il conto economico 2010 della sua scuola guida, che presenta un utile d'esercizio di fr. 8256.– lordi e una perdita aziendale netta di fr. 564.–, previa deduzione di fr. 8850.– per “costi fissi finanziari” (doc. B). Egli non si confronta nemmeno di scorcio, tuttavia, con l'accertamento del Pretore relativo alle sue entrate né motiva la diminuzione di stipendio o spiega perché il reddito medio della sua scuola guida (che il primo giudice ha calcolato sull'arco di tre anni) non sarebbe attendibile. Al riguardo non giova dunque attardarsi.
AO 1 chiede da parte sua che si imputi al marito un reddito ipotetico di fr. 10 000.– mensili netti, sostenendo che quegli si è fatto licenziare dalla A__________, presso la quale guadagnava ben fr. 13 296.– mensili, per ridurre le proprie entrate ed eludere i suoi obblighi di mantenimento (osservazioni e appello incidentale, pag. 7 e pag. 20 a 22). Tale argomentazione è già stata vagliata e respinta da questa Camera nella menzionata sentenza inc. 11.2009.27 del 21 febbraio 2013 (consid. 4). L'appellante incidentale non adduce nulla di nuovo al proposito, di modo che non è il caso di ripetersi in questa sede.
Quanto al periodo dopo il licenziamento, risulta che AP 1 è rimasto disoccupato per un certo tempo, ritrovando poi un impiego per la C__________, ma con uno stipendio nettamente inferiore (circa fr. 5900.– mensili in media dal 15 settembre 2008 al 31 luglio 2009: doc. CC). Nel settembre del 2009 (circostanza non ancora considerata nella predetta sentenza della Camera) egli è passato infine alla Compagnia d'Assicurazioni N__________ con uno stipendio calcolato dal Pretore in fr. 4848.80 mensili netti, incluse le commissioni per acquisizioni secondo gli obiettivi stipulati con il datore di lavoro (doc. C), ma non – a quanto risulta – gli assegni familiari (doc. XI richiamato). L'interessato dichiara di avere preferito lasciare la C__________ poiché era in difficoltà con il raggiungimento degli obiettivi a lui fissati e si trovava a forte rischio di licenziamento, onde l'accettazione dell'impiego offertogli dalla N__________, anche per evitare le difficoltà incontrate dopo il suo allontanamento dalla A__________ (interrogatorio formale: verbale del 13 settembre 2010, pag. 3, risposta n. 1). AO 1 non pretende che ciò non sia vero. Afferma che il marito potrebbe ancora guadagnare fr. 10 000.– netti mensili come ai tempi in cui era alle dipendenze della A__________, magari lasciando perdere la scuola guida, ma non indica concretamente presso chi ciò sarebbe possibile, tanto meno dopo che AP 1 è già stato licenziato una volta e ha rischiato un secondo licenziamento perché non riusciva a raggiungere i livelli di acquisizione posti dal datore di lavoro. Imputare all'appellante un reddito virtuale in condizioni del genere sarebbe a dir poco irrealistico.
aveva rinunciato nel giro di due mesi, essendole stato imposto di seguire corsi di tedesco e di informatica. Ricordato tuttavia che un coniuge senza attività lucrativa è tenuto a curare il proprio reinserimento professionale, il Pretore ha imputato alla moglie un reddito ipotetico di fr. 1700.– mensili quale impiegata d'ufficio a metà tempo (quello conseguito presso la ditta di traslochi) fino al 16° compleanno della figlia minore e di fr. 3400.– mensili per
un'attività a tempo pieno dopo di allora (sentenza impugnata, consid. 5.5.2 a 5.5.4).
a) L'appellante chiede di rivalutare il reddito computato alla moglie a fr. 2250.– mensili netti per un'attività a metà tempo e a fr. 4500.– mensili netti per un impiego a tempo pieno dopo il 16° compleanno di D__________. Ricorda che AO 1 ha maturato oltre 13 anni di esperienza professionale in banca, conosce il tedesco, il francese e l'inglese, ha frequentato la scuola commerciale a __________ e ha lavorato nella vendita anche dopo il matrimonio (appello, pag. 5). Fa valere altresì – in sintesi – che l'interessata non ha dimostrato di avere condotto serie ricerche d'impiego dopo la separazione, nonostante il tempo a disposizione durante gli orari scolastici delle figlie. Lamenta poi che essa abbia rinunciato senza fondati motivi a un impiego sicuro, con buone prospettive e una paga oraria di fr. 19.– netti, osservando che al momento della separazione l'interessata aveva 45 anni ed era in buona salute, mentre le figlie sono ormai indipendenti e possono aiutare nelle faccende di casa (appello, pag. 9 a 14).
b) L'interessata eccepisce che nell'attuale mercato del lavoro un'impiegata di commercio che ha superato 45 anni di età ed è rimasta lontana oltre 13 anni da un'attività professionale non ha concrete possibilità di reinserimento. Afferma che il contratto d'impiego con la ditta di traslochi __________ è stato rescisso di comune accordo, dietro pressioni del datore di lavoro, che le sue condizioni di salute sono precarie e che spettava al marito dimostrare come essa potesse trovare un'occupazione a 45 anni d'età o possa reperire un impiego a tempo pieno a 54 anni, quando la figlia cadetta ne avrà 16 (osservazioni e appello incidentale, pag. 8 a 12). Nell'appello incidentale essa ribadisce simili argomentazioni, sostenendo di non poter guadagnare più dei fr. 400.– mensili conseguiti oggi in media lavorando su chiamata per la __________ (appello incidentale, pag. 22 seg.).
c) Secondo giurisprudenza, un coniuge con figli può essere tenuto – di norma – a cominciare o a riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dopo la fine della vita in comune quando il figlio minore a lui affidato ha raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo può essergli imposta quando tale figlio ha compiuto i 16 anni, fermo restando che il principio non è assoluto e che occorre ponderare le circostanze concrete. Inoltre, dandosi un matrimonio di lunga durata, un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato solo alla casa e alla famiglia non può essere tenuto – di massima – a ricominciare un'attività lucrativa se al momento della separazione ha già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine). A prescindere dalla circostanza però che la soglia dei 45 anni tende a essere portata a 50 (DTF 137 III 109 in alto con rinvio), la presunzione dei 45 anni non è irrefragabile e può essere sovvertita dall'altro coniuge con elementi che depongano in favore di una ripresa o di un aumento dell'attività lucrativa anche dopo quel limite d'età (DTF 137 III 109 in alto con rinvii).
d) AO 1 ha dichiarato al proprio interrogatorio formale di avere lavorato come impiegata d'ufficio nel settore bancario fino al matrimonio, nel 1992, e poi come ausiliaria di vendita su chiamata (in sostituzione di dipendenti in congedo malattia) fino al 1996, quando ha smesso ogni attività lucrativa per dedicarsi appieno alla cura delle figlie e al governo della casa (verbale del 13 settembre 2010, risposte n. 1 e 2). Che il marito abbia avversato tale riparto dei ruoli non risulta, né l'interessato asserisce il contrario. L'11 marzo 2008 essa si è poi annunciata all'Ufficio regionale di collocamento per un lavoro a metà tempo, esaurendo senza esito il 16 marzo 2009 le 260 indennità cui aveva diritto quale assicurata esonerata dal periodo di contribuzione in seguito alla separazione dal coniuge (art. 14 cpv. 2 LADI; conferma di registrazione del 14 marzo 2008, decisione della Cassa disoccupazione __________ del 13 marzo 2009, nel fascicolo IV “edizione dalla convenuta”; interrogatorio formale del 13 settembre 2010, pag. 2, risposte n. 4 e 5.1).
Nel mese successivo (aprile del 2009) l'interessata ha trovato un lavoro d'ufficio a metà tempo per la ditta di traslochi __________ a __________ con uno stipendio di fr. 1700.– mensili (non contestati). A quel momento la figlia D__________ aveva 10 anni e lei 47. Sta di fatto che essa ha reperito un'attività confacente. Se non che, a distanza di due mesi essa ha lasciato l'impiego, dato l'obbligo di seguire a sue spese corsi di tedesco e di informatica (un centinaio di ore annue sull'arco di tre anni: contratto del 30 marzo 2009 nel fascicolo IV “edizione dalla convenuta”), ma anche – a suo dire – per le critiche e le pressioni esercitate dal datore di lavoro (osservazioni e appello incidentale, pag. 11 e 23). Quanto al costo dei corsi di formazione (due ore settimanali), manca però ogni indicazione concreta, per tacere del fatto che l'interessata non poteva pretendere di ricominciare un'attività professionale senza sforzo dopo 13 anni di interruzione. Che essa sia stata praticamente costretta a licenziarsi è una circostanza che si sarebbe dovuta addurre – e sostanziare – dinanzi al Pretore. I nuovi mezzi di prova (disdetta del contratto di lavoro, interrogatorio di __________) recati ora in appello non sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
e) L'interessata eccepisce che ragioni di salute la rendono inabile al lavoro nella misura del 75% (memoriale, pag. 11) e all'appello incidentale acclude un certificato del suo medico curante dott. __________ di __________, secondo cui dal 1999 essa è affetta da ipotiroidismo “non sempre ben compensato” ed è seguita dallo psichiatra dott. __________ di __________, il quale le ha prescritto medicamenti in ragione di una “sindrome ansioso-depressiva con disturbi del sonno” (doc. 6). Da un certificato medico rilasciato dallo stesso psichiatra risulta inoltre che “la paziente è inabile al lavoro nella misura del 75% per malattia, per un periodo da definire” (doc. 7 di appello). L'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone tuttavia, se non una perizia, almeno l'esecuzione di un rapporto specialistico (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 22 ad art. 125). Nessun referto del genere consta essere stato assunto nella fattispecie, di modo che l'inabilità lucrativa evocata da AO 1 non trova adeguato riscontro.
f) Sia come sia, si volesse anche tenere conto del fatto che nel frattempo AO 1 ha rinunciato all'impiego presso la ditta __________, il reddito di fr. 1700.– mensili stimato dal Pretore sfuggirebbe ugualmente a censura. AO 1 infatti non ha mai preteso, né durante l'interrogatorio formale né in seguito, di avere condotto serie ricerche di lavoro – prima o dopo essere stata assunta su chiamata dalla __________ – per ricuperare una capacità lucrativa analoga a quella che concretamente le offriva la ditta __________. Nulla induce a supporre di conseguenza che quella possibilità d'impiego in lavori d'ufficio fosse un'occasione unica e irripetibile, ammesso e non concesso che la rinuncia dell'interessata fosse legittima.
g) Più delicata è la questione legata alla capacità lucrativa di AO 1 allorché D__________ avrà compiuto 16 anni (28 marzo 2015). Il Pretore parte dall'idea che a quel momento essa potrà aumentare il grado d'occupazione dal 50 al 100% e portare il proprio guadagno da fr. 1700.– a fr. 3400.– mensili, ma ciò non può darsi per presunto. A quel momento per vero l'interessata avrà 54 anni e non è evidente né scontato che, si fosse pur data la pena di ritrovare un'attività in ufficio a metà tempo, il datore di lavoro avrebbe accettato di impiegarla a tempo pieno o che un altro datore di lavoro l'avrebbe assunta a metà tempo. Per formulare una prognosi in tal senso occorrerebbero elementi concreti che nel caso specifico fanno totale difetto. Ai fini del presente giudizio non vi sono ragioni dunque per stimare una capacità lucrativa della moglie superiore a fr. 1700.– mensili, nemm1eno dopo i 16 anni di D__________. Su questo punto l'appello incidentale di AO 1 merita accoglimento.
Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 4300.25 mensili (sentenza impugnata, consid. 5.1), non contestati (appello incidentale, pag. 19). Come si vedrà oltre, tuttavia, nel caso specifico il quadro delle entrate e delle uscite familiari denota un ammanco, ciò che impone di stralciare dal fabbisogno minimo dell'interessato, per lo meno finché il bilancio non raggiunga il pareggio, l'onere fiscale di fr. 200.– mensili (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, confermata in DTF 127 III 70 in alto). Le voci di spesa relative alle proprietà per piani di __________ (interessi ipotecari e spese comuni) si giustificano invece siccome indispensabili per il conseguimento del reddito immobiliare. Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo del marito va accertato in fr. 4100.25 mensili finché la famiglia verserà in ristrettezze finanziarie, mentre può rimanere di fr. 4300.25 mensili dopo di allora.
Relativamente al fabbisogno minimo di AO 1, il Pretore l'ha calcolato in fr. 3806.15 mensili (sentenza impugnata, consid. 5.2). D'ufficio va stralciato tuttavia, come nel fabbisogno minimo del marito, l'onere fiscale di fr. 100.– mensili, per lo meno finché il bilancio familiare registrerà un passivo. L'appellante principale chiede che dal fabbisogno minimo si tolgano anche le spese d'automobile (rata mensile di fr. 250.–, imposta di circolazione fr. 30.–, assicurazione del veicolo fr. 118.85), ma la moglie si vede tenuta ormai a svolgere un'attività lucrativa (sia pure a metà tempo) che il marito non pretende poter essere esercitata a domicilio o nei pressi del domicilio. L'uso dell'automobile si giustifica quindi per ragioni professionali (cfr. RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c consid. 5a con richiami). Né il marito contesta la necessità per la moglie di ricorrere a un mutuo per l'acquisto del mezzo o per la sostituzione del medesimo una volta estinte le rate del mutuo, senza dimenticare ch'egli si vede riconoscere a sua volta nel fabbisogno minimo un leasing per il veicolo di fr. 436.70 mensili.
In applicazione del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione occorre togliere invece una quota del costo dell'alloggio conteggiato dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie (fr. 1450.– mensili, spese accessorie comprese) e trasferirla nel fabbisogno in denaro delle figlie (sentenza citata di questa Camera inc. 11.2009.27 del 21 febbraio 2013, consid. 7a). Finché J__________ e D__________ sono minorenni il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo di AO 1 va rettificato così in fr. 604.15 mensili (deduzione di un quarto e di un terzo). Alla maggiore età (o al termine della formazione di J__________) tale costo passa a fr. 966.65 mensili (deduzione di un solo terzo) e alla maggiore età (o al termine della formazione) di entrambe esso va reintegrato nel totale di fr. 1450.– mensili. Si rammenti altresì che, in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il giudice del divorzio deve fissare contributi alimentari per i figli non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 401).
A ragione AP 1 chiede poi di ridurre a fr. 1200.– mensili nel fabbisogno dell'interessata il minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo dopo la maggiore età di D__________, il 28 aprile 2017 (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I/1). Il minimo esistenziale di fr. 1350.– mensili, in effetti, si applica solo a genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2011.85 dell'11 ottobre 2012, consid. 6b).
Tutto ciò posto, il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 2860.30 mensili fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di J__________, di fr. 3222.80 mensili fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di D__________, di fr. 3556.15 mensili dopo di allora e di fr. 3656.15 mensili (aggiunta dell'onere fiscale) al momento in cui il bilancio familiare raggiungerà il pareggio.
Il fabbisogno in denaro di J__________ (14 anni nel novembre del 2009) risulta in definitiva di fr. 1705.– mensili arrotondati fino al 16° compleanno (fr. 1870.–, meno fr. 132.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre, meno fr. 315.– di alloggio secondo tabella, più fr. 483.35 di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare) e di fr. 1655.– mensili arrotondati dal 16° compleanno fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale (assegno familiare di fr. 250.–).
Il fabbisogno in denaro D__________ (10 anni nel novembre del 2009) risulta di fr. 1330.– mensili fino al 12° compleanno (fr. 1700.–, meno fr. 197.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre, meno fr. 335.– di alloggio secondo tabella, più fr. 362.50 di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), di fr. 1585.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione della sorella (fr. 1870.–, meno fr. 132.50 per cura e educazione prestate in natura dalla madre, meno fr. 315.– di alloggio secondo tabella, più fr. 362.50 di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare), di fr. 1895.– mensili arrotondati fino al 16° compleanno (fr. 2115.–, meno fr. 165.– per cura e educazione prestate in natura dalla madre, meno fr. 340.– di alloggio secondo tabella, più fr. 483.35 di alloggio effettivo, meno fr. 200.– di assegno familiare) e di fr. 1845.– mensili arrotondati fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale (assegno familiare di fr. 250.–).
Dal novembre del 2009 al marzo del 2011 (12° compleanno di D__________)
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid. 9) fr. 6740.30
Reddito della moglie (consid. 10) fr. 1700.—
fr. 8440.30 mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 11) fr. 4100.25
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 12) fr. 2860.30
Fabbisogno in denaro di J__________ (consid. 13) fr. 1705.—
Fabbisogno in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1330.—
fr. 9995.55 mensili
Ammanco fr. 1555.25 mensili
In condizioni di ammanco i contributi per moglie e figli vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto agli altri (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 553 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:
Disponibilità del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno minimo) = fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno scoperto della moglie:
fr. 2860.30 (fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili
Fabbisogno scoperto di moglie e figlie:
fr. 1160.30 + fr. 1705.– + fr. 1330.– = fr. 4195.30 mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x (2640.05 : 4195.30) = fr. 730.– mensili
Contributo alimentare per J__________:
fr. 1705.– x (2640.05 : 4195.30) = fr. 1075.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi
Contributo alimentare per D__________:
fr. 1330.– x (2640.05 : 4195.30) = fr. 835.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
Aprile del 2011 (16° compleanno di J__________)
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid. 9) fr. 6 740.30
Reddito della moglie (consid. 10) fr. 1 700.—
fr. 8 440.30
Fabbisogno minimo del marito (consid. 11) fr. 4 100.25
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 12) fr. 2 860.30
Fabbisogno in denaro di J__________ (consid. 13) fr. 1 705.—
Fabbisogno in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1 585.—
fr. 10 250.55
Ammanco fr. 1 810.25
Disponibilità del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno minimo) = fr. 2640.05
Fabbisogno scoperto della moglie:
fr. 2860.30 (fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30
Fabbisogno scoperto di moglie e figlie:
fr. 1160.30 + fr. 1705.– + fr. 1585.– = fr. 4450.30
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x (2640.05 : 4450.30) = fr. 690.– (arrotondati)
Contributo alimentare per J__________:
fr. 1705.– x (2640.05 : 4450.30) = fr. 1010.– (arrotondati),
assegni familiari non compresi
Contributo alimentare per D__________:
fr. 1585.– x (2640.05 : 4450.30) = fr. 940.– (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
Dal maggio del 2011 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di J__________
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid. 9) fr. 6 740.30
Reddito della moglie (consid. 10) fr. 1 700.—
fr. 8 440.30 mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 11) fr. 4 100.25
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 12) fr. 2 860.30
Fabbisogno in denaro di J__________ (consid. 13) fr. 1 655.—
Fabbisogno in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1 585.—
fr. 10 200.55 mensili
Ammanco fr. 1 760.25 mensili
Disponibilità del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno minimo) = fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno scoperto della moglie:
fr. 2860.30 (fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili
Fabbisogno scoperto di moglie e figlie:
fr. 1160.30 + fr. 1655.– + fr. 1585.– = fr. 4400.30 mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x (2640.05 : 4400.30) = fr. 695.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per J__________:
fr. 1655.– x (2640.05 : 4400.30) = fr. 995.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi
Contributo alimentare per D__________:
fr. 1585.– x (2640.05 : 4400.30) = fr. 950.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
Dalla maggiore età (o dal termine della formazione) di J__________ fino al marzo del 2015 (16° compleanno di D__________)
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid. 9) fr. 6740.30
Reddito della moglie (consid. 10) fr. 1700.—
fr. 8440.30 mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 11) fr. 4100.25
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 12) fr. 2860.30
Fabbisogno in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1895.—
fr. 8855.30 mensili
Ammanco fr. 415.— mensili
Disponibilità del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno minimo) = fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno scoperto della moglie:
fr. 2860.30 (fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili
Fabbisogno scoperto di moglie e figlia:
fr. 1160.30 + fr. 1895.– = fr. 3055.30 mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x (2640.05 : 3055.30) = fr. 1000.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per D__________:
fr. 1895.– x (2640.05 : 3055.30) = fr. 1640.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
Dall'aprile del 2015 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di D__________
Reddito del marito, senza assegni familiari (consid. 9) fr. 6740.30
Reddito della moglie (consid. 10) fr. 1700.—
fr. 8440.30 mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 11) fr. 4100.25
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 12) fr. 2860.30
Fabbisogno in denaro di D__________ (consid. 13) fr. 1845.—
fr. 8805.30 mensili
Ammanco fr. 365.— mensili
Disponibilità del marito:
fr. 6740.30 (reddito) ./. fr. 4100.25 (fabbisogno minimo) = fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno scoperto della moglie:
fr. 2860.30 (fabbisogno minimo) ./. fr. 1700.– (reddito) = fr. 1160.30 mensili
Fabbisogno scoperto di moglie e figlia:
fr. 1160.30 + fr. 1845.– = fr. 3005.30 mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x (2640.05 : 3005.30) = fr. 1020.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per D__________:
fr. 1845.– x (2640.05 : 3005.30) = fr. 1620.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
Trattandosi di periodi pregressi fondati tutti sulla medesima disponibilità economica del debitore (fr. 2640.05 mensili), per semplicità conviene operare una media dei contributi provvisionali dal novembre del 2009 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di J__________. Con il risultato che segue:
Contributo alimentare per la moglie: fr. 710.– mensili,
contributo alimentare per J__________: fr. 1030.– mensili e
contributo per D__________: fr. 905.– mensili, assegni familiari non compresi.
In ultima analisi l'appello incidentale va accolto entro tali limiti.
II. Sui contributi di mantenimento dopo il divorzio
Il contributo alimentare che precede vale per AO 1 – come si è visto (consid. 4) – fino al passaggio in giudicato dell'attuale sentenza, dovendo essere commisurato dopo di allora ai parametri dell'art. 125 CC, non più a quelli dell'art. 163 CC. Ora, i criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i principi che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati ampiamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che quando un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi i coniugi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé “al proprio debito mantenimento” e l'altro coniuge abbia una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).
Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge all'altro coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare – per quanto possibile – anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio debito mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, ove risulti in esito a quanto precede che il coniuge richiedente non riesca a finanziare da sé il proprio mantenimento oppure che ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid. 7).
Nel caso in esame la vita in comune dei coniugi è durata quasi 15 anni (dal 28 agosto 1992 al 31 marzo 2007), sicché il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (RtiD II-2006 pag. 684 consid. 6). L'appellante principale sostiene che ciò non basta per giustificare un obbligo di mantenimento dopo il divorzio, la moglie avendo cessato per libera scelta l'attività lucrativa esercitata prima del matrimonio, non senza lavorare in ogni modo fino al marzo del 1999 e riprendendo un'attività lucrativa dopo la separazione, sicché a suo parere il matrimonio non l'ha pregiudicata dal lato professionale (memoriale, pag. 5 a 7). Egli definisce inoltre sproporzionata e iniqua la decisione del Pretore, che lo obbliga a sostentare la moglie per 34 anni, di cui soli 14 di vita in comune di fronte a 4 anni di separazione, e per altri 15 dopo il divorzio fino al pensionamento (appello, pag. 13). AO 1 obietta che dal matrimonio sono nate due figlie, cui essa si è dedicata pienamente con l'accordo del marito, e che ha smesso il lavoro in banca già nel 1992, limitandosi a un'attività accessoria su chiamata fino al 1996 (osservazioni e appello incidentale, pag. 4 a 6).
a) Un contributo alimentare è dovuto dopo il divorzio se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge che ne fa richiesta. Ciò si presume nel caso di un matrimonio di lunga durata o, indipendentemente dalla durata del matrimonio, quando sono nati figli comuni e uno dei coniugi si è dedicato prevalentemente alla famiglia, interrompendo o riducendo l'attività professionale. Nella fattispecie tali premesse ricorrono pacificamente. Occorre valutare di conseguenza, seguendo le tre tappe del ragionamento testé illustrate, se AO 1 non sia in grado di provvedere da sé “al proprio debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC) e se AP 1 abbia una capacità contributiva sufficiente per sopperire all'eventuale obbligo di mantenimento.
b) Quanto al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica (primo stadio del ragionamento), il Pretore ha omesso ogni accertamento, limitandosi a determinare
il fabbisogno minimo della moglie al momento del giudizio (fr. 3806.15 mensili, onere fiscale compreso). D'altro lato le pretese patrimoniali fra coniugi sono rette dal principio dispositivo (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2) e AO 1 non rivendica una maggior copertura, mentre le contestazioni che l'appellante principale muove al calcolo del Pretore sono già state trattate (consid. 12). Il “debito mantenimento” dell'interessata – nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC – va quindi stabilito, come detto, in fr. 3656.15 mensili (consid. 12 in fine). Ciò posto, occorre determinare se e in che misura l'interessata sia in grado di finanziare da sé tale “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento). Al riguardo non soccorre ripetersi tuttavia sulla capacità lucrativa di AO 1, stimata in fr. 1700.– mensili (sopra, consid. 10). Per sopperire al proprio “debito mantenimento” mancano così a AO 1 fr. 1956.15 mensili.
c) Rimane da esaminare se – e in che misura – il marito abbia modo di finanziare, tale “debito mantenimento”, salvaguardando il proprio (terzo stadio del ragionamento), senza dimenticare che AP 1 deve sostentare anche la figlia D__________ fino alla maggiore età (o al termine della formazione) e che un debitore di contributi alimentari ha il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 135 III 66 consid. 3.2.1 con rinvii). Fino alla maggiore età (o al termine della formazione) di D__________ perciò l'appellante principale non può essere chiamato a destinare a moglie e figlia più di fr. 2640.05 mensili complessivi (fr. 6740.30 meno fr. 4100.25, corrispondenti al suo minimo esistenziale del diritto esecutivo: sopra, consid. 11). Si tratta di una disponibilità limitata, di modo che i contributi alimentari vanno ridotti una volta ancora in proporzione (sopra, consid. 14). Ne discende quanto segue:
Disponibilità del marito: fr. 2640.05 mensili
Fabbisogno scoperto di moglie e figlia:
fr. 1956.15 + fr. 1895.– = fr. 3055.30 mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 1160.30 x (2640.05 : 3055.30) = fr. 1000.– mensili (arrotondati)
Contributo alimentare per D__________:
fr. 1895.– x (2640.05 : 3055.30) = fr. 1640.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non compresi.
Dopo la maggiore età (o al termine della formazione) di D__________ la disponibilità mensile dell'appellante principale migliora nettamente, di modo che nel suo fabbisogno minimo può essere incluso l'onere fiscale (fr. 200.– mensili), per un totale di fr. 4300.25 mensili (sopra, consid. 11). Con una disponibilità di fr. 2440.– mensili egli può nondimeno sovvenzionare l'intero “debito mantenimento” della moglie (fr. 3656.15 mensili, compreso l'onere fiscale: sopra, consid. 12), erogandole la somma di fr. 1955.– mensili (arrotondati). In proposito l'appello principale si rivela così destinato all'insuccesso.
III. Sul blocco cautelare
alimentari con tempestività, che i problemi legati alla riscossione degli assegni familiari sono riconducibili al suo datore di lavoro e che la procedura esecutiva avviata da AO 1 contro di lui riguardava spese straordinarie non concordate per le figlie (memoriale, pag. 14 seg.). AO 1 oppone che il versamento dei contributi alimentari da parte del marito non è sempre stato puntuale ed evoca il rischio che arretrati considerevoli rimangano scoperti, onde la necessità di mantenere il blocco “fintanto che si arrivi all'assetto definitivo delle vertenze in corso” (memoriale, pag. 13 seg.).
a) L'art. 137 cpv. 2 vCC prevedeva – come l'attuale art. 276 cpv. 3 CPC – che il giudice poteva decretare le necessarie misure provvisionali “anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse terminato”. Simili misure decadevano tuttavia – come i provvedimenti cautelari in genere – con il passaggio in giudicato della sentenza sugli effetti del divorzio. Ci si può domandare se esse potessero sospingersi oltre (“sino ad integrale pagamento dei crediti alimentari scaduti”), nel senso dell'odierno art. 268 cpv. 2 seconda frase CPC, senza entrare in conflitto con misure conservative della LEF in caso di esecuzione di crediti pecuniari (odierno art. 269 lett. a CPC), oppure potessero ancorarsi agli art. 132 cpv. 2 e 292 CC. Si tratta di interrogativi nella fattispecie possono rimanere aperti per le ragioni in appresso.
b) Contrariamente a quanto AO 1 allega, nel caso specifico non consta che l'appellante principale abbia trascurato o sembri voler trascurare obblighi di mantenimento. La trattenuta di stipendio da lei chiesta il 7 ottobre 2009 era dovuta al mancato versamento di assegni familiari e a compensazioni litigiose, mentre la procedura esecutiva da lei avviata riguardava costi straordinari per le figlie (art. 286 cpv. 3 CC; istanza, pag. 4, nell'inc. DI.2009.253 richiamato). Tant'è che alla discussione del 6 novembre 2009 l'istante medesima, sentite le spiegazioni del marito e preso atto che questi si impegnava a rifondere i citati costi straordinari, ha rinunciato alla trattenuta di stipendio e ha ritirato l'esecuzione (verbale nell'inc. DI.2009.253 richiamato). In simili circostanze non si ravvisano gli estremi per mantenere dopo il divorzio l'ordine provvisionale decretato dal Pretore all'indirizzo dell'avvocato PA 1 perché trattenesse l'importo di fr. 16 407.40 derivante dalla vendita delle proprietà per piani a __________. Al riguardo l'appello principale merita accoglimento.
IV. Sulle spese giudiziarie
AO 1 esce vittoriosa dall'appello incidentale inteso all'aumento di tutti i contributi alimentari, ma nel complesso ottiene meno di un quinto rispetto alla maggiorazione richiesta. Le vanno addebitati perciò quattro quinti delle spese processuali, mentre si prescinde dal riscuotere la differenza. AP 1 infatti non ha reagito all'appello adesivo e, non potendo essere considerato soccombente, non può essere condannato ad assumere spese (v. DTF 139 III 38 consid. 5 in fine; nel vecchio diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). D'altro lato – e per le stesse ragioni – egli non può nemmeno essere considerato vittorioso, di modo che non si legittima l'attribuzione di ripetibili.
Precisato ciò, nella sentenza impugnata il Pretore ha addebitato la tassa di giustizia e le spese per un quarto a AP 1 e per il resto alla moglie, tenuta a versare al marito fr. 3000.– per ripetibili ridotte (dispositivo n. 2). Nell'appello incidentale AO 1 chiede che in esito alla sua impugnazione la tassa di giustizia e le spese di primo grado siano poste per tre quarti a carico del marito e che le sia riconosciuta un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili ridotte. In realtà l'appellante incidentale si vede riconoscere circa un quinto più dei contributi alimentari fissati dal Pretore, ciò che giustifica un riparto delle spese giudiziarie a lei più favorevole, ma non nella misura richiesta. Ricordato che il Pretore ha dovuto statuire su tutti gli effetti del divorzio e non solo sui contributi di mantenimento (che pur costituivano uno dei punti maggiormente litigiosi), l'esito dell'appello incidentale induce a suddividere equamente le spese di primo grado a metà, compensando le ripetibili.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non è stato oggetto di ritiro, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.8 L'ordine impartito in via cautelare all'avv. PA 1 di trattenere la somma di fr. 16 407.40 derivante dalla vendita delle proprietà per piani n. 13 e 22 (particella n. 1057 RFD) di __________ è revocato.
II. Le spese dell'appello principale, di fr. 1000.– complessivi, da anticipare da AP 1, sono poste per diciannove ventesimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante principale rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello incidentale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.4 AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1 entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari provvisionali:
a) Dal novembre del 2009 fino alla maggiore età (o al termine della formazione) della figlia J__________:
fr. 710.– mensili per la moglie,
fr. 1030.– mensili per J__________ e
fr. 905.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi.
b) Dalla maggiore età (o dal termine della formazione) della figlia J__________ fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio:
fr. 1000.– per la moglie e
fr. 1640.– per D__________, assegni familiari non compresi.
AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1 entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
a) Dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino alla maggiore età (o al termine della formazione) della figlia D__________:
fr. 1000.– per la moglie e
fr. 1640.– per D__________, assegni familiari non compresi.
b) Dalla maggiore età (o dal termine della formazione) della figlia D__________ in poi:
fr. 1955.– mensili per la moglie.
IV. Le spese dell'appello incidentale, ridotte a fr. 1200.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante incidentale.
V. Il reclamo di AO 1 è irricevibile.
VI. Non si riscuotono spese per tale reclamo.
VII. Notificazione:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).