Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2011.59
Entscheidungsdatum
22.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2011.59

Lugano 22 agosto 2012/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DI.2009.1556 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 ottobre 2009 da

AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1, )

contro

AO 1 , (ora patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 13 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 maggio 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1960) e AO 1 (1960) si sono sposati a Lugano il 12 settembre 1986. Dal matrimonio sono nati F__________, il 21 febbraio 1990, e G__________, il 21 gennaio 1993. Il marito è amministratore delegato della __________, __________, presidente del consiglio di amministrazione della __________, __________, e membro del consiglio di amministrazione della __________, __________. Di formazione igienista dentale, la moglie lavora a tempo parziale per il dott. __________ di __________. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 714, 715, 716 della particella n. 641 RFD di __________, sezione __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in appartamento a __________.

B. Il 28 ottobre 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separato, l'assegnazione alla moglie dell'alloggio coniugale, l'affidamento di G__________ alla medesima (riservato il suo diritto di visita) e la pronuncia della separazione dei beni, offrendo un contributo alimentare di fr. 4350.– mensili (più le imposte) per la moglie, uno di fr. 1555.– mensili per G__________ e uno di fr. 380.– mensili per F__________. All'udienza del 4 dicembre 2009, indetta per il contraddittorio, i coniugi si sono dati atto di vivere separati, accordandosi sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento della figlia a quest'ultima (riservato il diritto di visita paterno) e sul contributo alimentare per F__________. Per il resto, AO 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 12 176.– per il novembre del 2009, di fr. 11 000.– per il dicembre successivo e di fr. 10 800.– mensili da allora in poi sulla base del proprio tenore di vita, così come un contributo alimentare per la figlia di fr. 2500.– mensili dal 1° novembre 2009, oltre all'assunzione delle spese straordinarie da parte del padre.

C. Terminata l'istruttoria, il 29 ottobre 2010 le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 gennaio 2011 AP 1 ha sostanzial­mente ribadito le proprie domande. Con allegato del 31 gennaio 2011 AO 1 ha a sua volta riaffermato le proprie, aumentando tuttavia la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 19 825.– mensili dal gennaio del 2009 al gennaio del 2011 e a fr. 21 075.– mensili in poi, sulla base del metodo della ripartizione dell'eccedenza.

D. Statuendo il 2 maggio 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione di __________ alla moglie, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 10 528.– mensili per la moglie dal gennaio del 2009 e uno di fr. 2115.– mensili per la figlia G__________ dal gennaio del 2009 al gennaio del 2011, oltre ad assumere tutte le spese straordinarie, prendendo atto che egli si impegnava a finanziare anche il mantenimento del figlio F__________. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste per quattro quinti a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, alla quale il marito è stato è stato tenuto a rifondere fr. 3500.– per ripetibili ridotte.

E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 13 maggio 2011 a questa Camera in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di ridurre a fr. 4350.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal novembre del 2009 e a fr. 1550.– mensili quello per la figlia. Con decreto del 20 settembre 2011 il vicepresidente della Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo priva d'oggetto. Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2011 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Con decreto del 21 maggio 2012 il presidente della Camera ha poi parzialmente accolto una nuova domanda di effetto sospensivo introdotta da AP 1, concedendo tale effetto limitatamente al pagamento dei contributi alimentari fissati nella decisione impugnata fino al maggio del 2011 compreso, ma respingendola per i contributi dovuti in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i proce­dimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece – come in concreto – il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni

esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione. Introdotto il 13 maggio 2011, l'appello dell'istante è inoltre tempestivo.

  1. Litigiosi rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per la moglie e la figlia, così come la loro decorrenza. Il Pretore, visto l'elevato reddito del marito, si è scostato dall'abituale metodo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza del bilancio coniugale, fondandosi su quello legato al tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, come proponevano in un primo tempo entrambe le parti. A tal fine egli ha accertato il guadagno del marito in fr. 37 281.90 mensili, senza stabilirne il fabbisogno. Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 2732.– mensili e il tenore di vita in fr. 13 260.– mensili. Il fabbisogno in denaro di G__________ è stato stimato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 2115.– mensili. Sulla scorta di tali dati il primo giudice ha fissato un contributo alimentare di fr. 10 528.– mensili dal gennaio del 2009 per la moglie e di fr. 2115.– mensili per G__________ dal gennaio del 2009 al gennaio del 2011.

  2. L'appellante contesta il reddito accertato dal Pretore in fr. 37 281.– mensili (fr. 9351.– mensili dalla __________, fr. 27 187.30 mensili dalla __________, fr. 571.– mensili dalla __________ e fr. 172.30 mensili dalla sostanza), sostenendo di non guadagnare più di fr. 26 601.– mensili o, tutt'al più, fr. 31 570.– mensili: fr. 8250.– dalla __________ (media degli ultimi tre anni) e

fr. 22 575.– dalla __________ (a torto il Pretore ha computato in tale reddito la vendita di stock options che rientra invece nella sostanza). Fa valere inoltre che il tasso di cambio euro-franco applicato dal Pretore (1.57) non è più attuale, giacché ammonta ormai a 1.25.

a) Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11. 2011. 155 del15 marzo 2012, consid. 9). Tale metodo non deve condurre tuttavia a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime matrimoniale. Il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito infatti, per principio, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la vita in comune (loc. cit.).

Il metodo di calcolo appena citato non si applica, di conseguenza, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivessero in modo parsimonioso, sotto le loro possibilità, ad esempio per rispar­miare fondi destinati all'acquisto di una casa (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b con rinvii). Per il suo relativo schematismo esso non si applica nemmeno, tuttavia, qualora durante la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni finanziarie particolarmente agiate, nel caso di persone abbienti facendo stato l'ammontare delle spese effettive concretamente indispensabili per mantenere il livello di vita del coniuge creditore prima della separazione (senten­za del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 5.2 in: SJ 2010 I 327; Hohl in: Fountoulakis/Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit de la famille et nouvelle procédure, Ginevra/Zurigo/Basilea 2012, pag. 95 verso il basso con citazioni di giurisprudenza). Visti i redditi del marito nella fattispecie, giustamente il Pretore si è fondato pertanto su quest'ultimo criterio.

b) Per quanto riguarda il guadagno conseguito dall'appellante alle dipendenze di __________, il Pretore si è fondato su quello del 2008, di fr. 112 216.–, mentre AP 1 chiede di fissarlo in base alla media degli ultimi tre anni (fr. 99 015.–). A torto. Per giurisprudenza invalsa il reddito di un lavoratore dipendente è quello conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono gli assegni familiari, la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.11 del 25 maggio 2002, consid, 3b). Perché il Pretore avrebbe dovuto derogare a tale principio l'appellante non spiega, tanto meno se si pensa che i contributi litigiosi decorrono dal gennaio del 2009. Sulla questione non giova dunque attardarsi.

Relativamente al reddito percepito da , il Pretore lo ha accertato in fr. 326 247.40 annui sulla scorta delle entrate 2006, 2007 e 2008, applicando la media annuale del tasso di cambio euro-franco dell'1.57, 1.65 e 1.57. L'appellante chiede di applicare un cambio medio di 1.58 per tutti i periodi. Sta di fatto che secondo i suoi stessi calcoli, pur facendo capo al tasso di 1.58 il reddito varierebbe per finire di fr. 1830.– annui, pari a fr. 153.– mensili (appello, pag. 15). Ciò che non influirebbe apprezzabilmente sul giudizio. L'appellante si duole altresì che nei redditi in questione il Pretore abbia inclu­so anche proventi dalla vendita di stock options, ma dimentica che egli medesimo ha sempre tenuto conto di simili ricavi per valutare il tenore di vita della famiglia (doc. M, riassunto dei dati). Del resto anche la Corte di cassazione italiana ha deciso con sentenza n. 11214/2011 del 20 maggio 2011 che la plusvalenza derivante dall'esercizio di un diritto di opzione su azioni concesso da una società per azioni a un proprio dirigente costituisce una componente del reddito da lavoro dipendente (). Circa il tasso di cambio euro-franco, è notorio che dal 6 settembre 2011 la __________ lo ha fissato in 1.20, ma non è dato a divedere perché esso dovrebbe applicarsi a contributi

alimentari del 2009. Per di più, nulla si conosce sul reddito dell'interessato negli ultimi anni, di modo che a un sommario esame il deprezzamento della moneta europea non può dirsi avergli cagionato una perdita del potere d'acquisto. Egli potrà sempre chiedere al giudice, in ogni modo, di adeguare le misure protettrici dell'unione coniugale alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. Circa il tenore di vita della moglie prima della separazione, il Pretore si è sostanzialmente tenuto alla distinta spese annuali presentata dalla medesima, accertandolo in fr. 159 116.50.– annui: commestibili fr. 12 000.–, vettura __________ “__________” fr. 8205.–, ristoranti fr. 2500.–, telefoni e televisione fr. 4263.–, elettricità fr. 900.–, vestiti fr. 7500.–, sport fr. 1900.–, lavanderia fr. 540.–, sartoria fr. 350.–, dischi-video fr. 200.–, libri, riviste e giornali fr. 898.–, fiori e piante fr. 350.–, regali fr. 1500.–, beneficienza fr. 2000.–, spese bancarie e carte di credito fr. 490.50, varie fr. 500.–, cine­ma e spettacoli fr. 500.–, tempo libero e palestra fr. 1300.–, pulizie fr. 7600.–, “altra salute-fisio” fr. 500.–, “tutto per gli occhi” fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 4500.–, franchigia e partecipazione ai costi fr. 2500.–, corsi per adulti fr. 1420.–, corsi di aggiornamento DH fr. 2172.–, altre assicurazioni fr. 2265.–, contributo “terzo pilastro” fr. 6300.–, parrucchiere fr. 1700.–, prodotti cosmetici per capelli fr. 260.–, prodotti cosmetici fr. 1089.–, profumi fr. 800.–, computer/stampante e tecnico PC fr. 3220.–, apparecchio fotografico fr. 875.–, altro foto fr. 2550.–, viaggi e vacanze fr. 20 669.–, spese condominiali fr. 14 000.–, spese extra fr. 20 000.–, imposte fr. 20 000.–, per una media di fr. 13 260.– mensili.

a) Sostiene l'appellante che la distinta citata è inattendibile e irrealistica, poiché avendo l'intera famiglia speso negli ultimi anni mediamente fr. 208 340.– senza imposte, una quota per la sola moglie di fr. 139 000.– avrebbe lasciato agli altri tre membri una disponibilità di appena fr. 78 000.–. Per l'appellante dalla suddivisione dell'effettivo dispendio tra i membri della famiglia risulta una quota per la sola moglie, sempre al netto delle imposte, di fr. 82 012.–, sufficiente per garantire a costei il tenore di vita precedente, tenuto conto anche dell'oc­cupazione della villa coniugale. L'appellante contesta partitamente inoltre otto voci di spesa riconosciute dal Pretore (commestibili, pulizie, corsi di aggiornamento professionale, prodotti cosmetici e profumi, computer, apparecchi fotografici e consumo carta per foto, viaggi e spese extra), mentre per le restanti 29 rinvia al contenuto del suo memoriale conclusivo.

b) Da quest'ultima allegazione va subito sgombrato il campo. La motivazione di un appello deve figurare nell'atto medesimo (art. 311 cpv. 1 CPC). Un appello che si esaurisce nella testuale o quasi testuale trascrizione del memoriale conclusivo è inammissibile (RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c; sentenza del Tribunale federale 5A_879/2011 del 9 marzo 2012, consid. 4), l'appellante dovendo spiegare non perché le proprie argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non basta dunque che egli quantifichi gli importi contestati per ogni singola voce (appello, pag. 10). Deve esporre anche le ragioni per cui la decisione del Pretore andrebbe riformata. Al proposito l'appello si rivela già di primo acchito carente di requisiti formali e va dichiarato irricevibile.

c) Relativamente ai “commestibili” (intesi come alimentari e prodotti per la casa) riconosciuti dal primo giudice per complessivi fr. 12 000.– annui, l'appellante sostiene che negli anni precedenti la famiglia spendeva fr. 14 000.– l'anno per quattro persone e che alla sola moglie vanno riconosciuti perciò fr. 4000.– al massimo. Ora, indicare le spese che rientravano nel tenore di vita precedente la separazione e renderle verosimili incombeva al coniuge creditore (DTF 115 III 425 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_515/2008 del 1° dicembre 2008, consid. 2.1 pubblicato in FamPra.ch 2009 pag. 429). In concreto nulla è stato addotto né tanto meno reso verosimile dalla moglie. Se si tien conto del fatto nel 2008 le famiglie svizzere hanno speso complessivamente,

in media, fr. 600.– mensili per gli alimentari e poco più di fr. 125.– per le bevande (comunicato stampa dell'Ufficio federale di statistica del 15 novembre 2011 in merito all'indagine sul budget delle economie domestiche 2009), a un som­mario esame come quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale una spesa di fr. 5000.– annui per la sola moglie, compresi i prodotti per la casa, appare consona nella fattispecie al presumibile livello di vita anteriore.

d) Circa le “pulizie” (personale domestico) riconosciute dal primo giudice per un costo di fr. 7600.– annui, l'appellante afferma che da quando egli ha lasciato l'abitazione coniugale tale spesa è diminuita almeno a fr. 3500.–, giacché una delle due collaboratrici domestiche al servizio della casa si occupava soltanto del suo abbigliamento. Ora, non si può negare che la partenza di un membro della famiglia influisca sull'entità del lavoro domestico (basti pensare al bucato e ai lavori da stiro:

I CCA, sentenza inc. 11.2004.122 del 19 giugno 2006, consid. 8a). A un esame sommario, anche tenendo conto dell'impegno sostanzialmente immutato per le pulizie della villa, appare quindi adeguato ricondurre la spesa per la collaboratrice domestica a fr. 6000.– annui.

e) In merito ai corsi di aggiornamento professionale, riconosciuti dal Pretore per fr. 2172.– annui, l'appellante afferma che la moglie non ha sostanziato le proprie affermazioni e da anni non ha più frequentato corsi. A sostegno della pretesa AO 1 ha prodotto da parte sua una fattura per il pagamento della quota di affiliazione alla __________ (fr. 280.–) del 2008, una cedola di iscrizione al congresso annuale del 2009 con relativa trasferta a __________ (complessivi fr. 600.–), le locandine di iscrizioni a due corsi di aggiornamento con relativa trasferta e pernottamento, come pure le cedole di versamento per la partecipazione ad altrettanti corsi (complessivi fr. 1292.–). Considerato che il tenore di vita cui la moglie ha diritto dev'essere inteso come standard scelto di comune accordo (sentenza del Tribunale federale 5A_248/2012 del 28 giugno 2012, consid. 6.2), nulla giustifica di stralciare una voce di spesa già data prima della separazione. Su questo punto l'appello si rivela privo di consistenza.

f) Per quel che è dei “profumi e cosmetici” che il Pretore ha riconosciuto fino a concorrenza di fr. 2149.– annui, l'appellante rileva che gli scontrini dei grandi magazzini risalgono al 2009, dopo la separazione di fatto, ciò che non rientra più nel tenore di vita avuto durante la comunione domestica. Ancora una volta egli non pretende tuttavia che durante la vita in comune la moglie spendesse meno per profumi e cosmetici, né sostiene che il Pretore abbia sopravvalutato la posta. Reso verosimile (doc. 11), l'importo va dunque ammesso.

g) Quanto alle spese per “computer, stampante, tecnico e apparecchio fotografico”, calcolate dal Pretore in complessivi fr. 3125.– annui, l'appellante assevera che non si può tenere conto di un ammortamento teorico. Non pretende tuttavia che gli apparecchi in questione siano estranei al tenore di vita della moglie né contesta la cifra stimata dal Pretore. Perché poi la suddivisione del costo per l'acquisto di un nuovo modello sull'arco di più anni sia improponibile egli non spiega, tanto meno ove si consideri che in caso contrario la moglie potrebbe sollecitare il versamento di un importo straordinario per la sostituzione periodica. Nell'ipotesi in cui la convenuta avesse comperato gli apparecchi a rate, del resto, la relativa quota mensile sarebbe stata inserita nel fabbisogno. Relativamente al “consumo per foto, carte/cartucce”, riconosciuto dal Pretore nella misura di fr. 970.– annui, l'appellante rileva che nulla è stato allegato a conforto della pretesa. Agli atti figurano in

realtà tre fatture per cartucce da stampante (di fr. 280.15, fr. 145.40 e fr. 145.40) del 2008, così come due fatture per carta da foto (di fr. 347.25 e fr. 81.40) del 2008. Ciò rende verosimile l'ammontare della pretesa.

h) Le spese per “altro foto”, riferite alla quota di appartenenza al , a corsi di aggiornamento e all'allestimento “Espo Foto”, ammesse dal primo giudice per fr. 2550.– annui, sono contestate dall'appellante, che le reputa non attendibili. La convenuta ha prodotto nondimeno una cedola di versamento relativa alla quota sociale per il 2009 della citata associazione (fr. 50.–), una fattura di __________ per l'allestimento di un atelier nel 2008 (fr. 1129.80), due cedole di versamento per corsi della __________ di __________ (complessivi fr. 2730.–) del 2008 e una fattura per Workshop “” del 2009 (fr. 800.–). Tanto basta per rendere verosimile l'ammontare della pretesa.

i) Per quanto attiene ai “viaggi/vacanze” (fr. 20 669.– annui), l'appellante ammette costi non superiori a fr. 14 000.–. Agli atti si trovano fatture per viaggi compiuti in __________ nel giugno del 2007 e nel giugno del 2008 (€ 3894.35 e € 4332.17), in __________ nel gennaio del 2008 (€ 3207.90), a __________ nel settembre del 2008 (€ 480.00), in __________ nel febbraio del 2009 (€ 2618.89), in __________ nell'aprile del 2009 (€ 900.00) e a __________ (__________) nell'agosto del 2009 (€ 414.00). Nulla risulta per vacanze in __________ né week end a __________ o __________. In simili circostanze la spesa fr. 20 669.–, riferita per altro al costo di tutti i recenti viaggi compiuti dalla moglie, non è sufficientemente resa verosimile. Non si giustifica di riconoscere pertanto più di quanto ammesso dal marito (fr. 14 000.–).

l) Delle “spese extra” stimate dal Pretore in fr. 20 000.– annui l'appellante riconosce solo fr. 1000.–. In effetti la distinta prodotta dalla convenuta comprende una posta per “spese extra-riserva aggiustamento poste + varie”, ma nulla è dato di sapere a che cosa si riferisca concretamente, né l'interessata ha addotto spiegazioni. Riconoscere un costo del genere sulla base di generiche allegazioni non è possibile. In tali condizioni nulla più di quanto offre il marito può essere riconosciuto. Dandosi cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza, l'interessata potrà sempre postulare una modifica dell'assetto contributivo davanti al Pretore (art. 179 cpv. 1 CC).

m) Riepilogando, il fabbisogno della moglie risulta di complessivi fr. 124 850.– annui, ovvero fr. 10 404.– mensili. Tenuto conto del reddito non contestato di AO 1 (fr. 2732.30 mensili), il contributo alimentare a carico dell'appellante va fissato per finire in fr. 7875.– mensili (arrotondati). Entro tale limite l'appello merita accoglimento.

  1. Riguardo al fabbisogno in denaro della figlia G__________, il Pretore lo ha stimato facendo capo alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 2115.– mensili. Secondo i calcoli dell'appellante “G__________ ha inciso negli ultimi tre anni con un importo variante fr. 25 000.– e fr. 28 000.– (…), pari a fr. 1330.– mensili oltre vacanze”. Ora, si conviene che a torto il Pretore ha considerato l'intero fabbisogno in denaro previsto dalla tabella 2009 correlata alle raccomandazioni, il quale già include una quota per il costo dell'alloggio (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lun­gen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto) e contempla una posta per cura e educazione da adeguare al grado di attività lucrativa del genitore affidatario (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30 marzo 2012, consid. 3).

D'altro lato non si deve trascurare che nel caso in cui i genitori sostengano un tenore di vita particolarmente ele­vato le esigenze del figlio vanno stimate in modo più generoso. Ravvisandosi condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro calcolato in base alle note raccomandazioni può essere maggiorato anche del 25% (RtiD II-2010 pag. 634 consid. 8). Nella fattispecie è indubbio che la situazione economica dei genitori (il cui reddito complessivo supera fr. 30 000.– mensili) è particolarmente agiata. La figlia ha diritto perciò a un contributo alimentare adeguato a quel livello tenore di vita. Ciò premesso, si sostituisse pure nel fabbisogno in denaro di G__________ previsto dalla citata tabella il costo dell'alloggio con una quota della spesa effettiva a carico della madre e si riducesse la posta per cura e educazione in funzione delle prestazioni che la madre (professionalmente attiva solo a tem­po parziale) può fornire in natura, si giustificherebbe poi di maggiorare il risultato di un 25%. Nell'esito la stima del primo giudice sfugge dunque a censura. Del resto, lo stesso appellante prospetta un fabbisogno della figlia nel 2009 di fr. 25 150.– (doc. L), pari a fr. 2095.– mensili. E tale spesa è in linea con quanto AP 1 sostiene fosse il tenore di vita della ragazza anche fra il 2006 e il 2008 (doc. M, sezione 7). Mal si comprende in definitiva perché tale standard non le andrebbe garantito.

  1. Da ultimo l'appellante lamenta che il Pretore abbia fatto decorrere i contributi alimentari per moglie e figlia dal gennaio del 2009, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dalla convenuta solo nel memoriale conclusivo e disattendendo il divieto di mutare l'azione prescriveva dall'art. 74 CPC ticinese. Né si giustifica a suo parere far decorrere i contributi alimentari dalla separazione di fatto, intervenuta appunto nel gennaio del 2009, poiché fino all'ottobre di quell'anno egli ha regolarmente versato quanto occorreva a moglie e figlia.

a) La doglianza formale dell'appellante va respinta. È vero che nella sua risposta scritta del 4 dicembre 2009 la convenuta aveva chiesto contributi alimentari dal novembre 2009 e che solo nel memoriale conclusivo ne ha anticipato la decorrenza al gennaio del 2009 “dopo deduzione di quanto nel frattempo versato o altrimenti goduto”. A prescindere dal fatto però che secondo l'art. 75 lett. b CPC ticinese un'azione non si riteneva mutata per la sola circostanza che una parte estendesse le sue domande principali o accessorie (come ha ritenuto il Pretore), nel caso specifico l'istante ha rinunciato al dibattimento finale, precludendosi in tal modo la possibilità di sollevare

obiezioni. Non può lamentare ora, pertanto, irregolarità che avrebbe potuto far valere all'udienza (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2006.93 del 23 giugno 2008, consid. 3g con rinvii).

b) Nel merito l'argomentazione dell'appellante si dimostra per contro fondata. L'art. 173 cpv. 3 CC (applicabile per analogia anche ai fini dell'art. 176 CC: Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 6 ad art. 176 CC) prevede invero che i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possano essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Prima di decidere l'erogazione di un contributo retroattivo, nondimeno, il giudice deve considerare quanto il marito ha già versato in quel lasso di tempo (RtiD I-2005 pag. 768 n. 52c; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 23 ad art. 137 vCC; Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 173 CC).

Nella sua risposta scritta del 4 dicembre 2009 la convenuta aveva sostanziato la sua pretesa alimentare davanti al Pretore, affermando che dopo l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale il marito aveva “disposto unilateralmente dei conti e privato improvvisamente la moglie delle entrate ricorrenti coniugali (…) di cui la signora ha sempre usufruito per le spese ricorrenti della famiglia” (pag. 3 ad 5). Nel memoriale conclusivo essa ha chiesto poi di far decorrere i contributi dal gennaio del 2009 “in considerazione dell'art. 173 cpv. 3 CC”. Certo, spettava al marito dimostrare di avere completamente finanziato il mantenimento della famiglia durante la vita in comune. Per ammissione della moglie stessa, tuttavia, fino all'ottobre del 2009 il tenore di vita suo e della figlia è stato garantito attingendo a fondi coniugali, né essa ha mai preteso il contrario. Non si giustificava pertanto di far decorrere i contributi alimentari dalla separazione di fatto.

  1. Dato l'esito del giudizio, le spese processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare per la moglie e sulla decorrenza dell'obbligo contributivo, ma esce sconfitto sul contributo di mantenimento per la figlia. Equitativamente si giustifica così che sopporti due terzi degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, che può rimanere invariato.

  2. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. AP 1 è condannato a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 7875.– mensili dal novembre del 2009.

  2. AP 1 è condannato a versare a AO 1 un contributo alimentare per la figlia di fr. 2115.– mensili dal novembre 2009 fino al gennaio 2011 compreso. Tutte le spese straordinarie sostenute dalla figlia dal novembre del 2009 al gennaio del 2011 sono a carico del padre.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

II. Le spese processuali di complessivi fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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