Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2011.55
Entscheidungsdatum
10.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2011.55

Lugano 10 settembre 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2005.66 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell'8 giugno 2005 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 9 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 marzo 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1973) si sono sposati a __________ il 14 febbraio 1996. Dal matrimonio sono nate F__________, il 27 marzo 1996, A__________, il 19 giugno 1997 e G__________, il 25 aprile 2000. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2003, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (Vicenza) per trasferirsi con le figlie in un appartamento prima a __________ e poi a __________. In esito a una protezione dell'unione coniugale chiesta dalla moglie, con decisione del 23 maggio 2003 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato le figlie a lei medesima e ha obbligato AP 1 a versare un contributo ali­mentare di € 500.– mensili per ciascuna figlia (inc. DI.2003.36). Nel novembre del 2004 anche il marito si è trasferito nel Ticino, prima a __________, poi a __________ e infine a . Egli lavora per la L a __________, di cui è socio e gerente, ditta attiva – tra l'altro – nel settore energetico, nel commercio di alimentari, nella gestione di ristoranti e bar, di spedizioni e trasporti internazionali. AO 1 non esercita alcuna attività lucrativa. Durante la vita separata essa ha avuto da __________ (1971) la figlia __________, nata il 15 febbraio 2005.

B. L'8 giugno 2005 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento delle figlie e un contributo alimentare di € 500.– mensili per ciascuna di esse (assegni familiari non compresi). Nella sua risposta del 21 giugno 2005 AP 1 ha aderito implicitamente al principio del divorzio, ha proposto l'affidamento in comune delle figlie (suddividendo “il tempo da trascorrere in compagnia dei genitori” in parti uguali e di comune accordo) con esercizio comune del­l'autorità parentale e ha offerto un contributo alimentare di € 500.– mensili per ognu­na di esse, con obbligo per la madre di versare l'intero importo su un conto bancario “destinato a creare un fondo che sarà utilizzato dalle figlie per motivi di studio o per urgenze particolari legate a problemi di salute”. ll Pretore ha deciso il 12 luglio 2005 di trattare la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 23 settembre 2005 i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio.

C. Dall'autunno del 2008 A__________ vive con il padre, mentre F__________ e G__________ continuano ad abitare con la madre. Marito e moglie hanno poi confermato la volontà di divorziare, lei il 21 gennaio 2009 e lui il 23 marzo 2009. Invitata a formalizzare le sue conclusioni sui punti litigiosi del divorzio, nel suo memoriale del 27 maggio 2009 AO 1 ha confermato la propria posizione, ma ha chiesto di regolare il diritto di visita paterno, di aumentare il contributo alimentare per le figlie a fr. 700.– mensili ciascuna, di fissare un contributo alimentare per lei e di attribuirle la metà della prestazione d'uscita conseguita dal marito durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Il 23 aprile 2009 AP 1 ha presentato un suo memoriale sulle conseguenze litigiose del divorzio, che il Pretore gli ha retrocesso il 5 maggio 2009 poiché “poco chiaro e senza mezzi di prova”, invitandolo a presentare un nuovo allegato conforme alle norme della procedura civile ticinese. A tale sollecito l'interessato non ha dato seguito.

D. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 28 agosto 2009 e l'istruttoria è terminata l'8 marzo 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato. AO 1 ha introdotto un allegato conclusivo del 21 maggio 2010 in cui ha ribadito le proprie richieste, salvo aumentare quella di contributo alimentare per F__________ e A__________ a fr. 1455.– mensili indicizzati ciascuna dal 2 ottobre 2008 fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi) e quella di contributo alimentare per G__________ a fr. 1165.– mensili dal 2 ottobre 2008 fino al 12° compleanno e a fr. 1455.– mensili dal 13° compleanno fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi). A contributi alimentari per sé la moglie ha rinunciato. AP 1 non ha presentato alcun memoriale conclusivo.

E. Statuendo con sentenza del 24 marzo 2011, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato F__________ e G__________ alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale) e A__________ al padre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), ha regolato i diritti di visita e ha obbligato il convenuto a versare i seguenti contributi alimentari indicizzati (assegni familiari non compresi), “riservato l'art. 277 CC”:

Dall'ottobre del 2008 fino al 12° compleanno di A__________:

fr. 1260.95 mensili per F__________ e

fr. 932.55 mensili per G__________.

Dal 12° compleanno di A__________ fino al 12° compleanno di G__________:

fr. 1210.― mensili per F__________ e

fr. 894.90 mensili per G__________.

Dal 12° compleanno di G__________ fino al 18° compleanno di F__________:

fr. 1139.30 mensili per F__________ e

fr. 1057.― mensili per G__________.

Dal 18° compleanno di F__________ fino al 18° compleanno di A__________:

fr. 1533.05 mensili per G__________.

Dal 18° compleanno di A__________ fino al 18° compleanno di G__________:

fr. 1552.75 mensili per G__________.

La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Il convenuto è stato tenuto a rifondere all'attrice fr. 2000.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 maggio 2011 nel quale chiede che, acquisiti agli atti determinati documenti, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di attribuire l'autorità parentale in comune ai genitori su tutte le figlie, annullando il contributo alimentare per F__________ e G__________. Il 27 maggio 2011 il presidente di questa Camera ha dichiarato senza oggetto una richiesta di esecutività anticipata della decisione impugnata presentata da AO 1. In pendenza di appello costei ha avuto da G__________ (1978) una figlia, As__________, nata il 10 ottobre 2011.

Su richiesta del giudice delegato, l'8 maggio 2014 l'autorità fiscale ha trasmesso alla Camera le tassazioni 2008 e 2009 unitamente alle dichiarazioni d'imposta dal 2010 al 2012 della L__________. Invitata il 13 mag­gio 2014 a esprimersi sui contributi alimentari dopo il divorzio, AO 1 è rimasta silente. AP 1 ha confermato il 25 agosto 2014 la richiesta di ottenere, con AO 1, l'autorità parentale sulle figlie ancora minorenni A__________ e G__________ in forza della nuova norma sull'autorità parentale entrata in vigore il 1° luglio 2014, precisando di non avere osservazioni circa gli atti fiscali assunti d'ufficio. AO 1 ha chiesto da parte sua la modifica del dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata, nel senso di vedersi riconoscere l'autorità parentale congiunta anche su A__________, affidata al padre.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i pro-cedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero continuano a essere disciplinati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto l'appello è disciplinato perciò dalla procedura nuova.

a) In virtù della legge nuova le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 – come nella fattispecie –sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie esclusivamente patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima con­clusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche l'autorità parentale sulle figlie. Per quanto riguarda la tempestività dell'appello, la decisio­ne del Pretore è stata notificata al patrocinatore dell'appellante il 25 marzo 2011 (appello, pag. 3 in alto). Tenuto conto della sospensione dei termini (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), il rimedio inoltrato il 9 maggio 2011 (data del timbro postale sulla busta d'intimazione), ultimo giorno utile, è perciò tempestivo.

b) Invocando l'art. 138 cpv. 1 vCC, l'appellante produce in questa sede una serie di documenti nuovi. Ora, la norma testé citata è stata sostituita il 1° gennaio 2011 dall'art. 317 cpv. 1 CPC, secondo cui nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto ove siano immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non fosse possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. Nel caso specifico i certificati di salario fino al 2010, i bilanci e i conti economici della L__________, il contratto di locazione e pressoché l'intero plico di documenti sull'indebitamento della ditta potevano essere sottoposti al Pretore, dovendosi ancora presentare a quel momento i memoriali conclusivi (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Per quanto riguarda il resto della documentazione prodotta in appello (certificati di stipendio del 2011, bolletta del canone radiotelevisivo, polizza assicurativa nuova, fattura della __________, estratto di un “conto fornitori al 31 marzo 2011”), tali atti sono di per sé ricevibili, ma – come si vedrà (consid. 6 e 10c) – poco o punto sussidiano ai fini del giudizio.

  1. Litigiosi rimangono in concreto l'attribuzione dell'autorità paren­tale su A__________ e G__________ (F__________ ha raggiunto la maggiore età il 27 marzo 2014, in pendenza di appello) e il contributo alimentare per le medesime. Relativamente alla prima questione, il Pretore ha ricordato che “punto centrale” è il bene del figlio. Preso atto dell'equilibrio relazionale instauratosi tra i membri della famiglia, nella fattispecie egli ha ritenuto opportuno confermare “l'assetto attualmente vigente”, affidando F__________ e G__________ alla madre,

cui ha attribuito l'autorità parentale, e A__________ al padre, sempre con

attribuzione dell'autorità parentale (sentenza impugnata, consid. 2.3).

  1. L'appellante evoca le iniziali “difficoltà di accudimento delle figlie da parte della madre”, ma riconosce, con riferimento agli accertamenti specialistici eseguiti in primo grado, come le tre ragazze “abbiano potuto raggiungere, anche nell'attuale assetto famigliare, un buon equilibrio intrapsichico ed un apprezzabile stato psico-affettivo oltre che un funzionamento sociale consono con la loro età”, non da ultimo grazie al ruolo importante da lui svolto durante gli anni difficili “per l'integrazione familiare e per la migliore educazione delle tre figlie” (appello, pag. 4 a metà). Avendo i genitori – egli soggiunge – “finora cresciuto ed educato le loro figlie in un regime di autorità parentale congiunta, dunque con reciproco rispetto delle loro diverse visioni della vita e dei loro diversi principi morali ed educativi”, non si giustifica la decisione pretorile di cambiare tale stato di fatto (appello, pag. 4 in basso). L'appellante reputa che l'equilibrio raggiunto non solo dalle minorenni, ma anche dai genitori debba essere salvaguardato mediante l'attribuzione dell'autorità parentale su tutte loro a entrambi i genitori.

  2. In esito al divorzio il giudice attribuiva l'autorità parentale a uno dei genitori (art. 133 cpv. 1 vCC). Su istanza comune di essi, egli disponeva nondimeno la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò fosse compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottoponessero per omologazione una convenzione che stabilisse la loro partecipazione alla cura del

figlio e fissasse la ripartizione delle spese di mantenimento (art. 133 cpv. 3 vCC). L'esercizio dell'autorità parentale in comune era quindi l'eccezione, ciò che secondo il Tribunale federale non offendeva l'art. 8 CEDU (DTF 136 I 180 consid. 5.2). E l'eccezione dell'art. 133 cpv. 3 CC non poteva essere imposta a un genitore contro la sua volontà (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2012 del 23 ottobre 2012, consid. 2.1 con rinvio; I CCA, sentenza inc. 11.2012.3 del 15 febbraio 2013, consid. 4).

a) Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sull'autorità parentale, del 21 giugno 2013 (RU 2014 pag. 357 segg.). Finché minorenni, i figli rimangono ora soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della ma­dre (art. 296 cpv. 2 nCC). Il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori in una procedura a tutela del­l'unione coniugale o in una causa di divorzio solo se ciò “è necessario per tutelare il bene del figlio” (art. 298 cpv. 1 nCC cui rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). L'auto­rità parentale congiunta è quindi diventata la regola e l'autorità parentale esclusiva l'eccezione. Il problema è di sapere se nel caso di procedure a tutela del­l'unione coniugale o di cause di divorzio avviate prima dell'entrata in vigore della legge nuova e tuttora pendenti l'autorità parentale resti disciplinata dal vecchio ordina­mento o sia già regolata dal nuovo.

b) Il sorgere e gli effetti della filiazione – presenti e futuri (Breit­schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 1 ad Art. 12 Tit. fin.) – soggiacciono alla legge nuova fin dal momento della sua entrata in vigore, eccettuate ipotesi estranee alla fattispecie (art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC). Il trasferimento o la privazione dell'autorità parentale deciso dall'autorità secondo la legge anteriore rimane efficace, tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (art. 12 cpv. 3 tit. fin. CC). Tali norme sussistevano già prima che fosse varata la riforma del Codice civile sull'autorità parentale. La novella legislativa ha aggiunto all'art. 12 tit. fin. CC i nuovi cpv. 4 e 5 (RU 2014 pag. 362 seg.). Il messaggio del Consiglio federale così si esprimeva al proposito (FF 2011 pag. 8056):

L'autorità parentale è parte degli effetti del rapporto di filiazione. È quindi essenzialmente retta dal nuovo diritto (art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC). Il capoverso 4 illustra gli effetti concreti per i bambini che, al momento dell'entrata in vigore della presente revisione del Codice civile, sono soggetti all'autorità parentale di un solo genitore: uno o entrambi i genitori hanno la possibilità di rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio, chiedendole di decidere in merito all'assegnazione dell'autorità parentale congiunta. È stato volutamente previsto di riconoscere il diritto di rivolgersi all'autorità di protezione dei minori non soltanto al genitore che ha perso l'autorità parentale in sede di divorzio, ma anche al padre che fino a quel momento non l'ha mai avuta non essendo sposato con la madre. L'autorità di protezione dei minori decide come se i genitori avessero divorziato oppure il figlio fosse nato dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto. La decisione va quindi adottata applicando per analogia gli articoli 298a e 298b. Si parla di applicazione per analogia di queste due disposizioni, perché va tenuto presente che dalla nascita o dal divorzio possono essere cambiate le circostanze. Se l'autorità parentale deve perseguire il bene del figlio, nel disciplinarla è necessario tenere conto anche di eventuali circostanze mutate.

Inoltre il capoverso 5 limita l'effetto retroattivo in caso di divorzio. La regolamentazione dell'autorità parentale decisa nell'ambito di un divorzio può essere messa in discussione soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. In tal modo si evita che vengano contestate regolamentazioni dell'autorità parentale che per anni hanno dato buoni risultati. Il disegno tutela così anche la fiducia dei genitori nell'efficacia giuridica di una sentenza di divorzio pronunciata anni prima.

Sta di fatto che né il nuovo cpv. 4 né il nuovo cpv. 5 dell'art. 12 tit. fin. CC riguardano il caso in rassegna, giacché nessuno dei due si riferisce a processi in cui l'attribuzione dell'autorità parentale non sia ancora passata in giudicato (v. anche Gloor/Schweighauser, Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge – eine Würdigung aus praktischer Sicht, in: FamPra.ch 2014 pag. 23 seg.). In circostanze del genere continua dunque ad applicarsi il principio dell'art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC, come lascia intendere per altro il citato messaggio del Consiglio federale (“L'autorità parentale è parte degli effetti del rap­porto di filiazione. È quindi essenzialmente retta dal nuovo diritto”). In concreto la questione è disciplinata perciò dalla legge nuova.

c) Nel nuovo diritto l'autorità parentale congiunta è presunta nell'interesse dei figli, sicché – come detto – il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a un genitore solo se ciò occorre per il bene del minorenne (art. 298 cpv. 1 nCC cui rinvia l'art. 133 cpv. 1 nCC). I criteri determinanti a tal fine sono sostanzialmente quelli dell'art. 311 cpv. 1 n. 1 CC, che prevede la privazione dell'autorità parentale quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi il genitore non sia in grado di esercitare debitamente tale prerogativa (FF 2011 pag. 8052 in alto). A simili motivi la novella del 21 giugno 2013 ha aggiunto la violenza domestica (loc. cit.). L'attribuzione o il mantenimento dell'autorità parentale esclusiva è pertanto “eccezionale” (FF 2011 pag. 8051 in fondo), il giudice doven­dosi attenere ai principi della sussidiarietà, della complementarità e della proporzionalità, scegliendo di disciplinare, ove sia necessario, le questioni riguardanti il luogo di dimora e l'accudimento del figlio piuttosto che privare un genitore dell'autorità parentale (FF 2011 pag. 8050 a metà).

d) Nel caso specifico non si scorgono indizi suscettibili di confortare l'ipotesi che per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi l'appellan­te non sia in grado di esercitare debitamente l'autorità parentale su G__________, tanto meno ove si pensi che accudisce ad A__________ da anni apparentemente senza problemi. Nelle sue osservazioni del 25 agosto 2014 AO 1 non allega alcun motivo, del resto, che induca a escludere l'autorità parentale congiunta su G__________. Anzi, essa pare ammettere implicitamente che tale sia la regola secondo le nuove norme del diritto, giacché chiede essa medesima l'autorità parentale congiunta su A__________. E non si intravedono motivi che ostino a quest'ultima richiesta. Ne segue che al proposito l'appello merita accoglimento, ovvero che ai genitori va attribuita l'autorità parentale congiunta sulle figlie G__________ e A__________.

  1. Quanto ai contributi alimentari per le figlie, il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 5964.60 mensili (fr. 4902.50 da attività lucrativa, fr. 1062.10 di utili aziendali) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2295.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di A__________] fr. 766.65, premio della cassa malati fr. 179.–). Relativamente a AO 1, egli ha constatato che, senza redditi, costei ha un fabbisogno minimo di fr. 2052.20 mensili (minimo esi­stenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di F__________ e G__________] fr. 604.60, premio della cassa malati fr. 97.60). Stimato il fabbisogno in denaro di ogni figlia secon­do le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha ravvisato un ammanco nel bilancio familiare e, lasciato al convenuto l'equivalente del fabbisogno minimo, ha ripartito la differenza (fr. 3668.95 mensili) fra le tre figlie in proporzione ai rispettivi fabbisogni in denaro, obbligando il padre a versare a F__________ e a G__________, affidate alla madre, la rispettiva quota (assegni familiari non compresi).

Per quel che è della decorrenza, il Pretore ha fatto retroagire la decisione di merito sui contributi alimentari per le figlie dall'ottobre del 2008, quando A__________ si è trasferita dal padre, “essendo l'assetto vigente determinato soltanto in via supercautelare” (sentenza impugnata, consid. 3.4). La legittimità del ragionamento è dubbia, il giudice del divorzio non essendo abilitato – per principio – a modificare retroattivamente misure provvisionali adottate in pendenza di causa (DTF 127 III 498 consid. 3a; RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; I CCA, sentenza inc. 11.2012.134 del 20 dicembre 2012, consid. 3a). Per di più, agli atti non figura alcun decreto supercautelare, ma solo una decisione a tutela dell'unione coniugale, pur presa inaudita parte. E una misura protettrice dell'unione coniugale continua a esplicare i suoi effetti fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 667 n. 34c; ora: art. 276 cpv. 2 CPC). Comunque sia, le parti non contestano la decorrenza dei contributi alimentari, che per i figli sono definiti alla stessa stregua prima e dopo il divorzio (art. 285 cpv. 1 CC). Sulla questione non giova dunque attardarsi.

  1. L'appellante contesta anzitutto il proprio fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in fr. 2295.65 mensili, chiedendo di aumentarlo a fr. 2874.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di A__________] fr. 766.65, premio della cassa malati fr. 244.95, canone radiotelevisivo fr. 43.–, telefono fr. 170.–, spese per esercitare il diritto di visita fr. 200.–, imposte fr. 100.–). Ora, il canone radiotelevisivo (doc. 5 di appello) e i costi del telefono (doc. 6) rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141), mentre le spese di fr. 200.– invocate dall'appellante per esercitare il diritto di visita a G__________ e F__________ non sono suffragate da alcun giustificativo. Le imposte poi non vanno inserite nel fabbisogno minimo qualora il fabbisogno della famiglia non sia coperto (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Infine il maggior premio della cassa malati (da fr. 179.– mensili a fr. 244.95 mensili) è documentato solo da una comunicazione 4 dicembre 2010 dell'A__________ sulla “modifica del ribasso dei premi” dal 1° gennaio 2011 (v. doc. 4 di appello), ma ancora non dimostra che l'interessato abbia accettato l'aumento senza scegliere un modello assicurativo meno caro. Sul fabbisogno minimo di AP 1 l'appello è destinato così all'insuccesso.

  2. Per quel che attiene al reddito dell'appellante, il Pretore ha sottolineato la scarsa collaborazione prestata da AP 1, ciò che non ha permesso di accertare direttamente la situazione finanziaria di lui, nemmeno sulla base dei dati fiscali, risultando egli essere stato cancellato dal registro dei contribuenti alla fine del 2002 e essere stato – verosimilmente – tassato nel 2011 alla fonte. Il primo giudice ha nondimeno determinato il reddito dell'interessato in complessivi fr. 5964.60 mensili basandosi sull'incarto fiscale della L__________, dal quale risulta che nel 2007 AP 1 ha percepito uno stipendio di fr. 4902.50 mensili netti e incassato utili aziendali per fr. 1062.10 mensili. Alle difficoltà eco­nomiche da lui invocate il Pretore ha opposto che nel 2007 egli era riuscito a versare fr. 30 000.– per la costituzione di un diritto di compera e pagava complessivi fr. 2300.– mensili di locazione (sentenza impugnata, consid. 3.3.1).

a) Nell'appello AP 1 fa valere che il salario di circa fr. 4900.– mensili da lui conseguito nel 2008 non è significativo, o perché si trattava (“apparentemente”) di un periodo particolarmente favorevole o perché il gestore dell'azienda (lui stesso) aveva operato “valutazioni di natura economica del tutto inopportune” (memoriale, pag. 5 in basso). Egli sostiene che il suo reddito medio non eccede fr. 2700.– mensili netti, visto lo stipendio di fr. 1715.– mensili nel 2005 e nel 2006, di fr. 4652.– mensili nel 2007, di fr. 4693.– mensili nel 2008 e di fr. 2600.– mensili dal 2009 al 2011. Egli si duole inoltre che il Pretore non lo abbia sollecitato a documentare i propri redditi, lasciandogli credere che quanto da lui prodotto fosse sufficiente per dimostrare la sua difficile situazione finanziaria (appello, pag. 6 a metà). Quanto agli utili della L__________, egli afferma che il dato del 2007 si riferisce a un “picco” del tutto inspiegabile, senza paragone con l'utile mensile di qualche decina di franchi degli anni precedenti e successivi. Né – egli soggiunge – la L__________ ha mai versato utili ai soci, poiché si trova da un paio d'anni “in uno stato assolutamente fallimentare” e già la perdita registrata nel 2008 era addirittura superiore all'utile del 2007. Ad ogni modo egli chiede che nel calcolo delle entrate sia considerata la media degli ultimi anni sia dei salari, sia degli utili della società. E un reddito di fr. 2700.– mensili, egli soggiunge, non lascia spazio al versamento di alcun contributo alimentare.

b) In caso di unità economica fra società anonima e azionista

unico (o maggioritario), l'azionista va equiparato a un lavoratore indipendente (teoria della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c). Identico principio vale dandosi il gerente di una società a garanzia limitata che, come nella fattispecie, detiene la quasi totalità delle quote sociali (190 di fr. 100.– ognuna, le restanti 10 appartenendo all'attrice, socia senza diritto di firma: estratto del registro di commercio della L__________, in: www.zefix.ch), dispone di un diritto di firma individuale, è l'unico dipendente della società e riscuote gli utili dell'azienda.

Ciò premesso, il reddito da attività indipendente di un coniuge è, di regola, quello medio calcolato sull'arco di più anni – di regola almeno gli ultimi tre (se non oltre: RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; sentenza del Tribunale federale 5A_171/2011 del 1° luglio 2011, consid. 2.3.2 con riferimenti) – in modo da compensare eventuali fluttuazioni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskom­mentar Scheidungs­recht, Berna 2005, n. 34 ad art. 285 CC). Esso deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati. Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media (I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30 dicembre 2013, consid. 4a). Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465).

c) In concreto il Pretore ha calcolato il reddito del convenuto in complessivi fr. 5964.40 mensili (fr. 4902.50 mensili netti da attività lucrativa, fr. 1062.10 mensili da utili aziendali) desumendolo dalla tassazione 2007 della L__________, senza tenere conto delle tassazioni 2004, 2005 o 2006, avendo egli rilevato una progressiva crescita degli utili in quegli anni. Dalle tassazioni degli anni precedenti si evinceva infatti una perdita di fr. 3722.60 mensili nel 2004, un utile di fr. 463.15 nel 2005 e un altro utile di fr. 1576.– nel 2006 (conti economici e bilanci nel fascicolo richiamato dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, doc. II), mentre sul fronte delle entrate nulla risultava nel 2004, nel 2005 figuravano introiti per fr. 22 092.– (fr. 1841.– mensili) e nel 2006 ulteriori introiti per fr. 31 748.65 (fr. 2645.75 mensili). Il problema è che tali dati erano obsoleti per fissare contributi alimentari dall'ot­to­bre del 2008 in poi (sopra, consid. 5). Dai certificati di salario prodotti dall'appellante il 24 settembre 2009 (act. III) sembra desumersi per altro che lo stipendio fosse calato a fr. 2635.48 mensili netti, ciò che avrebbe imposto almeno una verifica.

d) La documentazione prodotta dall'appellante in questa sede, oltre a essere in parte irricevibile (sopra, consid. 1b), non è di ausilio per accertare il reddito di lui, trattandosi di certificati di salario firmati dallo stesso AP 1 come dipendente e gerente della ditta (plico n. 1), rispettivamente di bilanci e conti economici della L__________ non verificati da un revisore indipendente (plico n. 2), equiparabili perciò a mere dichiarazioni di parte. In circostanze siffatte non rimane che fondarsi sulle tassazioni della società, assunte d'ufficio, i cui dati sono passati al vaglio dell'autorità fiscale. Ne discende che il red­dito medio conseguito dall'appellante risulta – come ha accertato il Pretore – di fr. 5964.60 mensili nel 2007 (fr. 4902.50 di stipendio, fr. 1062.10 di utili aziendali), di fr. 6647.50 mensili nel 2008 (la perdita di fr. 16 271.23 non è stata riconosciuta dall'autorità tributaria) e di fr. 3785.50 nel 2009 (fr. 2635.50 di stipendio, fr. 1150.– di utili aziendali).

Nel 2010 la società ha dichiarato il versamento di salari per fr. 2635.50 mensili e un utile di fr. 3642.06, pari a fr. 303.50 mensili. Le rettifiche cui ha proceduto l'autorità nelle precedenti tassazioni, come pure la scarsa attendibilità delle dichiarazioni che l'appellante ha rilasciato in sede di interrogato­rio formale (“Nel 2008 il salario è stato più basso poiché quell'anno il lavoro era calato”: verbale dell'8 marzo 2010, risposta n. 14) e nell'appello (in cui ha indicato uno stipendio netto mensile di fr. 4652.– nel 2007 e in fr. 4693.– nel 2008: pag. 6 in alto) fanno apparire poco affidabile tuttavia quella dichiarazione d'imposta. In simili circostanze, sulla base delle tassazioni più recenti in possesso della Camera (dal 2006 al 2009), il reddito medio dell'ap­pellante va definito in fr. 5150.– mensili arrotondati. Lo sullo stato “assolutamente fallimentare” della L__________ non trova conferma nelle tassazioni, non contestate dall'appellante, per tacere del fatto che la società risulta tuttora attiva. Che l'azienda poi non abbia – a dire dell'interessato – distribuito utili da anni è una scelta unilaterale dell'appellante che non può penalizzare le figlie.

  1. Visto il reddito dell'appellante, di fr. 5150.– mensili e il relativo fabbisogno minimo di fr. 2295.65 mensili (sopra, consid. 6), risulta un margine di fr. 2854.35 mensili che AP 1 può destinare alle figlie. I fabbisogni in denaro di queste ultime, sta­biliti dal Pretore in fr. 1673.65 mensili per quanto riguarda F__________ (1996), in fr. 1958.35 mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2163.35 fino alla maggiore età per quanto concerne A__________ (1997), rispettivamente in fr. 1237.75 mensili fino al 12° com­pleanno e in fr. 1552.75 fino alla maggiore età per quanto attiene a G__________ (2000), non sono contestati. In ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, nondimeno, l'assegno familiare va tolto dal fabbisogno in denaro, che le raccomandazioni di Zurigo comprendono (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), per essere trattato a parte (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). Dagli importi appena citati vanno dedotti così fr. 200.– mensili fino al 16° compleanno delle figlie e fr. 250.– mensili dopo di allora (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2), ma solo dal 1° gennaio 2013, quando è entrato in vigore l'art. 13 cpv. 2bis LAFam che conferisce il diritto ad assegni familiari anche a lavoratori indipendenti (I CCA, sentenza inc. 11.2011.117 del 4 dicembre 2013, consid. 6). Inoltre, sempre in ossequio alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi ali­mentari per i figli devono essere fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto).

Precisato ciò, il fabbisogno in denaro di F__________ va accertato in fr. 1423.65 mensili dal gennaio del 2013 in poi (fr. 1673.65 meno fr. 250.–), quello di A__________ in fr. 1963.35 mensili dal gennaio del 2013 fino al 16° compleanno (fr. 2163.35 meno

fr. 200.–) e in fr. 1913.35 mensili dopo di allora (fr. 2163.35 meno fr. 250.–), quello di G__________ in fr. 1352.75 mensili dal gennaio del 2013 fino al 16° compleanno (fr. 1552.75 meno fr. 200.–) e in fr. 1302.75 da allora in poi (fr. 1552.75 meno fr. 250.–).

Per quanto riguarda la definizione dei contributi alimentari a carico dell'appellante (art. 285 CC), il metodo di calcolo applicato dal Pretore è corretto, l'obbligato alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 135 III 67 consid. 2 con riferimenti, 127 III 68, 126 II 8, 123 III 8). I figli inoltre hanno diritto nei confronti del genitore comune a un identico livello di vita, ovvero a contributi proporzionalmente uguali per rapporto ai loro fabbisogni oggettivi (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 e 107 consid. 4.2.1.1 con rimandi; RtiD II-2010 pag. 626 verso l'alto con rimandi). Nella fattispecie il margine disponibile dell'appellante dev'essere ripartito così tra le figlie nella misura dei rispettivi fabbisogni in denaro. Da parte sua AO 1, come detto, non ha redditi, mentre le prestazioni assistenziali e integrative che essa riscuote (sentenza impugnata, consid. 3.3.2, non contestata dall'appellante su questo punto) non sono computabili nel calcolo degli alimenti (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 mag­gio 2000, consid. 2b con richiami; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.109 del 21 agosto 2002, pubblicata in: RDAT I-2003 pag. 282; RtiD I-2005 pag. 781 consid. 6). In definitiva i contributi alimentari per le figlie risultano essere i seguenti:

Dall'ottobre del 2008 al giugno del 2009 (12° compleanno di A__________)

Fabbisogno in denaro di F__________ (27 marzo 1996) fr. 1673.65

Fabbisogno in denaro di A__________ (19 giugno 1997) fr. 1958.35

Fabbisogno in denaro di G__________ (25 aprile 2000) fr. 1237.75

fr. 4869.75 mensili

Contributo per F__________:

fr. 1673.65 : 4869.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 980.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1237.75 : 4869.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 725.— mensili.

Dal luglio del 2009 all'aprile del 2012 (12° compleanno di G__________)

Fabbisogno in denaro di F__________ fr. 1673.65

Fabbisogno in denaro di A__________ fr. 2163.35

Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1237.75

fr. 5074.75 mensili

Contributo per F__________:

fr. 1673.65 : 5074.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 940.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1237.75 : 5074.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 695.— mensili.

Dal maggio al dicembre del 2012 (diritto agli assegni familiari)

Fabbisogno in denaro di F__________ fr. 1673.65

Fabbisogno in denaro di A__________ fr. 2163.35

Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1552.75

fr. 5389.75 mensili

Contributo per F__________:

fr. 1673.65 : 5389.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 885.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1552.75 : 5389.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 820.— mensili.

Dal gennaio al giugno del 2013 (16° compleanno di A__________)

Fabbisogno in denaro di F__________ fr. 1423.65

Fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1963.35

Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1352.75

fr. 4739.75 mensili

Contributo per F__________:

fr. 1423.65 : 4739.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 855.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1352.75 : 4739.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 815.— mensili.

Dal luglio del 2013 al marzo del 2014 (18° compleanno di F__________)

o fino al termine del percorso scolastico o professionale di F__________

Fabbisogno in denaro di F__________ fr. 1 423.65

Fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1 913.35

Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1 352.75

fr. 4 689.75 mensili

Contributo per F__________:

fr. 1423.65 : 4689.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 865.— mensili

Contributo per G__________:

fr. 1352.75 : 4689.75 x 2854.35, arrotondati in fr. 825.— mensili.

Dall'aprile del 2014 (o dal termine del percorso scolastico o professionale di F__________) al giugno del 2015 (18° compleanno di A__________) o fino al termine del percorso scolastico o professionale di A__________

Fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1913.35

Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1352.75

fr. 3266.10 mensili

Contributo per G__________:

fr. 1352.75 : 3266.10 x 2854.35, arrotondati in fr. 1180.— mensili.

Dal luglio del 2015 (o dal termine del percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile del 2016 (16° compleanno di G__________)

Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1352.75

Contributo per G__________, arrotondato in fr. 1355.— mensili.

Dal maggio del 2016 (o dal termine del percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile del 2018 (18° compleanno di G__________) o fino al termine del percorso scolastico o professionale di G__________

Fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1302.75

Contributo per G__________, arrotondato in fr. 1305.— mensili.

In ultima analisi l'appello merita parziale accoglimento. Qualora la situazione del convenuto dovesse mutare in modo rilevante e duraturo, i contributi alimentari potranno essere adattati al nuovo stato di fatto (art. 134 cpv. 2 CC).

  1. Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante esce vittorioso sulla questione dell'autorità parentale, ma solo per circa un decimo sull'entità dei contributi alimentari. Appare equo così addebitargli la metà degli oneri processuali, mentre si prescinde dal riscuotere la differenza, AO 1 non avendo presentato osservazioni all'appello se non quelle del 25 agosto 2014 limitate alla questione dell'autorità parentale, in cui però non ha avversato la richiesta di AP 1. Non potendo essere considerata soccombente, essa non può essere condannata ad assumere spese né ha diritto a ripetibili (v. DTF 139 III 38 consid. 5 in fine; nel vecchio diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Nel complesso il giudizio attuale non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo riguardante le spese e le ripetibili di primo grado, che può rimanere immutato.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione dell'autorità parentale non dipende da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile sen­za riguardo all'art. 74 LTF. Per quanto riguarda i contributi alimentari, il valore litigioso raggiunge in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. In conformità all'art. 301 lett. b CPC un estratto dell'attuale decisione è comunicato anche alle figlie A__________ (17 anni) e G__________ (14 anni), a quest'ultima con lettera accompagnatoria.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto sull'affidamento della figlia F__________, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

1.2 La figlia G__________ è affidata alla custodia della madre, cui è attribuita l'autorità parentale congiunta con il padre.

1.3 La figlia A__________ è affidata alla custodia del padre, cui è attribuita l'autorità parentale congiunta con la madre.

1.5 AP 1 verserà a AO 1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

a) Dall'ottobre del 2008 al giugno del 2009:

fr. 980.– mensili per F__________ e

fr. 725.– mensili per G__________

b) Dal luglio del 2009 all'aprile del 2012:

fr. 940.– mensili per F__________ e

fr. 695.– mensili per G__________

c) Dal maggio del 2012 al dicembre del 2012:

fr. 885.– mensili per F__________ e

fr. 820.– mensili per G__________

d) Dal gennaio del 2013 al giugno del 2013:

fr. 855.– mensili per F__________ e

fr. 815.– mensili per G__________

e) Dal luglio del 2013 al marzo del 2014 (o fino al termine del percorso scolastico o professionale di F__________):

fr. 865.– mensili per F__________ e

fr. 825.– mensili per G__________

f) Dall'aprile del 2014 (o dal termine del percorso scolastico o professionale di F__________) al giugno del 2015 (o fino al termine del percorso scolastico o professionale di A__________):

fr. 1180.– mensili per G__________

g) Dal luglio del 2015 (o dal termine del percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile del 2016:

fr. 1355.– mensili per G__________

h) Dal maggio del 2016 (o dal termine del percorso scolastico o professionale di F__________ o A__________) all'aprile del 2018 (o fino al termine del percorso scolastico o professionale di G__________):

fr. 1305.– mensili per G__________.

II. Le spese processuali ridotte, di fr. 500.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

III. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– A (in estratto);

– G (in estratto, con lettera accompagnatoria).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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