Incarto n. 11.2011.45
Lugano, 1 giugno 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti, supplente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DI.2010.48 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 16 marzo 2010 da
AO 1 (patrocinata dall'. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'. PA 1 ),
giudicando sull'appello dell'11 aprile 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1938) e AO 1 (1951) hanno contratto matrimonio a __________ il 20 agosto 2004. Lo sposo era già padre di G__________, avuto nel 1957 da un precedente matrimonio. Già agente generale della __________, egli era passato alcuni mesi prima, nel marzo del 2004, al beneficio della pensione. Impiegata di commercio al 50%, AO 1 ha smesso di lavorare alla fine di settembre del 2005 per desiderio del marito. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati di fatto tra la fine di giugno e i primi di luglio del 2009, quando la moglie ha lasciato l'alloggio coniugale di __________ per andare ad abitare prima da un'amica e poi per conto proprio a __________.
B. Il 16 marzo 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnare l'abitazione coniugale al marito, di obbligare quest'ultimo a consegnarle “tutti i mobili ed effetti personali di sua proprietà” rimasti nell'abitazione medesima, come pure a versarle fr. 60 000.– per l'arredamento del suo nuovo alloggio e a erogarle un contributo alimentare di fr. 6500.– mensili retroattivamente dal 1° luglio 2009, decretando la separazione dei beni fra i coniugi e obbligando il marito a corrisponderle una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. All'udienza del 22 aprile 2010 il convenuto ha proposto di respingere ogni domanda, salvo dare atto che i coniugi vivono separati dal 4 luglio 2009, accettare l'assegnazione dell'alloggio coniugale e consentire alla separazione dei beni.
C. L'istruttoria è cominciata immediatamente ed è stata dichiarata chiusa il 18 novembre successivo. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato, del 28 febbraio 2010, AO 1 non ha insistito per la restituzione dei mobili e degli effetti personali (rinviando il contenzioso alla liquidazione del regime dei beni) e ha ridotto a fr. 36 040.20 la pretesa verso il marito per l'arredamento del nuovo alloggio, così come ha ridotto a fr. 5900.– mensili il contributo alimentare chiesto retroattivamente dal 1° luglio 2009 e ha rinunciato alla provvigione ad litem. Nel suo memoriale di quello stesso 28 febbraio 2010 AP 1 ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 558.– (in subordine di fr. 1867.–) mensili dal 1° marzo 2010, proponendo di rigettare ogni altra domanda.
D. Con sentenza del 30 marzo 2011 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 4 luglio 2009, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso al marito, ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5335.– mensili dal
16 marzo 2010, ha ordinato la separazione dei beni fra i coniugi dalla medesima data e ha respinto ogni altra richiesta. La tassa di giustizia di fr. 1900.– e le spese di fr. 205.– sono state poste per due settimi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 aprile 2011 per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 558.– (subordinatamente di fr. 1867.–) mensili e l'addebito alla medesima di sei settimi degli oneri processuali, rivendicando un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2011 l'istante propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato, instando affinché la sentenza del Pretore sia dichiarata immediatamente esecutiva e il marito sia tenuto a prestare “sufficienti garanzie” per il versamento del contributo
alimentare pendente causa. Tale richiesta è stata respinta dal presidente della Camera con decreto del 20 maggio 2011.
Considerando
in diritto: 1. Litigioso rimane, in appello, il contributo alimentare per la moglie, a cominciare dal metodo di calcolo applicato dal Pretore. Ora, il criterio sempre seguito da questa Camera per determinare “i contributi alimentari dovuti da un coniuge all'altro” in costanza di matrimonio giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, sia durante la vita in comune (art. 173 cpv. 1 CC) sia durante la sospensione della comunione domestica (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), fino allo scioglimento del vincolo, è quello – definito “abituale” a livello svizzero (DTF 134 III 146 consid. 4) – consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a). Le uniche eccezioni al principio sono quelle ricordate in RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b. Da tale giurisprudenza, consolidata e improntata alla sicurezza giuridica, non v'è ragione di scostarsi (I CCA, sentenza inc. 11.2007.88 del 31 luglio 2009, consid. 4a). Nella misura in cui contesta il metodo di calcolo adottato dal Pretore, l'appellante muove dunque una critica infondata.
un'attività lucrativa. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che ciò è possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b con richiamo). Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita già nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c con rinvio).
La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2007.45 del 2 agosto 2010, consid. 4 destinato a pubblicazione).
L'applicazione anticipata dell'art. 125 CC in una procedura a tutela dell'unione coniugale non significa tuttavia che per determinare i contributi alimentari dovuti dall'uno all'altro si abbandoni il metodo di calcolo sopra descritto (consid. 1). Tanto meno ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere fra coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). Al contrario: il metodo in questione continua ad applicarsi fino al passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio, anzi fino al passaggio in giudicato dei relativi effetti (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6). Del resto, nella sentenza pubblicata in DTF 128 III 68 consid. 4b anche il Tribunale federale ha continuato a sommare, nonostante l'applicazione anticipata dell'art. 125 CC, redditi e fabbisogni dei coniugi.
In concreto il Pretore ha accertato che AO 1 (nata il 19 giugno 1951) ha lavorato al 50% fino al settembre del 2005 come impiegata di commercio con mansioni di segretaria-aiuto contabile per una ditta di __________ (sentenza impugnata, pag. 13), ma che attualmente non svolge alcuna attività. Perché essa vada tenuta a ritrovare un'occupazione dovrebbero soccorrere dunque le condizioni cumulative dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC ricordate dianzi (consid. 2). Nemmeno l'appellante sostiene tuttavia che ciò sia il caso, né che il reddito o la sostanza coniugale appaiano insufficienti per finanziare due economie domestiche separate. Men che meno ove si consideri che il riparto dei ruoli all'interno della famiglia è stato favorito proprio dall'appellante, com'egli ammette (“la signora AO 1 ha rinunciato, forse anche su insistenza del marito, a esercitare la sua attività lucrativa”: appello, pag. 5 nel mezzo).
Obietta il convenuto che, non prospettandosi più nella fattispecie una ripresa della comunione domestica, l'istante va tenuta a ricuperare la sua capacità lucrativa in applicazione anticipata dell'art. 125 cpv. 1 CC. Nulla dimostra tuttavia, se non le affermazioni dell'interessato medesimo (per di più chiamato a erogare contributi di mantenimento), che una riconciliazione dei coniugi sia esclusa. L'appellante sostiene che la moglie avrebbe confermato ciò, ma l'istante non respinge ogni ipotesi di riavvicinamento (“constatare l'attuale fallimento non vuol dire che con determinate modifiche non si sarebbe potuto, rispettivamente non si possa pensare a un secondo inizio: osservazioni all'appello, pag. 7 in alto) e i coniugi non vivono ancora separati da due anni (sopra, consid. 3). Che in concreto si giustifichi pertanto l'applicazione anticipata dell'art. 125 CC è dubbio.
un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 125 CC tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Sta di fatto che in concreto AO 1 aveva, al momento della separazione di fatto, 58 anni compiuti. Certo, l'appellante assevera ch'essa “avrebbe potuto riprendere a lavorare”, ma non dice chi sarebbe stato disposto ad assumere un'impiegata di commercio prossima ai sessant'anni (salvo pretendere che grazie alle sue conoscenze “le occasioni non le sarebbero mancate”) né quale altra attività essa avrebbe potuto esercitare e quanto essa avrebbe potuto guadagnare (se non dare per scontato ch'essa potrebbe aspirare all'ultimo guadagno conseguito). Invano egli cerca poi di sovvertire l'onere della prova, rimproverando alla moglie di non avere dimostrato l'impossibilità di ritrovare un'occupazione analoga a quella disdetta, dietro sua sollecitazione, nel settembre del 2005. Ne segue che, pur volendo applicare anticipatamente l'art. 125 CC al caso specifico, l'appello manca di qualsiasi consistenza.
un reddito da capitali di fr. 1250.– mensili. In realtà la stima di
fr. 15 000.– annui si deve a un'illazione dal convenuto, il quale imputava alla moglie un reddito annuo del 2.5% su un capitale di fr. 600 000.– (riassunto scritto accluso al verbale, pag. 9, punto 12). L'istante ha replicato: “Vero è che il reddito del patrimonio dell'istante costituisce un acquisto e debba essere conteggiato. Ciò non toglie che si tratta di soli fr. 15 000.– all'anno (...)” (verbale pag. 4 n. 12). Il Pretore ha appurato nondimeno, vegliando gli atti, che nel 2008 il reddito effettivo dell'intera sostanza coniugale non superava fr. 916.– mensili. Nell'appello il convenuto non pretende che i dati fiscali siano inattendibili o inveritieri, né che l'accertamento del Pretore sia erroneo. E nelle protezioni dell'unione coniugale il giudice non è vincolato a dichiarazioni di qualsiasi natura rilasciate dalle parti (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 18 ad art. 180 vCC). Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
Ora, ammesso e non concesso che il vicendevole grado di soccombenza ai fini delle spese e delle ripetibili si calcoli nella fattispecie sulla sola scorta delle richieste pecuniarie (come dà per acquisito l'appellante), la chiave di riparto decisa dal Pretore risulta addirittura favorevole al convenuto. Davanti al Pretore
l'istante rivendicava infatti la corresponsione di fr. 6500.– mensili retroattivamente dal 1° luglio 2009 per contributi alimentari, come pure fr. 60 000.– per il nuovo arredamento e fr. 10 000.– di provvigione ad litem. La durata di misure a protezione dell'unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso determinante per calcolare la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) dipendeva dall'importo annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 7 cpv. 3 CPC ticinese; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009 consid. 1.2). In concreto il valore litigioso delle domande (art. 5 cpv. 1 CPC ticinese) ammontava così a complessivi fr. 1 630 000.–. Nella sua risposta il convenuto ha avversato ogni pretesa pecuniaria, ottenendo causa vinta sulla retroattività del contributo
alimentare (8 mesi e mezzo: fr. 55 250.–), sulla pretesa di
fr. 60 000.– per il nuovo arredamento e sulla provvigione ad litem di fr. 10 000.–, onde un totale di fr. 125 250.–. In definitiva egli esce vittorioso così per poco più di un decimo, mentre il Pretore lo ha ritenuto vittorioso per due settimi. Anche su tal punto l'appello denota così la sua infondatezza.
Le spese giudiziarie dell'appello, inutilmente prolisso e ripetitivo, seguono una volta ancora il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri il contributo alimentare controverso
di fr. 4777.– mensili (fr. 5335.– meno fr. 558.– riconosciuti) dal 10 marzo 2010. La durata di misure a protezione dell'unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso è determinato anche a livello federale dall'importo annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Le spese giudiziarie di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.