Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2011.29
Entscheidungsdatum
04.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2011.29

Lugano 4 ottobre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DI.2005.1338 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 18 ottobre 2005 da

AO 1 (2005), (rappresentato dalla madre RA 1, e patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 22 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emanata dal Pretore il 20 gennaio 2011;

Ritenuto

in fatto: A. Il 6 maggio 2005 RA 1 (1975) ha dato alla luce un figlio, AO 1, che è stato riconosciuto già prima della nascita, l'11 aprile 2005, da AP 1 (1978). Imbianchino di formazione, questi era alle dipendenze della __________ di __________, ma è stato licenziato prima della nascita di AO 1 e dal 2006, esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione, beneficia di prestazioni assistenziali. RA 1 lavora come sarta indipendente a __________.

B. Il 18 ottobre 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando un contributo alimentare indicizzato di fr. 900.– mensili dal maggio del 2005 fino al 6° compleanno, di fr. 1200.– mensili dal 6° fino al 12° compleanno e di fr. 1400.– mensili dopo di allora (oltre gli assegni familiari e la metà delle spese straordinarie). In via cautelare egli ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 900.– mensili (assegni familiari non compresi). All'udienza del 29 novembre 2005, indetta per la discussione cautelare e di merito, le parti hanno pattuito “preliminarmente pendente causa” un contributo alimentare per l'istante di fr. 700.– mensili (fr. 517.– più fr. 183.– di assegni familiari) dal dicembre del 2005. Nel merito il convenuto ha offerto un contributo alimentare di fr. 500.– mensili (assegni familiari inclusi) dal novembre del 2005, oltre a complessivi fr. 2000.– per arretrati.

C. L'istruttoria (cautelare e di merito) è terminata il 20 agosto 2009. Nel suo memoriale conclusivo del 12 ottobre 2009 AP 1 ha chiesto l'esonero da ogni obbligo di mantenimento nei confronti di suo figlio. Al dibattimento finale del giorno successivo, indetto per la causa di merito, l'istante si è confermato nelle sue domande. Il convenuto è rimasto assente ingiustificato.

D. Statuendo con giudizio unico del 20 gennaio 2011, il Pretore ha condannato AP 1 a versare “pendente causa” un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per il figlio dall'ottobre del 2005 (assegni familiari non compresi). Nel merito egli ha obbligato il convenuto a versare al figlio un contributo ali­mentare sempre di fr. 700.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età e ha respinto la richiesta intesa al versa­mento di un contributo alimentare per il periodo “antecedente la presentazione della presente istanza”. Egli non ha prelevato spese né ha assegnato ripetibili. Il convenuto è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 22 febbraio 2011 a questa Camera per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la soppressione del contributo di mantenimento in favore del figlio. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In materia di filiazione l'art. 295 cpv. 1 CPC prevede l'applicabilità della procedura semplificata a tutte le azioni indipendenti, comprese quelle di mantenimento. Ciò premesso, dopo il 1° gennaio 2011 le decisioni dei Pretori in tali materie sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il valore litigioso è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in questione. E siccome la sentenza del Pretore è notificata alla patrocinatrice del convenuto il 24 gennaio 2011 (timbro postale sulla busta d'intimazione), l'appello in rassegna, presentato il 22 febbraio 2011, è tempestivo.

  1. Al memoriale l'appellante allega tutta una serie di documenti (da A a P). Ai fini del presente giudizio essi sono ammissibili solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 1 CPC, disposizione che si applica anche nelle procedure rette dal principio inquisitorio (DTF 138 III 626 consid. 2.2). In virtù di tale norma nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello soltanto se sono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. Nella fattispecie i documenti allegati, tranne quelli contrassegnati con le lettere B, C e P, sono anteriori alla decisione impugnata o riguardano fatti precedenti la decisione stessa. In materia di assistenza tra parenti tuttavia l'art. 427 cpv. 2 CPC ticinese vietava la produzione di documenti dopo l'udienza. Nel caso in rassegna sono state tenute due udienze, il 29 no­vembre 2005 e il 16 agosto 2007, e nella seconda il Pretore ha ancora ammesso nuove prove (act. X). Solo la citazione 20 agosto 2009 al dibatti­mento finale del 13 ottobre 2009 ha implicitamente chiuso l'istruttoria. Sia come sia, non è necessario determinare in concreto quali documenti siano ricevibili, poiché – come si vedrà in seguito – essi non giovano ai fini del giudizio.

  2. Riferendosi alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2009), il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro del figlio in fr. 2040.– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1935.– mensili dai 7 ai 12 anni e in fr. 2115.– mensili dai 13 ai 18 anni. Egli ha poi accertato il reddito della madre, sarta indipendente, in fr. 3290.– mensili nel 2003, in fr. 3550.– mensili nel 2004 e in fr. 2800.– mensili nel 2005 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3680.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, onere ipotecario e spese fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 264.–, imposta di circolazione fr. 27.60, assicurazione RC dell'automobile fr. 60.50, assicurazione dell'economia domestica fr. 29.40, assicurazione dello stabile fr. 448.70), accertando così che essa non è in grado di coprire nemmeno il proprio fabbisogno minimo.

Quanto al convenuto, il Pretore ha constatato che egli ha lavorato come pittore fino al dicembre del 2004, guadagnando in media fr. 3650.– mensili, e che nell'ottobre del 2005 si è iscritto ai ruoli della disoccupazione, ma che dal 1° settembre 2006 è stato ritenuto “non idoneo” al collocamento, perdendo così il diritto alle indennità e beneficiando in modo discontinuo solo di prestazio­ni assistenziali (doc. J e B di appello). Ciò posto, il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 2508.40 mensili (minimo esistenziale fr. 1200.–, pigione stimata fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 48.40, abbonamento “arcobaleno” due zone fr. 60.–, imposte fr. 300.–). Quanto alla di lui capacità lucrativa, tenuto conto dell'età, della salute, della formazione e dell'esperienza lavorativa, il primo giudice gli ha imputato un reddito di fr. 3600.– mensili, corrispondente a quanto egli guadagnava alle dipendenze della __________. Nelle circostanze descritte il Pretore ha fissato il contributo alimentare per il figlio in fr. 700.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) dall'ottobre del 2005, rinunciando a imporre oneri contributivi prima di allora, dopo il licenziamento il convenuto non essendo neppure in grado di sopperire al proprio fabbisogno minimo (sentenza impugnata, pag. 5).

  1. L'appellante contesta anzitutto il reddito ipotetico stimato dal Pretore, rimproverando a quest'ultimo di avere trascurato fatti essenziali come la revoca della licenza di condurre a suo carico, la sua inidoneità al collocamento, le pene detentive da lui scontate nel 2007 (due mesi) e nel 2009 (sette mesi), come pure il ricorso alla pubblica assistenza dal 1° al 30 agosto 2007, dal 1° aprile 2008 al 31 luglio 2009 e dal 1° febbraio 2010 in poi. Egli sottolinea inoltre di non avere più alcuna occupazione fissa dal 2007, di essere “completamente inabile al lavoro per malattia” e di avere accumulato molti debiti e attestati di carenza beni. Per quanto riguarda le pene carcerarie, egli allega che queste sono dovute alla trascuranza degli obblighi alimentari, “a dimostrazione di come questa situazione perversa non abbia portato alcun beneficio né alla madre, né al padre, né al figlio” (appello, pag. 4 a metà). A mente sua proprio l'obbligo di mantenimento gli impedisce di conseguire un reddito sufficiente per il sostentamento suo e del figlio. Relativamente alle sue entrate, egli dichiara un importo di fr. 2217.– mensili per prestazioni assistenziali a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2810.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1550.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 60.–).

Il convenuto si duole inoltre che il Pretore non abbia “sufficiente­mente istruito” quale sia la capacità contributiva della madre, rispettivamente a quanto ammonti il fabbisogno minimo di lei. Da ultimo egli ribadisce che “il suo recupero nel mondo del lavoro è oggettivamente impossibile a breve-medio termine”, soggiungendo che quand'anche egli dovesse recuperare una capacità lucrativa, non rimarrebbe alcun margine disponibile per contribuire al mantenimento del figlio, il proprio fabbisogno minimo ammontando in tal caso a complessivi fr. 3661.95 mensili (minimo esistenziale fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 391.95, spese di trasferta fr. 120.–, pasti fuori casa fr. 200.–, imposte fr. 200.–).

  1. Di norma il reddito di un genitore con obblighi di mantenimento è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto per il debitore quanto per il creditore di contributi alimentari. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata la sua formazione, l'età, lo stato di salute e la situazione sul mercato del lavoro. Oltre a ciò occorre valutare se la persona ha la possibilità effettiva di esercitare l'attività in rassegna e quale reddito essa possa conseguire, tenuto conto delle circostanze soggettive appena menzionate (DTF 137 III 120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase; sentenza del Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010 consid. 3.1 in: SJ 2011/133 I pag. 177).

a) In concreto AP 1, di formazione imbianchino, ha lavorato per la __________ di __________ fino al licenziamento, intervenuto nel dicembre del 2004, guadagnando fr. 3650.– mensili. Nel febbraio del 2005 egli ha tentato di avviare un'attività indipendente, ma per finire nel novembre del 2005 si è iscritto alla disoccupazione, riscuotendo indennità giornaliere di fr. 177.90 più assegni familiari di fr. 185.55 mensili fino all'agosto del 2006 (doc. 13). Con decisione del 9 novembre 2006 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ lo ha poi ritenuto “inidoneo al collocamento a partire dal 1° settembre 2006”, anche perché egli non si era presentato a determinati colloqui di consulenza e aveva rifiutato un programma di occupazione, come pure un'occupazione assegnatagli il 7 settembre 2006 (fascicolo “richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento”, decisione del 9 novembre 2006 e convocazione del 20 ottobre 2006). Le sue entrate consistono, da allora, in prestazioni assistenziali di circa fr. 2200.– mensili (appello, pag. 4 a metà). Nel 2007 e nel 2009 AP 1 ha scontato due pene detentive (di due e sette mesi: doc. K di appello), a suo dire per trascuranza di obblighi di mantenimento verso l'istante (cfr. doc. O di appello).

b) Nell'appello il convenuto elenca le sue “problematiche” e sostiene di essere un “ragazzo completamente emarginato che ha subito due incarcerazioni con una situazione debitoria assolutamente impresentabile e uno stato di salute grave”, ma non contesta la motivazione del Pretore, secondo cui la situazione venutasi a creare è dovuta per lo più al suo stesso comportamento. Né contesta che come genitore egli abbia un'accresciuta responsabilità finanziaria nei confronti del figlio e debba “fare il possibile per mettersi in una condizione di reddito tale da poter far fronte a questo suo obbligo” (sentenza impugnata, pag. 5 a metà). I decreti di accusa che lo hanno condannato per trascuranza di obblighi di mantenimento (art. 217 CP) confortano del resto la sua capacità di sovvenire al fabbisogno del figlio (doc. O: decreto del 10 aprile 2007, pag. 1 nel mezzo). L'appellante non nega nemmeno di essersi sottotratto al collocamento, disattendo gli obblighi previsti dalla legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza impugnata, pag. 5 a metà), come risulta anche da una decisione presa il 9 novembre 2006 dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (doc. N, 2° foglio a tergo). Tanto meno egli ha documentato alcuna seria ricerca di attività lucrativa. Non può pretendere pertanto di essersi impegnato sufficientemente e di avere “cercato tutte le soluzioni possibili” per trovare un impiego (appello, pag. 4 in alto).

c) Il Pretore ha accertato – come detto – che mettendo opportu­namente a profitto le sue capacità e la sua esperienza il convenuto potrebbe guadagnare fr. 3600.– mensili netti, nonostante le due carcerazioni e il ritiro della licenza di condurre. I contratti collettivi per il ramo della pittura prevedono infatti una retribuzione lorda minimo di almeno fr. 3951.– mensili per qualsiasi lavoratore senza particolare esperienza, una retribuzione di fr. 4421.– mensili per lavoratori qualificati e una di fr. 4233.– mensili per manovali (www.servizio-ccl.ch). Come ha rilevato il primo giudice, AP 1 è giovane (è nato il 1° maggio 1978) e apparentemente in buona salute. Il certificato medico del 28 gennaio 2011 prodotto in appello (doc. H) in cui un chirurgo attesta – in poche righe – che “a causa dei residui di artrosi per fratture polso sinistro e uno stato depressivo” egli è inabile al lavoro al 100% a tempo indeterminato poco sussidia, ove appena si consideri che l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone – per principio – un referto specialistico (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 del 4 aprile 2011, consid. 5b con rinvii). Gli elementi agli atti non consentono pertanto di scostarsi dalle conclusioni del Pretore. Dovesse la situazione modificarsi o non rivelarsi tale la capacità lucrativa stimata dal Pretore, l'appellante potrà sempre chiedere la modifica del contributo litigioso (art. 286 cpv. 1 CC).

  1. Per quel che concerne il reddito effettivo e il fabbisogno minimo dell'attrice, l'appellante fa valere che il Pretore avrebbe dovuto chiedere “senz'altro, dopo 5 anni di istruttoria, un complemento degli atti, con aggiornamento dei dati al momento della sentenza” (appello, pag. 5 in alto). Se non che, nel caso in esame egli non si è opposto alla chiusura dell'istruzione e nel memoriale conclusivo del 12 ottobre 2009 non ha speso una parola sulla situazione economica di RA 1. Non può quindi rimproverare al Pretore, adesso, di non avere aggiornato i dati. Del resto non incombeva al primo giudice indagare d'ufficio in virtù del principio inquisitorio che disciplina le azioni di mantenimento dei figli (art. 427 cpv. 4 CPC ticinese e 296 cpv. 1 CPC). Il principio inquisitorio non dispensa le parti dai loro doveri di collaborazione né le esonera dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (sentenza del Tribunale federale 5A_776/2012 del 13 marzo 2013, consid. 6.3.2 con rimandi). Nel caso in rassegna l'appellante non ha addotto circostanze che inducano a presumere un mutamento riguardo ai redditi o al fabbisogno minimo di RA 1, né davanti al Pretore né – per avventura – davanti a questa Camera. Se poi si pensa che, come ha rammentato il primo giudice, un genitore cui è affidato un figlio di età inferiore a 16 anni non è tenuto – per principio – a occuparsi professionalmente più del 50% (DTF 137 III 109 a metà), non si vede quali elementi avrebbe potuto recare un'ulteriore istruttoria, il fatto che RA 1, sarta indipendente, non sia in grado di sovvenire da sé nemmeno al proprio fabbisogno minimo di fr. 3680.20 mensili apparendo del tutto verosimile.

  2. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in fr. 2508.40.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione stimata fr. 900.–, premio della cassa malati già dedotto il sussidio cantonale fr. 48.40, abbonamento “arcobaleno” due zone fr. 60.–, imposte fr. 300.–), l'appellante sostiene che, gli fosse imputato un reddito, tale fabbisogno andrebbe aumentato a fr. 3661.95 mensili (minimo esistenziale fr. 1200.–, pigione fr. 1350.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 391.95, spese di trasferta fr. 120.–, pasti fuori casa fr. 200.–, imposte fr. 200.–), ciò che non gli lascerebbe alcun margine per versare alimenti al figlio (appello, pag. 5).

L'argomentazione non può essere condivisa. Intanto il costo dell'alloggio esposto dall'appellante (fr. 1350.– mensili più fr. 200.– di spese accessorie) per un appartamento di 4½ locali (doc. E) è sproporzionato rispetto alle necessità di una persona sola. Certo, il convenuto pretende che occorra una camera per il figlio, ma per tacere del fatto che l'esborso per un vano supplementare andrebbe inserito nel fabbisogno del figlio, le sue relazioni personali con AO 1 sono state sospese (decisione 30 settembre 2010 della Commissione tutoria regionale 8: doc. G di appello), tant'è che egli medesimo ammette di non avere più relazioni con lui dal 2005 (appello, pag. 3). Nelle circostan­ze descritte una spesa di fr. 1100.– mensili (comprensivi delle spese accessorie) per un appartamento di due locali appare sufficiente. Quanto al premio della cassa malati, non si vede perché un genitore dovrebbe essere privilegiato rispetto all'altro e veder­si riconoscere in concreto più dei fr. 264.– mensili inseriti nel fab­bisogno minimo di RA 1. Quanto alle spese di trasporto, l'interessato non spiega perché andrebbero raddoppiate rispetto a quanto ha stabilito il Pretore. Vista la difficile situazione finanziaria di lui, inoltre, andrebbe stralciato dal fabbisogno il carico fiscale (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Nella migliore delle ipotesi il fabbisogno minimo dell'appellante ammonterebbe così a fr. 2824.– mensili (minimo esistenziale fr. 1200.–, pigione fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 264.–, spese di trasferta fr. 60.–, pasti fuori casa fr. 200.–) e con un reddito di fr. 3600.– mensili netti sarebbe in grado di corrispondere al figlio il contributo alimentare di fr. 700.– mensili fissato dal primo giudice. Ne discende che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

  1. Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, il quale non è stato chiamato a formulare osservazioni all'appello. Quanto al gratuito patrocinio, esso non può essere conferito già per il fatto che l'appello appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato oggetto di notificazione.

  2. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono spese processuali.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

8
  • DTF 138 III 626
  • DTF 137 III 109
  • DTF 137 III 120
  • DTF 128 III 6
  • DTF 127 III 292
  • DTF 126 III 356
  • 5A_290/201028.10.2010 · 949 Zitate
  • 5A_776/201213.03.2013 · 73 Zitate