Incarto n. 11.2011.184
Lugano, 26 aprile 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa DI.2010.237 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 ottobre 2010 dall'
AP 1 (patrocinato dall' PA 1)
contro
AO 1 (patrocinata dall' PA 2),
giudicando sull'appello del 5 dicembre 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 novembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1965) e AO 1 (1968) si sono sposati a __________ il 5 settembre 1997. Dal matrimonio sono nati S__________, il 20 febbraio 1999 e K__________, il 25 settembre 2001. I coniugi abitano a __________, in una casa monofamiliare che appartiene al marito (particella n. 1824 RFD di __________). Ingegnere civile, questi lavora a __________ come funzionario tecnico __________. La moglie è venditrice al 50% per la __________ a __________.
B. Il 15 ottobre 2010 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separato, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita materno) e l'assegnazione dell'alloggio coniugale (con ingiunzione alla moglie di trasferirsi altrove entro la fine di ottobre 2010), offrendo
a AO 1 un contributo alimentare di fr. 446.25 mensili fino al 30 aprile 2011. Identiche richieste egli ha formulato già in via cautelare. All'udienza del 10 novembre 2010, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, AO 1 ha chiesto a sua volta – postulando l'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), l'assegnazione dell'alloggio coniugale e la condanna del marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1144.– mensili, oltre a fr. 1167.50 mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi). L'udienza è proseguita il 30 novembre 2010 e in tale occasione entrambe le parti hanno notificato prove. Nel corso dell'istruttoria, il 10 dicembre 2010, la psicologa e psicoterapeuta __________ di __________ è stata incaricata di allestire una perizia “sulle capacità genitoriali e sull'affidabilità dei figli”, perizia che la specialista ha redatto il 28 marzo 2011.
C. Statuendo con “decreto supercautelare” del 10 giugno 2011, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli a AP 1, cui ha attribuito l'abitazione coniugale, ha ingiunto alla moglie ha trasferirsi altrove entro il 31 luglio 2011 e ha disciplinato il diritto di visita di lei, condannando il marito a versarle dal 1° giugno 2011 un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 12 settembre 2011 AP 1 ha confermato le proprie domande, pur portando a fr. 746.25 mensili il contributo alimentare offerto alla moglie fino al 30 aprile 2012. Con allegato dell'
8 settembre 2011 AO 1 ha ribadito il suo punto di vista, aumentando tuttavia la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2421.85 mensili e quella per S__________ a fr. 1185.65 mensili, salvo ridurre lievemente quella per K__________ a fr. 1078.60 mensili (assegni familiari non compresi).
D. Con decisione del 23 novembre 2011 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla moglie, cui ha attribuito l'abitazione coniugale, ha ordinato al marito di trasferirsi altrove entro il 29 febbraio successivo, ha posto a carico di AO 1 “gli oneri per la casa” dal 1° gennaio 2012 “ad eccezione della somma di fr. 250.– pari a metà ammortamento”, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per la moglie, uno di fr. 1840.– mensili per S__________ e uno di fr. 1420.– mensili per K__________ (assegni familiari non compresi). La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 2 dicembre 2011 a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, i figli siano ascoltati nuovamente e siano affidati a lui (riservato il diritto di visita materno), a lui sia assegnata l'abitazione coniugale, alla moglie sia ingiunto di trasferirsi altrove e sia ridotto a fr. 750.– mensili il contributo alimentare. Mediante decreto del 21 dicembre 2011 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2012 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello, sollecitando il beneficio del gratuito patrocinio. Con replica spontanea del 27 gennaio 2012 AP 1 ha instato per altri mezzi di prova, riaffermando le proprie richieste di giudizio. Nella sua duplica spontanea del 31 gennaio 2012 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'appello, postulando la revoca dell'effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale eccezione non ricorre, litigioso essendo l'affidamento dei figli. Tempestivo, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
I quattro documenti nuovi acclusi dall'istante alla replica spontanea sono ammissibili già per il fatto di essere successivi alle osservazioni della convenuta all'appello (art. 317 cpv. 1 CPC). I primi tre non sono tuttavia di rilievo ai fini del giudizio, limitandosi a uno scambio di corrispondenza in cui i patrocinatori evocano versioni contrastanti circa uno scontro fisico avvenuto tra i coniugi la sera del 24 gennaio 2012, episodio cui i figli avrebbero parzialmente assistito. Il quarto documento è la fotocopia di una pagina di diario (datata 16 gennaio 2012) in cui S__________ esprime il desiderio di essere affidata al padre. Su quest'ultimo desiderio si tornerà in appresso.
L'appellante chiede che i figli siano sentiti nuovamente. Ora, S__________ e K__________ sono stati ascoltati una prima volta nel corso dell'istruttoria il 22 dicembre 2010 da __________, dell'associazione __________ a __________, la quale nel suo rapporto di quello stesso giorno (rubrica “richiami”, doc. I) ha scritto, fra l'altro:
S__________ e K__________ sono molto affezionati alla madre e al padre.
I ragazzi sono al corrente della dinamica conflittuale presente tra i genitori e vivono con coinvolgimento emotivo le tensioni presenti tra di loro.
Durante i nostri incontri i figli hanno verbalizzato con chiarezza la tristezza e il dolore che li pervade quando vedono e sentono i genitori litigare. Con altrettanta chiarezza hanno espresso la volontà di non essere coinvolti nelle loro conflittualità e il desiderio che i genitori vadano d'accordo. S__________, in particolare, attraversa una situazione di disagio. La ragazzina, attualmente, prova un sentimento ambivalente nei confronti della madre che ama profondamente ma dalla quale si sente tradita. In questo caso è importante sostenerla, rassicurandola (lei come il fratellino) che nessuno mai potrà interferire con i sentimenti che legano la madre ai figli, così come il padre ai figli.
In seguito S__________ e K__________ sono stati ascoltati dalla psicologa e psicoterapeuta __________, chiamata dal Pretore a eseguire una perizia “sulle capacità genitoriali e sull'affidabilità dei figli”. Nel suo referto del 25 marzo 2011 la specialista ha rilevato (pag. 11 in fondo):
Entrambi i ragazzini si sono detti molto affezionati, e in egual misura, ad entrambi i genitori e non potrebbero esprimere alcuna preferenza nei confronti dell'uno o dell'altra, eccetto una lieve preferenza eventualmente per il papà per quanto riguarda l'aiuto per i compiti scolastici (“il papà ha studiato di più, allora ci può aiutare meglio, ha più pazienza della mamma”).
a) L'appellante sostiene – in sintesi – che i figli, “messi di fronte alla decisione inaspettata e definitiva del giudice di prime cure”, vogliono esternare la loro preferenza per l'affidamento paterno. Afferma che per capire il loro comportamento nel corso delle due audizioni “è necessario uno sforzo interpretativo più attento”. A mente sua, per non urtare i sentimenti della madre i figli avrebbero “diplomaticamente dichiarato la loro preferenza per il papà, nascondendola dietro il maggiore aiuto che essi ricevono da lui per fare i compiti”. L'appellante fa valere che né __________ né la perita giudiziaria ha posto ai ragazzi una “domanda diretta” circa le loro predilezioni in fatto di affidamento, di modo che né l'uno né l'altro si è mai espresso chiaramente sul tema. Vista la loro età (13 anni S__________ e 10 anni K__________), si imporrebbe perciò un nuovo ascolto.
b) Intanto è bene ricordare che l'audizione dei figli non è destinata – come sembra credere l'appellante – a interrogare i minorenni circa le loro preferenze in materia di affidamento. Lo scopo è anzitutto quello di consentire ai figli di esprimere il loro punto di vista sulla situazione familiare, descrivendo le loro propensioni, i loro desideri, i loro timori, i loro rapporti con i genitori e i fratelli. Certo, più i figli crescono, più la loro opinione conta. Fra gli 11 e i 13 anni si tiene in considerazione il fatto che i ragazzi sono in grado di elaborare ragionamenti logici e possiedono la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4), sicché a quel momento possono essere interpellati direttamente anche sui loro desideri relativi all'affidamento e alle relazioni personali (sentenza del Tribunale federale 5A_482/2007 del 17 dicembre 2007, consid. 3.1).
c) Nel caso specifico tanto K__________ quanto S__________ sono stati sentiti due volte sulle loro predilezioni in tema di custodia parentale e non hanno manifestato alcuna propensione, “eccetto una lieve preferenza eventualmente per il papà per quanto riguarda l'aiuto per i compiti scolastici” (sopra, consid. a). L'appellante asserisce che con quest'ultima frase i figli hanno inteso criptare in realtà una generale propensione nei suoi confronti, ma tale assunto non trova alcun riscontro agli atti né le due delegate all'ascolto risultano avere avuto un'impressione del genere. Per di più, K__________ non ha ancora 11 anni e un'ulteriore audizione non avrebbe senso, non essendo egli ancora in grado di elaborare ragionamenti logici né possedendo egli una maturità emozionale e cognitiva sufficiente per formarsi un'opinione propria e duratura su un tema tanto delicato. S__________ ha invero 13 anni ed è possibile che nel frattempo si sia fatta un'idea sua, come sembrerebbe attestare la pagina del diario prodotta per la prima volta in appello (sopra, consid. 2). Se ne terrà conto ai fini del giudizio, anche se tale opinione è solo uno degli elementi che presiedono all'affidamento (sotto, consid. 4). Ordinare un ulteriore ascolto nelle condizioni descritte appare, in ogni modo, superfluo.
Ciò premesso, in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta – come in una causa di divorzio – di statuire in maniera definitiva sull'affidamento del figlio, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire al figlio le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (anche nel nuovo Codice di procedura civile: FF 2006 pag. 6730 n. 5.20.1). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1 con rinvii), che può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC). Non è quella la sede, in altri termini, per inquisire con referti specialistici sulle capacità dei genitori. Una perizia si giustifica solo eccezionalmente, anche se l'affidamento del figlio è litigioso (sentenza del Tribunale federale 5A_22/2010 del 7 giugno 2010, consid. 4.4.2; perizia nell'ipotesi di abusi sessuali: sentenza 5P.157/2003 del 30 giugno 2003 consid. 4.4 con riferimenti in: FamPra.ch 2003 pag. 953).
Dovendo statuire sull'affidamento del figlio, in ultima analisi, il giudice a protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere verosimilmente pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche al proposito, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia per quanto possibile il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune dei coniugi, secondo il riparto dei ruoli assunto da questi ultimi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento della separazione o del divorzio (RtiD I-2011 pag. 655 consid. 8 non pubblicato). Qualora invece i coniugi tornino a vivere insieme, le misure ordinate per la vita separata decadranno da sé (salvo l'eventuale separazione dei beni e le eventuali misure a protezione del figlio: art. 179 cpv. 2 CC).
Si aggiunga che la soluzione adottata dal Pretore non contrasta nemmeno con il criterio della stabilità, il quale si applicherebbe unicamente in terza battuta. Lasciando i figli nell'abitazione coniugale – come loro stessi desiderano – insieme con il genitore che di loro si è maggiormente occupato (dal profilo temporale) durante la vita in comune dei coniugi, il Pretore si è attenuto a quello che era – per l'essenziale – il riparto dei ruoli assunto dai genitori all'interno della famiglia, con il marito occupato professionalmente a tempo pieno e la moglie dedita almeno per la metà del suo tempo alla cura dei figli e al governo della casa. Non si disconosce che l'affidamento alla madre sembra essere meno gradito a S__________, ma esso è verosimilmente nell'interesse di K__________, che a 10 anni ha maggiormente bisogno di una presenza parentale, senza dimenticare che anche alla convenuta S__________ vuole “immensamente bene” (documento nuovo citato: consid. 3 in fine). Alla figlia non si chiede quindi un sacrificio particolarmente gravoso. Ne segue che, applicati nel giusto ordine di priorità i criteri che presiedono all'affidamento di figli a genitori separati in una protezione dell'unione coniugale, nel risultato la decisione del Pretore si dimostra corretta.
L'appellante eccepisce che in realtà l'affidamento dei figli alla madre assicura poca stabilità, poiché la moglie conduce “una vita propria”, intrattiene relazioni contrarie ai doveri del matrimonio e inizialmente intendeva finanche costituirsi un alloggio autonomo. Se non che, fosse pure la moglie all'origine della disunione coniugale nel caso precipuo, ciò nulla muta alla di lei idoneità parentale. Secondo la perizia essa risulta anzi una madre presente, scrupolosa, dedita ai bisogni dei figli e sicuramente una brava educatrice (referto, pag. 6 a metà). Quanto all'aiuto di cui essa avrà bisogno durante le fasce orarie in cui esercita l'attività di venditrice al 50%, tanto i genitori dell'appellante quanto la madre della convenuta hanno esplicitamente dichiarato la loro disponibilità – encomiabile – ad assistere la convenuta nell'accudire ai ragazzi (referto, pag. 12 nel mezzo). Si ricordi inoltre che l'affidamento dei figli nelle protezioni dell'unione coniugale è, né più né meno, un provvedimento cautelare (sopra, consid. 4). Dovesse rivelarsi inadeguato, inefficace o inattuabile, il giudice potrà sempre modificarlo in ogni momento (art. 179 cpv. 1 CC).
Sottolinea l'appellante che secondo la perizia, dovendosi decidere per l'uno o per l'altro genitore, va privilegiato l'affidamento dei figli al padre. A mente della specialista in effetti “per una serie di osservazioni, è innegabile che l'ago della bilancia penderebbe maggiormente dal lato del padre piuttosto che da quello della madre” (referto, pag. 14 in alto). Interpellata dal Pretore, la professionista ha precisato altresì che “la moglie non aveva l'intenzione di rimanere a vivere con il marito ed i figli ed era per così dire ben contenta di poter iniziare altrove una vita per conto proprio” (decisione impugnata, pag. 8 a metà). In frangenti del genere il primo giudice non avrebbe dovuto scostarsi perciò – egli soggiunge – dall'opinione di __________. La questione merita di essere differenziata.
a) Intanto si è spiegato che la protezione dell'unione coniugale non è la sede per inquisire con referti specialistici e che l'esecuzione di una perizia si giustifica solo eccezionalmente, per quanto l'affidamento del figlio si riveli litigioso (consid. 4). Quali motivi eccezionali giustificassero una perizia nel caso in oggetto non è dato di comprendere. Le capacità parentali dei genitori non davano adito a dubbio e la perizia non ha fatto altro che confermarle. Quanto alla “affidabilità dei figli” che il Pretore ha chiesto alla specialista di valutare (ordinanza del 10 dicembre 2010), bisogna distinguere: se per “affidabilità” si intende la fattiva possibilità di attribuire la custodia all'uno o all'altro genitore, il tema rientrava negli accertamenti che un perito poteva essere chiamato a compiere (in una causa di merito); se invece per “affidabilità” si intende l'attribuzione della custodia parentale, scegliendo tra l'uno e l'altro genitore, ciò andava deciso dal Pretore sulla base dei citati criteri giuridici, non dal perito. Nella fattispecie la specialista non si è limitata ad accertare che i figli potessero essere affidati all'uno o all'altro genitore siccome entrambi idonei e pronti ad accoglierli, ma di fronte all'ambiguità del mandato peritale ha definito essa medesima anche l'affidamento che – a suo avviso – meglio risponde al bene dei figli (referto, pag. 14 seg.). Il problema è che tale disamina, estranea alle sue competenze e attribuzioni, non è stata condotta in base a criteri giuridici (quelli enunciati dianzi: consid. 4).
b) La specialista è giunta alla conclusione che la custodia parentale vada affidata all'istante perché “resta ben poco da poter accollare obiettivamente e di fatto solo al signor AP 1 nell'aver determinato la situazione attuale della crisi di coppia”, istante cui non incombe alcuna colpa nella disunione, mentre “la trascuratezza dell'intimità e del dialogo coniugale durante diversi anni è sicuramente responsabilità condivisa a pari merito da entrambi i coniugi, e da loro stessi ammesso e riconosciuto” (referto, pag. 14). L'esperta ha così continuato:
Per contro, dal lato della signora AO 1, si può (...) senz'altro affermare che ella si è dimostrata già più propensa a ipotizzare un cambiamento
abitativo già alcuni mesi prima dell'inoltro dell'istanza del marito, andando alla ricerca di un appartamento e visitandone alcuni; inoltre, ella afferma con grande sincerità e sorprendente e quasi ingenua insistenza che ella non intende per ora interrompere la frequentazione con il signor R.T. (...) Sorprende che pur di non interrompere, non fosse altro che anche provvisoriamente e per fare un favore al marito, questa frequentazione, essa non esiti a far finire il suo matrimonio.
Infine, secondo la specialista, “anche il fatto che l'abitazione familiare dei coniugi AP 1AO 1 proviene dalla famiglia del marito e che da un punto di vista prettamente psicologico è indubbio che l'atmosfera di frequentazione e di visite da parte dei nonni paterni presso di essa sarebbe inevitabilmente assai diversa qualora vi abitasse il proprio figlio con i suoi figli, piuttosto che se invece vi abitasse la nuora la quale, va pur detto, a nessun momento si è detta dispiaciuta della sofferenza causata al marito e di conseguenza anche alla di lui famiglia” (referto, pag. 15).
c) La conclusione della perizia in merito all'affidamento si àncora così, dopo quanto si è visto, ai seguenti parametri: l'assenza di colpa da parte del marito, l'oggettiva estraneazione dei coniugi con il passare degli anni, la responsabilità della moglie nella crisi coniugale, la proprietà dell'abitazione familiare. Nessuno di essi coincide tuttavia con i criteri giuridici applicabili. Al riguardo la perizia non assume quindi alcuna valenza per l'applicazione dell'art. 176 cpv. 3 CC (come non ne avrebbe alcuna nemmeno in una causa di divorzio o di separazione). Non si tratta pertanto di scostarsi dall'opinione della specialista. Si tratta di sgombrare il campo da considerazioni estranee all'ordinamento giuridico che un perito in psicologia e psicoterapia non andava chiamato a formulare.
Infine l'appellante fa valere che nel caso in rassegna l'eventualità di una custodia parentale congiunta, esclusa dal Pretore, non sarebbe irrealizzabile. Non contesta però che l'ipotesi, considerata dal perito giudiziario, “è stata infine scartata” (referto, pag. 13 in fondo). Per di più la custodia parentale congiunta cui si riferisce l'appellante si fonda sul presupposto che la moglie lasci l'abitazione coniugale e si trasferisca altrove, presupposto che non è dato in concreto non entra in linea di conto. Su questo punto l'appello cade quindi nel vuoto.
Dato quanto precede, la richiesta dell'appellante intesa alla regolamentazione di un diritto di visita materno, all'assegnazione dell'alloggio coniugale a sé medesimo, come pure all'obbligo per la moglie di stabilirsi altrove diventano senza oggetto. Senza oggetto risulta anche la prospettata riduzione del contributo alimentare per la convenuta a fr. 750.– mensili, vincolata alla condizione che l'alloggio coniugale sia assegnato all'appellante con obbligo di assumerne tutte le spese. L'istante sembra pretendere che, comunque sia, la moglie va tenuta a provvedere da sé al proprio debito mantenimento entro il 1° maggio 2012, ma la rivendicazione non può essere condivisa. Fra i criteri che entrano in considerazione per commisurare la capacità lucrativa di un coniuge figurano, non solo in una protezione dell'unione coniugale, ma anche dopo il divorzio, la portata e la durata delle cure ancora dovute alla prole (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). E di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo pieno solo al momento in cui il figlio cadetto avrà compiuto i 16 anni (DTF 137 III 109 a metà con richiami). Da tale principio ci si può scostare, tutt'al più, ove il figlio frequenti un istituto che garantisca attività dopo la scuola (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 59 ad art. 125 CC con rinvii), ma nel caso in esame ciò non consta. Ci si può scostare altresì ove i redditi coniugali non bastino a coprire il fabbisogno della famiglia, ma nella fattispecie non si ravvisano nemmeno estremi del genere, seppure il bilancio non presenti alcuna eccedenza (decisione impugnata, consid. 8). Anche su quest'ultimo punto l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.
Nella decisione impugnata il Pretore aveva impartito all'istante un termine fino al 29 febbraio 2012 per lasciare l'abitazione coniugale (dispositivo n. 2 primo lemma). L'appello avendo beneficiato di effetto sospensivo e il termine essendo decorso in pendenza di procedura, occorre fissare una nuova scadenza nel dispositivo dell'attuale decisione.
Le spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto
inoltre a un'equa indennità per ripetibili. Ciò renderebbe la richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto. L'incasso delle ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile (l'istante risulta privo di sostanza mobiliare, salvo due polizze di assicurazione per un valore di riscatto di fr. 10 728.75 complessivi: doc. O). Ciò giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio richiesto (DTF 122 I 322). L'indigenza di lei è invero pacifica e la sua resistenza all'appello poteva senz'altro dirsi legittima (art. 117 CPC).
Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento. Ora, in concreto il legale ha redatto il memoriale di osservazioni all'appello (19 pagine di testo), la duplica spontanea (2 pagine di testo) e una lettera a questa Camera sui presumibili tempi della decisione (di 9 righe). Considerati anche un paio di probabili colloqui con la cliente, un avvocato diligente e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato una dozzina d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente fissata in fr. 2600.–.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. A AP 1 è assegnato un termine fino al 31 luglio 2012 per lasciare l'abitazione coniugale.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2600.– per ripetibili.
AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2600.–.
Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.