Incarto n. 11.2011.177
Lugano 5 maggio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Jaques e Olgiati, giudice supplente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2009.122 (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 19 agosto 2009 da
AP 1 AP 2, e AP 3 (patrocinate dall'avv. dott. PA 1)
contro
AO 1, e AO 2 (patrocinate dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 21 novembre 2011 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la sentenza emessa il 14 ottobre 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. I__________ (1929), nubile, senza discendenti, era domiciliata a . Riconosciuta affetta da debilità mentale e riconosciuta invalida al 75% dal 1° gennaio 1981, essa era provvista fin dall'aprile del 1977 di una curatela amministrativa volontaria. Negli ultimi tempi era ospite della casa per anziani “” a . Con testamento pubblico redatto il 20 maggio 2003 dal notaio F N__________ di __________ essa ha istituito sue eredi universali AO 1 (1949) e AO 2 (1958) in parti uguali, nominando come esecutore testamentario lo stesso notaio. Su richiesta di quest'ultimo, una psichiatra e psicoterapeuta designata dal medico cantonale, la dott. F__________ B__________ di , ha poi confermato in un referto del 27 maggio 2003 che l'anziana, da lei esaminata il 15 maggio 2003 nella casa per anziani, era “capace di intendere e di volere con capacità di discernimento”, ossia “in grado di redigere testamento”. I è deceduta all'ospedale __________ di __________ il 21 agosto 2008. Il suo testamento è stato pubblicato il 2 settembre 2008 dal notaio F__________ N__________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
B. Il 19 agosto 2009 AP 1 (1930), AP 2 (1927) e AP 3 (1920), prime cugine del ramo paterno della defunta, hanno convenuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che il testamento fosse annullato. Le convenute hanno proposto il 20 novembre 2009 di respingere la petizione. Le attrici hanno replicato il 5 gennaio 2010, mantenendo la loro domanda. Le convenute hanno duplicato l'8 febbraio 2010, confermandosi nella risposta. L'udienza preliminare si è tenuta il 12 aprile 2010 e l'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia sulla capacità di discernimento della testatrice, è terminata il 4 luglio 2011. In un memoriale conclusivo del 21 settembre 2011 le attrici hanno poi riaffermato la loro posizione. In un analogo memoriale del 23 settembre 2011 le convenute hanno nuovamente sollecitato il rigetto dell'azione. Al dibattimento finale del 30 settembre 2011 le parti hanno ribadito i rispettivi argomenti. Statuendo con sentenza del 14 ottobre 2011, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 51 250.– e le spese di fr. 3875.– sono state poste a carico delle attrici in solido, tenute a rifondere alle convenute fr. 120 000.– complessivi per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorte a questa Camera con un appello del 21 novembre 2011 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato, accogliendo la loro petizione e annullando il noto testamento pubblico. Nelle loro osservazioni del 26 gennaio 2012 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello. In una replica spontanea del 10 febbraio 2012 le appellanti hanno reiterato la loro richiesta. Le convenute hanno duplicato il 22 febbraio 2012, ribadendo la loro posizione.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione” raggiungesse fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato, le parti avendo concordemente indicato al Pretore un valore litigioso di fr. 4 000 000.– (sentenza impugnata, pag. 1 in fondo).
tano questa Camera a verificare la tempestività dell'appello.
Ora, dal “tracciamento degli invii” __________ (www.post.ch) accluso all'appello si evince che la busta raccomandata contenente la sentenza del Pretore è partita dall'ufficio postale di __________ il 14 ottobre 2011 ed è giunta l'indomani – per errore – all'ufficio postale di __________, che lo ha ritornato a quello di __________. Rispedito a __________ il 17 ottobre successivo, l'invio è giunto il giorno dopo all'ufficio postale di __________ e l'avviso di ritiro è stato depositato quello stesso giorno nella casella postale dell'avvocato PA 1. Il plico è poi stato ritirato allo sportello il 24 ottobre 2011 alle ore 9.06. Consegnato all'ufficio postale di __________ il 21 novembre 2011, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
esente da difetti (sotto, consid. 6), ma ciò non significa che debba essere dichiarato improponibile per intero. Giova quindi procedere senza indugio alla sua trattazione. Quanto alla replica, cui le convenute rivolgono identiche critiche, valgono considerazioni analoghe.
Quanto alla prima contestazione, il Pretore l'ha respinta, rilevando che un testatore non deve necessariamente confidare di persona le sue ultime volontà al notaio, la comunicazione potendo anche avvenire per mezzo di terzi (sentenza impugnata, consid. 3). Ciò posto, egli ha respinto anche la seconda contestazione con l'argomento che le prove assunte dimostravano come la testatrice non fosse divenuta analfabeta con il passare degli anni, ma solesse scorrere almeno la cronaca locale del giornale cui era abbonata, di modo ch'essa non risultava affetta da deficit cognitivi tali da impedirle di leggere il testamento al momento in cui il notaio l'aveva rogato (art. 500 cpv. 1 CC; sentenza impugnata, consid. 5a e 5b). Infine il Pretore ha respinto anche la terza contestazione, in cui le attrici asserivano che per le sue carenze intellettive la disponente non era in grado di capire il contenuto dell'atto. Rammentato che la capacità di discernimento è una questione di sostanza (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), non di forma,
egli ha ritenuto che su questo punto l'appello andasse respinto già per tale motivo (loc. cit., consid. 5c). Ad ogni modo egli ha soggiunto che, valutando le risultanze probatorie, la capacità di discernimento della testatrice non risultava menomata (art. 16 CC). Anzi, il referto della dott. F__________ B__________, medico psichiatra e psicoterapeuta che aveva esaminato la disponente il 15 maggio 2003, certificava proprio il contrario, quantunque vent'anni prima il medico dell'Assicurazione Invalidità l'avesse riconosciuta incapace d'intendere e di volere e alcuni testimoni reputassero I__________ sofferente di una certa insufficienza mentale (sentenza impugnata, consid. 6). Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.
egli medesimo il testamento, il pubblico ufficiale avrebbe dovuto procedere in presenza dei testimoni, i quali sottoscrivendo il
rogito avrebbero confermato l'avvenuta lettura del documento (art. 502 CC; appello, punti 2 e 3a).
Per quel che riguarda la capacità di comprendere il contenuto dell'atto pubblico, le appellanti ribadiscono che I__________ stentava perfino a parlare dialetto, aveva una scolarità limitata al sesto anno (aveva ripetuto due classi), ha condotto una vita “vegetativa” almeno fino a 56 anni, non sapeva far di conto, non capiva il significato delle frasi, non era in grado di leggere nemmeno testi semplici e se nella casa per anziani “” la si vedeva con il giornale in mano ciò ancora non significa che fosse in grado di intendere quanto leggeva. Tanto meno risulta che ricevesse __________ quando abitava a , non essendo mai stata abbonata a tale quotidiano. A torto la dott. F B ha quindi creduto, in contrasto con tutte le risultanze istruttorie, che il linguaggio, la grammatica e la sintassi dell'interessata fossero nella norma (appello, punto 3b). Per il resto le appellanti considerano “integralmente riprodotte” le argomentazioni enunciate nel memoriale conclusivo inoltrato al Pretore (punto 4).
Nella misura in cui le attrici danno per “integralmente riprodotte” le allegazioni esposte nel memoriale conclusivo, l'appello va dichiarato d'acchito irricevibile (sopra, consid. 3). Chi presenta un appello deve illustrare perché la sentenza impugnata sia erronea, non perché siano pertinenti le argomentazioni da lui addotte in prima sede. Su questo punto il ricorso sfugge a ulteriore disamina.
Il testamento pubblico si fa, con l'intervento di due testimoni, davanti a una “persona officiale” (art. 499 CC), che nel Cantone Ticino può essere solo un notaio (art. 78 LAC, art. 78 segg. LN). Questi redige le ultime volontà in forma autentica e le “dà da leggere” al testatore (art. 500 cpv. 1 CC). In seguito il testatore e il notaio firmano l'atto (art. 500 cpv. 2 e 3 CC). Non appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve dichiarare ai due testimoni, in presenza del notaio, “che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni di ultima volontà” (art. 501 cpv. 1 CC). Non è necessario che riveli il contenuto dell'atto (art. 501 cpv. 3 CC). I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, costui si trovava in stato di capacità a disporre (art. 501 cpv. 2 CC).
Se invece il testatore non legge o non firma egli stesso la scrittura, questa deve essergli letta dal notaio alla presenza dei due testimoni, dopo di che il testatore deve dichiarare che l'atto contiene la sua disposizione di ultima volontà (art. 502 cpv. 1 CC). In tal caso i testimoni vengono a conoscenza del contenuto del documento e l'attestazione da loro firmata “deve indicare non solo il fatto dell'avvenuta dichiarazione del testatore ed il loro giudizio sul suo stato di capacità a disporre, ma anche che la scrittura fu letta dal notaio al testatore in loro presenza” (art. 502 cpv. 2 CC).
a) Nella fattispecie il notaio ha adottato la prima variante, come risulta inequivocabilmente dall'atto pubblico, nel quale ha attestato: “La testatrice conferma di aver dichiarato la sua volontà come sopra espressa al notaio rogante e, dopo aver letto tutta la scrittura qui sopra, di averlo liberamente approvato, lo firma alla presenza del notaio” (doc. B, rogito n. 1563, penultima frase). I testimoni sono stati chiamati nello studio solo dopo la firma (2° foglio). Le appellanti sostengono che il notaio ha sì dato il testamento da leggere a I__________, ma che in realtà l'ha letto lui stesso, mentre nel rogito ha attestato che la lettura è avvenuta da parte della disponente (“dopo aver letto tutta la scrittura”) quando non è minimamente certo che la testatrice l'abbia letto davvero. Ciò che – a loro avviso – rende nulla la rogazione e inefficace l'istromento.
b) Che il notaio abbia letto il contenuto del testamento a I__________ prima di sottoporre l'atto a quest'ultima è vero (deposizione dell'avv. F__________ N__________: verbale del 28 maggio 2010, pag. 3 in fondo). È altrettanto vero però ch'egli l'ha dato da leggere anche alla testatrice (loc. cit.), circostanza che le appellanti non contestano. Che il notaio abbia letto a sua volta il rogito perché si era reso conto che la testatrice non sarebbe stata in grado di capirlo è una congettura delle appellanti. D'altro lato queste non pretendono, a ragione, che la formalità supplementare della lettura da parte del pubblico ufficiale – in sé superflua – pregiudichi la validità di un testamento rogato nella forma degli art. 501 seg. CC (Steinauer, Droit des successions, Berna 2006, pag. 341 n. 684b in fine). Lamentano che nell'istromento il notaio non abbia attestato tale particolare, ma per diritto federale il notaio non è tenuto a sospingersi oltre le esigenze minime dell'art. 500 cpv. 1 CC, né il diritto ticinese prevede requisiti suppletivi (art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC). Il pubblico ufficiale deve certificare di avere dato il rogito da leggere al testatore. Se poi egli l'ha letto a sua volta, ciò non va necessariamente rogato nella forma autentica, né il fatto di tralasciare tale precisazione nell'atto pubblico inficia la validità del testamento. Tanto meno la lettura dell'atto da parte del notaio obbliga quest'ultimo a pubblicare l'atto nella forma prevista dall'art. 502 CC, forma destinata a chi “non legge o non firma egli stesso la scrittura”.
c) Affermano le appellanti che nel caso specifico la testatrice non ha letto il contenuto del rogito ad alta voce. Il che è sicuramente verosimile, salvo che nessuna norma del diritto federale o ticinese impone a un disponente di leggere la scrittura ad alta voce. Il notaio rogante deve assicurarsi, per quanto possibile e a lui riconoscibile, che il testatore legga l'atto per bene e per intero (Steinauer, op. cit., pag. 337 n. 676 con richiami; Lenz in: Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 7 ad art. 500 CC con riferimenti; Cotti/Gigax in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 12 ad art. 500 CC con rimandi). Che nella fattispecie la testatrice abbia simulato di leggere è escluso dalle stesse appellanti (memoriale, pag. 10 in fondo). Il notaio ha attestato perciò quanto ha potuto constatare, tanto più che la testatrice “era presente”, aveva risposto cioè alle sue domande in modo chiaro e determinato (deposizione dell'avv. F__________ N__________: verbale del 28 maggio 2010, pag. 2 verso il basso).
Certo, le appellanti rimproverano al notaio di avere rogato una “non verità” attestando di avere “fatto, letto e pubblicato [il rogito] ad alta e chiara voce, tranne le disposizioni testamentarie, (...) alla continua e contemporanea presenza dei comparenti” (doc. B, rogito n. 1563, 2° foglio in fine) quando in realtà egli ha letto a I__________ proprio le disposizioni testamentarie. Se non che, come si è visto, il notaio non era tenuto a certificare nella forma autentica di avere letto egli medesimo il testamento prima di farlo leggere all'interessata. Per il resto, la chiusura dell'atto pubblico è veritiera (“Fatto, letto e pubblicato ad alta e chiara voce, tranne le disposizioni testamentarie, da me notaio, nel mio studio legale sito in via __________, __________, alla continua e contemporanea presenza dei comparenti”), al cospetto dei testimoni il notaio non avendo letto alcuna disposizione testamentaria. In proposito l'appello manca perciò di consistenza.
a) Chi dispone per testamento deve essere capace di discernimento (art. 467 CC), non essere privo cioè della capacità di agire ragionevolmente per effetto di disabilità mentale, turba psichica “o stato consimile” (art. 16 CC). La capacità di discernimento è la regola. Trattandosi di adulti, essa si presume. Chi pretende che al momento di disporre un testatore non ne avesse la capacità deve recarne la prova. La natura stessa delle cose rendendo impossibile una prova piena circa lo stato mentale di una persona deceduta, si reputa sufficiente al riguardo la cosiddetta “verosimiglianza preponderante”. L'incapacità di discernimento si presume invece qualora una persona sia affetta da disabilità mentale, turba psichica “o stato consimile”. In tal caso incombe a chi si prevale del testamento dimostrare che il disponente ha agito in un intervallo di lucidità. Tale prova essendo difficile da apportare, si reputa sufficiente – una volta ancora – la cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (sentenza del Tribunale federale 5A_501/2013 del 13 gennaio 2014, consid. 6.1.2 con richiami). Ad ogni modo la capacità di discernimento è relativa e dipende dalla complessità dell'atto che dev'essere compiuto (sentenza del Tribunale federale 5A_18/2012 dell'11 aprile 2012, consid. 4.2 con rinvii). Se al momento in cui ha disposto il de cuius non aveva una capacità di discernimento sufficiente per rapporto alla difficoltà del testamento, l'atto può essere annullato (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC).
b) Nella fattispecie è fuori dubbio che I__________ andasse presunta incapace di discernimento quel 20 maggio 2003,
allorché ha fatto testamento, se agli atti non figurasse il referto 27 maggio 2003 della dott. F__________ B__________ (doc. 2). La relazione allestita il 20 novembre 1982 dal medico dell'Assicurazione Invalidità, dott. S__________ L__________, era infatti lapidaria. Secondo tale specialista, l'interessata soffriva fin dalla nascita “di una debilità mentale di secondo grado che rasenta la imbecillità”, era “incapace di intendere e di volere” e doveva finanche “essere tenuta sotto sorveglianza” (doc. D, 4° foglio). Sta di fatto che, visitata il 15 maggio 2003 dalla dott. F__________ B__________ (verbale del 6 ottobre 2010, pag. 3), l__________ ha denotato capacità logiche e di giudizio conservate, buona capacità di concentrazione e di attenzione, come pure corso del pensiero normale, sicché la specialista l'ha definita “capace di intendere e di volere con capacità di discernimento”, “in grado di redigere testamento” (doc. 2, 2° foglio). La flagrante contraddizione delle due analisi mediche può sorprendere, ma il Pretore ne ha individuato la ragione nel fatto che il dott. S__________ L__________ aveva formulato l'anamnesi sulla base di quanto gli aveva riferito l'allora curatore di I__________, E__________ C__________, stando al quale la curatelata conduceva una vita pressoché vegetativa, ciò che in realtà non era vero (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Le appellanti non contestano tale motivazione. Il perito giudiziario, da parte sua, non è stato interpellato al riguardo. Ne deriva che quel 20 maggio 2003 la testatrice andava ritenuta capace di discernimento, sicché incombeva alle attrici dimostrare il contrario, per lo meno con un grado di “verosimiglianza preponderante”.
c) Le appellanti adducono – come detto – che I__________ stentava perfino a parlare dialetto, aveva una scolarità limitata al sesto anno (aveva ripetuto due classi), ha condotto una vita vegetativa almeno fino a 56 anni, non sapeva far di conto, non capiva il significato delle frasi, non era in grado di leggere nemmeno testi semplici e che se nella casa per anziani “” la si vedeva con il giornale in mano, ciò ancora non significa che fosse in grado di intendere quanto leggeva. Tanto meno – esse soggiungono – essa riceveva __________ quando abitava a __________ (come ha dichiarato l'ing. S T__________: verbale del 6 ottobre 2010, pag. 7), non essendo mai stata abbonata a tale quotidiano. A torto la dott. F__________ B__________ ha ravvisato quindi un “linguaggio fluente esente da turbe di tipo afasico” (doc. 2, 2° foglio).
Che I__________ iniziasse le frasi balbettando (deposizione di P__________ C__________: verbale del 23 novembre 2010, pag. 4), parlasse a scatti monosillabici (deposizione di R__________ T__________: loc. cit., pag. 6), accusasse “determinate difficoltà nell'esprimersi” e nel farsi capire (deposizione di F__________ R__________: verbale del 12 ottobre 2010, pag. 2 in alto) è possibile, ma ciò non vuol dire che non fosse in grado di leggere. Ch'essa poi abbia frequentato sei anni – su otto – di scolarità obbligatoria in un istituto privato (doc. D, 1° foglio in fondo) indizia pur sempre il fatto ch'essa avesse per lo meno una capacità di lettura da alunno di prima media.
Quanto alla vita vegetativa fino a 56 anni, all'incapacità a far di conto e a comprendere il significato delle frasi, si tratta di apprezzamenti riconducibili al suo primo curatore, E__________ C__________ (deposizione di M__________ C__________: verbale del 12 ottobre 2010, pag. 4). A parte il fatto però che l'ipotesi di una vita inerte è stata chiaramente smentita dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 14 in alto), senza che le appellanti censurino tali accertamenti, il successivo curatore dal 1985 in poi, M__________ L__________, non ha accennato nulla del genere. Anzi, a suo parere I__________ leggeva il giornale che aveva lì in casa almeno “un po' così, qualche frase, sfogliandolo e guardandolo un po', senza leggere tutto un articolo” (verbale del 12 ottobre 2010, pag. 6). E il direttore della casa per anziani la vedeva leggere l__________ in soggiorno, ciò che non avrebbe avuto senso se per l'essenziale l'abbonata non ne comprendeva il contenuto (verbale del 6 ottobre 2010, pag. 5). Ciò non accredita lontanamente la tesi che la curatelata non capisse nulla, come asseriva E__________ C__________. È vero che P__________ C__________ ha dichiarato di avere constatato, negli anni novanta, come essa non capisse quanto spiegava il Consiglio federale nell'opuscolo accluso al materiale di voto sull'abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale da 20 a 18 anni (verbale del 23 novembre 2010, pag. 5). Dalla deposizione medesima si evince tuttavia che in quel frangente l'interessata non aveva neppure letto l'opuscolo, limitandosi a sfogliarlo. Non si era data quindi la pena di comprendere.
d) Non si disconosce che per più d'uno I__________ era “un po' ritardata” (deposizione di R__________ M__________: verbale del 23 novembre 2010, pag. 2), “una debile mentale” (deposizione di P__________ C__________, verbale del 23 novembre 2010, pag. 4) con capacità cognitive “come un bambino tra i sei e gli otto anni” (deposizione di R__________ T__________: verbale del 23 novembre 2010, pag. 6). Non consta però che fosse priva d'intendimento. A prescindere dalla deposizione dell'ing. S__________ T__________ (verbale del 6 ottobre 2010), che le appellanti reputano compiacente, risulta piuttosto che l'interessata era “fissa nelle sue idee” e capace di andare nei suoi propositi fino in fondo (deposizione di M__________ L__________: verbale del 12 ottobre 2010, pag. 7 in alto), come quando aveva voluto permutare un suo terreno – contro l'avviso del curatore – con il fondo di un vicino (deposizione di F__________ R__________: verbale del 12 ottobre 2010, pag. 3 in alto). Oppure quando ha detto al direttore della casa per anziani, una volta fatto testamento, di
avere “messo a posto le sue cose” (deposizione di L__________ G__________: verbale del 6 ottobre 2010, pag. 5).
Si aggiunga che, contrariamente all'opinione delle attrici, il contenuto del testamento pubblico è di una semplicità elementare (doc. B). A parte la prima clausola, dalla formulazione inutilmente burocratica (ma senza oggetto in concreto, la testatrice non avendo mai disposto dei suoi beni in precedenza), il testo era così redatto:
Testamento pubblico
La sottoscritta __________ I__________ revoca ogni disposizione di ultima volontà e testamento antecedente alla presente.
Istituisce sue eredi universali in parti uguali le signore:
AO 1, 03.11.1949, coniugata, da __________
AO 2, 17.09.1958, da __________.
Se la capacità di discernimento è relativa e dipende dalla complessità dell'atto che dev'essere compiuto, nel caso specifico non occorreva sicuramente un alto livello di comprensione per capire che dopo la morte della testatrice tutto il patrimonio di lei sarebbe toccato alle due eredi in parti uguali.
e) In definitiva, e per concludere, le appellanti non hanno dimostrato con un grado di “verosimiglianza preponderante” che quel 20 maggio 2003 I__________ non era in grado di capire il contenuto del rogito a lei sottoposto per la lettura. Né il referto 20 maggio 2003 della dott. F__________ B__________ può essere – per ipotesi – sospettato di qualche indulgenza. Intanto perché la specialista non è stata scelta dalle convenute (bensì, a quanto risulta, dal medico cantonale: deposizione dell'avv. F__________ N__________: verbale del 28 maggio 2010, pag. 3 in alto). Inoltre perché le conclusioni del rapporto si fondano sui risultati di due test scientificamente riconosciuti (di G__________, analogo alla Mini Mental State Examination, e di H__________) per “inquadrare il paziente in base a criteri rispettivamente di depressione e di deterioramento cognitivo”, come ha avuto modo di confermare il perito giudiziario dott. D__________ M__________ (referto del 7 maggio 2011, pag. 6, risposte n. 6 e 7). Destituito di consistenza, l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ). Le attrici rifonderanno inoltre alle convenute, che hanno formulato osservazioni all'appello e duplicato alla replica per il tramite di un legale, adeguate ripetibili. La relativa indennità è commisurata al prescritto dell'art. 11 cpv. 1 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), fermo restando che in seconda sede la contesa non riservava più soverchie difficoltà, gli argomenti dell'appello riprendendo (anche in diritto) quelli esposti davanti al Pretore.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 25 000.– sono poste solidalmente a carico delle appellanti, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 36 000.– complessivi per ripetibili.
Notificazione:
– avv. dott.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).