Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2011.17
Entscheidungsdatum
16.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2011.17

Lugano 16 luglio 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nelle cause DI.2007.155 e DI.2009.220 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, con istanze del 1° febbraio 2007 e del 16 febbraio 2009 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);

e nella causa DI.2007.562 (divorzio: provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 4 maggio 2007 dalla convenuta nei confronti dell'istante;

giudicando sull'appello del 3 febbraio 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 21 gennaio 2011;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1963) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ il 15 ottobre 1999. Dal matrimonio sono nate E__________, il 25 aprile 2000, e D__________, il 4 febbraio 2002. Il marito lavora per la __________. La moglie, titolare di una maturità linguistica, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, occupandosi solo della casa e della famiglia. I coniugi si sono separati nel febbraio del 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento nel medesimo comune. In esito a un'istanza di misure a protezio­ne dell'unione coniugale promossa da AP 1, con decisione del 10 marzo 2005 il giudice unico nei procedimenti sommari del Tribunale distrettuale di Horgen ha accertato che i coniugi vivono separati dal 1° febbraio 2005, ha affidato le figlie alla madre e ha omologato una convenzione in cui i coniugi regolavano il diritto di visita paterno, mentre AO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlia (assegni familiari non compresi). L'accordo prevedeva altresì l'impegno del marito di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3550.– mensili oltre alla metà dei bonus da lui percepiti, impegno che tuttavia non è stato oggetto di ratifica giudiziaria. Nell'estate del 2005 AP 1 si è trasferita con le figlie a __________.

B. Il 1° febbraio 2007 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo l'affidamento di E__________ e D__________ alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 2900.– mensili fino al febbraio del 2012 e di fr. 1450.– mensili fino al febbraio del 2016, così come uno scalare da fr. 1100.– a fr. 1560.– mensili per ogni figlia (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età e prospettando il versamento della metà della prestazione di libero passaggio da lui accumulata durante il matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale (inc. OA.2007.73). In via cautelare egli ha formulato le medesime

richieste alimentari (inc. DI.2007.155). Nella sua risposta del 13 marzo 2007 la moglie ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre) e al riparto della prestazione di libero passaggio del marito, ma ha avversato le offerte di contributo alimentare per sé e le figlie.

C. All'udienza del 27 marzo 2007 (proseguita il 4 maggio successivo), indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha chiesto di respingere l'istanza per quanto riguarda la modifica dei contributi alimentari per sé e per le figlie, confermando gli importi omologati dal tribunale __________ a protezione dell'unione coniugale. In subordine essa ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr. 5137.50 mensili dal dicembre del 2005, uno per D__________ di fr. 1221.– mensili fino al febbraio del 2008, aumentato a fr. 1368.– mensili in seguito, e uno per E__________ di fr. 1368.– mensili (assegni familiari compresi).

D. Lo stesso 4 maggio 2007 AP 1 si è rivolta al Pretore, chiedendo che fosse ordinato alla __________ di bloccare il conto n. __________ intestato al marito fino a concorrenza di fr. 22 682.25 e di versare tale importo su un conto bancario a lei intestato (inc. DI.2007.562). All'udienza del 19 giugno 2007, destinata alla discussione, il marito ha proposto di respingere l'istanza. Nel maggio del 2008 AP 1 ha cominciato a lavorare a tempo parziale per l'__________.

E. Il 16 febbraio 2009 AO 1 ha presentato una nuova istanza cautelare per ottenere la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1560.– mensili dal 1° gennaio 2009 e di quello per le figlie a fr. 1370.– mensili ciascuna (senza assegni familiari, ma inclusi fr. 75.– mensili per la mensa scolastica), sempre dal 1° gennaio 2009 (inc. DI.2009.220). Con decreto cautelare emesso inaudita parte il 18 febbraio 2009 il Pretore ha ridotto i contributi dal 1° marzo 2009 nella misura richiesta. Al contraddittorio del 27 marzo 2009 AP 1 ha proposto di fissare il contributo alimentare per sé in fr. 3550.– mensili, oltre alla metà del bonus annuale percepito dal marito, e quello per ogni figlia in un importo compreso tra fr. 1573.– e fr. 2168.10 mensili fino alla maggiore età o al conseguimento di una formazione professionale appropriata. Al termine dell'udienza il Segretario assessore ha ordinato la congiunzione dell'azione di merito e di tutti i procedimenti cautelari per l'istruttoria e il giudizio.

F. Nel frattempo, il 27 marzo 2007, il Segretario assessore ha deciso di trattare la causa di merito come azione di divorzio su richie­sta comune con accordo parziale e il 5 giugno 2007 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose. Il marito ha confermato tale volontà il 6 agosto 2007, dopo il termine bimestrale di riflessione, e la moglie il 13 agosto 2007. Il 6 marzo 2009 il Segretario assessore ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel suo memoriale del 17 marzo 2009 la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista, sollecitando un contributo alimentare per sé di fr. 3550.– mensili, aumentati a fr. 4500.– dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino al febbraio del 2018, e uno scalare per le figlie da fr. 1573.– a fr. 2168.10 mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Nel proprio allegato del 20 marzo 2009 l'attore ha ridotto l'offerta di contributo alimentare per la moglie a fr. 1560.– mensili fino al febbraio del 2018 e ha proposto un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 1502.50 mensili fino a 12 anni, aumentato a fr. 1737.50 mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). L'udien­za preliminare sugli effetti litigiosi del divorzio si è tenuta il 27 marzo 2009.

G. Esperita l'istruttoria cautelare e di merito, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 12 febbraio 2010 AP 1 ha sostanzialmente riaffermato il suo punto di vista, postulando un contributo alimentare per sé di fr. 2892.80 mensili per il 2007, oltre alla metà del bonus, di fr. 3788.90 mensili per il 2008, di fr. 3994.95 mensili per il 2009 e di fr. 3173.60 mensili fino al febbraio del 2018, così come uno scalare per ogni figlia da fr. 1321.10 a fr. 2076.40 mensili dal 2007 fino all'emanazione della sentenza di divorzio. Nel proprio memoriale del 19 febbraio 2010 AO 1 ha ribadito la sua posizione, chiedendo di accogliere le sue istanze del 1° febbraio 2007 (inc. DI.2007.155) e del 16 feb­braio 2009 (inc. DI.2009.220), e ha proposto un contributo alimentare decrescente per la moglie da fr. 3500.– a fr. 905.60 mensili dal 1° febbraio 2007 fino al momento in cui essa “incrementerà le proprie entrate al punto di coprire il relativo importo”, rispettivamente contributi di mantenimento scalari per le figlie da fr. 1100.– a fr. 1300.– mensili ciascuna fino all'emanazione della sentenza di merito.

H. Il 1° marzo 2010 il Segretario assessore ha assegnato ad AP 1 un termine per produrre i conteggi di stipendio di gennaio e febbraio del 2010. Sulla base di tale documentazione AO 1 ha proposto in via cautelare, il 23 marzo 2010, di sopprimere il contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2010 e di aumentare, sempre da quella data, il contributo alimentare per le figlie a fr. 1436.– mensili ciascuna (incluse le spese per la mensa scolastica).

I. Statuendo con giudizio unico del 21 gennaio 2011, il Pretore ha parzialmente accolto le istanze cautelari introdotte da AO 1 il 1° febbraio 2007 (inc. DI.2007.155) e il 16 febbraio 2009 (inc. DI.2009.220), fissando i seguenti contributi alimentari provvisionali:

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007:

fr. 1893.– mensili per la moglie,

fr. 1034.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 828.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2008:

fr. 1668.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1554.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° al 30 aprile 2008:

fr. 1884.– per la moglie,

fr. 1042.– per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 830.– per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° maggio al 31 dicembre 2008:

fr. 575.– mensili per la moglie,

fr. 1700.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1481.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009:

fr. 496.– mensili per la moglie,

fr. 1402.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1268.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio 2010 fino all'emanazione della sentenza di divorzio:

fr. 1659.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1507.– mensili per D__________ (assegni familiari non compresi).

La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il Pretore ha respinto invece l'istanza cautelare presentata da AP 1 il 4 maggio 2007 (inc. DI.2007.562), ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico di lei, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 500.– per ripetibili. Nel merito il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha regolato gli effetti accessori, senza assegnare alla moglie contributi di mantenimento.

L. Contro il decreto cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 febbraio 2011 per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere le due istanze cautelari del marito (inc. DI.2007.155 e inc. DI.2009.220) e di accogliere la sua del 4 maggio 2007 (inc. DI.2007.562). Con decreto dell'8 febbraio 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2011 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dal diritto anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare del Pretore, intimato il 21 gennaio 2011, è stato notificato alla patrocinatrice della convenuta il 24 gennaio 2011. L'appello in esame soggiace pertanto al nuovo diritto, secondo cui le decisioni in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è manifestamente dato. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.

  1. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che, rispetto al momento in cui i contributi alimentari per la moglie e le figlie erano stati fissati il 10 marzo 2005 dal giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, la situazione delle parti era mutata in modo rilevante, giacché nell'estate del 2005 la moglie si è trasferita con le figlie da __________ a __________, dove nel 2008 ha

iniziato un'attività lucrativa. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito del marito nel 2007 e 2008 in fr. 9389.80 mensili, oltre a fr. 590.– mensili di assegni familiari, e dal 2009 in poi in fr. 9389.80 mensili, senza assegni familiari, calcolando il relativo fabbisogno minimo in fr. 6223.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1673.–, spese accessorie fr. 166.95, posteggio fr. 130.–, premio della cassa malati fr. 474.–, imposte fr. 1411.–, assicurazione dell'automobile fr. 80.30, imposta di circolazione fr. 32.90, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 22.40, protezione giuridica fr. 16.–, quota del TCS fr. 16.90, trasferte nel Ticino fr. 500.–, alloggio nel Ticino fr. 200.–, trasferte posto di lavoro fr. 100.–, pasti fuori casa fr. 200.–).

Quanto alla moglie, il Pretore ha appurato che dal gennaio al marzo del 2008 essa ha guadagnato in media fr. 4451.25 netti mensili e dal maggio al dicembre fr. 2855.20 netti mensili. Per il 2009 egli ha appurato un reddito medio di fr. 2420.– netti mensili (assegni familiari non compresi), aumentato a fr. 3599.10 netti mensili dal 1° gennaio 2010 (più gli assegni familiari). Il fabbisogno minimo di lei per il 2007 e per l'aprile del 2008 è stato calcolato in circa fr. 3040.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro delle figlie fr. 909.–, premio della cassa malati fr. 447.20, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 35.40, protezione giuridica privata fr. 30.40, quota del TCS fr. 16.90, imposta di circolazione dello scooter fr. 10.–, assicurazione dello scooter fr. 42.85, onere fiscale fr. 200.–), aumentati a fr. 3140.– mensili nei primi tre mesi del 2008 (onere fiscale fr. 300.–), a fr. 3490.– mensili dal maggio 2008 al 31 dicembre 2009 (onere fiscale fr. 350.–, trasferte posto di lavoro fr. 100.–, pasti fuori casa fr. 200.–) e a fr. 3540.– mensili dal 1° gennaio 2010.

l fabbisogni in denaro delle figlie, stimati in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, sono stati fissati tra fr. 1661.– e fr. 1972.50 mensili per E__________ e tra fr. 1330.– e fr. 1791.50 mensili per D__________ dal 2007 fino all'emanazione della sentenza di merito.

Constatato un ammanco nel bilancio familiare di fr. 2274.20 mensili dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007, un'eccedenza di fr. 1067.05 mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2008, nuovamente un ammanco di fr. 2304.20 nell'aprile del 2008, un ammanco di fr. 389.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2008, un ammanco di fr. 1109.10 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e un ammanco di fr. 138.10 mensili dal 1° gennaio 2010 in poi, il primo giudice ha obbligato AO 1 a versare ogni mese dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007 fr. 1893.– per la moglie, fr. 1034.– per E__________ (assegni familiari compresi) e fr. 828.– per D__________ (assegni familiari compresi), dal 1° gennaio al 31 marzo 2008 fr. 1668.– per E__________ (assegni familiari compresi) e fr. 1554.– per D__________ (assegni familiari compresi), dal 1° al 30 aprile 2008 fr. 1884.– per la moglie, fr. 1042.– per E__________ (assegni familiari compresi) e fr. 830.– per D__________ (assegni familiari compresi), dal 1° maggio al 31 dicembre 2008 fr. 575.– per la moglie, fr. 1700.– per E__________ (assegni familiari compresi) e fr. 1481.– per D__________ (assegni familiari compresi), dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 fr. 496.– per la moglie, fr. 1402.– per E__________ (assegni familiari non compresi) e fr. 1268.– per D__________ (assegni familiari non compresi), dal 1° gennaio 2010 all'emanazione della decisione di divorzio fr. 1659.– mensili per E__________ (assegni familiari non compresi) e fr. 1507.– per D__________ (assegni familiari non compresi).

  1. L'appellante contesta anzitutto che le circostanze nelle quali i contributi alimentari per lei e le figlie sono stati fissati a tutela dell'unione coniugale fossero apprezzabilmente mutate quando il marito ha introdotto l'istanza cautelare del 1° febbraio 2007 (inc. DI.2007.155), l'unico cambiamento intervenuto essendo il trasferimento suo e delle figlie nel Ticino. A parere della convenuta il Pretore ha “trascinato l'evasione delle cautelari per tutta la durata del processo di merito” e trasformato così tali procedure in cautelari generiche “ab initio causa di merito, in cui la parte chiede genericamente al giudice di farsi esaminare d'ufficio le circostanze adattandole motu proprio di volta in volta con la sentenza finale”. Essa fa valere altresì che in ogni caso il suo trasferimento nel Ticino con le figlie ha inciso sul fabbisogno minimo del marito unicamente per quanto riguarda le spese di trasferta.

a) Le misure a protezione dell'unione coniugale ordinate prima di una causa di divorzio rimangono in vigore finché non siano sostituite da misure provvisionali, in conformità all'art. 137 cpv. 2 vCC (ora art. 276 cpv. 1 CPC). Esse possono essere modificate solo alle condizioni dell'art. 179 CC, norma che si applica anche alle misure provvisionali intese a far modificare le misure a tutela dell'unione coniugale precedentemente adottate. E l'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione dell'unione coniugale, adattandole alle diverse circostanze o revocandole. Una modifica si giustifica ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formu­late in base alla situazione di quel mo­men­to non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora il giudice abbia statuito senza conoscere circostanze determinanti. Le parti non possono invocare per contro un errato apprezzamento delle circostanze iniziali, la procedura non avendo lo scopo di correggere la decisione precedente, ma solo di adattarla alle nuove circostanze. Decisiva è la situazione al momento in cui è presentata l'istanza di modifica (sentenza del Tribunale federale 5A_547/2012 del 14 marzo 2013, consid. 4.2).

b) Nella fattispecie non può essere seriamente revocato in dubbio che quando il marito ha presentato la prima istanza di modifica la situazione fosse mutata, il trasferimento della mo­glie con le figlie nell'estate del 2005 da __________ a __________ non risultando temporaneo né trascurabile. Poco importa che il marito si sia rivolto al giudice solo il 1° febbraio 2007. Il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò solo il diritto alla modifica dell'assetto provvisionale. Perde – di regola – il diritto di ricuperare quanto pagato in esubero, poiché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Rep. 1996 pag. 123 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.85 del 3 giugno 2009, consid. 4). Ciò vale analogamente per la seconda procedura di modifica, del 16 febbraio 2009, a quel momento la moglie avendo iniziato un'attività lucrativa a tem­po parziale. È vero che in concreto la procedura cautelare è durata a lungo, ma per tacere del fatto che l'interessata nulla ha eccepito circa la congiunzione di tutte le procedure cautelari e del merito per l'istruttoria e il giudizio (verbale del 27 marzo 2009, pag. 3), recriminazioni al riguardo non sussidiano all'interessata se non per quanto attiene alla decorrenza della modifica, che il Pretore ha considerato. E qualora ravvisi i presupposti dell'art. 179 cpv. 1 CC il giudice fissa i nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi presi in esame per il calcolo nel giudizio precedente (sentenza del Tribunale federale, loc. cit., consid. 4.3 con rinvio a DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 137 III 606 consid. 4.1.2), come ha fatto il Pretore. In proposito non soccorre dunque attardarsi.

  1. Relativamente al fabbisogno minimo del marito, l'appellante sostiene che dal 2007 in poi esso va stabilito in fr. 4290.60 mensili e non in fr. 6223.45 mensili, come ha accertato il Pretore. Le varie voci vanno esaminate singolarmente.

a) In merito alle spese di trasferta nel Ticino, riconosciute dal primo giudice in fr. 500.– mensili per costi d'automobile, l'appellante chiede di ridurle a fr. 275.– mensili, rilevando che si giustifica di riconoscere solo il costo di un abbonamento generale FFS di fr. 3300.– annui. Ora, il coniuge che durante la vita in comune poteva adoperare un'automobile ha diritto di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi per l'uso di un veicolo anche dopo la separazione, sempre che il bilancio familiare consenta di finanziarli (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). In situazioni di ristrettezza, per contro, i costi d'automobile vanno tralasciati. Se il coniuge deve nondimeno affrontare trasferte per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare diritti di visita, si include nel suo fabbisogno minimo il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (loc. cit.). In concreto la situazione economica della fami­glia non permetterebbe di finanziare i costi di due economie domestiche, sicché l'istante dovrebbe accontentarsi di un abbonamento ai mezzi pubblici. Sta di il fatto che – come si vedrà in appresso – per assicurare il fabbisogno minimo della moglie e quello in denaro delle figlie AO 1 deve attingere a tutti i suoi cespiti d'entrata, compresi i bonus. Il costo dell'automobile e quello per il vitto nel Ticino non pregiudicano quindi – come risulterà in seguito – la spettanza dell'appellante.

b) Per quanto riguarda l'onere d'imposta, l'interessata chiede di ridurlo da fr. 1411.– a fr. 600.– mensili poiché l'importo riconosciuto dal Pretore “non appare credibile”. In realtà il carico tributario inserito nel fabbisogno minimo dell'interessato corrisponde alle tassazioni emesse dall'autorità fiscale zurighese (doc. NN e OO). Non si intravedono dunque ragioni per scostarsi da tali accertamenti. Per i motivi evocati dianzi (consid. a) si rinuncia inoltre a stralciare le imposte dal fabbisogno minimo del marito, come si imporrebbe – di regola – in caso di ammanco nel bilancio familiare (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb).

c) Quanto al premio per l'assicurazione di protezione giuridica e alla quota del __________, a prescindere dal fatto che costi analoghi sono stati inclusi nel fabbisogno minimo della moglie, l'appellante non nega che tali oneri esistessero già durante la vita in comune. E se il bilancio familiare permette di coprirli, si giustifica di riconoscerli nel fabbisogno minimo (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c).

d) Relativamente alle spese per le trasferte di lavoro, che l'appellante chiede di ridurre da fr. 100.– a fr. 48.– mensili, e a quelle per i pasti fuori casa, che chiede di togliere dal fabbisogno minimo del marito, non è il caso di stralciarle per le ragioni testé esposte (consid. a). Senza dimenticare che l'appellante nemmeno si confronta con le argomentazioni del Pretore, secondo cui tali importi sono stati riconosciuti per una questione di parità di trattamento. Carente di motivazione nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile. Ne segue che, in ultima analisi il fabbisogno minimo dell'istante va confermato in fr. 6223.45 mensili.

  1. L'appellante si duole che nel calcolo del reddito conseguito dal marito tra il 2007 e il 2009 il Pretore abbia trascurato i bonus

elargiti dal datore di lavoro, sostenendo che tali gratifiche vanno destinate al mantenimento della famiglia perché il fabbisogno coniugale non è coperto. Il Pretore, da parte sua, ha rinunciato a considerare quegli importi ai fini dei contributi alimentari con l'argomento che nella determinazione del reddito conseguito da un coniuge durante il matrimonio non entra in linea di conto il denaro accantonato a titolo di risparmio. E, al riguardo, egli ha accertato che durante la vita in comune i coniugi avevano risparmiato complessivi fr. 132 317.–, pari a fr. 26 463.50 annui.

Che il reddito di un lavoratore dipendente includa i bonus o le partecipazioni agli utili, se percepiti abitualmente, è fuori dubbio (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Altrettanto indubbio è che nella fissazione dei contributi alimentari giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC (applicabile per analogia anche in pendenza di divorzio) questa Camera ha sempre adottato il metodo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza del bilancio familiare, una deroga a tale criterio essendo lecita solo ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero la totalità dei loro red­diti al mantenimento della famiglia (RtiD II-2010 pag. 624 consid. 10a, II-2010 pag. 639, I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.69 dell'11 marzo 2011, consid. 8a). Ora, in concreto AO 1 risulta avere ricevuto tra il 2007 e il 2009 bonus per complessivi fr. 114 000.–: fr. 51 000.– per il 2007 (doc. NNN), fr. 38 000.– per il 2008 (doc. CCC, pag. 2) e fr. 25 000.– per il 2009 (doc. DDD, pag. 3). Che durante la vita in comune tale gratifiche non fossero destinate al rispar­mio è possibile. Qualora tuttavia, dopo la separazione di fatto, il fabbisogno della famiglia non sia più coperto, l'esigenza del sostentamento prevale su quella del risparmio. Al punto che la famiglia può essere tenuta, per sovvenzionare il mantenimento, a erodere anche la sostanza (sentenza del Tribu­nale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi richiami di giurisprudenza, inclusa la sentenza pubblicata in DTF 129 III 9; I CCA, sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile 2013, consid. 4 destinato a pubblicazione). Nella fattispecie ormai il fabbisogno della famiglia non è più coperto senza far capo ai bonus riscossi dal marito. Anche tali entrate vanno annoverate quindi fra i redditi determinanti.

  1. L'appellante chiede di aumentare il suo fabbisogno minimo da fr. 3490.– a fr. 4417.60 mensili dal marzo del 2009. Non si confronta però con il decreto impugnato, limitandosi a riprendere pedissequamente i calcoli esposti nel suo memoriale conclusivo del 3 febbraio 2011. Ciò non è ammissibile (DTF 131 III 387 con­sid. 2.3). Per altro il costo dell'elettricità, dell'acqua potabile e del telefono rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo e non vanno calcolati in aggiunta (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Anche dopo l'aprile del 2008, inoltre, non v'è ragione di maggiorare il fabbisogno minimo di lei (fr. 3040.– mensili), l'interessata non avendo chiesto una modifica del contributo alimentare in suo favore.

  2. Per quanto riguarda i fabbisogni in denaro delle figlie, l'appellante chiede di fissarli per il 2009 in fr. 1741.85 mensili ciascuna (assegni familiari non compresi). Mal si comprende invero il suo calcolo, fondato per altro su un fabbisogno in denaro di E__________ inferiore a quello di fr. 1893.50 mensili correttamente fissato dal Pretore sulla scorta della tabella 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Si conviene che, dandosi condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro dei figli stimato in base alle note raccomandazioni può essere maggiorato anche del 25%. Se non che AO 1 guadagna fr. 11 474.80 mensili e il reddito complessivo dei coniugi non eccede fr. 13 894.80 mensili, ciò che non denota ancora una situazione particolarmente agiata (cfr. RtiD II-2010 pag. 634 consid. 8). Per converso non bisogna dimenticare che gli importi previsti dalle raccomandazioni comprendono già l'assegno familiare, il quale va dedotto perciò dal fabbisogno in denaro (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3). E siccome in concreto dal 2009 l'assegno familiare è percepito dall'appellante, il fabbisogno di E__________ va ridotto a fr. 1683.50 mensili nel 2009 e a fr. 1772.50 nel 2010, come pure quello di D__________ a fr. 1512.50 mensili nel primo e a fr. 1591.50 mensili nel secondo periodo.

  3. L'appellante censura una violazione del principio dispositivo che presiede alla fissazione di contributi alimentari fra coniugi. Ora, nel memoriale conclusivo del 19 febbraio 2010, come pure nel suo scritto del 23 marzo seguente, l'istante chiedeva di ridurre

il contributo alimentare per la moglie a fr. 3500.– mensili dal 1° feb­braio al 31 dicembre 2007, di sopprimerlo dal 1° gennaio al 31 marzo 2008, di fissarlo in fr. 3500.– mensili per i mesi di

aprile e maggio del 2008 e di ricondurlo nuovamente a fr. 905.60 mensili dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2009. In esito al presente giudizio è vero che il contributo alimentare per la convenuta risulta inferiore a quello offerto dall'istante, ma non bisogna disconoscere che l'offerta dell'istante era condizionata a contributi alimentari più elevati per le due figlie. In condizioni del genere non si scorge alcuna violazione del principio dispositivo. Per contro gli effetti legati alla seconda istanza di modifica, e in particolare il computo del reddito conseguito dalla moglie, decorrono dal 1° gennaio 2009, come propone AO 1 (DTF 111 II 107 consid. 4). Né si giustifica di rivedere il fabbisogno in denaro delle figlie nel 2008, quando la moglie ha intrapreso un'attività lucrativa. Per evitare ripetizioni conviene ad ogni modo, relativamente a quell'anno, fissare uno scaglione unico fondato sulla media di tutti i cambiamenti intervenuti in quel lasso di tempo (cfr. RtiD I-2012 pag. 879).

  1. Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007

Reddito del marito fr. 13 639.80

Reddito della moglie fr. –.—

fr. 13 639.80 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 6 223.–-

Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 040.–-

Fabbisogno in denaro di E__________ fr. 1 661.–-

Fabbisogno in denaro di D__________ fr. 1 330.–-

fr. 12 254.–- mensili

Eccedenza fr. 1 358.80 mensili

Il marito può conservare per sé fr. 6 223.–- mensili,

deve versare alla moglie fr. 3 040.–- mensili,

a E__________ fr. 1 661.–- mensili

e a D__________ fr. 1 330.–- mensili

destinando al risparmio fr. 1 358.80 mensili.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008

Reddito del marito fr. 12 554.80

Reddito della moglie fr. –.—

fr. 12 554.80 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 6 223.–-

Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 040.–-

Fabbisogno in denaro di E__________ fr. 1 910.–-

Fabbisogno in denaro di D__________ fr. 1 685.–-

fr. 12 858.–- mensili

Il marito può conservare per sé fr. 6 223.–- mensili,

deve versare alla moglie fr. 3 040.–- mensili,

a E__________ fr. 1 910.–- mensili,

e a D__________ fr. 1 685.–- mensili

attingendo alla sostanza.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009

Reddito del marito fr. 11 474.80

Reddito della moglie fr. 2 420.—

fr. 13 894.80 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 6 223.–-

Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 490.–-

Fabbisogno in denaro di E__________ fr. 1 693.50

Fabbisogno in denaro di D__________ fr. 1 512.50

fr. 12 919.–- mensili

Eccedenza fr. 975.80 mensili

Il marito può conservare per sé fr. 6 223.–- mensili,

deve versare alla moglie (fr. 3490.– ./. fr. 2420.–): fr. 1 070.–- mensili,

a E__________ fr. 1 693.50 mensili

arrotondati a fr. 1 695.— mensili,

e a D__________ fr. 1 512.–- mensili,

arrotondati a fr. 1 510.— mensili

destinando al risparmio fr. 976.80 mensili.

Dal 1° gennaio 2010 all'emanazione della sentenza di divorzio

Reddito del marito fr. 11 474.80

Reddito della moglie fr. 3 599.10

fr. 15 073.90 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 6 223.–-

Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 590.–-

Fabbisogno in denaro di E__________ fr. 1 772.50

Fabbisogno in denaro di D__________ fr. 1 591.50

fr. 13 177.–- mensili

Eccedenza fr. 1 896.90 mensili

Il marito può conservare per sé: fr. 6 223.–- mensili,

deve versare a E__________ fr. 1 772.50 mensili

arrotondati a fr. 1 775.— mensili,

e a D__________ fr. 1 591.50 mensili,

arrotondati a fr. 1 590.— mensili

destinando al risparmio fr. 1 886.80 mensili.

In definitiva l'appello merita accoglimento entro tali limiti.

  1. Per quanto riguarda la richiesta di blocco e di versamento dell'importo di fr. 22 682.25, corrispondenti alla metà del bonus ricevuto da AO 1 nel 2006 (oggetto dell'istanza cautelare del 4 maggio 2007: inc. DI.2007.562), il Pretore ha respinto la pretesa dopo avere accertato che il marito aveva già versato l'ammontare previsto nella sentenza zurighese. L'appellante si limita a rilevare in proposito che “tutte le argomentazioni del giudice di prime cure sono contestate ed ininfluenti e la sentenza va riformulata”. Ciò non basta lontanamente, tuttavia, per confrontarsi con la motivazione del primo giudice. Non motivato a sufficienza sotto il profilo dell'art. 311 cpv. 1 CPC, su tal punto l'appello si rivela d'acchito irricevibile.

  2. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento dei contributi alimentari, ma non la conferma degli importi stabiliti dal Tribunale di Horgen. Dato l'esito del giudizio, equitativamente si giustifica così di porre le spese per un quinto a suo carico e per il resto a carico di AO 1, tenuto a rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Nel complesso il giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

  3. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

Le istanze cautelari formanti oggetto degli inc. DI.2007.155 e DI.2009.220 sono parzialmente accolte, nel senso che AO 1 è condannato a versare ad AP 1 i seguenti contributi alimentari:

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007:

fr. 3040.– mensili per la moglie,

fr. 1661.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1330.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008:

fr. 3040.– mensili per la moglie,

fr. 1910.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1685.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009:

fr. 1070.– mensili per la moglie,

fr. 1695.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1510.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Dal 1° gennaio 2010 fino all'emanazione della sentenza di divorzio:

fr. 1775.– mensili per E__________ (assegni familiari compresi) e

fr. 1590.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi).

Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

II. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste per un quinto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

9
  • DTF 138 III 292
  • DTF 137 III 64
  • DTF 131 III 387
  • DTF 129 III 9
  • DTF 127 III 292
  • DTF 126 III 356
  • DTF 111 II 107
  • 5A_547/201214.03.2013 · 255 Zitate
  • 5A_687/201117.04.2012 · 433 Zitate