Incarto n. 11.2011.148
Lugano 24 gennaio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nelle cause DI.2009.1826 (azione di mantenimento), DI.2010.543 (modifica del contributo di mantenimento) e DI.2010.1259 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 dicembre 2009 da
e AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
dott. AP 1 già ora in () (patrocinata dall'avv.),
giudicando sull'appello del 3 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 settembre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1961) e __________ (1964) si sono sposati a __________ il 4 giugno 1984. Hanno due figli: AO 1, nata il 4 aprile 1990, e AO 2, nato il 6 settembre 1991. Statuendo il 7 aprile 2010 su un'azione di stato civile, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato __________ a cambiare sesso (inc. DI.2009.1202). Questi ha poi ottenuto il diritto di mutare il nome in AP 1. Il matrimonio è stato sciolto con sentenza del 15 settembre 2010 dallo stesso Pretore, che ha liquidato il regime dei beni, non ha fissato contributi alimentari e ha rinunciato a suddividere gli averi previdenziali dei coniugi.
B. Nel frattempo, il 14 dicembre 2009, AO 1 e AO 2 hanno convenuto il padre davanti al medesimo Pretore, postulando un contributo alimentare rispettivamente di fr. 3566.– mensili e di fr. 2411.– mensili dalla maggiore età fino al termine degli studi universitari e postuniversitari, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–. All'udienza del 12 febbraio 2010, indetta per il contraddittorio, essi hanno riconfermato le loro richieste, AO 1 aumentando anzi di fr. 200.– mensili la sua pretesa. AP 1 ha proposto di respingere l'azione. In replica gli istanti hanno sollecitato già in via cautelare un contributo di fr. 2986.– mensili, rispettivamente di fr. 1631.– mensili. La convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Segretario assessore ha fissato in favore degli istanti un contributo alimentare di fr. 1625.– mensili ciascuno (inc. DI.2009.1826). Il 16 aprile 2010 il Segretario assessore ha poi deciso di trattare “nell'ambito della decisione di merito” un'istanza di revoca del decreto cautelare presentata dalla convenuta (inc. DI.2010.543).
C. Il 18 agosto 2010 AO 1 e AO 2 si sono nuovamente rivolti al Pretore perché ordinasse il blocco di un conto bancario intestato a AP 1 alla Banca __________ della __________. Statuendo l'indomani inaudita parte, il Pretore ha disposto la misura richiesta, ordinando all'istituto bancario di versare mensilmente fr. 1625.– a ciascuno degli istanti (inc. DI.2010.1259).
D. Esperita l'istruttoria di merito, al dibattimento finale del 20 luglio 2011 gli istanti hanno precisato le richieste di contributo alimentare rispettivamente in fr. 2986.– mensili e fr. 1631.– mensili fino al termine degli studi universitari, confermando la richiesta di blocco del contro bancario e postulando una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. AP 1 ha prodotto nuova documentazione e ha concluso una volta ancora per il rigetto dell'azione, ribadendo la richiesta di revoca del decreto cautelare del 12 febbraio 2010.
E. Statuendo il 2 settembre 2011, il Pretore ha rifiutato la documentazione presentata dalla convenuta il 20 luglio 2011, obbligando quest'ultima a versare i seguenti contributi alimentari:
per AO 1:
fr. 2057.– mensili dal dicembre 2008 al luglio 2010 e
fr. 1474.– mensili dall'agosto 2010 fino al termine degli studi;
per AO 2:
fr. 1474.– mensili dal settembre 2009 al giugno 2011,
fr. 806.– mensili dal luglio 2011 al novembre 2011 e
fr. 1474.– mensili dal dicembre 2011 fino al termine degli studi.
Il Pretore ha confermato inoltre il blocco del noto conto bancario, ordinando alla Banca __________ della __________ di versare i contributi alimentari in favore degli istanti. Le spese processuali di complessivi fr. 2500.– sono state poste per tre decimi a carico degli istanti e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere ai figli fr. 1500.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 3 ottobre 2011 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta l'azione o, in via subordinata, veder rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione. Nelle loro osservazioni del 25 novembre 2011 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello. Su richiesta del vicepresidente della Camera, AP 1 ha presentato un resoconto sull'esito della mediazione intrapresa presso il __________ di __________, le sue tassazioni del 2008, 2009, 2010 e le dichiarazioni fiscali del 2011 e 2012, mentre AO 1 e AO 2 hanno prodotto il rispettivo certificato di immatricolazione scolastica, il programma degli studi e la distinta degli esami sostenuti. Su tali risultanze le parti hanno potuto esprimersi in memoriali del 12 e 13 dicembre 2013.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenza intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni di mantenimento, trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, sono appellabili ora entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, vista l'entità dei contributi litigiosi. Quanto alla notificazione della decisione impugnata, essa è avvenuta al patrocinatore della convenuta il 5 settembre 2011. Introdotto il 3 ottobre 2011, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che il rifiuto degli istanti di intrattenere relazioni con la convenuta non si riconduce “a semplice e ingiustificato incaponimento dei figli”. “Al di là della insindacabile scelta della convenuta di cambiare sesso” – ha rilevato il Pretore – “resta il fatto che i figli sono stati coinvolti loro malgrado in una procedura di divorzio molto lunga e dolorosa per loro”, indipendentemente dalla circostanza che la convenuta abbia compreso o meno tali sofferenze. A torto quest'ultima si opponeva perciò alle richieste dei figli, invocando l'assenza di rapporti personali.
Secondo l'appellante l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni è ingiusto, poiché costoro rifiutano da oltre sei anni ogni contatto. A mente sua la mancanza di relazioni personali è imputabile a AO 1 e AO 2, i quali non hanno mai accettato la separazione dei genitori e il suo cambiamento di sesso, né hanno mai accolto i numerosi inviti a un riavvicinamento. Essa non può quindi essere ridotta – sostiene – al ruolo di semplice “padre pagatore”.
a) Come ha ricordato il Pretore, l'obbligo di mantenimento dell'art. 277 cpv. 2 CC dipende dall'insieme delle circostanze, comprese le relazioni personali tra genitore e figlio. Ove la mancanza di rapporti personali si ricolleghi alla sola condotta del figlio per essersi questi sottratto ai doveri che gli incombono in virtù del diritto di famiglia, il contributo di mantenimento può essere rifiutato. Particolare riserbo si impone tuttavia qualora il comportamento del figlio si riconduca a un divorzio conflittuale dei genitori. Se, nondimeno, dopo la maggiore età il figlio continua a manifestare ostilità al genitore, pur comportandosi questi correttamente verso di lui, ciò configura una colpa. In tal caso una richiesta di contributo alimentare può essere respinta (DTF 129 III 379 consid. 4.2; sentenze del Tribunale federale 5A_560/2011 del 25 novembre 2011, consid. 4.1.1 in: FamPra.ch 2012 pag. 497 e sentenza 5A_503/2012 del 4 dicembre 2012, consid. 3.3.2 con riferimenti; v. anche Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 277 CC).
b) Nella fattispecie AO 1 e AO 2 non hanno più incontrato il padre dopo la separazione dei genitori, risalente al 2005, i ragazzi non avendo mai accettato il cambiamento di sesso da parte del padre, tant'è che durante la causa di divorzio essi non si sono mai resi disponibili per un diritto di visita (perizia del prof. __________ dell'8 maggio 2005, pag. 4 e 7; verbale del 17 luglio 2006, pag. 2; ordinanza dell'8 settembre 2006; verbale del 20 giugno 2007, nell'inc. DI.2005.582 richiamato). Il tentativo di avviare un percorso di riavvicinamento, poi, è fallito proprio perché “AO 1 e AO 2 non sembrano capire l'utilità di un appoggio terapeutico nella loro complessa situazione familiare che anche la madre non sembra favorire” (lettera della curatrice di rappresentanza dei figli avv. __________ del 22 dicembre 2007 nell'inc. DI.2005.582 richiamato), sicché per finire sono cessati altresì i contatti con la curatrice (lettera 25 gennaio 2010 dell'avv. __________ nell'inc. DI.2005.582 richiamato). Per converso è fuori dubbio che la causa di divorzio, nella quale i figli sono stati coinvolti, sia risultata lacerante per i ragazzi. Proprio in quel periodo inoltre il padre ha deciso di cambiare sesso, ciò che ha acuito il disagio dei minori, i quali hanno dichiarato che mai avrebbero accettato di vederlo un giorno “come donna” (doc. 2). In seguito AP 1 è divenuta un personaggio pubblico e le sue vicissitudini personali sono state ampiamente mediatizzate (doc. U e OO), ciò che ha finanche creato imbarazzo sociale ai figli, allora adolescenti.
c) Per quanto riguarda la mancanza di relazioni personali e il comportamento di rifiuto mantenuto dai figli dopo la maggiore età (intervenuta rispettivamente il 4 aprile 2008 e il 6 settembre 2009), dagli atti risulta che il 4 marzo 2009 l'appellante ha cercato, per il tramite del direttore dell'Istituto __________, di organizzare un incontro almeno con la figlia, che però essa ha respinto (deposizione __________ del 17 maggio 2010: verbali, pag. 2). Tale iniziativa, attestata anche da __________ (doc. 5; deposizione del 17 maggio 2010: verbali, pag. 3), è stata confermata da AO 1, la quale ha giustificato la propria scelta affermando che “dopo tutto quello che è stato, è difficile rivederlo” (interrogatorio formale del 27 ottobre 2010, risposte n. 11 e 13). In seguito la figlia ha poi rifiutato qualsiasi contatto con il genitore, dichiarando di non avere alcun interesse (interrogatorio formale di AO 1 del 27 ottobre 2010, risposta n. 12), mentre AO 2 ha detto di non voler rincontrare il genitore perché ciò sarebbe stato “scioccante” (interrogatorio formale del 27 ottobre 2010, risposte n. 10, 12). Nessuno dei due, in sostanza, si è detto pronto a “ricostruire rapporti relazionali e affettivi con il padre” (interrogatori formali del 27 ottobre 2010, risposte ad A).
d) In esito all'aggiornamento della situazione ordinato in questa sede si evince che, su impulso del Pretore, le parti si sono rivolte al __________ di __________ per una mediazione. Dal resoconto della mediatrice risulta che dopo due incontri con AP 1, il 27 aprile e il 24 agosto 2011, e un incontro individuale con AO 1 e AO 2, il 22 luglio 2011, il 3 dicembre 2011 le parti si sono trovate alla sua presenza. Ne è risultato “il desiderio di AP 1 di riprendere una relazione regolare con i suoi due figli, e dall'altra una certa perplessità di costoro. AO 1 e AO 2 hanno chiesto tempo per elaborare quanto successo nella loro realtà familiare e si sono accordati, per il momento, di avere degli scambi via e-mail con la dott. AP 1”. La mediatrice ha rilevato di non avere avuto dopo tale incontro “altri scambi con loro, ritenendo opportuno lasciare ai figli il tempo necessario per un'eventuale ripresa della relazione, al momento non matura”. Così, la mediazione “ha permesso unicamente l'incontro tra i tre membri della famiglia, definendone le posizioni” (riassunto di __________ del 10 ottobre 2013). Nell'aprile del 2012 AP 1 si è nuovamente rivolta a __________ per un incontro. Interpellati da quest'ultima, i figli hanno comunicato di essere disponibili nel mese di giugno, una volta conclusa la sessione d'esami, riservandosi di richiamare la mediatrice dopo di allora (scambio di e-mail tra AP 1 e __________, prodotti il 26 settembre 2013). Non consta – né è preteso – che essi abbiano dato seguito a tale disponibilità, né tanto meno che le parti si siano nuovamente incontrate.
e) Visto quanto precede, non si può dire che i figli denotino una chiusura totale e assoluta verso la convenuta, un tentativo di riavvicinamento essendo pur sempre avvenuto. Certo, essi non hanno dato prova di grande indulgenza né si sono sforzati di capire il travagliato iter di transizione che ha portato il padre, la cui identità sessuale era labile da molti anni, a diventare donna. E invero essi non hanno dato prova di particolare volontà nemmeno nell'intraprendere il percorso terapeutico consigliato dal perito giudiziario durante la causa di divorzio. Inoltre la mediazione tentata in tempi recenti è rimasta sostanzialmente infruttuosa. D'altro lato non si deve trascurare che, pur riconoscendo le sofferenze patite dai figli, l'appellante non si mostra molto incline nel comprendere i disagi provocati da una scelta sicuramente legittima, ma difficile da assimilare per ragazzi allora adolescenti e tanto più
ostica da condividere per la vasta eco mediatica che ha acuito l'imbarazzo sociale dei figli. L'appellante si è adoperata per cercare un riavvicinamento, ma oggettivamente i ragazzi faticano ancora oggi a vederla nella sua nuova identità. L'origine della mancanza di contatti non può dunque essere
ascritta a loro colpa esclusiva e non preclude loro, di conseguenza, il diritto a un contributo di mantenimento (cfr. DTF 129 III 379 consid. 4.2; v. anche sentenza del Tribunale federale 5C.205/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 5.2). Né entra in linea di conto una riduzione del contributo, la colpa dei figli non potendo nemmeno ritenersi – dopo quel che si è spiegato – grave al punto da giustificare un'eventuale decurtazione del contributo (sentenza del Tribunale federale 5A_560/2011 del 25 novembre 2011, consid. 4.1.2, in: FamPra.ch 2012 pag. 496). Si tratta piuttosto di una situazione dolorosa per entrambe le parti cui concorrono fattori oggettivi di incomunicabilità. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
Quanto a AO 2, il Pretore ha constatato che quando era stata intentata causa egli era studente al liceo cantonale di __________, mentre al momento del giudizio stava assolvendo la scuola reclute e manifestava l'intenzione di iscriversi alla facoltà di economia all'Università a __________. Il suo fabbisogno minimo è stato fissato così in fr. 2100.– mensili (corrispondente alle medesime poste riconosciute nel fabbisogno della sorella, tranne i costi del liceo privato), ridotti a fr. 1210.– mensili nel periodo compreso tra il luglio e il novembre del 2011 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 550.–, locazione fr. 780.–, meno il soldo militare di fr. 120.–). Per il Pretore, poi, come studenti i figli non sono in grado di sopperire al loro fabbisogno. A parte la possibilità di svolgere qualche lavoro accessorio durante le vacanze estive,
egli ha ritenuto che l'impegno necessario per concludere proficuamente e speditamente gli studi universitari non si concilia con l'obbligo di intraprendere un'attività lucrativa, tanto meno considerando le possibilità economiche dei genitori.
Relativamente alla convenuta, medico generalista con studio proprio a __________, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 8916.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 4100.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, riscaldamento fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 502.10, assicurazione AVS 153.45, più un margine del 20%), onde una disponibilità di fr. 4816.–. Quanto a __________, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 6500.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4178.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, premio della cassa malati fr. 500.–, assicurazione dell'automobile fr. 166.–, assicurazione della mobilia fr. 58.–, imposta di circolazione fr. 58.–, più un margine del 20%). Nelle condizioni descritte il Pretore ha ritenuto che la convenuta possa assicurare proporzionalmente i due terzi del mantenimento dei figli, versando i seguenti contributi:
per AO 1:
fr. 2057.– mensili dal dicembre del 2008 al luglio del 2010 e
fr. 1474.– mensili dall'agosto del 2010 alla fine degli studi;
per AO 2:
fr. 1474.– mensili dal settembre del 2009 al giugno del 2011;
fr. 806.– mensili dal luglio al novembre del 2011 e
fr. 1474.– mensili dal dicembre del 2011 alla fine degli studi.
Nella fattispecie AO 1 ha iniziato gli studi all'Università a __________ nell'autunno del 2010 e ha conseguito finora 102 crediti formativi allorché ne occorrono, di regola, 180 per raggiungere il bachelor, ottenibili – per ammissione dell'appellante – in sei semestri. La ragazza sembra accusare quindi un certo ritardo nel percorso di apprendimento, tanto più che i crediti ottenuti non riguardano il secondo ciclo di studi, contrariamente a quanto essa sembra sostenere. Sta di fatto che finora costei non può dirsi
avere trascurato o ritardato la formazione, né risulta dar prova di scarsa diligenza o perdere tempo, tanto meno se si pensa che ha superato gli esami organizzati. Determinante non è, del resto, la durata minima teorica del ciclo di studi intrapreso, ma l'interesse, l'impegno e l'assiduità che manifesta un figlio verso una determinata formazione, ciò che non è in discussione nel caso specifico. Un ritardo dovuto a un insuccesso occasionale o a un breve periodo inconcludente non basta inoltre per procrastinare i tempi in maniera inusuale (DTF 117 II 129 consid. 3b).
a) Secondo l'art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio si sostenga da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. La capacità economica dei figli va considerata quand'anche i genitori abbiano mezzi sufficienti. Il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito (RtiD I-2008 pag. 1028 n. 28c). Dandosi il caso, gli si può imputare un reddito ipotetico (sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005, consid. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 pag. 480; sentenza 5A_685/2008 del 18 dicembre 2008, consid, 3.2.1, in: SJ 132/2010 pag. 110), sempre che tale introito possa essere effettivamente conseguito, tenuto conto della formazione, dell'età, dello stato di salute del ragazzo e della situazione in cui versa il mercato del lavoro (sentenza del Tribunale federale 5A_266/2007 del 3 settembre 2007, consid. 3.1.2 con rinvio a DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) Nella fattispecie risulta che durante le vacanze estive liceali AO 1 aveva svolto un'attività lucrativa, mentre dopo l'inizio dell'Università non ha più trovato un impiego (interrogatorio formale del 27 ottobre 2010, risposta n. 4 e 6). Dalla documentazione assunta in questa sede si evince che quanto meno nel giugno del 2011 e nel luglio del 2013 essa è poi riuscita a lavorare come cameriera per il ristorante “__________” di , guadagnando fr. 18.68 lordi orari. Si può ragionevolmente presumere dunque che almeno dal termine del semestre accademico primaverile fino all'inizio di quello autunnale (generalmente tra l'inizio giugno e metà settembre: www..ch), come in sintesi pretende l'appellante, essa si attivi di conseguenza. La ragazza sostiene di avere interrotto quell'attività per “concentrarsi al massimo sugli studi” (lettera del 14 novembre 2013, pag. 2). Un lavoro collaterale ridotto come quello citato in un periodo durante il quale non si tengono lezioni né esami non appare tuttavia inconciliabile con il piano di studi. A AO 1 va ascritto così un reddito da giugno a metà settembre attorno ai fr. 470.– mensili, identico alla somma che essa ha guadagnato nel luglio del 2013. Ne deriva una media di fr. 135.– mensili l'anno a decorrere dal 1° agosto 2010.
a) In merito al fabbisogno minimo della ragazza fino al luglio del 2010, risulta che AO 1, dopo avere frequentato le scuole medie all'Istituto __________, nel settembre del 2005 ha cominciato il liceo nello stesso istituto. Per ammissione dell'appellante tale scelta era stata concordata dai genitori. Anzi, proprio AP 1 aveva trovato la scuola privata alla figlia (doc. 3). È possibile che un passaggio al liceo pubblico non avrebbe compromesso i risultati formativi. Resta il fatto che in concreto l'appellante non spiega perché al terzo anno di liceo la figlia andasse trasferita altrove. Non si disconosce l'onere gravoso della retta scolastica, ma non consta che a quel momento la disponibilità economica dei genitori fosse tale da giustificare un cambiamento. Sotto questo profilo il giudizio impugnato resiste senz'altro alla critica.
b) Per quel che riguarda i costi di trasferta, l'appellante li definisce ingiustificati, ma non pretende che a __________ la figlia non adoperi i mezzi pubblici per raggiungere l'Università, né va ignorato che nel fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore non ha riconosciuto alcun esborso per il materiale scolastico. In condizioni del genere non è il caso di stralciare la spesa di fr. 18.10 mensili dal fabbisogno minimo.
c) Circa il costo dell'alloggio, il Pretore l'ha ammesso in fr. 780.– mensili senza motivazione. I figli avevano indicato tale cifra, in realtà, ispirandosi ai criteri applicabili per la definizione dei contributi alimentari in favore di minorenni (petizione, pag. 6 seg.). Trattandosi di figli maggiorenni, il relativo fabbisogno non va più determinato tuttavia in base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, ma – come per tutti i maggiorenni – secondo le regole del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 153). E per quanto attiene alle spese d'abitazione, in caso di comunione domestica esse “devono essere in linea di principio ripartite proporzionalmente”: FU 68/2009 pag. 6293 in alto; I CCA, sentenza 11.2012.14 del 19 aprile 2013, consid. 5).
In concreto risulta che __________ versa una pigione di complessivi fr. 2288.60 mensili (canone fr. 1957.–, posteggio fr. 103.–, acconto per le spese accessorie fr. 200.–, abbonamento alla televisione cavo fr. 28.60: doc. AA). La comunione domestica essendo formata da tre persone, il costo dell'alloggio di AO 1 va stabilito in un terzo di quello pagato dalla madre (senza il posto auto), ovvero in fr. 730.– mensili arrotondati. Dall'agosto del 2010 in poi mancano dati precisi sulla situazione logistica della figlia, studente all'Università di __________. L'appellante sostiene che la locazione vada “rivista e ridotta”, la ragazza abitando dai nonni paterni. A prescindere dal fatto però che mancano elementi per valutare l'entità dell'eventuale modifica, l'interessata nemmeno indica di quanto debba essere decurtata la spesa. E contestazioni pecuniarie vanno cifrate, alla stessa stregua delle pretese pecuniarie, sotto pena di irricevibilità (DTF 137 III 617). Ne segue, in condizioni siffatte, che il fabbisogno minimo di AO 1 va accertato in fr. 3036.– mensili dal dicembre del 2008 al luglio del 2010 e in fr. 2161.– mensili dopo di allora.
a) Le riserve dell'appellante in merito alla formazione di AO 2 risultano superate. Dalla documentazione prodotta in appello risulta difatti che, ultimata la scuola reclute, il figlio ha seguito un corso d'inglese all'Università di __________, ottenendo nel luglio del 2012 il relativo certificato di frequenza, e che dal semestre autunnale del 2012 è iscritto alla facoltà di economia all'Università di __________. Finora egli ha ottenuto 51 crediti formativi, risultato che appare in linea con l'impegno richiesto e che nemmeno l'appellante critica.
b) A ragione l'appellante fa valere invece che ogni milite – indipendentemente dal fatto che abbia esercitato o no un'attività lucrativa – ha diritto di percepire durante la scuola reclute, oltre al soldo, un'indennità giornaliera di fr. 62.– per perdita di guadagno (art. 1 e 4 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità: RS 834.1). Il diritto a tale indennità, come quello al soldo, sussiste anche in caso di congedo generale, di congedo generale lungo e per giorni di viaggio in congedo personale (www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/militaerdienst/ allgemeines/finanzielle). Dal luglio al novembre del 2011 AO 2 ha percepito così un soldo di fr. 4.– giornalieri e un'indennità per perdita di guadagno di fr. 62.– per complessivi fr. 1980.– mensili. Tale somma è più che sufficiente per sovvenzionare il fabbisogno minimo di fr. 1210.– mensili fissato dal Pretore durante il periodo in cui AO 2 ha assolto la scuola reclute. Ed è sufficiente anche per coprire il fabbisogno minimo di fr. 1980.– mensili che il figlio fa valere nelle osservazioni all'appello (pag. 9), chiedendo di portare il minimo esistenziale dai fr. 550.– fissati dal Pretore ai fr. 1200.– mensili previsti dal diritto esecutivo.
c) Quanto alle spese di alloggio e di trasferta, vale quanto si è rilevato per AO 1 (consid. 7b e 7c). In definitiva il fabbisogno minimo di AO 2 risulta di fr. 2161.– mensili dal settembre del 2009 al giugno del 2011 e dal dicembre del 2011 in poi.
d) Quanto all'attività lucrativa, è pacifico che – come AO 1 – ai tempi del liceo AO 2 lavorava durante le vacanze estive. Dopo avere cominciato a frequentare l'università egli sostiene tuttavia di non essere più riuscito a trovare un'occupazione durante l'estate. Inoltre egli non intende “tralasciare lo studio in favore di un lavoro infrasettimanale” (lettera del 14 novembre 2013, pag. 2). L'appellante obietta che il figlio “non avrà certamente problemi a trovare occupazioni estive”, come fa la maggior parte degli studenti. Sta di fatto che un reddito ipotetico non può fondarsi su considerazioni meramente astratte. AO 1 per finire ha trovato un'attività estiva, sicché agli atti figura almeno un punto di riferimento. Nulla è dato di prevedere sulla concreta capacità lucrativa di AO 2. D'altro lato non bisogna dimenticare però che, come ha accertato il Pretore, AO 2 dispone di risparmi per complessivi 20 000.– che possono essere messi a disposizione per il finanziamento degli studi superiori (sopra, consid. 6a), tanto più che la situazione finanziaria dei genitori non permette di finanziare interamente il suo fabbisogno minimo. Appare equo dunque che dopo la fine della scuola reclute il giovane utilizzi fr. 330.– mensili per cinque anni, lasso di tempo entro il quale egli dovrebbe normalmente terminare la sua formazione.
a) Il Pretore ha accertato il reddito della convenuta fondandosi sulla dichiarazione d'imposta 2008, dalla quale risultano entrate per complessivi fr. 155 315.–, soggiungendo che “le deduzioni indicate dalla convenuta (fatti salvi gli oneri per contributi alimentari già indicati in fr. 103 000.– nel 2006 e non ritenuti dall’autorità fiscale, cfr. doc. 17) portano ad un imponibile complessivo di circa fr. 107 000.– annui, ovvero fr. 8916.– mensili”. A mente del primo giudice i dati successivi al 2008 sono poco attendibili, poiché “forzati e attinenti a periodi successivi all'istanza del dicembre 2009 a cui la convenuta si è opposta fermamente”. Le spese legali di fr. 3000.– mensili esposte nel conto economico del 2009, in particolare, risultano sproporzionate per la gestione dello studio medico, onde la deduzione “che la convenuta abbia inserito costi legali inerenti le procedure che la oppongono ai famigliari nel rendiconto dello studio medico”. Inoltre nel medesimo rendiconto figura una spesa di fr. 3500.– mensili per la locazione dello studio medico quando il contratto di locazione attesta una pigione di fr. 2000.– mensili più un acconto di fr. 150.– per le spese accessorie. Per il Pretore i costi dello studio medico “appaiono forzati al rialzo e solo togliendo i costi legali e i fr. 1350.– mensili ingiustificati dell'affitto l'esercizio avrebbe prodotto un utile”. In conseguenza di ciò egli si è fondato unicamente sul bilancio del 2008.
b) Trattandosi di definire il reddito di un lavoratore indipendente, occorre accertare quello medio, calcolato sull'arco di almeno i tre ultimi anni, in modo da compensare eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una volta reintegrate eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media. In caso di costante flessione o di costante aumento dei redditi fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465; I CCA, sentenza inc. 11.2011.185 del 30 dicembre 2013, consid, 5a).
c) Dagli atti si evince che in concreto il Dipartimento della sanità e della socialità ha sospeso il 13 aprile 2005 la convenuta, in via cautelare e con effetto immediato, dall'autorizzazione al libero esercizio della professione, esercitata dal 1995 in uno studio medico a __________, “per sospetta decadenza dei presupposti d'ordine psichico”. AP 1 è insorta contro il provvedimento prima davanti al Consiglio di Stato, che l'ha confermato, e in seguito davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che con decreto del 25 gennaio 2006 ha stralciato il ricorso per desistenza. Una richiesta di riammissione al libero esercizio della professione, formulata il 14 febbraio 2007, è poi stata respinta dal Dipartimento e confermata il 25 settembre 2007 dal Consiglio di Stato. Se non che, in esito a un ricorso del 12 ottobre 2007 presentato da AP 1, con sentenza del 13 dicembre 2007 (inc. 52.2007.353) il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato tale decisione e riammesso la ricorrente al libero esercizio della professione. Nel frattempo, tra l'ottobre del 2006 e il giugno del 2008, AP 1 ha lavorato come assistente medico nel Canton Zurigo, guadagnando fr. 6500.– mensili. Dopo la decisione del Tribunale cantonale amministrativo, nell'agosto del 2008, essa ha riaperto uno studio medico a __________.
d) In ottemperanza all'aggiornamento istruttorio la convenuta ha prodotto le tassazioni dal 2008 al 2011, le dichiarazioni d'imposta del 2011 e 2012, come pure i conti economici dal 14 luglio al 31 dicembre 2011 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. Ora, l'autorità fiscale ha accertato nel 2008 redditi per complessivi fr. 169 775.– annui (fr. 64 492.– da attività dipendente principale, fr. 90 000.– da attività indipendente principale e fr. 14 704.– da attività indipendente accessoria), nel 2009 redditi per complessivi fr. 60 275.– (fr. 30 000.– da attività indipendente principale, fr. 30 000.– da altri redditi e fr. 275.– da titoli e capitali), nel 2010 redditi per complessivi fr. 44 712.– (fr. 41 500.– da attività indipendente principale, fr. 3200.– da altri redditi e fr. 12.– da titoli e capitali) e dal 1° gennaio al 13 luglio 2011 redditi per complessivi fr. 21 900.–. Il 14 luglio 2011 l'interessata ha trasferito il domicilio fuori confine. Dopo di allora i rendiconti dello studio medico attestano un utile d'esercizio di fr. 31 976.– per la seconda metà del 2011 e di fr. 45 747.– per il 2012.
e) Come detto, nella fattispecie il Pretore ha tenuto conto soltanto della dichiarazione d'imposta 2008 (doc. 14), salvo trascurare che all'utile d'esercizio di quell'anno (fr. 75 540.–) la contribuente aveva cumulato un reddito da attività dipendente di fr. 64 492.–. Dal 2009 tuttavia AP 1 lavora unicamente in proprio. Nulla giustifica perciò di fissare le sue entrate addizionando al reddito da indipendente quello che conseguiva come dipendente. Mettendo da parte il reddito da attività dipendente e non ravvisandosi motivi per scostarsi dagli accertamenti fiscali, le entrate dell'interessata risultano in media fr. 61 860.– annui, pari a fr. 5155.– mensili. Contrariamente all'opinione degli opponenti, poi, non consta che i rendiconti dello studio contemplino spese private esorbitanti, tanto meno se si pensa che il risultato è sostanzialmente in linea con quelli passati al vaglio dell'autorità tributaria.
È vero che il reddito dell'appellante, medico generalista FMH, specialista in dietologia e con esperienza ultraventennale, risulta inferiore alla retribuzione dell'aiuto medico da lei medesima assunta (fr. 5300.– mensili: lettera del 26 marzo 2010 nel fascicolo “corrispondenza e citazioni”), come pure al guadagno che essa conseguiva nel 2007 a __________ come medico dipendente (fr. 10 000.– mensili lordi: contratto di lavoro con il dott. __________ nell'inc. DI.2005.582 richiamato) e a quello medio di un medico generalista nel Cantone Ticino (fr. 80 000.–: www.__________). Non consta però che essa sia inoperosa, né un'eventuale scarsità di pazienti può esserle rimproverata. Un reddito ipotetico è imputabile a chi consegue redditi insufficienti rispetto alla sua capacità lucrativa, non a chi esercita normalmente una professione consona alle sue attitudini, sia pure come indipendente. Non consta infine – né è preteso – che l'interessata fruisca di altri redditi. Non soccorrono gli estremi quindi per distanziarsi nella fattispecie dagli accertamenti fiscali.
Quanto al fabbisogno minimo dell'appellante, calcolato dal Pretore in fr. 4100.– mensili (fr. 3405.55 più un margine del 20%), esso non è di per sé contestato. Tuttavia non si deve dimenticare che dal luglio del 2011 AP 1 risiede a __________ (__________). E in Italia il costo della vita è notoriamente inferiore a quello svizzero (sentenza del Tribunale federale 5A_462/2010 del 24 ottobre 2011, consid. 3.1), soprattutto in borghi dislocati dai grandi centri. Il costo dell'alloggio riconosciuto dal Pretore in fr. 1500.– mensili, ad esempio, è sostenibile per quanto riguarda le locazioni praticate nel Cantone Ticino, ma appare eccessivo per una persona sola che abiti a __________. Tutto ponderato, di conseguenza, dal momento in cui la convenuta si è trasferita in Italia il fabbisogno minimo di fr. 3405.– mensili deve equamente ritenersi comprendere anche la citata maggiorazione del 20%. Ne discende che fino al 1° luglio 2011 la disponibilità di AP 1 va accertata in fr. 1055.– mensili per poi attestarsi a fr. 1750.– mensili.
Relativamente alla situazione economica di __________, l'appellante lamenta che il Pretore abbia riconosciuto a quest'ultima un costo dell'alloggio di fr. 1500.– mensili, il quale sommato al costo dell'alloggio di complessivi fr. 1520.– mensili incluso nel fabbisogno minimo dei figli comporta un'esagerazione di fr. 3020.– mensili. Essa contesta inoltre il modo in cui il Pretore ha suddiviso l'onere di mantenimento dei figli tra i genitori, affermando che il riparto deve avvenire in ragione di metà ciascuno, tanto più che la frequentazione del liceo privato da parte di AO 1 è stata voluta dalla madre.
a) __________ paga in concreto una pigione di fr. 2288.60 mensili (doc. AA). Nel fabbisogno minimo questa Camera le riconosce un costo dell'alloggio, dedotta la quota calcolata nel fabbisogno minimo dei figli (fr. 730.– mensili ciascuno: consid. 7c), di fr. 830.– mensili, posteggio compreso. Dopo la partenza dei figli per l'Università di __________ (nel luglio del 2010 AO 1, dopo la scuola reclute AO 2) tale spesa dovrebbe di per sé rimanere invariata. Ciò costituirebbe tuttavia una disparità di trattamento palmare rispetto al costo dell'alloggio che si vede riconoscere l'appellante (fr. 1500.– mensili fino al momento in cui ha lasciato la Svizzera). Senza avallare la spesa effettiva di __________ (fr. 2280.60 mensili), la cifra di fr. 1500.– stimata dal Pretore merita dunque conferma.
b) La vicendevole partecipazione al mantenimento dei figli va fissata di regola in proporzione alle possibilità economiche dei genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 108 ad art. 277 CC). La chiave di riparto, in altri termini, deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c) e invano l'appellante critica tale principio. Che a suo tempo AO 1 abbia continuato a frequentare il liceo privato per volontà della madre poco importa (sopra, consid. 7a). Comunque sia, nella fattispecie l'appellante medesima chiede di suddividere in parti uguali la partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli. Da tale ammissione non v'è motivo di scostarsi.
Per AO 1:
fr. 1055.– mensili dal 1° dicembre 2008 al 30 agosto 2009,
fr. 530.– mensili arrotondati dal 1° settembre 2009 al 30 giugno 2011;
fr. 1055.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2011;
fr. 875.– mensili dal 1° dicembre 2011 fino al termine degli studi;
Per AO 2:
fr. 530.– mensili arrotondati dal 1° settembre 2009 al 30 giugno 2011;
fr. 875.– mensili arrotondati dal 1° dicembre 2011 fino al termine degli studi.
Tra il luglio e il novembre del 2011 il contributo alimentare per AO 1 risulta, invero, lievemente più alto rispetto alla metà del fabbisogno minimo (fr. 1015.–), ma equitativamente non si giustifica di ridurlo, poiché negli altri periodi esso riesce inferiore alla quota che sarebbe a carico dell'appellante.
Quanto al blocco del conto dell'appellante alla Banca __________ della __________, l'appellante neppure si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui tale provvedimento si giustifica perché la convenuta non ha mai ottemperato all'ordine di versare i contributi alimentari decretati in via cautelare. Su tale argomento dunque l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
L'appellante censura infine la provvigione ad litem che il Pretore ha riconosciuto ai figli, sostenendo che questa non può essere concessa nell'ambito di un'azione di mantenimento. A torto. L'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti di figli maggiorenni comprende in effetti, per principio, anche l'aggravio correlato a spese legali e di patrocinio (DTF 127 I 208 consid. 3f; I CCA, sentenza inc. 11.2004.148 del 24 settembre 2007, consid. 11). Quanto alla chiave di riparto operata dal Pretore su questo punto, essa non è censurata dalla convenuta. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Valutata la sostanziale riduzione dei contributi alimentari ottenuta dall'appellante, equitativamente si giustifica di suddividere tali costi a metà e di compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che vanno suddivisi nella medesima proporzione.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2.1.1 Per AO 1:
fr. 1055.– mensili dal 1° dicembre 2008 al 30 agosto 2009;
fr. 530.– mensili dal 1° settembre 2009 al 30 giugno 2011;
fr. 1055.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2011;
fr. 875.– mensili dal 1° dicembre 2011 fino al termine degli studi.
2.1.2 Per AO 2:
fr. 530.– mensili dal 1° settembre 2009 al 30 giugno 2011;
fr. 875.– mensili dal 1° dicembre 2011 fino al termine degli studi.
Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico di quest'ultima e per l'altra metà a carico di AO 1 e AO 2 in solido, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).