Incarto n. 11.2011.134
Lugano 22 marzo 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2009.266 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 maggio 2009 da
RE 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro
PI 1, (patrocinata dall'. . PA 2, );
giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 19 settembre 2011 presentato da RE 1 contro l'ordinanza del 12 settembre 2011 con cui il Pretore ha “evaso come a considerandi” un sollecito inoltrato dall'attore il 6 settembre 2011 per ottenere la continuazione dell'istruttoria di merito;
Ritenuto
in fatto: A. Davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, pende una causa di divorzio unilaterale promossa con petizione del 4 maggio 2009 da RE 1. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 27 gennaio 2010 e l'istruttoria è in corso. Il perito giudiziario ha depositato il 26 agosto 2010 un referto, che è stato delucidato a un'udienza del 3 novembre 2010. Il 31 dicembre 2010 l'attore ha formulato nuove conclusioni e domande di prova, contestate il 24 gennaio 2011 da PI 1. A una successiva udienza del 13 aprile 2011, previa audizione testimoniale di __________, si è tenuta la discussione sull'istanza del 31 dicembre 2010. Con ordinanza del 6 giugno 2011 il Pretore ha statuito nuovamente sull'ammissibilità delle prove.
B. A compimento dell'istruttoria rimangono da esperire un'audizione testimoniale (quella dell'arch. __________), l'esecuzione di una domanda di edizione da terzi (la __________, che non vi ha finora dato seguito) e l'edizione da PI 1 di una serie di documenti (ordinata dal Pretore il 6 giugno 2011). Sull'ammissibilità dell'interrogatorio formale delle parti, dell'escussione di __________ e di un amministratore di condominio (dalle generalità finora ignote), come pure di una perizia contabile il Pretore si è riservato di decidere più tardi. L'intero fascicolo della causa si trova attualmente davanti a questa Camera, chiamata a giudicare un appello del 16 giugno 2011 presentato da PI 1 contro una decisione provvisionale emanata dal Pretore il 6 giugno 2011 (inc. 11.2011.90).
C. Il 6 settembre 2011 RE 1 ha sollecitato la continuazione dell'istruttoria di merito. Con ordinanza del 12 settembre 2011 il Pretore ha evaso la richiesta “come a considerandi”, nel senso che ha rifiutato ogni ulteriore atto processuale nell'attesa che questa Camera statuisca sull'appello pendente, come pure su due altri appelli, l'uno del 1° ottobre 2009 introdotto da PI 1 e l'altro del 5 ottobre 2009 da RE 1 contro una precedente sentenza emessa il 23 settembre 2009 dal Pretore a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2009.173).
D. Contro l'ordinanza appena citata RE 1 è insorto al Tribunale d'appello con un reclamo per denegata giustizia del 19 settembre 2011 in cui chiede che la decisione impugnata sia annullata, che al Pretore sia impartito un termine di un mese per riattivare l'istruttoria e che lo Stato del Cantone Ticino sia tenuto a rifondergli un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2011 il Pretore ha addotto di non ravvisare nel proprio operato estremi di denegata né di ritardata giustizia. PI 1 ha comunicato il 18 ottobre 2011 di rimettersi al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici ammissibili contro decisioni incidentali di primo grado sono disciplinati esclusivamente dal nuovo diritto, quand' anche la causa di merito continui a essere governata dal vecchio rito conformemente all'art. 404 cpv. 1 CPC (DTF 137 III 424). Ove la legge nuova conceda possibilità di appello o di reclamo, pertanto, tale facoltà è data indipendentemente dal fatto che questa non sussistesse nel vecchio diritto. Ora, l'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la protrazione si debba a una decisione formale, nel qual caso occorre rispettare i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (Hungerbühler Merz in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 14 ad art. 321). In concreto l'ordinanza del Pretore è del 12 settembre 2011. Presentato il 19 settembre successivo, il reclamo a questa Camera è di conseguenza ammissibile (art. 48 lett. a n. 8 LOG).
Il Pretore ha motivato il rifiuto di continuare l'istruttoria di merito con l'argomento che pendono tuttora davanti al Tribunale d'appello un procedimento a tutela dell'unione coniugale e un procedimento cautelare, che la causa non coinvolge minorenni e che “l'intero incarto, con tutti i documenti, si trova presso l'autorità superiore”. In simili circostanze egli ha reputato “né opportuno né utile proseguire nell'istruttoria di merito, che verrà ripresa dopo che il Tribunale di appello avrà deciso sugli incidenti urgenti appellati”. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2011 il primo giudice soggiunge che nella misura in cui il reclamo è diretto contro l'ordinanza del 12 settembre 2011 compete a RE 1 dimostrare “il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile”. Rileva inoltre che uno dei punti maggiormente litigiosi riguarda il reddito (potenziale) della sostanza immobiliare della moglie, oggetto degli appelli tuttora pendenti, onde l'opportunità di sapere se l'impostazione da lui seguita nelle decisioni impugnate sia condivisa dall'autorità superiore. Egli fa notare infine che le parti erano state ripetutamente rese attente circa l'importanza di razionalizzare lo sforzo giudiziario e che il marito medesimo aveva chiesto in precedenza di sospendere la causa, concludendo che, nonostante il carico di lavoro che grava sulla prima Camera civile, il giudizio sugli appelli del 2009 “pare oggi alle porte”.
Per RE 1 l'esito degli appelli pendenti davanti a questa Camera non è di alcuna importanza per la decisione di merito, ciò che osta già di primo acchito a una sospensione della causa nel senso dell'art. 126 CPC, come in sostanza ha fatto il Pretore. Che l'incarto si trovi al Tribunale d'appello non influisce sul proseguimento dell'istruttoria, ben potendo il Pretore chiedere la temporanea restituzione degli atti, e che non siano coinvolti nel processo figli minorenni è irrilevante, il diritto a una celere trattazione della causa non dipendendo da ciò. Per l'interessato, anche qualora un altro procedimento possa influire sull'esito del primo, occorre rinunciare a una sospensione se non si può ragionevolmente contare – come in concreto – sulla definizione dell'altro procedimento in tempi ragionevoli. L'interessato rivendica infine il suo legittimo interesse a una rapida definizione della causa di divorzio dopo sei anni di separazione, così come il suo diritto di risposarsi, e lamenta gli effetti negativi del trascorrere del tempo sugli importi previdenziali cui potrebbe avere diritto la moglie. In sintesi egli fa valere che il rifiuto pretorile di continuare l'istruttoria di merito configura ritardata giustizia e chiede che la Camera fissi al primo giudice un termine per riprendere la causa.
Le decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza sono impugnabili mediante reclamo “nei casi stabiliti dalla legge” o “quando vi è rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile” (art. 319 lett. b n. 1 e 2 CPC). Secondo il Pretore a RE 1 compete dimostrare, appunto, il rischio di un “pregiudizio difficilmente riparabile”. Sta di fatto che l'ordinanza del 12 settembre 2011 con cui il Pretore ha rifiutato di proseguire l'istruttoria di merito, precisando di volerla riprendere “dopo che il Tribunale di appello avrà deciso sugli incidenti urgenti appellati”, si apparenta – per lo meno negli effetti – a una sospensione del processo per motivi di opportunità (art. 126 cpv. 1 CPC). E una decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo già per legge (art. 126 cpv. 2 CPC). Rifiutare di entrare in materia sul reclamo di RE 1 nelle condizioni descritte costituirebbe quindi, in definitiva, un diniego di giustizia da parte di questa Camera. Giovi quindi esaminare l'impugnazione.
L'art. 29 cpv. 1 Cost. sancisce il diritto di ognuno, in una procedura giudiziaria o amministrativa, ad essere giudicato “entro un termine ragionevole”. A tal fine il giudice “prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento” (art. 124 cpv. 1 seconda frase CPC). La decisione di sospendere la trattazione di una causa, sia pure per motivi di opportunità a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC, può offendere tale principio (Haldy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad 126; Weber in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 1 ad art. 126; Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 2 ad art. 126). Per sapere se la sospensione si giustifichi occorre ponderare perciò i contrapposti interessi e valutare se l'utilità di una sospensione prevalga sull'imperativo di speditezza (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 126). Una sospensione può rivelarsi opportuna – ad esempio – per evitare il rischio di giudizi contraddittori, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure per risolvere pregiudiziali o per chiarire singole questioni giuridiche o limitare l'assunzione di mezzi di prova (Weber, op. cit., n. 4 a 7 ad art. 126 CPC; Bornatico, loc. cit.), oppure per consentire trattative fra le parti in vista di una soluzione amichevole (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126). In ogni modo la sospensione per motivi d'opportunità è un provvedimento eccezionale, cui nel dubbio si deve rinunciare (Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 con rimandi; Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 530 n. 1 ad art. 126 con rinvii).
Nel caso specifico neppure il reclamante revoca in dubbio che fino al 12 settembre 2011 il Pretore abbia condotto il processo di divorzio con speditezza, a maggior ragione ove si considerino i due procedimenti provvisionali innestati nella causa di merito (inc. DI.2010.1596 e DI.2011.10). Quanto l'interessato contesta è l'ordinanza del 12 settembre 2011. Occorre ponderare pertanto se i motivi ivi addotti dal Pretore giustifichino – di fatto – la sospensione della causa.
a) La presenza di figli minorenni può costituire una circostanza di cui tenere conto nel valutare le priorità quanto alla gestione dei procedimenti pendenti presso un tribunale. Se non che, l'interesse del minorenne giustifica in linea di principio una maggior speditezza, se non altro in sede cautelare. Il fatto che minorenni non siano coinvolti nella causa non è invece un motivo per sospendere o rallentare la trattazione del processo. Da questo profilo l'ordinanza del Pretore non resiste dunque alla critica.
b) Analogamente non giustifica la sospensione della causa il fatto che il fascicolo di merito si trovi presso questa Camera per l'esame di altri appelli. Certo, questa Camera non si spossessa senza motivo preminente degli inserti di prima sede. Può concederne tuttavia la restituzione temporanea
alla Pretura, soprattutto ove ciò sia necessario per evitare un'inutile dilazione dei tempi. E il disagio per il primo giudice non può certo dirsi eccessivo. Nemmeno al proposito l'ordinanza in questione appare dunque condivisibile.
c) La rilevanza di appelli tuttora pendenti può invero, soccorrendone le premesse, giustificare una sospensione della causa di merito. Una decisione di appello su misure a protezione dell'unione coniugale o su assetti provvisionali in cause di stato è tuttavia di beneficio relativo per il merito. Infatti le misure a protezione dell'unione coniugale, come le misure provvisionali in una causa di divorzio, sono decise con la procedura sommaria e con istruttoria limitata alla verosimiglianza (DTF 127 III 478 consid. 2b/bb con riferimenti; v. anche art. 271 lett. a CPC). Tali decisioni consistono quindi in giudizi di mera apparenza e nulla impedisce che nel merito il giudice decida altrimenti. Anzi, violerebbe il diritto federale un giudice che statuisse nel merito con i criteri che presiedono all'emanazione di un provvedimento cautelare.
d) Il Pretore evoca la “manifesta opportunità” di sapere se questa Camera condivida l'impostazione da lui seguita nei precedenti giudizi circa il reddito (in parte ipotetico) delle proprietà immobiliari della moglie, ciò che gli consentirebbe di decidere con cognizione di causa sull'ammissibilità delle ulteriori prove e contenere il rischio di decisioni contraddittorie. In realtà, secondo quanto il Pretore medesimo ha addotto nel decreto cautelare del 6 giugno 2011, per le misure a protezione dell'unione coniugale la valutazione il reddito che la moglie poteva ricavare da un suo stabile di Pregassona è avvenuta essenzialmente sulla base della tassazione 2007 (decreto citato, pag. 3 a metà). Nel decreto cautelare del 6 giugno 2011 il Pretore ha poi tenuto conto anche di altri documenti prodotti nella causa di divorzio, oltre che di una perizia sul reddito potenziale di un'abitazione di Castagnola, frattanto esperita nella causa di merito (decreto citato, pag. 4 in alto). In simili circostanze non è dato a divedere come il giudizio sugli appelli inoltrati dai coniugi contro la sentenza del 23 settembre 2009 potrebbe essere di rilievo ai fini del divorzio, già per il fatto che in tale ambito questa Camera non potrebbe tenere conto dei nuovi elementi prova assunti nella causa di divorzio e che hanno motivato una modifica dell'assetto cautelare da parte del primo giudice.
La situazione è sostanzialmente analoga per quanto riguarda l'appello presentato dalla moglie contro il decreto cautelare del 6 giugno 2011. Intanto il Pretore ha già ammesso alcune prove la cui assunzione potrebbe recare nuovi elementi per valutare i proventi della sostanza della moglie (sopra, lett. B). L'orientamento della Camera che trasparisse dalla futura decisione sull'assetto cautelare non sarebbe quindi di particolare sussidio per il merito, che dovrà fondarsi anche sulle nuove risultanze istruttorie. Quanto alle altre prove offerte dal marito, sulla cui ammissione occorre ancora statuire, spetterà al Pretore valutare se esse appaiano di rilievo, ovvero se la loro assunzione sia verosimilmente suscettibile di portare elementi decisivi per la sentenza (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). Che la decisione della Camera sugli appelli pendenti possa agevolare l'apprezzamento del primo giudice è possibile. Non bisogna dimenticare tuttavia che l'obbligo di mantenimento fra coniugi nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale e di misure cautelari trova fondamento nell'art. 163 CC, mentre il contributo stabilito in una sentenza di divorzio si fonda sui criteri dell'art. 125 CC (cfr. DTF 137 III 385), sicché gli elementi utili ai fini del giudizio non sono necessariamente gli stessi. Dandosi un diverso fondamento giuridico delle pretese delle parti nel quadro della causa di merito, non si ravvisa per altro il rischio di sentenze contrastanti.
e) Per finire il Pretore sottolinea di avere reso attente le parti più volte circa l'importanza di razionalizzare lo sforzo giudiziario, ciò che il marito sembrava avere compreso, avendo egli medesimo postulato in precedenza una sospensione della procedura. Ora, che nel frattempo RE 1 abbia cambiato idea ancora non significa che egli sia nel torto. O la sospensione di un processo si legittima, in effetti, o non si legittima. E finora, per le ragioni che precedono, nella fattispecie essa non si legittima.
f) Le rimanenti considerazioni che il caso impone non inducono a un diverso convincimento. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare in effetti che fissare un'udienza a un anno di distanza non è compatibile con l'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenza del Tribunale federale 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 2.1.1). Se si pensa che nella fattispecie l'appello pendente contro il decreto cautelare del 6 giugno 2011 risale a tre mesi prima, l'ordinanza del 12 settembre 2011 può comportare il rischio concreto di superare tale limite (DTF 135 III 135 consid. 3.4.2), tanto più ove si considerino i verosimili tempi di trattazione dei due procedimenti di appello. Ne segue che il reclamo del marito va accolto, l'ordinanza del 12 settembre 2011 annullata e il Pretore invitato a riprendere senza indugio l'istruttoria di merito.
Le spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). PI 1 tuttavia si è rimessa al giudizio della Camera e non può reputarsi sconfitta. Conviene pertanto rinunciare a ogni prelievo. Il reclamante chiede inoltre che lo Stato gli rifonda un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili. La pretesa non può trovare fondamento nell'art. 107 cpv. 2 CPC, che riguarda solo le spese processuali. Non bisogna trascurare però che nell'ambito di un reclamo per denegata giustizia l'autorità inferiore ha il ruolo di parte interessata ed è interpellata per osservazioni. In simili procedure lo Stato può quindi essere tenuto a rifondere al reclamante vittorioso adeguate ripetibili, analogamente a quanto fa il Tribunale federale in caso di ricorso per ritardata giustizia (sentenza 5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica così riconoscere al reclamante un'indennità di fr. 1000.–, adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore nella stesura del memoriale.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale, sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue la via dell'azione principale.
E siccome un'azione di divorzio in sé non ha carattere patrimoniale, il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 ad art. 51).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, l'ordinanza del 12 settembre 2011 è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché riprenda senza indugio l'istruttoria nella causa di merito.
Non si riscuotono spese processuali. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.
Notificazione:
– . ; – . . , ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.