Incarto n. 11.2011.128
Lugano 16 aprile 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OA.2010.93 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 10 febbraio 2010 da
AO 1 (2008), (rappresentato dal curatore RA 1 , e patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 12 settembre 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 luglio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 ottobre 2008 G__________ (1983) ha dato alla luce un bambino, AO 1, cui il 3 febbraio 2009 la Commissione tutoria regionale 14 ha designato un curatore nella persona di RA 1, incaricato di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento. G__________ si è sposata il 25 gennaio 2010 con __________ (1986) e dal matrimonio è nato , il 29 gennaio 2010. La famiglia si è trasferita a __________ nel febbraio del 2011, mentre AO 1 è rimasto a __________ dalla nonna materna __________ (1965), con cui vive fin dalla nascita. Senza attività lucrativa dal 2008, G percepisce assegni integrativi e di prima infanzia. __________ riscuote dal 4 giugno 2010 indennità di disoccupazione.
B. Il 9 febbraio 2010 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché fosse accertata – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la paternità di AP 1 (1975), cittadino italiano domiciliato a __________ , con obbligo per quest'ultimo di versargli retroattivamente della nascita un contributo alimentare indicizzato di fr. 746.25 mensili. A quel tempo AP 1, che aveva lavorato quale idraulico per la F__________ SA di __________ fino al maggio del 2008, era al beneficio dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nella sua risposta del 26 maggio 2010 AP 1 ha chiesto l'esecuzione di una perizia sul DNA e ha rifiutato al figlio qualsiasi contributo di mantenimento, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. In sede di replica e di duplica le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Nel luglio del 2010 AP 1 ha cominciato a lavorare come idraulico per la ditta B__________ di __________ .
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 15 novembre 2010. L'istruttoria, nel corso della quale è stata assunta una perizia sul DNA che ha accertato la paternità del convenuto con una probabilità superiore al 99.99%, è terminata l'8 aprile 2011. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale dell'8 giugno 2011 l'istante ha riaffermato le domande iniziali. In un allegato di quella stessa data il convenuto ha ammesso la propria paternità, ma ha chiesto di appurare l'impossibilità per lui di versare al figlio qualunque contributo di mantenimento.
D. Statuendo con sentenza dell'11 luglio 2011, il Pretore ha accertato la paternità di AP 1 e lo ha obbligato a versare al figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 685.– mensili (assegni familiari non compresi) dal febbraio del 2009. Non sono stati prelevati oneri processuali, mentre le spese maturate prima della sentenza, incluse quelle peritali, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 1500.– per ripetibili. AO 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, AP 1 no. Con decreto supercautelare del 2 settembre 2011 il presidente della Commissione tutoria regionale 9 di Torricella-Taverne ha privato la madre della custodia parentale su AO 1, attribuendo quest'ultima alla nonna materna.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 settembre 2011 per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riforma del giudizio impugnato nel senso di esonerarlo di qualunque contributo di mantenimento per il figlio. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2014 AO 1 propone di respingere l'appello, previo conferimento del gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata emessa con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, che regolava – tra l'altro – le azioni di paternità e quelle di mantenimento (art. 280 cpv. 3 vCC; I CCA, sentenza inc. 11.2010.62 dell'11 maggio 2012, consid. 1 con rinvio) promosse anteriormente al 1° gennaio 2011 (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori – come quella in esame – dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie esclusivamente patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, vista l'entità e la durata del contributo alimentare in rassegna. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 12 luglio 2011. Tenuto conto delle ferie intercorse dal 15 luglio al 15 agosto 2011 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello presentato il 12 settembre 2011 è tempestivo.
a) Nella fattispecie il contratto di locazione tra l'appellante e __________ del 10 agosto 2011 (doc. 50 e 51) è senz'altro ammissibile, siccome successivo alla sentenza impugnata. Sono invece prive di rilevanza il licenziamento della F__________ SA (doc. 49), essendo la lettera già agli atti (doc. 1), così come la nota professionale dell'avv. PA 2 dell'8 agosto 2011 (relativamente al lasso di tempo intercorso fra il 26 febbraio 2010 e l'8 agosto 2011: doc. 48), l'appellante non contestando il rifiuto dell'assistenza giudiziaria in prima sede.
b) I giustificativi inerenti agli stipendi versati dalla I__________ A.s.d. (doc. 42 a 47) potevano di per sé essere sottoposti al Pretore, riferendosi a periodi precedenti l'emanazione della sentenza impugnata. Che quei versamenti andassero imputati al convenuto (mentre in appello questi sostiene trattarsi di denaro spettante a J__________), tuttavia, è stato addotto dal Pretore per la prima volta nella decisione impugnata. Solo tale sentenza, in altri termini, ha dato motivo al convenuto di presentare nuovi mezzi di prova, i quali vanno dunque ritenuti proponibili (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; Stauber in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 34 ad art. 317; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art. 317).
c) Per motivi analoghi è ricevibile anche la dichiarazione del 21 luglio 2011 con cui __________ conferma di avere ricevuto dall'appellante, suo figlio, € 7500.– nel gennaio del 2010 e € 30 000.– nel febbraio successivo (doc. 51), precisando, a complemento di una sua precedente dichiarazione del 22 febbraio 2010 (doc. 5), che simili versamenti sono avvenuti in restituzione di un prestito da lui concesso al figlio. Il convenuto non poteva prevedere, in effetti, che il Pretore gli
avrebbe imputato, oltre ai redditi da lavoro e immobiliari, averi in passato depositati sul conto di lui.
Litigioso rimane il contributo alimentare per il figlio. Il Pretore l'ha fissato in applicazione agli art. 276 e 285 CC considerando la situazione finanziaria del convenuto, della madre e del di lei marito, tenuto ad assisterla adeguatamente nell'adempimento dell'obbligo verso il figlio nato prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). A tal fine egli ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 2832.– mensili (reddito da attività lavorativa fr. 2360.–, reddito da immobili di fr. 472.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2146.90 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1000.–, oneri ipotecari fr. 944.–, riscaldamento fr. 125.57, bollo fr. 14.10, assicurazione dell'automobile fr. 29.70, tassa sui rifiuti fr. 23.50, imposte fr. 10.–). Quanto a G__________, egli ha appurato che essa non ha entrate e che suo marito __________ riceve indennità di disoccupazione varianti tra fr. 3000.– e fr. 3500.– mensili, mentre il fabbisogno minimo della famiglia ammonta a fr. 3381.– mensili (minimo esistenziale di fr. 1500.–, locazione fr. 1100.–, cassa malati del marito fr. 340.–, cassa malati della moglie fr. 332.–, cassa malati di Ga__________ fr. 109.–). Ciò posto, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di AO 1 in fr. 1315.– sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (figlio unico da 1 a 6 anni secondo la tabella 2011), deducendo i costi per cura e educazione prestati in natura dalla madre. In definitiva egli ha obbligato così AP 1 a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 685.– mensili, corrispondenti alla differenza tra il reddito e il fabbisogno minimo di lui.
Quanto al proprio reddito da attività lucrativa, l'appellante contesta quello “reale e/o potenziale” di fr. 2360.– mensili (€ 2000.– al cambio di fr. 1.18) che il Pretore ha calcolato sommando lo stipendio da idraulico (€ 1000.– mensili) alle retribuzioni erogate dalla I__________ A.s.d. (tra € 250.– e € 500.– mensili) “per una qualche attività in seno alla società”, tenuto conto altresì di altri versamenti pervenuti sul conto bancario del convenuto, che all'inizio del 2010 presentava un saldo di € 47 129.42. L'appellante eccepisce di non avere percepito alcunché dalla I__________ Asd., essendo quei bonifici destinati a rimunerare tale J__________, di ricevere dalla ditta B__________ solo € 953.85 (e non € 1000.–) mensili e di avere destinato all'inizio del 2010 buona parte del saldo che si trovava sul suo conto bancario per rimborsare prestiti ottenuti da suo padre. Egli si duole inoltre che gli sia stato imputato un reddito potenziale quando la formazione di idraulico non permette sbocchi professionali diversi dal suo attuale impiego, già ora svolto a tempo pieno e rimunerato con uno stipendio regolato da un contratto collettivo di lavoro. In ultima analisi il suo reddito sarebbe così di € 1510.05 mensili fino al 31 agosto 2009 (indennità di disoccupazione), di € 41.35 mensili dal 1° settembre al 30 giugno 2010 e di € 953.85 mensili dal luglio 2010 (salario della ditta B__________).
a) Per quanto attiene ai compensi versati prima dalla S__________ e poi dalla I__________ A.s.d. sul conto bancario di AP 1, dagli atti si evince che questi erano destinati e dovuti a J__________, non all'appellante. Ne fanno stato non solo alcune scritture figuranti nella documentazione bancaria presa in considerazione dal Pretore (doc. 39: bonifici del 20 maggio 2009 di € 772.–, del 20 luglio 2009 di € 524.45 e del 17 dicembre 2009 di € 556.25, tutti con la causale “stipendio [...] __________ J__________”), ma anche i documenti prodotti in appello (sopra, consid. 2b). La I__________ Asd ha confermato in effetti, il 19 luglio 2011, di avere versato fin dal 2009 lo stipendio di J__________ sul conto di AP 1 perché essa “non era in possesso di un conto bancario a suo nome” (doc. 42), circostanza confermata dall'interessata il 21 luglio 2011 (doc. 47). Tant'è che l'ammontare dei compensi indicati sui certificati prodotti (doc. 43 e 44) corrisponde a quanto emerge dalla documentazione bancaria (doc. 39). Ciò vale anche per taluni addebiti in favore di J__________ (€ 200.– il 1° dicembre 2009, € 160.– il 3 febbraio 2010, € 300.– il 29 marzo 2010 e € 490.– il 17 maggio 2010). I versamenti in questione, stimati dal Pretore tra € 250.– e € 500.– mensili, non potevano quindi essere aggiunti al reddito di AP 1. Su questo punto l'appello merita accoglimento.
b) Il reddito di un lavoratore dipendente decisivo per la determinazione di contributi alimentari è quello conseguito al momento del giudizio, cui si aggiungono la quota di tredicesima, e le eventuali indennità supplementari se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 richiami). L'appellante afferma che lavorando per la ditta B__________ egli guadagna € 953.85 mensili netti, pari alla media di quanto ha ricevuto tra il luglio del 2010 e il gennaio del 2011 (doc. 29 e 40), mentre il Pretore gli ha imputato € 1000.– mensili. Secondo il contratto di lavoro, l'orario settimanale di AP 1 è di 40 ore (doc. 22), pari a circa 160 ore mensili, che egli ha sempre rispettato, salvo nei mesi di luglio 2010 (ha cominciato a lavorare solo il 7 del mese) e settembre 2010 (ha prestato solo 24 ore lavorative per un motivo imprecisato). La media di € 953.85 mensili vale di conseguenza per il reddito del 2010 (anche volendo computare
€ 1000.– mensili l'esito non muterebbe: v. sotto, consid. 8), mentre dal 2011 in poi il reddito netto ammonta ad almeno
€ 1000.– mensili (€ 967.– [doc. 29, conteggio del gennaio 2011], più la quota di tredicesima). Su questo punto non v'è motivo di scostarsi dall'accertamento del Pretore.
c) Per quel che è del periodo antecedente, tra il febbraio e
l'agosto del 2009 l'appellante ha riscosso dalla disoccupazione € 1677.86 mensili (doc. 39) e dall'8 al 19 marzo 2010 ha guadagnato € 496.– svolgendo lavori occasionali per la ditta B__________ (doc. 18-19). Il Pretore ha trascurato simili dati, stimando in modo indistinto un reddito da lavoro di € 1000.– mensili. Al tasso di cambio di 1.18 applicato nella sentenza impugnata, il reddito da attività lucrativa e dalla disoccupazione conseguito dall'appellante risulta di circa fr. 1980.– mensili (€ 1677.86) dal febbraio al settembre del 2009 (doc. 39), di circa fr. 65.– mensili (€ 496.– diviso 9) dall'ottobre del 2009 al giugno del 2010 (doc. 18), di fr. 1125.– (€ 953.85) dal luglio al dicembre del 2010 e di fr. 1180.– mensili (€ 1000.–) dal gennaio del 2011 in poi. A tali redditi vanno aggiunti quelli della sostanza (sotto, consid. 5), senza dimenticare la sostanza stessa (consid. 6). Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, infine, il Pretore non gli ha imputato un reddito potenziale. L'accenno del Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 in basso) si riferisce ai bonifici sul conto bancario, al cui proposito si tornerà oltre (consid. 6).
Circa il reddito della sostanza, l'appellante afferma di avere incassato dalla locazione di una mansarda a C__________ € 400.– mensili fino al novembre del 2010, dopo di che la conduttrice non ha più versato nulla. Viste le difficoltà incontrate nel trovare un inquilino, inoltre, egli ha dovuto ridurre la locazione a € 350.– mensili, che ha ricominciato a percepire solo il 10 agosto 2011. Egli chiede pertanto di computare l'importo di € 400.– mensili preso in considerazione dal Pretore solo fino al 30 novembre 2010, di azzerarlo poi fino al 9 agosto 2011 e di ridurlo a € 350.– mensili in seguito (appello, pag. 8 in alto). L'appellante però non ha sostanziato con elementi oggettivi le asserite difficoltà nel continuare a locare l'oggetto per € 400.– mensili, né le ricerche compiute per reperire un nuovo conduttore. Il reddito di fr. 472.– mensili (€ 400.–) accertato dal Pretore va dunque confermato. Si aggiunga che ad ogni modo, si condividesse pure l'argomentazione dell'appellante, poco o punto muterebbe ai fini del giudizio (sotto, consid. 8).
Oltre allo stipendio ricevuto dalla ditta B__________ e alle entrate provenienti dalla I__________ A.s.d., il Pretore ha considerato nelle “reali potenzialità di guadagno del convenuto” il fatto che sul conto bancario di lui risultava all'inizio del 2010 un saldo di € 47 129.42, praticamente vanificato con un prelevamenti di € 7500.– il 18 gennaio 2010, di € 15 000.– il 19 febbraio 2010 e ancora di € 15 000.– il 24 febbraio successivo, in concomitanza con l'intimazione della petizione, il 10 febbraio 2010. In condizioni del genere egli ha ascritto al convenuto un reddito supplementare compreso tra € 500.– e € 750.– mensili (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). L'appellante contesta di avere vuotato il conto bancario per non dover versare contributi alimentari al figlio. Sostiene che i prelevamenti in questione sono serviti a rimborsare prestiti ricevuti dal padre e dal fratello per il sostentamento e per eseguire lavori necessari nella sua abitazione. Afferma, anzi, di avere chiesto un aumento del mutuo ipotecario al fine di mantenere il figlio, sentendoselo però rifiutare (pag. 7 in basso).
a) Dalla documentazione agli atti si desume che sul citato conto bancario, il cui saldo era di € 27 719.35 il 31 marzo 2009, sono confluiti € 10 000.– l'11 maggio 2009, € 2000.– il 18 maggio 2009, € 4700.– il 28 maggio 2009, € 2000.– il 4 agosto 2009, € 1500.– il 13 agosto 2009, € 4500.– il 1° ottobre 2009, € 1300.– il 24 novembre 2009, € 1000.– il 9 dicembre 2009, € 1500.– il 14 dicembre 2009, € 450.– il 4 gennaio 2010, € 496.– il 28 maggio 2010, € 1400.– il 25 agosto 2010, € 1039.– il 30 agosto 2010 e € 2400.– il 24 dicembre 2010, ovvero € 34 286.– complessivi tra il febbraio del 2009 e il dicembre del 2010. Se non che, come ha rilevato il Pretore, nello stesso periodo si sono registrate uscite di € 7500.–
il 21 gennaio 2010, di € 15 000.– il 19 febbraio 2010 e di
€ 15 000.– il 24 febbraio 2010, per complessivi € 37 500.–. Il saldo che il 31 dicembre 2009 ammontava a € 47 129.42 si è ridotto così il 31 marzo 2010 a € 7867.81 (doc. 39).
b) L'appellante sostiene – come si è accennato – che le entrate predette corrispondono a mutui elargitigli dal padre e dal fratello (secondo le rispettive disponibilità) per il sostentamento e per eseguire lavori necessari nella sua abitazione. In seguito a una lite con il genitore all'inizio del 2010, tuttavia, egli
avrebbe rimborsato parte del debito (appello, pag. 7 in alto). Ora, nulla indica che le somme ricevute dal padre e dal fratello (non quantificate nemmeno da costoro nelle dichiarazioni del 22 febbraio 2010: doc. 5) si riferiscano ai versamenti appena elencati, tanto meno ove si pensi che l'appellante non risulta avere adoperato gli importi in questione per il proprio sostentamento né per la casa (fatto salvo un bonifico di € 10 320.– del 30 giugno 2009 per “arredamento cucina con elettrodomestici”: doc. 39). Li ha semplicemente lasciati sul conto fino all'inizio del 2010, quando ha prelevato € 37 500.– per riversarli al padre (stante la dichiarazione 21 luglio 2011 di quest'ultimo: doc. 52 prodotto in appello).
Ad ogni buon conto, essendo il mantenimento di AO 1 prioritario rispetto a obblighi di altra natura (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1), AP 1 poteva legittimamente rimborsare prestiti solo nella misura in cui ciò non avvenisse a scapito del figlio (cfr. DTF 127 III 292 consid. 2a/bb; sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.3.2 in: SJ 132/2010 I 327). Prima di tacitare il padre o altri familiari con quanto era depositato sul suo conto, in altri termini, egli avrebbe dovuto sostentare il ragazzo. E dal febbraio del 2009 al febbraio del 2010 egli avrebbe potuto destinargli quasi € 40 000.– (dedotto il saldo del marzo 2010). È vero invece che dopo di allora l'appellante non sarebbe rimasto con più di € 7867.81. Non bastando tale sostanza nemmeno per finanziare la sua quota di fabbisogno minimo non coperta dal reddito da lavoro e da pigione conseguito tra il marzo e il giugno del 2010 (fr. 65.– mensili), dal luglio del 2010 la capacità contributiva di lui si limita al salario percepito con il nuovo impiego e al reddito dell'appartamento di C__________ (sotto, consid. 8).
a) Qualora i redditi dei genitori non bastino per coprire il fabbisogno in denaro del figlio, al debitore alimentare va lasciato in ogni caso l'equivalente del minimo esistenziale determinato secondo il diritto esecutivo. L'eventuale ammanco è a carico del creditore alimentare (DTF 135 III 67 consid. 2 con riferimenti, 127 III 68, 126 II 8, 123 III 8). In concreto il fabbisogno minimo dell'appellante va definito pertanto secondo i criteri dell'art. 93 LEF. Sia la tassa sui rifiuti, che non ha carattere di spesa esistenziale (CEF, sentenza inc. 15.2002.178 dell'11 marzo 2003, consid. 3), sia l'onere fiscale vanno stralciati quindi dal calcolo (DTF 126 III 92 consid. 3b).
b) Gli interessi del mutuo sulla casa sono stati calcolati dal Pretore in fr. 944.– mensili (media risultante dall'estratto conto doc. 39: sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante afferma che la media è in realtà di € 827.56 (fr. 976.50) mensili per il biennio 2009-2010, di € 856.80 (fr. 1011.–) mensili nel 2009 e di € 798.30 (fr. 942.–) mensili nel 2010 (appello, pag. 8 in basso). La questione – come si vedrà (consid. 8) – non è di rilievo per quanto concerne il 2009, mentre per il 2010 il calcolo dell'appellante corrisponde sostanzialmente a quello del Pretore. Sta di fatto che tale spesa è eccessiva per una persona sola che abita a , a maggior ragione se commisurata a uno stipendio di € 1000.– mensili. Nella regione è possibile reperire infatti appartamenti di due locali con cucina e bagno per € 400.– (www.). Nel risultato l'accertamento impugnato resiste dunque alla critica.
c) Riguardo ai costi dentistici, nel minimo esistenziale dell'appellante potrebbero rientrare soltanto quelli per cure indispensabili, ricorrenti e da lui effettivamente sopportati, sempre che non si tratti di spese di automedicazione (DTF 129 III 245 consid. 4.2 e 4.3; cfr. RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). In concreto figurano unicamente agli atti una nota professionale di € 260.– redatta in polacco (doc. 31), una fattura per “farmaci” di € 13.53 (doc. 4) e la nota professionale di un dentista a __________ di € 70.– per “ablazione tartaro” (doc. 20). Ciò non è sufficiente per ravvisare costi ricorrenti. Non può pertanto essere riconosciuto l'importo di fr. 17.90 mensili fatto valere nell'appello.
d) Nel proprio fabbisogno minimo l'appellante rivendica anche l'inserimento di fr. 200.– mensili per costi di patrocinio. Si tratta però di una spesa che non rientra nel calcolo secondo il diritto esecutivo (RtiD II-2010 720 n. 62c, consid. 5), tanto meno ove le risorse di un debitore alimentare siano insufficienti per far fronte interamente agli obblighi di mantenimento (I CCA, sentenze inc. 11.2004.11 dell'8 agosto 2007, consid. 8; inc. 11.2007.84 del 25 settembre 2007, consid. 8 e 9; inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3).
e) L'appellante abita a circa 1500 m dal posto di lavoro (da __________ a ). Non si giustifica dunque di riconoscergli indennità per pasti fuori casa, l'interessato potendo rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno. Certo, il suo contratto con la ditta B prevede che egli sia impiegato “presso clienti ditta” (doc. 22), ma ciò non dimostra ancora la necessità pranzare fuori casa, per tacere del fatto che il contratto collettivo nazionale di lavoro per metalmeccanici cui rinvia il suo contratto individuale (doc. 22) prevede un'indennità a carico del datore di lavoro per pasti in caso di trasferte superiore a 20 km dalla sede (art. 7/II lett. a).
f) In merito alle spese di trasferta per cui l'appellante chiede di riconoscergli fr. 200.– mensili, l'appellante non ha fornito indicazioni sull'entità degli spostamenti né ha spiegato perché i relativi costi dovrebbero essere a suo carico, contrariamente a quanto dispone il contratto collettivo nazionale di lavoro per metalmeccanici appena citato. Nemmeno tale rivendicazione, di conseguenza, può trovare accoglimento.
g) Relativamente al premio per l'assicurazione del veicolo, accertato dal Pretore in fr. 29.70 mensili (doc. 37, 1° foglio), l'appellante allega che tale copertura non è sufficiente e chiede che si aggiunga il costo di altre prestazioni contemplate dalla polizza (incendio, furto ecc.: doc. 37, 2° foglio) per fr. 74.10 mensili (appello, pag. 9 in alto). Non si tratta però di spese necessarie né obbligatorie. Non possono essere inserite quindi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo.
h) Tenuto conto che l'appellante risiede in Italia, il Pretore ha ridotto del 10% il minimo esistenziale del diritto esecutivo per una persona sola applicabile in Svizzera (I CCA, sentenza inc. 11.2004.75 del 16 luglio 2007, consid. 4a con riferimenti; CEF, sentenza inc. 15.2011.305 del 5 dicembre 2001, consid. 3). Sta di fatto che la differenza del costo della vita fra __________ e __________ è passata ormai dal 20% al 30% (, Prezzi e salari nel mondo, edizione 2012, pag. 8, rispetto all'edizione 2006, pag. 8 in: www..com). Ciò giustifica di ridurre del 20% del minimo esistenziale per chi risiede nella fascia di confine (I CCA, sentenza inc. 11.2010.38 del 28 giugno 2011 consid. 6a). Ciò trova conferma anche in altre statistiche secondo cui il costo della vita a __________ (con il costo dell'alloggio) risulta di circa il 21% inferiore rispetto a quello di __________ (www.__________.com). Il minimo esistenziale dell'appellante va stimato così in fr. 960.– mensili.
i) In definitiva il fabbisogno minimo dell'appellante secondo il diritto esecutivo va accertato in fr. 2141.40 nel 2009 (ammettendo l'importo di fr. 1010.– mensili esposto per la locazione: sopra, consid. b) e in fr. 2072.40 mensili dal 1° gennaio 2010 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 960.–, oneri ipotecari fr. 944.–, riscaldamento fr. 125.–, bollo fr. 14.10, assicurazione dell'automobile fr. 29.70).
Dal febbraio al settembre del 2009
Indennità di disoccupazione (consid. 4c) fr. 1 980.—
Reddito dell'appartamento a C__________ (consid. 5) fr. 472.—
fr. 2 452.— mensili
Fabbisogno minimo (consid. 7i) fr. 2 141.40
Eccedenza fr. 310.60 mensili
Fabbisogno in denaro scoperto di AO 1:
fr. 1315.00 ./. fr. 310.60 = fr. 1 004.40 mensili
Sostanza da destinare al figlio:
fr. 1004.40 x 8 mesi = fr. 8 035.20
Dall'ottobre del 2009 al febbraio del 2010 (rimborso dei mutui)
Reddito da attività lucrativa (consid. 4c) fr. 65.—
Reddito dell'appartamento a C__________ (consid. 5) fr. 472.—
fr. 537.— mensili
Fabbisogno minimo (consid. 7i) fr. 2 141.40
Ammanco fr. 1 604.40 mensili
Fabbisogno in denaro scoperto di AO 1:
fr. 1315.00 + fr. 1604.40 = fr. 2 919.40 mensili
Sostanza da destinare al figlio:
fr. 2919.40 x 5 mesi = fr. 14 597.—
Dal febbraio del 2009 al febbraio del 2010 i redditi dell'appellante erano dunque insufficienti per garantire il fabbisogno minimo suo e quello in denaro del figlio. Facendo capo alla sostanza bancaria di quasi € 40 000.– (sopra, consid. 6b), l'appellante sarebbe stato in grado tuttavia di colmare l'ammanco di fr. 22 632.20 (fr. 8035.20
Dal marzo al giugno del 2010 (inizio del nuovo lavoro)
Reddito da attività lucrativa (consid. 4c) fr. 65.—
Reddito dell'appartamento a C__________ (consid. 5) fr. 472.—
fr. 537.— mensili
Fabbisogno minimo (consid. 7i) fr. 2 072.40
Ammanco fr. 1 535.40 mensili
Fabbisogno in denaro scoperto di AO 1:
fr. 1315.00 + fr. 1535.40 = fr. 2 850.40 mensili
ovvero complessivamente fr. 2850.40 x 4 mesi fr. 11 401.60
La sostanza residua, che ammontava a € 7867.81 (fr. 9284.–) alla fine di marzo del 2010, consentiva all'appellante di versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 785.– mensili (un quarto di fr. 9284.– meno [fr. 1535.40 per 4]).
Dal luglio del 2010 in poi
Reddito da lavoro (consid. 4c) fr. 1 180.—
Reddito dell'appartamento a C__________ (consid. 5) fr. 472.—
fr. 1 652.— mensili
Fabbisogno minimo (consid. 7i) fr. 2 072.40
Ammanco fr. 420.40 mensili
Dal luglio del 2010 né i redditi né la sostanza (ormai consumata) permettono all'appellante di versare contributi al figlio. Non risulta d'altro canto che nel 2010 l'appellante abbia ricevuto denaro dal padre (il quale, anzi, si professa ancora creditore nei suoi confronti: doc. 52). Quanto ai tre importi versati dopo il 1° luglio 2010 (sopra, consid. 6a) essi provengono verosimilmente dal guadagno conseguito grazie al nuovo lavoro. Un aggiornamento d'ufficio dei dati relativi al periodo che segue l'emanazione della sentenza impugnata – come auspica AO 1 (osservazioni, pag. 2 in basso) – è improponibile. Va sottoposto se mai al giudice con un'istanza di modifica della sentenza impugnata (art. 286 CC).
Da tutto quanto precede risulta che la sentenza impugnata va riformata nel senso che l'appellante deve versare al figlio un contributo alimentare di fr. 1315.– mensili dal febbraio del 2009 al febbraio del 2010 e di fr. 785.– dal marzo al giugno del 2010. Sebbene tali importi superino quelli stabiliti dal Pretore per il medesimo periodo (fr. 685.– mensili), globalmente la decisione si rivela più favorevole all'appellante di quella impugnata, il totale dei contributi alimentari ammontando a circa un terzo di quanto ha deciso il primo giudice, ove appena si consideri che il contributo di fr. 685.– mensili stabilito dal Pretore era dovuto almeno fino alla maggiore età di AO 1.
Il giudizio odierno influisce altresì sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, addebitate al convenuto. Sulla questione della paternità invero AP 1 soccombe appieno, mentre sul contributo di mantenimento esce vittorioso per circa due terzi (fr. 746.25 mensili). Le spese peritali rimangono quindi a carico dell'appellante, mentre le altre spese vanno suddivise in ragione di un mezzo ciascuno e le ripetibili compensate, l'intera soccombenza sulla paternità compensando la parziale vittoria sul contributo di mantenimento.
nota d'onorario (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). In mancanza di ciò, occorre procedere per apprezzamento. Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura dell'appello (14 pagine) in una causa già nota, una dozzina di ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento citato), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 2570.– complessivi.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 per le osservazioni all'appello merita anch'essa accoglimento, l'interessato trovandosi a sua volta in gravi ristrettezze (tanto da ottenere il gratuito patrocinio già davanti al Pretore), a maggior ragione ove si pensi che dal luglio del 2010 il convenuto non è più in grado di erogarli contributi. Quanto alla retribuzione della patrocinatrice d'ufficio, è necessario procedere una volta di più per apprezzamento. Ora, un avvocato ragionevolmente speditivo
avrebbe verosimilmente dedicato alla stesura delle osservazioni (5 pagine), limitate al periodo dal 1° luglio 2010 in poi in una causa già nota, circa cinque ore di lavoro (retribuite fr. 180.–
l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento), cui si aggiungono le spese (10%) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 1070.– complessivi.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 1315.– mensili dal 1° febbraio 2009 al 28 febbraio 2010, assegni familiari non compresi, e
fr. 785.– mensili dal 1° marzo al 30 giugno 2010, assegni familiari non compresi.
I contributi alimentari sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116.0 punti relativo al mese di novembre 2008 (maggio 1993 = 100.0) e vanno adeguati il 1° gennaio 2010 in base all'indice del novembre precedente.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di appello, di fr. 1000.– complessivi, sono poste per due terzi a carico di AO 1 e per il resto a carico dell'appellante, cui AO 1 rifonderà fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
III. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2570.–.
IV. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'assistito alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1070.–.
V. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).