Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2010.99
Entscheidungsdatum
03.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2010.99

Lugano 3 settembre 2013/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.24 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione dell'8 gennaio 2004 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 agosto 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1950) e AP 1 (1957) si sono sposati a __________ il 28 giugno 1986. Dal matrimonio è nato L__________, il 3 dicembre 1988. Il marito è amministratore unico del garage C__________ SA di . Nurse di formazione, dopo la nascita di L la moglie si è dedicata alla famiglia e al governo della casa, senza più svolgere attività lucrativa. I coniugi vivono separati dalla fine del 1998, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a . Il 20 novembre 2002 AO 1 ha avuto un figlio, V, da __________ (1962).

B. L'8 gennaio 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, l'affidamento di L__________ alla medesima (riservato il suo diritto di visita), un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 3585.– mensili indicizzati fino al 30 giugno 2004 e di fr. 1000.– mensili fino al pensionamento di lei, un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 1115.– mensili fino al termine della formazione professionale (oltre alla metà di tutte le spese straordinarie) e la metà del­l'avere da lui accumulato presso il suo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta del 26 marzo 2004 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), all'attribuzione dell'alloggio coniugale e al riparto della prestazione d'uscita prospettata dall'attore, ma ha postulato un contributo alimentare per sé di fr. 6300.– mensili vita natural durante, uno per L__________ di fr. 2000.– mensili indicizzati (oltre agli assegni familiari e a determinate spese straordinarie), un importo imprecisato in liquidazione del regime dei beni e il pagamento da parte del marito di eventuali arretrati d'imposta, come pure del suo onere fiscale fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

C. Con ordinanza del 3 maggio 2004 il Pretore ha deciso di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta unilaterale e ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per presentare un allegato di replica. In una lettera del 3 giugno 2004 AO 1 ha rinunciato a tale facoltà. L'udienza preliminare si è tenuta il 7 settembre 2004 e l'istruttoria, iniziata immediatamente, è termi­nata il 15 aprile 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 3 mag­gio 2010, l'attore ha ribadito le sue richieste, offrendo un importo supplementare di fr. 25 674.55 per la moglie in liquidazione del regime dei beni, precisando di essere disposto a versare alla medesima la metà della prestazione d'uscita da lui maturata durante la comunione domestica e proponendo che i debiti fiscali rimanessero a carico di entrambi i coniugi. Nel suo memoriale del 10 maggio 2010 la convenuta ha confermato le proprie domande, ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 6700.– mensili vita natural durante (con possibilità per il marito di dedurre la somma corrispondente alle rendite AVS e LPP da lei percepite), ha limitato la durata del contributo alimentare per L__________ al compimento dei 18 anni (riservato l'art. 277 cpv. 2 CC), ha chiesto di acquisire quali “importi minimi” tutte le somme a titolo di contributo alimentare già versate dal marito e ha quantificato in fr. 792 749.30 oltre interessi la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni.

D. Statuendo il 29 luglio 2010, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha liquidato il regime dei beni obbligando AO 1 a versare a AP 1 fr. 90 157.20 con interessi al 5% dall'emanazione della sentenza di divorzio, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro durante il matrimonio (ordinando al passaggio in giudicato della sentenza la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità della quota), ha condannato l'attore a versare alla convenuta un contributo alimentare di fr. 2400.– mensili indicizzati fino al pensionamento di lei e uno di fr. 1100.– mensili in seguito, oltre a un contributo per il figlio di fr. 1115.– mensili fino al termine della formazione professionale, più le spese straordinarie da concordare preventivamente. La tassa di giustizia di fr. 7500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 agosto 2010 per ottenere – previa assunzione di nuove prove (documenti, perizia e richiamo d'incarti fiscali) – la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi riconoscere fr. 792 749.30 oltre interessi al 5% dal­l'emanazione della sentenza in liquidazione del regime dei beni (importo da adeguare a dipendenza delle risultanze istruttorie) e un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 4700.– mensili vita natural durante con possibilità per il marito di dedurre la somma corrispondente dalle rendite AVS e LPP da lei percepite. Nelle sue osservazioni del 27 settembre 2010 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 4 maggio 2011 AO 1 ha sposato __________.

Considerando

in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura degli art. 423 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano tutte le sentenze del divorzio su richiesta unilaterale comunicate prima del 1° gennaio 2011 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata alla legale della convenuta il 2 agosto 2010. Il termine di 20 giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), rimasto sospeso durante le ferie giudiziarie fino al 15 agosto 2010 (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), è cominciato a decorrere così il 16 agosto 2010 e sarebbe scaduto sabato 4 settembre 2010, salvo protrarsi a lunedì 6 settembre 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Introdotto il 18 agosto 2010, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

  1. Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso lo scioglimento del matrimonio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

  2. In appello la convenuta produce due documenti nuovi (l'estratto di un conto __________ a lei intestato con movimentazione dal 1° gennaio 2008 al 7 luglio 2010 e uno scritto del 2 giugno 2008 in cui la dott. __________ illustra lo stato di salute di lei). L'attore si oppone all'assunzione di tali prove, definite non pertinenti (osservazioni del 27 settembre 2010, pag. 16 ad 14). Ora, nel vecchio diritto fatti e mezzi di prova nuovi erano proponibili davanti a questa Camera (art. 138 cpv. 1 vCC), purché fossero addotti al più tardi con la presentazione dell'appello o della risposta (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Nulla osta pertanto alla ricevibilità del citato estratto conto. Lo scritto del 2 giugno 2008 invece non è una prova nuova, siccome la sua acquisizione è già stata respinta dal Pretore. La sua ricevibilità e pertinenza saranno quindi esaminate in seguito (consid. 13b).

  3. Richiamato l'art. 138 vCC, l'appellante chiede anzitutto che sia ordinato a AO 1 di produrre “ogni documento relativo alla sostanza a lui intestata o cointestata o detenuta da altri a titolo fiduciario, sia essa mobiliare, compreso il possesso di azioni, e immobiliare, nonché l'edizione dei relativi movimenti bancari e/o postali dal 1° gennaio 1997 ad oggi”, che sia ordinata una perizia sul valore al momento della liquidazione del regime matrimoniale della particella n. 859 RFD di __________ (appartenente per metà a AO 1 e per l'altra metà al fratello __________, il quale ha ceduto la sua quota il 5 dicembre 2011 ai figli __________ e __________, ora proprietari in ragione di un quarto ciascuno), come pure delle particelle n. 858 e n. 77 RFD di __________ (proprietà di AO 1), e di richiamare l'incarto fiscale della famiglia, così come quello del marito dal 1° gennaio 1997 (appello, pag. 2 e 28). Tali prove, rifiutate dal Pretore, sarebbero di primaria importanza per “comprovare ulteriormente le pretese muliebri di regime matrimoniale e le pretese relative ai crediti variabili ex art. 209 CC” (appello, pag. 6 a metà e 28 in basso).

a) In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, anche in seconda sede (art. 322 lett. b CPC ticinese e 138 vCC), ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con verosimiglianza ele­menti di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 138 III 376 consid. 4.3.2). La giurisdizione di appello può però rifiutare di assumere mezzi di prova cui in prima sede una parte abbia rinunciato, in particolare omettendo di opporsi alla chiusura dell'istruttoria (DTF loc. cit.; sentenza del Tribunale federale 5A_663/2012 del 12 marzo 2013, consid. 2.3.1; analogamente: I CCA, inc. 11.2008.102 del 30 luglio 2010, consid. 3f).

b) Per quel che riguarda l'edizione di documenti sulla movimentazione bancaria o postale del marito dal 1° gennaio 1997, all'udienza dell'8 aprile 2008 il Pretore aveva assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni per produrre gli atti richiesti. Questi si era impegnato in tal senso, salvo limitarsi poi a esibire le attestazioni bancarie valide a scopo fiscale (doc. L1, L2, L2bis, L1tris, L2tris, MM e NN), che non riportano la movimentazione sull'arco dell'anno. Con ordinanza del 15 aprile 2010 il Pretore, respinte tre altre richieste di assunzione probatoria, ha nondimeno dichiarato l'istruzione conclusa e ha citato le parti al dibattimento finale (act. XXXVII). A tale udienza i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 maggio 2010 la convenuta ha rilevato l'incompletezza dei giustificativi prodotti dal marito, deducendo da ciò che tutti i redditi attestati nei certificati versati agli atti (dal 1998 al 2003) e i saldi dei conti e gli altri attivi documentati (complessivi fr. 1 010 242.66) costituissero acquisti (pag. 12 segg.). In appello AP 1 chiede nuovamente di assumere l'intera documentazione “da cui si potevano se del caso evincere altri investimenti del marito per le operazioni immobiliari” (appello, pag. 12 in alto). Trascura tuttavia di avere implicitamente rinunciato a tali prove davanti al Pretore e non può quindi esigerne l'assunzione in appello.

c) Per quanto attiene ai quesiti peritali del 31 gennaio 2008 sul valore dei fondi in proprietà del marito al momento della liqui­dazione del regime dei beni, essi sono stati respinti dal Pretore con ordinanza del 5 febbraio 2009. Il primo giudice ha poi confermato il 29 luglio 2009 tale ordinanza, non sussistendo a suo parere motivi per modificarla, “come meglio verrà evidenziato nel giudizio di merito”. In appello la convenuta insiste per l'integrazione della perizia, ma la richiesta è destinata all'insuccesso poiché – come si vedrà oltre (consid. 5e) – l'interessata non dimostra che investimenti eseguiti in fondi del marito siano stati finanziati, in tutto o in parte, con acquisti. Al proposito non giova dunque attardarsi.

d) Quanto al richiamo dell'incarto fiscale della famiglia __________ e di quello di AO 1 dal 1° gennaio 1997, la domanda è inammissibile per difetto di motivazione, l'interessata non precisando quali fatti essa intenda dimostrare con simili documenti. Ciò premesso, nulla osta al­l'esame dell'appello nel merito.

I. Sulla liquidazione del regime dei beni

  1. Le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Ora, per quanto riguarda la liquidazione del regime matrimoniale il Pretore ha calcolato un credito complessivo di fr. 90 157.20 in favore della moglie dopo avere valutato le pretese da questa avanzate a titolo di compenso per investimenti eseguiti dal marito in beni propri (i tre noti fondi) mediante acquisti (art. 209 CC), per mobili e tappeti, autoveicoli, polizze di “terzo pilastro” e conti bancari. Fondandosi sulle conclusioni del perito, il primo giudice ha accertato che gli investimenti compiuti dal marito fra il 2000 e il 2004 in beni propri sono stati finanziati “per la maggior parte” tramite un conto __________ a lui stesso intestato e con un conto di costruzione, consolidato in seguito mediante la costituzione di ipoteche sugli stessi fondi. Ha ritenuto così che gli investimenti fossero stati finanziati principal­mente da lui con beni propri (le tre particelle appunto), escludendo ogni credito della massa degli acquisti (art. 209 cpv. 3 CC) anche in relazione al terzo fondo (la particella n. 77), la moglie non avendo dimostrato – come le incombeva (art. 8 CC) – che parte degli investimenti fosse stata effettuata con acquisti.

a) L'appellante afferma di avere recato la prova appena citata, ricordando che parte degli investimenti immobiliari del marito è stata sovven­zionata con prelevamenti dal conto “privato/azioni­sta” (aperto nella contabilità della C SA: doc. L7), su cui confluivano in particolare le pigioni versate al marito dalla società per gli spazi occupati dal garage sui fondi di lui (appello, pag. 7 a 9). Invocando la perizia, l'appellante sostiene che per quanto riguarda le particelle n. 858 e 859 il totale degli investimenti e degli aumenti di valore era, al momento della litispendenza (vale a dire l'8 gennaio 2004), di fr. 1 587 000.– e che il credito della massa degli acquisti del marito verso la massa dei beni propri consiste nella differenza fra tale importo e il valore delle ipoteche il 31 dicembre 2003 (fr. 1 287 000.–), ovvero fr. 299 900.–. Il credito variabile degli acquisti del marito per quanto concerne la particella n. 77, sarebbe pari così all'au­men­to del valore venale tra il 4 gennaio 2001 (acquisizione per divisione ereditaria) e l'8 gen­naio 2004, ossia fr. 200 000.– (appello, pag. 12 a 16).

b) Come rileva il Pretore, la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC, secondo cui tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti fino a prova del contrario, non specifica a chi incombe dimostrare che beni di una massa hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione dell'altra (art. 209 cpv. 3 CC). Secondo la regola generale dell'art. 8 CC tale onere spetta a chi fa valere l'investimento (DTF 131 III 565 consid. 4.3; FamPra.ch 2012 pag. 169 consid. 3.2.1; Aebi-Müller/Jetzer, Beweislast und Beweismass im Ehegüterrecht, in: AJP/PJA 2011 pag. 302 ad a), ossia nel caso specifico sulla moglie. Contrariamente a quanto sembra supporre quest'ultima, l'art. 210 CPC ticinese non sovvertiva l'onere della prova, per tacere del fatto che in concreto il marito non è stato diffidato a produrre altri documenti (sopra, consid. 4b).

c) Non si disconosce che la perizia finanziaria ha chiarito solo in parte l'origine degli investimenti eseguiti nei tre fondi del marito, individuata per lo più in mutui ipotecari materialmente connessi in virtù dell'art. 209 cpv. 2 CC agli immobili gravati, cioè ai beni propri (DTF 138 III 156 consid. 5.2.4.1, 132 III 150 consid. 2.3.2). Si conviene altresì che le pigioni versate dalla società al marito per l'uso degli spazi aziendali raffigurano attivi di AO 1, come egli ammette (interrogatorio formale dell'11 giugno 2008, risposta n. 6), e un attivo del marito raffigura anche il credito da questi vantato verso la società per il rimborso dei mutui elargiti. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, tuttavia, due posizioni attive non possono elidersi. E in concreto le pigioni, pur rapportandosi a un fondo (n. 859) che rientra nei beni propri del marito (perizia, pag. 12), costituiscono acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 4 CC). Esse ammontano secondo l'appellante a fr. 520 000.– per il periodo intercorso dal 1999 alla fine del 2003, importo che il marito non contesta e che trova riscontro nei doc. L6 e L7.

d) L'appellante sostiene che il conto “privato/azionista”, parzialmente alimentato dalle pigioni pagate dal garage, è servito a finanziare investimenti per fr. 850 000.– sulla particella n. 859 e per fr. 622 000.– sulla particella n. 858 (ap­pello, pag. 13 e 14; perizia, pag. 23 e 24), per complessivi fr. 1 472 000.–. Tali investimenti risultano essere stati eseguiti nell'ambito di un'unica operazione riguardante gli spazi della C SA su entrambi i fondi (perizia, pag. 25 ad 1.1.3 e 1.1.4) con uscite per circa fr. 1 360 000.– da conti intestati a AO 1 presso la __________ (perizia, pag. 25 ad 1.1.3). Il perito non ha escluso che “anche altri importi siano stati utilizzati per pagare i lavori”, ma non è stato in grado di determinarli, salvo individuare tre pagamenti effettuati con prelievi dal “conto __________ privato” (fr. 23 500.–, fr. 11 000.– e fr. 8200.–: doc. L7, pag. 2) fra il 4 aprile e il 14 novembre 2000 (perizia, pag. 25 in basso e 26 in alto). Ha dato atto

inoltre di un presumibile ammortamento di fr. 112 900.– riferito alla particella n. 858, ma non è riuscito a identificare i mezzi utilizzati a tale scopo (perizia, pag. 26 ad 1.1.14).

Ciò premesso, in concreto parte degli investimenti (almeno fr. 165 000.–) è stata finanziata con risorse che non sono crediti ipotecari. Secondo l'appellante il doc. L7 conferma “parecchi importi, di oltre fr. 200 000.–, relativi ad uscite destinate direttamente ad artigiani e altri prelevamenti privati consistenti in cifre che non possono che essere confluite nel riattamento dei fondi di proprietà del marito, non avendo egli mai indicato, né dimostrato, di aver usato, salvo i crediti ipotecari, altro denaro per il riattamento dei suddetti fondi” (appello, pag. 9 a metà). Se non che, dei tre prelevamenti citati dal perito (di complessivi fr. 42 700.–) il doc. L7 non indica la destinazione e tale prova andava addotta dalla moglie (sopra, consid. b). Il conto “__________” inoltre non è stato alimentato solo da pigioni per il garage (sotto, consid. 9), le quali potreb­bero anche essere servite per il pagamento di interessi ipotecari, ciò che – come rileva il marito (osservazioni, pag. 5 seg.) – non determinerebbe alcun compenso giusta l'art. 209 cpv. 3 CC (Steinauer, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative aux art. 206 et 209 CC, in: successio 2008, pag. 95 n. 1 con rimandi).

e) Si aggiunga che la somma di fr. 42 700.– è stata pagata tramite il conto “” nel 2000, prima della costituzione della C SA (avvenuta il 23 febbraio 2001) e prima che AO 1 diventasse proprietario (rispettivamente comproprietario) delle particelle n. 858 e 859 in seguito alla divisione dell'eredità paterna, il 4 gennaio 2001. A quel momento tanto la ditta individuale del padre (deceduto il 28 novembre 1997) quanto i fondi erano proprietà comune dei fratelli __________. Nel 1999 il canone per il garage (di fr. 80 000.–), registrato nel conto “__________affitto garage” (doc. L6, pag. 1), ma non nel conto “__________privato” (doc. L7, pag. 1), non costituiva quindi un reddito effettivo, bensì una semplice scrittura contabile interna, visto che la ditta individuale e la proprietaria dei fondi locati si identificavano nella stessa comunione ereditaria. Ne segue che il pagamento di fr. 42 700.– è stato

eseguito con mezzi della comunione ereditaria per investimenti destinati a fondi allora in proprietà della comunione medesima. L'intera operazione, per quanto riguarda la spettanza di AO 1, investe così la sola massa dei beni propri, come ha ritenuto il Pretore.

f) In merito alla particella n. 77 il perito ha concluso che “i docu­menti esaminati non forniscono alcuna indicazione certa riguardo al modo di finanziamento dei lavori eseguiti nel 2004” (perizia, pag. 29). L'appellante non dà altri ragguagli. I lavori sono del resto molto verosimilmente successivi allo scioglimento del regime dei beni (dell'8 gennaio 2004), sicché non incidono sulla relativa liquidazione (cfr. art. 207 cpv. 1 CC; FamPra.ch 2006 pag. 695 consid. 2.2), né AP 1 può avanzare pretese al riguardo.

  1. Relativamente all'attribuzione dei tappeti, il Pretore ha respinto l'eccezione sollevata dalla moglie, la quale censurava la perizia estimativa di nullità. Ha dato atto che i quesiti peritali inoltrati dal marito erano tardivi, ma ha ritenuto la prova – comunque fosse – indispensabile per le conoscenze specialistiche da essa richieste. Poco importava inoltre, secondo il Pretore, che il marito

avesse formulato pretese in liquidazione del regime dei beni solo nel memoriale conclusivo, poiché nella petizione AO 1 si era riservato la facoltà di completare le proprie richieste e all'udienza preliminare aveva postulato l'allestimento di una perizia. Considerato ciò, il Pretore ha attribuito i tappeti alla moglie dietro compenso al marito di fr. 7375.–, pari alla metà del valore peritale. In appello la convenuta si duole che il Pretore abbia disatteso il principio attitatorio nell'ammettere quesiti peritali intempestivi, tanto più che la petizione dell'attore non conteneva alcuna richiesta di giudizio, in dispregio dell'art. 78 CPC ticinese.

A ragione l'appellante sottolinea che il marito ha esplicitamente formulato pretese sul valore dei tappeti solo nel memoriale conclusivo. Nella risposta (pag. 8 in fondo) tuttavia AP 1 non aveva mosso obiezioni al fatto che nella petizione il marito si riservasse la facoltà di completare le proprie richieste in seguito (pag. 5 ad n 7). Anzi, essa esprimeva la speranza “di poter trovare un accordo con il marito” (risposta, pag. 8 in fondo). Né essa si è opposta ai mezzi di prova notificati dall'attore nel corso dell'udienza preliminare (verbale 7 settembre 2004, pag. 2 in alto), i quali comprendevano proprio una perizia sull'“inventario di casa (con esplicita riserva di rinuncia nel caso di accordo tra le parti)”, né ha immediatamente censurato la violazione dell'art. 74 CPC ticinese quando si è vista notificare il memoriale conclusivo in cui il marito chiedeva un compenso di fr. 7375.– per il valore dei tap­peti (pag. 7 ad 1.2.2). D'altro lato non incombeva al Pretore verificare d'ufficio la regolarità del memoriale conclusivo, non sussistendo in un caso simile estremi di nullità a norma dell'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2010.47 del 12 aprile 2013, consid. 7 con rinvio). Quanto alla tardività dei quesiti peritali, nulla impediva al Pretore di fare propri i quesiti dell'attore e di formularli egli medesimo per il proprio convincimento (art. 247 cpv. 7 CPC ticinese). Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

  1. Delle quattro polizze del “terzo pilastro” intestate al marito presso la __________, il Pretore ne ha ascritte tre alla massa degli acquisti (per importi di fr. 1647.–, fr. 7270 e fr. 4.– al momento della litispendenza), ma non la quarta (n. __________, con un valore di riscatto di fr. 57 085.–), che per la sua natura di “previdenza 3a” non ricadrebbe sotto l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC. L'appellante rimprovera al primo giudice di trascurare che le assicurazioni di previdenza vincolate, il cui riscatto sia stato finanziato con acquisti, vanno considerate anch'esse acquisiti alla stessa stregua delle assicurazioni private ordinarie. Per il marito invece la polizza in questione va trattata come una polizza del “secondo pilastro”, di modo che la moglie ha diritto soltanto al trasferimento della quota che spetta a un istituto di previdenza da lei designato oppure a un altro istituto nel senso dell'art. 1 cpv. 1 OPP 3.

Diversamente dal “secondo pilastro”, la previdenza vincolata del “pilastro 3a” non soggiace agli art. 197 cpv. 2 n. 2 e 207 cpv. 2 CC, ma ai principi ordinari della surrogazione patrimoniale (art. 197 cpv. 2 n. 5 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 482b n. 1024 con rinvii). Simili polizze vanno trattate quindi come assicurazioni ordinarie (“pilastro 3b”) e liquidate nel quadro delle scioglimento del regime dei beni attribuendo il loro valore di riscatto o il loro valore equivalente (valore di trasferimento giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazione convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid. 3.2 e 4; Deschenaux/Stei­nauer/ Baddeley, op. cit., pag. 484 n. 1025 e pag. 485 n. 1025f). In con­creto la polizza citata è stata conclusa nel 1990 (doc. BB), in costanza di matrimonio. Non essendo dimostrato che i premi siano stati pagati con beni propri, il valore di riscatto (fr. 57 085.–) dev'essere attribuito agli acquisti del marito (art. 200 cpv. 3 CC).

L'art. 4 cpv. 3 OPP 3 evocato dall'attore concede solo una modalità supplementare d'esecuzione del credito di partecipazione al beneficio dell'unione coniugale costituito da risparmi o da un'assicurazione di previdenza vincolata. Il principio rimane quello del versamento in contanti. Il giudice può imporre all'assicurato di trasferire al coniuge i suoi diritti contro gli istituti di previdenza solo se l'interessato ne fa richiesta (DTF 137 III 343 consid. 3.2.4). Nel caso in esame il marito non ha chiesto di trasferire alla moglie la metà del noto valore di riscatto (anzi, non ha nemmeno menzionato la polizza). Non si giustifica pertanto di derogare al principio del pagamento in contanti. Alla moglie va riconosciuta così una pretesa di fr. 33 003.– (la metà di fr. 66 006.–) per le quattro polizze della __________ aventi un valore di riscatto. Non tocca al giudice invece verificare se i valori di riscatto determinanti non siano eventualmente più alti di quelli fatti valere dall'appellante (cfr. DTF 137 III 339 consid. 2.1.2).

  1. Relativamente ai conti del marito, il Pretore non ha riconosciuto alcuna spettanza della moglie sul conto __________, il cui saldo passivo (di fr. 1 278 625.–) il 31 dicembre 2003 superava nettamente quello attivo (di fr. 455 223.–). A parere dell'appellante il saldo passivo non andava preso in considerazione, essendo già stato considerato per determinare il compenso della massa degli acquisti del marito verso quella dei beni propri. L'attivo del conto sarebbe del resto stato alimentato con redditi da capitale, i quali costituiscono acquisti, sicché una compensazione con il passivo gravante i beni propri del marito sarebbe esclusa. Essa rivendica quindi l'attribuzione della metà del saldo attivo.

a) Giusta l'art. 207 cpv. 1 CC gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni. Ciò che vale tanto per gli attivi quanto per i passivi (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 568 n. 1227). Il saldo attivo e quello passivo del conto __________ vanno così trattati separatamente, né la banca ha azzerato il primo compensandolo con il secondo, tant'è che il saldo di fr. 455 223.– e i relativi redditi sono considerati valori fiscalmente imponibili (doc. L1 e NN, anno 2003). Una deduzione del saldo passivo a norma dell'art. 210 cpv. 1 CC si giustificherebbe solo se il debito gravasse gli acquisti del marito, mentre è incontestato che grava i suoi beni propri (sopra, consid. 5c).

b) Rimane da esaminare a quale massa debba essere attribuito il saldo attivo del conto. L'appellante sostiene che i redditi risultanti dalle attestazioni fiscali del conto prodotte agli atti ammontano almeno, per quanto riguarda il periodo dal 1998 al 2003, a fr. 201 964.79 (doc. NN) e sono chiaramente acquisti. Ciò risponde al principio dell'art. 197 cpv. 2 n. 4 CC per cui i redditi di beni propri costituiscono acquisti. Nulla è dato di sapere invece sull'origine del saldo attivo che il 31 dicembre 2003 eccedeva fr. 201 964.79. In linea di massima versamenti con mezzi attinti agli acquisti di un coniuge su un conto intestato a quel coniuge e facente parte dei suoi beni propri dà luogo a un compenso in favore della massa degli acquisti (art. 209 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 449 n. 960 a 962). Spetta all'altro coniuge recarne la prova (sopra, consid. 5b). Nel caso precipuo tuttavia il marito non pretende che sul citato conto siano stati versati anche fondi provenienti dai suoi beni propri. L'intero saldo si presume rientrare così nella massa dei suoi acquisti (art. 200 cpv. 3 CC; cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.52/2006 del 30 maggio 2006, consid. 2.3). In proposito l'appello merita dunque accoglimento, riconoscendo alla moglie una pretesa di fr. 227 610.– arrotondati (fr. 455 223.– diviso due) fondata sugli art. 209 cpv. 1 e 215 cpv. 1 CC.

  1. A proposito del conto “__________privato/azionista” (doc. L7 e V), il Pretore ha accertato che in origine esso era alimentato con attivi della ditta individuale . Trattandosi di una ditta che il marito aveva ereditato dal padre, tali attivi costituivano beni propri. Le pigioni pagate dalla C SA per l'occupazione dei locali messi a sua disposizione non sarebbero altro che il rimborso del credito iniziale concesso da AO 1 e non rappresenterebbero redditi del marito né, di conseguenza, acquisti. L'appellante ribadisce invece che si è in presenza di due crediti distinti, tanto che i versamenti delle pigioni aumentavano contabilmente il debito della società nei confronti del marito. Essa pretende così la divisione del saldo del conto il 1° gennaio 2004, di fr. 378 226.31.

Già si è detto che le pigioni pagate dalla C__________ SA costituiscono acquisti (consid. 5c). Dalla testimonianza , organo di revisione della società, si evince nondi­meno che il credito azionista di AO 1 verso la C SA è, tranne appunto per la parte relativa alla locazione del garage, la contropartita degli attivi – ereditati – della ditta individuale del padre al momento della costituzione della società anonima nel 2001. In tale misura sussiste dunque un bene proprio (art. 198 n. 2 e 4 CC). Nel 2002 il credito azionista è passato da fr. 548 458.06 a fr. 581 835.71 (aumentando di fr. 33 377.65) in seguito al mancato prelevamento (da parte dell'azionista) di parte della locazione per il 2002 (testimonianza __________, pag. 2 in fondo). Il 31 dicem­bre 2003 il credito è poi sceso a fr. 378 226.31 (doc. V, GG e L7 pag. 7) nonostante l'addebito il 31 dicembre 2003 della locazione per il 2003 (fr. 120 000.–). AO 1 non sostiene di avere speso prima della litispendenza (il 4 gennaio 2004) quanto accreditatogli a titolo di pigione per il garage. Nel dubbio vale altresì la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC, di modo che sul saldo del 1° gennaio 2004 la moglie può pretendere fr. 76 689.– (fr. 33 377.65 più fr. 120 000.– diviso due).

  1. Riassumendo, l'appellante vanta sugli acquisti del marito pretese di fr. 4675.– per i mobili (credito non contestato), di fr. 33 003.– per le polizze del “terzo pilastro” (consid. 7) e di fr. 392 695.– per i conti bancari (fr. 227 610.– per il conto __________ [consid. 8], fr. 88 396.70 per gli investimenti presso la __________ [non contestati] e fr. 76 689.– per il conto “__________” [consid. 9]). Il marito ha diritto, da parte sua, a fr. 7375.– per l'attribuzione dei tappeti (consid. 6). L'appello va quindi accolto fino a concorrenza di fr. 423 000.– arrotondati (art. 215 cpv. 2 CC) con interessi al 5% dal 10 maggio 2010 (art. 218 cpv. 2 CC).

II. Sul contributo di mantenimento per la moglie

  1. In merito al contributo di mantenimento per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC) il Pretore ha ravvisato nella fattispecie una separazione di lunga durata (oltre 11 anni), che non garantisce alle parti il diritto di conservare il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune, ma solo quello sostenuto durante la separazio­ne. Precisato ciò, egli ha stimato la capacità lucrativa della moglie in almeno fr. 1500.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3862.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie [dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio] fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 565.10, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economica domestica fr. 67.70, premio dell'assicurazione RC dell'automobile fr. 93.30, imposta di circolazione fr. 35.60, carburante fr. 100.–, previdenza professionale fr. 300.–, imposte fr. 400.–). Quanto al marito, egli ha accertato un reddito da attività lucrativa di fr. 7293.55 mensili e un reddito della sostanza di fr. 20 942.80 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 11 650.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 588.25, oneri assicurativi fr. 50.–, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 711.–, imposte fr. 7500.–). Nelle circostanze descritte il primo giudice ha fissato un contributo alimentare per la moglie in fr. 2400.– mensili dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino al pensionamento di lei, ridotto a fr. 1100.– mensili in seguito, vita natural durante.

L'appellante obietta che dal momento della separazione il marito ha sempre versato di propria iniziativa fr. 4700.– mensili per il mantenimento suo e del figlio, anche dopo la maggiore età di quest'ultimo, e ha sempre assunto i costi dell'automobile di lei. Ritiene pertanto che il suo tenore di vita durante la separazione andasse finanziato con fr. 4700.– mensili, ciò che secondo i suoi calcoli corrisponde al suo fabbisogno minimo di allora. L'appellante contesta inoltre di dover iniziare un'attività lucrativa, poiché al momento dell'introduzione della causa di divorzio essa aveva già 47 anni e un figlio di 15 anni a lei affidato, non lavorava più dal 1986 e accusa gravi problemi di salute. Chiede pertanto che il contributo alimentare in suo favore sia portato a fr. 4700.– mensili senza limiti di tempo, con facoltà per il marito di dedurre l'importo dal contributo alimentare dal momento in cui essa percepirà rendite AVS e LPP.

a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferi­menti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che ove un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi i coniugi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge non abbia una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).

b) Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, ove risulti in esito alla seconda tappa che il coniuge richiedente non riesca a finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della so­lidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 5).

  1. Nel caso specifico le parti si sono separate alla fine del 1998 e il divorzio è stato pronunciato oltre undici anni dopo, il 29 luglio 2010. Trattandosi di una lunga separazione (nel senso della giurisprudenza), fa stato – come detto – il tenore di vita condotto in quel periodo. Non è contestato che il marito ha versato per moglie e figlio, in tale lasso di tempo, fr. 4700.– mensili anche dopo la maggiore età di L__________, intervenuta il 3 dicembre 2006. Tale importo rispecchia quindi il tenore di vita di moglie e figlio durante la separazione, anche dopo che quest'ultimo è diventato maggiorenne, avendo L__________ continuato gli studi e vivendo con la madre. La questione è di sapere quale fosse il tenore di vita della sola appellante, il marito essendo stato condannato dal Pretore a versare fr. 1115.– mensili per L__________ fino al termine di una formazione professionale appropriata (dispositivo n. 13). Il Pretore ha cifrato il livello di quel tenore di vita in fr. 3862.– mensili. Si tratta di un importo finanche superiore a quello riscosso dalla moglie durante la separazione, ove si consideri che fr. 1115.– sono destinati al figlio (importo che l'interessata non contesta).

A nulla sussidiano le contestazioni che l'appellante muove al calcolo del proprio fabbisogno minimo. Anzitutto l'interessata non spiega come potesse sostentare il figlio e sé medesima con fr. 4700.– mensili se già il suo fabbisogno minimo ammontava a tale cifra. Inoltre la riduzione del costo dell'alloggio operata dal Pretore per tenere conto della vita in comune con il figlio maggiorenne non è affatto errata, il debito mantenimento della moglie dovendo essere commisurato alle necessità di una persona sola (cfr. DTF 130 III 540 consid. 2.4). Quanto alle spese d'automobile, esse non sono state quantificate (act. XXVIII, risposta n. 4; act. XI, pag. 5 in alto). I contributi AVS, infine, dovranno essere pagati dalla moglie con il proprio reddito, mentre non si giustifica un aumento dell'onere fiscale, dal momento che – come si vedrà in appresso – i contributi alimentari fissati dal Pretore meritano conferma.

  1. Accertato il “debito mantenimento” dell'appellante in fr. 3862.– mensili (quello determinato dal Pretore), occorre appurare in che misura la convenuta possa sovvenzionarlo da sé. Il primo giudice ha ricordato che secondo la perizia pluridisciplinare dell'8 febbraio 2007 AP 1 risulta abile al lavoro nella misura dell'80% come ricezionista e telefonista (attività da lei esercitata per uno o due anni presso la ditta del padre e per un paio d'anni, a tempo parziale, presso il garage del marito prima della nascita del figlio, nel 1988) e in ragione del 60% come nurse (professione da lei svolta per quattro o cinque anni prima del matrimonio). Egli ha reputato nondimeno che essa non sia in grado di riprendere l'attività di nurse, vista l'evoluzione professionale intervenuta nel settore. Le ha imputato così un reddito di fr. 1500.– mensili conseguibile mediante un'occupazione al 55% quale ricezionista o telefonista. Il primo giudice non ha disconosciuto che al momento della sentenza la convenuta aveva 52 anni, ma ha ritenuto che dopo una separazione tanto lunga essa avrebbe dovuto attivarsi per trovare un'occupazione, mentre in realtà risultava essersi accomodata della sua situazione di senza impiego.

a) L'appellante sottolinea che al momento della separazione di fatto essa aveva 41 anni compiuti, che quando il marito ha promosso azione di divorzio essa era prossima ai 47 anni e che a quel momento essa doveva ancora accudire a un figlio di 15 anni. Il marito non avendo mai preteso che lavorasse in pendenza di causa, essa sostiene che non può pretendersi da lei la ripresa di un'attività lucrativa a 53 anni. Tanto meno ove si pensi che essa non lavora più dal 1988, non ha alcuna formazione di ricezionista, non ha conoscenze informatiche e non sa il tedesco. Per di più – essa soggiunge – il referto dell'8 febbraio 2007 citato dal Pretore è superato dal rapporto medico della dott. __________ del 2 giugno 2008, seppure respinto dal primo giudice. Tale rapporto attesta un peggioramento delle sue condizioni di salute tanto netto da compromettere definitivamente la possibilità, pur teorica, di un reinserimento professionale. Visto il mercato del lavoro attuale e la persistente crisi economica, il reddito di fr. 1500.– a lei imputato risulta perciò irrealistico.

b) Con ordinanza del 15 aprile 2010 il Pretore ha respinto la richiesta con cui AP 1 intendeva versare agli atti la relazione 2 giugno 2008 della dott. __________, così come ha rifiutato l'audizione testimoniale di quest'ultima e l'aggi­ornamento della perizia. In questa sede la convenuta chiede nuovamente di acquisire la relazione. Non si confronta però con i motivi addotti dal Pretore, limitandosi a richiamare l'art. 138 cpv. 1 vCC e ad allegare un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ora, già si è detto che il giudice può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe verosimili elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: consid. 4a). La parte che si vede respingere una prova non può quindi limitarsi a reiterare l'offerta davanti all'autorità superiore, ma deve spiegare perché l'opinione del primo giudice sarebbe erronea. Invano si cercherebbe una tale motivazione nell'appello.

Comunque sia, giovi soggiungere che la dott. __________ non si esprime sulla capacità lucrativa dell'appellante né sulla citata perizia pluridisciplinare dell'8 febbraio 2007. E l'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone, per principio, un esame specialistico (I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 10 con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi seria, tanto meno a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nella fattispecie non risulta alcun accertamento specialistico che attesti la completa inabilità lucrativa dell'appellante per ragioni mediche. L'accertamento del Pretore, secondo cui la capacità lucrativa di lei è di circa il 50% quale ricezionista o telefonista, resiste pertanto alla critica.

c) L'appellante invoca anche la propria età, la sua assenza dal mondo del lavoro dal 1988, la mancanza di formazione professionale, il difetto di conoscenze informatiche e della lingua tedesca, come pure la crisi del mercato del lavoro. Si tratta però di allegazioni generiche, tanto meno incisive ove si consideri che l'appellante non si è mai attivata per reperire un'oc­cupazione, foss'anche a tempo parziale. Invocare l'età raggiunta all'emanazione della sentenza di divorzio, quindi, poco sussidia. Al momento della separazione AP 1

aveva 41 anni. A distanza di quattro anni essa non poteva più ragionevolmente attendersi una riconciliazione coniugale. E a quel momento essa aveva 45 anni, età che non le precludeva certo il ricupero di un'attività lucrativa. Qualora non ci si debba più aspettare una ripresa della comunione domestica, in effetti, alla determinazione dei contributi alimentari durante la separazione si applicano i criteri dell'art. 125 CC (DTF 137 III 387 consid. 3.1, 130 III 541 consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2012 pag. 794 consid. 3, I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.99/ 110 del 16 luglio 2013, consid. 6b). Quanto alla custodia del figlio, essa non impediva un'attività lucrativa al 50% (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). In circostanze siffatte la decisione di imputare all'ap­pellante un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili sfugge a censura.

d) Non è contestato che AO 1 sia in grado di finanziare il “debito mantenimento” della moglie, fissato dal Pretore in fr. 2400.– mensili, salvaguardando il proprio. Men che meno ove si pensi che secondo gli accertamenti del Pretore egli consegue un reddito di fr. 7293.55 mensili da attività lucrativa e di fr. 20 942.80 mensili dalla sostanza a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 11 650.– mensili.

  1. L'appellante chiede che il contributo alimentare le sia versato vita natural durante, con facoltà per il marito di dedurre gli importi che essa riceverà a titolo di rendita AVS e LPP. Il Pretore ha disposto invece una riduzione del contributo dopo il pensionamento di lei da fr. 2400.– mensili a fr. 1100.– mensili, senza spiegare però come sia giunto a tale somma, in particolare per quanto attiene alla rendita LPP. Nelle sue osservazioni l'attore definisce la deducibilità delle rendite AVS e LPP prospettata dalla moglie una “palese evidenza” (pag. 15 ad 13), pur chiedendo la conferma della decisione impugnata poiché i redditi generati dai suoi titoli non andrebbero considerati siccome conseguiti dopo la separazione. In realtà nella determinazione della capacità contributiva dei coniugi vanno computati tutti i redditi, compresi quelli ipotetici, fermo restando che il contributo dovuto da un coniuge all'altro non può eccedere il “debito mantenimento” del coniuge creditore (nella fattispecie la moglie), il quale dipende dal tenore di vita della famiglia durante il matrimonio o – come nella fattispecie – durante la separazione. Ciò posto, AO 1 non contesta che dopo il pensionamento della moglie i suoi redditi siano sufficienti per continuare a finanziare il “debito mantenimento” di lei non coperto dalle rendite AVS e LPP (fissato dal Pretore in fr. 4112.– mensili, il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili venendo a cadere con il pensionamento). L'appello va dunque accolto nel senso che l'attore dovrà corrispondere alla moglie fr. 4110.– mensili (arrotondati) vita natural durante, meno l'ammontare mensile delle rendite AVS e LPP da lei percepite dopo il pensionamento.

III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

  1. Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante chiedeva una liquidazione del regime dei beni di fr. 792 749.20 (anziché fr. 90 157.20) e un au­mento del contributo alimentare per sé da fr. 2400.– a fr. 4700.– mensili fino al pensionamento, rispettivamente da fr. 1100.– a fr. 4700.– mensili in seguito previa deduzione delle rendite AVS e LPP. In definitiva essa ottiene un aumento di fr. 332 842.80 della spettanza in liquidazione del regime dei beni, ma soccombe quasi per intero sull'aumento del contributo alimentare. E siccome quanto essa pretendeva ammontava a oltre fr. 2 268 000.– (tenuto conto dell'aspettativa di vita del marito, che a 50 anni era di 31.9 anni: Stauffer/Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 384, tavola 42), si giustifica in ultima analisi di porre gli oneri processuali per cinque sesti a carico di lei e per la rimanenza a carico del marito, al quale essa rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente invece sugli oneri processuali di prima sede (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate). Se l'appel­lante ottiene circa la metà di quanto chiedeva davanti al Pretore in liquidazione del regime dei beni, in effetti, a titolo di contributo alimentare si vede assegnare circa un terzo dell'importo di fr. 6700.– mensili vita natural durante postulato con il memoriale conclusivo. Il dispositivo in questione può quindi rimanere invariato.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. AO 1 è condannato a versare a AP 1 in liquidazione del regime dei beni, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, l'importo di fr. 423 000.– con interessi al 5% dall'ema­nazione della sentenza medesima.

  2. AO 1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 2400.– mensili fino al pensionamento della beneficiaria;

fr. 4110.– mensili vita natural durante a decorrere dal pensionamento della beneficiaria, meno l'importo mensile delle rendite AVS e LPP che saranno da lei percepite.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 9 950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 10 000.–

da anticipare dall'appellante, sono posti per cinque sesti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • art. 125 CC
  • art. 200 CC
  • art. 206 CC
  • art. 207 CC
  • art. 209 CC
  • art. 210 CC
  • art. 215 CC
  • art. 218 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 74 CPC
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LTF

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OPP

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vCC

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Gerichtsentscheide

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