Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2010.122
Entscheidungsdatum
31.01.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2010.122

Lugano 31 gennaio 2011/rs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.756 (divorzio su azione unilaterale, poi su

istanza comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 ottobre 2005 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 2)

contro

AO 1 AO 1, (CZ) (patrocinata dall' PA 1),

giudicando ora sulla decisione dell'11 ottobre 2010 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta dall'attore il 21 ottobre 2005;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 22 ottobre 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente il 25 ottobre 2010;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con petizione del 21 ottobre 2005 AP 1 (1944) ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il divorzio da AO 1 (1975). In esito allo scioglimento del matrimonio egli ha postulato la liquidazione del regime dei beni, ha proposto l'affidamento dei figli N__________ (nato il 15 aprile 1997) e R__________ (nato il 23 luglio 1998) alla madre, prospettando il riparto a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio. Contestualmente alla petizione egli ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con risposta del 9 gennaio 2006 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento dei figli, ma ha avversato ogni diritto di visita paterno e ha contestato altri effetti del divorzio.

B. L'11 gennaio 2006 il Pretore ha deciso di trattare l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha invitato i coniugi a esprimersi sulle conseguenze rimaste litigiose. AP 1 ha presentato il 23 gennaio 2006 un memoriale in cui ha rivendicato un contributo alimentare per sé e uno scalare per i figli, un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e la metà dell'avere previdenziale accumulato dal marito in costanza di matrimonio. Nel suo allegato del 24 gennaio 2006 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare per moglie e figli, come pure qualsiasi importo in liquidazione del regime matrimoniale. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 settembre 2010 le conclusioni dei coniugi sono rimaste sostanzialmente invariate.

C. Con sentenza dell'11 ottobre 2010 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha statuito sugli effetti accessori e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Contestualmente egli ha ammesso AO 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre ha respinto l'analoga richiesta presentata da AP 1.

D. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera il 22 ottobre 2010, postulando il beneficio richiesto. Il memoriale non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione. Il 25 ottobre 2010 AP 1 ha postulato l'assistenza giudiziaria anche in appello.

Considerando

in diritto: 1. Un rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria notificato entro il 31 dicembre 2010 poteva essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag del 3 giugno 2002), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio 2001, commento all'art. 35 in fine). Introdotto tempestivamente, il memoriale in esa­me è pertanto ricevibile.

  1. L'art. 5 cpv. 1 Lag lasciava valutare all'“autorità competente” se fosse il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa, un patro­cinatore d'ufficio essendo chiamato ad assolvere una funzione pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c consid. 2). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non poteva contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Poteva solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassava la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.

  2. Il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, non essendo riuscito a fugare perplessità sulla reale condizione dell'attore. Egli ha rilevato che “se da un lato non sono state reperite le risorse finanziarie per determinare un alimento a favore della prole”, dall'altro l'attore risulta condurre “azioni giudiziarie a margine delle quali ha prestato ingenti somme a titolo di acconto” (inc. OA.2002.695: deposito di garanzie per fr. 12 000.–; inc. OA.2003.766: deposito di garanzie per fr. 28 000.– e fr. 1250.– in contanti; inc. OA.2007.123: deposito di garanzie per fr. 100 000.– e fr. 10 000.– in contanti; inc. OA.2006.470: fr. 16 000.– in contanti). A suo avviso, quand'anche si tratti di risorse anticipate da terzi, l'attore dispone “se non altro delle credenziali per ottenere un prestito. Non si può quindi escludere – e l'interessato neppure solleva obiezioni in proposito – che ciò sia il caso anche per ottemperare agli oneri processuali e di patrocinio della presente procedura”. Egli ha poi soggiunto che AP 1 “nell'agosto 2010 ha percepito fr. 16 600.– a titolo di arretrati di rendita semplice di vecchiaia e completive per i figli. Non risulta che abbia mai riversato questi soldi a beneficio dei figli. A queste condizioni sarebbe scioccante riconoscere al marito il beneficio richiesto”.

  3. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere negato il requisito dell'indigenza sebbene egli abbia un margine disponibile di appena fr. 271.– mensili, tant'è che non gli è stato posto a carico alcun contributo alimentare nemmeno per i figli. Egli ricorda di non disporre di sostanza e di essere gravato di procedure esecutive per oltre fr. 6 000 000.–. E nella determinazione dell'indigenza va tenuto conto solo delle risorse proprie ed eventualmente di quelle che hanno persone obbligate a mantenerlo, ma non risorse di terzi disposti a prestargli mezzi per far fronte al pagamento delle spese processuali e dei costi di patrocinio. Egli afferma infine che dell'importo di fr. 16 600.– la metà spetta ai figli, onde, in ultima analisi, la sua chiara indigenza.

  4. Per quanto riguarda il requisito dell'indigenza, secondo l'art. 3 Lag del 3 giugno 2002 essa era data allorché il richiedente non era in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezzava solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui era chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui doveva far fronte il richiedente (DTF 135 I 223 consid, 5.1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza incombeva anzitutto al richiedente medesimo (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).

a) In concreto già il Pretore ha accertato che il ricorrente non dispone di alcun apprezzabile margine con cui finanziare i costi del processo e di patrocinio, tant'è che lo ha esentato da contributi alimentari in favore dei figli. Come si è visto, egli ha rilevato però che AP 1 aveva versato in contanti complessivi fr. 27 250.– a titolo di anticipi per le spese giudiziarie presunte in varie cause e aveva depositato garanzie per complessivi fr. 140 000.–. Ora che per accertare l'indigenza di un richiedente si tenga conto solo – per principio – delle risorse di lui e di quelle delle persone obbligate a mantenerlo è vero (DTF 109 Ia 9 consid. 1; v. anche DTF 127 I 206 consid. 3d). È vero altresì che in linea di conto non entrano nemmeno, di regola, le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato potrebbe far capo a norma degli art. 328 e 329 CC (DTF 115 Ia 195 consid. 3a).

Sta di fatto però che, secondo il Pretore, AP 1 “dispone delle credenziali per ottenere un prestito”. E con tale argomentazione il ricorrente non si confronta. Anzi, egli stesso ammette di aver potuto far fronte ai costi di patrocinio di altre procedure “grazie all'aiuto di familiari e conoscenti” (interrogatorio formale del 19 febbraio 2008, risposta n. 15). Tale disponibilità di credito va considerata come elemento immateriale della sostanza (I CCA, sentenza inc. 11.1998.85 del

29 dicembre 1999, consid. 14 con richiamo), di modo che per rendere verosimile la propria indigenza il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno motivare come mai un ulteriore credito non gli potrebbe più essere accordato per finanziare i costi legali. Invano si cercherebbe nel ricorso una spiegazione qualsiasi.

b) Si aggiunga che, come ha sottolineato il Pretore, il ricorrente ha ottenuto fr. 16 660.– a titolo di arretrato della rendita AVS. Quand'anche metà della somma fosse costituita dalla rendita completiva per i figli, all'interessato rimaneva pur sempre la differenza di fr. 8300.– con cui finanziare i costi della procedura. Perché ciò fosse impossibile egli non illustra. Se ne conclude che, sprovvisto di buon diritto, il ricorso è destinato all'insuccesso.

  1. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale principio. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può entrare in linea di conto, dato che il ricorso appariva fin dall'inizio senza alcuna possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

  2. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore, salvo ove litigiosa sia solo l'entità di contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a

Mess­mer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Tale eccezione è estranea alla fattispecie.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Intimazione all'

Comunicazione a:

; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

10

CC

  • art. 328 CC
  • art. 329 CC

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

6
  • DTF 135 I 223
  • DTF 128 I 232
  • DTF 127 I 206
  • DTF 115 Ia 195
  • DTF 109 Ia 9
  • 5A_108/200711.05.2007 · 246 Zitate