Incarto n. 11.2010.10
Lugano 19 novembre 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.182 (avviso ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 novembre 2009 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (ora patrocinato dall'avv. dott. PA 1 ),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30 dicembre 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, in materia di avviso ai debitori;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolto il ricorso del 14 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30 dicembre 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, in materia di assistenza giudiziaria;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 ottobre 2006 il Tribunale di __________ ha pronunciato la “cessazione degli effetti civili” del matrimonio contratto a __________ il 18 marzo 1995 da AP 1 (1973) e AO 1 (1976), entrambi cittadini italiani. Il tribunale ha, fra l'altro, attribuito il figlio Y__________, nato il 3 luglio 1995, alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha condannato il padre a versare in favore del figlio un contributo alimentare mensile indicizzato di € 322.50. Tale sentenza è passata in giudicato. AP 1 si è poi risposato con __________.
B. Il 30 novembre 2009 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse – già in via “supercautelare” e previa concessione dell'assistenza giudiziaria – alla __________, alle cui dipendenze AP 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui l'importo di fr. 471.70 mensili (pari a € 322.50 al tasso di cambio di 1.4626 di quel giorno), riversando la somma sul conto clienti intestato allo studio legale del suo patrocinatore. Essa ha motivato l'istanza con l'argomento che il convenuto non aveva mai pagato regolarmente il contributo stabilito nella decisione del 16 ottobre 2006. Con decreto emesso senza contraddittorio il 2 dicembre 2009, il Pretore ha aderito alla richiesta dell'istante.
C. Con istanza del 14 dicembre 2009 AP 1 ha postulato – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la revoca della misura poc'anzi menzionata lamentando una violazione del proprio minimo vitale. All'udienza del 22 dicembre 2009 indetta per la discussione, le parti hanno ribadito le proprie tesi. Statuendo il 30 dicembre 2009, il Pretore ha accolto l'istanza di trattenuta salariale, confermando il precedente decreto del 2 dicembre 2009. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico di AP 1, tenuto a rifondere fr. 350.– a titolo di ripetibili alla ex moglie. Il Pretore ha respinto le richieste di assistenza giudiziaria formulate dalle parti.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 14 gennaio 2010 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma del giudizio impugnato nel senso che l'istanza di AO 1 sia respinta e il decreto “supercautelare” del 2 dicembre 2009 revocato. Egli postula anche la riforma della sentenza citata in merito all'assistenza giudiziaria, chiedendo di esserne messo al beneficio già in prima sede. L'appello non ha fatto oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: I. In ordine
Nel medesimo memoriale AP 1 contesta anche il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Posto come alla fattispecie si applichi il Codice di procedura civile ticinese, contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). In concreto la decisione del Pretore era impugnabile pertanto davanti a questa Camera. Tempestivo, di per sé il ricorso è ricevibile. Certo, l'interessato non ha distinto, nel suo scritto, i due aspetti. Sia come sia, le due impugnative sono ricevibili e, per loro natura, meritano disamina separata.
II. Sull'avviso ai debitori
Nella decisione impugnata il Pretore, ammessa la propria competenza a decidere, ha verificato che AP 1 ha versato “solo parzialmente” il contributo in favore del figlio, sicché – a mente del Pretore – “le spettanze del figlio” sarebbero minacciate. Il primo giudice ha poi esaminato se AP 1 potesse ancora fare fronte al contributo citato, dipartendosi dai “principi che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo nell'ambito di un pignoramento di salario”. Ciò premesso egli ha accertato entrate del padre per fr. 2500.– mensili netti, a cui ha aggiunto il reddito della seconda moglie di fr. 2000.– netti mensili. Con ciò la famiglia deve fare fronte a un “fabbisogno allargato” di fr. 3152.36 mensili. Onde – a mente del Pretore – un eccedenza di fr. 1347.64 mensili che giustifica il provvedimento chiesto dalla ex moglie in favore del figlio.
AP 1 si duole che la trattenuta litigiosa lede il minimo esistenziale del diritto esecutivo della sua nuova famiglia, privandolo dei mezzi più elementari per far fronte al proprio sostentamento. Essa andrebbe quindi “annullata”, revocandola. Ora, una trattenuta di stipendio in favore dei figli (“diffida ai debitori”: art. 291 CC) fondata su una sentenza in tema di mantenimento pronunciata all'estero e riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera costituisce – per la giurisprudenza del Tribunale federale – una procedura “in materia di esecuzione” a norma dell'art. 16 n. 5 vCL, applicabile alla fattispecie (DTF 138 III 21 consid. 7.2.3). Anche una trattenuta decisa dal giudice svizzero sulla base di una sentenza svizzera configura – sempre per il Tribunale federale – un'esecuzione forzata sui generis secondo una forma privilegiata del diritto di famiglia, la quale sostituisce il pignoramento di redditi consecutivo a un rigetto definitivo dell'opposizione (DTF 137 III 195 consid. 1.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_221/2011 del 31 ottobre 2011, consid. 1.2 non riprodotto in: DTF 138 III 11). Così, una trattenuta di stipendio fondata su un avviso o una diffida ai debitori (art. 132 cpv. 1, 177 o 291 CC) deve rispettare, nel caso in cui la situazione del convenuto sia peggiorata dopo l'emanazione del titolo addotto a sostegno dell'istanza (nella fattispecie: la sentenza di divorzio), almeno il minimo esistenziale di lui, calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 110 II 15 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.85/2006 del 5 aprile 2006, consid. 2.1).
Se la trattenuta ancorata a una sentenza estera ha luogo in Svizzera, di conseguenza, il giudice svizzero è competente a trattarla senza riguardo al domicilio delle parti (art. 16 n. 5 vCL: DTF 138 III 24 consid. 7.3). Quanto al foro all'interno della Svizzera è competente il giudice alla sede svizzera del datore di lavoro tanto per riconoscere la sentenza estera, quanto per pronunciare con procedura sommaria la trattenuta di stipendio, indipendentemente dal fatto che il coniuge debitore sia domiciliato in Svizzera o all'estero (RtiD I-2007 pag. 728 n. 17c; cfr. al riguardo: Rüetschi, Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldneranweisung in: FamPra.ch 2012 pag. 669 che basa il suo ragionamento sull'art. 339 CPC). Quanto al diritto applicabile a un avviso ai debitori di valenza internazionale – come in concreto – la dottrina ipotizza che, dandosi una misura di esecuzione sui generis, la diffida ai debitori sia decisa riguardo al diritto svizzero (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 26 ad art. 177 CC; Baston Bulletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2003, n. 25 ad art. 291 CC). Nella fattispecie, dunque, la definizione del fabbisogno minimo di AP 1 va stabilita secondo il diritto svizzero.
A norma dell'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF l'importo dedotto in esecuzione deve essere in “valuta legale svizzera”. Certo, quell'articolo riguarda solo i procedimenti esecutivi disciplinati dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Non si comprende tuttavia perché altre forme di esecuzione forzata relative a somme di denaro dovrebbero sfuggire alla regola. L'art. 147 cpv. 3 LDIP dispone infatti che un pagamento è “fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire”. Scopo della norma è di evitare che il debitore possa procurarsi un vantaggio giuridico valutario eseguendo il pagamento in un luogo diverso da quello previsto dal contratto o dalla legge (FF 1983 I 411 in alto). Nella fattispecie il convenuto lavora per un'impresa metalmeccanica di precisione, la __________, con sede a __________. E la ditta esegue il pagamento degli stipendi in Svizzera (v. doc. 4), sicché l'importo della trattenuta era da decidere in franchi svizzeri. Inoltre, nelle procedure esecutive il tasso di conversione – segnatamente tra l'euro e il franco – è considerato un fatto notorio (DTF 135 III 90 consid. 4.1, in cui il Tribunale federale ha adoperato, per la conversione, i risultati reperibili nel sito internet http://www.fxtop.com, che propone i tassi ufficiali usati dalla Banca centrale europea). La conversione, infine, va eseguita al tasso di cambio del giorno della domanda d'esecuzione (DTF 135 III 89 consid. 4.1 con richiami), che può essere assimilata, in concreto, alla data dell'istanza. Ne discende che la somma di € 322.50 mensili dovuti dal padre corrispondevano a fr. 486.0398 mensili (conversione in: http://www.fxtop.com), importo di poco superiore a quanto preteso dalla madre. Non resta che esaminare ora se la sentenza del Pretore leda o no il minimo vitale del diritto esecutivo di AP 1, come preteso da quest'ultimo. In ogni caso, dovesse variare il tasso di conversione, il convenuto potrà sempre chiedere al Pretore di adeguare la cifra della trattenuta ai nuovi livelli del cambio, come l'istante potrà fare a sua volta nel caso inverso (analogamente: art. 88 cpv. 4 LEF).
L'avviso ai debitori degli art. 132, 177 e 291 CC è, come si è detto poc'anzi, una misura di esecuzione privilegiata sui generis, cui si applicano per analogia i principi relativi al pignoramento dei redditi (DTF 137 III 195 consid. 1.1 con riferimenti). Il Pretore si è dipartito dal principio corretto, nel senso che una trattenuta di stipendio fondata su un avviso ai debitori deve rispettare, nel caso in cui la situazione del convenuto sia peggiorata dopo l'emanazione del titolo addotto a sostegno dell'istanza, almeno il minimo esistenziale di lui calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 130 III 47 consid. 2).
Se non che, il calcolo da svolgere non è quello adottato dal Pretore, ma è quello illustrato in DTF 114 III 17 in basso e 18 in alto, cui si riferisce anche la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo a norma dell'art. 93 LEF (FU 68/2009 pag. 6294 cifra IV n. 1). Ciò non significa ancora, comunque sia, che la decisione del Pretore sia sfavorevole a AP
Infatti, secondo il diritto esecutivo, un debitore escusso per contributi di mantenimento con redditi insufficienti a coprire il proprio minimo esistenziale (compresi i contributi alimentari necessari al sostentamento del creditore) deve tollerare che tale minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore veda intaccato il proprio (DTF 110 II 15 in fondo con richiami, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.187 del 25 gennaio 2012 consid. 4 con richiami).
AP 1 è attivo presso la __________ di __________ con un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° aprile 2009 (doc. 4). Egli percepisce uno stipendio mensile netto di fr. 2523.70 (doc. 5). La seconda moglie, __________, lavora per la __________ guadagnando fr. 2063.30 netti il mese (doc. 6). Si osservi tuttavia che il convenuto ha indicato di percepire € 1940.– netti il mese per tredici mensilità su un “modulo di richiesta” per un finanziamento personale del 26 marzo 2009 (doc. 9). A quel giorno, dunque, egli dichiarava ottenere fr. 2961.60 netti su tredici mensilità pari a fr. 3208.40 mensili (calcolo in: http://www.fxtop.com). Un guadagno sensibilmente superiore a quanto figura nel certificato di stipendio.
Per quel che concerne il fabbisogno minimo del convenuto, egli ritiene che il Pretore abbia sbagliato nel calcolare il “fabbisogno allargato della famiglia”. L'interessato reputa che quello ascenda a fr. 4378.– mensili, dovendo aggiungere all'importo accertato dal Pretore “l'altra metà dei debiti che incombono ad entrambi i coniugi” come pure fr. 200.– il mese quali “costi che la coniuge deve sostenere per raggiungere il posto di lavoro”.
a) Di recente, il Tribunale federale ha precisato che nella commisurazione del contributo alimentare per un figlio il debitore risposatosi nel frattempo può invocare soltanto la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo e, per di più, limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge si tiene conto in tre condizioni cumulative enunciate in una sentenza del Tribunale federale del 29 ottobre 2010 (5A_352/2010, consid. 6.2.2.).
b) Trattandosi di un debitore sposato, il minimo esistenziale del convenuto consiste nella metà dell'importo base per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo – ma è estranea alla fattispecie – qualora il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto).
c) Nell'ambito esecutivo – a norma dell'art. 93 LEF – rientrano nel minimo vitale solo le spese effettivamente pagate (DTF 121 III 22 consid. 3), dovendosi pretendere la produzione dei giustificativi dei pagamenti (Ochsner in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 82 ad art. 93 LEF). Ora, non tutte le poste che il padre pretende rientrino nel suo minimo esecutivo sono effettivamente pagate, come si dirà in appresso. Inoltre, l'importo base può essere ridotto – in concreto – del 10%, il debitore alimentare vivendo in Italia (CEF, sentenza inc. 11.2001.305 del 5 dicembre 2001, consid. 3 con riferimento a BlSchK 2000 pag.63; per una casistica dell'eventuale riduzione per lavoratori frontalieri: Ochsner, op. cit., n. 109 ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG, vol. II, 2a edizione, n. 19 ad art. 93 LEF; cfr. anche: DTF 91 III 87 consid. 3). Infine – in ambito esecutivo –, le circostanze determinanti, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia, vanno accertate al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 21 consid. 2d). In concreto, ragionando per analogia, si può stabilire quel momento, in cui il Pretore ha deciso il provvedimento, il 30 dicembre 2009.
d) Dato quanto precede, il minimo di esistenza di AP 1 si compone della metà del minimo esistenziale per coniugi ridotto del 10% (fr. 765.–), metà del costo dell'alloggio coniugale (fr. 558.– [doc. 7: € 750.–]), delle spese per raggiungere il posto di lavoro (fr. 200.– stima), del finanziamento “prestitempo” (fr. 309.95 [doc. 8: € 208.34], dell'assicurazione per l'automobile (fr. 53.45 [doc. 12: € 35.93], dell'imposta di circolazione (fr. 15.10 [doc. 13: € 10.14] e del premio assicurativo (fr. 32.15 [doc. 14: € 21.62]), per un totale di fr. 1933.65 mensili. Il convenuto ha dunque i mezzi per onorare la trattenuta imposta.
e) Si volesse prescindere da ciò e considerare in ogni caso la situazione familiare, l'esito dell'appello non muterebbe, il convenuto mantenendo un agio sufficiente a onorare il contributo alimentare oggetto della trattenuta. Il minimo esistenziale familiare assommerebbe pertanto a complessivi fr. 3496.50 mensili, composti di minimo vitale del diritto esecutivo per coniugati, ridotto del 10% (fr. 1570.–), di oneri ipotecari (fr. 1115.85 [doc. 7: € 750.–], delle spese coniugali per raggiungere il posto di lavoro (fr. 400.– stima), del finanziamento “prestitempo” (fr. 309.95 [doc. 8: € 208.34]), dell'assicurazione per l'automobile auto (fr. 53.45 [doc. 12: € 35.93]), dell'imposta di circolazione (fr. 15.10 [doc. 13: € 10.14]) e del premio assicurativo (fr. 32.15 [doc. 14: € 21.62]). In simili circostanze, con un reddito netto complessivo di fr. 4587.– mensili (doc. 5 e 6), ogni coniuge può disporre ancora di almeno fr. 545.20 mensili ciascuno. Ne segue che, in definitiva, l'ordine imposto dal Pretore non viola il minimo vitale del convenuto.
III. Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria
Il Pretore ha riassunto i principi applicabili in materia. Egli ha poi rifiutato l'assistenza giudiziaria al convenuto con l'argomento che l'“istanza di revoca del decreto supercautelare” non presentava “alcuna probabilità di esito favorevole” e ciò “fin dall'inizio”.
Il ricorrente contesta la decisione del Pretore osservando che “le motivazioni esposte nel presente ricorso in appello dimostrano chiaramente” che la sua richiesta di revocare l'ordine impartito in via “supercautelare” dal giudice era fondata e meritava accoglimento. Se non che, come si è visto qui sopra (consid. 8), le sue censure si sono rivelate infondate. Ne deriva che – a ragione – il Pretore ha rifiutato il postulato beneficio, a prescindere dall'esistenza o no dell'indigenza, i criteri per assegnare l'assistenza giudiziaria essendo infatti cumulativi.
IV. Sugli oneri processuali
La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria era di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 vLag). Non si ravvisano elementi concreti per scostarsi da tale precetto nel caso specifico, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato – per sua natura – oggetto d'intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può essere accolta, poiché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la decisione in materia di assistenza giudiziaria (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
Il ricorso contro la decisione di diniego dell'assistenza giudiziaria in prima sede è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si prelevano oneri processuali né si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.